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Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità |
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Rispettabili Senatrici e Senatori, che ordine alfabetico sia! Ci salverà dalle atroci incertezze sulla sequenza da
attribuire, alla nascita di una pupa o di un pupo, a ben 500 cognomi. No, a
300. A 300? In verità solo a 2, ma che
forse vi sembrano pochi? Sconsigliabile appare in tal senso il ricorso alla
spoliazione progressiva della margherita, nota per risolvere il dilemma del
m'ama o non m'ama di cuori a rischio d’amoroso infarto. Sembra che in un
rispettoso sussurro sia stato suggerito - dall’autrice di più d’una petizione
(tale I. Natoli) e da una senatrice proponente (tale A. Maiorino) - di
copiare il sistema lussemburghese, cioè il sorteggio. L'ordine alfabetico, l'ordine
alfabetico, l'ordine alfabetico! ripetono però come in un mantra in Commissione Giustizia
del Senato le intervenute sulle proposte di legge, nonché il professore di
diritto privato comparato, Nicola Brutti, interpellato nell'audizione del 15 febbraio.
Di tal parere sono le firmatarie dei DdL tranne una. Come su anticipato,
Alessandra Maiorino vede la cosa diversamente e, intervenendo nell’audizione
citata, fa notare come l'ordine alfabetico non abbia proprio nulla di equo,
perché designa a priori un vincitore o una vincitrice e un o una perdente.
Arlacchi vincerebbe automaticamente su Morlacchi e figuriamoci poi su
Pennacchi! Indubbiamente si prescinde dal sesso, manca una discriminazione di
tal tipo, ma c'è sempre chi ha il coltello dalla parte del manico per dire NO
alla richiesta dell'altro, o dell'altra che sia. Insomma, si crea di fatto un
vulnus al paritario dialogo di coppia. Vulnus che col sorteggio non ci
sarebbe. A tal proposito occorre rilevare come una clausola prevista dalla senatrice Maiorino nel suo DdL, ovvero quella di affidare al giudice l’estrazione a sorte per risolvere i casi di dissidio tra i due genitori sull’ordine dei cognomi, appare non molto appropriata. Un giudice è tale perché decide, non perché quale che sia il suo convincimento tacita se stesso con un qualche sorteggio. Peraltro, non sarebbe possibile per il giudice ascoltare il figlio appena nato – tale prassi potrebbe servire per intervenire sulle situazioni pregresse, ovvero per i nati prima della sentenza della Corte, come è stato richiesto anche in un’altra petizione –, né ha senso impegnare un magistrato per dirimere un semplice disaccordo sull’ordine, visto che, malgrado il dissenso sulla precedenza da assegnare, i cognomi dei due genitori ci sarebbero in ogni caso, cosicché la sequenza da privilegiare nulla toglie al collegamento del figlio con entrambe le figure genitoriali, a cui deve nella fase iniziale della vita - e non solo in quella - la costruzione della propria identità. In merito alla formazione dell’identità, occorre porre in
luce qualcos’altro. In due dei quattro
DdL presenti in Senato - Unterberger (A.S. 2) e Cucchi (A.S. 918) - si
legge che i genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del
figlio, possono attribuire al figlio, secondo la loro volontà, il cognome del
padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato. Malpezzi (A.S. 21) e Maiorino (A.S. 131)
fanno una scelta diversa, premettendo l’attribuzione del cognome di entrambi
i genitori alla possibilità di attribuire quello di uno solo di essi. In due dei quattro DdL presenti in Senato (Unterberger e Cucchi), l’interesse del figlio non è il motore che muove le formulazioni utilizzate. Indicare il cognome di entrambi quale ultima chance indurrebbe i destinatari della legge a pensare che tale soluzione sia priva di un valore proprio e costituisca esclusivamente la conseguenza di un mancato accordo dei genitori sul solo cognome di uno dei due. Non è questo che ha avuto cura di argomentare la Corte. Da qui la necessità di definire nel testo unificato il cognome di entrambi i genitori come regola di base della legge in fieri, esattamente come regola di base è nella sentenza 131/2022 di cui, alterando l’ordine delle possibilità, si finirebbe col tradire i valori. Nel corso dell’audizione, da parte del professor Brutti e
di altre e altri si è avanzata più volte l’ipotesi di introdurre un apriori,
dunque un limite, alla libera scelta dei genitori. Si tratta dell’idea di
stabilire che ciascun genitore possa per legge “trasmettere” soltanto il primo
dei propri cognomi e non eventualmente il secondo, ove ne abbia più di uno.
