Si segnala che la
recente SENTENZA n. 131/2022 della Corte Costituzionale sul COGNOME dei Figli ha dichiarato ILLEGITTIMA l'attribuzione automatica del cognome paterno. Pertanto, al momento della nascita e in quello dell'adozione, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da questi stabilito. Soltanto in caso di accordo espresso dai genitori il figlio potrà assumere un solo cognome, di un genitore o dell'altro. Qualora vi fosse invece disaccordo sull'ordine dei cognomi nel doppio, la decisione spetterà al giudice, in assenza al momento di una legge o di altro strumento specifico che regoli diversamente la materia.
La passi per la modifica del cognome DOPO l’attribuzione
effettuata alla nascita, di esclusiva competenza delle Prefetture, rimane per adesso immutata, benché il contenuto della sentenza dovrebbe indurre i Prefetti a uniformarsi a quanto ora previsto per la nascita in relazione all'ordine concordato dei due cognomi. Si ricorda che la circolare n. 7/2017 del 14 giugno del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale Servizi Demografici), con una lettura ad avviso di alcuni restrittiva di una precedente sentenza della Corte (286/2016), stabiliva che “le relative novità ordinamentali” che da quella derivano “riguardino unicamente la posposizione” del cognome materno “al cognome paterno e non l'anteposizione”. Tuttavia tutte le norme relative alla preminenza del paterno sono state dichiarate illegittime dalla Corte IN ASSOLUTO e, se sono tali, anche il divieto di anteposizione del materno a cui si sono uniformate fin qui le Prefetture deve essere considerato ILLEGITTIMO. Per le procedure prefettizie resta comunque l'obbligo del consenso dell'altro genitore (ovvero di quello di cui il figlio o la figlia ha già il cognome). Qualora il consenso mancasse, la (o il) richiedente può rivolgersi SENZA FORMALITÀ (dunque senza assistenza legale) al giudice che, a norma dell'art. 316 del codice civile decide in caso di pareri discordanti dei genitori su questioni di rilievo per la vita della prole. E il cognome di entrambi, come la Corte costituzionale ha espresso con chiarezza nella sua recente sentenza, è fondamentale per lo sviluppo di un'identità completa del o della minore. Può accadere però che un Tribunale decida secondo criteri diversi, respingendo a nostro avviso immotivatamente la richiesta (link).
______________________________________________Indice di tutte le pagine utili per il cambio cognome: link ______________________________________________ Ciò che segue riguarda la POSSIBILITÀ di fare aggiungere il cognome materno al paterno DOPO la nascita. Riguarda inoltre l'aggiunzione del materno e non la sostituzione del paterno, cosa molto più difficile e complessa anche sul piano della documentazione.
Da
notare che, poiché in Italia non esiste al momento una legge positiva
che regoli espressamente il doppio cognome, quello che si ottiene con
queste pratiche è sempre un cognome unico, composto però di due elementi.
Infine SI RICORDA che l'intera procedura è sotto il segno della concessione e non del diritto benché
le opposizioni delle Prefetture non possano mai essere arbitrarie,
com'è evidenziato nella circolare 14 (ved. in basso il Rif. nº 2), che
regola l'applicazione del DPR. Benché in linea maggioritaria le diverse
Prefetture siano orientate a un pacifico accoglimento delle domande di
aggiunta del cognome materno - purché motivate e non in contrasto con
l’interesse del minore o di eventuali terzi, o addirittura in conflitto
con l’interesse pubblico - in qualche luogo di questa nostra Italia si
sono verificati casi di rigetto ideologico di domande presentate da
entrambi i genitori di un minore e che avrebbero altrove trovato
accettazione.
Per circoscrivere il più possibile gli episodi di rigetto, SI RACCOMANDA di formulare sempre correttamente la domanda riguardante i minori, evidenziando cioè l'interesse dei figli (l’unico valido per legge) e non un qualche interesse personale dei genitori, e di adeguare a questo particolare taglio le motivazioni che
vengono scelte, tenendo presente che quel che può essere utilizzato per
minori già adolescenti, capaci dunque di pensiero proprio, potrebbe
rivelarsi poco adatto, se non addirittura inopportuno, nel caso di
minori ancora in tenera età.
_______________________________________
Per informazioni generali sulla PROCEDURA, andare alla pagina Prassi cambio (->∆), che contiene anche informazioni sulle variazioni da apportare ai documenti DOPO il cambio cognome.
Per le MOTIVAZIONI rimanere invece su questa pagina.
