La Petizione è presente a questo link.
Ai Presidenti e Vicepresidenti di Camera e Senato, ai Presidenti e
Vicepresidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, a Senatori e
Deputati della XIX Legislatura, alla Presidente del Consiglio e alla Ministra
per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, al Capo Dipartimento per
i Rapporti con il Parlamento.
Nuove Norme sul NOME della PERSONA e sul COGNOME dei CONIUGI e dei
FIGLI, 19ª Legislatura - In esecuzione
della SENTENZA della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 gennaio 2014 e
della SENTENZA della Corte Costituzionale italiana 131/2022.
______________________________
Sommario:
Punti salienti della proposta
Premessa agli articoli
Articoli
______________________________
Punti salienti della proposta
Cognome del figlio: alla nascita due cognomi, uno per
genitore, o quello/i di un solo genitore (madre o padre) con dichiarazione
concorde.
Ordine dei cognomi nel doppio: come da dichiarazione concorde
dei genitori, o per sorteggio in caso di disaccordo.
Modifica del Cognome del minore che ha quello/i di un solo genitore: ininfluente
il consenso del genitore di cui il figlio ha già il cognome (o i cognomi)
alla richiesta di aggiunta del cognome dell’altro genitore (il/la
richiedente), ma parere necessario del figlio se già 14enne.
Modifica del o dei Cognomi del figlio maggiorenne: previste
aggiunta, inversione dell’ordine, soppressione di un cognome, sostituzione
con entrambi i cognomi di un solo genitore.
Cognomi dei coniugi: ciascuno si tiene il suo. Eliminazione del
cognome maritale per la moglie
______________________________
Premessa ai 12 articoli di cui alla PROPOSTA
Egregi Presidenti e Vicepresidenti delle Camere e delle Commissioni
Giustizia, Egregi Senatori e Senatrici, Egregie Deputate e Deputati, Egregia
Presidente del Consiglio ed Egregia Ministra,
appare utile richiamare preliminarmente l’attenzione su due condizioni
operative, che provengono non solo da convinzioni consolidate della scrivente
ma dai contenuti espliciti della sentenza della CEDU del 7
gennaio 2014 e della sentenza 131/2022 della Corte Costituzionale italiana.
La Corte Europea si è espressa nel 2014 su un ricorso proposto da una
coppia italiana coniugata, che avrebbe voluto attribuire alla sua prima
figlia il solo cognome della madre. Nel dichiarare legittima la richiesta, la
Corte argomentava che la decisione della coppia di chiedere per la figlia
l’aggiunta del cognome materno tramite istanza al Prefetto, intervenuta nel
corso dei lunghi processi, non sanava il vulnus recato alla libertà e
al diritto dei genitori dall’impossibilità di attribuzione alla
nascita del solo cognome materno e concludeva con una sentenza di condanna
per l’Italia.
Consegue a tale decisione della CEDU che nessuna proposta di
legge sul cognome dei figli può limitare o confinare a casi gravi
il diritto dei genitori di scegliere se attribuire alla
prole il cognome di un solo genitore o quello di entrambi e, ancora, quale
dei propri cognomi ciascun genitore può assegnare alla prole ove ne abbia più
di uno, interferendo in una qualsiasi maniera con la libertà della coppia
genitoriale di gestire nel modo ritenuto più idoneo la vita privata
familiare. In altri termini, legiferare a favore del solo doppio
cognome non è praticabile e non lo è nemmeno legiferare a favore del solo
cognome singolo, materno o paterno. La legge deve invece prevedere le
diverse possibilità e deve farlo in modo esplicito e chiaro, senza creare
presupposti ideologici o di comodo che producano una pur lieve disparità
nella coppia genitoriale, che non sia determinata da fatti reali, e senza
strizzare in qualche modo l’occhio a prassi precedenti, dichiarate TUTTE
ILLEGITTIME dalla sentenza della Consulta 131/2022 e dunque non replicabili
sotto qualsiasi forma.
