La recente condanna di Strasburgo è un’ulteriore conferma di
colpe nazionali. Siamo in aperta violazione dei principi della CEDU
ratificata dall’Italia nel 1955; continuiamo a ignorare le risoluzioni e le
raccomandazioni del Consiglio di Europa del 1978 e oltre, in merito ai
diritti delle donne anche relativamente al cognome dei figli; abbiamo
sottoscritto e ratificato ma non applicato la CEDAW, che contiene un
esplicito riferimento al cognome ed è in vigore in Italia dal 1985; infine,
sappiamo bene - anche se fingiamo di non saperlo - che in molti paesi europei
sono state introdotte da tempo varie riforme tese a eliminare ogni disparità
in materia di cognome, ma siamo del tutto incapaci di discutere e di
approvare, dopo tanto tergiversare, una legge.
Alcuni paesi europei prevedono una possibilità di “scelta” tra
un doppio cognome e un cognome unico opzionale concordato da entrambi i
genitori (tra essi il Lussemburgo dal 2005). Altri utilizzano formule
miste con preminenza del cognome materno sul paterno (come i Paesi
Scandinavi). Qualcuno non prevede il doppio cognome (ad es. la Germania),
altri invece consentono perfino l’attribuzione di un cognome non di origine
familiare (tra questi la Slovenia). Sappiamo che solo il doppio cognome è
possibile in Spagna, che esso esiste in Portogallo e che nei paesi
extraeuropei di lingua spagnola e portoghese il doppio cognome costituisce la
regola dominante.
Quella che espongo qui è la seconda delle due proposte sul
cognome dei figli, da me ultimamente elaborate, che intendo indirizzare alle
due Camere. Ciascuna delle due presenta qualche vantaggio che è assente o
ridotto nell’altra e tuttavia insieme costituiscono una piattaforma unitaria fondata sulla
perfetta uguaglianza dei diritti dei genitori, sull’eliminazione delle
ridicole soluzioni dell’ordine alfabetico o del sorteggio dei cognomi
(eccezion fatta per quelli degli adottati), la cui funzione è solo quella di
occultare dannosamente il maggior contributo della madre alla nascita di un
figlio, e sull’ampia libertà per i figli di chiedere e ottenere da
maggiorenni modifiche al proprio o ai propri cognomi, senza motivazioni e
consensi.
Starà al confronto parlamentare stabilire quale delle due
formule appare concretamente più indicata per la popolazione italiana.
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VANTAGGI comparativi della presente
proposta
1_ Il sistema della SCELTA tra il doppio cognome e un cognome
unico concordato consente ai genitori di esprimere una loro preferenza in
merito al cognome dei loro figli.
2_ Le maggiori possibilità offerte (doppio
cognome o cognome della madre o cognome del padre) si traducono in una
riduzione dei problemi specifici per chi possiede la doppia cittadinanza.
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PROPOSTA DI LEGGE SULLA SCELTA TRA DOPPIO COGNOME E COGNOME
UNICO CONCORDATO
Art. 1 (Soppressione articoli di legge)
Gli Artt. 6, 143 bis, 262 e 299 del codice civile, nonché i
commi 2º, 3º e 4º dell'art. 5 della legge 10.12.1970 n. 898 e successive
modificazioni sono abrogati.
Art. 2 (Struttura del nome)
Nel nome si comprendono un prenome e uno o due cognomi. Ogni
persona ha diritto al nome che le è attribuito in applicazione delle leggi
vigenti.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche al nome, se
non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
È diritto della
persona, ove lo voglia, chiedere e ottenere la modifica dei propri cognomi
come specificato dall’art. 9 della presente legge.
Art. 3 (Attribuzione del prenome)
Il figlio assume alla nascita il prenome concordemente
indicato dai suoi genitori, o attribuito dall’Ufficiale di Stato civile per
sorteggio tra i due proposti dai genitori, ove questi non abbiano espresso
una scelta concordata.
Il figlio riconosciuto inizialmente da un solo genitore
acquista il prenome da questi indicato all’atto del riconoscimento e non lo
cambia in caso di riconoscimento successivo da parte dell’altro genitore.
Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, il
prenome gli verrà attribuito per decisione dell'Ufficiale di Stato
civile.
Art. 4 (Cognomi del figlio, REGOLA BASE)
Il figlio assume alla nascita due cognomi, uno per genitore.
Il genitore che abbia più di un cognome indicherà quale di essi preferisce
sia assunto dal figlio, indipendentemente dall’ordine nel quale egli li
possiede. Ove uno dei genitori sia stabilmente impossibilitato ad esprimere
la sua preferenza, l'Ufficiale di stato civile provvederà ad assegnare al
figlio il primo dei due cognomi posseduti da quel genitore.
Il cognome indicato dal genitore o assegnato dall'Ufficiale di
stato civile ai sensi del precedente comma deve necessariamente coincidere
con il cognome che sia già stato assunto da un figlio legalmente
riconosciuto, nato da un matrimonio o al di fuori di esso.
In conseguenza del tempo in cui viene attribuito il cognome,
legato all’evento della nascita,
l’ordine dei cognomi è attribuito per prossimità neonatale. Prevede
pertanto il materno in prima posizione, salvo accordo diverso manifestato con
dichiarazione congiunta resa all'Ufficiale di Stato civile dai genitori
all'atto del matrimonio, o all'atto del riconoscimento del primo figlio se
non coniugati. La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la
filiazione ulteriore della coppia.
Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, il
doppio cognome gli verrà attribuito per decisione dell'Ufficiale di Stato
civile.
Art. 5 (Cognome del figlio, POSSIBILITÀ ALTERNATIVA)
In alternativa al doppio cognome è prevista l’attribuzione di
un cognome unico, materno o paterno, solo
nel caso di dichiarazione concorde di entrambi i genitori resa
all’Ufficiale di stato civile all’atto della registrazione anagrafica.
Art. 6 (Cognome o cognomi del figlio adottivo)
Il figlio adottivo può assumere due cognomi o uno soltanto ai
sensi degli articoli 4 e 5, con esclusione del 3º comma dell’art 4 e
subordinatamente a quanto espresso al comma 3 del presente articolo.
Ove siano attribuiti al figlio adottivo due cognomi, l’ordine
di essi corrisponde a quello concordemente indicato da entrambi i genitori, o
al risultato del sorteggio effettuato dall’Ufficiale di stato civile, ove i
genitori non abbiano raggiunto un accordo o non abbiano espresso una scelta
in proposito. La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione
ulteriore della coppia, che si tratti di figli adottivi o di figli biologici.
È fatto divieto ai genitori del figlio adottivo di attribuire
un cognome unico diverso o due cognomi in ordine differente dal cognome o dai
cognomi attribuiti in precedenza a un loro figlio biologico.
Art. 7 (Cognomi del figlio riconosciuto da un solo genitore)
Il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il o i
cognomi del genitore che lo ha riconosciuto, ove questi ne possieda già due e
non intenda avvalersi della possibilità di cui al comma seguente.
Il genitore di un figlio non riconosciuto dall’altro genitore
può indicare come secondo cognome del figlio uno dei cognomi di un proprio
ascendente in linea maschile o femminile, purché diverso da ciascuno dei
propri, individuandolo nell’ambito delle tre generazioni precedenti e non
oltre e purché sia documentato all’anagrafe dallo storico di famiglia.
Di questa possibilità, prevista nell’interesse del minore, il
genitore deve venire reso edotto dall’Ufficiale di Stato civile all’atto
della registrazione all’anagrafe.
Qualora il genitore indicasse invece come secondo cognome del
figlio un cognome che non fosse di un proprio ascendente, l’Ufficiale di Stato
civile non accoglierà la richiesta ma registrerà il figlio con il cognome o i
cognomi del genitore che effettua il riconoscimento.
Il genitore potrà tuttavia inoltrare una richiesta di
cambiamento del cognome del figlio agli uffici competenti in tempi
successivi, secondo le disposizioni di legge correnti. Anche di tale
possibilità l’Ufficiale di Stato civile è tenuto a informare il genitore
all’atto della registrazione all’anagrafe.