Questa intromissione nella libertà individuale, che invece è stata
attentamente tutelata dalla Corte costituzionale nella 131/2022, rappresenta
di fatto una lesione di quel
principio emerso anche dalla sentenza CEDU 7/2014 (Ricorso n.77/07), che esclude
che lo Stato possa limitare, se non in pochi casi specifici, il diritto dei
singoli di imprimere alla propria famiglia l’indirizzo che ritengono più
congruo anche in merito al cognome dei figli. Di più: introdurre una simile clausola porterebbe a una maggiore litigiosità dei genitori in merito all’ordine dei cognomi. Se i figli potranno “trasmettere” sempre e solo il loro primo cognome, allora padre e madre all’atto della nascita del figlio litigheranno sino allo sfinimento per avere il primo posto nella sequenza determinata dai cognomi di entrambi. C’è ancora un punto sul quale richiamare l’attenzione, quello d’una patriarcalità residua del linguaggio. Abbiamo visto come Malpezzi e Maiorino antepongano correttamente la scelta del cognome di entrambi i genitori a quella del solo cognome d’uno dei due. Ma quali sono esattamente le formule usate da queste parlamentari e dalle altre? Che si anteponga o meno il cognome di entrambi i genitori, al momento di indicare l’attribuzione del cognome singolo in TUTT’E QUATTRO LE PROPOSTE si cita prima il cognome del Padre e solo dopo, quale fanalino di coda, il cognome della Madre. È legittimo domandarsi perché accada. E infatti non soltanto la Madre è il soggetto giuridico che il figlio lo mette materialmente al mondo mentre il Padre tutto questo lavoro non lo fa, ma l’osannato ordine alfabetico (a cui solo Maiorino si sottrae) indicherebbe una precedenza della parola Madre rispetto alla parola Padre. Nel Sacro Ordine del Sovranismo Alfabetico, la M viene prima della P, sarebbe il caso di considerare. Si tratta dunque di un evidente residuo d’una patriarcalità sempre latente. Concludendo, ciò che manca in tutto o in parte
nell’insieme delle proposte di legge in Senato è la consapevolezza che la
sentenza della Corte non costituisce il risultato di un mutamento del costume
sociale – idea di fondo errata, rintracciabile nelle diverse proposte di
legge, comprese quelle esistenti alla Camera – ma il riconoscimento e la conseguente rimozione di UN
ABUSO GIURIDICO perpetrato dal giorno della promulgazione della Costituzione
italiana sino a quello della pubblicazione in Gazzetta della sentenza
131/2022, anzi sino al giorno dell’entrata in vigore della decisione della
Corte. Proprio l’analisi delle conseguenze sociali nefaste di
alcuni articoli delle diverse proposte ci porta a chiedere alla Commissione
Giustizia del Senato – e se necessario ai due rami del Parlamento – anche di
NON includere nella legge in fieri
una norma che preveda la possibilità del cognome comune dei coniugi
(come da
A.S. 2 e A.S. 131), saggiamente assente dalle proposte Malpezzi e
Cucchi. Modificare le identità originarie per affibbiare identità
acquisite non è
solamente poco pratico, data l’esistenza di divorzi con l’eventualità
di
nuovi matrimoni; è un modo per perpetuare lo status quo, perché, a causa
della consuetudine che ottenebra così tanti cervelli e delle note pressioni
maschili, le donne coniugate finirebbero con l’accettare di aggiungere al
proprio il cognome del marito e di pensarsi collegate ai figli tramite
quello stesso unico cognome che verrebbe a costoro assegnato. Non cambierebbe
nulla a livello di massa, ma solo per poche persone dalla consapevolezza più
matura. |
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7 Marzo 2024 |
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
giovedì 7 marzo 2024
Il COGNOME dei Coniugi e dei Figli nei quattro DdL in Senato / Lettera aperta alla Senatrice #Bongiorno
mercoledì 21 dicembre 2022
Il COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI in una Petizione successiva alla Sentenza della Consulta
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Nuove Norme sul NOME della PERSONA e sul COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI, 19esima Legislatura |
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di Iole Natoli |
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La Petizione è presente a questo link. Nuove Norme sul NOME della PERSONA e sul COGNOME dei CONIUGI e dei
FIGLI, 19ª Legislatura - In esecuzione
della SENTENZA della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 gennaio 2014 e
della SENTENZA della Corte Costituzionale italiana 131/2022. Punti salienti della proposta Premessa ai 12 articoli di cui alla PROPOSTA Egregi Presidenti e Vicepresidenti delle Camere e delle Commissioni
Giustizia, Egregi Senatori e Senatrici, Egregie Deputate e Deputati, Egregia
