|
La VI seduta di audizioni sul tema [1], che ha avuto luogo presso la
presidenza della Commissione Giustizia, ha toccato un aspetto non secondario
della legge a cui pervenire, ovvero l’opportunità che si approntino anche
modifiche dei regolamenti attuali, per aggirare alcune difficoltà che
potrebbero sorgere dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Sui
problemi legati all’identificazione delle persone nell’espletamento delle
pratiche notarili hanno parlato il Dott.
Giulio Biino e la Dott.ssa
Alessandra Mascellaro, rispettivamente Presidente e Consigliera del
Consiglio Nazionale del Notariato.
L’atto di identificazione delle parti, fondamentale per lo svolgimento
dei traffici giuridici, presuppone che si possa e debba avere certezza delle
relazioni giuridiche tra le parti coinvolte in una situazione specifica. Per
esempio, nei casi di devoluzione ereditaria la necessità di individuare i
membri aventi diritto nell’ambito e della famiglia nucleare, ove questa ci
sia, e al di fuori di essa, come nel caso della presenza di cugini, rende
necessario che tutti i membri siano rintracciabili anche nel caso in cui non
ci sia un cognome comune quale conseguenza di un’attribuzione che può essere
stata effettuata alla nascita, o a seguito di un cambiamento del cognome che
può essere intervenuto successivamente.
La Dott.ssa Mascellaro ha riferito di un caso in cui si è imbattuta,
quello di un lituano che aveva cambiato cognome due volte e che era dunque passato
attraverso tre cognomi differenti. In tale circostanza, la presenza di un certificato
consolare, rilasciato dall’Ambasciata della Repubblica di Lituania nella Repubblica italiana, che riportava il
cognome di ultimo acquisto, quello ricevuto alla nascita e l’altro avuto tra
questi due estremi, insieme alle annotazioni relative ai provvedimenti che ne
avevano determinato l’esistenza, le ha reso possibile effettuare l’accertamento
di identità necessario.
Così si è appreso dell’esistenza della Convenzione CIEC n. 21 [2], stipulata
all’Aja l’8 settembre 1982 e ratificata dall’Italia l’11 febbraio 1989 con legge n. 71 [3], di un Registro generale dei testamenti [4] esistente presso il Ministero di Giustizia e di
alcune questioni, oggetto delle competenze del notariato. Il Dott. Biino si è
peraltro dichiarato disponibile a fornire una consulenza alla Commissione
giustizia, per la stesura di criteri atti a rendere funzionale, sotto il
profilo dell’identificazione dei soggetti umani, le norme da approvare. Tutto
sicuramente interessante.
Sorge però qualche perplessità riguardante l’accertamento delle
relazioni parentali, ai fini delle devoluzioni ereditarie, in caso di membri
esterni alla “famiglia nucleare” tra cui si annoverano i famosi “cugini” di
cui abbiamo discusso in precedenza [5].
La prima domanda che viene spontaneo porsi è:
- perché mai i “cugini” oscurati da
cognomi diversi non hanno mai spaventato nessuno quando si è trattato di persone
appartenenti alla linea di parentela materna? Appare lecito infatti ritenere
che l’ipotetica tesoretto numerico dei possibili cugini non verrebbe incrementato dalla nuova normativa sui cognomi e neanche decrementato ma solo diversamente distribuito, tenuto conto delle scelte individuali
e perfino dei cambi di cognome da maggiorenni, nonché del fatto che le
aggiunte di un cognome genitoriale (abitualmente il materno) costituiscono
prassi attuale esperibile ed esperita presso le Prefetture delle diverse
provincie italiane.
Ora se da un lato appare più che ragionevole che, in applicazione della
Convenzione dell’Aja citata, un documento che dettagli analiticamente i cambi
di cognome di una persona sia usualmente reperibile da tutti i soggetti
aventi il compito istituzionale di effettuare accertamenti, dall’altro non
possiamo non stupirci del fatto che la questione non sia stata – per quel che
ne sappiamo – sollevata già prima.
