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giovedì 19 settembre 2024

DORME ANESTETIZZATA IN PARLAMENTO UNA PROPOSTA DELLA SENATRICE D’ELIA

DISEGNO DI LEGGE n. 76, Senato

Di Iole Natoli

Foto di it.freepik.com

Nel mio recente scritto #143 bis e #156 bis - Due articoli del codice civile che ledono la dignità delle donne / Il patriarcato, le identità personali e la stampella del Cognome Maritale, rilevavo che eliminare la presenza del cognome del marito dalle liste e dalle tessere elettorali - come chiesto a giugno di quest’anno da Noi Rete Donne al Ministro Matteo Piantedosi e alla Ministra Eugenia Roccella, a ridosso delle elezioni europee - costituirebbe un passo significativo, che non cancellerebbe però la discriminazione nei confronti delle donne contenuta negli artt. 143 bis e 156 bis del codice civile.

Questi due articoli, infatti, col prevedere “l’aggiunta“ del cognome maritale per le donne, le “certificano” come cittadine di serie B, bisognose di un apporto maschile per presentare se stesse nella società, ledendone di conseguenza la dignità personale.

Tornando alla prima questione, quella inerente alle tessere e alle liste elettorali. trovo utile segnalare un’interessante proposta di legge presentata nell’ottobre del 2022, dunque in questa legislatura, dalla Sen. Cecilia D’Elia.

DISEGNO DI LEGGE n. 76, Senato
«Modifiche all’articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernenti la soppressione della distinzione per sesso nella compilazione delle liste elettorali, l’indicazione del codice fiscale dell’elettore e l’omissione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove».
Consta di
un solo articolo che risolverebbe velocemente un problema.

Annunciato nella seduta n. 27 dell'11 gennaio 2023, il Ddl risulta assegnato nella stessa data alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente. Previsti i pareri delle seguenti commissioni: 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio).

Mai iniziata, dal gennaio dello scorso anno, la trattazione.

 

19 Settembre 2024

© Iole Natoli

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domenica 15 settembre 2024

#143 bis e #156 bis - Due articoli del codice civile che ledono la dignità delle donne

Il patriarcato, le identità personali
e la stampella del Cognome Maritale

Di Iole Natoli

Foto di it.freepik.com

Giorni addietro, in uno dei due gruppi sul cognome materno fondati da me (quello privato), un’iscritta ha chiesto notizie di una mia Petizione relativa al 143 bis (cognome della moglie), articolo di natura patriarcale ancora presente nel nostro codice civile. Probabilmente pensava che fosse una petizione recente, o invece ricordava l’iniziativa di qualche mese fa di Noi Rete Donne, a cui ho partecipato, contro la presenza del cognome maritale nelle liste e nei documenti elettorali delle cittadine italiane.
In tutte le petizioni che a datare dal 2013 ho lanciato e inviato al Parlamento nelle varie legislature, contenenti alcuni possibili articoli per una legge sul cognome materno ai figli, ho trattato dell’oltraggioso 143 bis. Altre due sono state dedicate però in maniera più estesa a quest’articolo e al suo fratello minore 156 bis, del quale abitualmente non si parla benché svolga un ruolo cruciale nel conferire un carattere di obbligo al maggiore, malgrado l’incostituzionalità che lo marchia e l’evidente contrasto con diverse convenzioni internazionali che trattano della discriminazione contro le donne.

La prima delle due, inviata nella XVII Legislatura, attaccava nel 2015 il Ddl già approvato alla Camera e giunto col n. 1628 in Senato. Ciò perché il testo unificato aveva lasciato inalterato il vecchio 143 bis, sopprimendone la modifica che inizialmente era invece inclusa nella proposta-base della deputata Garavini.

La seconda, della XVIII Legislatura, lanciata il 2 giugno 2019 e diretta ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente della Repubblica e a diversi parlamentari e ministri, aveva per titolo #Stop143bisCognomeMaritale - Risolvere la liturgia maschilista dei cognomi.
Una Proposta di legge del settembre 2019 - a firma di Schirò, Gribaudo, Siragusa, Boldrini, Serracchiani, Enrico Borghi, Siani, Ciampi, Bruno Bossio, Rizzo Nervo, Carla Cantone, Annibali, Ungaro, La Marca, Di Giorgi, Pezzopane, Carnevali - si muoveva alla Camera proprio nella stessa direzione. Non fu mai discussa in Commissione.