Presidente del Consiglio ed Egregia Ministra, La Corte Europea si è espressa nel 2014 su un ricorso proposto da una coppia italiana coniugata, che avrebbe voluto attribuire alla sua prima figlia il solo cognome della madre. Nel dichiarare legittima la richiesta, la Corte argomentava che la decisione della coppia di chiedere per la figlia l’aggiunta del cognome materno tramite istanza al Prefetto, intervenuta nel corso dei lunghi processi, non sanava il vulnus recato alla libertà e al diritto dei genitori dall’impossibilità di attribuzione alla nascita del solo cognome materno e concludeva con una sentenza di condanna per l’Italia. Consegue a tale decisione della CEDU che nessuna proposta di legge sul cognome dei figli può limitare o confinare a casi gravi il diritto dei genitori di scegliere se attribuire alla prole il cognome di un solo genitore o quello di entrambi e, ancora, quale dei propri cognomi ciascun genitore può assegnare alla prole ove ne abbia più di uno, interferendo in una qualsiasi maniera con la libertà della coppia genitoriale di gestire nel modo ritenuto più idoneo la vita privata familiare. In altri termini, legiferare a favore del solo doppio cognome non è praticabile e non lo è nemmeno legiferare a favore del solo cognome singolo, materno o paterno. La legge deve invece prevedere le diverse possibilità e deve farlo in modo esplicito e chiaro, senza creare presupposti ideologici o di comodo che producano una pur lieve disparità nella coppia genitoriale, che non sia determinata da fatti reali, e senza strizzare in qualche modo l’occhio a prassi precedenti, dichiarate TUTTE ILLEGITTIME dalla sentenza della Consulta 131/2022 e dunque non replicabili sotto qualsiasi forma. A parte ciò, già nella sentenza 286/2016 la Corte Costituzionale, nell’analizzare la condizione del figlio cui veniva negato dal sistema vigente, salvo onnipotente consenso del genitore maschio, di collegarsi a ciascuno dei genitori assumendo alla nascita due cognomi, aveva posto nel dovuto rilievo quanto importante fosse per la formazione della personalità del figlio relazionarsi con entrambi i rami del suo parentado più stretto. Delineava con ciò se non una inderogabilità al doppio cognome, impossibile per le ragioni sopra esposte, quanto meno una preferibilità dello stesso a tutto vantaggio del figlio. Le conclusioni espresse dalla corte nella recente sentenza 131/2022 stabiliscono che il figlio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori o nato nel matrimonio, «assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Nella proposta che con questa petizione si presenta si è quindi
formulato un insieme di norme che indirizzano esattamente in questo
senso, sia nella sostanza sia nella forma. Nella pianificazione dell’ordine dei cognomi si è applicato il criterio
di assoluta parità della coppia a cui si ispira la sentenza, prevedendo
il sorteggio in caso di disaccordo manifesto tra i
genitori. In assenza di qualsiasi indicazione sull’ordine, volontaria o dovuta a impedimento fisico di uno dei genitori o di
entrambi, e dunque IN ASSENZA sia DI ACCORDO sia DI DISACCORDO sull’ordine,
la priorità sia data per regola al cognome materno, come già accade nei paesi
nordici, attenendosi a un evidentissimo dato concreto ovvero a quella i
n n e g a b i l e ma invidiosamente occultata prossimità
neonatale, che all’atto della nascita lega il titolare dell’acquisto
del cognome, che è il figlio, esclusivamente alla madre, condizione
bilaterale che sarebbe non solo autoritario ma altresì discriminante - perché
in opposizione alle politiche di genere che esigono rispetto per la donna e
per le sue particolari funzioni che ne fanno un unicum nella coppia
genitoriale - continuare p a t e t i c a m e n t e
a occultare. Fin qui i genitori già con doppio o addirittura triplo cognome se stranieri, che abbiano chiesto l’aggiunta del cognome materno o che abbiano voluto per il figlio il doppio cognome alla nascita dopo la sentenza 131/2022, si son trovati a dover dare al figlio tre o anche più cognomi e a dover presentare poi istanza in Prefettura per la riduzione dell’eccessiva lunghezza. Ciò perché il doppio cognome è stato considerato in Italia un cognome indivisibile. Benché gli articoli che prevedono di assegnare un solo cognome indirettamente modifichino il concetto, probabilmente non è superfluo specificare preliminarmente che il cognome ricevuto composto da più di un elemento non costituisce cognome indivisibile. Particolare attenzione è stata riservata alla centralità
dell’interesse del figlio, evidenziata nella 131/2022. Infine, il rispetto della centralità dell’interesse del figlio e la consapevolezza che egli è l’unico titolare del cognome o dei cognomi che gli sono stati attribuiti - cognome o cognomi che acquista e che non gli vengono trasmessi in quanto non costituiscono un bene ma uno strumento strutturante la personalità individuale (Trib. Civile di Palermo, Sez. I, sentenza 865/1982) - hanno determinato la formulazione di una norma che prevede la possibilità di modifica del o dei cognomi alla maggiore età, per garantire al soggetto che li porta una pacifica convivenza con se stesso, senza il ricorso a pratiche complesse. Un’ultima considerazione sul cognome dei coniugi. L’attuale