 Vivevo ancora a Palermo, quando la Direttrice del Centro culturale
francese della mia città, conoscendo la mia attività di ricerca in tema di
leggi sul cognome, mi inviò per posta un ritaglio del quotidiano francese Le Monde,
dell’8 gennaio 1983 [6]. Vi si leggeva che una nuova legge sui cognomi e i prenomi, entrata in
vigore il 1º gennaio di quell’anno, permetteva agli svedesi membri di una
stessa famiglia - padri, madri, sorelle e fratelli - di avere tutti cognomi differenti. Non solo, ma
si riconosceva a ogni cittadino il diritto di cambiare anche il prenome se
non di suo gradimento, gratuitamente la prima volta e a pagamento in
eventuali occasioni successive.
Sappiamo anche che in altri stati è
possibile invertire l’ordine dei cognomi- ce lo ha ricordato la
professoressa Fátima Yáñez Vivero nell’audizione del 21 marzo [7] -, determinando così un cognome differente da quello ricevuto
alla nascita pur se costituito dagli stessi elementi e allora la seconda domanda che si affaccia
alla mente è:
- ma le devoluzioni ereditarie
esistono solo in Italia? In Svezia, in Danimarca, in Spagna o altrove
nessuno eredita mai niente, in presenza o in assenza di un testamento? E se eredita, in qual modo le figure istituzionali
preposte di quegli Stati gestiscono efficacemente la questione? Non sarebbe opportuno
che il Parlamento, che dispone di un Ufficio Studi perfettamente attrezzato,
acquisisse una documentazione su questo particolare aspetto del problema?
Riteniamo che in tema di mutamenti occorra avere ben chiaro ciò che con
il varo di una nuova legge ci si ripromette di ottenere, perché i criteri da
introdurre per rendere più agevole il lavoro a chi è chiamato a garantire la
validità giuridica di un atto non possono comunque sconvolgere gli obiettivi
primari di una legge, di una legge che
non discende a pioggia dai vertici ma che consegue a un ampio lavoro,
partito - per così dire - dal basso.
Occorre precisare allora un quadro storico, che al momento appare
piuttosto confuso. Si è detto infatti nel corso dell’audizione qualcosa di
inesatto, di certo involontariamente mutuato da talune false informazioni che
circolano in rete e non solamente lì. La Dott.ssa Mascellaro, di cui abbiamo
apprezzato il puntuale intervento, ha però affermato che il tentativo di
introdurre in Italia il doppio cognome daterebbe da 45 anni ovvero dalla proposta di legge presentata il 30 ottobre 1979 dall’on. Maria Magnani Noya [8]. Non è così. Quella data
attesta la nascita in ambito legislativo di un interesse per il cognome materno, visto che la deputata torinese presentava
una proposta per l’eliminazione della
patrilinearità obbligatoria senza nemmeno ipotizzare la possibilità di un
doppio cognome. Il progetto, che intendeva altresì eliminare la pronuncia
dell’addebito nelle cause di separazione con cui venivano colpite soprattutto
le donne, prevedeva infatti il cognome singolo di uno dei genitori, a loro
scelta. Era un apprezzabilissimo primo
passo sul piano della parità – già sconvolgente per i parrucconi
dell’epoca – ma era e resta qualcosa di diverso dal retroterra motivazionale
più complesso che ha determinato in altri soggetti proposte sul doppio
cognome, legislative e non, antecedenti e successive a quella sul cognome
singolo a scelta (riproposto nella legislatura successiva anche dalla senatrice
Elena Marinucci). Sul piano legislativo, la comparsa del
doppio cognome inizia con la X legislatura, nel dicembre del 1989, con la
proposta della deputata Laura Cima [9], dunque quasi 35 anni fa e non
45. In altri termini, a livello legislativo si arriva al doppio cognome dopo
circa 10 anni dall’intento iniziale di Magnani Noya di sanare una parità inesistente, cosa
importantissima ma che non costituisce
il solo aspetto per il quale una riforma del sistema si rendeva già allora
necessaria.