Non ho ripresentato la mia Petizione del 2019 nella presente legislatura perché la legge teoricamente in fieri sul cognome dei figli contempla già una modifica di quell’articolo e dunque ho ritenuto superfluo, al momento, lanciare un’iniziativa limitata al 143 bis.
Non è detto, però, che questa sia la scelta vincente. Qualora, a dispetto delle numerose audizioni che lodevolmente hanno già avuto luogo e che da poco si sono concluse, la riforma relativa al cognome dei figli non vedesse la luce entro i termini previsti, la situazione si presenterebbe immutata nella legislatura successiva. Se il rischio di stallo permanente in questa dovesse tramutarsi disgraziatamente in quasi certezza, sarebbe dunque utile intervenire prima delle nuove elezioni, che esse avvengano alla scadenza fisiologica del mandato parlamentare o in eventuale anticipo sui tempi.

Per quanto concerne la presenza del cognome maritale nelle liste e nei documenti elettorali delle donne, trovo utile precisare alcune cose in merito all’iniziativa già citata.

Poiché del 143 bis mi ero occupata in passato, non solo con le Petizioni citate ma, ancor prima, con un mio articolo giornalistico del 1980 dal titolo “Ma è proprio obbligatorio il cognome del marito?”, quando nel giugno di quest’anno Daniela Carlà, coordinatrice di Noi Rete Donne, ebbe a comunicare in una delle varie chat della Rete il desiderio espresso da alcune iscritte di un’azione specifica relativa alla prassi elettorale, mi attivai immediatamente. Poco dopo feci però marcia indietro, non avendo riscontrato a un primo sguardo nei documenti che mi venivano indicati nulla di utile cui appigliarsi per ottenere il risultato voluto. Questo finché, spulciandoli con pazienza punto per punto, non ebbi a imbattermi nel DPR dell’8 settembre 2000 n. 299 tuttora in vigore, in cui con esplicito riferimento alle caratteristiche della tessera elettorale all’art. 2, co. 2, lett. a) si stabilisce che «il nome e cognome delle donne coniugate può essere seguito dal cognome  del marito». Può non indica un obbligo ma una facoltà ed è impensabile che questa sia lasciata alla discrezione degli uffici elettorali, dato che col parere n. 1746/97 del 10/12/199 il Consiglio di Stato aveva già chiarito che «ai fini dell’identificazione della persona vale esclusivamente il cognome da nubile».
Disposizioni di questo tipo non cancellano la legge ma costituiscono ugualmente delle indicazioni prescrittive a cui, a livello amministrativo, gli uffici avrebbero l’obbligo di conformarsi.

Pensai così di giocare la partita puntando in primo luogo su questo materiale, oltre che su sentenze e trattati, e imbastendo un documento che, nelle mie intenzioni, doveva avere la veste di un “esposto non giudiziario” - come d’altronde è stato per diverse mie Lettere aperte. Un testo da inviare, sì, al Ministro dell'Interno per ottenere da lui una circolare ma per mezzo del quale, soprattutto, sollecitare su FB quelle donne che si erano trovate nella situazione lamentata a presentare una vera e propria denuncia al Garante della Privacy o una per via giudiziaria, articolata in modo da sollevare eccezione di costituzionalità del 143 bis (ho sempre avuto la passione per i ricorsi alla Corte).

Emerse poi, nella discussione in chat, che il progetto della coordinatrice era diverso perché puntava invece su un incontro diretto, cosicché fu deciso di ritoccare in alcuni punti la forma del documento, eliminandone il carattere di esposto, e di accompagnarlo con una Lettera alle autorità preposte, aspetti di cui si occupò un’altra iscritta. Non denunce, dunque, ma richieste. Cosa conseguirà in concreto a quell’incontro al momento non lo sappiamo.