articolo 143-bis, introdotto nel 1975, costituisce elemento residuale
di un sistema patriarcale che faceva dell’uomo - e dunque del suo
cognome - il cardine della famiglia. Oggi non ha nessuna sia pur apparente
legittimità di sussistere. Anche la soluzione di prevedere
bilateralmente l’aggiunta del o dei cognomi dell’altro coniuge appare
scarsamente ragionevole. Siamo in un’epoca in cui il divorzio è legge
consolidata dello Stato, le vedovanze non sono venute meno per magia e
l’esercizio di aggiungere e togliere cognomi a seconda del numero di
matrimoni contratti da ciascun individuo è solo un aggravio di lavoro per la
pubblica amministrazione, del tutto privo di vantaggi effettivi. Fa
parte di un bagaglio culturale passato di cui è insensato tentare di
ritardare l’estinzione. ARTICOLI Art. 1 - (Diritto al nome) Art. 2 - (Cognome dei coniugi) Art. 3 - (Cognomi o cognome del figlio) Art. 4 - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o
al di fuori di esso in stato di convivenza dei genitori) Art. 5 - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o
al di fuori di esso in caso di non convivenza dei genitori) Art. 6 - (Cognomi o cognome del figlio riconosciuto da un solo
genitore) Art. 7 - (Cognomi o cognome del figlio non riconosciuto da nessun
genitore) Art. 8 - (Cognomi o cognome del figlio adottivo minorenne) Art. 9 - (Modifica dei Cognomi o del Cognome della persona
maggiorenne) Art. 10 - (Modifica del regolamento di cui al DPR 396/2000, sull’Ordinamento
dello stato civile) Art. 11 - (Disposizione per gli iscritti all’AIRE) Art. 12 - (Clausola di invarianza finanziaria) |
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21 Dicembre 2022
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Foto di Cheryl Holt da pixabay.com/it |
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Annuncio in Senato, seduta del 20.12.2022 con n. 189 |
Annuncio alla Camera, seduta del 13.01.2023 con n. 124 | |
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giovedì 20 giugno 2019
martedì 4 giugno 2019
#Stop143bis Cognome Maritale - Una Petizione ai Presidenti della Repubblica, delle Camere, del Consiglio e al Ministro della Giustizia
Risolvere la liturgia
maschilista dei Cognomi
di Iole Natoli
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domenica 12 agosto 2018
XVIII Legislatura. Annunciata al Senato e alla Camera la Petizione "Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli"
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Annunciata al Senato col titolo “Nuove disposizioni sul nome della
persona e sul cognome dei coniugi e dei figli” col n° 59, nella seduta n.14
del 26 giugno 2018, e assegnata alla seconda Commissione permanente
(Giustizia).
Annunciata alla Camera col titolo “Nuove norme in materia di diritto al nome e di cognome dei coniugi e dei figli” col n° 54, nella seduta del 1° agosto 2018, e assegnata alla seconda Commissione permanente (Giustizia).
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Alla Presidente del Senato, al Presidente della
Camera, a Senatori e Deputati della XVIII Legislatura e al Presidente del
Consiglio | ||||
martedì 27 ottobre 2015
Mantenere l'obbligo del COGNOME MARITALE per LA DONNA viola gli artt. 8 e 14 della CEDU - Lettera al Quirinale
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Iniziative per la Legge sul Cognome al Senato (DDL 1628)
LETTERA aperta al Presidente della Repubblica
di Iole Natoli
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Il 23 Ottobre ho inviato una lettera al Presidente della Repubblica, pregandolo di leggere la Petizione “Reintrodurre il nuovo 143-bis opportunamente integrato nel DDL 1628 sul cognome: mantenere l'obbligo del cognome maritale per la donna viola gli artt. 8 e 14 della CEDU”, di cui non potevo riportare il testo integrale per limiti di spazio.
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sabato 28 marzo 2015
Il DDL 1628 al Senato e l’art.143-bis codice civile, o DEL “PATRIARCATO VIVENTE” NELLE LEGGI
SCHIAFFO ALLE DONNE nel 143-bis in vigore che viola gli artt. 14 e 8 della CEDU
di Iole Natoli
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Quando nel marzo del 1980 pubblicavo sul quotidiano palermitano L’Ora il mio scritto dal titolo “Ma è proprio obbligatorio il cognome del marito?” (-->) non immaginavo certo che del 143-bis, ovvero dello schiaffo alle donne, avrei dovuto scrivere ancora nel marzo del 2015.
Aggiungo adesso, a quanto esposto giorni fa in una mia relazione (-->) e nella petizione conseguente lanciata il 23 marzo su change.org, alcune considerazioni di giornata, richiamando la sentenza di Strasburgo del 7 gennaio 2014 sul caso italiano Cusan - Fazzo.
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