SENTENZA N. 131 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio
BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca
ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria
SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
ha pronunciato la seguente
Considerato in diritto
1.– Con ordinanza depositata il 17 ottobre 2019 e iscritta al n. 78 del
registro ordinanze 2020, il Tribunale ordinario di Bolzano, seconda sezione
civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262,
primo comma, del codice civile, nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi
del riconoscimento contemporaneo del figlio (secondo periodo del primo comma)
– non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al
momento della nascita, il solo cognome materno.
Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata si porrebbe in
contrasto con gli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4
agosto 1955, n. 848, e agli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata
a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
2.– Nel corso del citato giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 18 del
2021, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2021, ha disposto la
trattazione innanzi a sé delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 262, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 117,
primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella
parte in cui – con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori (secondo periodo del primo comma) –
impone, in mancanza di diverso accordo dei genitori, l’acquisizione alla
nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.
3.– Con ordinanza depositata il 12 novembre 2021 e iscritta al n. 222
del registro ordinanze 2021, la Corte d’appello di Potenza ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.,
quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 237, 262, 299 cod. civ., dell’art. 72, primo
comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato
civile), nonché degli artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della
legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consentono ai coniugi,
di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il solo
cognome materno.
4.– L’ordinanza di questa Corte, iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021,
riguarda la medesima disposizione (l’art. 262, primo comma, cod. civ.),
oggetto delle censure mosse con l’ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord.
2020, e solleva questioni di legittimità costituzionale che hanno carattere
pregiudiziale rispetto alla decisione di quelle sollevate dal Tribunale di
Bolzano.
Al contempo, le citate ordinanze, da un lato, e l’ordinanza iscritta al
n. 222 del reg. ord. 2021 della Corte d’appello di Potenza, dall’altro lato,
si riferiscono a norme che, pur avendo un differente ambito applicativo –
rispettivamente l’attribuzione del cognome al figlio nato fuori del
matrimonio o nel matrimonio – presentano il medesimo contenuto sostanziale e
sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.
Pertanto, in considerazione dello stretto collegamento tra le questioni
sollevate con le ordinanze iscritte al n. 78 del reg. ord. 2020 e ai nn. 25 e
222 del reg. ord. 2021, può essere disposta la riunione dei giudizi, perché
siano definiti con un’unica pronuncia (sentenza n. 421 del 1995).
5.– In rito, occorre dichiarare d’ufficio l’inammissibilità delle
questioni sollevate dalla Corte d’appello di Potenza con l’ordinanza n. 222
del 2021.
Il giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza
delle questioni sollevate, limitandosi a una sintetica elencazione delle
disposizioni costituzionali che si ritengono violate e compendiando tali
affermazioni con una lacunosa citazione di stralci della giurisprudenza
costituzionale e sovranazionale. Per costante orientamento di questa Corte
«la carenza di un’adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le
quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro
costituzionale evocato (ex plurimis, sentenze n. 54 del 2020, n. 33 del 2019
e n. 240 del 2017)» (sentenza n. 30 del 2021) è causa di inammissibilità
delle questioni sollevate.
6.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo
comma, secondo periodo, cod. civ., sollevate con l’ordinanza del Tribunale di
Bolzano, iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, e con l’ordinanza di
autorimessione, iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, sono fondate.
7.– In via preliminare, occorre richiamare i tratti della norma
censurata, la radice legislativa a essa sottesa e gli interventi di questa
Corte, interpellata più volte in merito alla sua legittimità costituzionale.
7.1.– L’art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., nel regolare
l’attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, prevede che
«[s]e il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i
genitori il figlio assume il cognome del padre».
La norma riflette la disciplina sull’attribuzione del cognome al figlio
nato nel matrimonio, che è l’istituto nell’ambito del quale si rinviene la
matrice legislativa della regola. La sua fonte si ravvisa, infatti, nella
formulazione, antecedente alla riforma del 1975 (legge 19 maggio 1975, n.
151, recante «Riforma del diritto di famiglia»), dell’art. 144 cod. civ., il
quale (con un testo identico a quello dell’art. 131 del codice civile del
Regno d’Italia del 1865) disponeva che: «[i]l marito è capo della famiglia;
la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è
obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la
residenza».