Il punto però è anche un altro, cioè che non abbiamo solo il filone legislativo da considerare per
comprendere l’approdo abbastanza recente al doppio cognome, che
infatti esiste già mentre non c’è
ancora una legge. Il Parlamento oggi segue e non precede né determina
il cambiamento intervenuto, a cui si è
giunti per via non legislativa ma giudiziaria. Il Parlamento oggi deve
regolare con opportuni criteri la questione ma non deve introdurre, né può
più togliere il doppio cognome per i figli.
Il primo tentativo italiano di pervenire per via giudiziaria a una riforma centrata sul doppio cognome è
del 1980. Ne fu autrice una donna che, avendo elaborato l’anno prima un
progetto specifico e previsto un criterio (migliorato
nel tempo) per evitare la moltiplicazione dei cognomi nelle generazioni
successive, adì il Tribunale della sua città con l’intento di giungere alla
Corte costituzionale. Il suo scopo era quello di ottenere una sentenza che,
riconoscendo l’incostituzionalità della normativa vigente, creasse un vuoto
legislativo e ”obbligasse’ il Parlamento a legiferare d’urgenza, magari
adottando proprio la proposta da lei elaborata, pubblicata nel giugno del 1979 [10] e inviata ad alcuni esponenti di diversi partiti politici nazionali [11]. Pensiero ingenuo (come la donna stessa, all’epoca) che si
scontrò comunque con un NO tondo tondo del Tribunale ordinario [12], che dichiarò infondato il
rilievo di discriminazione per sesso in quanto, ebbe a sentenziare, nemmeno
il padre trasmette il cognome bensì è il figlio che lo acquista. Che il
figlio nato nel matrimonio fosse obbligato ad acquistare solo il cognome del
padre e mai quello della madre non rese meno salde le certezze granitiche del
tribunale palermitano. Considerato che i soggetti citati in giudizio non
erano pochi, che nuovi possibili rigetti in appello ed eventualmente in
Cassazione avrebbero comportato spese esose e che il clima giuridico esterno
non le appariva come un alleato su cui contare ma esattamente l’opposto [13], la donna in questione – che ero io - abbandonò
la via giudiziaria ripromettendosi di intensificare i suoi sforzi affinché la
sua proposta venisse adottata da qualche addetto o addetta ai lavori
parlamentari. Cosa che, malgrado un certo interessamento di alcune addette e
perfino una promessa ricevuta, non avvenne.
Ma perché ripensare ora a quella proposta? La ragione specifica sta nel
fatto che non si proponeva la questione motivandola con un’evoluzione del
costume ma affrontandola alla radice,
che si denunciava non solo la discriminazione esistente a danno delle donne
ma altresì le conseguenze che quella discriminazione produceva sulle figlie e
sui figli e dunque sull’intero sistema sociale. Sul versante della
popolazione maschile, tali conseguenze si possono definire come presenza sotterranea di un input a prevaricare sulle donne che viene
trasmesso da una generazione all’altra, per acquisizione inconscia da parte
del figlio. Se allora io non scrivevo anche di soppressione fisica, oggi,
possiamo ben rendercene conto: TUTTI i sistemi che alimentano la visione
patriarcale del mondo e la svalutazione o negazione dei diritti primari delle
donne sono alla base dei femminicidi e dei figlicidi che prosperano nella
nostra squilibrata società. Tra i fattori più perniciosi c’è la “legittimazione” inconscia della soppressione
della donna, introiettata mediante la soppressione della sua visibilità nel
cognome del figlio. È la prima nel tempo, la più radicata e durevole e
dunque quella che occorre estirpare senza ulteriori ritardi. L’abitudine
ottunde i cervelli e fa sì che da molte parti non sia stata colta la relazione esistente tra la modalità
soppressiva, inculcata nei maschi fin dalla nascita, e l‘esercizio efferato
del possesso.
