sabato 23 novembre 2024

Lettera aperta alla Commissione Giustizia del Senato Approdo in vista al testo sul #COGNOME?

Alcuni punti su cui occorre riflettere per una legge concretamente efficace
Di Iole Natoli

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Egregie Senatrici ed Egregi Senatori, Egregia Presidente della Commissione Giustizia,

Siamo convinte che l’obiettivo di tutte le proposte depositate e della maggior parte degli interventi effettuati sia stato quello di delineare una legge seriamente innovativa, attenta al riequilibrio di genere e in grado di risultare quanto più possibile incisiva sul presente e sul futuro della popolazione italiana.
Non sempre però alle intenzioni corrispondono indicazioni adeguate.
Precisiamo dunque, preliminarmente, che quanto ci apprestiamo a segnalare non rappresenta una critica ostile ad alcune posizioni espresse dalle senatrici proponenti o ad altre emerse nel corso delle audizioni informali promosse dalla Commissione Giustizia del Senato, ma esclusivamente una messa in luce di taluni aspetti negativi, non percepiti come tali da chi li ha formulati. 

Nel quadro dell’interesse comune che è di pervenire a una riforma che risulti concretamente efficace, supponendo che sia ormai prossima la redazione del testo unificato, segnaliamo i punti a nostro avviso salienti a cui la legge dovrebbe informarsi.

• Il primo consiste nell’EVITARE in assoluto un linguaggio che riconnetta al passato.
Il rischio di una continuità pericolosa è ben presente date le formule adottate nei
quattro Ddl del Senato [1], in cui si legge sempre di «cognome del padre o cognome della madre» e mai di «cognome della madre o cognome del padre».
La
primogenitura linguistica accordata al “cognome del padre” [2] è un portato del pensiero patriarcale, secondo cui il padre gioca nella filiazione un ruolo maggiore rispetto a quello della madre, benché sia arcinoto che è vero esattamente l’opposto. Mantenere la primogenitura linguistica del termine padre rispetto al termine madre, in contrasto peraltro con l’ordine alfabetico, agisce come rafforzamento di quel pensiero patriarcale che, come si dichiara, si vorrebbe combattere e che è stato tacciato di incostituzionalità dalla Consulta. Sostanzialmente, siamo in presenza di un nascondimento della realtà oggettiva e di una riduzione d’efficacia del contenuto innovatore della legge.

Quest’aspetto va valutato. Non si sta lavorando a una legge per rassicurare nell’esercizio del potere gli uomini, ma per sottrarre loro quello in eccesso, rendendoli consapevoli del necessario rispetto nei confronti delle donne, ovvero dell’uguaglianza di genere. Può sembrare un dettaglio di poco rilievo ma è esattamente il contrario; per contribuire a un cambio di mentalità bisogna partire dalle parole, sostituendo abitudini falsamente innocue.

• Il secondo punto riguarda il cognome dei coniugi.
Abbiamo particolarmente apprezzato la leggerezza, venata di elegante umorismo, con cui nel corso della
10ª audizione [3] la Dott.ssa Rosanna Oliva De Conciliis, Presidente onoraria della Rete della Parità, si è rapportata alle reiterate ansie espresse dal Sen. Sergio Rastrelli sulle “linee di trasmissione rispetto agli avi”, specie per i collegamenti tra “cugini” [4] (collegamenti esistiti fin qui tra cugini del SOLO ramo paterno, cosa che pare non abbia mai inquietato il Senatore).
Ci ha stupito però la valutazione positiva espressa dalla Presidente per la possibilità, prevista da tre dei Ddl [5], che col matrimonio ciascuno dei coniugi possa aggiungere al proprio il cognome dell’altro coniuge o scegliere uno di essi quale “cognome comune” da attribuire poi ai figli. A nostro avviso c’è poco da rallegrarsi per questa proposta. A dispetto delle indubbie intenzioni riformatrici delle tre proponenti da notare che la Senatrice Julia Unterberger prevede addirittura l’obbligo di aggiunta per la sola donna [6], ove non sia stata espressa dai coniugi la scelta di un cognome comune – questa possibilità di aggiunta costituisce un rischio altissimo perché strumento di continuità con un passato che deve essere rivisto in modo sostanziale.
Tralasciamo di soffermarci sulla scarsa utilità del provvedimento, che comporterebbe sul piano pratico una serie di modifiche superflue in caso di divorzi e di nuovi matrimoni, come è stato già rilevato in occasione di alcune audizioni. Concentriamo per un momento l’attenzione sulla coppia stabile.
Chi finirebbe con l’aggiungere il cognome del coniuge scegliendolo come cognome comune, rinunciando al diritto di assicurare ai figli i cognomi di entrambi i genitori?

Aggiungiamo un’osservazione ulteriore, assolutamente non secondaria.

In una fase in cui la dipendenza dall’antica concezione patriarcale è tutt’altro che superata e condiziona profondamente la psiche non soltanto maschile, rendere più stringente la connotazione della coppia coniugale con una formula che garantisse la possibile modificazione delle identità soggettive dei contraenti matrimonio potrebbe alimentare, in non pochi uomini, quel senso di possesso che è alla base di tanti episodi di violenza sulle donne, compresi i femminicidi. Ciò perché ogni scissione successiva al vincolo celebrato o soltanto promesso potrebbe esser vissuta, ancor più di quanto accada già adesso, come un disastro inconcepibile, una dissoluzione non preventivata di un’unione percepita, a livello psicologico, come indissolubile.
Non includere nella proposta finale l’aggiunta del cognome del coniuge, peraltro non obbligatorio bilateralmente, ci appare una misura necessaria sotto ogni aspetto.

