martedì 26 marzo 2024

#COGNOME dei Coniugi e dei Figli. Audizione del 22 febbraio in Commissione Giustizia del Senato

 

Libertà e dignità della persona e provvedimenti per il Cognome dei Figli
Lettera aperta di Iole Natoli

Foto di it.freepik.com

Ho visto e ascoltato solo adesso l’audizione del 22 febbraio (1) in Commissione Giustizia del Senato, non essendomi accorta in precedenza che ce ne era stata una tra quella del 15 e l’altra del 29.

Ho trovato l’intervento della Professoressa Carla Bassu, ordinaria di diritto comparato presso l’Università di Sassari, illuminante per i chiarimenti espressi in tema di identità, intimità, dignità della persona in relazione al cognome che le è attribuito alla nascita (e che non ha senso modificare a forza, a seguito di successivi eventi della vita).

Le sue parole hanno suscitato in me un’eco genuina e profonda per il percorso individuale, che mi ha indotta a occuparmi ripetutamente del tema a datare dal 1979 (2). Percorso personale che è iniziato con la mia presa di coscienza proprio di quel vizio di base che così bene la docente ha descritto, per il quale il cognome «è stato considerato in un’ottica pubblicistica» (e a servizio del patriarcato, aggiungo io), ignorando l’aspetto eminentemente identitario di cui esso è di fatto portatore e violando con ciò i diritti fondamentali della persona; violando nel caso specifico i diritti della donna, in totale contrasto con alcuni principi contenuti nella nostra carta costituzionale e con altri non dissimili rintracciabili nei testi delle Convenzioni internazionali, dallo Stato italiano sottoscritte.

Per quel che concerne l’intervento dell’Avvocata Susanna Schivo - ben nota per aver rappresentato in tribunale la coppia genovese il cui ricorso ha portato alla prima innovativa sentenza sull’argomento della Corte costituzionale (3), la n. 286/2016 -, mi trovo ad aderire interamente alle sue osservazioni, non distanti da quelle preliminari da me esposte nella mia Petizione (4), che col n.189 (5) è stata assegnata il 20 dicembre 2022 a codesta Commissione; osservazioni e suggerimenti che appaiono perfettamente in sintonia coi possibili articoli che avevo formulato in quel mio testo e in altre petizioni precedenti (6).

Incisivo il suo commento sulla qualificazione di “ridicolo”, con cui si cerca di sbarrare la strada a tutto ciò che appare inconsueto. Basterebbe rammentarsi delle reazioni suscitate dalla parola “ministra”, o “sindaca”, o “avvocata”, per comprendere come si sia sempre restii ad accettare una qualsiasi cosa che incrini la certezza condivisa della sacralità di certi termini o di prassi arroccate al passato. Figuriamoci se ci si può piegare al “sorteggio”, per stabilire l’ordine dei cognomi d’una persona! Orrore! Come affidare a qualcosa di banale, di avulso da qualsiasi intento verticistico, la posizione preminente d’un cognome che si continua in realtà a percepire come segno distintivo di una stirpe?

Dopo l’ascolto dell’intervento dell’avvocata, non posso che ribadire le considerazioni negative che ho espresso in tre mie lettere aperte precedenti sull’adozione dell’ordine alfabetico, sul ricorso al giudice per la soluzione dell’eventuale divergenza d’opinione tra i genitori sulla sequenza secondo cui attribuire entrambi i loro cognomi (un solo cognome o elemento di cognome per ciascun genitore, per impedire la moltiplicazione dei cognomi) e sulla proposta di vincolare l’attribuzione del cognome del figlio al primo dei cognomi di un genitore che ne avesse più d’uno, impedendo a costui di scegliere a sua discrezione uno dei propri (7, 8, 9).

Tale proposta ha avuto una trattazione più ampia nell’audizione del 21 marzo (10), in cui sono intervenuti una docente di diritto spagnolo e un nostro apprezzato costituzionalista.

Per parte mia, ritengo che la “confezione” della nuova legge dovrebbe evitare accuratamente d’introdurre pratiche che determinino dissapori temporanei o durevoli tra i genitori, ma ingegnarsi al contrario di appianarli e prevenirli quanto più è possibile, per la tutela dell’armonico rapporto di coppia, che appare necessario salvaguardare nell’interesse della coppia stessa e dei figli.