Sulla differenza tra un’impostazione che guarda alla sola parità e quella
che, eliminando la specifica discriminazione contro le donne legata
all’attribuzione del cognome, intende contribuire a determinare una riforma
sociale a tutto tondo, si è espressa nel marzo 2021 Noi Rete Donne con un documento collettivo [14] dal titolo “Doppio Cognome a
Figli e Figlie, una Rivoluzione Culturale e non questione di sola parità”. In esso, oltre all’esposizione e
all’approfondimento del tema, si faceva anche riferimento ad alcune associazioni
formatesi nel corso degli anni, tre delle quali - la Rete per la Parità, l’Associazione Coscioni e l’Associazione
Vox-Diritti - a seguito dell’ordinanza di autorimessione 18/21 della Consulta [15] che ha preceduto la storica sentenza 131/2022 [16], utilizzando lo strumento dell’Opinio
Amici curiae, avevano operato per far sentire la loro voce con il
deposito presso la Corte costituzionale di tre atti d’intervento distinti.
Ma non soltanto. Dal giugno 1979 al 2022 (e anche oltre) si è assistito a un lento
ma progressivo dilatarsi di scritti, incontri, seminari e convegni, promossi con
sempre maggiore frequenza da associazioni, università, reti femminili,
assessorati alla parità e ordini professionali, tra cui quello degli avvocati
di Ravenna [17], per citarne uno tra i tanti.
E allora dobbiamo riassumere così l’intera questione. L’introduzione del doppio cognome in
Italia, pur previsto a datare dal 1989 da alcune e alcuni parlamentari
con modalità di vario tipo, senza che le proposte avanzate trovassero sbocco nell’approvazione
di una legge, non è conseguita a un’innovazione
legislativa. Sul risultato ottenuto ha influito, da un lato, il diffondersi
di un interesse specifico che, pur non mobilitando le masse, toccava le
coscienze più avvertite rendendo possibile la nascita di un pensiero
collettivo diverso, basato sul rifiuto di una consuetudine legislativa in
totale contrasto coi principi costituzionali e coi diritti fondamentali della
persona. Rientra in questo ambito d’azione anche la creazione sui social di gruppi [18] volti a orientare coloro che
erano interessati a richiedere l’aggiunta del cognome materno al paterno dei
loro figli, ma talora anche al proprio, fornendo con un lavoro prolungato nel
tempo il supporto necessario per l’espletamento delle pratiche prefettizie necessarie [19].
Dall’altro c’è stato l’intervento
decisivo di pochi soggetti, ovvero di alcune donne particolarmente
“illuminate” e dei loro mariti o compagni di analogo “lume” interiore, che
hanno chiamato in causa la magistratura al suo livello più alto. I tre casi
fondamentali di questo iter sono stati attivati da coppie e non da sole
donne. Mi riferisco ai tre ricorsi altrui che hanno ottenuto riconoscimento in sentenze, da parte
del Tribunale internazionale CEDU il primo [20] e della Corte costituzionale italiana il secondo [21] e il terzo [22].
In sostanza, per quanto non tutta la comunità italiana si sia dimostrata
sufficientemente consapevole su questo fronte, è stata la società civile a determinare - muovendosi nel quadro dei principi costituzionali esistenti, della
Convenzione EDU (CEDU) da tempo sottoscritta dall’Italia
e di altri trattati internazionali - il riconoscimento
della pari dignità genitoriale della donna, l’eliminazione della
patrilinearità obbligatoria e l’introduzione del doppio cognome come regola
aurea e come unica soluzione praticabile, in assenza di una scelta diversa concordemente
manifestata dai genitori.
