Egregie Senatrici ed Egregi
Senatori, Egregia Presidente della Commissione Giustizia,
Siamo convinte che l’obiettivo di tutte le proposte depositate e della
maggior parte degli interventi effettuati sia stato quello di delineare una
legge seriamente innovativa, attenta al riequilibrio di genere e in grado di
risultare quanto più possibile incisiva sul presente e sul futuro della
popolazione italiana.
Non sempre però alle intenzioni corrispondono indicazioni adeguate.
Precisiamo dunque, preliminarmente, che quanto ci apprestiamo a segnalare non
rappresenta una critica ostile ad alcune posizioni espresse dalle senatrici
proponenti o ad altre emerse nel corso delle audizioni informali promosse
dalla Commissione Giustizia del Senato, ma esclusivamente una messa in luce
di taluni aspetti negativi, non percepiti come tali da chi li ha formulati.
Nel quadro dell’interesse comune che è di pervenire a una riforma che
risulti concretamente efficace, supponendo che sia ormai prossima la
redazione del testo unificato, segnaliamo i punti a nostro avviso salienti
a cui la legge dovrebbe informarsi.
• Il primo consiste nell’EVITARE in assoluto un linguaggio che riconnetta
al passato.
Il rischio di una continuità pericolosa è ben presente date le formule
adottate nei quattro Ddl del Senato [1], in cui si legge sempre di
«cognome del padre o cognome della madre» e mai di «cognome della madre o
cognome del padre».
La primogenitura linguistica
accordata al “cognome del padre” [2] è un portato del
pensiero patriarcale, secondo cui il padre gioca nella
filiazione un ruolo maggiore rispetto a quello della madre, benché sia
arcinoto che è vero esattamente l’opposto. Mantenere la primogenitura
linguistica del termine padre rispetto al termine madre, in contrasto
peraltro con l’ordine alfabetico, agisce come rafforzamento di quel pensiero
patriarcale che, come si dichiara, si vorrebbe combattere e che è stato
tacciato di incostituzionalità dalla Consulta. Sostanzialmente, siamo
in presenza di un nascondimento della realtà oggettiva e di una riduzione
d’efficacia del contenuto innovatore della legge.
Quest’aspetto va valutato. Non si sta lavorando a una legge per
rassicurare nell’esercizio del potere gli uomini, ma per sottrarre loro quello
in eccesso, rendendoli consapevoli del necessario rispetto nei confronti
delle donne, ovvero dell’uguaglianza di genere. Può sembrare un
dettaglio di poco rilievo ma è esattamente il contrario; per contribuire a un
cambio di mentalità bisogna partire dalle parole, sostituendo abitudini
falsamente innocue.
• Il secondo punto riguarda il cognome dei coniugi.
Abbiamo particolarmente apprezzato la leggerezza, venata di elegante
umorismo, con cui nel corso della 10ª audizione [3] la Dott.ssa Rosanna Oliva De Conciliis, Presidente onoraria della
Rete della Parità, si è rapportata alle reiterate ansie espresse dal Sen.
Sergio Rastrelli sulle “linee di trasmissione rispetto agli avi”, specie
per i collegamenti tra “cugini” [4] (collegamenti esistiti fin qui tra cugini del SOLO ramo paterno, cosa
che pare non abbia mai inquietato il Senatore).
Ci ha stupito però la valutazione positiva espressa dalla
Presidente per la possibilità, prevista da tre dei Ddl [5], che col matrimonio ciascuno dei coniugi possa
aggiungere al proprio il cognome dell’altro coniuge o scegliere uno di essi
quale “cognome comune” da attribuire poi ai figli. A nostro avviso c’è poco
da rallegrarsi per questa proposta. A dispetto delle indubbie intenzioni
riformatrici delle tre proponenti – da notare che la Senatrice Julia
Unterberger prevede addirittura l’obbligo di aggiunta per la sola
donna [6], ove non sia stata espressa dai coniugi la scelta di un cognome
comune – questa possibilità di aggiunta costituisce un rischio
altissimo perché strumento di continuità con un passato che deve
essere rivisto in modo sostanziale.
Tralasciamo di soffermarci sulla scarsa utilità del provvedimento, che
comporterebbe sul piano pratico una serie di modifiche superflue in caso di
divorzi e di nuovi matrimoni, come è stato già rilevato in occasione di
alcune audizioni. Concentriamo per un momento l’attenzione sulla coppia
stabile.
Chi
finirebbe con l’aggiungere il cognome del coniuge scegliendolo come cognome
comune, rinunciando al diritto di assicurare ai figli i cognomi di entrambi i
genitori?
Aggiungiamo un’osservazione ulteriore, assolutamente non secondaria.
In una fase in cui la dipendenza dall’antica concezione patriarcale è
tutt’altro che superata e condiziona profondamente la psiche non soltanto
maschile, rendere più stringente la connotazione della coppia coniugale con
una formula che garantisse la possibile modificazione delle identità
soggettive dei contraenti matrimonio potrebbe alimentare, in non pochi uomini,
quel senso di possesso che è alla base di tanti episodi di violenza sulle
donne, compresi i femminicidi. Ciò perché ogni scissione successiva al
vincolo celebrato o soltanto promesso potrebbe esser vissuta, ancor più di
quanto accada già adesso, come un disastro inconcepibile, una dissoluzione
non preventivata di un’unione percepita, a livello psicologico, come
indissolubile.