In tale contesto, il cognome del marito imposto alla moglie era quello
della famiglia, il che rendeva superfluo esplicitare la sua trasmissione ai
figli nati nel matrimonio.
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha novellato l’art. 144 cod.
civ. e ha introdotto l’art. 143-bis cod. civ., prevedendo l’aggiunta e non
più la sostituzione del cognome del marito a quello della moglie,
disposizione univocamente interpretata nel senso che attribuisca a
quest’ultima una facoltà e non un obbligo. La nuova disciplina, pur
evidenziando un persistente riflesso della vecchia potestà maritale, ha reso
meno nitida l’immagine del cognome del marito quale cognome di famiglia. E,
tuttavia, nel contempo, la norma sull’attribuzione del cognome del padre ai
figli è rimasta solidamente radicata su un complesso di disposizioni (punto
14.1), alle quali si ascrive anche quella censurata, che non è stata scalfita
neppure dalla riforma della filiazione, introdotta dalla legge 10 dicembre
2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) e
dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della
legge 10 dicembre 2012, n. 219).
7.2.– Questa Corte, lungo un arco temporale che oramai ha superato il
trentennio, è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale della norma oggi all’esame.
Nel 1988, con riferimento al cognome del figlio nato nel matrimonio, ha
rilevato che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all’evoluzione
della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla
determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal
matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei
coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall’art. 29 della
Costituzione, anziché avvalersi dell’autorizzazione a limitare l’uno in
funzione dell’altro» (ordinanza n. 176 del 1988).
Trascorsi diciotto anni, questa Corte ha ribadito che «l’attuale sistema
di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della
famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia
romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i
principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra
uomo e donna» (sentenza n. 61 del 2006, ripresa dalla successiva ordinanza n.
145 del 2007).
Infine, dopo ancora due lustri, preso atto che, a «distanza di molti
anni [dalle citate] pronunce, un “criterio diverso, più rispettoso
dell’autonomia dei coniugi”, non [era] ancora stato introdotto» (sentenza n.
286 del 2016), questa Corte, «in attesa di un indifferibile intervento
legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo
criteri finalmente consoni al principio di parità», ha accolto le questioni
di legittimità costituzionale, che le erano state sottoposte, negli stretti
limiti tracciati dal petitum. Ha, dunque, dichiarato l’illegittimità
costituzionale della norma, nella parte in cui non consente «ai coniugi, di
comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il
cognome materno», e ha esteso, in via consequenziale, i suoi effetti sia alla
disposizione oggi censurata (l’art. 262, primo comma, secondo periodo, cod.
civ.), sia a quella sull’attribuzione del cognome all’adottato (maggiore
d’età) da parte di coniugi (art. 299, terzo comma, cod. civ.).
8.– Questa Corte viene ora chiamata nuovamente a giudicare la legittimità
costituzionale della norma, trasfusa nell’art. 262, primo comma, secondo
periodo, cod. civ., sotto un duplice profilo.
Con l’ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, il Tribunale di
Bolzano denuncia la sua illegittimità costituzionale, nella parte in cui non
consente di attribuire, con l’accordo fra i genitori, il solo cognome della
madre. Si invoca, dunque, un intervento additivo avente un contenuto
radicalmente derogatorio della regola generale sull’automatica trasmissione
del cognome paterno.
Con l’ordinanza iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, questa stessa
Corte, quale giudice a quo, prospetta, in via pregiudiziale, un intervento
sostitutivo della norma, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo
dei genitori, impone l’attribuzione alla nascita del cognome paterno, anziché
dei cognomi di entrambi.
I parametri costituzionali, sui quali si incentrano le comuni censure
delle due ordinanze, sono l’art. 2 Cost., in relazione alla tutela
dell’identità del figlio, e l’art. 3 Cost., invocato a difesa del principio
di eguaglianza nei rapporti fra i genitori.