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CAMBIO COGNOME per MINORI o per MAGGIORENNI italiani
Chi volesse che al cognome paterno già posseduto da un figlio (oppure al proprio per un maggiorenne) fosse aggiunto quello materno PUÒ
chiedere il CAMBIO DI COGNOME di quello originario, consistente
abitualmente di 1 solo elemento, CON UNO FORMATO DA 2 ELEMENTI (cioè il
paterno e il materno insieme), anche se il figlio è nato nel matrimonio.
Per le indicazioni e i moduli andare al Portale delle Prefetture (=>) e cercare la propria sull’icona dell’Italia
Poiché la richiesta va SEMPRE motivata e, ove necessario, documentata, leggere le MOTIVAZIONI indicate in elenco.
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MOTIVAZIONI PER UN CAMBIO DI COGNOME CHE INCLUDA IL COGNOME MATERNO NEL NUOVO
Segue
un elenco delle motivazioni più usate e che appaiono più idonee per una
richiesta di cambio di cognome di minori. Nel caso di persona
maggiorenne che voglia fare per sé la richiesta, basterà modificare di
poco la formula, senza intaccare le ragioni espresse.
Scegliere quelle che si ritiene corrispondano al caso personale, adattandole a questo (in
primo luogo volgendo “minori” al singolare, ove si tratti di un solo
figlio, e inserendo l’articolo corrispondente al sesso del soggetto per
il quale il provvedimento è richiesto).
MOTIVAZIONI PIÙ USATE
1) per una migliore integrazione sociofamiliare dei minori, in quanto la presenza dei cognomi di entrambi i genitori, rendendo chiaramente visibile anche all’esterno il collegamento familiare col ramo materno, può
contribuire a formare nei bambini la consapevolezza di appartenere a
un’area familiare ampia, bilaterale e di pari dignità sociale, come affermato di recente dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 131/2022.
Non necessita di documentazione specifica oltre a quella anagrafica;
2) per
ragioni educative e dunque nell’interesse dei minori, in applicazione
del diritto dei genitori di stabilire l'indirizzo della vita familiare, in questo caso del figlio/a, ai sensi della sentenza della Corte Europea n. del 7 gennaio 2014, II Sezione, ricorso n, 77/2007, che ha condannato l'Italia per violazione del combinato degli artt. 8 e 14 della CEDU.
Rientra infatti nel progetto educativo dei genitori che il/la minore possa percepire, fin dalla più tenera infanzia, anche mediante la presenza di entrambi i cognomi, la pari dignità familiare e sociale dei suoi genitori - nel caso di non coabitanti, scrivere che
tali sono anche se non coabitanti - e in generale dell'uomo e della
donna. Indirizzare il/la minore verso una visione non patriarcale della
famiglia e della società, costituisce infatti, a parere di entrambi un valore altamente educativo a tutto beneficio del/della minore.
Non
necessita di documentazione specifica oltre a quella anagrafica; ove
ugualmente ne venisse richiesta una, citare nuovamente e produrre copia
dei testi inerenti ai Riferimenti normativi elencati in calce e chiedere
al Prefetto che motivi la sua eventuale opposizione con una ragionevole
messe di studi scientifico-statistici contrari;
3) per ragioni psicologico-affettive,
cioè a causa del desiderio espresso dal figlio e/o dalla figlia di
evidenziare anche attraverso il cognome il suo legame con la famiglia
materna, a causa dell’affetto profondo nutrito verso un membro di
questa. La motivazione può essere utilizzata nel caso in cui detta
relazione affettiva esista nei confronti del nonno, di zii e/o cugini,
che portino il cognome della madre del soggetto per il quale si richiede
il cambio, e anche nei confronti della nonna ove la madre ne porti il
cognome.
Potrebbe
essere richiesto un qualche documento, che confermi il legame del
figlio/a con una o più persone della famiglia materna. Informarsi con la
Prefettura di appartenenza;
4) per ragioni psicologiche legate alla situazione familiare in
quanto trattasi di figlio/a di genitori separati e affidati stabilmente
alla madre (variante per genitori non coniugati: in quanto trattasi di
figlio/a di genitori non coabitanti e che vive stabilmente con la
madre).
Da documentare;
5) per ragioni psicologiche e sociali,
allo scopo di eliminare ogni possibile disagio dei figli o delle figlie
che, nati da più unioni matrimoniali (o convivenze o semplicemente
unioni, in assenza di matrimonio) della madre, non sono uniti e resi
pari tra loro da un cognome di famiglia comune. In questo caso,
ovviamente, la richiesta va avanzata per tutti i figli della stessa madre e non per quelli nati solo dal primo matrimonio (o dalla prima unione) della donna.
Da documentare;
6) per realizzare la continuità del cognome anche per via femminile nell'interesse
del/della minore, avendo quel cognome rilevanza per una qualche origine
storica o in presenza di un’attività economico-commerciale ad esso
strettamente collegata (es: Fratelli Tizio e Caio, commercianti
all’ingrosso e al dettaglio di preziosi o di pizzi e merletti).
