Risolvere la liturgia
maschilista dei Cognomi
di Iole Natoli
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Ill.mo Presidente
Mattarella, Egr. Presidente del Consiglio Conte, Egr.i Presidenti delle
Camere, Casellati e Fico, Egr. Ministro della Giustizia Bonafede,
il 23.10.2015, tramite
lettera segnalavo al Capo dello Stato una
mia Petizione diretta al Parlamento della Legislatura precedente, in cui rilevavo
come la soppressione della modifica del 143bis dal testo camerale originario
del Ddl 1628 - poi approdato al Senato e lì defunto - lasciasse
inalterata la violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU, perpetrata dalla
legge n.151 del 19 maggio 1975, ancora vigente.
Prevedevo altresì
una modifica di tale articolo, diversa e utile a superare ogni riserva, in un’altra
mia Petizione annunciata nel 2018 alla Camera e al Senato, dal titolo
“Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli”.
Esprimo oggi altre
considerazioni, conseguenti alla recente presenza in molte schede elettorali
del “cognome maritale”, che ha già dato già luogo a nuove richieste altrui
sul tema, con le quali concordo.
La sentenza della Cassazione
Sez. I Civ. del 13.07.1961 n.1692 stabiliva, dopo stringenti
analisi, che l’assunzione del cognome del marito prevista dall’art.
144 del Reg. Decr. 16.03.1942, n. 262 sulla “potestà maritale” non
potesse rivestire carattere coattivo.
La riforma del diritto di famiglia del 1975 sopprimeva però quell’articolo sostituendolo con il 143bis di cui si discute, per il quale la donna non più “assume” ma “aggiunge al proprio cognome quello del marito” e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Ne è conseguito che,
dimenticato il senso delle pertinenti osservazioni della sentenza del 1961
citata, detta ”aggiunta” sia stata e sia ritenuta talora inderogabile,
rispuntando qua e là in un modo o nell’altro, in contrasto anche con la
sentenza della Corte di Giustizia UE del 2.10.2003, resa sul caso C-148/02
nei confronti del Belgio, nonché di un parere emesso dal Consiglio di Stato
in sede consultiva, con cui si vieta la modifica dei cognomi attribuiti alla
nascita nei casi di trascrizione degli atti di nascita per i nati all’estero e
ciò perché il mantenimento del cognome originario, senza manipolazioni di
sorta, è un diritto inviolabile della persona umana.
Né questa dimenticanza è
casuale. Un altro articolo del c.c., il 156 bis (Cognome della moglie),
infatti recita: «Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del
marito [143bis], quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può
parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora
dall'uso possa derivarle grave pregiudizio». Il fatto stesso che sia
prevista un'autorizzazione al non uso, ristretta ai casi di "grave
pregiudizio", smentisce il fatto che usarlo non sia da considerare
obbligatorio, contribuendo alla confusione sul tema.
Non mi sembra superfluo rilevare
che la permanenza del 143bis funge da stampella all'attribuzione
patrilineare del Cognome ai Figli e dunque all'assenza di una legge
che regoli in modo non unilaterale la materia. Se la donna aggiunge al suo il
cognome del marito, argomentano alcuni, che bisogno c'è di dare ai figli
anche il cognome della madre? Un collegamento con i suoi figli lo ha già. Un
collegamento artificioso, discriminatorio in quanto non si
prevede la situazione contraria - che cioè il marito aggiunga al proprio il
cognome della moglie e si colleghi in tal modo ai suoi figli - e non stabile,
perché viene meno con i divorzi. Una stampella, dicevo, uno strumento
subdolo per la prosecuzione indisturbata della patrilinearità.
Ill.mo Presidente
Mattarella,
la condanna pronunciata dalla CEDU il 7.01.2014 in merito al ricorso Cusan e Fazzo sull’attribuzione del cognome ai figli non si è estinta solo perché è cambiata la Legislatura. Il nostro Stato, nel ratificare la CEDU nel lontano 1955 ha accettato tutti gli articoli in essa contenuti e si è automaticamente posto sotto il giudizio del Tribunale di Strasburgo per ogni violazione di quelle norme. È mio parere – non so se anche Suo – che richiamare al rispetto delle sentenze emesse e dunque al varo di leggi che riformino normative carenti e lesive della dignità della donna in merito al Cognome dei Figli possa rientrare tra le prerogative costituzionali del Capo dello Stato, che dei vari accordi e trattati internazionali è anche garante. Se però su questo m’inganno non me ne voglia, fermo restando che una Sua qualunque iniziativa di sollecito sarebbe comunque ben gradita alle donne.
Signori Presidenti
del Consiglio e delle Camere e Signor Ministro della Giustizia,
la condanna pronunciata dalla CEDU il 7.01.2014 in merito al ricorso Cusan e Fazzo sull’attribuzione del cognome ai figli non si è estinta solo perché perché il tema, distrattamente, non è stato inserito nel “contratto di governo”. Penso di conseguenza che sarebbe il caso di calendarizzare la discussione delle Proposte di Legge sul Cognome dei Coniugi e dei Figli già presenti in Parlamento, che prevedono anche la modifica del 143bis. Aggiungo che ove fosse possibile avviare percorsi più brevi, sarei felicissima – e non solo io - se fosse emanato un Decreto Legge per risolvere al più presto questa liturgia maschilista dei cognomi, mitigata solo in parte dalla Sentenza della Consulta 286/2016, che, partendo da una richiesta consensuale di due coniugi per l’attribuzione “anche” del cognome materno alla nascita, ha finito col rendere vincolante p a r a d o s s a l m e n t e il consenso del padre, vanificando in tal modo, sotto questo aspetto, la pari dignità dei coniugi oggi affermata nel nostro ordinamento. Se però doveste ritenere inevitabile, dato il carattere incerto e ballerino dell’attuale congiuntura politica, rinviare la trattazione integrale del Cognome dei Coniugi e dei Figli lasciando la completa modifica del maschilismo anagrafico corrente a un Parlamento o a un Governo al riguardo più ottemperante di questo, mi rimarrebbe da chiederVi: si potrebbe almeno spazzare via il pesante residuo di una mentalità che offende e smuinisce la figura sociale della donna, sostituendo il 143bis o abrogandolo del tutto già adesso? Ve ne saremmo sinceramente grate, io e tante altre donne. |
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2.06.2019 – 9.06.2019 |
Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
martedì 4 giugno 2019
#Stop143bis Cognome Maritale - Una Petizione ai Presidenti della Repubblica, delle Camere, del Consiglio e al Ministro della Giustizia
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Link della Petizione su change.org: https://www.change.org/p/sergio-mattarella-stop143biscognomemaritale-risolvere-la-liturgia-maschilista-dei-cognomi
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