Analogamente, il contrasto con gli obblighi internazionali, di cui
all’art. 117, primo comma, Cost., si focalizza, sulla scorta della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sulla protezione
dell’identità personale del figlio, mediata dall’art. 8 CEDU, e sul divieto
di discriminazioni, di cui all’art. 14 CEDU.
9.– A fronte delle citate questioni occorre, dunque, evidenziare
l’intreccio, nella disciplina del cognome, fra il diritto all’identità
personale del figlio e l’eguaglianza tra i genitori.
Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità
giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei
rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la
rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si
arricchisce progressivamente di significati.
È costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo
cui il nome è «“autonomo segno distintivo della [...] identità personale”
(sentenza n. 297 del 1996), nonché “tratto essenziale della [...]
personalità” (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120
del 2001)» (sentenza n. 286 del 2016), «riconosciuto come un “bene oggetto di
autonomo diritto dall’art. 2 Cost.” [e, dunque, come] “diritto fondamentale
della persona umana” (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo,
sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 268 del 2002).
La norma censurata riguarda, in particolare, il momento attributivo del
cognome, che, di regola, è legato all’acquisizione dello status filiationis.
Ne consegue che il cognome, quale fulcro – insieme al prenome –
dell’identità giuridica e sociale, collega l’individuo alla formazione
sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis. Il cognome deve,
pertanto, radicarsi nell’identità familiare e, al contempo, riflettere la
funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona
(sentenza n. 286 del 2016).
Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia
l’identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare
l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori.
10.– Nella fattispecie disegnata dall’art. 262, primo comma, secondo
periodo, cod. civ., l’identità familiare del figlio, che preesiste
all’attribuzione del cognome, può scomporsi in tre elementi: il legame
genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo
ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da
un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei
genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio,
accogliendolo insieme in un nucleo familiare.
10.1.– La selezione, fra i dati preesistenti all’attribuzione del
cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il
rapporto genitoriale con la madre.
A fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno
dell’unione fra i due genitori si traduce nell’invisibilità della donna.
L’automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i
genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio, così
determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
Questa Corte ha da tempo rilevato (supra punto 7.2) che la norma
sull’attribuzione del cognome del padre è il «retaggio di una concezione
patriarcale della famiglia» (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006), il
riflesso di una disparità di trattamento che, concepita in seno alla famiglia
fondata sul matrimonio, si è proiettata anche sull’attribuzione del cognome
al figlio nato fuori dal matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto.
Si tratta di un automatismo che non trova alcuna giustificazione né
nell’art. 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel
perseguire l’interesse del figlio, né – come ha già rilevato questa Corte con
riferimento all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio
(sentenza n. 286 del 2016) – nel coordinamento tra principio di eguaglianza e
«finalità di salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29, secondo
comma, Cost.». È, infatti, «“proprio l’eguaglianza che garantisce quella
unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, poiché
l’unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi
sono governati dalla solidarietà e dalla parità” (sentenza n. 133 del 1970)»
(sentenza n. 286 del 2016).
La stessa riforma del diritto di famiglia del 1975, che pure non è
intervenuta sulla disciplina dell’attribuzione del cognome ai figli, aveva,
tuttavia, contribuito a mettere a fuoco il senso del rapporto fra eguaglianza
e unità familiare. L’unità della famiglia fondata sul matrimonio si basa
«sugli stessi diritti e sui medesimi doveri» dei coniugi (art. 143 cod.
civ.), sulla reciproca solidarietà e sulla condivisione delle scelte (fra le
tante disposizioni, si veda la nuova formulazione dell’art. 144 cod. civ.).
Parimenti, l’assunzione di responsabilità in capo ai genitori, dentro e fuori
il matrimonio, si radica nell’eguaglianza fra di loro e nell’accordo sulle
decisioni che riguardano il figlio. Lo hanno sottolineato sempre la novella
del 1975 e la riforma della filiazione del 2012-2013, anch’essa silente
rispetto alla norma censurata, ma fautrice della rimozione di un altro
residuo storico della disparità fra i genitori, che si rinveniva
nell’originario quarto comma dell’art. 316 cod. civ. (in forza del quale era
il solo padre a poter adottare «i provvedimenti urgenti ed indifferibili» per
porre riparo a «un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il
figlio»).