• Il terzo punto concerne la necessità di porre in primo piano il cognome di entrambi i coniugi, di farne in altri termini la regola [7], rispetto alla quale il cognome di uno solo dei due deve essere inteso e dunque comunicato dalla legge come “deroga”.

• Il quarto punto attiene all’ordine dei cognomi nel doppio e alla necessità che una tutela delle decisioni della donna ci sia. No dunque al padre che si fa latore della volontà di entrambi senza un’effettiva possibilità di controllo. Occorre individuare un sistema, da varare immediatamente a mezzo di norme autoapplicative, che tuteli il diritto delle madri – come evidenziato in alcune utilissime audizioni e ultimamente sia dalla Dott.ssa Sandra Sarti, già Prefetta della Repubblica (10ª audizione, ved. nota 3), sia  dalla Prof.ssa Silvia Illari dell’Università di Pavia (11ª audizione, nota 8) – se non altro per rispetto di quel faticoso travaglio di gravidanza e parto, che le madri e non i padri affrontano e portano a termine.
Quanto al sistema a cui ricorrerre in caso di
disaccordo sull’ordine [9], siamo abbastanza fiduciose sul superamento dell’ordine alfabetico a favore del sorteggio, per il quale Iole Natoli si è battuta a lungo già nel corso di legislazioni precedenti, con petizioni e con lettere aperte [10] inviate alle Commissioni e alle parlamentari di allora. Oggi diverse “conversioni” in tal senso si sono già registrate e dunque non indugeremo sull’argomento.

• Il quinto punto verte sulla necessità di regolare le situazioni pregresse [11]. Appare necessario eliminare il consenso dell’altro genitore per evitare la discriminazione patita non solo dalle madri ma in primo luogo dai figli. A causa dell’assenza di un provvedimento – in nessuno dei quattro Ddl c’è qualcosa in proposito [12]questi non solo non potrebbero fruire di quel vantaggio per il loro sviluppo che la sentenza 131/2022 della Corte costituzionale [13] ha messo in luce, derivante dal collegamento con entrambi i rami parentali, ma sarebbero addirittura costretti a vivere situazioni di esclusione in caso di nuove unioni e altre filiazioni della madre, non avendo nessun cognome in comune con lei e con i nuovi fratelli.
Per risolvere il problema si potrebbe disporre un semplice automatismo di aggiunta, a seguito ovviamente di richiesta, per i figli o figlie con meno di 12 anni di età, mentre per coloro che avessero già compiuto i 12 anni sarebbe necessario l’ascolto della figlia o del figlio da parte del giudice a cui spetterebbe poi la decisione.
Non regolare la questione non è solo commettere una discriminazione anzi due, come già detto, ma costituisce un freno alla diffusione della riforma, perché si lascerebbe ancora nelle mani dei padri uno scettro che non ha alcuna ragione di esserci.

Concludiamo ricordando che la sentenza 131/2022 della Consulta non nasce da una gentile concessione dei giudici in virtù di un costume sociale mutato, ma dal riconoscimento espresso dalla Corte dell’incostituzionalità della prassi precedente ab origine, perché desunta dagli stessi articoli della nostra Costituzione, in vigore dal 1º gennaio del 1948.
Chiarezza e determinazione, dunque, senza cedimenti sui diritti fondamentali della persona, finalmente riconosciuti come tali.

Ringraziamo per la cortese lettura e porgiamo i nostri migliori saluti.

Iole Natoli, Giovanna Berna, Iole Granato, Francesca Pipitone Bottini, Erica Villa,
amministratrici dei gruppi FB 
Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche [14] Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art.143bis c.c.) [15].

Aderiscono:
Cinzia Ciriotti, Frida Bertolini, Isabella Deiana, Federica Cagnolati...
____________________________________

 

Link di riferimento ai temi trattati nel testo:

[1]  Quattro Ddl del Senato:
      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01402135.pdf

[2]  Primogenitura linguistica accordata al “cognome del padre”
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html

[3]  10ª audizione:
      https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/attribuzione-del-cognome-ai-figli-4

[4]  Collegamenti tra “cugini”:
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html

[5]  Tre dei quattro Ddl:
      Alessandra Maiorino

      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01365931.pdf
      Simona Malpezzi
      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361107.pdf
      Julia Unterberger
(ved. nota 6).

[6]  Julia Unterberger, obbligo di aggiunta per la sola donna:
      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361136.pdf

[7]  “Regola” e “Deroga”
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/06/il-superiore-interesse-del-minore-va.html

[8]  11ª audizione:
      https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/attribuzione-del-cognome-ai-figli-3 

[9]  Ordine dei cognomi e disaccordo:
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/cognome-dei-figli-di-ordini-di.htm
      e
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/vii-audizione-presso-la-presidenza.html

[10] Iole Natoli, petizioni e lettere aperte
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/petizioni-e-lettere.html

[11] Situazioni pregresse:
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/10/alla-commissione-giustizia-del-senato.html

[12] Ilaria Cucchi, DdL 918
     
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01391964.pdf
     
Per gli altri 3 DdL ved. nota 5

[13] Sentenza 131/2022 della Corte costituzionale
      https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131

[14] Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche
      https://www.facebook.com/groups/iter.cognomematerno.italia/   

[15] Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art,143bis c.c.)
      https://www.facebook.com/groups/cognome.materno.italia.abolizione143bis 


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23 Novembre 2024


 


© Iole Natoli

lunedì 14 ottobre 2024

Alla Commissione Giustizia del Senato / Cognome dei figli e situazioni pregresse / Quando a farne le spese è la prole


È costituzionale subordinare la richiesta di un genitore al parere dell’altro?
Di Iole Natoli

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Onorevoli Senatori e Senatrici della Commissione Giustizia,

abbiamo rilevato con piacere che tutt’e quattro le proposte di legge, in discussione in Commissione per la legge sul cognome di figli e figlie, prevedono che la richiesta di aggiunta del cognome mancante di uno dei genitori per le situazioni pregresse sia presentata non più al Prefetto ma all’Ufficiale di stato civile.
Semplificazione lodevole ma che ci appare manifestamente incompleta.