Ciò che oggi il Parlamento è
dunque chiamato a fare non è creare ostacoli di una qualsiasi natura che, per ragioni esterne al dialogo di coppia e alla reale parità tra i
genitori, finisca anche indirettamente col proporre una continuità col
passato, approvando soluzioni comode ma che non corrispondono a una reale
necessità dello Stato (rif. art. 8, comma 2, della CEDU) [23].
Il nostro Paese si è sempre mosso sul piano di “semplificazioni” reali o
apparenti, che mietono vittime in vari settori della popolazione, minando i
presupposti di uguaglianza e di serena convivenza sociale. Non è auspicabile
che, adottando criteri semplificativi, veri o presunti, si riduca o vanifichi
l’impatto positivo che una riforma scaturita da una nuova legge può avere
sulla popolazione italiana. Non si vuole giocare a liberi tutti, ma le giuste
osservazioni della Dott.ssa Mascellaro sulle conseguenze che potrebbe avere
una norma che consenta al figlio maggiorenne di aggiungere il cognome
dell’altro genitore qualora ne abbia ricevuto solo uno alla nascita, senza
che ne siano coinvolti anche i cognomi di eventuali fratelli e sorelle, ove
portasse all’eliminazione della possibilità stessa rischierebbe di apparire
come una limitazione dell’identità personale dei singoli, inspiegabilmente
lontana dalle regole già richiamate e ben più elastiche di altre nazioni.
Peraltro le richieste di aggiunta, avanzate da una persona maggiorenne
per sé, sono ormai serenamente approvate dalle Prefetture italiane. Vengono
ugualmente approvate e non da adesso le richieste di aggiunta al cognome dei
minori presentate da entrambi i genitori.
Non solo, ma una notizia di stampa dell’11 aprile riporta una
sentenza del febbraio 2024 del Tar
del Veneto, che, intervenendo in un caso verificatosi presso la
Prefettura di Verona, rende nullo il dissenso di un padre per l’aggiunta
del cognome materno chiesto otto anni fa dalla madre per il figlio ormai
quattordicenne [24], modificando con ciò le regole fin qui riservate alle
situazioni pregresse.
Dovremmo
compiere ora un passo indietro?
Dall’intervento della Dott.ssa Mascellaro non si deduce sia questo l’intento che sta alla base delle sue
pertinenti osservazioni. Tuttavia, l’ipotesi di dover modificare
eventualmente la legge - più precisamente
il testo attualmente considerato per la futura legge - emerge da una
domanda formulata dalla senatrice Bongiorno.
Si sottolinea dunque che appare utilissima la predisposizione di un
regolamento che garantisca la certezza delle relazioni giuridiche, purché quei « criteri indefettibili”
richiamati dal Dott. Biino attivino procedure
diverse da un’eventuale indebita interferenza nel diritto inalienabile all’identità personale più intima dei
singoli.
Sul finire dell’audizione del 3 aprile, la senatrice Bongiorno ha dichiarato:
“il tema è stabilire se e quanto noi possiamo comprimere comunque la libertà
del soggetto o se possiamo, come io in realtà auspicherei, prevedere dei
criteri predeterminati”. Mi sia permesso d’integrare l’impianto con la
seguente considerazione: per stabilire dei criteri predeterminati, è
necessario capire fin dove l’eventuale compressione delle libertà individuali
può NON INTACCARE la validità
complessiva di una riforma sociale.
Quali punti critici sono emersi
nel corso delle recenti audizioni – in riferimento ai quali si ricordano i
commenti [25] [26] [27] [28] [29] - e, già prima, in convegni e dibattiti in parte riportati dalla
stampa?
Uno è l’ordine alfabetico, pensato
per risolvere il dissidio tra i genitori sulla sequenza dei due cognomi da
attribuire alla prole. Quale il danno? La compromissione programmatica della
serenità del dialogo di coppia, con cui si crea uno squilibrio tra i
genitori, determinando a priori chi vince e chi perde per esclusiva comodità
dello Stato.