Il fatto che la legge spagnola preveda per il figlio la possibilità, una volta maggiorenne o addirittura compiuti i sedici anni, di invertire l’ordine dei propri cognomi, se inserita nel nostro ordinamento non cancellerebbe la violenza ingiustificata che tale norma eserciterebbe sui soggetti ove fosse voluta non come libertà riconosciuta al singolo per una migliore aderenza dei due cognomi al proprio sentimento di identità personale, ma come mezzo per non dover eventualmente “trasmettere“ al figlio un cognome che non lo colleghi a una nutrita parentela esistente ma invece a un ramo in via di estinzione.
Sarebbe il colmo se una persona dovesse sentirsi indotta, direi quasi costretta, a mutare la propria identità personale prima della nascita di un figlio, al solo scopo di potergli garantire, mediante un cognome, la visibilità di quelle relazioni che una norma improvvida del legislatore gli negherebbe; il ricorso a una simile inversione obbligata sarebbe infatti in totale contraddizione con quel diritto all’integrità personale, ben richiamato alla nostra mente dall’intervento della Professoressa Bassu citato.

C’è però qualcosa che vorrei ancora aggiungere. Nel corso dell’audizione del 21 il Professor Alfonso Celotto aveva segnalato il rischio che un genitore con doppio cognome potesse attribuire ai propri figli cognomi diversi, in assenza di un vincolo di “trasmissione” al primo soltanto, in quanto, ha rilevato, l’Ufficiale di stato civile potrebbe non essere al corrente di filiazioni antecedenti. Nella mia lettera aperta precedente a questa (11), avevo obiettato che l’autorità preposta dovrebbe poter accedere mediante sistema informatico a un database, che lo informi delle filiazioni di ciascun dichiarante.
Aggiungo adesso che si potrebbe prevedere nel modulo della dichiarazione di nascita una formula esplicita, con cui ciascun genitore fosse obbligato a confermare di non avere mai attribuito al figlio un cognome diverso da quello indicato per il nuovo nato, sotto la propria responsabilità e al corrente delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci.

26 Marzo 2024

© Iole Natoli

 

Link di riferimento

 

1 - Senato TV Commissioni - https://webtv.senato.it/4621?video_evento=244905

2 - Iole Natoli, La lunga lotta per il cognome materno, in «Liberiamoci del patriarcato», MicroMega n. 2 2024, p. 9.

3 - Corte costituzionale, sentenza n. 286/2016
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2016:286 

4 - Iole Natoli, Petizione XIX Legislatura - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura   

5 - Annuncio e assegnazione della Petizione di cui alla nota 4 https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm  

6 - Elenco Petizioni Natoli sul cognome materno https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/petizioni-e-lettere.html  

7 - Lettera aperta Natoli, Il Cognome dei Coniugi e dei Figli nei quattro DdL in Senato / Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html 

8 - Lettera aperta Natoli, Del Cognome dei coniugi e dei figli, delle semplificazioni e dei… cugini. Contraria agli interessi della coppia l’esaltazione della semplificazione, trattata nella 2ª Commissione - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html

9 - Lettera aperta Natoli, Un’audizione dietro l’altra, muove i suoi passi in Senato la Legge sul Cognome dei figli. Italia-Spagna, una partita a suon di Cognomi https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/unaudizione-dietro-laltra-muove-i-suoi.html

10 - Senato TV Commissioni - https://webtv.senato.it/webtv_comm_hq?video_evento=245199&fbclid

11 - Ved. nota n. 9.

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domenica 24 marzo 2024

Un’audizione dietro l’altra, muove i suoi passi in Senato la Legge sul Cognome dei figli

Italia-Spagna, una partita a suon di Cognomi
Audizione del 21 marzo in Commissione Giustizia del Senato
Lettera aperta di Iole Natoli

L'audizione del 21.03.2024 (1) sulla Legge per il Cognome dei Figli (e delle Mogli) ha avuto per ospiti la Professoressa Fátima Yáñez Vivero, ordinaria di diritto civile presso l’Università di Madrid, e il Professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre.

Ascoltando la Professoressa Yáñez Vivero, ho avuto il piacere di sentire finalmente una persona con competenza in fatto di leggi qualificare come peggior soluzione possibile l’ordine alfabetico.