Sarebbe bene però riflettere su un aspetto essenziale: quand’anche l’esito della richiesta dovesse essere positivo, come ci si augura, l’insulto alle donne costituito dal 143 bis del codice civile non verrebbe meno per questo.
Per quanto contrario alla Costituzione, alla Convenzione EDU e a tutti gli altri trattati internazionali che sanciscono il diritto alla parità e alla non discriminazione per sesso, quel dannato 143 bis non solo esiste ma è rafforzato, negativamente per le donne, da quel 156 bis che puntella il carattere impositivo dell’aggiunta.
Che cosa recitano in sostanza i due articoli?

Art. 143 bis: «La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».
Aggiunge e non «può» aggiungere o «ha facoltà di». Lo fa e basta.

Art. 156 bis: «Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito [143bis], quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio».
In altri termini, il non uso non è liberamente deciso dalla donna coniugata ma deve essere autorizzato da un giudice, senza l’autorizzazione del quale il non uso sarebbe addirittura illegittimo. Non solo, ma l'articolo introduce una restrizione ulteriore, in quanto l’autorizzazione può essere data SOLO in caso di grave pregiudizio che da quell’utilizzo deriverebbe alla donna.

Ora, il 156-bis non è un articolo che si riferisce a situazioni precedenti annullate; è stato concepito e introdotto esattamente con la Legge 19 maggio 1975 n. 151, la stessa che ha varato il 143 bis. Rientra in un progetto unitario e ha il ruolo di completamento del 143 bis sull’aggiunta.

Attribuire al 143 bis un carattere facoltativo, come spesso è stato fatto, deriva dunque da una percezione sociale che non ha però riscontro oggettivo nella Legge; questa, infatti, non viene minimamente modificata dal DPR dell’8 settembre 2000 n. 299 riguardante i documenti elettorali. Né appellarsi alla sentenza della Cassazione (Sez. I Civ) n.1692 del 13.07.1961, che attribuiva carattere non coercitivo non all’aggiunta ma all’assunzione del cognome del marito sancita dall’art. 144 c.c. ha un qualche senso, perché quella sentenza del 1961 si riferiva a un articolo successivamente fatto fuori proprio dalla legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, che introduceva al suo posto il 143 bis e il 156 bis.

Una legge può solo essere espressamente abrogata mediante una nuova legge (o un decreto legge), oppure decadere perché dichiarata incostituzionale dalla Consulta nell’ambito di un ricorso giudiziario mirato; nessuna di queste due vie è stata praticata fino a oggi.

Vorrei richiamare quindi l’attenzione su un punto. Ottenere l’inibizione della prassi di aggiunta del cognome maritale nelle liste e nei documenti elettorali femminili sarebbe auspicabile e costituirebbe, se accadesse, già un piccolo successo. Non cancellerebbe però quella dichiarazione di presunta minorità delle donne, costituita dalla presenza nel nostro codice civile del 143 bis e del 156 bis. L’abolizione di questi due articoli va perseguita comunque e sarà opportuno far qualcosa in tal senso prima dello scadere della legislatura.

15.09.2024

© Iole Natoli

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sabato 29 giugno 2024

Il DIRITTO AL VOTO delle donne non discende dallo stato coniugale. Noi Rete Donne chiede una misura ministeriale che elimini un abuso ricorrente

 

 

INIZIATIVA DI NOI RETE DONNE contro l’inserimento del cognome coniugale nelle tessere elettorali e nelle liste delle elettrici o votanti, senza il consenso delle stesse

 

On.le Sig. Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi

On.le Sig.ra Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità
Eugenia Maria Roccella


Richiesta di incontro

Onorevole Ministra, Onorevole Ministro,

da oltre quindici anni, il nostro network Noi Rete Donne ha posto al centro della propria azione la democrazia paritaria, intrecciando l’obiettivo della partecipazione delle donne negli organi decisionali con quello della promozione della legalità e della piena attuazione dell’art. 3, co. 2 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza sostanziale.
La parità di genere è un principio fondante di tutte le democrazie moderne e, in Europa, uno degli obiettivi principali che sia gli Stati membri che le istituzioni dell’Unione si sono impegnati a perseguire con specifiche azioni politiche e misure legislative.
Nell’ambito delle molteplici iniziative di Noi Rete Donne si inserisce anche quello dell’attribuzione del cognome matronimico dei figli, nell’interesse superiore degli stessi.
In tale ambito teniamo a sottoporre alla vs attenzione la problematica dell’inserimento del cognome maritale per le donne coniugate nelle tessere elettorali e/o nelle liste affidate ai Presidenti di seggio.
Siamo pertanto a chiedervi cortesemente un incontro con una nostra delegazione per un confronto a riguardo.

