QUEL CHE NASCONDE IL DILEMMA DEL DISACCORDO IN MERITO ALLA SEQUENZA DEI COGNOMI di Iole Natoli
«Le audizioni si sono concluse. Si è in attesa della proposta del testo
base unitario dalla relatrice», scrive la giornalista Simona Sforza in
un articolo sul cognome della prole. Si
è pronti a procedere, dunque? Sembrerebbe di no. Perché «i senatori sono
bloccati su cosa fare in mancanza di accordo tra genitori». ________________________________________________________________
Da Il cognome materno è una questione politica By simonasforza 07/04/2025 - Dol’s Magazine
SIMONA
SFORZA
IOLE NATOLI Del cognome materno in prima posizione per legge io ho scritto analiticamente più volte e in un’audizione di questa legislatura ne ha trattato dal punto di vista giuridico l’avvocata Antonella Anselmo, da me successivamente intervistata. Adottare questa soluzione non configurerebbe nessuna discriminazione, che esiste solo quando una diversità di trattamento è applicata a condizioni uguali Di uguale nella generazione della prole c’è assai poco. Grosso modo, si può ravvisare uguaglianza e conseguente parità genitoriale solo considerando nel suo insieme il patrimonio genetico trasmesso. Nell’affermare questo si tralascia però una specificità femminile, quale la trasmissione del DNA mitocondriale. I mitocondri, centraline energetiche delle cellule la cui compromissione è alla base di diverse patologie che mettono a repentaglio la vita, costituiscono dunque una dotazione essenziale, ricevuta solo per via materna. Malgrado ciò, possiamo essere disposte a dichiarare, per compiacenza benevola, che sul piano genetico è ravvisabile una parità effettiva nel contributo genitoriale. Poi tutto cambia. Non soltanto l’embrione si sviluppa in un unico corpo, il materno e non il paterno, ma con quel corpo instaura per nove mesi relazioni di scambio cellulare bidirezionale, conosciuto come Microchimerismo Materno-Fetale. È con queste caratteristiche biologiche che il nascituro arriva al momento della nascita. Ed è al momento della nascita che per legge si attribuisce il cognome, di cui nel nostro sistema giuridico il figlio diverrà titolare. E allora perché la protervia di un taglio simbolico obbligato, con la soppressione o la messa all’angolo del cognome materno, se non per un misfatto ideologico che continua ad avvelenare il sociale? È attraverso i simboli che un’ideologia incide nel bene o nel male sulla struttura di una società. Liberiamoci una volta per tutte della malattia patriarcale. Non c’è nessun bisogno pratico di sorteggi, per una corretta legge sul cognome, e men che mai di ordini alfabetici prevaricatori, che conferiscono un potere non contrattabile al membro della coppia il cui cognome precede quello dell’altro nell’ordine alfabetico, per semplice capriccio dello Stato. Basta assegnare in automatico al cognome della madre la prima posizione nel doppio, in ragione di ciò che è stato detto e che anni addietro ho denominato “prossimità neonatale”, ferma restando la possibilità per i genitori di concordare e comunicare all’Ufficiale di stato civile una sequenza opposta a quella stabilita dalla regola. Nessuna limitazione
abusiva dei diritti (non si sta proponendo di escludere dall’identità dei
figli quella dei padri), nessun rompicapo amministrativo da gestire, nessuna
restrizione che impedisca ai figli di scegliere quale dei due cognomi
ricevuti attribuire un giorno alla propria prole. Tutto va a posto
“naturalmente” se si accetta di rendere trasparente la realtà. La lettera è stata inviata giovedì 10 aprile 2025 Attribuzione
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Il COGNOME MATERNO in Italia nei matrimoni e nelle convivenze
Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
venerdì 11 aprile 2025
Sull'ordine dei Cognomi dei Figli un “disaccordo” che è spia di Patriarcato / Lettera aperta alla Commissione Giustizia del Senato
lunedì 7 aprile 2025
Che ruolo potrebbe giocare la proposta di Dario Franceschini sul Cognome Materno?