A parte ciò, già nella sentenza 286/2016 la Corte Costituzionale,
nell’analizzare la condizione del figlio cui veniva negato dal sistema
vigente, salvo onnipotente consenso del genitore maschio,
di collegarsi a ciascuno dei genitori assumendo alla nascita due
cognomi, aveva posto nel dovuto rilievo quanto importante fosse per
la formazione della personalità del figlio relazionarsi con entrambi i rami
del suo parentado più stretto. Delineava con ciò se non una
inderogabilità al doppio cognome, impossibile per le ragioni sopra
esposte, quanto meno una preferibilità dello stesso a tutto
vantaggio del figlio.
Le conclusioni espresse dalla corte nella recente sentenza 131/2022 stabiliscono che il figlio, riconosciuto contemporaneamente da
entrambi i genitori o nato nel matrimonio, «assume i cognomi dei genitori,
nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla
nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto».
Nella proposta che con questa petizione si presenta si è quindi
formulato un insieme di norme che indirizzano esattamente in questo
senso, sia nella sostanza sia nella forma.
La formulazione infatti differisce radicalmente da quella utilizzata nelle
proposte di legge delle legislature passate, in quanto NON dà precedenza
enunciativa, contraria perfino all’ordine alfabetico, al cognome del
padre rispetto a quello della madre o di entrambi, ma utilizza lo
stesso linguaggio ASETTICO della sentenza 131/2022, evitando così il raccordo
ideologico con la tradizione precedente il cui fondamento è stato dichiarato
DEFINITIVAMENTE illegittimo.
Quanto alla sostanza, la presente proposta prevede il doppio cognome,
composto da un cognome per genitore, in assenza di un’opzione diversa
indicata dai genitori. Come d’obbligo, si è prevista la possibilità
alternativa, ovvero l’attribuzione del cognome di un solo genitore, dell’uno
o dell’altro sesso, in presenza di una volontà espressa concordemente da
entrambi.
Nella pianificazione dell’ordine dei cognomi si è applicato il criterio
di assoluta parità della coppia a cui si ispira la sentenza, prevedendo
il sorteggio in caso di disaccordo manifesto tra i
genitori.
Il ricorso all’ordine alfabetico costituisce infatti l’introduzione di una
disparità occulta nella relazione di coppia. Se si sa in partenza che si
sarà vincenti grazie a una posizione alfabetica favorevole, non si è disposti
a confrontarsi e mediare per un accordo. Il genitore alfabeticamente
svantaggiato viene così posto in una condizione di assenza di probabilità di
successo e d’impotenza assoluta. Senza contare che l’ordine alfabetico costituirebbe
nel tempo un fattore di esaurimento dei cognomi alfabeticamente meno favoriti,
con conseguente impoverimento della ricchezza dei cognomi italiani.
La strategia del sorteggio in caso di disaccordo sull’ordine è
stata adottata dal Lussemburgo con la “Loi du 23 décembre 2005 relative au
nom des enfants”, senza che il Paese andasse incontro a crisi dell'identità
nazionale o a un default economico. È la soluzione più logica e rispettosa a
cui sia possibile ricorrere ed è quella che qui si propone.
Ancora, l’ordine in cui verrebbero posti i due cognomi per applicazione delle
regole sopra enunciate non rischierebbe di introdurre forzature – peraltro
non volute dalla Consulta - limitando la libertà delle generazioni
successive, giacché ciascun genitore indica quale dei suoi eventuali due
cognomi intende attribuire al figlio, indipendentemente dall’ordine
nel quale personalmente li ha.
In assenza di qualsiasi indicazione sull’ordine, volontaria o dovuta a impedimento fisico di uno dei genitori o di
entrambi, e dunque IN ASSENZA sia DI ACCORDO sia DI DISACCORDO sull’ordine,
la priorità sia data per regola al cognome materno, come già accade nei paesi
nordici, attenendosi a un evidentissimo dato concreto ovvero a quella i
n n e g a b i l e ma invidiosamente occultata prossimità
neonatale, che all’atto della nascita lega il titolare dell’acquisto
del cognome, che è il figlio, esclusivamente alla madre, condizione
bilaterale che sarebbe non solo autoritario ma altresì discriminante - perché
in opposizione alle politiche di genere che esigono rispetto per la donna e
per le sue particolari funzioni che ne fanno un unicum nella coppia
genitoriale - continuare p a t e t i c a m e n t e
a occultare.