Vi alleghiamo il nostro documento sull’argomento, confidando nella vostra cortese attenzione ed in un positivo riscontro.

Distinti saluti.

Per Noi Rete Donne
Daniela Carlà, Iole Natoli, Antonella Ida Roselli, Antonella Anselmo, Carla Bassu, Cecilia Carmassi, Sabrina Cicin, Amalia Diurni, Marilù Mastrogiovanni

Recapiti di riferimento:
email:
nrd.noiretedonne@gmail.com

* * * * *

IL DIRITTO AL VOTO DELLE CITTADINE ITALIANE
ATTIENE AL SUFFRAGIO UNIVERSALE E NON DISCENDE DAL COGNOME CONIUGALE
______________________________

La ricorrente prassi dell’inserimento d’ufficio del cognome coniugale nelle tessere elettorali e nelle liste delle elettrici comporta la violazione dei principi di non discriminazione e di rispetto dei dati personali.
______________________________


Alla cortese attenzione del Ministro dell’Interno
e della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Il network Noi Rete Donne vuole segnalare alla vostra cortese attenzione il frequente abuso dell’inserimento del cognome maritale per le donne coniugate nelle tessere elettorali e/o nelle liste affidate ai Presidenti di seggio, che ha già suscitato numerose proteste in passato, a cui si sono aggiunte, nei giorni immediatamente successivi, quelle verificatesi nelle ultime elezioni europee.

Probabilmente la prassi in questione, che si appalesa lesiva della dignità delle donne e del rispetto della loro privacy, nasce da una erronea interpretazione dell’art. 143-bis del codice civile. Tale norma è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 25, della L. 19 maggio 1975, n. 151, contestualmente alla soppressione dell’art. 144 sulla “potestà maritale”, che concerneva anche il cognome delle donne coniugate.

Il 143-bis, ancora presente nel nostro ordinamento, dispone che “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”. È da notare come proprio l’abolizione della “potestà maritale” ha reso l’art. 143-bis atto semplicemente a consentire alle donne di poter essere collegate ai propri figli tramite un cognome comune, anche in considerazione che la riforma del 1975 non ha inteso estendere il suo intento riformatore anche a una modifica dell’attribuzione patrilineare del cognome ai figli.
A riguardo il Consiglio di Stato, nel parere n. 1746/97 del 10 dicembre 1997, ha chiarito che: “ai fini dell’identificazione della persona vale esclusivamente il cognome da nubile”.
Anche la giurisprudenza civile e la dottrina hanno poi chiarito che l’art. 143-bis va correttamente interpretato nel senso che trattasi di facoltà della moglie di aggiungere il cognome del marito al proprio e non invece di un obbligo.
Peraltro, a conferma di questo indirizzo interpretativo, si segnala che i dati presenti nella CIE (carta d’identità elettronica) non contemplano aggiunte di cognome a quello risultante dall’atto di nascita del soggetto di cui attesta l’identità.

Infine il DPR dell’8 settembre 2000 n. 299 (ultimo aggiornamento del 21/03/2023), con riferimento alle caratteristiche della tessera elettorale, dispone all’art. 2, co. 2, lett. a) che il nome e cognome delle donne coniugate può essere seguito dal cognome del marito.
L’utilizzo del termine «può» – come innanzi precisato – indica una facoltà e non un obbligo.
Trattasi quindi di una facoltà esercitabile unicamente dalle donne interessate, che dovrebbero manifestare espressamente il loro consenso e non può essere invece un’autonoma scelta dell’Ufficio preposto, le cui competenze e funzioni sono espressamente previste dalla normativa specifica in materia.