Il vincolo del consenso di entrambi i genitori, presente nei quattro Ddl, limita l’applicazione del principio di parità dei coniugi in tutti i casi in cui uno dei genitori non voglia “concedere” al figlio o alla figlia, su richiesta dell’altro genitore, l’aggiunta del cognome mancante, che per vetuste disposizioni soppresse è stato di regola quello della madre.

Ci richiamiamo preliminarmente al 1º comma dell’art. 141 del Regolamento del Senato [1], per il quale «Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge». Vi chiediamo se le due petizioni, presentate dalle prime due firmatarie di questa lettera e inviate dall’Ufficio competente alla Commissione Giustizia, che trattano entrambe il tema delle situazioni pregresse - l’una [2], dal n. 189 [3], con indicazioni specifiche tra i possibili articoli di legge suggeriti, l’altra [4], dal n. 736 [5], con narrazione di talune situazioni familiari - siano mai state discusse insieme alle proposte legislative.

Se sì ne siamo liete, benché questo non spieghi le ragioni per cui nel corso delle varie audizioni non vi sia stato cenno alcuno al problema. Permetteteci, dunque, di rivolgerVi qualche domanda.

 - Se, come specificato nella sentenza 131/2022 della Corte costituzionale, il cognome di entrambi i genitori serve a permettere alla prole il conseguimento di un’identità completa con beneficio per lo sviluppo di una personalità armonica, perché di tale beneficio possono godere solo i nati dopo e non anche i nati prima della pubblicazione della sentenza, che ha dichiarato incostituzionale la normativa e la prassi precedente? Cosa giustifica questa discriminazione che si riserva a una parte non indifferente di minori, diremmo alla maggioranza oggi esistente?

  - Perché, se non può giocare ruolo alcuno nell’attribuzione del doppio cognome il parere contrario di uno dei genitori a datare dalla pubblicazione della pronuncia 131/2022, tale rifiuto dovrebbe assumere invece importanza nei riguardi della prole nata prima, al punto da risultare vincolante?

Rimandiamo in proposito a due sentenze che hanno azzerato il parere contrario di due padri, quella del Tribunale di Pesaro [6], del 2022, e quella del Tar del Veneto [7], del 2024.

3ª - La prassi attuale di aggiunta affidata al Prefetto, che i quattro Ddl vorrebbero invece attribuire all’Ufficiale di stato civile, prevede che in caso di consenso dell’altro genitore il minore non sia mai interpellato.
Si è minori sino al giorno antecedente al compimento del 18º anno di età. Ciò implica che i due genitori di un/a 17enne potrebbero decidere di comune accordo di chiedere (ottenendola) l’aggiunta del cognome mancante, anche se tale modifica non fosse gradita al figlio/a in questione e perfino a sua insaputa.
Cosa porta a supporre che i due membri di una coppia genitoriale abbiano sempre ragione e non possano avere invece entrambi torto?
E cosa induce a ritenere che, in caso di mancanza di consenso, il genitore che lo nega “abbia ragione” e non l’abbia invece la persona che, con la sua richiesta, si dichiara portatrice dell’interesse morale e psicologico della prole?

Ora, non soltanto le norme probabilmente in fieri non risolvono il problema con un automatismo, come sarebbe logico almeno sino a una qualche età del minore da individuare, ma non prevedono nemmeno che, in caso di disaccordo, il genitore richiedente abbia titolo per rivolgersi al giudice a norma dell’art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ, che peraltro la sentenza della Consulta cita sia pure per altra situazione [8].
Se, come già ricordato, il cognome di entrambi i genitori contribuisce a permettere alla prole il conseguimento di un’identità completa, dunque un beneficio morale e psicologico, com’è possibile che il tema possa essere considerato non di sua competenza da un Tribunale ordinario, com’è accaduto in almeno un caso di cui siamo e Vi portiamo a conoscenza?
Noi, prime due firmatarie di questa lettera aperta, di quel caso abbiamo scritto in passato, l’una [9] in un articolo di un blog, l’altra [10]indicando la protagonista con le sole iniziali - nella sua petizione già citata.
Oggi Vi presentiamo entrambe un’intervista per S
ettegiorni di Rai Parlamento andata di recente su Rai1 proprio su questo caso [11], ipotizzando che possa renderVi più presente il problema di quanto non sia accaduto finora. Nel Magazine Orizzonti d’Europa l’intervista completa di Giovanna Trapani a Nathalie Niki Pellegrino [12] e una panoramica sulla situazione in Europa.

Nathalie Niki Pellegrino, nel servizio di Giovanna Trapani

 

Ringraziando per la cortese lettura, Vi auguriamo un proficuo lavoro.

Iole Natoli, Iole Granato, Erica Villa, Giovanna Berna, Francesca Pipitone Bottini, amministratrici dei gruppi FB Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche [13] e Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art.143bis c.c.) [14].

Aderiscono:
Nathalie Niki Pellegrino, Cinzia Ciriotti, Silvia Magistri, Irene Petris, Marianna Masciolini, Giulia Giordano, Aurora Incardona, Ekaterina Menchetti, Manuela L'Innocente, Simona Todisco, Silvia Santarelli, Vittoria Camboni, Ambra Leoncini, Marina Giuliano, Francesca Rosati, Laura Bonfiglio, Rosangela Pesenti, Gabriella Ferrari Bravo, Dalila Rubino, Thea Dellavalle, Lily Carlisi, Rita Podda, Renata Traversa, Rosa Leone, Diletta Martini, Sonia Oriunto.
Aderiscono dopo l'invio alla Commissione: Elena Baiana, Sara Miranti.

