18.05.2022 - Petizione
PREMESSA
Dal comunicato
dell’ufficio stampa della Corte
Costituzionale del 27 aprile 2022 relativo al Cognome dei figli, apprendiamo
che la sentenza di prossima pubblicazione ha dichiarato ILLEGITTIME – quindi inapplicabili ab origine –
TUTTE le norme fin qui utilizzate per giustificare l’attribuzione automatica
del solo cognome paterno alla prole.
Ricordiamo che l’intervento della Corte si è reso necessario per la
storica inadempienza del Parlamento, che nelle sue varie Legislature si è
dimostrato INCAPACE inizialmente di discutere, poi di approvare in tempo
utile e dunque di varare una Legge che regolasse la materia e ciò malgrado le
sollecitazioni giunte con vari mezzi da più parti. Per brevità, di queste ci
limitiamo a citare la Petizione
lanciata e consegnata dall’ex deputata Laura Cima per una
rapida approvazione di una Legge.
Certamente oggi - guarda caso sul
finire della Legislatura - si discute delle proposte esistenti
nella 2ª Commissione (Giustizia) del Senato e certamente sarebbe d’obbligo
NON FAR DECADERE nuovamente la possibilità di approvazione di una legge, con
l’escamotage dei continui rinvii degli adempimenti necessari.
Con l’intento di contribuire alla celerità che qui nuovamente si richiede,
sottoponiamo al vaglio di detta Commissione e di tutto il Parlamento alcune
nostre considerazioni, che conseguono ai contenuti della sentenza della Corte
presenti nel comunicato di cui sopra.
I punti che ci interessa evidenziare sono tre:
1° - introduzione di
una norma per regolare le situazioni pregresse;
2° - corretta
formulazione dell’articolo che regola l’attribuzione del cognome alla prole;
3° - metodo idoneo
per risolvere l’eventuale disaccordo sull’ordine dei cognomi, che non leda a
priori il libero confronto tra le parti.
Punto 1: introduzione di una norma per regolare le
situazioni pregresse.
Sulla base della pronuncia della Corte costituzionale
riportata nei suoi punti essenziali nel comunicato del 27 aprile del 2022,
che dell’interesse del figlio a poter
fruire di un legame identitario con entrambi i suoi genitori ha fatto uno dei
punti cardine della sentenza, tanto da considerare lesione
del diritto personale di godere di un’identità completa l’impedimento
determinato dalla precedente prassi giuridica consistente nell’attribuzione
automatica del solo cognome paterno;
- fermo restando che all’atto della
nascita i genitori, per applicazione dell’art. 8 della CEDU,
possono di comune accordo
ritenere più consono all’interesse del figlio un cognome unico, della madre o
del padre;
- considerato che nessun libero accordo c’è stato alla nascita;
- considerato che l’identità di un soggetto si arricchisce nel corso della
vita e va maturando, in particolare, nell’infanzia e nell’adolescenza; CHIEDIAMO che sia introdotta una norma relativa
alle situazioni pregresse.
Ciò perché la normativa illegittima che è stata vigente ha precluso ai
genitori ogni libera valutazione consensuale alla nascita, in dispregio
dunque dell’art. 8 CEDU citato, impedendo a uno solo dei genitori, quasi
sempre la madre, di garantire alla prole il legame identitario con sé e la
propria famiglia di origine con l’atto di esigere il doppio cognome nell’interesse del figlio.
Ispirandoci a quanto della pronuncia della Corte fin qui ci è dato
sapere, chiediamo dunque che la norma da introdurre contempli l’aggiunta del
cognome genitoriale mancante dallo schema del doppio, su richiesta del
genitore il cui cognome risulta assente per effetto dell’illegittima
normativa pregressa, senza previsione
alcuna di consenso dell’altro genitore, per i figli di età
inferiore al 12° anno.
Per i figli minori che abbiano compiuto il 12° anno di età chiediamo che la
decisione sull’aggiunta, senza
previsione alcuna di consenso dell’altro genitore, sia
demandata ai sensi dell’art. 316 c.c. al giudice competente, che provvederà
all’audizione del minore al fine di accertarne la libera accettazione della
modifica del cognome con cui è stato sino ad allora identificato.
