lunedì 14 ottobre 2024

Alla Commissione Giustizia del Senato / Cognome dei figli e situazioni pregresse / Quando a farne le spese è la prole


È costituzionale subordinare la richiesta di un genitore al parere dell’altro?
Di Iole Natoli

by it.freepik.com

Onorevoli Senatori e Senatrici della Commissione Giustizia,

abbiamo rilevato con piacere che tutt’e quattro le proposte di legge, in discussione in Commissione per la legge sul cognome di figli e figlie, prevedono che la richiesta di aggiunta del cognome mancante di uno dei genitori per le situazioni pregresse sia presentata non più al Prefetto ma all’Ufficiale di stato civile.
Semplificazione lodevole ma che ci appare manifestamente incompleta.

Il vincolo del consenso di entrambi i genitori, presente nei quattro Ddl, limita l’applicazione del principio di parità dei coniugi in tutti i casi in cui uno dei genitori non voglia “concedere” al figlio o alla figlia, su richiesta dell’altro genitore, l’aggiunta del cognome mancante, che per vetuste disposizioni soppresse è stato di regola quello della madre.

Ci richiamiamo preliminarmente al 1º comma dell’art. 141 del Regolamento del Senato [1], per il quale «Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge». Vi chiediamo se le due petizioni, presentate dalle prime due firmatarie di questa lettera e inviate dall’Ufficio competente alla Commissione Giustizia, che trattano entrambe il tema delle situazioni pregresse - l’una [2], dal n. 189 [3], con indicazioni specifiche tra i possibili articoli di legge suggeriti, l’altra [4], dal n. 736 [5], con narrazione di talune situazioni familiari - siano mai state discusse insieme alle proposte legislative.

Se sì ne siamo liete, benché questo non spieghi le ragioni per cui nel corso delle varie audizioni non vi sia stato cenno alcuno al problema. Permetteteci, dunque, di rivolgerVi qualche domanda.

 - Se, come specificato nella sentenza 131/2022 della Corte costituzionale, il cognome di entrambi i genitori serve a permettere alla prole il conseguimento di un’identità completa con beneficio per lo sviluppo di una personalità armonica, perché di tale beneficio possono godere solo i nati dopo e non anche i nati prima della pubblicazione della sentenza, che ha dichiarato incostituzionale la normativa e la prassi precedente? Cosa giustifica questa discriminazione che si riserva a una parte non indifferente di minori, diremmo alla maggioranza oggi esistente?

  - Perché, se non può giocare ruolo alcuno nell’attribuzione del doppio cognome il parere contrario di uno dei genitori a datare dalla pubblicazione della pronuncia 131/2022, tale rifiuto dovrebbe assumere invece importanza nei riguardi della prole nata prima, al punto da risultare vincolante?

Rimandiamo in proposito a due sentenze che hanno azzerato il parere contrario di due padri, quella del Tribunale di Pesaro [6], del 2022, e quella del Tar del Veneto [7], del 2024.

3ª - La prassi attuale di aggiunta affidata al Prefetto, che i quattro Ddl vorrebbero invece attribuire all’Ufficiale di stato civile, prevede che in caso di consenso dell’altro genitore il minore non sia mai interpellato.
Si è minori sino al giorno antecedente al compimento del 18º anno di età. Ciò implica che i due genitori di un/a 17enne potrebbero decidere di comune accordo di chiedere (ottenendola) l’aggiunta del cognome mancante, anche se tale modifica non fosse gradita al figlio/a in questione e perfino a sua insaputa.
Cosa porta a supporre che i due membri di una coppia genitoriale abbiano sempre ragione e non possano avere invece entrambi torto?
E cosa induce a ritenere che, in caso di mancanza di consenso, il genitore che lo nega “abbia ragione” e non l’abbia invece la persona che, con la sua richiesta, si dichiara portatrice dell’interesse morale e psicologico della prole?

Ora, non soltanto le norme probabilmente in fieri non risolvono il problema con un automatismo, come sarebbe logico almeno sino a una qualche età del minore da individuare, ma non prevedono nemmeno che, in caso di disaccordo, il genitore richiedente abbia titolo per rivolgersi al giudice a norma dell’art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ, che peraltro la sentenza della Consulta cita sia pure per altra situazione [8].
Se, come già ricordato, il cognome di entrambi i genitori contribuisce a permettere alla prole il conseguimento di un’identità completa, dunque un beneficio morale e psicologico, com’è possibile che il tema possa essere considerato non di sua competenza da un Tribunale ordinario, com’è accaduto in almeno un caso di cui siamo e Vi portiamo a conoscenza?
Noi, prime due firmatarie di questa lettera aperta, di quel caso abbiamo scritto in passato, l’una [9] in un articolo di un blog, l’altra [10]indicando la protagonista con le sole iniziali - nella sua petizione già citata.
Oggi Vi presentiamo entrambe un’intervista per S
ettegiorni di Rai Parlamento andata di recente su Rai1 proprio su questo caso [11], ipotizzando che possa renderVi più presente il problema di quanto non sia accaduto finora. Nel Magazine Orizzonti d’Europa l’intervista completa di Giovanna Trapani a Nathalie Niki Pellegrino [12] e una panoramica sulla situazione in Europa.