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Note e link di riferimento:

[1]  Regolamento del Senato art. 141 - https://www.senato.it/istituzione/il-regolamento-del-senato/capo-xvii/articolo-141-1

[2]  Iole Natoli, testo della Petizione sul cognome dei figli, n. 189 (Senato) - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura

[3]  Annuncio e assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato della Petizione n. 189 di cui alla nota precedente - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm

[4]  Iole Granato, testo della Petizione sul cognome dei figli, n. 736 (Senato) - https://www.change.org/p/il-cognome-materno-alle-figlie-e-ai-figli-nati-prima-del-2-giugno-2022

[5]  Annuncio e assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato della Petizione n. 736 di cui alla nota precedente -https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/48297.htm

[6]  Tribunale di Pesaro, repubblica.it: https://www.repubblica.it/cronaca/2022/04/29/news/cognome_della_madre_tribunale_di_pesaro_applica_sentenza_della_corte_costituzionale-347437042/

[7]  Tar del Veneto, corriere.it: https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/verona/cronaca/24_aprile_11/verona-otto-anni-per-dare-il-suo-cognome-al-figlio-avuto-con-il-precedente-compagno-la-vittoria-della-mamma-arriva-al-tar-e09478dc-d124-4321-9da6-a4e08f93bxlk.shtml

[8]  Pronuncia 131/2022, Corte Costituzionale (ved. Massima n. 44783, testo): «Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l'eventuale disaccordo [qui riferito solo all’ordine dei due cognomi nel doppio], in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli è quello del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.».  https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131

[9]  Iole Granato, ved. nota 4

[10] Iole Natoli, #CognomeDeiFigli e #MadriDalPartnerDelNo - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2023/05/interpretazione-restrittiva-della.html

[11] Natalie Niki Pellegrino, nel servizio di Giovanna Trapani per Settegiorni di Rai Parlamento - http://raiparlamento.rai.it/RaiParlamento/pub/pagina.jsp?idProgramma=1067075&idArticolo=1070882

[12] Il Cognome materno in Orizzonti d'Europa, magazine di Rai Parlamento - http://raiparlamento.rai.it/RaiParlamento/pub/pagina.jsp?idProgramma=1067075&idArticolo=1090637

[13] Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche
-
 https://www.facebook.com/groups/iter.cognomematerno.italia/   

[14] Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art,143bis c.c.)
https://www.facebook.com/groups/cognome.materno.italia.abolizione143bis 
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Post del Blog “Il Cognome Materno in Italia nei matrimoni e nelle convivenze”, link:
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/10/alla-commissione-giustizia-del-senato.html


Iole Natoli e il cognome:
“Nacque a Palermo nell’Italia repubblicana la lunga lotta per il #Cognome Materno” https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/09/nacque-palermo-nellitalia-repubblicana.html

Link immagine:
https://it.freepik.com/foto-gratuito/madre-con-il-figlio-che-gioca-in-un-parco-estivo_4381498.htm#fromView=search&page=9&position=16&uuid=9fda3cb9-16f9-4338-b1ff-8d291c241cd4

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14-20 ottobre 2024

© Iole Natoli

 

sabato 28 settembre 2024

Nacque a Palermo nell’Italia repubblicana la lunga lotta per il #Cognome Materno

Il Cognome delle Donne e dei Figli e le “regole auree” del Patriarcato
Di Iole Natoli

A MIA MADRE

Nella seconda metà del 18oo, il deputato di origine pugliese Salvatore Morelli presentò alla Camera regia diverse proposte di legge innovative, di cui alcune espressamente a favore delle donne. Tra queste, una che istituiva per i figli il cognome di entrambi i genitori. Si conosce di essa solo il titolo, non sappiamo se fosse articolata in modo da non creare una moltiplicazione dei cognomi, o si ispirasse alla legge spagnola che allora non prevedeva semplificazioni di sorta. Non esistono documenti al riguardo.
Di quei disegni di legge presentati fu approvato solamente quello che rendeva le donne soggetti attendibili ai fini di una testimonianza nei processi.

Nel giugno del 1979 Iole Natoli, richiamandosi ai principi della Costituzione italiana, pubblica su una rivista palermitana il breve saggio La soppressione della donna nella struttura familiare  a . Indica in esso alcuni possibili articoli di legge per l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori ai figli, uno per genitore diversamente dalla legge spagnola del tempo, scongiurando così l’incubo di un’infinita coorte di cognomi.
È il primo scritto nell’Italia repubblicana che afferma il diritto delle donne di non veder cancellata la propria identità dal cognome dei figli e delle figlie e che propone l’istituzione del cosiddetto doppio cognome. Precede infatti il primo Ddl sul cognome dei figli presentato dalla deputata Maria Magnani Noya alla Camera nell’ottobre dello stesso anno, in cui non si ipotizza il cognome di entrambi i genitori ma solo la possibilità che alla prole sia assegnato, per scelta concorde dei coniugi, il cognome materno e non necessariamente il paterno.