Punto 2 – corretta formulazione dell’articolo che regola
l’attribuzione del cognome alla prole.
Ad eccezione della proposta Binetti centrata solo sul doppio cognome – cosa
che la rende inappropriata sia rispetto alla sentenza CEDU del 7 gennaio
2014, sia rispetto al contenuto della recente sentenza della nostra Corte -,
le altre quattro proposte esistenti in Senato hanno previsto e l’attribuzione
del cognome di entrambi i genitori e l’attribuzione del cognome singolo,
senza distinzione legata al sesso. Cambia però la formulazione, ovvero le scelte linguistiche adottate in un
modo che risulta significativo.
Per De Petris, Garavini e
Unterberger i
genitori, coniugati o meno, all’atto della dichiarazione di nascita del
figlio possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome “del padre” o quello “della madre” o quelli “di entrambi” nell’ordine
concordato.
Per Malpezzi, al
figlio è attribuito il cognome “di
entrambi” i genitori nell’ordine dagli stessi indicato o il
cognome “del padre” o
il cognome “della madre”,
secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale dello stato civile.
La proposta Maiorino si differenziava dalle altre, ma la senatrice l’ha
ritirata divenendo correlatrice del testo unico e dunque non ne trattiamo.
Dall’analisi dei dati disponibili e circoscritti al Senato, che si è attivato prima della Camera, emerge
che:
1. la prima possibilità presentata è
quella del cognome singolo e non di quelli di entrambi, in tre casi sui
quattro che il singolo lo prevedono. Questo ha per effetto
neanche tanto leggero di orientare la
coppia genitoriale verso il cognome unico – e la consuetudine giocherebbe a vantaggio del
padre, cosa che molti avversari della riforma, occulti o dichiarati, sanno
benissimo – e non verso
il cognome di tutti e due i genitori. Se adottata in Senato,
o eventualmente introdotta con un emendamento alla Camera, questa priorità
enunciativa del cognome unico a scelta rispetto al doppio cognome favorirebbe la mancata presa di coscienza,
sia nelle donne sia negli uomini, delle novità profonde che la nuova legge
DEVE introdurre, oltre ad essere
contraria a quanto si è appreso dal comunicato essere stato stabilito in
sentenza dalla nostra Corte;
2. nella
presentazione del cognome doppio, in
quattro casi sui cinque che definiscono la sequenza dei
cognomi nel doppio, quello del padre
è indicato PRIMA del cognome della madre (fa eccezione
Binetti, che utilizza una formula neutra) e ciò benché l’ordine alfabetico
sia l’idolo di tutt’e cinque le proponenti, che non pensano di poter
risolvere l’eventuale dissidio sulla sequenza in qualche altro modo. Bene,
com’è noto a chiunque, nell’ordine
alfabetico la M di Madre - cioè
della persona che al momento della nascita è la sola ad avere in corso una
relazione con il figlio - precede
la P di Padre.
A che cosa attribuire dunque questa “sconfessione”
dell’ordine alfabetico sacro, che si pone come condizionamento subliminale?
Al tentativo, più o meno inconscio, di non allarmare troppo gli oppositori –
e in Parlamento, persino nella stessa Commissione, ce ne sono non pochi – suggerendo che una continuità col sistema
precedente possa esistere. Questo costituisce il segno visibile
d’un vizio d’impostazione che la sentenza HA SPAZZATO VIA,
senza se e senza ma, e noi donne esigiamo
che tale aggancio a un passato che la Corte ha dichiarato ILLEGITTIMO venga
eliminato dal testo unico che dovrà essere approvato. Stando
al comunicato del 27 aprile, la Corte ha già dato un’indicazione NEUTRA
appropriata e non eludibile dichiarando: « la regola diventa che il figlio
assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato,
salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome
di uno dei due». Che tale
enunciazione sia rispettata nella sua forma e nella sua sostanza.
Punto 3: metodo idoneo per
risolvere l’eventuale disaccordo sull’ordine dei cognomi, che non leda a
priori il libero confronto tra le parti, in sintonia con l’art. 8 della CEDU.