Da documentare;
7) per realizzare la continuità del cognome della famiglia materna, in via di estinzione per assenza di un figlio maschio nella famiglia di origine della madre.
Questa
motivazione, paradossale ma esistente e valida, è sicuramente più adatta agli adulti visto che un bambinoi non può nemmeno porsi il problema dell'estinzione di un cognome. Può essere tuttavia
utilizzata ove il minore non sia ancora un lattante e abbia
effettivamente espresso ai genitori in qualche modo questo desiderio, in relazione alle motivazioni affettive trattate al punto 3.
Da documentare.
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Nel caso di richiesta per se stessi, dunque per maggiorenni, appaiono particolarmente indicate le seguenti motivazioni (è possibile aggiungerle a qualcuna di quelle sopra enunciate):
8) per ragioni psicologico-identitarie,
consistenti nel desiderio di avere un cognome che rispetti l’identità
completa della persona, che è inclusiva delle radici biologiche del
soggetto;
9) per ragioni affettive e sociali,
in quanto la presenza dei cognomi di entrambi i genitori corrisponde al
sentimento e alla realtà del legame biologico che unisce i figli ai
propri genitori, creando un collegamento preciso e manifesto con la rete
familiare di entrambi.
9) bis - nel caso di figli adottivi che
vogliano aggiungere al cognome posseduto anche quello di uno o di
entrambi i genitori biologici, la motivazione n. 9 va presumibilmente
modificata in questo modo:
variante per gli adottati: per ragioni affettive e sociali,
in quanto la presenza del cognome del genitore biologico - o di
entrambi i genitori biologici, ma se si chiedono troppi cognomi la
domanda rischia di essere respinta - corrisponde alla percezione
sentimentale e alla realtà del legame biologico che unisce il figlio a
chi lo ha generato.
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CONCLUSIONE DA INSERIRE S E M P R E
La
presente richiesta non contrasta con l’insieme delle attuali leggi
dello Stato, non lede gli interessi già garantiti al minore dalla
situazione anagrafica attuale e non può dar luogo a conflitto tra
interesse privatistico e interesse pubblico non essendo da nessun punto
di vista opposta ad esso.
Riferimenti normativi. Oggi non appare più necessario includere particolari riferimenti normativi, oltre a quello della sentenza della Corte costituzionale 131/2022.
CHIUDERE CON
Riponendo
la massima fiducia nell'accoglimento della richiesta, unisce/uniamo la
documentazione necessaria (elencarla minuziosamente) e resta/restiamo in
attesa di Vs comunicazioni al riguardo.
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È utile a scopo riassuntivo leggere anche l’articolo del sito “La
legge per tutti” qui linkato (link),
tenendo però ben presente che la legge NON prevede quell’obbligo del consenso
PREVENTIVO dei cointeressati che si dedurrebbe dalla CIRCOLARE N.14 del 21/05/2012 nº 0006027, del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, in materia di procedimento per il cambiamento
del cognome.
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ATTENZIONE
Esiste una nuova Petizione indirizzata al Parlamento italiano per una PROPOSTA DI LEGGE SUL COGNOME MATERNO. Vi invito a prenderne visione e firmarla (link)
Grazie per la vostra collaborazione.
I. N.
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Gennaio 2012 - Aprile 2018
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© Iole Natoli
(con licenza di utilizzo
nelle domande di aggiunta del cognome
e con obbligo di citazione dell'autrice
e del suo blog in tutti gli altri casi) Per la SEZIONE PRASSI CAMBIO: link Per l'elenco di altre pagine utili sulle procedure: link Per tornare alla Home: link
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
Cambio Cognome
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Esiste una Petizione per una PROPOSTA DI LEGGE SUL DOPPIO COGNOME, indirizzata al Parlamento italiano.
RispondiEliminaSe volete che le complicazioni delle prassi attuali finiscano e che già ALLA NASCITA i vostri figli abbiano PER LEGGE anche IL COGNOME MATERNO, firmatela e fatela conoscere. Eccovi il link PER IL DOPPIO COGNOME PARITARIO:
http://www.change.org/it/petizioni/proposta-di-legge-in-10-articoli-per-il-doppio-cognome-paritario-al-parlamento-italiano-ai-ministeri-di-giustizia-e-interno-e-al-dipartimento-per-le-pari-opportunità
7) Trattato di Lisbona, con atti finali del 13.12.2007 e Ratifica italiana del Trattato con Legge n. 130 del 2.08.2008;
RispondiEliminaC' è già nel trattato di Lisbona, ma come sempre in Italia fanno coma cavolo vogliono loro, addirittura già nel 1995 quando mi sono spostata da un comune ad un' altro non volevano mettere in anagrafe il secondo nome e dico il secondo nome a mio figlio con la motivazione che non serviva, gli dissi che il secondo nome figurava nel codice fiscale e loro mi hanno risposto di cambiare il codice fiscale... conclusione ho dovuto minacciarli di denuncia ! ASSURDO !
