Se sei nato prima del giugno 2022... resti a metà |
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Di Iole Natoli |
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Accade in Italia che la Sezione di Volontaria Giurisdizione di qualche Tribunale ordinario decida di non prender posizione in merito a una situazione pregressa, una volta chiamata ad esprimersi riguardo all’interesse del figlio da una delle #MadriDalPartnerDelNo (definizione della scrivente). Non allarmiamoci troppo, i casi potrebbero non essere numerosi, ma poiché non di tutto quel che accade è possibile essere informate ci limitiamo a supporre che ciò di cui siamo venute a conoscenza possa non costituire un fenomeno isolato. |
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Anno 2023, Torino. La signora Nathalie Niki Pellegrino vorrebbe che il bimbo avuto qualche anno addietro dalla sua relazione con l’ex compagno A. B. - iniziali di convenienza - e che oltretutto abita da sempre con lei possa godere di quella compiutezza formativa dell’identità personale, che la Corte Costituzionale ha posto tra le motivazioni di base che hanno determinato la sentenza 131/2022, con cui è stata riconosciuta la TOTALE illegittimità delle norme che avevano regolato fin lì l’attribuzione del cognome a figli e figlie, consistenti nella patrilinearità obbligatoria. Prima di quella pronuncia storica, le donne non avevano la possibilità di attribuire alla nascita il loro cognome ai figli che avevano generato - peraltro con un indubbio maggior contributo biologico dei padri, che fin qui non hanno mai condotto una gravidanza né esperito un parto -, se non dopo la sentenza 286/2016. Con essa, la Corte riconosceva il diritto dei genitori di attribuire ai figli il cognome di entrambi, a patto che si trattasse di una decisione concorde. Dato che il cognome paterno non veniva mai messo in discussione, questa “concordia” diveniva nel reale un consenso gentilmente dispensato o velenosamente negato dal padre. Insomma, un esercizio di libero arbitrio consegnato nelle mani del Maschio. C’erano poi le situazioni pregresse, quelle per le quali i genitori di figli nati prima del 2016 potevano chiedere il cambiamento del cognome del pargolo, anche cresciutello, da singolo in doppio ovvero di entrambi i genitori. Anche qui la decisione doveva essere concorde, cosa che si traduceva in termini pratici nella gentile concessione da parte del padre all’aggiunta del cognome materno o nel diniego di tale possibilità. Da notare che, in presenza dl consenso, nessun dubbio era previsto che potesse turbare il Prefetto sull’opportunità di procedere al cambiamento. Detto diversamente, in via teorica, un ragazzo anche diciassettenne si sarebbe potuto trovare a sua insaputa con il cognome cambiato tramite aggiunta per decisione concorde dei suoi genitori, mentre un padre che avesse voluto negare il consenso alla madre avrebbe potuto addurre a motivazione che il figlio/a si era ormai identificato con un cognome soltanto e ciò perfino nel caso di un bimbo di 5 anni o anche meno. Le situazioni pregresse esistono anche oggi. Torniamo dunque alla signora Pellegrino che non ha modo di rivolgersi alla Prefettura di competenza, in quanto l’iter di questo percorso prevede che ci sia l’assenso al cambiamento del cognome del figlio da parte dell’altro genitore, cosa che nel caso in questione NON c’è. Sono molte le madri che si trovano in questa situazione, tante da poter formare una categoria specifica che sarei propensa a definire delle #MadriDalPartnerDelNo. I “no” possono essere molteplici. Si va dal “il mio cognome è più che sufficiente”, a “diventerebbe un cognome troppo lungo”, oppure a “Gasparuccio o Letizietta ormai è abituato/a così”, “il tuo non è per niente un bel cognome”, “la tua è una richiesta ideologica” e così via. Ma ideologica la richiesta non è; al contrario, ha precisato la Corte nella sentenza 131/2022, effetto di un’ideologia patriarcale è stato l’abuso di limitare a quello patrilineare il cognome da attribuire alla prole. Abuso che oggi non è più possibile replicare, perché la nuova regola definita in sentenza vuole che alla nascita si attribuisca il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine stabilito dagli stessi, e che l’opzione di un cognome singolo, della madre o del padre, possa derivare soltanto da un chiaro accordo espresso dalla coppia in tal senso. Il 1º vecchio comma dell’articolo 262 del cod. civ. non è dunque andato in soffitta ma è finito nel cestino tritarifiuti, da cui nessuno lo può più ripescare. O quasi, all’atto pratico. Tutto chiaro oggi, grazie