In un saggio pubblicato da MicroMega b nel n. 2/2024 - un volumetto ricco di contributi incisivi - Iole Natoli ripercorre le motivazioni e le tappe della sua lotta, che dal 1979 si estende sino a oggi per la liberazione del cognome delle donne dai vetusti orpelli maritali e per l’attribuzione del cognome della madre ai suoi figli. Non solo infatti è tuttora esistente l’articolo 143-bis, che assegna alla donna coniugata l’onere di aggiungere il cognome del marito al proprio ma, a dispetto della sentenza 131/2022 della Corte costituzionale che ha spazzato via definendola incostituzionale la patrilinearità obbligatoria, questa sopravvive indisturbata perché interiorizzata dalle persone, in assenza di una legge che renda facilmente fruibili e soprattutto noti alla popolazione le motivazioni e i termini della riforma.
Attualmente il Parlamento lavora. La Commissione Giustizia del Senato ha dedicato una serie di audizioni al tema, affiancando alle quattro proposte senatoriali indicazioni e suggerimenti altrui. Si perverrà questa volta a una legge, che sia nella sostanza
una buona legge” ?

* * *

Da “Liberiamoci del Patriarcato”, MicroMega 2/2024

 

LA LUNGA LOTTA
PER IL COGNOME
MATERNO 
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Se è vero che dare nomi è un atto linguistico, l’attribuzione del cognome è l’atto linguistico per eccellenza, con cui si circoscrive, si fonda e si narra un’appartenenza delle persone all’ordine famigliare. Un ordine che è stato per secoli rigorosamente patriarcale e patrilineare, finché qualcuna non ha cominciato a mettere in discussione lo status quo, esigendo il riconoscimento della madre come origine non solo della nascita, ma di un nuovo sistema sociale.
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IOLE NATOLI

In nomine patris

Ogni lingua risponde a un’esigenza di nominazione allo scopo di identificare fenomeni e oggetti (intesi in senso lato, dunque non solo cose), sia al fine di una sistematizzazione personale del pensiero, sia a fini comunicativi.
Quando sono venuta al mondo – ormai molto tempo fa – ho appreso l’utilizzo di un linguaggio che veicolava l’esperienza linguistica di chi mi aveva preceduta. Come chiunque, sono stata costretta a uniformarmi inconsapevolmente a quella esperienza, per sopravvivere e inserirmi nel mondo adulto strutturato secondo certe regole. In tale fase del mio apprendimento, non potevo avere nessuna consapevolezza del retroterra che aveva prodotto quelle regole sociali e linguistiche. Le assorbivo come un fatto ineluttabile, senza minimamente sospettare che ce ne potessero essere altre, dissimili e perfino contrarie. Quelle regole determinavano il mio mondo, erano le lenti a fuoco fisso attraverso cui decifrare l’ambiente sociale, per conformarmi a esso come ci si aspettava che facessi.

Sono dovuta giungere a una fase più matura, benché ancora molto giovanile, per cominciare a mettere in mettere in dubbio certe configurazioni della realtà. Il primo dato ad apparirmi inconcepibile era l’assenza del cognome materno da quello dei figli. Avevo all’incirca 15 anni quando mi sono posta per la prima volta il problema. Il corpo femminile, mio e altrui, comunicandomi la realtà per cui si nasce esclusivamente da una donna, evidenziava la specificità ineguagliabile dell’apporto generativo materno, e tuttavia attraverso il linguaggio la società forniva a me e alle altre donne una differente narrazione, secondo cui i figli e le figlie erano emanazioni del padre, per il quale la madre li fa. Per questo ne portavano il cognome, atto linguistico con cui si circoscrive, si fonda e si narra un’appartenenza. Intorno a me non vedevo opposizioni, ma accettazione e adeguamento a un assetto spacciato per “giusto” e pertanto considerato “normale”.
Grazie alle fitte maglie di una rete linguistica, in cui il cognome svolgeva un ruolo primario, una realtà culturale riusciva ad avere il sopravvento su quella esperienziale, fino a cancellarla. Per verifica diretta posso quindi affermare che la lingua, forgiata a misura di un’istanza sociale dominante (ovvero di un interesse maschile), crea una realtà sociale condivisa, consentendo certe configurazioni a scapito di altre possibili e più valide.

Cannibalizzate

In quelle lingue indoeuropee che più prevedono la distinzione di genere, l’intento di subordinare le donne sottraendo loro visibilità e potere è riscontrabile nella regola aurea che fa discendere il femminile dal maschile, privando il primo di ogni autonomia. In assenza di derivazione, vige una cancellazione vera e propria. Il sostantivo “donna” non deriva da “uomo”, il plurale “donne” è distinto da “uomini” ma quest’ultimo si allarga al punto da designare l’intero genere umano, inglobando pertanto le donne in una sorta di cannibalismo sottotraccia.

Uno degli esempi più eclatanti è la denominazione italiana della European Convention on Human Rights, che, mentre nella versione spagnola rispecchia il titolo originario, è ratificata in Italia come Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ciò benché tra gli articoli della Convenzione ne esista uno, il 14, che vieta la discriminazione per sesso. Il tutto in ossequio alla Francia, che ha preteso di mantenere una primogenitura europea risalente alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, in cui i diritti non venivano estesi alle donne, come denunciato nel 1791 dalla scrittrice Olympe de Gouges nella sua Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne indirizzata all’Assemblea costituente francese, affinché ne determinasse l’adozione.

Le operazioni di cannibalizzazione suddette, attuate in un buon numero di lingue, mi appaiono nettamente volontarie, volte a ritagliare da un universo collettivo un mondo di nominabili, accessibile a una cerchia ristretta, da contrapporre a quello degli esclusi e delle escluse dalla nominazione e dal potere.