Il cognome è del figlio e non dei genitori e se costoro preferiscono non
indicare un ordine di precedenza o ne sono impossibilitati per una qualche condizione
particolare, allora è solo la relazione del figlio con la genitrice (unico
membro della coppia genitoriale con cui il figlio è stato ed è ancora in
rapporto al momento della nascita) il criterio che può dar luogo a
quell’ordine.
Fin qui i genitori già con doppio o addirittura triplo cognome se
stranieri, che abbiano chiesto l’aggiunta del cognome materno o che abbiano
voluto per il figlio il doppio cognome alla nascita dopo la sentenza
131/2022, si son trovati a dover dare al figlio tre o anche più cognomi e a
dover presentare poi istanza in Prefettura per la riduzione dell’eccessiva
lunghezza. Ciò perché il doppio cognome è stato considerato in Italia un
cognome indivisibile. Benché gli articoli che prevedono di assegnare un solo
cognome indirettamente modifichino il concetto, probabilmente non è superfluo
specificare preliminarmente che il cognome ricevuto composto da più di un
elemento non costituisce cognome indivisibile.
Particolare attenzione è stata riservata alla centralità
dell’interesse del figlio, evidenziata nella 131/2022.
Per quanto concerne le situazioni pregresse, è da notare che
senza una regolamentazione specifica queste non solo permarrebbero
irrisolte, in illecita continuità della patrilinearità
obbligatoria dichiarata illegittima ab origine nella citata sentenza,
ma priverebbero i figli già nati dei benefici che l’essere collegati grazie
al doppio cognome a entrambi i genitori assicura al loro sviluppo, giacché il
conseguimento di tale arricchimento psicologico è spesso ostacolato da
dinieghi arbitrari di uno dei genitori.
Anche nei casi in cui la coppia genitoriale abbia deciso di attribuire a
figli nati dopo la sentenza 131/2022 o dopo l'entrata in vigore della
presente legge il cognome di un solo genitore, può accadere che intervengano
riflessioni successive o fatti nuovi che determinino l’esigenza di modificare
a favore del doppio cognome la soluzione inizialmente adottata. Ciò
accade con maggiore evidenza in presenza di separazioni o divorzi,
quando i figli si trovano a dover vivere alternativamente, anche per periodi
di diversa durata, con un genitore di cui portano il cognome e con l’altro a
cui invece nessun cognome li collega, situazione che può indurre disagio e
persino ferite psicologiche in loro.
È interesse e anche diritto dei figli il poter essere collegati mediante uno
stesso cognome a sorelle e fratelli generati da altre unioni dei loro
genitori.
Da rilevare che provvedimenti specifici in tal senso sono stati assenti,
almeno sino alla legislatura precedente, dalle varie proposte legislative,
che non hanno prestato la dovuta attenzione alle situazioni sopra delineate.
Infine, il rispetto della centralità dell’interesse del figlio e
la consapevolezza che egli è l’unico titolare del cognome o dei
cognomi che gli sono stati attribuiti - cognome o cognomi
che acquista e che non gli vengono trasmessi in quanto non costituiscono un
bene ma uno strumento strutturante la personalità individuale (Trib. Civile
di Palermo, Sez. I, sentenza 865/1982) - hanno determinato la
formulazione di una norma che prevede la possibilità di modifica del
o dei cognomi alla maggiore età, per garantire al soggetto che li porta
una pacifica convivenza con se stesso, senza il ricorso a pratiche complesse.
Un’ultima considerazione sul cognome dei coniugi. L’attuale
articolo 143-bis, introdotto nel 1975, costituisce elemento residuale
di un sistema patriarcale che faceva dell’uomo - e dunque del suo
cognome - il cardine della famiglia. Oggi non ha nessuna sia pur apparente
legittimità di sussistere. Anche la soluzione di prevedere
bilateralmente l’aggiunta del o dei cognomi dell’altro coniuge appare
scarsamente ragionevole. Siamo in un’epoca in cui il divorzio è legge
consolidata dello Stato, le vedovanze non sono venute meno per magia e
l’esercizio di aggiungere e togliere cognomi a seconda del numero di
matrimoni contratti da ciascun individuo è solo un aggravio di lavoro per la
pubblica amministrazione, del tutto privo di vantaggi effettivi. Fa
parte di un bagaglio culturale passato di cui è insensato tentare di
ritardare l’estinzione.