In Spagna, ha spiegato, non si ricorre all’ordine alfabetico e nemmeno al sorteggio bensì alla decisione del giudice, che ha come criterio dirimente l’esclusivo interesse del figlio. Tale interesse, ha dichiarato, potrebbe anche confliggere con l’eventuale esito di un sorteggio, come potrebbe ugualmente confliggere con quello determinato dall’aborrito ordine alfabetico, ritengo utile far notare io.

Il ricorso al giudice probabilmente è più agevole in Spagna di quanto potrebbe esserlo da noi, dato che in Italia il numero dei magistrati operativi risulta già oggi insufficiente. Peraltro, per semplificare gli eventuali problemi derivanti dal sorteggio affidato all’Ufficiale di stato civile, si potrebbe prevedere che l’esito del sorteggio sia appellabile, con motivazioni vincolate SOLO all’interesse del figlio. In tal modo, solo a seguito della richiesta avanzata da uno dei genitori dopo il sorteggio espletato dall’autorità a ciò preposta, interverrebbe il giudice per prendere una decisione motivata. Pochi casi, dunque, considerato che - come da me fatto presente altrove - il sorteggio i genitori se lo farebbero a casa loro e solo in casi rarissimi pretenderebbero di rivolgersi per questo all’Ufficiale di stato civile.

Trovo invece interamente infondata la presunta necessità di imporre la “trasmissione” (termine che nel nostro diritto non ha cittadinanza nominale ma esiste nei fatti) del primo cognome come unico mezzo per evitare la moltiplicazione dei cognomi. Questa necessità non esiste. Inserire l’obbligo di attribuire al figlio UNO SOLO dei propri cognomi che non differisca da quello attribuito ad eventuali figli precedenti è una SOLUZIONE SUFFICIENTE a evitare la proliferazione temuta (ved. art. n. 3, comma 2 della Petizione n. 189 (2) esistente presso la Commissione del Senato). L’obiezione del Professor Celotto, ovvero che l’Ufficiale di stato civile potrebbe non sapere di altri figli esistenti, è piuttosto debole dato che all’autorità competente basterebbe verificare nel proprio database la documentazione relativa a ciascun genitore, per stabilire se uno dei due o entrambi hanno già avuto figli in precedenza. A meno che in Italia non si sia ancora all’era del pallottoliere e delle pergamene vergate con penna d’oca, in totale assenza di quegli strumenti informatici che tutto il mondo civilizzato ormai ha.

Quanto all’obbligatorietà del doppio cognome, sostenuta dalla docente spagnola e appoggiata anche dal docente italiano, rilevo che all’inizio del mio percorso di proposte - che comincia con articoli a stampa, una causa civile e negli anni successivi includerà Petizioni - avevo delineato proprio un doppio cognome obbligatorio con trasmissione di un cognome per genitore. Ne testimonia un mio scritto pubblicato su una rivista nel giugno del 1979 (3), scritti successivi tra cui un articolo del 1982 (4), la mia prima Petizione (5) lanciata nel 2013. Ero convinta che il doppio cognome obbligatorio fosse la soluzione più equa e anche più idonea per determinare un mutamento sociale. Malgrado ciò, a seguito della sentenza CEDU 7/2014 che sanciva il diritto all’attribuzione del solo cognome materno e dunque di UN SOLO cognome, a torto o a ragione ritenni che fosse inevitabile inserire anche questa possibilità in tutte le mie petizioni successive. Era un mutamento d’indirizzo realmente necessario? Non saprei. Secondo il Professor Celotto l’opzione per il cognome unico a scelta sarebbe eliminabile. Se questo potesse essere il contenuto della legge in fieri ne sarei felicissima, perché il doppio cognome obbligatorio per me è l’unico mezzo atto a determinare un mutamento effettivo.
Lo scopo di questa lettera aperta non è però quello di invitare la Commissione a incrementare la mia felicità personale, per lenire la stanchezza indotta da 45 anni di impegno sul campo, ma solo di segnalare a chi legge quali soluzioni proposte sono a mio avviso inadeguate, indicandone sistematicamente le ragioni. È la stessa motivazione che mi ha indotta a inviare in precedenza altre lettere aperte, di cui qui ricordo solo le due più recenti
(6 e 7).
Confidando nel fatto che in questa legislatura il Parlamento riesca a varare una legge in tempo utile e che questa costituisca non un rattoppo ma la migliore formulazione possibile, ringrazio i membri della Commissione per la cortese lettura che spero vogliano concedermi e attendo di conoscere i contenuti di nuove eventuali audizioni.

