martedì 21 maggio 2013

PETIZIONE / 10 Articoli e 1 Premessa nella PROPOSTA DI LEGGE sul DOPPIO COGNOME PARITARIO

DOPPIO COGNOME PER I FIGLI IN ITALIA

 di Iole Natoli
Questo Progetto può diventare una Proposta di Legge di Iniziativa Popolare

È un iter che ci verrebbe risparmiato se lo adottasse qualche Parlamentare…

 Clicca QUI per firmare
(alla premessa seguono 10 articoli di legge)

PREMESSA


L’assenza in Italia della possibilità per la donna di offrire il suo cognome ai propri figli - nel matrimonio ma anche al di fuori di esso quando il figlio venga riconosciuto contestualmente dai genitori - è stata posta in luce già da tempo, dando luogo a diverse proposte parlamentari di legge a datare dal 1979, ed è stata fonte di sollecitazioni da parte di taluni organismi internazionali per una legge che vada a modificare il sistema vigente, al fine di cancellare anche da noi la discriminazione nei confronti delle donne, insita nella patrilinearità del cognome [1].
In molti altri paesi europei la normativa nel corso di alcuni decenni è cambiata, con soluzioni di tipo differente [2]. Differenti sono state anche le proposte presentate in Italia in oltre un trentennio, cadute nel nulla col succedersi delle legislature ma ancor oggi rintracciabili nei siti di Camera e Senato [3].
Si va dal cognome unico scelto concordemente dai coniugi, al cognome unico matrilineare, al doppio cognome obbligatorio, alle possibilità miste che lasciano ai coniugi la scelta tra cognome unico e doppio cognome e in parte anche le scelte conseguenti, ovvero l’ordine di ciascun elemento nel doppio cognome, o il materno al posto del paterno nel cognome unico. In caso di indicazioni non univoche entra in gioco un’assegnazione d’ufficio, che a seconda dei progetti viene agganciata all’ordine alfabetico, o all’esito di un sorteggio, oppure a una pregiudiziale conservatrice in base a cui, in assenza di scelta concorde, si attribuisce il sempiterno cognome del padre [4].


CHI DETIENE IL DIRITTO AL COGNOME
Tutti questi progetti sono derivati dall’esigenza di rimuovere - apparentemente o sostanzialmente - la discriminazione che impedisce alla donna coniugata di offrire il suo cognome al proprio figlio alla nascita. Ci si è mossi, in altri termini, sempre sulla base di una comparazione tra diritti di adulti, tralasciando di considerare un dato basilare: gli unici titolari del cognome - singolo o composto di due o più elementi - possono essere solamente i figli e nella fattispecie i neonati, dato il momento in cui l’attribuzione del cognome ha luogo. 

Nel nostro Stato, diversamente da altri, non esiste infatti diritto di trasmissione del cognome. Giuridicamente, in Italia, nemmeno il padre trasmette [5]è il FIGLIO che acquista per diritto proprio e dunque solo il figlio può acquistare un cognome, semplice o doppio che questo possa essere. 

Non è una differenza marginale. Nello schema di un esercizio del diritto tra adulti, che è alla base del cognome unico a scelta, i genitori agiscono nell’interesse personale che consiste nell’essere collegati al proprio figlio. Ogni accordo presupporrà un’esclusione, che tocchi ancora alla donna - fin qui considerata un soggetto minore, inadatto a fornire riconoscibilità sociale al figlio attraverso il cognome - oppure all’uomo.

Per il figlio o la figlia cambierà molto poco. Sarà relazionato/a attraverso il cognome unico al padre oppure alla madre, cioè solo a una delle due famiglie che costituiscono i suoi riferimenti affettivi, e rimarrà tagliato fuori dall’altra per puro effetto dell’autorità genitoriale. 