alla Consulta, per l’attribuzione del cognome alla nascita. Ma cosa accade
per le situazioni pregresse, cioè per quelle che, come già detto, riguardano
figli nati prima dell’ancora recente sentenza, che portano soltanto il
cognome del padre per effetto di quel
1º comma del 262 ora defunto? Ma cosa dice di fatto la
sentenza 131/2022 in merito alle situazioni pregresse? Lo leggiamo al §
16 della stessa. La Corte non sta dicendo che ciò che è stato riconosciuto adesso come da sempre illegittimo diventa magicamente legittimo nel caso di attribuzioni precedenti resuscitando quel 1º comma del 262 ormai abrogato, sta dicendo invece un’altra cosa. Sta affermando che ciò che rende NON AUTOMATICA la regola ora in vigore è la constatazione che «possibili vicende» siano in grado di incidere in modo differente su quel che dalla regola discenderebbe e che pertanto, per casi non riconducibili al momento della nascita, vanno seguite le procedure che già erano state previste allo scopo. In altri termini, la Corte non sta minimamente sostenendo che una modifica che porti all’aggiunta del cognome che risulta mancante rispetto alla nuova regola non sia da considerare in linea con quanto ha prima evidenziato, circa il beneficio di cui gode il figlio quando gli è consentito di relazionarsi, tramite i cognomi dei due membri della coppia genitoriale, ad entrambe le aree familiari di appartenenza; sta dicendo che qualcosa potrebbe costituire un ostacolo oggettivo tale che questo beneficio diventi sacrificabile o che non possa essere riconosciuto come tale (pensiamo ad esempio ad adozioni intervenute o a cambiamenti di cognome già praticati). Da qui la necessità di altre vie, ovvero di quelle consuetudinarie che regolano il cambiamento del cognome. Ora, se qualcosa è un beneficio e l’assenza di quel qualcosa è un limite se non un danno, diventa legittimo che uno dei genitori (il più delle volte la madre), impossibilitato a rivolgersi utilmente al Prefetto, sottoponga la questione al parere del Giudice della Volontaria Giurisdizione, che normalmente è chiamato ad esprimersi e dunque a decidere nel caso in cui i genitori siano di parere discorde su qualcosa ritenuto importante per il presente e il futuro del figlio/a. Che il cognome sia importante, anzi
fondamentale per la formazione dell’identità personale, la
Corte lo ha dichiarato a tutto campo. Di conseguenza nel caso specifico la
signora Pellegrino, concordando interamente con le valutazioni espresse dalla
Corte sull’utilità del cognome di entrambi i genitori per la formazione di
un’identità completa della prole, chiede che la sua istanza di cambiamento
del monocognome di suo figlio sia accolta. Il Signor A. B. oppone una visione
diversa delle cose, ritenendo in sostanza che, nel migliore interesse del
figlio, tutto debba rimanere com’è. Cosa fa allora il Tribunale di Torino? In
luogo di valutare nel merito le
contrastanti affermazioni dei due genitori e decidere dunque in un senso o
nell’altro, dichiara infondata l’istanza di Nathalie Niki Pellegrino in quanto la modifica
dell’art. 262 comma 1 del
cod. civ. non ha conseguenze applicabili alle situazioni
pregresse secondo quanto scritto dalla Corte. Fortunatamente, esiste almeno un esempio diverso, fornito lo scorso anno dal Tribunale di Pesaro che ha optato per il riconoscimento del diritto del minore a un’identità anagrafica completa. Non sappiamo se ci siano stati altri esiti presso differenti Tribunali, esemplificativi di una soluzione o dell’altra. Rileviamo però un particolare. Nel brano della sentenza oggetto dell’interpretazione controversa, c’è un inciso che non è indirizzato ai Tribunali. Per le situazioni pregresse le vie praticabili, scrive la Corte, restano quelle precedenti «salvo specifici interventi del legislatore». E allora sorge spontanea una domanda. Non potrebbero i e le parlamentari prendere atto di questi problemi e tagliare tali nodi gordiani alla radice, aggiungendo alle loro proposte qualche norma, per armonizzare col senso stesso della sentenza 131/2022 della Consulta le problematiche situazioni pregresse?