Unità ed eguaglianza non possono coesistere se l’una nega l’altra, se
l’unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a
sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale.
A fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, il lascito di una visione
discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di
ciascuno, non è più tollerabile.
10.2.– L’«importanza di un’evoluzione nel senso dell’eguaglianza dei
sessi» viene, del resto, sottolineata anche dalla Corte EDU, che invita alla
«eliminazione di ogni discriminazione [...] nella scelta del cognome», sul
presupposto che «la tradizione di manifestare l’unità della famiglia
attraverso l’attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non
p[uò] giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in
particolare, Ünal Tekeli, [paragrafi] 64-65)» (Corte EDU, sentenza 7 gennaio
2014, Cusan e Fazzo contro Italia, paragrafo 66).
E, invero, sin dalla fine degli anni settanta, gli obblighi
internazionali, cui si è vincolato l’ordinamento italiano, sollecitano
l’«eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna»,
«in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari
[...], compresa la scelta del cognome» (sentenza
n. 61 del 2006, con riferimento all’art. 16, comma 1, lettera g), della
Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alle
raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998,
e, ancor prima, alla risoluzione n. 37 del 1978).
11.– Occorre, allora, valutare i termini con cui l’ordinanza di
autorimessione ha posto le questioni di legittimità costituzionale in via
pregiudiziale rispetto a quelle sollevate dal Tribunale di Bolzano con
l’ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020.
11.1.– Quest’ultima ordinanza prospetta – come già anticipato (punto 8)
– l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non
consente, sulla base di un accordo fra i genitori, di attribuire al figlio il
solo cognome della madre. Sennonché il cardine su cui il Tribunale di Bolzano
fonda il suo petitum, vale a dire l’accordo fra i genitori in funzione
derogatoria, presuppone il rispetto del principio di eguaglianza.
A fronte di una disciplina che garantisce l’attribuzione del cognome del
padre, la madre è posta in una situazione di asimmetria, antitetica alla
parità, che, a priori, inficia le possibilità di un accordo, tanto più
improbabile in quanto abbia a oggetto l’attribuzione del solo cognome
materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spetta di diritto al padre.
Senza eguaglianza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un
accordo.
La regola dell’automatica attribuzione del cognome paterno, nel violare
il principio di eguaglianza, racchiude un vizio di legittimità costituzionale
che inficia ab imis anche l’elemento costitutivo dell’intervento additivo
invocato dal Tribunale di Bolzano con l’ordinanza iscritta al n. 78 del reg.
ord. 2020.
11.2.– Di conseguenza, questa Corte, preso atto che delle numerose
proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura,
nessuna è giunta a compimento, non può più esimersi dal rendere effettiva la
«legalità costituzionale» (ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021).
Il carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata, il suo
riverberarsi sull’identità del figlio e la sua attitudine a rendere
asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori devono essere
rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei
principi costituzionali coinvolti.
Il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo –
come si dirà (infra punto 12) – loro diverso accordo.
La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la
rappresentazione dello status filiationis: trasla sull’identità giuridica e
sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il
riconoscimento più immediato e diretto «del paritario rilievo di entrambe le
figure genitoriali» (sentenza n. 286 del 2016).
11.3.– L’illegittimità costituzionale della norma che comportava la
preferenza per il cognome paterno rende ora necessario individuare un ordine
di attribuzione dei cognomi dei due genitori compatibile con i principi
costituzionali e con gli obblighi internazionali. Non si può, infatti,
riprodurre – con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno,
o quello materno – la medesima logica discriminatoria, che è a fondamento
della odierna declaratoria di illegittimità costituzionale.
Sul tema si è espressamente pronunciata anche la Corte EDU, riferendosi
a una disposizione dell’ordinamento spagnolo (l’art. 194 del Regolamento per
l’applicazione della legge sullo stato civile, nella
formulazione recata dalle modifiche apportate dal decreto reale 11
febbraio 2000, rimasto in vigore sino al 30 aprile 2021, in correlazione
all’art. 109 del codice civile spagnolo), che imponeva di anteporre il
cognome del padre, nel caso di disaccordo sull’ordine.
