Il Cognome Materno a Figli e Figlie attende ancora un testo unificato |
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di Iole Natoli Ciò che difetta in tutte le proposte è il diritto personale del nuovo
nato, implicante il concetto di relazione che lo lega alla madre e solo a lei al tempo della nascita. Tale assenza deriva da un'impostazione che guarda ancora al mondo patriarcale. |
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Conseguentemente, nel fare del diritto femminile una mera fotocopia del già esistente diritto maschile, si propone una falsa
uguaglianza uomo-donna, ottenuta con l’occultamento forzoso e dunque autoritario della diversità. |
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ELENCO DELLE PROPOSTE
PARLAMENTARI della XVIII Legislatura |
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2018 |
23 marzo |
Camera |
Laura Boldrini |
PD (ex LeU) |
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2018 |
23 marzo |
Camera |
Renate Gebhard |
Südtiroler Volkspartei |
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2018 |
11 luglio |
Senato |
Julia Unterberger |
Südtiroler Volkspartei |
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2018 |
17 luglio |
Senato |
Laura Garavini |
Italia Viva (ex PD) |
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2018 |
12 ottobre |
Camera |
Fabiana Dadone |
M5s |
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2019 |
28 gennaio |
Senato |
Alessandra Maiorino |
M5s |
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2021 |
25 febbraio |
Senato |
Paola Binetti |
Forza Italia |
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2021 |
10 giugno |
Senato |
Simona Malpezzi |
PD |
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In sostanza, tre proposte alla
Camera e cinque al Senato. Né alla
Camera né al Senato ha avuto inizio in Commissione Giustizia la discussione, che
serve a pervenire a un testo unificato e precede la discussione in assemblea.
Si direbbe che alle due Presidenze
non faccia piacere iniziare.
ANALISI
DEI CONTENUTI SITUAZIONI PREGRESSE Preliminarmente, va chiarito che nessuna delle otto proposte parlamentari esistenti si occupa di regolamentare i casi in cui i figli siano stati registrati col solo cognome paterno, come da normativa precedente. Rimane per loro il ricorso al Prefetto per il cambio cognome, ma questo è subordinato all’accordo tra i genitori. Tale subordinazione genera una discriminazione palese che diviene particolarmente pesante in caso di separazione o divorzio. L’unità familiare rappresentata da un cognome comune è sempre garantita, anche dopo separazione o divorzio, qualora i figli vivano con il padre o, comunque, nelle occasioni in cui trascorrano il loro tempo con lui. Non lo è invece se vivono con la madre o, comunque, nelle occasioni in cui trascorrano il loro tempo con lei, dato che alla nascita non hanno ricevuto anche il suo cognome. Anche la disposizione finale prevista da Boldrini nella sua proposta - l’unica che si ponga il problema delle situazioni pregresse - non sottrae i figli che vivono con le madri separate o divorziate alla frequente negazione del consenso da parte di un genitore rancoroso. Una soluzione ai problemi che così si sono determinati e si determinano è contenuta invece nel testo di una Petizione (art. 6) che è stata assegnata alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, ma che fin qui non ha trovato posto in nessuna delle proposte parlamentari della presente Legislatura.
COGNOME DEI CONIUGI Solo le proposte di Gebhard, Garavini, Maiorino e Malpezzi (citate in ordine cronologico di presentazione) prevedono una sostituzione dell’attuale 143-bis (cognome maritale). Nello
specifico, le proposte di Gebhard, Garavini, Maiorino stabiliscono
esclusivamente che ciascun coniuge conserva il proprio cognome. La proposta Malpezzi, invece, introduce anche la
possibilità per ciascuno dei coniugi di aggiungere al proprio il cognome dell’altro
coniuge, indipendentemente dunque dal sesso.
COGNOME DEL FIGLIO/A e PARITÀ Tutt’e otto le proposte di prefiggono di garantire una parità tra i genitori – sposati o non sposati - nell’attribuzione del cognome ai figli, saltando però a piè pari la relazione particolare madre-figlio che esiste all’atto della nascita, ovvero proprio nel momento in cui si configura il diritto del nato di ricevere uno o due cognomi. Prevedono
dunque che i genitori decidano, di comune accordo, di attribuire uno solo o
entrambi i cognomi ai loro figli, nell’ordine da loro preferito. Una
strategia paritaria differente è stata formulata nella Petizione citata (art. 5).
Ciò sia per quella doverosa aderenza alla realtà che tutt’e otto le proposte
parlamentari scelgono di non considerare, sia perché esiste la necessità più
che mai urgente di insegnare il rispetto per la figura femminile sin dalla
nascita e ciò implica che la relazione primaria per prossimità
neonatale del figlio con la madre non venga artificiosamente
misconosciuta. Nel caso di un figlio riconosciuto da un solo
genitore, si riscontrano posizioni differenti una nelle
proposte parlamentari. Di saggio e condivisibile rispetto verso i figli e le madri sono quelle di Binetti e di Malpezzi.
IL DIRITTO DEL FIGLIO/A Ancora un
rilievo sull’ultimo punto trattato. Diversamente dalle altre, le proposte di Dadone
e Maiorino postulano esplicitamente, sia pure con articoli diversi, un diritto
di ciascun genitore di attribuire il proprio cognome ai figli. Esaminiamo allora come affrontano il diritto dei figli al cambiamento del proprio cognome le otto proposte di cui ci stiamo occupando.
POSSIBILITÀ DI MODIFICA DA PARTE DEL FIGLIO/A MAGGIORENNE DEL COGNOME O DEI COGNOMI RICEVUTI ALLA NASCITA Prevedono esclusivamente la possibilità di cambiare il cognome singolo ricevuto alla nascita con il doppio cognome (dunque con quello di entrambi i genitori) tramite aggiunta ma non anteposizione: Boldrini, Gebhart, Unterberger, Malpezzi. Garavini e Dadone non prevedono nulla al riguardo. Maiorino articola
solo per i figli nati fuori dal matrimonio la seguente possibilità: « Il
figlio che ha compiuto quattordici anni può chiedere che il cognome del
genitore che lo abbia riconosciuto per secondo, o per il quale si sia
concluso il procedimento di accertamento, sia aggiunto anteponendolo o
posponendolo a quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo». In nessuna
proposta è contemplato il diritto del figlio/a di eliminare uno dei cognomi
ricevuti, se titolare di doppio cognome. In tutte
le proposte parlamentari esaminate, dunque, il diritto di autodeterminazione
dei figli appare, in misura maggiore o minore, scarsamente rappresentato e
demandato alla concessione prefettizia vigente.
CONCLUSIONE Certamente
una proposta contenuta in una petizione non può avere un iter autonomo, in
quanto non è stato seguito il percorso specifico che solo le avrebbe
consentito di essere affiancata alle altre proposte in condizione di piena
parità. |
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Aggiornamento del 10 novembre
2021
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
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