Ciao a tutti, Qualcuno sa quanto tempo si prende in prefettura per finire un processo di cambio di cognome di una minorenne, Io e mia moglie vogliamo aggiungere il suo cognome al quello della bimba.
RispondiEliminaGrazie
Ciao, io ho appena finito la procedura, abito in prov. di Varese. Abbiamo fatto richiesta a nome di mio figlio minorenne che non voleva il secondo cognome di suo padre a luglio 2013, poteva essere più veloce però mio marito ha cambiato comune un sacco di volte e in questi trasferimenti gli hanno perso i documenti (atto di nascita all'estero) perciò si è allungato più del previsto. Adesso sono in lotta con il comune che non sa dove deve registrare la variazione, nessuno vuole prendermi il decreto ministeriale perché non sa cosa fare e vorrei fare, ho premura perché in questi giorni mio figlio non ha documenti con la sua nuova identità.
EliminaDipende dalle prefetture e da eventuali inadeguatezze delle domande, che richiedono integrazioni successive con allungamento dei tempi.
RispondiEliminaPer approfondimenti iscriversi al gruppo Facebook “ITER DEL COGNOME MATERNO IN ITALIA nei regimi di matrimonio e di convivenza” https://www.facebook.com/groups/293174414083047/
@Anonimo. Questo particolare "tecnico" mi è sconosciuto, se non lo sa il Comune... Prova a iscriverti al gruppo di FB: magari lì trovi qualcuno che ha avuto un'esperienza diretta e può aiutarti.
RispondiEliminahttps://www.facebook.com/groups/293174414083047/
Ancora @Anonimo. Puoi provare a scrivere a uno degli indirizzi di cui al link, esponendo in maniera dettagliata il tuo problema.
RispondiEliminahttp://servizidemografici.interno.it/it/contatti-direzione-centrale
Ciao, sono di un paese stero e ho una figlia con un cittadino italiano, ho commesso il errore senza accorgermi: ho messo il cognome di mia madre invece che quello di mio padre, non sapevo che non si poteva fare e quindi ora per fargli il passaporto dalla mio paese mi richiedono il cognome dal nonno e non dalla nonna. E possibile cambiare il cognome a mia figlia?
RispondiEliminaIl suo è un caso insolito e anche poco chiaro. Lei non dice se è sposata o meno (la normativa non è proprio identica nei due casi), se lei stessa ha il cognome di sua madre o no, in quale paese è stata registrata sua figlia alla nascita, insomma dice troppo poco perché si possa comprendere bene quanto le accade.
RispondiEliminaSuppongo che motivando con documentazione appropriata la richiesta le sia consentito di cambiare il cognome della figlia se proprio vuole farlo e a tale scopo le consiglio di leggere la pagina di cui al link http://cognomematernoitalia.blogspot.it/p/informazioni-generali-sulla-procedura.html, però esiste una sentenza della Cassazione (il massimo tribunale italiano) secondo la quale
"Il mantenimento del cognome di origine, come attribuito nello stato di cui il soggetto è cittadino, è dovuto secondo Cass., sez. I, 17 luglio 2013, n. 17462, pubblicata in Foro it., 2013, I, c. 2807 ss".
Ritengo che l'unica via praticabile sia quella di seguire passo passo le istruzioni recenti contenute nel sito governativo di cui a questo link:
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/come-fare-nelle-prefetture.
Cordialmente, I. N.
Buongiorno, volevo chiedere un informazione se potete aiutarmi ne sarei grato, io vorrei aggiungere il cognome di mia madre a quello di mio padre, premetto che i miei non sono sposati e mio padre ci ha abbandonati quando io avevo 10 anni quindi 25 anni fa, oggi mi sento più che mai convinto che mia madre sia stata il fulcro della mia crescita e quindi mi sento sicuramente più riconoscente verso di lei che ha fatto tanto per aiutarmi a crescere.
RispondiEliminaQUINDI CHIEDO SE OLTRE ALL AGGIUNTA DEL COGNOME MI PIACEREBBE CAPIRE SE È' POSSIBILE METTERE IL COGNOME DI MIA MADRE PER PRIMO!!!proprio per poter identificare maggiormente la sua importanza nella mia vita.