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6 Maggio 2023 data e ora italiana |
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Nota: immagine di pixabay.com.it |
Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
venerdì 5 maggio 2023
#CognomeDeiFigli e #MadriDalPartnerDelNo / Interpretazione restrittiva della sentenza 131/2022 della Consulta
martedì 2 maggio 2023
Lettera aperta / Calendarizzare la discussione in Commissione per la Legge ormai obbligatoria sul #COGNOME
L’eterno sonno del Parlamento italiano sul Cognome da attribuire alla prole |
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Di Iole Natoli giornalista e blogger, autrice della Petizione “Nuove disposizioni sul nome della persona e sul cognome dei coniugi e dei figli”, assegnata alle due Commissioni Giustizia di Senato (il 20.12.2022 col n. 189) e Camera (il 13.01.2023 col n. 124). |
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Ai Presidenti e Vice Presidenti del Senato e della Camera, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni Giustizia. |
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Buongiorno Presidenti e Vicepresidenti sopra citati. La sentenza 131/2022 della Consulta sul cognome dei figli ha stabilito la totale incostituzionalità delle norme che hanno regolato prima di allora l’attribuzione del cognome alla prole e che erano fondate sulla patrilinearità assoluta o, solo dopo la sentenza del 2016, sul vincolante consenso di tutti e due i genitori per l’assegnazione del cognome di entrambi. In sostanza, con la 131/2022 la Corte ha ribaltato la questione del consenso, rendendolo vincolante non più per l’attribuzione del doppio ma del cognome singolo e precisando che nessuna prevalenza può essere legittimamente attribuita al cognome paterno rispetto a quello materno, o viceversa. Alcune situazioni però non sono state risolte, in quanto dipendenti da una nuova legge ovviamente spettante al
Parlamento, di cui la Corte ha ancora una volta sollecitato l’approvazione. 1 – la decisione sull’ordine degli elementi (materno e paterno, oppure paterno e materno) nel doppio cognome, che al momento resta affidata al giudice in caso di dissenso, perché manca un’indicazione di legge atta a conferire all’Ufficiale di stato civile il mezzo più idoneo per risolvere da sé l’eventuale conflitto; 2 – la definizione stessa di doppio cognome come composto da due
elementi scindibili, al fine di
poterne attribuire solo uno per ciascun genitore alla prole, evitando la
moltiplicazione dei cognomi. Preghiamo dunque i Presidenti e Vicepresidenti indicati di voler calendarizzare l’inizio dei lavori necessari per pervenire senza ulteriori ritardi a una legge, segnalando altresì: a - la necessità di non creare
discriminazioni di sorta con l’attribuire occulte precedenze, attraverso il
linguaggio, derivanti solo dalla normativa interamente abrogata. b - l’opportunità che l’Ufficiale di stato civile ricorra per risolvere
i casi di dissenso sull’ordine dei cognomi nel doppio non all’ordine
alfabetico - che lascerebbe privi di
possibilità paritarie reali nel confronto con l’altro genitore coloro i cui
cognomi inizino con V o, peggio ancora, con Z - ma al sorteggio. Non c’è ragione di essere obbligati a
ricorrere al giudice per qualcosa che può essere risolto direttamente in sede
di registrazione anagrafica. c – una nuova regolamentazione delle situazioni pregresse che sia conforme alle MOTIVAZIONI espresse dalla Corte nella sentenza, con cui è stato posto in evidenza il maggior vantaggio che reca al figlio/a il cognome di entrambi i genitori in luogo di uno singolo. Ringraziamo per la cortese attenzione. 3 Maggio 2023, data e ora italiana Adesioni: Silvia Magistri, Nathalie Pellegrino, Marina Petrucci, Concetta Garofalo, Cinzia Ciriotti, Laura Cima, Adriana Terzo, Ekaterina Menchetti, Helena Caruso, Eliana Rasera, Maria Luisa Battiato, Emanuela Menotti, Letterio Mulfaro, Marcella Mariani, Giovanna Berna, Carlotta Ferrari degli Uberti, Ambra Leoncini, Iole Granato, Emanuele Tosi, Paola Chirico, Nicol Lazzarini, Sofia Venturoli, Fabio Nascimbeni, Angela Maria Bottari, Giuseppe Calamita, Giovanna Ferrari, Frida Bertolini, Linda Martini, Antonella Paloscia, Monica Leonessa, Manuela L'Innocente. Inviata ai destinatari alle h 20:16 e 20:25 del 4 maggio 2023 |
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Dopo l'invio della mail hanno aderito Francesca Accornero e Beatrice Diana Carli, Maria Dell'Anno, Francesca Dragotto, Francesca Manna. Nota: immagine di pixabay.com/it: https://pixabay.com/it/photos/fratelli-ragazzi-affetto-bambini-457234/ |