venerdì 11 aprile 2025

Sull'ordine dei Cognomi dei Figli un “disaccordo” che è spia di Patriarcato / Lettera aperta alla Commissione Giustizia del Senato

 

QUEL CHE NASCONDE IL DILEMMA DEL DISACCORDO IN MERITO ALLA SEQUENZA DEI COGNOMI

di Iole Natoli

Foto di it.freepik.com

«Le audizioni si sono concluse. Si è in attesa della proposta del testo base unitario dalla relatrice», scrive la giornalista Simona Sforza in un articolo sul cognome della prole. Si è pronti a procedere, dunque? Sembrerebbe di no. Perché «i senatori sono bloccati su cosa fare in mancanza di accordo tra genitori». 
Su queste difficoltà del disaccordo di recente si è espresso il senatore Dario Franceschini, proponendo il solo cognome materno. Le difficoltà sul disaccordo, tuttavia, sono esclusivamente un problema derivato dalla mentalità patriarcale persistente. In un’intervista successiva all’articolo citato, la giornalista riporta una mia disamina di ciò che si nasconde dietro il tentativo di applicare la ghigliottina di una falsa parità genitoriale, sopraffacendo il diritto di ogni figlia o figlio di ricevere in primo luogo alla nascita il cognome di quel genitore con cui è stato in relazione per ben nove mesi e che lo ha appena partorito: la madre.
Stralcio dall’
intervista quel che ho risposto su questo punto specifico.

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Da Il cognome materno è una questione politica

By simonasforza 07/04/2025 - Dol’s Magazine

 

SIMONA SFORZA
Culturalmente e praticamente cosa cambia con il doppio cognome? Per il tramonto del patriarcato abbiamo bisogno anche di atti simbolici?

 

IOLE NATOLI
Non è vero che il cognome singolo, materno o paterno, sia l’unica soluzione per semplificare le regole. Io stessa in alcune mie petizioni relative al doppio cognome avevo indicato l’opportunità di assegnare al cognome materno la prima posizione, eventualmente modificabile per accordo consensuale dei genitori, debitamente comunicato all’Ufficiale di Stato civile. Questo risolverebbe t u t t e le difficoltà pratiche sul disaccordo e presenterebbe il vantaggio di scardinare la sorgente stessa della sottomissione femminile pretesa e in vari modi attuata nei secoli, ideologia che informa di sé alcuni fenomeni asociali tra cui il femminicidio.

Del cognome materno in prima posizione per legge io ho scritto analiticamente più volte e in un’audizione di questa legislatura ne ha trattato dal punto di vista giuridico l’avvocata Antonella Anselmo, da me successivamente intervistata.

Adottare questa soluzione non configurerebbe nessuna discriminazione, che esiste solo quando una diversità di trattamento è applicata a condizioni uguali Di uguale nella generazione della prole c’è assai poco. Grosso modo, si può ravvisare uguaglianza e conseguente parità genitoriale solo considerando nel suo insieme il patrimonio genetico trasmesso.

Nell’affermare questo si tralascia però una specificità femminile, quale la trasmissione del DNA mitocondriale. I mitocondri, centraline energetiche delle cellule la cui compromissione è alla base di diverse patologie che mettono a repentaglio la vita, costituiscono dunque una dotazione essenziale, ricevuta solo per via materna. Malgrado ciò, possiamo essere disposte a dichiarare, per compiacenza benevola, che sul piano genetico è ravvisabile una parità effettiva nel contributo genitoriale.

Poi tutto cambia. Non soltanto l’embrione si sviluppa in un unico corpo, il materno e non il paterno, ma con quel corpo instaura per nove mesi relazioni di scambio cellulare bidirezionale, conosciuto come Microchimerismo Materno-Fetale.  È con queste caratteristiche biologiche che il nascituro arriva al momento della nascita. Ed è al momento della nascita che per legge si attribuisce il cognome, di cui nel nostro sistema giuridico il figlio diverrà titolare.