25 Marzo 2024

© Iole Natoli

 

Link di riferimento


(1) Audizione Senato del 21.03.2024 -
https://webtv.senato.it/webtv_comm_hq?video_evento=245199

(2) Iole Natoli, Petizione n. 189 del 2022 - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura

(3) Iole Natoli, Doppio cognome per i figli. Primo scritto in Italia sull'argomento del giugno 1979. La soppressione della donna nella struttura familiare - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html

(4) Iole Natoli, Ecco un progetto che rivoluziona la secolare tradizione maschilista, Perché al figlio il cognome del padre?, L’ORA, Palermo, 25.01.1982 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/ecco-un-progetto-che-rivoluziona-la.html

(5) Iole Natoli, Petizione, Proposta di Legge in 10 articoli per il DOPPIO COGNOME PARITARIO - https://www.change.org/p/proposta-di-legge-in-10-articoli-per-il-doppio-cognome-paritario-al-parlamento-italiano-al-dipartimento-per-le-pari-opportunit%C3%A0

(6) Iole Natoli, Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html

(7) Iole Natoli, Del Cognome dei Coniugi e dei Figli, delle Semplificazioni e dei… Cugini. Audizione del 29 febbraio in Commissione Giustizia del Senato - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html

sabato 23 marzo 2024

COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI in Senato Contraria agli interessi della coppia l’esaltazione della semplificazione, trattata nella 2ª Commissione

 

Del COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI, delle SEMPLIFICAZIONI e dei… CUGINI
Audizione del 29 febbraio in Commissione Giustizia del Senato
Di Iole Natoli

Foto di it.freepik.com

Nella prefazione al libro Il cognome delle donne, di Grazia Speranza, la sociologa Chiara Saraceno scrive: «Le mie figlie, quando erano piccole, parlando di sé come appartenenti a un gruppo familiare allargato, dicevano “noi Saraceno”, anche se avevano il cognome del padre, perché i cugini erano tutti dalla “mia” parte, così come la grande maggioranza degli zii e delle zie (…) e rimasero un po’ deluse quando scoprirono che in realtà non si chiamavano come me e che anche i loro cugini, che pure condividevano quel “noi”, avevano cognomi diversi a seconda che il loro papà, non la loro mamma, si chiamasse o meno Saraceno (1).

Una perplessità relativa ai cugini, viene espressa nel corso dell’audizione in Commissione giustizia del 29 febbraio dal senatore Sergio Rastrelli, che l’aveva manifestata anche nella seduta del 15 febbraio, già commentata.

Ho il sospetto che questa riflessione – il senatore Rastrelli mi perdoni se sbaglionon sarebbe stata formulata se non si fosse pensato esclusivamente ai cugini del lato paterno, dato che di quelli del lato materno nessuno si era mai preoccupato quando vigeva la regola ferrea della patrilinearità dei cognomi, come nessuno si era mai preoccupato del fatto che persino i fratelli nati da diverse unioni della stessa madre apparissero come estranei, non solo rispetto a lei ma anche tra loro, situazione abnorme da me denunciata in un mio articolo del 1982 (2)  e in diverse occasioni successive (3 e 4).

Che questa estraneità possa investire oggi i figli di uno stesso padre turba invece moltissimo. Il senatore ha fatto comunque uno, anzi due interventi importanti, collegando il rischio di cancellazione della riconoscibilità familiare al suggerimento di varare una regola restrittiva, con cui si lede la libertà di ciascun genitore avente un doppio cognome, vincolando per legge al primo elemento e mai al secondo l’attribuzione del cognome al figlio. In sostanza, per la mania della semplificazione e della velocizzazione delle procedure amministrative delineabili, si pretenderebbe che un genitore, che abbia una consistente parentela solo da uno dei suoi rami familiari e un’esiguità o addirittura un’assenza di parentela dall’altro, sia privato della possibilità di attribuire alla prole il cognome che inserirebbe i suoi figli in una rete familiare più estesa, comprendente zie, zii e magari anche cugine e… cugini, come sarebbe più ragionevole e utile che fosse.