Un secondo punto critico è rappresentato dalla predeterminazione del cognome da attribuire alla
prole da parte del genitore cha abbia già due cognomi (per chiunque sempre il
primo o per chiunque sempre il secondo). Quale il danno? Più d’uno. Si
obbligherebbe infatti un genitore a ignorare l’interesse del figlio,
impedendogli eventualmente di scegliere tra i suoi due cognomi quello che gli assicuri
un collegamento evidente con una parentela più numerosa e/o significativa per
lui. Inoltre, si creerebbero i presupposti per un litigio tra i genitori in
ragione dell’ordine con cui attribuire i due cognomi. Se Rossi sa che la sua
prole potrà attribuire un giorno alla propria solo il primo dei due cognomi
ricevuti, litigherà con Bianchi che vuol mettere il suo cognome in prima
posizione, per assicurarsi di ritrovarlo vivo e vegeto in quello del o della
nipote che verrà.
Un terzo punto critico è individuabile nel totale livellamento d’importanza tra l’attribuzione
del cognome di entrambi i genitori e l’attribuzione del cognome di un
genitore soltanto presente in due delle proposte legislative esaminate,
ravvisabile in quel “o..o..o” (dove
peraltro il cognome materno viene sempre considerato per ultimo), riproposto
nell’intervento di un audito nel corso dell’audizione del 15 febbraio.
Quale il danno? Anche qui più di uno. Si ridurrebbe l’impatto della riforma,
al punto da rendere la situazione futura pressoché identica all’attuale; la
discriminazione nei confronti della donna continuerebbe a sussistere pur non
essendo più definita come tale e si riverserebbe su molti aspetti del sistema
sociale. Inoltre, i figli non svilupperebbero quell’identità completa e per
loro vantaggiosa di cui ha abbondantemente scritto la Corte costituzionale
nella 131/2022.
È ravvisabile un qualche rimedio? Esistono due possibilità. L’una consiste nel rendere obbligatorio il
doppio cognome, eliminando drasticamente la scelta di un cognome soltanto.
L’altra nel rafforzare il valore del doppio cognome, presentandolo come
regola generale nel primo comma della norma, e nel ridurre al contempo l’appetibilità
dell’opzione per il cognome singolo, definendola espressamente come
“deroga“ al comma con cui si introduce il doppio cognome. Non assicura
l’effetto certo della soluzione precedente, che appare la più rispondente
all’interesse del figlio, ma riduce in qualche modo il danno che l’eccessiva
libertà può produrre.
Nel caso dell’adozione del doppio cognome obbligatorio, c’è da tener
presente quanto rilevato nel corso dell’audizione del 28 marzo dall’avvocata Pase [30], che ha proposto di non rendere identificabile
il figlio riconosciuto da un solo genitore, suggerendo che oltre al cognome
del genitore che ne abbia uno solo si preveda un secondo cognome, che
potrebbe essere un cognome di fantasia o uno dei cognomi di famiglia del
genitore che ha effettuato l’unico riconoscimento del figlio.
La cosa non appare molto semplice, perché allo stato attuale in tutti i
casi di aggiunta di cognome – al momento ottenibile in Prefettura - si richiede
l’assenso della persona interessata, ovvero di chi è titolare di quel
cognome. Come si dovrebbe dunque strutturare una norma che contempli
l’aggiunta di un cognome che, per cause varie, non sia dell’altro genitore
del figlio? Sembrerebbe più ragionevole escludere un cognome di fantasia e
vincolare l’indicazione a uno dei cognomi dei genitori o dei nonni della
persona che effettua il riconoscimento del figlio. Anche questo però potrebbe
presentare problemi e forse un approfondimento della questione, per
individuare una formula tecnica appropriata, sarebbe da considerare non
banale.
|