E allora perché la protervia di un taglio simbolico obbligato, con la soppressione o la messa all’angolo del cognome materno, se non per un misfatto ideologico che continua ad avvelenare il sociale?

È attraverso i simboli che un’ideologia incide nel bene o nel male sulla struttura di una società. Liberiamoci una volta per tutte della malattia patriarcale. Non c’è nessun bisogno pratico di sorteggi, per una corretta legge sul cognome, e men che mai di ordini alfabetici prevaricatori, che conferiscono un potere non contrattabile al membro della coppia il cui cognome precede quello dell’altro nell’ordine alfabetico, per semplice capriccio dello Stato. Basta assegnare in automatico al cognome della madre la prima posizione nel doppio, in ragione di ciò che è stato detto e che anni addietro ho denominato “prossimità neonatale”, ferma restando la possibilità per i genitori di concordare e comunicare all’Ufficiale di stato civile una sequenza opposta a quella stabilita dalla regola.

Nessuna limitazione abusiva dei diritti (non si sta proponendo di escludere dall’identità dei figli quella dei padri), nessun rompicapo amministrativo da gestire, nessuna restrizione che impedisca ai figli di scegliere quale dei due cognomi ricevuti attribuire un giorno alla propria prole. Tutto va a posto “naturalmente” se si accetta di rendere trasparente la realtà.

L’intera intervista è su
Dol’s Magazine
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La lettera è stata inviata giovedì 10 aprile 2025
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Attribuzione immagine:
<a href="https://it.freepik.com/foto-gratuito/la-mamma-allatta-dolcemente-il-suo-bambino_26958274.htm#fromView=search&page=4&position=41&uuid=0a63a284-3b16-4659-955d-da57c20dba00">Immagine di freepik</a>

 

 

 

lunedì 7 aprile 2025

Che ruolo potrebbe giocare la proposta di Dario Franceschini sul Cognome Materno?

 

Le recenti dichiarazioni del senatore Dario Franceschini sull' attribuzione del solo cognome materno alla prole, anche allo scopo di “risarcire” le donne di secoli d'ingiustizia al riguardo, hanno suscitato come prevedibile molte polemiche. Nell'intervista di Simona Sforza l'opinione di Iole Natoli su questa proposta, presentata in data 1 aprile 2025 con Atto Senato n.1438 e annunciata nella seduta n. 289 dello stesso giorno.

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Il cognome materno è una questione politica

By simonasforza 07/04/2025 – Dol’s Magazine

Foto di Giuseppe Majani

Dopo averne parlato in questo articolo, abbiamo voluto approfondire l’argomento, entrando negli aspetti non solo giuridici ma altresì umani ed etici della legge in fieri sul cognome dei figli. Ci ha aiutato a capire meglio la materia il dialogo con Iole Natoli, giornalista pubblicista e blogger, autrice del primo testo in Italia sul Doppio Cognome (1979) e della prima causa civile (1980) per il cognome materno ai figli, che si è dimostrata disponibile a ripercorrere 46 anni di un’attività, mirata a incidere sulla realtà ancora sostanzialmente refrattaria al doppio cognome, cioè alla presenza del cognome di entrambi i genitori in quello del figlio. Il personale è politico, questo il pensiero guida che Natoli ha condiviso con il movimento femminista e che è stato base e ragione per una lotta lunga una vita, condotta attraverso Petizioni formulate mediante possibili articoli di legge e Lettere aperte, inviate alle Commissioni Giustizia e a diversi parlamentari nelle varie legislature.

Per obiettivo non solo un riconoscimento formale, ma una modifica che riformasse nel profondo la realtà, col rendere visibile e finalmente innegabile, nell’interezza della sua portata umana, la figura materna. Strumento della riforma sociale il colpo di grazia, assestato mediante la presenza materna nel cognome, alle invisibilizzazioni innaturali, instaurate dalla strategia patriarcale al fine di negare la personalità e i diritti di ogni donna e di spezzarne i legami con le generazioni successive.