Le recenti dichiarazioni del senatore Dario
Franceschini sull' attribuzione del solo cognome materno alla prole,
anche allo scopo di “risarcire” le donne di secoli d'ingiustizia al riguardo, hanno
suscitato come prevedibile molte polemiche. Nell'intervista di Simona Sforza l'opinione di Iole Natoli su questa
proposta, presentata in data 1 aprile 2025 con Atto Senato n.1438 e annunciata nella seduta n. 289 dello stesso giorno. ________________________________________________________________________ Il cognome materno è una questione politica By simonasforza 07/04/2025 – Dol’s Magazine |
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Dopo averne parlato in questo articolo, abbiamo voluto approfondire l’argomento, entrando negli aspetti non solo giuridici ma altresì umani ed etici della legge in fieri sul cognome dei figli. Ci ha aiutato a capire meglio la materia il dialogo con Iole Natoli, giornalista pubblicista e blogger, autrice del primo testo in Italia sul Doppio Cognome (1979) e della prima causa civile (1980) per il cognome materno ai figli, che si è dimostrata disponibile a ripercorrere 46 anni di un’attività, mirata a incidere sulla realtà ancora sostanzialmente refrattaria al doppio cognome, cioè alla presenza del cognome di entrambi i genitori in quello del figlio. Il personale è politico, questo il pensiero guida che Natoli ha condiviso con il movimento femminista e che è stato base e ragione per una lotta lunga una vita, condotta attraverso Petizioni formulate mediante possibili articoli di legge e Lettere aperte, inviate alle Commissioni Giustizia e a diversi parlamentari nelle varie legislature. Per obiettivo non solo un riconoscimento formale, ma una modifica che riformasse nel profondo la realtà, col rendere visibile e finalmente innegabile, nell’interezza della sua portata umana, la figura materna. Strumento della riforma sociale il colpo di grazia, assestato mediante la presenza materna nel cognome, alle invisibilizzazioni innaturali, instaurate dalla strategia patriarcale al fine di negare la personalità e i diritti di ogni donna e di spezzarne i legami con le generazioni successive. |
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Leggi l’intervista su Dol’s Magazine
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sabato 23 novembre 2024
Lettera aperta alla Commissione Giustizia del Senato Approdo in vista al testo sul #COGNOME?
Alcuni punti su cui occorre
riflettere per una
legge concretamente efficace |
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Egregie Senatrici ed Egregi Senatori, Egregia Presidente della Commissione Giustizia, Siamo convinte che l’obiettivo di tutte le proposte depositate e della
maggior parte degli interventi effettuati sia stato quello di delineare una
legge seriamente innovativa, attenta al riequilibrio di genere e in grado di
risultare quanto più possibile incisiva sul presente e sul futuro della
popolazione italiana. Nel quadro dell’interesse comune che è di pervenire a una riforma che risulti concretamente efficace, supponendo che sia ormai prossima la redazione del testo unificato, segnaliamo i punti a nostro avviso salienti a cui la legge dovrebbe informarsi. • Il primo consiste nell’EVITARE in assoluto un linguaggio che riconnetta
al passato. Quest’aspetto va valutato. Non si sta lavorando a una legge per rassicurare nell’esercizio del potere gli uomini, ma per sottrarre loro quello in eccesso, rendendoli consapevoli del necessario rispetto nei confronti delle donne, ovvero dell’uguaglianza di genere. Può sembrare un dettaglio di poco rilievo ma è esattamente il contrario; per contribuire a un cambio di mentalità bisogna partire dalle parole, sostituendo abitudini falsamente innocue. • Il secondo punto riguarda il cognome dei coniugi. Aggiungiamo un’osservazione ulteriore, assolutamente non secondaria. In una fase in cui la dipendenza dall’antica concezione patriarcale è