La proposta del primo obbligatorio con decapitazione preventiva del secondo cognome era stata già avanzata dal professore di diritto privato comparato, Nicola Brutti, nel corso dell’audizione del 15 febbraio (5), nel corso della quale si era anche esaltato l’ordine alfabetico la cui giustificabilità è stata da me fortemente contestata nella lettera aperta precedente (6). A quest’ordine, collocato sull’altare del sacro, viene immolata la dignità dei genitori e la loro disponibilità a un fruttuoso dialogo. L’obiezione secondo cui il provvedimento scatta solo ove non si raggiunga spontaneamente un accordo sull’ordine costituisce un falso. Nella realtà si mina proprio la possibilità che nel corso di un dialogo paritario i genitori raggiungano un accordo, regalando a priori a uno dei due la certezza di VINCERE sulle ragioni o i desideri dell’altro.

Nell’audizione del 29 febbraio (7) sia l’ordine alfabetico sia l’attribuzione coatta del primo dei cognomi, per il genitore che ne abbia più d’uno, sono stati indicati nuovamente come necessari per lo Stato da parte della Dottoressa Teresa De Vito, Direttrice Generale della Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
La Prefetta si è dimostrata convinta dell’utilità amministrativa di norme il più possibile semplici o semplificanti, al punto da dichiarare che la prassi relativa alla dichiarazione di nascitacontestualmente alla quale si forniscono le indicazioni sul prenome e il cognome del figlio – possa continuare a essere la stessa dell’attuale, in quanto la legge “presume” che nel matrimonio il singolo genitore esprima la concorde volontà di entrambi. A suo avviso nessun padre verrebbe meno alla parola data alla moglie sul nome e sul cognome da indicare, trattandosi di una dichiarazione ufficiale…

Qualcuno anzi qualcuna, però, la pensa diversamente ed ecco che la senatrice Giulia Bongiorno, presidente della Commissione, contesta con buona vivacità l'elogio della “semplificazione” appena fatto dalla Dottoressa De Vito, ma limitatamente alla continuità con la situazione attuale in merito alla dichiarazione di nascita.
E il resto?
Quando apparirà chiara alla Commissione la necessità di abbandonare il solco di una tradizione statalista, che interferisce nei diritti dei singoli anche quando l’interferenza è un abuso?

A tal proposito, riporto per economia, un brano della mia lettera aperta già citata (8).
«Questa intromissione nella libertà individuale, che invece è stata attentamente tutelata dalla Corte costituzionale nella 131/2022, rappresenta di fatto una lesione di quel principio emerso anche dalla sentenza CEDU 7/2014 (Ricorso n.77/07), che esclude che lo Stato possa limitare, se non in pochi casi specifici, il diritto dei singoli di imprimere alla propria famiglia l’indirizzo che ritengono più congruo anche in merito al cognome dei figli.
La sbrigatività tipica dell’apriori a cui in questo frangente ci si appella NON è sufficiente a legittimare la limitazione proposta. L’art. 8 della 
Convenzione (9), sul «diritto al rispetto della vita privata e familiare», recita infatti al comma 2: “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Si vorrà convenire, si spera, che obbligare i genitori all’attribuzione ai figli del primo dei propri cognomi non ha alcuna attinenza con le ipotesi di legittimo limite contemplate dalla CEDU in detto articolo», né la possiede il ricorso per il “doppio cognome” del figlio alla sequenza obbligatoria secondo l’ordine alfabetico, in caso di discordia tra i genitori.

23 Marzo 2024

© Iole Natoli

 

Link di riferimento
(1) Grazia Speranza, Il cognome delle donne, 2024, E-sordisco, p. 15.

(2) Iole Natoli, Ecco un progetto che rivoluziona la secolare tradizione maschilista, Perché al figlio il cognome del padre?, L’ORA, Palermo, 25.01.1982, https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/ecco-un-progetto-che-rivoluziona-la.html

(3) Iole Natoli, scritti sul cognome, https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/iole-natoli-e-il-cognome-materno_19.html

(4) Convegni e interviste, https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/convegni.html

(5) https://webtv.senato.it/webtv_comm_hq?video_evento=244845

(6) Iole Natoli, Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità, https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html

(7) https://webtv.senato.it/4621?video_evento=244973

(8) ved. nota n. 6.