Leggi l’intervista su Dol’s Magazine

 

sabato 23 novembre 2024

Lettera aperta alla Commissione Giustizia del Senato Approdo in vista al testo sul #COGNOME?

Alcuni punti su cui occorre riflettere per una legge concretamente efficace
Di Iole Natoli

Foto di it.freepik.com

Egregie Senatrici ed Egregi Senatori, Egregia Presidente della Commissione Giustizia,

Siamo convinte che l’obiettivo di tutte le proposte depositate e della maggior parte degli interventi effettuati sia stato quello di delineare una legge seriamente innovativa, attenta al riequilibrio di genere e in grado di risultare quanto più possibile incisiva sul presente e sul futuro della popolazione italiana.
Non sempre però alle intenzioni corrispondono indicazioni adeguate.
Precisiamo dunque, preliminarmente, che quanto ci apprestiamo a segnalare non rappresenta una critica ostile ad alcune posizioni espresse dalle senatrici proponenti o ad altre emerse nel corso delle audizioni informali promosse dalla Commissione Giustizia del Senato, ma esclusivamente una messa in luce di taluni aspetti negativi, non percepiti come tali da chi li ha formulati. 

Nel quadro dell’interesse comune che è di pervenire a una riforma che risulti concretamente efficace, supponendo che sia ormai prossima la redazione del testo unificato, segnaliamo i punti a nostro avviso salienti a cui la legge dovrebbe informarsi.

• Il primo consiste nell’EVITARE in assoluto un linguaggio che riconnetta al passato.
Il rischio di una continuità pericolosa è ben presente date le formule adottate nei
quattro Ddl del Senato [1], in cui si legge sempre di «cognome del padre o cognome della madre» e mai di «cognome della madre o cognome del padre».
La
primogenitura linguistica accordata al “cognome del padre” [2] è un portato del pensiero patriarcale, secondo cui il padre gioca nella filiazione un ruolo maggiore rispetto a quello della madre, benché sia arcinoto che è vero esattamente l’opposto. Mantenere la primogenitura linguistica del termine padre rispetto al termine madre, in contrasto peraltro con l’ordine alfabetico, agisce come rafforzamento di quel pensiero patriarcale che, come si dichiara, si vorrebbe combattere e che è stato tacciato di incostituzionalità dalla Consulta. Sostanzialmente, siamo in presenza di un nascondimento della realtà oggettiva e di una riduzione d’efficacia del contenuto innovatore della legge.

Quest’aspetto va valutato. Non si sta lavorando a una legge per rassicurare nell’esercizio del potere gli uomini, ma per sottrarre loro quello in eccesso, rendendoli consapevoli del necessario rispetto nei confronti delle donne, ovvero dell’uguaglianza di genere. Può sembrare un dettaglio di poco rilievo ma è esattamente il contrario; per contribuire a un cambio di mentalità bisogna partire dalle parole, sostituendo abitudini falsamente innocue.