______________________________
ARTICOLI
Art. 1 - (Diritto al nome)
L’art. 6 del codice civile è sostituito dal seguente.
Art. 6 - (Diritto al nome)
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono un prenome e uno o due cognomi.
Il cognome ricevuto composto da più di un elemento non costituisce cognome
indivisibile. Ciò consente l'assegnazione di uno solo dei suoi elementi alla
generazione successiva.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche del nome, se non nei
casi e con le formalità di legge.
Art. 2 - (Cognome dei coniugi)
L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente.
Art. 143-bis – (Cognome dei coniugi)
Ciascun coniuge conserva il proprio cognome e non aggiunge quello dell’altro
coniuge.
Art. 3 - (Cognomi o cognome del figlio)
È inserito nel codice civile il seguente articolo 143 quater.
Art. 143 quater - (Cognomi o cognome del figlio)
Il figlio acquista alla nascita due cognomi, uno per genitore, salvo accordo
diverso espresso concordemente dai genitori. Il genitore che abbia più di un
cognome indicherà quale di essi preferisce sia assunto dal figlio,
indipendentemente dall’ordine nel quale egli li possiede.
Il cognome indicato da ciascun genitore, o assegnato in assenza di
indicazioni dall'Ufficiale di stato civile, deve necessariamente coincidere
con il cognome che sia già stato assunto da un figlio nato da un matrimonio,
o al di fuori di esso e legalmente riconosciuto, oppure adottato.
L’ordine dei due cognomi da attribuire al figlio è indicato dai genitori con
dichiarazione concorde e va mantenuto per i figli successivi della stessa
coppia. In caso di disaccordo manifesto sull’ordine, l’Ufficiale di stato
civile procederà al sorteggio.
In assenza di indicazioni sull’ordine da parte di entrambi i genitori o di
uno solo di essi per cause di forza maggiore, l’Ufficiale di stato civile
assegnerà per primo il cognome materno seguito dal cognome paterno, ove non
esistano altri figli della stessa coppia con differente sequenza degli
elementi del doppio cognome.
In alternativa al cognome di entrambi i genitori di cui ai commi precedenti è
prevista l’attribuzione al figlio del cognome singolo o doppio di un solo
genitore, della madre o del padre, solo in caso di dichiarazione concorde di
entrambi i genitori resa all’Ufficiale di stato civile all’atto della
registrazione anagrafica e ove non esistano già figli della stessa coppia
genitoriale col cognome di entrambi. Il cognome attribuito non può in ogni caso
differire dal cognome già attribuito ad altri figli della coppia.
Art. 4 - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o
al di fuori di esso in stato di convivenza dei genitori)
È inserito nel codice civile il seguente articolo 143 quinquies.
Art. 143 quinquies - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel
matrimonio o al di fuori di esso, oppure adottato)
Qualora a un figlio o più figli minori sia stato attribuito alla nascita un
solo cognome i genitori possono successivamente presentare all’Anagrafe
richiesta di modifica mediante aggiunta o anteposizione del cognome mancante.
La modifica deve riguardare tutti i figli della stessa coppia se minori di
anni 14.
La richiesta di modifica, con identica sequenza dei cognomi, diventa obbligatoria
nel caso in cui i genitori abbiano attribuito a un loro figlio nato
successivamente, o successivamente adottato, il doppio cognome.
Ove uno o più figli abbiano già compiuto i 14 anni di età, la richiesta dovrà
essere convalidata dalla loro firma autenticata.
Qualora non vi sia il consenso alla modifica da parte di uno o più figli che
abbiano già compiuto 14 anni, la coppia genitoriale dovrà ricorrere al parere
vincolante del giudice, che valuterà la causa del rifiuto sentendo il minore
o i minori.