Non abbiamo difficoltà alcuna ad affermare, di conseguenza, che LA FORMULA DEL COGNOME UNICO È UN DERIVATO DEL SISTEMA PATRIARCALE, nella sua conferma (solo cognome del padre) o nel suo rovesciamento (solo cognome della madre) e che ogni riforma che preveda il cognome unico a scelta, per quanto utile possa essere al fine di rimuovere la discriminazione in atto nei confronti della donna, disattende il diritto del bambino di relazionarsi con entrambi i genitori e con le loro famiglie di origine, che sono in buona misura anche le sue.


IL COGNOME INSERISCE IN UN’AREA DI APPARTENENZA
C’è un’enorme differenza tra lo scegliere un prenome per il figlio e lo stabilire quale cognome il figlio debba assumere. Il prenome (inteso comunemente come nome) individua il bambino al di fuori delle relazioni con gli altri, benché per lungo tempo sia invalsa l’usanza di attribuire ai bambini i prenomi dei nonni paterni o materni; il cognome, invece, inserisce in un’area di appartenenza.
Grazie al cognome si fa parte di una famiglia e non di un’altra. Mediante il cognome si fonda l’IDENTITÀ della persona. Allo stato attuale l’identità dei figli e delle figlie passa da un percorso obbligato: il cognome paterno e solo quello, la famiglia paterna e quella soltanto.
Lasciare ai genitori la scelta tra cognome unico e doppio cognome significa di fatto attribuire potere ai genitori sulle relazioni identitarie del figlio, consentire che egli possa esser privato dei collegamenti   necessari per una più corretta collocazione nel gruppo di parentela, che peraltro non consta delle due figure genitoriali soltanto. Significa fare solamente una riforma per ragioni che esulano dagli interessi più intimi del figlio, ma attengono invece unicamente agli interessi, sia pure rispettabilissimi, dei genitori. 

L’unico diritto che un genitore dovrebbe possedere (la madre allo stato attuale non lo ha, pur essendo impegnata anche con la gravidanza e col parto nella generazione del figlio, e questo è senza ombra di dubbio un sopruso, una lesione di estrema evidenza) è quello di non essere escluso dalla relazione identitaria col figlio, di potergli offrire il proprio cognome quale legame identitario fondante tra il figlio e sé.
Queste sono le motivazioni basilari della presente proposta di legge, cui se ne aggiungono però delle altre, di non minore importanza e che attengono all’interesse dei minori, per un corretto sviluppo ed equilibrio della loro personalità.
 FUNZIONE POSITIVA DELLA RIFORMA
Il doppio cognome consente di: 

a - realizzare una migliore integrazione familiare e sociale dei minori, in quanto la presenza dei cognomi di entrambi i genitori contribuisce alla formazione nei figli di un’identità personale completa e rispondente al vero, inserendo ciascuno di loro in un sistema di relazioni familiari più ampio;

b - evidenziare la pari dignità familiare e sociale dei genitori, contribuendo nei bambini e nelle bambine allo sviluppo del rispetto verso l’altro genere e di una sana fiducia nel proprio; 

c - sottrarre i figli di genitori separati al disagio psicologico che vivono per l’estraneità del loro cognome a quello di uno dei genitori (fin qui sempre la madre) e questo sia nel caso di affido esclusivo sia in quello di affido condiviso; 

d - eliminare ogni possibile disagio dei figli o delle figlie che, nati da più matrimoni o unioni (in presenza o in assenza di convivenza) di un genitore, non sono uniti e resi pari tra loro da un cognome di famiglia comune;

e - istituire un modello familiare equilibrato anche sul piano della sua rappresentazione simbolica, che produce sempre effetti nel pratico;

f - realizzare nel caso di filiazioni non derivanti da una stessa coppia quell’unità familiare sempre sbandierata e mai garantita dalla nostra legge nemmeno nel matrimonio. Infatti, ancor prima che venisse introdotto in Italia il divorzio esistevano le vedove con figli, alle quali non era vietato risposarsi e creare un nuovo nucleo familiare, in cui nessun cognome consentiva la corretta integrazione del figlio nato nel precedente matrimonio, assicurando l’effettiva unità della nuova famiglia;

g - ridurre i cambiamenti di cognome ai quali sempre più di spesso si ricorre (in virtù del D.P.R. del 13 Marzo 2012, sostitutivo del precedente) e ai quali si continuerebbe inevitabilmente a ricorrere con   l’adozione del cognome unico, per risolvere le situazioni concrete esposte ai punti c e d. 