​Ingiustificabile, poi, che del citato DPR non si tenga conto, benché l’art. 2 sia riportato nelle pp. 204-205 delle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” n. 14, pubblicate nel 2012 e relative alle “elezioni comunali, provinciali e regionali”.
Certamente ci si rende conto che sarebbe complesso per l’Ufficio competente interrogare tutte le donne italiane coniugate presenti in un dato territorio, per sapere se gradiscano o meno che il loro stato civile venga incrementato dal cognome maritale.
Si è del parere che, con riferimento a quanto disposto dalle norme in materia, sia più appropriato il non inserire affatto il cognome maritale nelle tessere elettorali e negli elenchi di qualsiasi destinazione relativi alle elettrici, ed inserirlo, invece, nelle liste delle candidate ed esclusivamente ai nomi di quelle che abbiano espressamente manifestato l’interesse a essere individuate dagli elettori e dalle elettrici anche mediante un cognome coniugale, da loro abitualmente utilizzato.

Nell’inserimento d’ufficio del cognome coniugale nelle tessere e/o nelle liste delle elettrici ravvisiamo dunque due generi di violazioni: una relativa al divieto di discriminazione, un’altra relativa alla protezione dei dati personali.

In merito al divieto di discriminazione citiamo la normativa che nella specie viene violata:

A – Costituzione della Repubblica italiana:
Articoli 2, 3, 22
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

B – CEDU (Convenzione EDU):
Articolo 14 «Divieto di discriminazione».
«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

C – Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW):
Articolo 1
Nell’art. 1, il testo definisce come «discriminazione contro le donne (…) ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell’uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore».
La Convenzione impegna gli Stati a eliminare tutte le forme di discriminazione esistenti.

In merito al mancato rispetto della vita privata e dei dati personali delle persone, che risultano violati dall’inserimento d’ufficio del cognome coniugale ci riferiamo a:

D– CEDU (Convenzione EDU):
Articolo 8 «Diritto al rispetto della vita privata e familiare».
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
Rileviamo in proposito come l’inserimento del cognome coniugale nelle tessere e nelle liste elettorali NON rientri in nessuna delle situazioni contemplate dal comma 2 dell’articolo, le uniche che possano giustificare l’«ingerenza di una autorità pubblica» nell’esercizio del diritto di cui al comma 1.
Ingerenza che risulta pertanto abusiva.

E – Carta dei Diritti Fondamentali dell’UNIONE EUROPEA:
Articolo 8 «Protezione dei dati di carattere personale».
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica».
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente».
Poiché nella specie non esiste alcun dato normativo che giustifichi l’inserimento da parte degli Uffici competenti del cognome maritale in tessere elettorali e in liste delle elettrici, senza il consenso delle dirette interessate, aventi infatti le norme in materia l’unica finalità legittima quella di garantire alle cittadine l’esercizio del diritto al voto. Ne consegue che la prassi adottata dagli Uffici amministrativi è passibile di reclamo al Garante della Privacy, ai sensi dell’articolo 8 comma 3 innanzi citato, ove non sia stato manifestato un consenso esplicito dalle cittadine interessate.

Conseguentemente a quanto esposto, chiediamo al Ministro dell’Interno di voler eliminare la possibilità del ripetersi delle violazioni lamentate, emanando in tempo utile – ovvero col necessario anticipo rispetto a qualsiasi genere di elezioni – una circolare che escluda l’inserimento d’ufficio del cognome maritale dalle tessere elettorali e dalle liste delle elettrici.

Qualora detta misura dovesse apparirgli insufficiente e quindi non passibile di adozione immediata, chiediamo al Ministro dell’Interno e alla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità di presentare al più presto in Consiglio dei Ministri una Proposta per un DPR che risolva definitivamente la questione, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali esistenti.