• Il secondo punto riguarda il cognome dei coniugi.
Abbiamo particolarmente apprezzato la leggerezza, venata di elegante umorismo, con cui nel corso della
10ª audizione [3] la Dott.ssa Rosanna Oliva De Conciliis, Presidente onoraria della Rete della Parità, si è rapportata alle reiterate ansie espresse dal Sen. Sergio Rastrelli sulle “linee di trasmissione rispetto agli avi”, specie per i collegamenti tra “cugini” [4] (collegamenti esistiti fin qui tra cugini del SOLO ramo paterno, cosa che pare non abbia mai inquietato il Senatore).
Ci ha stupito però la valutazione positiva espressa dalla Presidente per la possibilità, prevista da tre dei Ddl [5], che col matrimonio ciascuno dei coniugi possa aggiungere al proprio il cognome dell’altro coniuge o scegliere uno di essi quale “cognome comune” da attribuire poi ai figli. A nostro avviso c’è poco da rallegrarsi per questa proposta. A dispetto delle indubbie intenzioni riformatrici delle tre proponenti da notare che la Senatrice Julia Unterberger prevede addirittura l’obbligo di aggiunta per la sola donna [6], ove non sia stata espressa dai coniugi la scelta di un cognome comune – questa possibilità di aggiunta costituisce un rischio altissimo perché strumento di continuità con un passato che deve essere rivisto in modo sostanziale.
Tralasciamo di soffermarci sulla scarsa utilità del provvedimento, che comporterebbe sul piano pratico una serie di modifiche superflue in caso di divorzi e di nuovi matrimoni, come è stato già rilevato in occasione di alcune audizioni. Concentriamo per un momento l’attenzione sulla coppia stabile.
Chi finirebbe con l’aggiungere il cognome del coniuge scegliendolo come cognome comune, rinunciando al diritto di assicurare ai figli i cognomi di entrambi i genitori?

Aggiungiamo un’osservazione ulteriore, assolutamente non secondaria.

In una fase in cui la dipendenza dall’antica concezione patriarcale è tutt’altro che superata e condiziona profondamente la psiche non soltanto maschile, rendere più stringente la connotazione della coppia coniugale con una formula che garantisse la possibile modificazione delle identità soggettive dei contraenti matrimonio potrebbe alimentare, in non pochi uomini, quel senso di possesso che è alla base di tanti episodi di violenza sulle donne, compresi i femminicidi. Ciò perché ogni scissione successiva al vincolo celebrato o soltanto promesso potrebbe esser vissuta, ancor più di quanto accada già adesso, come un disastro inconcepibile, una dissoluzione non preventivata di un’unione percepita, a livello psicologico, come indissolubile.
Non includere nella proposta finale l’aggiunta del cognome del coniuge, peraltro non obbligatorio bilateralmente, ci appare una misura necessaria sotto ogni aspetto.

• Il terzo punto concerne la necessità di porre in primo piano il cognome di entrambi i coniugi, di farne in altri termini la regola [7], rispetto alla quale il cognome di uno solo dei due deve essere inteso e dunque comunicato dalla legge come “deroga”.

• Il quarto punto attiene all’ordine dei cognomi nel doppio e alla necessità che una tutela delle decisioni della donna ci sia. No dunque al padre che si fa latore della volontà di entrambi senza un’effettiva possibilità di controllo. Occorre individuare un sistema, da varare immediatamente a mezzo di norme autoapplicative, che tuteli il diritto delle madri – come evidenziato in alcune utilissime audizioni e ultimamente sia dalla Dott.ssa Sandra Sarti, già Prefetta della Repubblica (10ª audizione, ved. nota 3), sia  dalla Prof.ssa Silvia Illari dell’Università di Pavia (11ª audizione, nota 8) – se non altro per rispetto di quel faticoso travaglio di gravidanza e parto, che le madri e non i padri affrontano e portano a termine.
Quanto al sistema a cui ricorrerre in caso di
disaccordo sull’ordine [9], siamo abbastanza fiduciose sul superamento dell’ordine alfabetico a favore del sorteggio, per il quale Iole Natoli si è battuta a lungo già nel corso di legislazioni precedenti, con petizioni e con lettere aperte [10] inviate alle Commissioni e alle parlamentari di allora. Oggi diverse “conversioni” in tal senso si sono già registrate e dunque non indugeremo sull’argomento.