Con il doppio cognome attribuito alla nascita si realizzerebbe proprio quel principio posto in luce dalla Consulta nel 1994, che avvalora l’importanza dell’immutabilità del cognome definendolo “strumento identificativo della persona”, che, “in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità" (Corte Costituzionale, sent. 24/01/1994 n. 13).

PROPOSTA DI LEGGE SUL DOPPIO COGNOME PARITARIO
 
Art. 1 - (Struttura del nome) Nel nome si comprendono un prenome e due cognomi. Ogni persona ha diritto al nome che le è attribuito in applicazione delle leggi vigenti. 
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati. 
È diritto della persona, ove lo voglia, chiedere e ottenere la modifica dei propri cognomi per applicazione dell’Art. 3 comma 5 e dell’Art. 8 della legge istitutiva del doppio cognome paritario, secondo le modalità ivi indicate.

Art. 2 - (Attribuzione del prenome) Il figlio assume alla nascita il prenome concordemente indicato dai suoi genitori, o attribuito dall’Ufficiale di Stato civile per sorteggio tra i due proposti dai genitori, ove questi non abbiano espresso una scelta concordata. Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, il prenome gli verrà attribuito per decisione dell’Ufficiale di Stato civile.

Art. 3 - (Struttura del cognome per i figli nati nel matrimonio) Il figlio assume alla nascita due cognomi, uno per genitore. Il genitore che abbia più di un cognome indicherà quale di essi preferisce sia assunto dal figlio, indipendentemente dall’ordine nel quale egli li possiede.

Il cognome indicato dal genitore ai sensi del precedente comma deve necessariamente coincidere con il cognome che sia già stato assunto da un figlio legalmente riconosciuto, nato da un matrimonio o al di fuori di un matrimonio.
In conseguenza del tempo in cui viene attribuito il cognome, legato all’evento della nascita, l’ordine dei cognomi è attribuito per prossimità neonatale. Prevede pertanto il materno in prima posizione, salvo accordo diverso manifestato con dichiarazione congiunta resa all'Ufficiale di Stato civile dai genitori all'atto del matrimonio, o all'atto del riconoscimento del primo figlio se non coniugati. La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia.
Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, il doppio cognome gli verrà attribuito per decisione dell’Ufficiale di Stato civile.
Il figlio può alla maggiore età modificare il proprio nome, tramite l’inversione dei due cognomi che gli sono stati attribuiti dai genitori o mediante la soppressione di uno di essi, o ancora tramite la sostituzione di uno o di entrambi i cognomi posseduti con uno o con entrambi i cognomi dei genitori che non gli sono stati da loro attribuiti alla nascita, per mezzo di richiesta non motivata e non suffragata da consensi altrui presentata all'Ufficio competente.

Art. 4 - (Cognomi del figlio riconosciuto alla nascita da genitori non coniugati) Il figlio nato al di fuori del matrimonio e riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori assume i cognomi dei genitori in conformità di quanto previsto per i figli nati nel matrimonio. 


Art. 5 - (Ordine dei cognomi del figlio adottivo) Il figlio adottivo assume un cognome per ciascun genitore, in conformità ai commi 1º e 2º dell’articolo 3 ma non del 3º comma, che viene sostituito dal seguente.
L’ordine dei cognomi del figlio adottivo corrisponde a quello concordemente indicato da entrambi i genitori, o al risultato del sorteggio effettuato dall’Ufficiale di stato civile, ove i genitori non abbiano espresso una scelta o non abbiano raggiunto un accordo. 