(9) CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali) https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita

 

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giovedì 7 marzo 2024

Il COGNOME dei Coniugi e dei Figli nei quattro DdL in Senato / Lettera aperta alla Senatrice #Bongiorno


Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità
Di Iole Natoli

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Rispettabili Senatrici e Senatori,
l'ordine alfabetico sacro e inviolabile è la panacea per tutti i mali. Non è forse vero che lo si usa in tutte, dicasi tutte, le complesse situazioni amministrative? Non serve forse a disciplinare le folle che accorrono copiose (un tempo!) ai seggi elettorali? Non ci hanno forse chiamato secondo il fausto ordine per anni e anni, da piccini e anche dopo, con l’appello scolastico per sempre impresso nella nostra memoria? E allora

che ordine alfabetico sia!

Ci salverà dalle atroci incertezze sulla sequenza da attribuire, alla nascita di una pupa o di un pupo, a ben 500 cognomi. No, a 300. A 300? In verità solo a 2, ma che forse vi sembrano pochi?
Immaginatevi, per favore, la scena. Ecco a voi un povero Ufficiale dell'Anagrafe, posto a dirimere un contenzioso difficile. La madre, che il figlio lo ha messo al mondo da sola (non concepito, no, per quello occorre essere in due, ma gravidanza e parto, ehm, già, sostanzialmente non sono condivisi)... la madre, dicevamo, forte della sua priorità naturale manifesta, vorrebbe che si attribuisse per primo il suo cognome, ma il padre, forte di secoli di patrilinearità patriarcale indiscussa, non ci sta e vuole il suo maschio cognome in prima posizione.
Orbene, lo sfortunato Ufficiale dell'Anagrafe come potrebbe, il tapino, venire a capo dello spinoso problema? In qual modo facile, incontestabile, ma soprattutto veloce, più istantaneo di un batter di ciglia?

Sconsigliabile appare in tal senso il ricorso alla spoliazione progressiva della margherita, nota per risolvere il dilemma del m'ama o non m'ama di cuori a rischio d’amoroso infarto. Sembra che in un rispettoso sussurro sia stato suggerito - dall’autrice di più d’una petizione (tale I. Natoli) e da una senatrice proponente (tale A. Maiorino) - di copiare il sistema lussemburghese, cioè il sorteggio.
Ah, già, estraggono a sorte anche in Russia - roba da brividi, anche se non tutto è Siberia - ma dalla Russia è meglio non farsi ispirare date certe modalità discutibili, peraltro recenti, in quanto c’è il rischio che tramite il tiro a sorte del cognome siano invasi insieme all’Italia tutti i Paesi aderenti alla Nato. Occhio e prudenza, dunque, custodi del Sacro Ordine della Giarrettiera… no, forse di quello dei Templari… ma no, del Sacro Ordine AlfaBetico, of course!
Quanto al Lussemburgo, si ricorre in quelle nordiche contrade a costosi e ingombranti macchinari atti a emettere l'agognato responso? Saranno certo incredibilmente costosi cosicché, in omaggio all’invarianza di spesa, non se ne può assolutamente far niente!
Invero no. Risulta alla scrivente, da una risposta ufficiale ricevuta, che quei nordici dalle scelte inconsuete usano banalissimi fogli di carta per estrarre il cognome a cui assegnare la prima posizione. Insomma, una soluzione a costo zero, a meno che i foglietti destinati a quest'uso non appaiano più cari agli attenti contabili italiani degli infiniti moduli che cittadine e cittadini sono costretti abitualmente a riempire per le pratiche burocratiche nostrane, di tortuosa e svariata natura. Insomma, il Lussemburgo non è andato in fallimento. Fallirebbe lo Stato italiano?

L'ordine alfabetico, l'ordine alfabetico, l'ordine alfabetico! ripetono però come in un mantra in Commissione Giustizia del Senato le intervenute sulle proposte di legge, nonché il professore di diritto privato comparato, Nicola Brutti, interpellato nell'audizione del 15 febbraio. Di tal parere sono le firmatarie dei DdL tranne una. Come su anticipato, Alessandra Maiorino vede la cosa diversamente e, intervenendo nell’audizione citata, fa notare come l'ordine alfabetico non abbia proprio nulla di equo, perché designa a priori un vincitore o una vincitrice e un o una perdente. Arlacchi vincerebbe automaticamente su Morlacchi e figuriamoci poi su Pennacchi! Indubbiamente si prescinde dal sesso, manca una discriminazione di tal tipo, ma c'è sempre chi ha il coltello dalla parte del manico per dire NO alla richiesta dell'altro, o dell'altra che sia. Insomma, si crea di fatto un vulnus al paritario dialogo di coppia. Vulnus che col sorteggio non ci sarebbe.
Ci si permetta di far notare, al riguardo, che il sorteggio i due genitori se lo farebbero direttamente a casa loro e solo quelli perversamente incapaci di accettare un responso che non li favorisce pretenderebbero di rifarlo in anagrafe o altrove. Pochini, dunque, con notevole riduzione dei fogli da impiegare dagli ufficiali addetti alla bisogna e dunque dei costi dello Stato.