Componente essenziale della strategia di esclusione è stata l’istituzione di un modello familiare nel quale la donna fosse descritta e percepita come puro strumento di una generatività tutta maschile. Il vantaggio della parte dominante era rafforzato dal modello linguistico generale imposto. L’inclusione e l’esclusione venivano sancite fin dalla nascita e trasmesse mediante una particolare gestione del quotidiano che, pur essendo ben manifesta, svolgeva il suo ruolo discriminatorio in modo occulto. In Italia, ma anche altrove, che la donna sposandosi prendesse il cognome del marito perdendo il proprio (avuto dal padre, dunque sempre da un uomo) era perfettamente visibile, ma quante e quanti erano interessati a individuarne la causa nonché l’effetto sortito su ogni donna e sulle generazioni succedentesi? Chi si prendeva la briga di opporsi all’idea che i figli dovessero avere necessariamente il cognome del padre e solo il suo? 1

Qualunque vagheggiamento intenzionale o atto concreto volto a minare le fondamenta dello schema patriarcale è stato tenacemente osteggiato sino a tempi recenti. L’opposizione si estendeva dal divorzio all’aborto fino alle richieste di modificare per il cognome di figli e figlie il sistema unilaterale di “trasmissione” che, benché mai stato tale nel diritto italiano, trattandosi invece di acquisizione del cognome da parte della prole, era stato accuratamente congegnato come una trasmissione dall’alto vera e propria. Tanto dall’alto da essere immune perfino alle rare richieste di qualche padre, incline a riconoscere il diritto della madre di dare il proprio cognome a chi aveva direttamente messo al mondo.

A partire dalla nascita, le femmine apprendevano che il cognome paterno era il loro solo cognome, cosicché percepivano il cognome della madre come non in grado di rappresentarle nel sociale, traendone un senso di deprezzamento della propria identità femminile, percepita come inadeguata, deficitaria, mancante dello stesso potere di quella degli uomini. I plurali prettamente maschili usati nella lingua per indicare un insieme di uomini e donne, perfino se presenti in un rapporto di 1 a 5 e anche più, facevano il resto. C’era poi il singolare maschile narrato ad arte come inclusivo delle formule burocratiche e giuridiche, che si infiltrava nel linguaggio quotidiano.

Ho usato i verbi all’imperfetto perché mi sono riferita al funzionamento massivo del sistema, prima cioè che taluni mutamenti giuridico-culturali cominciassero a corroderne le basi. Non è da credere, però, che i cambiamenti siano stati tanto profondi ed estesi da interessare tutta la popolazione; al contrario, non soltanto l’insieme dei condizionamenti è ancora oggi un aggregato difficile da scalfire, ma a ogni passo in avanti delle donne risponde astiosamente la reazione, con nuovi tentativi di ripristino dei privilegi arbitrari messi in forse.

Genealogie ed etica della coppia

«L’inizio del potere patriarcale – ossia del potere dell’uomo in quanto capo legale della famiglia, della tribù, del popolo, dello Stato – si accompagna alla separazione delle donne tra loro e specialmente alla separazione della figlia dalla madre», scrive in Sessi e genealogie Luce Irigaray 2. «Questa relazione, la più feconda dal punto di vista della salvaguardia della vita nella pace, è stata distrutta per stabilire un ordine che è invece legato alla proprietà privata, alla trasmissione dei beni all’interno della genealogia dell’uomo, all’istituzione del matrimonio monogamico affinché i beni, compresi i figli, appartengano a quella genealogia, all’istituzione di organizzazioni sociali tra soli uomini, per preservare lo stesso marchingegno».

Per una bambina lo sviluppo di una salda identità personale è dunque un percorso accidentato e complesso. Non soltanto mia madre non può rappresentarmi, ma la sua stessa presenza quale mia prima ascendente può declassare persino il valore che viene attribuito a un uomo. Io ho il cognome di mio padre che è quello del nonno paterno, ma poiché sono femmina non potrò mai trovare nel mio cognome quello del nonno materno perché lui ha generato mia madre, cioè ancora una volta una femmina. Per aver generato una femmina e non un maschio, non avrà mai la possibilità di essere collegato a me e se potrà invece esserlo con un qualche nipote ciò avverrà solamente se mia madre avrà avuto un fratello.

In questo senso il cognome patrilineare è linguaggio, mi informa già di per sé della struttura sociale in cui nasco e delle relazioni di potere a cui dovrò adeguarmi. Mi informa e mi forma, molto più di quanto possa fare una qualsiasi frase del linguaggio quotidiano o di quello giuridico; basta un termine, il cognome che porto e che consente la mia individuazione sociale, per svelarmi l’intero universo in cui come da copione vivrò.

Come rileva Adriana Cavarero, «la donna non ha un linguaggio suo, ma piuttosto utilizza il linguaggio dell’altro. Essa non si autorappresenta nel linguaggio ma accoglie con questo le rappresentazioni di lei prodotte dall’uomo. Così la donna si parla e si pensa, ma non a partire da sé» 3.
«Quali che siano le regole della moralità, la cancellazione di una genealogia nell’altra è una colpa etica che perverte lo spirito del popolo, dei popoli, e impedisce il costituirsi di un’etica della coppia», scrive Luce Irigaray
4.

Proprio in vista di un’etica della coppia, nel mio scritto La soppressione della donna nella struttura familiare del giugno 1979, il primo dell’Italia repubblicana con una proposta sul doppio cognome per i figli, che avrei perfezionato in scritti successivi, dichiaravo: «Se dovessimo fermarci solamente a considerare in tutta la sua interezza questo “peccato d’origine” – l’assenza di visibilità della relazione specifica figlia/o-madre – l’unica naturale soluzione sarebbe: spazziamo via ogni illecita usurpazione, fuori l’uomo da ogni genealogia; istituiamo con un nuovo matriarcato l’unica trasmissione ereditaria fondata secondo natura. Ma il problema è complesso», proseguivo; «nel reale, il figlio è della coppia ogni qualvolta essa riesce a strutturarsi al suo interno secondo un rapporto paritario e ogni qualvolta, alla nascita di un figlio, l’uomo comprende il valore che una genitorialità sanamente intesa e vissuta può dare all’intero nuovo nucleo che si è formato» 5.

