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di Iole Natoli |
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Buongiorno
Presidente Ostellari, Avendo letto che il giorno 21 saranno discussi in Commissione i DdL sul Cognome dei figli, vorrei pregarVi di inserire in detta discussione, a norma del comma 1 dell’art. 141 del Regolamento del Senato, anche le due Petizioni – la n. 59 e la n. 1137 - da me inviate sul tema in oggetto, CHIEDO che in particolare si valutino due delle proposte in esse contenute, espresse all’art. 5 della prima e al punto 2 della seconda, soluzioni perfettamente in linea con quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza 131/2022. |
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La priorità da me prevista nella Petizione n. 51 per il cognome materno, quale regola base del doppio cognome, non essendo rigida ma suscettibile di modifica per accordo dei genitori o per sorteggio in caso di disaccordo, non lede infatti minimamente la perfetta parità dei genitori, ma casomai rende pari ciò che nella verità della natura inizialmente pari non è, dato che solo la madre e non il padre contribuisce alla vita dei figli e delle figlie ANCHE mediante la gravidanza e il parto. Come sottolineato con chiarezza anche dell’avvocata Antonella Anselmo nel corso delle audizioni del 26 Aprile 2022, il legame biologico materno “va dichiarato e non nascosto”, come fin qui illegittimamente si è fatto attraverso l’attribuzione automatica del cognome del padre. Peraltro l’esclusivo diritto di acquisizione del cognome da parte di figli e figlie, in conclamata assenza nel nostro ordinamento di un diritto dei genitori alla trasmissione del proprio alla prole - recentemente richiamata alla memoria nel corso dell’audizione citata dal ricercatore Giacomo Viggiani –, porterebbe alla stessa conclusione e cioè che per regola base non rigida il primo cognome che il figlio ha diritto di reclamare è quello materno, essendo la madre l’unico soggetto con cui il neonato o la neonata si trova in relazione psicofisica al momento della nascita, che coincide col momento di attribuzione del cognome. In alternativa, si può legittimamente adottare la formulazione neutra scelta dalla Corte, che si riferisce all’uno o all’altro genitore senza specificazione di sesso. Questo è ho quanto ho scritto nella mia seconda petizione, la n. 1137. Ciò che invece contrasta con la sentenza della Corte e con la realtà
oggettiva della filiazione è la formulazione
con “preminenza paterna” rilevabile in quasi tutti i DdL presenti in
Commissione, scelta che può essere solamente un retaggio - consapevole o meno
poco cambia agli effetti pratici - dell’automatismo del cognome paterno, spazzato via dalla sentenza citata. Non esiste infatti una qualsiasi valida
ragione per sostenere che questo “ricordo” di una normativa dichiarata illegittima,
possa persistere dopo la sentenza della Corte e trovare posto nel testo
unificato che codesta Commissione si appresta a varare. Ringrazio e porgo i miei migliori
saluti, _____________________________ Petiz. n. 59: Petiz. n.1137: Richiesta di audizione: _____________________________ |
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Milano, 19.07.2022 |
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
martedì 19 luglio 2022
LETTERA aperta alla Commissione Giustizia del Senato
domenica 10 luglio 2022
Una RICHIESTA alla Commissione Giustizia del Senato
LETTERA aperta - Essere audita giova forse di più che essere letta |
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di Iole Natoli |
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Buongiorno,
Presidente Ostellari Nella mia qualità di autrice di due petizioni presentate in questa legislatura in merito al cognome della prole, nonché di attivista che dal 1979 si occupa del cognome materno, che nella sua pienezza è stato assente nella legislazione italiana sino alla pronuncia 131/2022 della Corte costituzionale, CHIEDO di essere audita in Commissione in merito ai DdL in materia attualmente presenti in Senato e alla pronuncia della Corte ora citata. |
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La mia
richiesta non è immotivata. Nel giugno
del 1979, dunque prima che
apparisse nell’ottobre dello stesso anno la proposta legislativa dell’on.
