Alla c.a. della Ministra dell’Interno
Luciana Lamorgese |
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di Iole Natoli |
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Gentile Ministra Lamorgese, quale membro di Noi Rete Donne, in data 28.03.21 avevo contribuito a un documento in cui, nel ripercorrere la contrastata storia del cognome materno e in particolare del doppio cognome in Italia, si esprimeva il forte interesse all’approvazione di una legge entro questa legislatura. Ciò perché la presenza del cognome materno in quello di figli e figlie rappresentava e rappresenta - e non solo per la rete citata - “una RIVOLUZIONE CULTURALE e non questione di sola parità”. Nell’attesa che i lavori parlamentari vengano inaugurati e condotti una volta per tutte a compimento, io e le persone di cui alle firme in calce ci rivolgiamo intanto a Lei per esporle una richiesta attinente al tema e che riguarda una circolare della Direzione centrale per i Servizi demografici, che fa capo al Ministero dell’Interno. A
seguito della sentenza 286/2016 della Corte Costituzionale,
pubblicata in G. U. con il n. 52 il 28/12 di quell’anno, la Direzione citata
emanò nel mese di gennaio la circolare 1/2017, avente per oggetto l’attribuzione
del cognome materno. In essa si definiva l’obbligo per l'ufficiale dello
stato civile di «accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo,
intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della
nascita o al momento dell'adozione». Non è ben chiaro per quale ragione la stessa Direzione centrale abbia deciso di emanare nel mese di giugno la 7/2017, ovvero una seconda circolare sul tema in cui, discettando lessicalmente sul significato del termine “aggiungere” contenuto nella suddetta sentenza, stabiliva che il cognome materno avrebbe potuto seguire e mai precedere il paterno. Sicuramente questa pesante intromissione nella vita privata delle coppie genitoriali verrà meno quando una legge sarà stata approvata. Tuttavia, poiché tale soluzione ampia e definitiva richiede inevitabilmente tempi tecnici, Le chiediamo di eliminare già adesso il pretestuoso rigurgito di patriarcato offensivo contenuto nella 7/2017, con cui si tradisce lo spirito della sentenza citata che ha chiaramente inteso privilegiare la libera decisione dei genitori senza al contempo far venir meno la presenza del cognome paterno - cosa che avrebbe richiesto o la formulazione di una norma di legge o ben altro esame della problematica, come di recente ha inteso fare la Corte, a seguito di una nuova eccezione di costituzionalità sollevata, con la nota Ordinanza di rimessione 18/2021 – e senza specificare alcunché sull’ordine dei cognomi attribuibili. È da notare che una qualche giustificazione questa seconda circolare avrebbe potuto averla solo se l’attribuzione del doppio cognome non fosse stata subordinata al consenso di entrambi i genitori, perché, in assenza di una norma atta a regolare i casi di disaccordo, sarebbe potuto sorgere qualche problema di non facile soluzione per l’ufficiale di stato civile. Ma non era né è questa la situazione reale. La limitazione ai casi di consenso, contenuta nella sentenza, fa sì che automaticamente il dissenso non possa nemmeno palesarsi e che dunque nessun problema pratico si ponga nell’attribuzione del doppio cognome nell’ordine voluto dai genitori. Rimarchiamo come questa seconda circolare sia portatrice di fatto e di un’esorbitanza di potere nei confronti dei cittadini, in quanto lede il loro diritto “al rispetto della propria vita privata e familiare” (art. 8, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), e di una discriminazione sessista nei confronti della donna (art. 14 ibidem). Varrà forse la pena riportare una precisazione
contenuta al riguardo nella sentenza
del Tribunale di Strasburgo del 7 gennaio 2014. Limitazioni indebite, come quelle contenute
nella circolare citata, finiscono col nutrire e rinsaldare le resistenze di
buona parte del Parlamento, che non a caso non ha fin qui nemmeno iniziato a
discutere le proposte sul cognome materno in almeno una delle Commissioni
Giustizia delle due Camere. |
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20.06.2021 |
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In qualità di membri del Gruppo FB “IL COGNOME MATERNO IN ITALIA - Procedure prefettizie e anagrafiche”, aderiscono: Iole Granato, Federica Cagnolati,
Cinzia Ciriotti, Monica Leonessa, Frida Bertolini, Christian Carmosino,
Nathalie Pellegrino, Francesca Pipitone Bottini, Sara Mortoni, Elisa
Martinello, Isabella Deiana, Fabiana Montemurri, Michèle Bazzanella, Sandra
Amoretti, Andrea Giudice, Gabriella Olia Greco, Elena Maria Rabbi, Davide
Fiorucci, Silvia Polito, Laura Oselladore, Maria Grazia Marrapodi, Santija
Bieza, Nora Alunni, Barbara Gianesini, Laura Cecchini, Dafne Pasqualotto,
Giovanna Ferrari, Marina Petrucci, Michela De Matteis, Elisabetta Lamagna. Dopo l'invio delle mail aderiscono anche: Francesca Cau, Laura Di Mascolo, Marcella De Carli, Maria Silvia Sacchi, Doriana Righini, Susanna Tommasi.
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
domenica 20 giugno 2021
Cognome Materno alla nascita e ordine dei cognomi LETTERA aperta alla Ministra dell’Interno
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