Grazie
Attualmente non è prevista l'anteposizione del cognome materno. Tuttavia si può chiedere la sostituzione del paterno col materno in casi particolari, ad es. per indegnità del genitore, situazione che va DIMOSTRATA. Difficile dire se il semplice abbandono, pur dimostrato, è considerato sufficiente per ottenere il risultato sperato.
RispondiEliminaBuonasera, mia figlia di 14 anni manifesta da qualche tempo il desiderio di assumere il cognome del mio compagno ( a breve marito) al posto di quello del padre biologico che è sparito nel nulla dal 2009..vorrebbe avere il suo cognome e continua a dire che per lei è lui il suo vero padre! io ho l'affido esclusivo qualche anno fa..oltre al divorzio ovviamente, ma siamo sempre comunque bloccate a livello burocratico perchè in molti casi servirebbe la firma del padre biologico (documenti scolastici, autorizzazioni sportive, gite in Italia o all'estero, vacanze all'estero ecc) Per ovviare al problema documenti/autorizzazione al cambio cognome (con il quale lei non si identifica) mi consiglia di richiedere la decadenza della podestà genitoriale? avendo quella potrei autorizzare io il cambio di cognome e "l'adozione" del mio compagno? molti consigliano di aspettare perchè dopo 10anni di mancato mantenimento dovrebbe decadere in automatico.. Grazie mille in anticipo! Cristina
RispondiEliminaGentile Cristina, attendere o non attendere? La scelta è sua. Non credo, però, che la decadenza dalla potestà genitoriale garantisca automaticamente la sostituzione del cognome. Per di più l’aggiunta del cognome del compagno, diversamente da quello di un nuovo marito, mi sembra molto ma molto difficile da ottenere.
RispondiEliminaPotrebbe certamente essere chiesta citando la sentenza del TAR della Liguria n. 57 del 13.01.2012, che “ha dato forza legale alla possibilità di aggiungere al proprio cognome anche quello di un estraneo” (http://cognomematernoitalia.blogspot.it/2012/05/societa-e-diritto-marta-ajo-intervista.html), ma una sentenza di un tribunale amministrativo ha valore solo per il caso sollevato, non è estendibile a tutti i casi esistenti per i quali gli organi competenti si atterranno alla legge vigente.
salve sono abdelmoujib sono ITALIANO di origine marocchina chiedo se e possibile cambiare il mio nome visto ladificolta di dirlo pronunciarlo e impararlo e questo da il modo ad alcuni persone a chiamarti abdul mustafa ali mohamed ....e sul livello lavorativo ho avuto delle conversazione abbastanza discriminante dove dal mio nome se vengo scartato "ricordo che sono italiano" mi devo presentarmi tutti i volte con nome italiano .chiedo solo info in merito e le procedure da fare .
RispondiEliminagrazie
Date le sue motivazioni, penso che non dovrebbe incontrare ostacoli.
EliminaQuanto alla procedura, trattandosi di sostituzione dell’intero nome e non di semplice aggiunta di un cognome, farà bene a informarsi presso la Prefettura del suo Comune di residenza, scrivendo o andando di persona. Per un'informazione preliminare, dia un'occhiata alla pagina di cui a questo link: http://cognomematernoitalia.blogspot.it/p/informazioni-generali-sulla-procedura.html
l'aggiunta del cognome materno ..cosa comporta a livello burocratico? ..viene cambiato anche il codice fiscale? ..vengono modificate anche altre cose che al momento nn conosco?
RispondiEliminaUn elenco delle variazioni da apportare e degli uffici o persone da informare DOPO il cambio di cognome è presente in questo blog alla pagina “Prassi cambio” di cui al link. http://cognomematernoitalia.blogspot.it/p/informazioni-generali-sulla-procedura.html
RispondiEliminaBuongiorno, ho un bimbo di sette mesi e mi chiedevo se non fosse il caso di aspettare l'approvazione della legge per il doppio cognome. Infatti mi piacerebbe trasmettere quello, piuttosto che un cognome unico composto da due. Secondo voi quanto tempo ci vorrà ancora?
RispondiEliminaGrazie mille.
Buonasera, leggo che al punto 3 c'è scritto "da documentare". In che modo va inteso? Con documenti ufficiali, con resoconto di fatti, con motivazioni affettive?
RispondiEliminaGrazie
Ambra
Se un minore ha manifestato il desiderio di portare il anche cognome di un altro membro della famiglia, è evidente che di ciò la persona suddetta sarà a conoscenza; dunque una dichiarazione della stessa che confermi tale circostanza può essere utile o anche necessaria, a seconda dell'orientamento del Prefetto. Il mio consiglio è di scrivere preventivamente alla Prefettura cui ci si dovrà rivolgere, chiedendo se si considera una tale dichiarazione necessaria e sotto quale forma dovrà eventualmente esser prodotta, se in calce alla domanda o separatamente. Qualcuno potrebbe anche non richiederla. Non ci sono casistiche al riguardo ma solo singole situazioni riferite.