Art. 6 - (Cognomi del figlio riconosciuto da una solo genitore) Il genitore di un figlio non riconosciuto dall’altro genitore può indicare come secondo cognome del figlio uno dei cognomi di un proprio ascendente in linea maschile o femminile, purché diverso da ciascuno dei propri, individuandolo nell’ambito delle tre generazioni precedenti e non oltre e purché sia documentato all’anagrafe dallo storico di famiglia. Di questa possibilità, prevista nell’interesse del minore, il genitore deve venire reso edotto dall’Ufficiale di Stato civile all’atto della registrazione all’anagrafe.
Qualora il genitore indicasse invece come secondo cognome del figlio un cognome che non fosse di un proprio ascendente, l’Ufficiale di Stato civile non accoglierà la richiesta ma registrerà il figlio con il cognome o i cognomi del genitore che effettua il riconoscimento.
Il genitore potrà tuttavia inoltrare una richiesta di cambiamento del cognome del figlio agli uffici competenti in tempi successivi, secondo le disposizioni di legge correnti. Anche di tale possibilità l’Ufficiale di Stato civile è tenuto a informare il genitore all’atto della registrazione all’anagrafe.
Il figlio che viene successivamente riconosciuto dal secondo genitore mantiene i cognomi che gli sono stati attribuiti alla nascita ove non vi sia accordo tra i genitori per una modifica e qualora egli stesso non voglia modificarli al raggiungimento della maggiore età per applicazione dell’Art. 8. 


Art. 7 - (Cognomi del figlio che abbia un solo genitore biologico all’interno della coppia genitoriale) Il figlio che abbia un solo genitore biologico all’interno della coppia genitoriale che lo riconosce assume i cognomi di entrambi i genitori ove questi concordemente lo vogliano, secondo le stesse regole indicate per il figlio di genitori biologici e li mantiene, salvo sua richiesta di cambiamento alla maggiore età. 


Art. 8 - (Modifica del cognome alla maggiore età) Il diritto del figlio all’eventuale modifica del cognome di cui all’Art. 3 comma 5, da esercitare con una semplice richiesta all’anagrafe, sussiste quale che sia la relazione specifica del figlio rispetto a uno o a entrambi i suoi genitori (biologici, non biologici, adottivi). 


Art. 9 - (Codice personale) L’Ufficiale di Stato civile attribuisce al bambino il codice che gli è proprio, secondo le stesse modalità previste per il codice fiscale. 
Il codice assegnato alla nascita costituisce il codice personale del cittadino e lo accompagna lungo tutta l’esistenza, salvo mutamenti intervenuti per legge.


Art. 10 - (Soppressione articoli) Gli Artt. 6 e 143 bis del codice civile sono abrogati.
8 Maggio 2013
© Iole Natoli
(nata a Palermo, residente a Milano)

(Questo pezzo era già stato pubblicato l'8 maggio. 
Per una svista era stato cancellato dal blog)




[1] Sentenza 16/02/2006 n. 61, CORTE COSTITUZIONALE“…non può non rimarcarsi che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. Né può obliterarsi il vincolo - al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati - posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome...».

 In proposito, vanno, parimenti, richiamate le raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Unal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Finlande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz c. Suisse)”.

 
[3] "Se la lezione freudiana è servita, portiamo ora allo scoperto il rimosso"cognomematernoitalia.blogspot.it. (Se il link non si attivasse copia e incolla: http://cognomematernoitalia.blogspot.it/2012/02/societa-cognome-materno-e-proposte-di.html ). 
[4] L’aggancio all’ordine alfabetico non solo può portare a una drastica riduzione nel tempo di alcuni cognomi, ma costituisce una pregiudiziale estranea e alla volontà dei soggetti e alla casualità implicita nel sistema del sorteggio, da noi prevista solo per i cognomi dei figli adottivi.
[5]  Primo ricorso in Italia per l’attribuzione del cognome materno ai figli: Tribunale di Palermo, sentenza n. 865 del 1982, presidente Stefano Gallo, giudice relatore Salvatore Salvago cognomematernoitalia.blogspot.it. (Se il link non si attivasse copia e incolla: http://cognomematernoitalia.blogspot.it/2012/01/societa-per-la-costituenda-rete-delle_8627.html).

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