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti.
Noi Rete Donne

Riferimenti giurisprudenziali e normativi:
[1] Parere n. 1746 del 10 dicembre 1997 del Consiglio di Stato
[2] DPR dell’8/09/2000 n. 299, art. 2 comma 2
[3] “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” n. 14/2012, pp. 204-205
[4] Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948
[5] CEDU, firmata il 4/11/1950, ratificata dall’Italia con legge 4/08/1955 n. 848
[6] Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), del 18/12/1979, ratificata dall’Italia con legge 14/03/1985, n. 132
[7] Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, entrata in vigore con il trattato di Lisbona l’1/12/2009
[8] Garante della Privacy, autorità amministrativa indipendente istituita con legge 31/12/1996, n. 675, disciplinata e modificata da provvedimenti legislativi successivi

 

Mercoledi, 26/06/2024, Noi Donne Org, link


 

sabato 13 aprile 2024

Lettera aperta sul COGNOME dei coniugi e dei figli / Commento all'audizione del 3 aprile in Commissione Giustizia del Senato

Del Cognome, di regolamenti strategici e della necessità di preservare il valore di una riforma sociale
Di Iole Natoli

 

Foto di it.freepik.com

La VI seduta di audizioni sul tema [1], che ha avuto luogo presso la presidenza della Commissione Giustizia, ha toccato un aspetto non secondario della legge a cui pervenire, ovvero l’opportunità che si approntino anche modifiche dei regolamenti attuali, per aggirare alcune difficoltà che potrebbero sorgere dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Sui problemi legati all’identificazione delle persone nell’espletamento delle pratiche notarili hanno parlato il Dott. Giulio Biino e la Dott.ssa Alessandra Mascellaro, rispettivamente Presidente e Consigliera del Consiglio Nazionale del Notariato.

L’atto di identificazione delle parti, fondamentale per lo svolgimento dei traffici giuridici, presuppone che si possa e debba avere certezza delle relazioni giuridiche tra le parti coinvolte in una situazione specifica. Per esempio, nei casi di devoluzione ereditaria la necessità di individuare i membri aventi diritto nell’ambito e della famiglia nucleare, ove questa ci sia, e al di fuori di essa, come nel caso della presenza di cugini, rende necessario che tutti i membri siano rintracciabili anche nel caso in cui non ci sia un cognome comune quale conseguenza di un’attribuzione che può essere stata effettuata alla nascita, o a seguito di un cambiamento del cognome che può essere intervenuto successivamente.

La Dott.ssa Mascellaro ha riferito di un caso in cui si è imbattuta, quello di un lituano che aveva cambiato cognome due volte e che era dunque passato attraverso tre cognomi differenti. In tale circostanza, la presenza di un certificato consolare, rilasciato dall’Ambasciata della Repubblica di Lituania  nella Repubblica italiana, che riportava il cognome di ultimo acquisto, quello ricevuto alla nascita e l’altro avuto tra questi due estremi, insieme alle annotazioni relative ai provvedimenti che ne avevano determinato l’esistenza, le ha reso possibile effettuare l’accertamento di identità necessario.

Così si è appreso dell’esistenza della Convenzione CIEC n. 21 [2], stipulata all’Aja l’8 settembre 1982 e ratificata dall’Italia l’11 febbraio 1989 con legge n. 71 [3], di un Registro generale dei testamenti [4] esistente presso il Ministero di Giustizia e di alcune questioni, oggetto delle competenze del notariato. Il Dott. Biino si è peraltro dichiarato disponibile a fornire una consulenza alla Commissione giustizia, per la stesura di criteri atti a rendere funzionale, sotto il profilo dell’identificazione dei soggetti umani, le norme da approvare. Tutto sicuramente interessante.

Sorge però qualche perplessità riguardante l’accertamento delle relazioni parentali, ai fini delle devoluzioni ereditarie, in caso di membri esterni alla “famiglia nucleare” tra cui si annoverano i famosi “cugini” di cui abbiamo discusso in precedenza [5].

La prima domanda che viene spontaneo porsi è:
- perché mai i “cugini” oscurati da cognomi diversi non hanno mai spaventato nessuno quando si è trattato di persone appartenenti alla linea di parentela materna? Appare lecito infatti ritenere che l’ipotetica tesoretto numerico dei possibili cugini non verrebbe incrementato dalla nuova normativa sui cognomi e neanche decrementato ma solo diversamente distribuito, tenuto conto delle scelte individuali e perfino dei cambi di cognome da maggiorenni, nonché del fatto che le aggiunte di un cognome genitoriale (abitualmente il materno) costituiscono prassi attuale esperibile ed esperita presso le Prefetture delle diverse provincie italiane.