EliminaBuona sera, mio figlio 12 anni da anni vorrebbe il mio cognome, poichè è stato abbandonato dal padre che aveva 18mesi e da tutta la sua famiglia. Fino ad ora l'ho condito dicendogli che quando sarà maggiorenne potrà cambiarlo. Ora ha in classe un bimbo adottato ed è inferocito perchè lui non può cambiare cognome. Non so più cosa fare, è quasi arrivato alle mani con un compagna che continua a chiamarlo per cognome (non è assolutamente un bimbo violento anzi è sempre molto disponibile con gli altri) e spesso arriva a casa arrabbiato perchè gli amici lo chiamano per cognome. Ho provato a dirgli di trovarsi un soprannome ma non gli basta. Io ho l'affido esclusivo il padre è sparito da 7 anni. Non ho chiesto la cessazione della potestà genitoriale per questioni economiche. Posso chiedere il cambio del cognome tramite la prefettura senza passare dall'avvocato allegando il decreto di affidamento e una relazione dei servizi sociali fatta per l'affidamneto e magari una relazione dei professori. Ho qualche speranza di ottonere il cambio?
RispondiEliminaLe speranze non sono garanzie. A occhio e croce i motivi ci sono, ma deve sempr passare dal Prefetto. Faccia una relazione AMPIA E CHIARA e alleghi tutta la documentazione inerente. Se dovesse esserci un rigetto - che il Prefetto o chi per lui (il Giudice del Tribunale dei Minori) ha l’obbligo di motivare - allora dovrà proprio rivolgersi a un avvocato.
EliminaBuon giorno, sono Eritreo ed ho addotato bambini dal Ethiopia ( una di essi é maggiorene), addesso stanno per entrare in Italia. Peró il loro cognome non abbiamo ancora cambiato a quello mio ( padre naturale), ma in Italia come funzione? Posso lasciare il loro cognome del padre biologico cosi come sta o é obligatorio di cambiare? E qual'procedura che devo seguire? Grazie tante anticipatamente
RispondiEliminaIl suo problema non è affatto chiaro. Che differenza fa tra “padre naturale” e “padre biologico”? In Italia non sono due cose diverse. Il cosiddetto “padre naturale” (com’era chiamato in tempo e non più adesso) corrisponde esattamente al “padre biologico”.
EliminaBuongiorno, mi puó confermare che allo stato attuale delle leggi non é ancora possibile attribuire al figlio di una coppia sposata il doppio cognome dalla nascita? In caso non sia possibile, é meglio fare subito richiesta di cambio cognome in prefettura o aspettare che venga approvata la nuova legge, che forse potrebbe facilitare l acquisizione del doppio cognome? Grazie mille!
RispondiEliminaNon è possibile.
RispondiEliminaSe sua moglie partorisce nel suo paese e il figlio viene registrato là, potrete dargli il doppio cognome e solo dopo registrare il figlio anche in Italia. In tal caso li manterrà tutti e due.
Se prima lo registrate in Italia è improbabile che vi accettino la rettifica all'anagrafe dopo che lo avrete registrato all'estero, anche se un utente del gruppo tempo fa ha sostenuto di esserci riuscito, senza però spiegare in quale modo.
Buongioro Sig.ra Natoli.
RispondiEliminaDa quanto ho letto mi sembra di capire che si può solo "aggiungere" il cognome della madre e non "cambiare" il cognome del padre con quello della madre. Ho capito bene?
Sono separata da mio marito e mio figlio maggiore (quasi diciottenne) ha espresso la volontà di lasciare il cognome del padre per prendere il mio. E' possibile farlo o può solo aggiungere il mio cognome a quello che ha già?
La ringrazio molto per la disponibilità
La richiesta di sostituzione prevede motivazioni documentabili diverse da quelle sopra indicate. Occorre dimostrare l'indegnità del genitore e il conseguente danno psicologico dl figlio. In questi casi la decisione passa al giudice dei minori.
RispondiEliminaSalve mio figlio ha 19anni e vuole cambiare il cognome di suo padre biologico x mettere quello del mio compagno che x lui e il suo vero padre essendo stato cresciuto da lui all eta di 3 anni con prova che sono 16anni che viviamo insieme puo farlo e quanto tempo ci vuole grazieb
RispondiEliminaImprobabile che possa riuscirci. Presenti se vuole la domanda seguendo le istruzioni su indicate, ma non si aspetti un sì. Buona fortuna.
