Mantenere l’obbligo del cognome maritale per le donne viola gli artt. 8 e 14 della CEDU - di Iole Natoli
La Petizione è già stata presentata al Senato il 24 Settembre 2015. Nella stessa data ha ricevuto il n. 1493, è stata annunciata durante la seduta n. 511 ed è stata assegnata alla Commissione Giustizia.
Chi volesse continuare a firmare potrà farlo ugualmente sul sito di Change.org (->∆).
Egregio Presidente, Egregia Vice Presidente del Senato,
Ho avuto occasione con la Petizione n. 1342, annunciata all’Assemblea nella seduta del 21.10.2014, di chiedere la rapida approvazione del DDL 1628 sul Cognome dei Figli, al momento giacente in Senato. In quella circostanza ho manifestato talune mie riserve sul testo licenziato dalla Camera e sarei certamente ben lieta se in sede di discussione venissero presentati emendamenti corrispondenti a quanto da me suggerito, per rimuovere i difetti riscontrati.
Uno, però, mi era a quel tempo sfuggito, il più vistoso e al tempo stesso il più assurdo e la ragione di ciò sta nel fatto che l’errore da poco individuato NON C’ERA nella prima Proposta di Testo Unificato che era stata presentata in Commissione il 19 luglio 2014. La mia memoria in merito si era arenata in sostanza a quella data; ero certa, pertanto, che il nuovo 143-bis contenuto nella proposta Garavini, presente anche e con un fine analogo nelle proposte Nicchi e Gebhard, fosse stato automaticamente incluso nel DDL approvato con non poca fatica dalla Camera. E invece no, non è andata così.
Ora, l’abolizione dell’articolo di modifica inizialmente previsto lascia vigente il corrispondente attuale ovvero un 143-bis, che viola gli artt. 8 e 14 della CEDU per le stesse ragioni che hanno indotto il Tribunale di Strasburgo a condannare l’Italia in merito al cognome di figli. Una contraddizione non da poco, che invito codesto Senato a eliminare.
Per rendere più agevole il discorso comincio con l’esporre le modifiche in oggetto, allo scopo di dimostrare come le soluzioni da me qui prospettate fossero allora e siano ancora adesso possibili e si rendano automaticamente necessarie per il combinato degli artt. 8 e 14 della CEDU.
Così, all’esposizione delle stesse, seguirà un’analisi delle fondate ragioni che mi hanno quasi costretta a formularle.
SOLUZIONI PROPOSTE ai sensi degli artt. 8 e 14 della CEDU.
PUNTO PRIMO / Nuovo titolo della Legge da approvare:
«Disposizioni in materia di cognome dei coniugi e di attribuzione del cognome ai figli in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 gennaio 2014».
PUNTO SECONDO / Reintroduzione dell’art. 1 che cambiava il 143-bis corrente, arricchito di maggiori specifiche (i commi 3, 4, 5 e 6 potrebbero essere collocati eventualmente altrove, in un articolo chiamato “Disposizioni transitorie”).
1
. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi). – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome», salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le donne che hanno contratto matrimonio prima dell’entrata in vigore della presente legge mantengono in aggiunta il cognome del marito, salvo una loro richiesta di modifica e adeguamento al comma 1 del presente articolo, che può essere presentata in qualsiasi momento e non necessita di motivazione.
3. L'articolo 156-bis del codice civile primo comma è sostituito dal seguente:
- Il giudice può vietare alla moglie, che ai sensi dell’art. 143-bis comma 2 abbia mantenuto il cognome coniugale assunto prima dell’entrata in vigore della presente legge, di usare il cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole.
4. Il comma secondo dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- La donna che ai sensi dell’art. 143-bis comma 2 abbia mantenuto l’aggiunta del cognome del marito perde tale cognome in caso di scioglimento del matrimonio.
5. Il comma terzo dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ai sensi dell’art. 143-bis comma 2 abbia mantenuto il cognome del marito a conservare tale cognome aggiunto al proprio, qualora sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
6. Il comma quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
MOTIVAZIONI DELLA PETIZIONE
Dal Resoconto n. 265 di Giovedì 3 luglio 2014, si apprende quanto segue sull’operata esclusione della modifica del 143-bis vigente. «Michela MARZANO (PD), relatore, chiarisce che la nuova proposta di testo unificato presenta talune modificazioni rispetto alla proposta di testo unificato precedentemente presentata ed illustrata. La prima concerne l’eliminazione dell’articolo 1 che riguardava il cognome dei coniugi, in quanto si tratta di una materia che richiederebbe un autonomo esame ed approfondimento. Si è quindi delimitato l’oggetto dell’esame al solo cognome dei figli».
Leggiamo poi che sono state introdotte altre modifiche, a seguito di un’audizione non registrata e del cui contenuto non vi è traccia sul sito della Camera, ma io mi soffermo qui sull’art. 1 che riguarda la questione in oggetto.
Includo ora parte di alcuni miei scritti, tra cui una relazione con cui ho partecipato all’incontro dal titolo “Politiche di genere / Educ-Azioni”, organizzato da Se Non Ora Quando e dalla Fondazione Zaninoni, che ha avuto luogo in data 20 marzo 2014 presso l’Ufficio Informazione di Milano del Parlamento Europeo, perché vi ho analizzato esaustivamente le ragioni che supportano la presente richiesta.