La Corte EDU ha, a riguardo, rilevato il suo carattere «excessivement
rigide et discriminatoire envers les femmes (Cusan et Fazzo [paragrafo] 67)»
(sentenza 26 ottobre 2021, León Madrid contro Spagna, paragrafo 68), per poi
aggiungere che «si la sécurité juridique peut être manifestée par le choix de
placer le nom du père en premier, elle peut aussi bien être manifestée par le
nom de la mère (Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, [paragrafo] 28, série A
no 280-B)» (sentenza 26 ottobre 2021, León Madrid contro Spagna, paragrafo
69).
Il mero paradigma della parità conduce, dunque, all’ordine concordato
dai genitori, soluzione adottata anche negli altri paesi europei che
prevedono l’attribuzione del doppio cognome.
Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l’eventuale disaccordo, in
mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente
prevedere, questa Corte non può che segnalare lo strumento che l’ordinamento
giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di
particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso
all’intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall’art. 316,
commi secondo e terzo, cod. civ., nonché – con riferimento alle situazioni di
crisi della coppia – dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo
comma, e 337-octies cod. civ.
Del resto, le citate disposizioni sono le medesime che, secondo gli
orientamenti della giurisprudenza e il pensiero della dottrina, risolvono i
contrasti fra i genitori anche in merito all’attribuzione del prenome.
12.– Sulla base di quanto rilevato con riferimento alle questioni
presupposte, possono ora esaminarsi quelle sollevate dal Tribunale di Bolzano
con l’ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, come fatte proprie
dall’ordinanza di autorimessione.
Quest’ultima ha, infatti, posto questioni di legittimità costituzionale
della norma, che impone l’attribuzione del cognome paterno, in luogo di
quelli di ambo i genitori, «in mancanza di diverso accordo», così riferendosi
alla possibilità di derogare all’attribuzione del cognome di entrambi i
genitori. E, invero, quanto prospettato dal Tribunale di Bolzano – ossia il
sospetto di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non
consente, sulla base di un accordo, di attribuire il solo cognome della madre
– si ripropone in termini esattamente speculari anche per la posizione del
padre.
Chiaramente, nel rispetto dell’imprescindibile legame fra il cognome del
figlio e lo status filiationis, il «diverso accordo» resta circoscritto al
cognome di uno dei due genitori e incarna la loro stessa volontà di essere
rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di
loro soltanto.
Su tali premesse, deve ritenersi costituzionalmente illegittima la
mancata previsione della citata regola derogatoria, poiché impedisce ai
genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, di uno strumento
attuativo del principio di eguaglianza, qual è l’accordo, per compendiare in
un unico cognome il segno identificativo della loro unione, capace di
permanere anche nella generazione successiva e di farsi interprete di
interessi del figlio.
L’accordo può guardare in proiezione futura alla funzione identitaria
che svolge il cognome per il figlio e può tenere conto di preesistenti
profili correlati allo status filiationis, quale il legame con fratelli o
sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori. Potrebbe
trattarsi del cognome del padre, come di quello della madre, che potrebbe
aver riconosciuto i precedenti figli prima del padre. Né può trascurarsi
l’eventualità che i genitori – nell’interesse del figlio – condividano la
scelta di trasmettere il cognome del solo genitore che abbia già altri figli,
dando così prioritario risalto al rapporto tra fratelli e sorelle.
Da ultimo, anche la Corte EDU, nella citata sentenza Cusan e Fazzo
contro Italia, ha ravvisato nella «lacuna del sistema giuridico italiano»,
che non consente l’iscrizione del figlio con il solo cognome della madre «in
caso di consenso tra i coniugi», una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU.
13.– In conclusione, sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale, sollevate dall’ordinanza di autorimessione n. 25 iscritta al
reg. ord. 2021 e dall’ordinanza n. 78 iscritta al reg. ord. 2020 del
Tribunale di Bolzano.
Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei
genitori, è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in
quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori
il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono
attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi
deciso.
Ove difetti l’accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi dei
genitori, che è parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere
il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di
approntare è quello dell’intervento giudiziale.