RispondiEliminaBuongiorno Sig.ra Natoli,
RispondiEliminavolevo chiedere se secondo Lei è ammissibile il cambio cognome paterno di una neonata di 6 mesi figlia di padre spagnolo e madre italiana nata in Italia. Alla nascita sono stati attribuiti i due cognomi del padre (il quale porta i cognomi di tutti e due suoi genitori, come previsto dalla legislazione spagnola). Per mia figlia vorrei sostituire il secondo cognome (quello della nonna) attribuendo il mio, come sarebbe correttamente avvenuto se fosse nata in Spagna. Non è stata ancora registrata al consolato spagnolo. cosa ne pensa? il fatto è che un domani quando avrà doppia cittadinanza non vorremmo che abbia disagi per un cognome che non identifichi la provenienza materna e che possa incorrere in problemi burocratici. La ringrazio in anticipo.
Saluti.
Lo ritengo fattibile. Può trovare una discussione su un caso analogo nel gruppo FB corrispondente a questo blog.
EliminaBuongiorno Sig.ra Natoli,
Eliminail mio caso è simile, ma il mio marito è del Uruguy. vorrei sapere se devo inserire nella domanda tutti 8 i riferimenti normativi?
Cordiali saluti
È preferibile eventualmente abbondare che tralasciare cose necessarie.
EliminaLi metta.
Buongioro Sig.ra Natoli.
RispondiEliminaDa quanto ho letto comprendo che si può solo "aggiungere" il cognome della madre e non "sostituire" il cognome del padre con quello della madre. È corretto?
Noi siamo due fratelli nati da due diverse convivenze non andate a buon fine. Siamo stati cresciuti da nostra madre e dai nonni materni, e non dai rispettivi padri! pertanto l'unica cosa che ci accomuna è il cognome materno. Ed è proprio per questo che vorremmo sostire i rispettivi cognomi Le chiedo gentilmente se è possibile la sostituzione, o soltanto l'aggiunta.
La ringraziando per la disponibilità, saluti
Io capisco bene il vostro più che ragionevole punto di vista, ma lo Stato no.
RispondiEliminaPotreste anche tentare di chiederla, ponendo in subordine l’aggiunzione “qualora vi fossero norme inderogabili che rendano non effettuabile la sostituzione da noi desiderata”. Tenete presente però che come motivazione per la sostituzione quella che state illustrando è insufficiente.
Dovreste DIMOSTRARE l’assenza di cure da parte dei vostri padri (meglio - si fa per dire - con eventuali maltrattamenti) e il conseguente disagio psichico che ve ne sarebbe derivato. E non è detto che verrebbe considerato sufficiente.
In altri termini, se siete solari e splendenti, malgrado il padre assente, temo che non vi possa riuscire.
L’aggiunta invece sì.
Se avete necessità di chiarimenti ulteriori, iscrivetevi al gruppo FB corrispondente (vedi link sulla home). Buona fortuna.
Buongiorno, ho una bambina di 5 anni nata da una convivenza. Ci siamo lasciati, abbiamo l'affido condiviso, un'elevata conflittualità tale da non riuscire a decidere nulla, scuola, ecc... Querele ogni momento, civile, penale, sono 3 anni che non se ne può più! Vorrei aggiungere il mio cognome alla bambina, il padre non firmerà mai il modulo, cosa posso fare? Grazie mille
RispondiEliminaMeglio discuterne nel gruppo. https://www.facebook.com/groups/293174414083047/
RispondiEliminaBuongiorno Sig.ra. Natoli,
RispondiEliminail mio bambino ha preso i 2 cognomi del suo papà (uruguaiano), io voglio chiedere la sostituzione del secondo cognome (nonna materna) con il mio. Ho un certificato del consolato del Uruguay che attesta che il bambino è cittadino uruguaiano e che in Uruguay ha il primo cognome del padre e il primo della madre, non i 2 cognomi del padre come in Italia.
Vorrei sapere che motivazione devo mettere, su quelle elencate nel sito non trovo nessuna corrispondenza.
Saluti
Tra i commenti troverà altri casi simili al suo. Se non dovesse sembrarle sufficiente, si iscriva al corrispondente gruppo FB (link a destra nella home).
RispondiEliminaGentilissima,
RispondiEliminaVorrei sapere se, aggiungendo il cognome materno a quello paterno, potrei incorrere in difficoltà in termini di riconoscimenti dei miei titoli di studio (dalla laurea in giù).
La ringrazio in anticipo per la cortese attenzione.
Gentile malika2309,
RispondiEliminaqui trova l’elenco delle variazioni da apportare e degli uffici o persone da informare DOPO il cambio di cognome.
http://cognomematernoitalia.blogspot.it/p/informazioni-generali-sulla-procedura.html.
Per quanto riguarda i titoli di studio, dovrebbe bastare allegare una copia autenticata del decreto di modifica (non saprei se, in alternativa, una dichiarazione autenticata presso un ufficio comunale).