Non includere nella proposta finale l’aggiunta del cognome del coniuge,
peraltro non obbligatorio bilateralmente, ci appare una misura
necessaria sotto ogni aspetto.
• Il terzo punto concerne la necessità di
porre in primo piano il cognome di entrambi i coniugi, di farne
in altri termini la “regola” [7], rispetto alla quale il cognome di uno solo dei
due deve essere inteso e dunque comunicato dalla legge come “deroga”.
• Il quarto punto attiene all’ordine dei cognomi
nel doppio e alla necessità che una tutela delle decisioni della donna ci
sia. No dunque al padre che si fa latore della volontà di entrambi senza
un’effettiva possibilità di controllo. Occorre individuare un sistema, da varare
immediatamente a mezzo di norme autoapplicative, che tuteli il diritto
delle madri – come evidenziato in alcune utilissime audizioni e
ultimamente sia dalla Dott.ssa Sandra Sarti, già Prefetta della
Repubblica (10ª audizione, ved. nota 3), sia dalla Prof.ssa Silvia Illari dell’Università di
Pavia (11ª audizione, nota 8) – se non altro per rispetto di quel faticoso travaglio di gravidanza e
parto, che le madri e non i padri affrontano e portano a termine.
Quanto al sistema a cui ricorrerre in caso di disaccordo sull’ordine [9], siamo abbastanza fiduciose sul
superamento dell’ordine alfabetico a favore del sorteggio, per il
quale Iole Natoli si è battuta a lungo già nel corso di legislazioni
precedenti, con petizioni e con lettere aperte [10] inviate alle Commissioni e alle parlamentari di allora. Oggi diverse
“conversioni” in tal senso si sono già registrate e dunque non indugeremo
sull’argomento.
• Il quinto punto verte sulla necessità di
regolare le situazioni pregresse [11]. Appare necessario
eliminare il consenso dell’altro genitore per evitare la discriminazione
patita non solo dalle madri ma in primo luogo dai figli. A causa dell’assenza
di un provvedimento – in nessuno dei quattro Ddl c’è qualcosa in proposito
[12] – questi non solo non potrebbero fruire di quel vantaggio per il
loro sviluppo che la sentenza 131/2022 della Corte costituzionale [13] ha messo in luce, derivante dal collegamento con
entrambi i rami parentali, ma sarebbero addirittura costretti a vivere
situazioni di esclusione in caso di nuove unioni e altre filiazioni della
madre, non avendo nessun cognome in comune con lei e con i nuovi fratelli.
Per risolvere il problema si potrebbe disporre un semplice automatismo di
aggiunta, a seguito ovviamente di richiesta, per i figli o figlie con meno di
12 anni di età, mentre per coloro che avessero già compiuto i 12 anni sarebbe
necessario l’ascolto della figlia o del figlio da parte del giudice a cui
spetterebbe poi la decisione.
Non regolare la questione non è solo commettere una discriminazione anzi due,
come già detto, ma costituisce un freno alla diffusione della riforma,
perché si lascerebbe ancora nelle mani dei padri uno scettro che non ha
alcuna ragione di esserci.
Concludiamo ricordando che la sentenza 131/2022 della Consulta non nasce
da una gentile concessione dei giudici in virtù di un costume sociale mutato,
ma dal riconoscimento espresso dalla Corte dell’incostituzionalità
della prassi precedente ab origine, perché desunta dagli
stessi articoli della nostra Costituzione, in vigore dal 1º gennaio del 1948.
Chiarezza e determinazione, dunque, senza cedimenti sui diritti fondamentali
della persona, finalmente riconosciuti come tali.
Ringraziamo per la cortese lettura e porgiamo i nostri migliori saluti.
Iole Natoli, Giovanna Berna, Iole Granato, Francesca Pipitone Bottini, Erica
Villa,
amministratrici dei gruppi FB Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche [14] e Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art.143bis c.c.) [15].
Aderiscono: Cinzia Ciriotti, Frida Bertolini...
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Link di
riferimento ai temi trattati nel testo:
[1] Quattro Ddl
del Senato:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01402135.pdf
[2] Primogenitura
linguistica accordata al “cognome del padre”
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html
[3] 10ª
audizione:
https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/attribuzione-del-cognome-ai-figli-4
[4] Collegamenti
tra “cugini”:
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html
[5] Tre dei
quattro Ddl:
Alessandra Maiorino
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01365931.pdf
Simona Malpezzi
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361107.pdf
Julia Unterberger (ved. nota
6).
[6] Julia
Unterberger, obbligo di aggiunta per la sola donna:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361136.pdf
[7] “Regola” e
“Deroga”
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/06/il-superiore-interesse-del-minore-va.html
[8] 11ª
audizione:
https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/attribuzione-del-cognome-ai-figli-3
[9] Ordine dei
cognomi e disaccordo:
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/cognome-dei-figli-di-ordini-di.htm
e
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/vii-audizione-presso-la-presidenza.html
[10] Iole Natoli,
petizioni e lettere aperte
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/petizioni-e-lettere.html
[11] Situazioni
pregresse:
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/10/alla-commissione-giustizia-del-senato.html
[12] Ilaria
Cucchi, DdL 918
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01391964.pdf
Per gli altri 3 DdL ved. nota 5
[13] Sentenza 131/2022 della Corte costituzionale
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131
[14] Il
Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche
https://www.facebook.com/groups/iter.cognomematerno.italia/
[15] Questioni
di Genere (tra cui Cognome Materno e art,143bis c.c.)
https://www.facebook.com/groups/cognome.materno.italia.abolizione143bis
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