Si deve, pertanto, dichiarare costituzionalmente illegittimo, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in
relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, l’art. 262, primo comma, cod. civ., nella
parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome
del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori,
nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del
riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Sono assorbite le ulteriori censure sollevate dal Tribunale di Bolzano.
14.– L’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, secondo
periodo, cod. civ. determina, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), quella di ulteriori norme.
14.1.– Innanzitutto, comporta l’illegittimità costituzionale della norma
che disciplina l’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio.
Questa – come già anticipato (punto 7.1) – si inferiva implicitamente
dall’art. 144 cod. civ., nella formulazione antecedente alla riforma del
diritto di famiglia del 1975, e veniva presupposta da un complesso di
disposizioni, alcune delle quali modificate o abrogate, altre tutt’ora
vigenti e costituenti l’attuale ossatura della norma di sistema.
Alle disposizioni modificate si ascrive l’art. 237, secondo comma, cod.
civ., il quale, nel testo antecedente alla riforma della filiazione (art. 12,
comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013), prevedeva che il possesso di stato
potesse rinvenire, tra i suoi fatti costitutivi, l’aver «sempre portato il
cognome del padre». È stato, invece, del tutto abrogato l’art. 33, comma 1,
del d.P.R. n. 396 del 2000 – ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera e), punto
1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26
(Regolamento recante attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 10
dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione) – il quale, nella disciplina
sull’ordinamento dello stato civile, disponeva che «[i]l figlio legittimato
ha il cognome del padre».
Venendo ora alle disposizioni ancora vigenti, deve evocarsi,
innanzitutto, l’art. 299, terzo comma, cod. civ., sull’adozione da parte dei
coniugi del maggiore d’età, il quale disponeva e dispone attualmente, anche
dopo la sua sostituzione ad opera dell’art. 61 della legge 4 maggio 1983, n.
184 (Diritto del minore ad una famiglia), che «l’adottato assume il cognome
del marito».
Parimenti, sottende la medesima norma anche l’art. 27, comma 1, della
legge n. 184 del 1983, relativo all’adozione di cui al Titolo II della citata
legge, il quale stabilisce che l’adottato assume e trasmette il cognome degli
adottanti. Tale cognome, in conformità allo stato di figlio nato nel
matrimonio dei coniugi adottanti, viene univocamente riferito a quello del
marito, tant’è che il comma 2 della medesima disposizione prevede che, solo
se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, «l’adottato
assume il cognome della famiglia di lei».
Ancora, nella disciplina sull’ordinamento dello stato civile, risultava
e risulta tuttora presupposta l’attribuzione del cognome del padre dalla
norma che vieta di assegnare al bambino lo stesso nome del padre o del
fratello o della sorella viventi (tale disciplina si rinviene attualmente
nell’art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, mentre in origine era contenuta
nell’art. 72 del r.d. n. 1238 del 1939, poi abrogato dall’art. 109, comma 2,
del citato d.P.R. n. 396 del 2000).
Infine, deve ascriversi alle disposizioni che presuppongono la norma di
sistema lo stesso art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma relativa
all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio discende, dunque,
pianamente, in via consequenziale, dalla illegittimità costituzionale
dell’art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., in ragione della loro
sostanziale identità di contenuto, tant’è che la disposizione censurata è fra
quelle da cui si evince la norma di sistema.
Ne deriva che la norma sull’attribuzione del cognome ai figli nati nel
matrimonio è costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prevede
l’attribuzione del cognome del padre al figlio, anziché prevedere che il
figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato,
fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro
soltanto.
14.2.– Per le medesime ragioni esposte con riferimento alla norma
sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, va dichiarata
l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 299, terzo
comma, cod. civ., il quale, nell’ambito della disciplina sull’adozione del maggiore
d’età da parte dei coniugi, dispone che «l’adottato assume il cognome del
marito».
L’art. 299, terzo comma, cod. civ. è, dunque, costituzionalmente
illegittimo, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome del
marito, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti,
nell’ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel
procedimento di adozione, per attribuire all’adottato il cognome di uno di
loro soltanto.