Penso che le convenga chiedere direttamente alla segreteria dell’Università, per maggior sicurezza.
buongiorno sono divorziato da molti anni. Da alcuni mesi le lettere che invio a mio figlio che ha 25 anni e vive in un'altra città mi vengono restituite perché risulta trasferito facendo un'indagine ho scoperto che ha cambiato cognome chiedo se sia stato possibile farlo senza essere interpellato, tra l'altro la madre continua a percepire l'assegno di mantenimento x lo stesso
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RispondiEliminaSalve.
Di regola occorre il consenso dell’altro genitore per un figlio minorenne. Ovvio che ciò presuppone la reperibilità del genitore; se questi risultasse oggettivamente irreperibile, la prefettura potrebbe anche non considerare l’assenza di consenso un ostacolo.
Per un figlio maggiorenne la cosa può essere diversa ed essendo il figlio stesso a presentare direttamente la domanda di aggiunta del cognome materno il consenso può anche non essere considerato necessario. Preciso però che per una sostituzione e non aggiunta, normalmente vengono richieste motivazioni abbastanza serie e approfondite. Difficile, dunque, che una sostituzione sia stata concessa con eccessiva facilità.
Quanto all’assegno di mantenimento, trovo strano che per un figlio venticinquenne sia la madre e non il figlio stesso a percepirlo.
Le suggerisco, per evitare di rendere irrecuperabili rapporti che dal suo dire risultano interrotti, di fare scrivere dall’avvocato una lettera molto tranquilla, in cui si limita a chiedere a lui - e non alla madre - chiarimenti su quanto è accaduto. Se ha trovato qual è il nuovo cognome avrà trovato anche l’indirizzo, ritengo.
A seconda della risposta avuta, potrà decidere con la serenità necessaria come regolarsi.
Buonasera sig.ra Natoli volevo chiedergli se secondo Lei è ammissibile il cambio di nome e cognome nel mio caso? vedra i miei si sono divorziati quando avevo 9 anni, mio padre e stato sempre un uomo molto violento e agressivo per questo motivo mia madre a deciso di lasciarlo dopo un paio di anni si e sposata di nuovo con un cittadino italiano, io dopo 13 anni di residenza in italia mi e stata concessa la cittadinanza italiana, mio padre (se si puo chiamare cosi una persona del genere) non lo vedo piu da 10 anni, ho molti ricordi brutti, violenti e tristi di lui, adesso che dopo tanti anni di attesa mi e stata concessa la cittadianza vorrei togliermi il suo nome e cognome, non riesco a vivere con lo stesso nome e cognome di una persona che non ha mai voluto sapere piu di me, e che mi ha trattato peggio di un animale, I miei dubbi sono posso fare il cambio di nome e cognome ? e se possibile posso scegliere io il nuovo nome e cognome? (esempio un nome spagnolo,inglese,tedesco,etc) o devono per forsa essere in italiano il nuovo nome e cognome ? (attualmente ho un nome e cognome spagnolo) grazie in anticipo per il suo tempo.
RispondiEliminaSe lei può dimostrare tutto questo, o almeno parte di questo, e anche il disagio che gliene è derivato, potrebbe farcela. Tuttavia eviterei di chiedere anche la sostituzione del prenome, che non penso sia uguale a quello di suo padre. Se dà l’impressione di volere un’identità nuova in assoluto al di là delle ragioni che ha esposte, la sua istanza sarà quasi sicuramente rigettata. Tra le tante sentenze che le consiglio di citare in blocco, ce n’è una di particolare interesse. Riporto dalla NOTA: “Nel caso di persone maggiorenni, si può far riferimento anche alla sentenza del TAR della Liguria, n. 57 del 13.01.2012, che ha negato l'inammissibilità di richieste volte ad aggiungere al cognome posseduto quello di un non parente consenziente, di propria scelta.” Tuttavia una sentenza del TAR non ha lo stesso valore delle altre (contano Cassazione e Consulta) e soprattutto si tratta di aggiunta e non si sostituzione. Un’idea potrebbe essere quella di chiedere contemporaneamente la sostituzione col cognome materno, per tutte le ragioni che lei ha espresse, e l’aggiunta di quello del marito attuale di sua madre, precisando che questo la aiuterebbe ancora di più, sul piano psicologico, a sentirsi finalmente parte di una famiglia affettuosa e solidale. In questo caso potrebbe citare anche la sentenza del TAR. Che possa funzionare è un’ipotesi, non è una certezza. Le consiglio di iscriversi al gruppo, in modo da avere indicazioni anche da altri, nel caso in cui qualcuno avesse avuto un'esperienza analoga alla sua.
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