Del Cognome, delle
TAVOLE della LEGGE alfabetica e dell’assenza di tutela legale delle madri
nella stesura della dichiarazione di nascita | ||||
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Il 18 aprile, nel corso della VII seduta di audizioni sul tema del Cognome [1], sono stati auditi il Dott. Paride Gullini, Presidente dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe, e il Dott. Renzo Calvigioni, esperto di stato civile. Quel che è emerso dall’esposizione del Dott. Calvigioni è un riallineamento a quanto suggerito dalla Dott.ssa Teresa De Vito nell’audizione del 29 febbraio [2], in merito sia al disaccordo sull’ordine dei cognomi nel doppio, sia alla dichiarazione di nascita in sé. |
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E quel che è stato detto in ambedue le audizioni riporta il problema alla radice, che è la SMANIA DI NASCONDIMENTO della gravidanza e del parto delle donne che ha afflitto la società patriarcale e di cui non ci si riesce a liberare. La Dott.ssa De Vito dava per scontato che nel caso in cui la dichiarazione di nascita fosse stata presentata dal padre del neonato, che poi è la situazione più diffusa, una semplice clausola di vincolo alla veridicità inclusa nel modulo avrebbe garantito che il neopadre avrebbe rispettato l’accordo raggiunto con la moglie, nonché neomadre, sul nome (costituito da prenome e cognomi o cognome) da attribuire al nuovo essere approdato sulla retrograda sezione italiana del pianeta. COME SE in passato non fosse accaduto un’infinità di volte che in casa, o in ospedale che fosse, i coniugi avessero concordato di chiamare il neonato Francesco e il marito-padre non fosse poi tornato con un certificato di nascita su cui campeggiava invece il nome Giovanni, o Marianna invece di Gabriella, se femmina. COME SE la madre fosse un soggetto di serie B (anzi di serie Z, in omaggio all’amore viscerale per l’ordine alfabetico) a cui non dovere nessuna tutela della condizione particolare in cui la donna si trova, al momento e subito dopo un parto. Perché c’è da considerare che, una volta scoperto l’inganno, la madre sarebbe costretta a subire la prepotenza del coniuge-padre, in regolare assetto di pater familias, oppure obbligata ad opporsi con una denuncia, compromettenndo così in un momento di fragilità personale la propria serenità, nonché il clima di quel nucleo familiare che lei e non lui (quando un maschio avrà una gravidanza e un parto se ne potrà riparlare) ha permesso che venisse arricchito di un nuovo componente, con l’impegno dell’intero suo corpo. Invece di occuparsi di progettare formule e regolamenti atti a tutelare la persona più attiva, più determinante e al contempo più fragile - sia a causa del momento particolare del puerperio, sia a causa della tradizione di prepotenza maschile incombente – la si consegna alla volontà e presunta correttezza del ramo maschile della coppia, in piena coerenza con lo spirito patriarcale che le donne le ha sempre trascurate e oppresse per atavica propensione al sopruso. Passo ora al già trattato ordine alfabetico, benché lo abbia commentato in precedenza. Sono costretta a farlo perché in questa VII audizione è ritornata la proposta della senatrice Giulia Bongiorno, lanciata il 28 marzo, di risolvere il problema della graduale scomparsa dei cognomi – che conseguirebbe all’adozione dell’ordine alfabetico come criterio per risolvere il disaccordo tra i coniugi sull’ordine degli elementi nel doppio cognome – con l’inversione dell’ordine ad anni alterni: da A a Z nell’anno 0, 2, 4 della riforma e da Z ad A nell’anno 1, 3, 5 e così via [3]. Perfetto. Per risolvere la scomparsa dei casati dalla memoria storica del Paese la trovata è geniale. Tanto geniale che il Dott. Calvigioni plaude alla riproposizione della misura da parte di Bongiorno. Peccato che dietro ai casati ci siano esseri umani in carne e ossa, ci sia un universo di coppie a cui la soluzione proposta sta dicendo non ce ne frega niente se uno di voi due subirà la prepotenza dell’altro, fatti vostri e non della LEGGE, di una legge che non ha solo la L maiuscola ma tutte le lettere alfabetiche coinvolte, elevate al rango di assoluto. I sostenitori dell’ordine alfabetico dichiarano sempre che il sorteggio sarebbe difficile. La senatrice Bongiorno manifesta il 18 aprile la sua “antipatia” per un sistema che esiste già per altre leggi. Considerato che l’esistenza in sé nulla dice delle ragioni di tale antipatia, ho provato a cercare qualcosa on line e ho trovato alcuni siti apprezzabili, uno dei quali è della rivista Nomos. Le attualità nel diritto, che annovera firme illustri nel suo comitato scientifico. Vi rintraccio più di un saggio di sicuro interesse. Astrid Zei [4],
in L’arbitrato del caso: applicazioni del metodo del sorteggio nel diritto