Una storia personale, che è politica

Nel 1966, appena rimessami dal parto della mia prima figlia, mi recai all’anagrafe cittadina per chiedere che il mio cognome venisse aggiunto a quello paterno già attribuito alla bimba. L’impiegato mi osservò soppesandomi, poi mi comunicò con sussiego che avrei dovuto presentare istanza al ministro di Grazia e Giustizia (così era all’epoca) che mi avrebbe eventualmente “concesso” l’aggiunta in questione. Non chiesi nemmeno a cosa corrispondesse quell’eventualità; offesa dal termine “concessione” per quello che consideravo un mio diritto, dichiarai che mi rifiutavo di procedere e la chiusi lì. Quando nacque la mia seconda figlia non provai a ripetere l’esperienza.

Venne poi il tempo delle manifestazioni femministe, che facevano traboccare di donne anche le vie e le piazze di Palermo. Le nostre voci si levavano alte per l’aborto, contro gli stupri, contro tutto. Io riflettevo intanto sul linguaggio, scrivevo sul ruolo sociale del cognome ed ero certa che il personale è politico fosse lo slogan che mi rappresentava di più.

La patrilinearità del cognome, i plurali maschili del linguaggio quotidiano, il maschile singolare inclusivo del linguaggio giuridico e burocratico non mi apparivano come tre filoni distinti, casualmente affiancati l’uno all’altro. Erano figli di una stessa ideologia, di un’identica “trama della cultura”, costituita da intrecci prestabiliti, da reticoli collegati ed efficienti, come avevo prima intuito e poi compreso quando all’università mi ero ritrovata a studiare psicologia, sociologia, etnologia e antropologia culturale. Probabilmente fu grazie a un tale itinerario formativo che riuscii a darmi una spiegazione coerente della patrilinearità del cognome e a collocare in un quadro analitico preciso sia la ribellione naturale che a 15 anni mi aveva portata a criticare l’assenza del cognome materno da quello dei figli (provocando il perplesso sconcerto dei miei familiari, persone colte sì, ma scarsamente allenate a discostarsi da una qualche tradizione), sia la profonda indignazione per la mia abortita richiesta all’anagrafe del 1966.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva cancellato l’odiosa sostituzione del cognome della donna all’atto del matrimonio con quello a lei estraneo del marito. L’articolo 143 bis, tuttora in vigore, stabiliva invece che la donna sposata dovesse mantenere il suo cognome, al quale avrebbe aggiunto quello del coniuge.

Insegnavo e a scuola iniziai presto una lotta senza quartiere contro la direzione amministrativa. In tutti i documenti scolastici, contrariamente al dettato della nuova legge, ero indicata col solo cognome coniugale e le mie numerose richieste di rettifica restavano caparbiamente inascoltate. Cominciai allora a non rispondere al dirigente scolastico se interpellata in collegio dei docenti con il cognome non mio, per poi alzarmi e dichiarare a gran voce: «Il mio nome è Iole Natoli e non sono stata chiamata».

Era guerra aperta. «Lei si è sposata!», gridava rosso in viso il dirigente. «Sì, ma non sono nata coniugata!», urlavo io di rimando. Finii col respingere sistematicamente tutti i documenti a me non correttamente intestati, perfino una richiesta di visita fiscale – per nessuna ragione al mondo avrei accettato di fare marcia indietro – relativa a un periodo di malattia. Occasione ghiotta per il dirigente invelenito per chiedere al provveditore una censura, che questi con grande solerzia comminò.

Il procedimento a mio carico mi obbligò a prendere contatto con un legale, specializzato nel settore scolastico. Con lui discussi dell’intento soppressivo della visibilità della donna, che aveva determinato nel tempo sia la sostituzione del cognome per la donna coniugata, modificata successivamente in aggiunta, sia l’assenza del suo cognome originario da quello dei figli, consegnandogli altresì quel breve saggio per una proposta di legge pubblicato nel 1979, che rappresentava il primo passo del mio impegno politico al riguardo.
L’avvocato accolse senza riserve il mio pensiero. Decidemmo di attaccare alla radice il problema e nel 1980 presentammo un ricorso al Tribunale ordinario (distinto, dunque, dal procedimento scolastico, che viaggiava per suo conto) con l’intento di giungere alla Corte costituzionale, chiedendo l’attribuzione del mio cognome alle mie due figlie, nate nel matrimonio. L’iniziativa fu bloccata nel 1982 dalla
sentenza negativa di primo grado 6 che, impedendo la decadenza immediata delle norme vigenti minò le basi giudiziarie per la promulgazione urgente di una nuova normativa, togliendo fattibilità in tempi brevi non solo alla mia proposta, che avevo inviato a parlamentari d’ambo i sessi d confidando in una qualche adozione 7, ma altresì alle proposte parlamentari che a datare dal ’79 si stavano affacciando all’orizzonte.

Io avevo impiantato il ricorso lamentando la discriminazione nei confronti delle madri. Il magistrato chiosò che nemmeno i padri “trasmettevano” il loro cognome alla prole. Il cognome veniva acquisito dal figlio per una serie di norme indirette e dunque non c’era diritto di trasmissione rispetto al quale si potesse ravvisare una discriminazione dovuta al sesso 8. Benché mi fosse chiaro che l’eccezione di costituzionalità fosse ravvisabile ugualmente per l’effetto pratico di quell’insieme di norme, come peraltro la sentenza della Consulta 131/2022 ha finalmente certificato, mi convinsi dell’inutilità di andare in appello 9.