tutt’altro che superata e condiziona profondamente la psiche non soltanto
maschile, rendere più stringente la connotazione della coppia coniugale con
una formula che garantisse la possibile modificazione delle identità
soggettive dei contraenti matrimonio potrebbe alimentare, in non pochi uomini,
quel senso di possesso che è alla base di tanti episodi di violenza sulle
donne, compresi i femminicidi. Ciò perché ogni scissione successiva al
vincolo celebrato o soltanto promesso potrebbe esser vissuta, ancor più di
quanto accada già adesso, come un disastro inconcepibile, una dissoluzione
non preventivata di un’unione percepita, a livello psicologico, come
indissolubile. • Il terzo punto concerne la necessità di porre in primo piano il cognome di entrambi i coniugi, di farne in altri termini la “regola” [7], rispetto alla quale il cognome di uno solo dei due deve essere inteso e dunque comunicato dalla legge come “deroga”. • Il quarto punto attiene all’ordine dei cognomi
nel doppio e alla necessità che una tutela delle decisioni della donna ci
sia. No dunque al padre che si fa latore della volontà di entrambi senza
un’effettiva possibilità di controllo. Occorre individuare un sistema, da varare
immediatamente a mezzo di norme autoapplicative, che tuteli il diritto
delle madri – come evidenziato in alcune utilissime audizioni e
ultimamente sia dalla Dott.ssa Sandra Sarti, già Prefetta della
Repubblica (10ª audizione, ved. nota 3), sia dalla Prof.ssa Silvia Illari dell’Università di
Pavia (11ª audizione, nota 8) – se non altro per rispetto di quel faticoso travaglio di gravidanza e
parto, che le madri e non i padri affrontano e portano a termine. • Il quinto punto verte sulla necessità di
regolare le situazioni pregresse [11]. Appare necessario
eliminare il consenso dell’altro genitore per evitare la discriminazione
patita non solo dalle madri ma in primo luogo dai figli. A causa dell’assenza
di un provvedimento – in nessuno dei quattro Ddl c’è qualcosa in proposito
[12] – questi non solo non potrebbero fruire di quel vantaggio per il
loro sviluppo che la sentenza 131/2022 della Corte costituzionale [13] ha messo in luce, derivante dal collegamento con
entrambi i rami parentali, ma sarebbero addirittura costretti a vivere
situazioni di esclusione in caso di nuove unioni e altre filiazioni della
madre, non avendo nessun cognome in comune con lei e con i nuovi fratelli. Concludiamo ricordando che la sentenza 131/2022 della Consulta non nasce
da una gentile concessione dei giudici in virtù di un costume sociale mutato,
ma dal riconoscimento espresso dalla Corte dell’incostituzionalità
della prassi precedente ab origine, perché desunta dagli
stessi articoli della nostra Costituzione, in vigore dal 1º gennaio del 1948. Ringraziamo per la cortese lettura e porgiamo i nostri migliori saluti. Iole Natoli, Giovanna Berna, Iole Granato, Francesca Pipitone Bottini, Erica
Villa, Aderiscono:
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Link di riferimento ai temi trattati nel testo: [1] Quattro Ddl
del Senato: [2] Primogenitura
linguistica accordata al “cognome del padre” [3] 10ª
audizione: [4] Collegamenti
tra “cugini”: [5] Tre dei
quattro Ddl: [6] Julia
Unterberger, obbligo di aggiunta per la sola donna: [7] “Regola” e
“Deroga” [8] 11ª
audizione: [9] Ordine dei
cognomi e disaccordo: [10] Iole Natoli,
petizioni e lettere aperte [11] Situazioni
pregresse: [12] Ilaria
Cucchi, DdL 918 [13] Sentenza 131/2022 della Corte costituzionale [14] Il
Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche [15] Questioni
di Genere (tra cui Cognome Materno e art,143bis c.c.) Link immagine: https://it.freepik.com/foto-gratuito/giovane-famiglia-in-strada_1132340.htm#fromView=keyword&page=3&position=28 |
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23 Novembre 2024
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