pubblico, scrive: «Il sorteggio, nei suoi diversi ambiti di applicazione,
trova giustificazioni diverse, potendosi configurare come espressione dei
principi di imparzialità, uguaglianza, e talvolta necessità, quando
l’estrazione a sorte consenta di giungere ad una decisione rapida in
situazioni di estrema urgenza. Il sorteggio pretende in certi casi la parità
delle chances, l’eguale dignità delle legittime aspirazioni, o più
modestamente la sostanziale indifferenza delle alternative possibili» [5]. Quel che infatti saltano a piè pari i sostenitori dell’ordine alfabetico, in tutte le sue forme e manipolazioni, è che esso agisce non sul momento della decisione da prendere dinanzi all’Ufficiale di stato civile ma incide sul PRIMA, sul delicato momento in cui i due coniugi devono confrontarsi tra loro per raggiungere quel parere comune che è espressione di una coesione di intenti e dunque di quella libertà di scelta che la sentenza della Corte costituzionale ha inteso salvaguardare. L’ordine alfabetico in altri termini esula dalla sfera di competenza del pubblico per andare a coartare la libertà del privato, in totale contrasto con quanto stabilito dalla CEDU nel suo art. 8 sul «diritto al rispetto della vita privata e familiare» [6]. L’utilizzo dell’ordine alfabetico per risolvere il disaccordo sull’ordine dei cognomi mina la serenità della coppia, introducendo un elemento di negazione dei diritto paritario della persona e pertanto va scartato. A tal proposito è interessante apprendere, dal saggio di Astrid Zei già citato, di una decisione del Tribunale costituzionale federale tedesco del 1991, precedente dunque alla successiva disciplina del 1994, che, «pronunciandosi sul criterio da seguire per scegliere il nome da assegnare ad un bambino, di fronte al persistente disaccordo tra i genitori, stabilì che sarebbe stato il caso a decidere, considerando illegittima una norma di favore nei confronti del padre» [7] . In una nota l’autrice precisa che «non si trattava del nome proprio, ma del cognome, posto che entrambi i genitori pretendevano di assegnargli il proprio» e che «il Bundesverfassungsgericht in quel caso ritenne accettabile la soluzione del doppio cognome, ma in ordine casuale». Quanto ai metodi da considerare per il sorteggio, abbiamo i foglietti del Lussemburgo (a meno che dal tempo della risposta da me avuta a oggi quello Stato non abbia modernizzato i suoi sistemi), il lancio della moneta di cui troviamo traccia nel saggio di Astrid Zei, un qualche software come suggerito da un’audita, la Dott.ssa Alessandra Mascellaro [8], e perfino l’abbinamento con l’estrazione di una qualsiasi lotteria giornaliera, come suggerito anni addietro da un’iscritta al gruppo sul Cognome [9] da me creato su Fb anni fa [10], nel corso di una delle discussioni collettive avvenute nel tempo. Malgrado gli aspetti negativi segnalati, una considerazione utile è emersa dall’audizione del Dott. Calvigioni, che ricorda come vada affrontata l’ipotesi di un’assenza di indicazioni da parte dei due coniugi, peraltro considerata nella Petizione n. 189 allegata al fascicolo [11]. Se i due coniugi non hanno ancora raggiunto un accordo e il dichiarante non sa che cosa indicare, cosa fa l’Ufficiale di Stato civile? Sospende la formazione dell’atto di nascita? Si è già rilevato come ciò possa essere lesivo del diritto della prole. Io trovo necessario considerare anche un’altra ipotesi, quelle di cause esterne che abbiano posto uno o, peggio, entrambi i genitori nell’impossibilità di decidere. Esistono casi in cui a seguito di qualche incidente la madre sia deceduta, eventualmente insieme al padre, e in cui il figlio sia stato estratto vivo ugualmente. Sono casi che andrebbero previsti e regolati. In queste situazioni potrebbe essere applicato il sorteggio o il criterio del principio di prossimità neonatale [12], in base al quale l’unico titolare giuridico del diritto al cognome, che è il figlio, all’atto della nascita è ancora in relazione SOLO col corpo della madre e pertanto dovrebbe assumere quale primo il cognome di lei. Val la pena però di
approfondire maggiormente l’analisi sulla regola generale da adottare. Nel
corso delle audizioni, la maggior parte dei soggetti auditi si è espressa a
favore del sorteggio, ritenendolo decisamente più equo. La Prof.ssa Amalia
Diurni ci ha anche ricordato, nel corso della V audizione [13],
che diversi stati europei hanno adottato la formula della priorità del
cognome materno, salvo che una scelta diversa sia stata concordata dai
coniugi. La soluzione è adattabile a entrambe le indicazioni emerse in questo
ciclo di audizioni e consente di escludere da ciascuna delle due ipotesi
il dissenso e tutte le complicazioni conseguenti. Nel dettaglio: Gli Ufficiali di stato
civile potrebbero gioire all’unisono, vedendo eliminato il problema alla