A tal proposito occorre rilevare come una clausola prevista dalla senatrice Maiorino nel suo DdL, ovvero quella di affidare al giudice l’estrazione a sorte per risolvere i casi di dissidio tra i due genitori sull’ordine dei cognomi, appare non molto appropriata. Un giudice è tale perché decide, non perché quale che sia il suo convincimento tacita se stesso con un qualche sorteggio. Peraltro, non sarebbe possibile per il giudice ascoltare il figlio appena nato – tale prassi potrebbe servire per intervenire sulle situazioni pregresse, ovvero per i nati prima della sentenza della Corte, come è stato richiesto anche in un’altra petizione  –, né ha senso impegnare un magistrato per dirimere un semplice disaccordo sull’ordine, visto che, malgrado il dissenso sulla precedenza da assegnare, i cognomi dei due genitori ci sarebbero in ogni caso, cosicché la sequenza da privilegiare nulla toglie al collegamento del figlio con entrambe le figure genitoriali, a cui deve nella fase iniziale della vita - e non solo in quella - la costruzione della propria identità.

In merito alla formazione dell’identità, occorre porre in luce qualcos’altro. In due dei quattro DdL presenti in Senato - Unterberger (A.S. 2) e Cucchi (A.S. 918) - si legge che i genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuire al figlio, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato. Malpezzi (A.S. 21) e Maiorino (A.S. 131) fanno una scelta diversa, premettendo l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori alla possibilità di attribuire quello di uno solo di essi.
A un primo sguardo può sembrare che non vi sia differenza, ma solo se la lettura è superficiale. Come la senatrice Maiorino ha ricordato nel corso dell’audizione richiamata, la Corte costituzionale ha dato nella sua sentenza ampio spazio all’interesse del figlio che è quello di poter conseguire un’identità completa mediante il cognome di entrambi i suoi genitori. Perfino nell’opzione per il cognome unico, dell’uno o dell’altro genitore, la Corte sottolinea come questa derivi dalla considerazione che per qualche ragione (ad esempio l’esistenza di figli nati da un’unione precedente) i genitori possano individuare invece nel cognome unico l’interesse del figlio

In due dei quattro DdL presenti in Senato (Unterberger e Cucchi), l’interesse del figlio non è il motore che muove le formulazioni utilizzate. Indicare il cognome di entrambi quale ultima chance indurrebbe i destinatari della legge a pensare che tale soluzione sia priva di un valore proprio e costituisca esclusivamente la conseguenza di un mancato accordo dei genitori sul solo cognome di uno dei due. Non è questo che ha avuto cura di argomentare la Corte. Da qui la necessità di definire nel testo unificato il cognome di entrambi i genitori come regola di base della legge in fieri, esattamente come regola di base è nella sentenza 131/2022 di cui, alterando l’ordine delle possibilità, si finirebbe col tradire i valori.

Nel corso dell’audizione, da parte del professor Brutti e di altre e altri si è avanzata più volte l’ipotesi di introdurre un apriori, dunque un limite, alla libera scelta dei genitori. Si tratta dell’idea di stabilire che ciascun genitore possa per legge “trasmettere” soltanto il primo dei propri cognomi e non eventualmente il secondo, ove ne abbia più di uno. Questa intromissione nella libertà individuale, che invece è stata attentamente tutelata dalla Corte costituzionale nella 131/2022, rappresenta di fatto una lesione di quel principio emerso anche dalla sentenza CEDU 7/2014 (Ricorso n.77/07), che esclude che lo Stato possa limitare, se non in pochi casi specifici, il diritto dei singoli di imprimere alla propria famiglia l’indirizzo che ritengono più congruo anche in merito al cognome dei figli.
La sbrigatività tipica dell’apriori a cui in questo frangente ci si appella NON è sufficiente a legittimare la limitazione proposta. L’art. 8 della Convenzione, sul «diritto al rispetto della vita privata e familiare», recita infatti al comma 2: «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Si vorrà convenire, si spera, che obbligare i genitori all’attribuzione ai figli del primo dei propri cognomi non ha alcuna attinenza con le ipotesi di legittimo limite contemplate dalla CEDU in detto articolo.