• Il quinto punto verte sulla necessità di regolare le situazioni pregresse [11]. Appare necessario eliminare il consenso dell’altro genitore per evitare la discriminazione patita non solo dalle madri ma in primo luogo dai figli. A causa dell’assenza di un provvedimento – in nessuno dei quattro Ddl c’è qualcosa in proposito [12]questi non solo non potrebbero fruire di quel vantaggio per il loro sviluppo che la sentenza 131/2022 della Corte costituzionale [13] ha messo in luce, derivante dal collegamento con entrambi i rami parentali, ma sarebbero addirittura costretti a vivere situazioni di esclusione in caso di nuove unioni e altre filiazioni della madre, non avendo nessun cognome in comune con lei e con i nuovi fratelli.
Per risolvere il problema si potrebbe disporre un semplice automatismo di aggiunta, a seguito ovviamente di richiesta, per i figli o figlie con meno di 12 anni di età, mentre per coloro che avessero già compiuto i 12 anni sarebbe necessario l’ascolto della figlia o del figlio da parte del giudice a cui spetterebbe poi la decisione.
Non regolare la questione non è solo commettere una discriminazione anzi due, come già detto, ma costituisce un freno alla diffusione della riforma, perché si lascerebbe ancora nelle mani dei padri uno scettro che non ha alcuna ragione di esserci.

Concludiamo ricordando che la sentenza 131/2022 della Consulta non nasce da una gentile concessione dei giudici in virtù di un costume sociale mutato, ma dal riconoscimento espresso dalla Corte dell’incostituzionalità della prassi precedente ab origine, perché desunta dagli stessi articoli della nostra Costituzione, in vigore dal 1º gennaio del 1948.
Chiarezza e determinazione, dunque, senza cedimenti sui diritti fondamentali della persona, finalmente riconosciuti come tali.

Ringraziamo per la cortese lettura e porgiamo i nostri migliori saluti.

Iole Natoli, Giovanna Berna, Iole Granato, Francesca Pipitone Bottini, Erica Villa,
amministratrici dei gruppi FB 
Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche [14] Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art.143bis c.c.) [15].

Aderiscono:
Cinzia Ciriotti, Frida Bertolini, Isabella Deiana, Federica Cagnolati,
Sabrina Scognamiglio Sangiorgio, Irene Petris, Silvia Magistri, Ekaterina Menchetti, Simona Todisco, Nathalie Niki Pellegrino, Renata Traversa, Laura Bonfiglio, Alessandra Adesso.
Aderiscono dopo l'invio alla Commissione:
Rosangela Pesenti, Eleonora Coppo...
 

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Link di riferimento ai temi trattati nel testo:

[1]  Quattro Ddl del Senato:
      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01402135.pdf

[2]  Primogenitura linguistica accordata al “cognome del padre”
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html

[3]  10ª audizione:
      https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/attribuzione-del-cognome-ai-figli-4

[4]  Collegamenti tra “cugini”:
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html

[5]  Tre dei quattro Ddl:
      Alessandra Maiorino

      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01365931.pdf
      Simona Malpezzi
      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361107.pdf
      Julia Unterberger
(ved. nota 6).

[6]  Julia Unterberger, obbligo di aggiunta per la sola donna:
      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361136.pdf

[7]  “Regola” e “Deroga”
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/06/il-superiore-interesse-del-minore-va.html

[8]  11ª audizione:
      https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/attribuzione-del-cognome-ai-figli-3 

[9]  Ordine dei cognomi e disaccordo:
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/cognome-dei-figli-di-ordini-di.htm
      e
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/vii-audizione-presso-la-presidenza.html

[10] Iole Natoli, petizioni e lettere aperte
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/petizioni-e-lettere.html

[11] Situazioni pregresse:
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/10/alla-commissione-giustizia-del-senato.html

[12] Ilaria Cucchi, DdL 918
     
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01391964.pdf
     
Per gli altri 3 DdL ved. nota 5

[13] Sentenza 131/2022 della Corte costituzionale
      https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131

[14] Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche
      https://www.facebook.com/groups/iter.cognomematerno.italia/   

[15] Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art,143bis c.c.)
      https://www.facebook.com/groups/cognome.materno.italia.abolizione143bis 


Link immagine: https://it.freepik.com/foto-gratuito/giovane-famiglia-in-strada_1132340.htm#fromView=keyword&page=3&position=28 


23 Novembre 2024


 


© Iole Natoli