Magnani Noya sul cognome unico a scelta, pubblicavo il primo progetto sul
doppio cognome (all.n.1) che, corredato da norme utili ad evitare la
moltiplicazione dei cognomi, veniva formulato nella Repubblica italiana. Dopo quel mio breve saggio ho continuato a occuparmi del tema anche sulla stampa, modificando peraltro alcuni punti della trattazione iniziale sulla cosiddetta “trasmissione” dei cognomi, a mano a mano che il lavoro di analisi mi induceva a riconoscere alcuni limiti nella mia stesura e a individuare soluzioni più idonee. A datare dal 2013, il mio lavoro ha prodotto anche l’elaborazione di Petizioni (link), contenenti non richieste generiche ma formulate mediante articoli, inviate regolarmente alle Camere nelle legislature corrispondenti (all.n.3, Senato). Nella
presente legislatura ho presentato la Petizione n. 59 da me chiamata “Disposizioni
sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, annunciata
in Senato e assegnata alla Commissione Giustizia nella seduta n. 14 del 26
giugno 2018, che dovrebbe dunque
essere stata allegata al fascicolo di cui tutti Voi disponete. Conteneva
una Proposta con 12 articoli (link) e vi si prevedeva anche la regola per evitare che i figli potessero avere cognomi
difformi se nati da differenti unioni dei genitori. L’intera Proposta non
appare difforme nella sostanza da quanto stabilito dalla Consulta di recente.
Infatti, la priorità da me prevista per il cognome materno nella regola base
del doppio cognome, non essendo rigida ma suscettibile di modifica per
accordo dei genitori o per sorteggio in caso di disaccordo, non ledeva e non
lede minimamente la perfetta parità dei genitori, ma casomai rende pari ciò che
nella verità della natura inizialmente pari non è, dato che solo la madre e
non il padre contribuisce alla vita dei figli e delle figlie ANCHE mediante
la gravidanza e il parto. Questo argomento, presente già nelle mie petizioni
della legislatura precedente, ha registrato nel corso delle audizioni del 26 Aprile 2022 la convergenza
dell’avvocata Antonella Anselmo, la quale ha specificato che il legame
biologico materno “va dichiarato e non nascosto”, come fin qui si è fatto
attraverso l’attribuzione automatica del cognome del padre e come qualcuno
continua a vagheggiare malgrado la nettezza della decisione della Consulta,
che non lascia spazio a manovre di stampo patriarcale. Nella mia ultima petizione, ancora non annunciata in Senato ma già portata a conoscenza di ciascun membro della Commissione con Lettera aperta pubblicata e inviata mediante mail (link), ho posto in luce alcuni strascichi del vecchio patriarcato delirante che vanno eliminati. Che sia un retaggio consapevole o dovuto a semplice abitudine, fatto è che il linguaggio usato nei vari DdL risente ancora della “preminenza paterna”, preminenza che va eliminata. Per coloro che amano più o meno visceralmente l’ordine alfabetico, ricordo che la M di madre viene alfabeticamente PRIMA della P di padre e che dunque citare in primo luogo la possibilità del cognome paterno rispetto alla possibilità del materno è contraddittoria e non sostenibile. Indica la continuità con un passato che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale in tutte le sue norme. Nell’ultima
petizione scrivo anche, come già nella petizione precedente, della soluzione
migliore per risolvere l’eventuale disaccordo dei genitori per la sequenza
nel doppio cognome. La prassi che non lascia adito a pressioni familiari o a
interferenze statali nel diritto dei singoli è il sorteggio e non l’ordine
alfabetico, per le ragioni lì e anche in precedenza espresse e che coincidono
con quelle dichiarate a termine dell’audizione del 5 luglio dalla senatrice
Maiorino. Da notare che questa soluzione era stata proposta nella XVI Legislatura dalla deputata Rosy Bindi (Atto Camera n. 1712 del
2008) e che in Lussemburgo è il
sorteggio la regola vigente, adottata con legge del 23 dicembre 2005. Allego alla mail: 1 – copia della registrazione dell’opera “La soppressione della donna nella struttura familiare”, Il Foglio d’Arte maggio-giugno 1979, depositata l’11/7/80 presso l’Ufficio della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2 –
frontespizio della sentenza del 1982 per la causa intentata da me nel 1980
per il cognome materno alle mie figlie; Porgo i miei migliori saluti, Iole Natoli Giornalista (odg 087194) e blogger Blog: Il COGNOME MATERNO in Italia nei matrimoni e nelle convivenze |
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Milano, 10.07.2022 |
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_____________________ L'Ufficio Atti non Legislativi del Senato mi ha comunicato l’annuncio in Assemblea della mia seconda Petizione, cui è stato assegnato il n. 1137 nel corso della seduta n. 451 del 12.07.2022, e la conseguente assegnazione alla Commissione Giustizia che si occupa del tema.
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