La sentenza del 7 gennaio del 2014 della CEDU sul caso Cusan e Fazzo ha
richiamato l’art. 8 della Convenzione da tempo ratificata dall’Italia,
precisando che la scelta del cognome dei figli è materia che rientra nella
vita privata delle persone e deve dunque essere demandata al parere dei
genitori e non a un qualche intervento sostitutivo dello Stato.
Stabilisce anzi al comma 2 che «non
può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale
diritto» a meno che tale ingerenza sia determinata da
interessi pubblici di rilievo, che l’articolo enumera minuziosamente.
Ecco, noi incontriamo qualche difficoltà nell’immaginare che l’ordine
alfabetico, applicato ai casi di disaccordo sull’ordine dei cognomi nel
doppio, possa essere considerato una misura
«necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati»
e a quant’altro, mentre abbiamo l’assoluta certezza che la sua adozione
costituisca un’«ingerenza di una
autorità pubblica» tale da recare pregiudizio alla libera consultazione dei
genitori sul da farsi.
Come già evidenziato in una Petizione
inviata in precedenza alle Camere, «sapere in anticipo quale dei cognomi
(della madre o del padre) risulterebbe vincente in caso di discordia - conseguenza inevitabile dell’adozione dell’ordine
alfabetico - vizierebbe
irrimediabilmente la posizione paritaria all’interno di ogni coppia specifica
e alla coppia specifica non interessa come si distribuisce statisticamente il
fenomeno su un’intera popolazione». Chi sa di avere in tasca la “vittoria”,
in quanto il suo cognome alfabeticamente precede quello dell’altro, sarà meno
disponibile ad ascoltare le motivazioni e la richiesta dell’altro genitore.
Sarà autorizzato dallo Stato ad opporre un granitico NO e questo prescinde,
sì, dalla discriminazione per sesso ma costituisce ugualmente una
discriminazione artificiosa, imposta PER ABUSO DI AUTORITÀ dallo Stato, che
potrebbe invece risolvere facilmente il problema ricorrendo al sorteggio,
come accade democraticamente in Lussemburgo, Stato che non ha perso per
questo la sua sovranità, il suo prestigio, il suo benessere economico e
nemmeno ha deciso di attentare alla propria sicurezza nazionale utilizzando
un banalissimo sistema di “foglietti”, come ci è stato comunicato
dall’ufficio lussemburghese consultato per avere informazioni al riguardo.
Se è vero che ci sta a cuore un dialogo libero e sereno tra i componenti
della coppia, NON possiamo optare per l’ordine alfabetico solo perché
adottato nella maggioranza degli altri Stati. Anche la patrilinearità è stata
per lungo tempo regola aurea in molte altre parti del pianeta, senza che
questo ne abbia determinato una qualche “legittimità” o posto in luce un
qualsiasi fondamento, che possa esulare dalla tendenza di taluni Stati a
prevaricare sui propri cittadini esercitando diritti inesistenti.
© Iole Natoli
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NOTE foto creata da Racool_studio per it.freepik.com
Link della Petizione:
https://www.change.org/p/legge-in-fieri-sul-cognome-dei-figli-e-sentenza-recente-della-consulta
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Aderiscono alla lettera aperta: Manuela
L'Innocente, Cinzia Ciriotti, Iole Granato, Erica Villa, Fabiana
Montemurri, Anna Maria Liberata, Federica Cagnolati, Rosa Leone, Eliana
Rasera, Angela Maria Bottari, Maria Treccani Busi, Francesca Accornero, Valentina Caldarella, Monica Grassi, Ambra Leoncini, Antonia Romano, Giovanna Berna,
Gabriella Olia Greco, Nathalie Niki Pellegrino, Gianpaola Gargiulo, Lorena Grano De Oro Fernández, Michela Fidale, Frida Bartolini, Stella Arianna Leuzzi, Marina Petrucci.
Aderiscono ancora, dopo l'invio della lettera: Laura Moschini, Roberta Fumagalli, Antonella Cucchiara, Cristiana Girardi, Alessandra Pignotti.
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