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di Iole Natoli |
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Buongiorno
Presidente Ostellari, Avendo letto che il giorno 21 saranno discussi in Commissione i DdL sul Cognome dei figli, vorrei pregarVi di inserire in detta discussione, a norma del comma 1 dell’art. 141 del Regolamento del Senato, anche le due Petizioni – la n. 59 e la n. 1137 - da me inviate sul tema in oggetto, CHIEDO che in particolare si valutino due delle proposte in esse contenute, espresse all’art. 5 della prima e al punto 2 della seconda, soluzioni perfettamente in linea con quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza 131/2022. |
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La priorità da me prevista nella Petizione n. 51 per il cognome materno, quale regola base del doppio cognome, non essendo rigida ma suscettibile di modifica per accordo dei genitori o per sorteggio in caso di disaccordo, non lede infatti minimamente la perfetta parità dei genitori, ma casomai rende pari ciò che nella verità della natura inizialmente pari non è, dato che solo la madre e non il padre contribuisce alla vita dei figli e delle figlie ANCHE mediante la gravidanza e il parto. Come sottolineato con chiarezza anche dell’avvocata Antonella Anselmo nel corso delle audizioni del 26 Aprile 2022, il legame biologico materno “va dichiarato e non nascosto”, come fin qui illegittimamente si è fatto attraverso l’attribuzione automatica del cognome del padre. Peraltro l’esclusivo diritto di acquisizione del cognome da parte di figli e figlie, in conclamata assenza nel nostro ordinamento di un diritto dei genitori alla trasmissione del proprio alla prole - recentemente richiamata alla memoria nel corso dell’audizione citata dal ricercatore Giacomo Viggiani –, porterebbe alla stessa conclusione e cioè che per regola base non rigida il primo cognome che il figlio ha diritto di reclamare è quello materno, essendo la madre l’unico soggetto con cui il neonato o la neonata si trova in relazione psicofisica al momento della nascita, che coincide col momento di attribuzione del cognome. In alternativa, si può legittimamente adottare la formulazione neutra scelta dalla Corte, che si riferisce all’uno o all’altro genitore senza specificazione di sesso. Questo è ho quanto ho scritto nella mia seconda petizione, la n. 1137. Ciò che invece contrasta con la sentenza della Corte e con la realtà
oggettiva della filiazione è la formulazione
con “preminenza paterna” rilevabile in quasi tutti i DdL presenti in
Commissione, scelta che può essere solamente un retaggio - consapevole o meno
poco cambia agli effetti pratici - dell’automatismo del cognome paterno, spazzato via dalla sentenza citata. Non esiste infatti una qualsiasi valida
ragione per sostenere che questo “ricordo” di una normativa dichiarata illegittima,
possa persistere dopo la sentenza della Corte e trovare posto nel testo
unificato che codesta Commissione si appresta a varare. Ringrazio e porgo i miei migliori
saluti, _____________________________ Petiz. n. 59: Petiz. n.1137: Richiesta di audizione: _____________________________ |
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Milano, 19.07.2022 |
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
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