radice. L’unico vero ostacolo all’adozione della priorità del materno, salvo diversa indicazione dei coniugi, sta nella cancellazione del principio di realtà, che ancora oggi è alla base del PRE-giudizio di chi vede il riconoscimento dei dati di natura come fumo negli occhi, o come indizio di una presunta disparità in una legge. La disparità nella messa al mondo di un figlio l’ha creata la natura, è all’origine di ciascuno di noi e non può essere mascherata dal legislatore o da altra autorità, quale che ne sia il sesso e il grado. Al contrario, l’effettiva disparità si verifica quando si applica una soluzione apparentemente neutra DOPO aver nascosto artatamente la disparità delle condizioni di partenza. Riconoscere la disparità reale esistente in natura consente peraltro di pervenire a una soluzione perfettamente equa perché, come già scritto, corrisponde alla situazione concreta della nascita, che pone il figlio - che non è, lo si ribadisce, solo il destinatario di uno o più cognomi ma è anche l’unico soggetto che ne detiene la titolarità – in diretto rapporto con la madre e non ancora con il padre. In sostanza si tratta di scegliere tra queste due soluzioni: il sorteggio o la priorità del materno nel doppio. Quanto agli esercizi di stile sull’ordine alfabetico, lasciamoli ad altri ambiti meno personali di questo, per non incorrere nella lesione di un diritto fondamentale delle persone che consiste nell’avere le stesse possibilità di fronte alla legge, senza che tali possibilità siano alterate da un provvedimento arbitrario assurto a LEGGE. |
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Note e link di riferimento: [1] Audizione del 18 aprile 2024: https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245539 [2] Audizione del 29 febbraio 2024: https://webtv.senato.it/4621?video_evento=244973 [3] Audizione del 28 marzo 2024: https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245281 [4] Astrid Zei, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato – “Sapienza” Università di Roma; [5] in Astrid Zei, L’arbitrato del caso: applicazioni del metodo del sorteggio nel diritto pubblico, p. 4: https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/02/zei-anticipazioni-1-2017-1.pdf [6] CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita [7] Bundesverfassungsgericht, pronuncia del 5 marzo 1991, BVerfGE, 84/9 [8] Alessandra Mascellaro, VI audizione del 3 aprile 2024: https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245309 [9] Il Cognome Materno in Italia. Procedure prefettizie e anagrafiche - Gruppo Facebook la cui prima attivazione del 2010 aveva per titolo Iter del Cognome Materno in Italia nei matrimoni e nelle convivenze: https://www.facebook.com/groups/iter.cognomematerno.italia/ [10] Evento per l’8 Marzo del gruppo FB Iter del Cognome Materno in Italia nei matrimoni e nelle convivenze: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2012/02/manifesto-per-l8-marzo-2012.html [11] Iole Natoli, Petizione n. 189, testo: Nuove norme sul Nome della persona e sul Cognome dei coniugi e dei figli, 19ª Legislatura - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura [12] Iole Natoli, Petizione Nel Cognome della Madre e del Padre. Richiesta di Emendamento necessario, https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2014/01/nel-cognome-della-madre-e-del-padre.html annunciata alla Camera nel 2014 (XVII legislatura) col n. 547: https://www.camera.it/leg17/468 [13] Audizione del 28 marzo 2024: https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245281 Commenti alle precedenti audizioni sono presenti ai link che seguono: a - in rif. all’audizione del 15 febbraio: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html b - in rif. all’audizione del 22 febbraio: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli_26.html c - in rif. all’audizione del 29 febbraio: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html d - in rif. all’audizione del 21 marzo: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/unaudizione-dietro-laltra-muove-i-suoi.html e - in rif. all’audizione del 28 marzo: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/cognome-dei-figli-di-ordini-di.html f - in rif. all’audizione del 3 aprile: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/lettera-aperta-sul-cognome-dei-coniugi.html g - in rif. all’audizione del 18 aprile: |
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Nota finale Come diverse lettere precedenti, la presente Lettera Aperta sarà inviata a tutta la Commissione, con invii suddivisi allo scopo di evitare che il sistema informatico respinga la missiva come spam. |
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23 Aprile 2024 |
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