Il rifiuto di uno o più figli di modificare il proprio cognome che sia stato
convalidato dal giudice non impedisce il passaggio al doppio cognome di altri
figli minori di età inferiore agli anni 14 o che abbiano consentito alla
modifica ove maggiori di anni 14.
La richiesta di aggiunta ha validità anche se presentata da uno solo dei
genitori, con le stesse modalità, conseguenze e limitazioni previste nei
commi precedenti. La richiesta non necessita del consenso dell’altro
genitore.
Art. 5 - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o
al di fuori di esso in caso di non convivenza dei genitori)
In caso di non convivenza dei genitori, ab origine o sopravvenuta, il
genitore il cui cognome non è stato attribuito al figlio riconosciuto
all’atto della nascita può presentare richiesta di aggiunta del suo cognome o
di uno dei suoi cognomi. La richiesta va presentata all’Anagrafe e non
necessita dell’assenso dell’altro genitore che non abbia l’affido esclusivo,
ma dovrà essere convalidata dalla firma autenticata del figlio minore ove
questi abbia compiuto i 14 anni di età.
Qualora l’altro genitore abbia l’affido esclusivo, il genitore richiedente
dovrà allegare alla richiesta anche il consenso dello stesso.
Ove il genitore di cui il figlio porta il cognome abbia l’affido esclusivo e
non rilasci il consenso, il genitore richiedente che consideri l’aggiunta un
vantaggio psichico o giuridico del figlio può ricorrere al giudice, che
esaminerà la richiesta nonché l’opposizione sentendo anche il figlio che abbia
compiuto i 14 anni di età.
Il cognome indicato dal genitore richiedente per l’attribuzione deve
necessariamente coincidere con il cognome che sia già stato assunto da un
figlio nato da un matrimonio, o al di fuori di esso e legalmente
riconosciuto, oppure adottato.
Art. 6 - (Cognomi o cognome del figlio riconosciuto da un solo
genitore)
L’art. 262 del codice civile è sostituito dal seguente.
Art. 262 - (Cognomi o cognome del figlio riconosciuto da un solo
genitore).
Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquista il cognome del genitore
che lo riconosce. Ove il genitore abbia due cognomi, questi potrà
attribuirgli un solo cognome a sua scelta o entrambi nell’ordine da lui
preferito.
In caso di riconoscimento successivo da parte dell’altro genitore, il figlio
mantiene sempre in prima posizione l’unico o il primo dei cognomi acquisiti
alla nascita e aggiunge ad esso il cognome o uno dei cognomi del genitore che
lo riconosce successivamente, secondo le indicazioni da questi fornite nella
richiesta presentata all’Anagrafe. Tale aggiunta è subordinata al consenso
del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio e al consenso con firma
autenticata del minore che abbia compiuto i 14 anni di età.
Ove il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio neghi il consenso di
cui al comma precedente o il figlio che abbia compiuto 14 anni rifiuti la
modifica, il genitore richiedente che consideri l’aggiunta un vantaggio
psichico o giuridico del figlio può ricorrere al giudice, che esaminerà la
richiesta nonché l’opposizione ad essa, sentendo anche il figlio che abbia
compiuto i 14 anni di età.
Il cognome indicato da ciascun genitore per l’attribuzione deve
necessariamente coincidere con il cognome che sia già stato assunto da un
figlio nato da un matrimonio, o al di fuori di esso e legalmente
riconosciuto, oppure adottato.
Art. 7 - (Cognomi o cognome del figlio non riconosciuto da nessun
genitore)
Dopo il nuovo art. 262 del codice civile si inserisce il seguente.
Art. 262 bis - (Cognomi o cognome del figlio non riconosciuto da nessun
genitore)
Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, l'Ufficiale di
stato civile provvederà ad attribuirgli due cognomi in ordine
alfabetico.
È fatto divieto all’Ufficiale di stato civile di attribuire cognomi ridicoli
o che siano riservati ai casi di non riconoscimento genitoriale.
Art. 8 - (Cognomi o cognome del figlio adottivo minorenne)
L’art. 299 del codice civile è sostituito dal seguente.