 Da anni la lotta per l’adozione del cognome materno, che ho proseguito con articoli, creazione di gruppi social, lettere aperte e petizioni nelle varie legislature e, compresa quella in corso, non è più solo mia. Altre voci sono via via intervenute. A seguito del ricorso di una coppia, avviato a Bolzano, la sentenza della Consulta 131 del 31 maggio 2022 10 ha stabilito che l’assegnazione in automatico del solo cognome paterno è illegittima ab origine, perché in contrasto con l’impianto antidiscriminatorio della nostra Carta costituzionale, nonché di taluni trattati internazionali da lunghissimo tempo sottoscritti.

Come aveva già fatto in precedenza, la Corte ha esplicitamente stigmatizzato il retaggio patriarcale rintracciabile nella patrilinearità obbligatoria. In quest’ultima occasione, però, ha eliminato ogni moratoria possibile, istituendo quale regola base l’attribuzione alla prole del cognome di entrambi i genitori, salvo scelta diversa espressa concordemente dagli stessi.

Tuttavia, benché la nuova normativa sia in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta, restano alcune modalità da definire, per le quali la Corte ha sollecitato ancora una volta il legislatore, non intendendo sostituirsi, agendo in proprio più del necessario, al potere legislativo del Parlamento. I diversi disegni di legge della legislatura attuale si allineano in massima parte ai criteri stabiliti dalla Corte in sentenza, ma, con l’adozione di formule linguistiche di derivazione maschilista e l’introduzione della possibilità del cognome comune per i coniugi, di cui troviamo la più radicale esemplificazione in negativo nel disegno di legge della senatrice Unterberger 11, rischiano di determinare nel concreto la preminenza del cognome paterno rispetto al materno, vanificando il senso più profondo della riforma. È fuor di dubbio che il primo articolo, con cui la senatrice propone un nuovo 143 bis, porterebbe non i mariti ad aggiungere quale cognome comune quello delle mogli ma le mogli ad aggiungere – per continuità con la tradizione – quello dei mariti. Ciò le indurrebbe in buona percentuale a non richiedere, pur potendolo fare, l’attribuzione del proprio cognome ai figli, perché a essi si sentirebbero collegate già mediante il cognome maritale. Quale conseguenza, molti figli riceverebbero il solo cognome del padre, esattamente come prima dell’ancor recente sentenza della Corte. Di più: l’ultimo comma di quel primo articolo – che, ove approvato, sarebbe a mio avviso impugnabile per incostituzionalità – stabilisce che nel caso in cui i coniugi non abbiano espresso una scelta su chi dei due debba assumere il cognome dell’altra/o, sarà la moglie ad aggiungere quale cognome comune quello del marito. In automatico.

Se vogliamo che il cambiamento tanto a lungo auspicato non si risolva semplicemente in un diritto formale in più delle donne e dei figli ma che, nel modificare un mentalità soppressiva consolidata, contribuisca a scardinare quell’ideologia del possesso maschile delle donne a cui si deve anche la piaga dei femminicidi, dobbiamo esigere che qualsivoglia aggancio a un passato illegittimo non trovi posto nella futura legge.

© Iole Natoli

 

 NOTE presenti nel testo cartaceo:

1

Il primo tentativo di opporsi a tale prassi fu compiuto in Italia dal deputato regio Salvatore Morelli (1824-1880), amico di Anna Maria Mozzoni e autore di varie proposte a favore delle donne. Del suo disegno di legge per il doppio cognome rimane però negli archivi del Senato solo il titolo, senza traccia di articoli eventuali.

2

Luce Irigaray, Sessi e genealogie, [1987], trad. it. Luisa Muraro, La Tartaruga, 1987, p. 215.

3

Adriana Cavarero, Diotima. Il pensiero della differenza sessuale, La Tartaruga, 1987, p. 52.


4

Luce Irigaray, op. cit., p. 13.


5

Iole Natoli, “La soppressione della donna nella struttura familiare”, Il foglio d’arte, giugno 1979.

6

Per maggiori informazioni si veda il seguente link: bit.ly/3SSbPdv.

7

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link:  bit.ly/3SOKuc7.

8

A ragione per quei tempi, come avrebbe poi dimostrato il rigetto italiano, con sentenza della Corte costituzionale agente nel 2006, perfino di quel ricorso Cusan e Fazzo che avrebbe determinato nel 2014 la condanna dell’Italia da parte del Tribunale di Strasburgo. “Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 gennaio 2014 – Ricorso n. 77/07 – Cusan e Fazio c. Italia”, disponibile sul sito del ministero della Giustizia al seguente link: bit.ly/4bv018i.


9

Il testo della sentenza è disponibile sul sito della Corte costituzionale al seguente link:  bit.ly/494MrXx.

10

“Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”, disegno di legge d’iniziativa della senatrice Unterberger, comunicato alla presidenza il 13 ottobre 2022. Link: bit.ly/4bsPDxB.

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NOTE con lettere alfabetiche, per link aggiunti on line:

a    Iole Natoli, “La soppressione della donna nella struttura familiare”, Il foglio d’arte, giugno 1979 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html
b    Iole Natoli, “La lunga lotta per il Cognome Materno”, in “Liberiamoci del Patriarcato”, MicroMega 2/2024 pp. 81-89. Link: https://www.ibs.it/micromega-2024-vol-2-liberiamoci-libro-vari/e/9791280852182
c    Prima sentenza italiana sul Cognome Materno, Trib. Civile, Sez. I, sentenza 865/82 del 19.02.1982 (giudice rel. Salvatore Salvago).
d    Iole Natoli, “La lunga strada del cognome materno in Italia / Parte prima” -  https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/la-lunga-strada-del-cognome-materno-in.html.
e    Iole Natoli, Petizioni e Lettere - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/petizioni-e-lettere.html