Nathalie Niki Pellegrino, nel servizio di Giovanna Trapani

 

Ringraziando per la cortese lettura, Vi auguriamo un proficuo lavoro.

Iole Natoli, Iole Granato, Erica Villa, Giovanna Berna, Francesca Pipitone Bottini, amministratrici dei gruppi FB Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche [13] e Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art.143bis c.c.) [14].

Aderiscono:
Nathalie Niki Pellegrino, Cinzia Ciriotti, Silvia Magistri, Irene Petris, Marianna Masciolini, Giulia Giordano, Aurora Incardona, Ekaterina Menchetti, Manuela L'Innocente, Simona Todisco, Silvia Santarelli, Vittoria Camboni, Ambra Leoncini, Marina Giuliano, Francesca Rosati, Laura Bonfiglio, Rosangela Pesenti, Gabriella Ferrari Bravo, Dalila Rubino, Thea Dellavalle, Lily Carlisi, Rita Podda, Renata Traversa, Rosa Leone, Diletta Martini, Sonia Oriunto.
Aderiscono dopo l'invio alla Commissione: Elena Baiana, Sara Miranti.

______________________

Note e link di riferimento:

[1]  Regolamento del Senato art. 141 - https://www.senato.it/istituzione/il-regolamento-del-senato/capo-xvii/articolo-141-1

[2]  Iole Natoli, testo della Petizione sul cognome dei figli, n. 189 (Senato) - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura

[3]  Annuncio e assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato della Petizione n. 189 di cui alla nota precedente - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm

[4]  Iole Granato, testo della Petizione sul cognome dei figli, n. 736 (Senato) - https://www.change.org/p/il-cognome-materno-alle-figlie-e-ai-figli-nati-prima-del-2-giugno-2022

[5]  Annuncio e assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato della Petizione n. 736 di cui alla nota precedente -https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/48297.htm

[6]  Tribunale di Pesaro, repubblica.it: https://www.repubblica.it/cronaca/2022/04/29/news/cognome_della_madre_tribunale_di_pesaro_applica_sentenza_della_corte_costituzionale-347437042/

[7]  Tar del Veneto, corriere.it: https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/verona/cronaca/24_aprile_11/verona-otto-anni-per-dare-il-suo-cognome-al-figlio-avuto-con-il-precedente-compagno-la-vittoria-della-mamma-arriva-al-tar-e09478dc-d124-4321-9da6-a4e08f93bxlk.shtml

[8]  Pronuncia 131/2022, Corte Costituzionale (ved. Massima n. 44783, testo): «Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l'eventuale disaccordo [qui riferito solo all’ordine dei due cognomi nel doppio], in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli è quello del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.».  https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131

[9]  Iole Granato, ved. nota 4

[10] Iole Natoli, #CognomeDeiFigli e #MadriDalPartnerDelNo - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2023/05/interpretazione-restrittiva-della.html

[11] Natalie Niki Pellegrino, nel servizio di Giovanna Trapani per Settegiorni di Rai Parlamento - http://raiparlamento.rai.it/RaiParlamento/pub/pagina.jsp?idProgramma=1067075&idArticolo=1070882

[12] Il Cognome materno in Orizzonti d'Europa, magazine di Rai Parlamento - http://raiparlamento.rai.it/RaiParlamento/pub/pagina.jsp?idProgramma=1067075&idArticolo=1090637

[13] Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche
-
 https://www.facebook.com/groups/iter.cognomematerno.italia/   

[14] Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art,143bis c.c.)
https://www.facebook.com/groups/cognome.materno.italia.abolizione143bis 
______________________

Post del Blog “Il Cognome Materno in Italia nei matrimoni e nelle convivenze”, link:
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/10/alla-commissione-giustizia-del-senato.html


Iole Natoli e il cognome:
“Nacque a Palermo nell’Italia repubblicana la lunga lotta per il #Cognome Materno” https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/09/nacque-palermo-nellitalia-repubblicana.html

Link immagine:
https://it.freepik.com/foto-gratuito/madre-con-il-figlio-che-gioca-in-un-parco-estivo_4381498.htm#fromView=search&page=9&position=16&uuid=9fda3cb9-16f9-4338-b1ff-8d291c241cd4

______________________

14-20 ottobre 2024

© Iole Natoli

 

Nessun commento:

Posta un commento