Di più: introdurre una simile clausola porterebbe a una maggiore litigiosità dei genitori in merito all’ordine dei cognomi. Se i figli potranno “trasmettere” sempre e solo il loro primo cognome, allora padre e madre all’atto della nascita del figlio litigheranno sino allo sfinimento per avere il primo posto nella sequenza determinata dai cognomi di entrambi.

C’è ancora un punto sul quale richiamare l’attenzione, quello d’una patriarcalità residua del linguaggio. Abbiamo visto come Malpezzi e Maiorino antepongano correttamente la scelta del cognome di entrambi i genitori a quella del solo cognome d’uno dei due. Ma quali sono esattamente le formule usate da queste parlamentari e dalle altre? Che si anteponga o meno il cognome di entrambi i genitori, al momento di indicare l’attribuzione del cognome singolo in TUTT’E QUATTRO LE PROPOSTE si cita prima il cognome del Padre e solo dopo, quale fanalino di coda, il cognome della Madre. È legittimo domandarsi perché accada.

E infatti non soltanto la Madre è il soggetto giuridico che il figlio lo mette materialmente al mondo mentre il Padre tutto questo lavoro non lo fa, ma l’osannato ordine alfabetico (a cui solo Maiorino si sottrae) indicherebbe una precedenza della parola Madre rispetto alla parola Padre. Nel Sacro Ordine del Sovranismo Alfabetico, la M viene prima della P, sarebbe il caso di considerare. Si tratta dunque di un evidente residuo d’una patriarcalità sempre latente.

Concludendo, ciò che manca in tutto o in parte nell’insieme delle proposte di legge in Senato è la consapevolezza che la sentenza della Corte non costituisce il risultato di un mutamento del costume sociale – idea di fondo errata, rintracciabile nelle diverse proposte di legge, comprese quelle esistenti alla Camera – ma il riconoscimento e la conseguente rimozione di UN ABUSO GIURIDICO perpetrato dal giorno della promulgazione della Costituzione italiana sino a quello della pubblicazione in Gazzetta della sentenza 131/2022, anzi sino al giorno dell’entrata in vigore della decisione della Corte.
L’inginocchiamento riverente dinanzi alla “legge del padre”, che tanto danno sociale ha prodotto e continuerebbe a produrre se una legge malamente arrangiata finisse col far perpetuare nella pratica ciò che apparentemente vorrebbe cambiare sulla carta, va spazzata via come ha avuto il coraggio di fare, questa volta, la Corte.

Proprio l’analisi delle conseguenze sociali nefaste di alcuni articoli delle diverse proposte ci porta a chiedere alla Commissione Giustizia del Senato – e se necessario ai due rami del Parlamento – anche di NON includere nella legge in fieri una norma che preveda la possibilità del cognome comune dei coniugi (come da A.S. 2 e A.S. 131), saggiamente assente dalle proposte Malpezzi e Cucchi. Modificare le identità originarie per affibbiare identità acquisite non è solamente poco pratico, data l’esistenza di divorzi con l’eventualità di nuovi matrimoni; è un modo per perpetuare lo status quo, perché, a causa della consuetudine che ottenebra così tanti cervelli e delle note pressioni maschili, le donne coniugate finirebbero con l’accettare di aggiungere al proprio il cognome del marito e di pensarsi collegate ai figli tramite quello stesso unico cognome che verrebbe a costoro assegnato. Non cambierebbe nulla a livello di massa, ma solo per poche persone dalla consapevolezza più matura.
Non è questo ciò che serve alla società per cancellare quella supremazia maschile, che si traduce molto spesso in dominio e troppe volte sfocia nel femminicidio.
Per tagliar corto con la sopraffazione maschile, è necessario che sia reso
oggettivamente PERCEPIBILE il radicale e chiaro CAMBIAMENTO, che la sentenza della Corte, per colpevole assenza del Legislatore, ha varato.

7 Marzo 2024

© Iole Natoli

 

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