Certamente la brusca rimozione di una norma per la quale la donna coniugata è stata collegata ai suoi figli mediante l’aggiunzione del cognome maritale, identico al cognome paterno di costoro, avrebbe creato un qualche vulnus nella situazione di quelle donne che non avrebbero potuto godere retroattivamente delle regole che questa legge introduce. Sarebbe bastato però aggiungere un articolo relativo al permanere della situazione già in atto per le donne coniugate prima dell’entrata in vigore della legge, salvo una loro espressa richiesta di modifica e adeguamento alle nuove norme, per risolvere onorevolmente e una volta per tutte il problema, eliminando tale indebita traccia patriarcale che questo Disegno di legge accoglie in sé.
Si è scelto, invece, di mantenere in vita il 143-bis, ovvero una norma che viola a sua volta e in identico modo il combinato degli artt. 8 e 14 della CEDU, quegli stessi per i quali l’Italia è stata condannata con la Sentenza di Strasburgo del 7 gennaio 2014.
L’art. 8, infatti, consente a uno Stato di intervenire nella vita privata e familiare dei suoi cittadini SOLO mediante una legge che “costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere che l’art.143-bis adempia ad almeno una sola di queste funzioni.
Quanto all’articolo 14, che enuncia il divieto di discriminazione, questo recita che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute” nella CEDU “deve essere assicurato senza distinzione alcuna fondata espressamente sul sesso, la razza, il colore” o altre particolari situazioni.
Il 143-bis italiano, che interferisce SENZA REALE NECESSITÀ nella vita privata e familiare della persona, viola manifestamente tale articolo, in quanto istituisce l’obbligo di aggiungere il cognome coniugale solo per la donna e non bilateralmente o quale scelta dei coniugi.
Non basta. La Corte di Strasburgo nelle sue conclusioni ha rilevato come “una differenza di trattamento nell’esercizio d’un diritto enunciato dalla Convenzione non deve solamente perseguire uno scopo legittimo”, quale quello di garantire l’unità familiare o un altro aspetto di pubblico interesse; per la Corte “l’articolo 14 risulta ugualmente violato” se non è ravvisabile un “rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine preposto”.
Ne consegue che nessuna pretesa unità familiare è difendibile tramite l’unilaterale e sproporzionale obbligo imposto alle donne di aggiungere al proprio il cognome del coniuge e che qualunque donna coniugata può ricorrere contro questa norma apertamente incostituzionale e far sparire l’art. 143-bis, che, col DDL approvato alla Camera, si è deciso di mantenere nell’ordinamento odierno dello Stato.
A tal proposito, citando ancora la suddetta sentenza, aggiungo a quanto già esposto quanto segue.
Dopo essersi riferita nel Paragrafo 65 alle proprie pronunce determinate da casi precedenti - alcune delle quali riguardanti il cognome non dei figli ma dei coniugi in talune legislazioni, come la turca che impediva alla donna di portare il suo cognome originario, una volta sposata - la Corte scrive al Paragrafo 66:
“In tutti questi casi, la Corte ha riconosciuto la violazione dell’articolo 14 della Convenzione combinato con l’articolo 8. Essa in particolare ha ricordato l’importanza di un’avanzata verso l’eguaglianza dei sessi e l’eliminazione di ogni discriminazione fondata sul sesso nella scelta del cognome di famiglia. Ha inoltre stimato che la tradizione di manifestare l’unità della famiglia attraverso l’attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non può giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (vedere in particolare, Ünal Tekeli,già citato, §§ 64-65)”.
Da notare che il vigente art. 143-bis determina l’obbligo per la donna coniugata di ritrovarsi anche quattro cognomi nel caso in cui sia lei sia il marito ne abbiano due per ciascuno, cosa possibile già oggi visto che anche le persone adulte possono aggiungere il cognome materno per decreto ai sensi del D.P.R. n. 54 del 13 Marzo 2012.
Il DDL 1628 amplierebbe inevitabilmente il numero di questi casi, se dovesse essere approvato nella sua formulazione attuale.
Strano destino quello della popolazione italiana. C’è voluto un attacco in piena regola da parte di una coppia di coniugi per smantellare la patrilinearità obbligatoria, guadagnando all’Italia una condanna, e ci vorrà una nuova sentenza di qualche tribunale supremo in risposta all’istanza di una donna (anche di una che non abbia o non abbia ancora avuto figli), per cancellare definitivamente quest’offensivo residuo di un antico asservimento all’uomo-capo-della-famiglia di ottocentesca e patriarcale memoria. A meno che, nei mesi che verranno, il Senato non decida di rimediare da sé a tale macroscopica lesione del diritto delle donne italiane.
Ed è proprio questa più onorevole alternativa che con le indicazioni qui proposte suggerisco al Senato di adottare, dato che pretendere di mantenere in vita un articolo, manifestamente incompatibile col combinato degli artt. 8 e 14 della CEDU, obbligherebbe qualsiasi studioso di diritto a ravvisare l’unica possibile giustificazione di necessità, cui fa esplicito riferimento l’art. 8 citato, nell’incapacità o nell’assenza di volontà del Parlamento di pervenire a una giusta soluzione.
Ritenendo di aver con ciò risolto le eventuali difficoltà che possono aver indotto la Commissione e/o la relatrice Marzano a rimuovere l’articolo di modifica dell’ignobile 143-bis, ringrazio per la cortese attenzione e porgo al Presidente, alla Vice Presidente, alle Senatrici e ai Senatori che spero vorranno leggere il mio scritto, i miei più sentiti saluti.
Iole Natoli
giornalista pubblicista
Milano
Petizione lanciata il 23 marzo 2015
|
Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
▼
Nessun commento:
Posta un commento