Art. 299 - (Cognomi o cognome del figlio adottivo minorenne)
Il figlio adottivo minorenne acquista due cognomi nell’ordine corrispondente
a quello indicato obbligatoriamente da entrambi i genitori con dichiarazione
concorde resa dagli stessi all’Ufficiale di stato civile all’atto della
registrazione anagrafica. Tale sequenza va mantenuta per la filiazione
ulteriore della coppia, sia di figli adottivi sia di figli biologici.
È fatto divieto a ciascun genitore di attribuire al figlio adottivo un
cognome diverso da quello attribuito in precedenza ad altro figlio adottivo o
biologico avuto da altra relazione.
Ove la coppia non abbia già altri figli e i genitori non abbiano raggiunto un
accordo sull’ordine dei cognomi indicati, questo sarà determinato dal
sorteggio effettuato dall’Ufficiale di stato civile.
In alternativa al doppio cognome di cui ai commi precedenti è prevista
l’attribuzione di un cognome unico, materno o paterno, solo nel caso di
dichiarazione concorde di entrambi i genitori.
Qualora i genitori adottino o abbiano altri figli biologici successivamente
all’assegnazione del cognome unico all’adottato e scelgano per la nuova
filiazione il doppio cognome, dovranno obbligatoriamente presentare richiesta
di modifica per uniformare il cognome unico del figlio adottato a quello
attribuito alla nuova filiazione.
Ove il figlio adottato che abbia già compiuto i 14 anni rifiuti la modifica
del cognome avuto all’atto dell’adozione, i genitori dovranno ricorrere al
giudice, che esaminerà la richiesta nonché l’opposizione ad essa, sentendo
anche il figlio per valutare le cause del rifiuto.
Art. 9 - (Modifica dei Cognomi o del Cognome della persona
maggiorenne)
Dopo l’art. 6 bis del codice civile, è inserito il seguente articolo 6
ter.
Art. 6 ter - (Modifica dei Cognomi o del Cognome della persona
maggiorenne)
La persona può alla maggiore età modificare il proprio o i propri cognomi per
mezzo di richiesta non motivata e non suffragata da consensi altrui e
presentata all’Anagrafe nei modi di cui ai commi seguenti 2, 3 e 4.
Qualora abbia ricevuto un doppio cognome da uno solo o da entrambi i
genitori, può chiedere l’inversione dell’ordine di essi o che ne sia
soppresso uno a sua scelta.
Qualora abbia ricevuto un solo cognome può chiedere l’aggiunta del cognome
del genitore da cui non ne ha ricevuto nessuno, o di uno dei due cognomi a
sua scelta e nell’ordine da lui stesso indicato ove detto genitore ne abbia
due.
La persona maggiorenne può anche sostituire il cognome singolo o doppio
ricevuto con quello doppio di uno solo dei genitori.
Nel caso in cui desideri chiedere l’aggiunta o la sostituzione di uno o di
entrambi i suoi cognomi con uno o due cognomi non coincidenti con quello di
nessuno dei suoi genitori, dovrà presentare richiesta motivata alla
Prefettura competente.
Art. 10 - (Modifica del regolamento di cui al DPR 396/2000, sull’Ordinamento
dello stato civile)
La presente legge entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data di
pubblicazione sulla G.U. Entro tale termine il DPR 396/2000 dovrà essere
stato adeguato interamente alle nuove disposizioni qui contenute con apposito
decreto e dovrà essere stata già emessa la circolare applicativa di cui
necessitano gli Ufficiali dello Stato civile e i Prefetti.
Art. 11 - (Disposizione per gli iscritti all’AIRE)
Ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, tutte le norme della presente
legge si applicano anche agli italiani residenti all’estero e ai loro figli
nati all’estero, che siano iscritti all’AIRE.
Art. 12 - (Clausola di invarianza finanziaria)
Le disposizioni di cui alla presente legge vanno attuate senza che ne
derivino maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche sono tenute a utilizzare nel modo più idoneo le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili già alla legislazione vigente.
|
Nessun commento:
Posta un commento