14.3.– Sempre per le stesse ragioni illustrate relativamente alla norma
sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, va dichiarata
l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 27 della
legge n. 184 del 1983, secondo cui, per effetto dell’adozione, l’adottato
«assume e trasmette il cognome» degli adottanti, univocamente interpretato –
come si è già anticipato (punto 14.1.) – con riferimento al cognome del
marito.
Anche l’art. 27 della legge n. 184 del 1983 è, pertanto,
costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l’adottato
assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l’adottato assume i
cognomi degli adottanti, nell’ordine dagli stessi concordato, fatto salvo
l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all’adottato
il cognome di uno di loro soltanto.
15.– A corollario delle declaratorie di illegittimità costituzionale,
questa Corte non può esimersi dal formulare un duplice invito al legislatore.
15.1.– In primo luogo, si rende necessario un intervento finalizzato a
impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel
succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo
della funzione identitaria del cognome.
Simile intervento si dimostra impellente, ove si consideri che, a
partire dal 2006, varie fonti normative hanno contribuito al diffondersi di
doppi cognomi.
Dapprima la prassi amministrativa (Ministero dell’interno, Dipartimento
per gli affari interni e territoriali, circolare n. 21 del 30 maggio 2006,
recante «Problematiche inerenti all’attribuzione del cognome materno»,
circolare n. 15 del 12 novembre 2008, recante «Chiarimenti in merito alle
istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli art. 84 e seguenti
del D.P.R. n. 396/2000», e circolare n. 14 del 21 maggio 2012, recante
«D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012. Modifiche al D.P.R. n. 396/2000 in materia
di procedimento di cambiamento del cognome») e, di seguito, la puntiforme
modifica dell’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, a opera dell’art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento
recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente
alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) hanno allentato i
requisiti sulla base dei quali è ammesso il cambio del cognome anche con
l’aggiunta di un secondo cognome (che di regola è quello della madre).
A seguire, la sentenza n. 286 del 2016 di questa Corte ha consentito,
sulla base di un accordo fra i genitori, l’attribuzione del cognome della
madre in aggiunta a quello del padre e, da ultimo, il presente intervento
rende l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori regola di carattere
generale.
A fronte di tale disciplina, occorre preservare la funzione del cognome,
identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti
di diritto pubblico e di diritto privato, che non è compatibile con un
meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni.
La necessità, dunque, di garantire la funzione del cognome, e di
riflesso l’interesse preminente del figlio, indica l’opportunità di una
scelta, da parte del genitore – titolare del doppio cognome che reca la
memoria di due rami familiari – di quello dei due che vuole sia
rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino
per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.
15.2.– In secondo luogo, spetta al legislatore valutare l’interesse del
figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene
anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello
di fratelli e sorelle. Ciò potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte
relative all’attribuzione del cognome al momento del riconoscimento
contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita
nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto
ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o
nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).
16.– Infine, è doveroso precisare che tutte le norme dichiarate
costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome
al figlio, sicché la presente sentenza, dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in
cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in
cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.
Il cognome, infatti, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della
nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che
incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome
siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento
attributivo.
Eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi
del legislatore, non potranno, dunque, che seguire la procedura regolata
dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come sostituito dall’art. 2, comma
1, del d.P.R. n. 54 del 2012.
riuniti i giudizi,
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma,
del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del
riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il
figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i
cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo
l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di
loro soltanto;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli
artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del
d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che
il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere
che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi
concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di
uno di loro soltanto;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n.
87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, terzo comma, cod.
civ., nella parte in cui prevede che «l’adottato assume il cognome del
marito», anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti,
nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel
procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n.
87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, della
legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il
cognome degli adottanti, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi
degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo,
raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di
loro soltanto;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 237,
262 e 299 cod. civ., dell’art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli artt. 33 e 34 del
d.P.R. n. 396 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 29,
secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla
Corte d’appello di Potenza con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 aprile 2022. F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto
MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 31 maggio
2022. Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate
nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta
Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma
dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).
Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e
prevale in caso di divergenza.
|
Nessun commento:
Posta un commento