Art. 8 (Figlio riconosciuto INIZIALMENTE da un solo genitore)
Il figlio riconosciuto inizialmente da un solo genitore e
successivamente dall’altro è titolare dei diritti di cui agli artt. 1 e 2.
Mantiene inoltre finché minorenne il cognome ricevuto alla nascita, salvo
diverso accordo espresso da entrambi i genitori al giudice del tribunale dei
minori e che sia stato da questi approvato. Tale diverso accordo non potrà
esulare dalle norme previste dagli artt. 4 e 5.
Il figlio riconosciuto inizialmente da un solo genitore e
successivamente dall’altro può avvalersi una volta maggiorenne delle norme
previste all’articolo 9, che regola la modifica del o dei cognomi.
Art. 9 (MODIFICA del o dei Cognomi alla maggiore età del
Figlio)
Il figlio può alla maggiore età modificare il
proprio o i propri cognomi per mezzo di richiesta non motivata e non
suffragata da consensi altrui presentata all’Ufficio competente, nei casi di
cui ai commi seguenti.
Il figlio che abbia ricevuto due
cognomi può chiedere che ne sia invertito l’ordine o che ne
sia soppresso uno dei due.
Può chiedere altresì la sostituzione di uno o di
entrambi i cognomi posseduti con uno o con entrambi i cognomi dei genitori
che non gli sono stati da loro attribuiti alla nascita, ove uno o entrambi i
genitori avessero all’epoca già un doppio cognome.
Il figlio che abbia ricevuto un solo
cognome può, nel caso in cui ciascun genitore ne avesse
posseduto solo uno al tempo della sua nascita, chiedere che gli sia
attribuito anche il cognome dell’altro genitore e nell’ordine da lui
preferito.
Il figlio che abbia ricevuto un solo
cognome può, nel caso in cui uno solo dei suoi genitori ne
avesse posseduto soltanto uno al tempo della sua nascita, chiedere che gli
sia attribuito anche uno dei cognomi dell’altro genitore, a sua scelta e
nell’ordine da lui preferito.
Ove entrambi i suoi genitori avessero invece posseduto un
doppio cognome al tempo sua nascita, il
figlio che abbia ricevuto un solo cognome può chiedere:
- di sostituire il cognome posseduto con uno solo dei due
cognomi del genitore dal quale non lo ha ricevuto;
- di modificare il cognome posseduto con un doppio cognome
composto dal cognome già ricevuto e da uno dei cognomi del genitore che non
gli sono stati attribuiti, a sua scelta e nell’ordine da lui preferito;
- di sostituire il cognome posseduto con un doppio cognome,
composto da entrambi i cognomi dei genitori che non gli sono stati da loro
attribuiti alla nascita e nell’ordine da lui preferito;
- che gli sia attribuito il doppio cognome di uno solo dei
suoi genitori, a sua scelta e nell’ordine da lui preferito.
In nessun caso il figlio potrà
chiedere un numero di cognomi superiore a due.
Per ogni cambiamento di cognome che esuli dai casi
contemplati, il figlio maggiorenne dovrà presentare apposita richiesta
all’Ufficio competente corredata di motivazioni ed eventuali consensi
necessari. L’accoglimento della domanda non è automatico ma subordinato
all’esame dell’intera documentazione prodotta.
Art. 10 (Figli di italiani residenti all'estero)
Le norme espresse nella presente legge sono valevoli anche nei
confronti dei figli di italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge n. 470 del 27.10.1988 e
degli aggiornamenti successivi.
Firma questa Petizione!
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NOTA
1_ È possibile desumere un eventuale articolo aggiuntivo
che possa ritenersi necessario (Rif. Cognomi del figlio che abbia un solo
genitore biologico all’interno della coppia genitoriale) dall'altra mia
petizione "PROPOSTA DI LEGGE in 10 articoli per il DOPPIO COGNOME PARITARIO",
che mi riservo di presentare al Senato, visibile al seguente indirizzo:
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