Ora se da un lato appare più che ragionevole che, in applicazione della Convenzione dell’Aja citata, un documento che dettagli analiticamente i cambi di cognome di una persona sia usualmente reperibile da tutti i soggetti aventi il compito istituzionale di effettuare accertamenti, dall’altro non possiamo non stupirci del fatto che la questione non sia stata – per quel che ne sappiamo – sollevata già prima.

Vivevo ancora a Palermo, quando la Direttrice del Centro culturale francese della mia città, conoscendo la mia attività di ricerca in tema di leggi sul cognome, mi inviò per posta un ritaglio del quotidiano francese Le Monde, dell’8 gennaio 1983 [6].
Vi si leggeva che una nuova legge sui cognomi e i prenomi, entrata in vigore il 1º gennaio di quell’anno, permetteva agli svedesi membri di una stessa famiglia - padri, madri, sorelle e fratelli - di avere tutti cognomi differenti. Non solo, ma si riconosceva a ogni cittadino il diritto di cambiare anche il prenome se non di suo gradimento, gratuitamente la prima volta e a pagamento in eventuali occasioni successive.

Sappiamo anche che in altri stati è possibile invertire l’ordine dei cognomi- ce lo ha ricordato la professoressa Fátima Yáñez Vivero nell’audizione del 21 marzo [7] -, determinando così un cognome differente da quello ricevuto alla nascita pur se costituito dagli stessi elementi e allora la seconda domanda che si affaccia alla mente è:
- ma le devoluzioni ereditarie esistono solo in Italia? In Svezia, in Danimarca, in Spagna o altrove nessuno eredita mai niente, in presenza o in assenza di un testamento? E se eredita, in qual modo le figure istituzionali preposte di quegli Stati gestiscono efficacemente la questione? Non sarebbe opportuno che il Parlamento, che dispone di un Ufficio Studi perfettamente attrezzato, acquisisse una documentazione su questo particolare aspetto del problema?  

Riteniamo che in tema di mutamenti occorra avere ben chiaro ciò che con il varo di una nuova legge ci si ripromette di ottenere, perché i criteri da introdurre per rendere più agevole il lavoro a chi è chiamato a garantire la validità giuridica di un atto non possono comunque sconvolgere gli obiettivi primari di una legge, di una legge che non discende a pioggia dai vertici ma che consegue a un ampio lavoro, partito - per così dire - dal basso.

Occorre precisare allora un quadro storico, che al momento appare piuttosto confuso. Si è detto infatti nel corso dell’audizione qualcosa di inesatto, di certo involontariamente mutuato da talune false informazioni che circolano in rete e non solamente lì. La Dott.ssa Mascellaro, di cui abbiamo apprezzato il puntuale intervento, ha però affermato che il tentativo di introdurre in Italia il doppio cognome daterebbe da 45 anni ovvero dalla proposta di legge presentata il 30 ottobre 1979 dall’on. Maria Magnani Noya [8]. Non è così. Quella data attesta la nascita in ambito legislativo di un interesse per il cognome materno, visto che la deputata torinese presentava una proposta per l’eliminazione della patrilinearità obbligatoria senza nemmeno ipotizzare la possibilità di un doppio cognome. Il progetto, che intendeva altresì eliminare la pronuncia dell’addebito nelle cause di separazione con cui venivano colpite soprattutto le donne, prevedeva infatti il cognome singolo di uno dei genitori, a loro scelta. Era un apprezzabilissimo primo passo sul piano della parità – già sconvolgente per i parrucconi dell’epoca – ma era e resta qualcosa di diverso dal retroterra motivazionale più complesso che ha determinato in altri soggetti proposte sul doppio cognome, legislative e non, antecedenti e successive a quella sul cognome singolo a scelta (riproposto nella legislatura successiva anche dalla senatrice Elena Marinucci). Sul piano legislativo, la comparsa del doppio cognome inizia con la X legislatura, nel dicembre del 1989, con la proposta della deputata Laura Cima [9], dunque quasi 35 anni fa e non 45. In altri termini, a livello legislativo si arriva al doppio cognome dopo circa 10 anni dall’intento iniziale di Magnani Noya di sanare una parità inesistente, cosa importantissima ma che non costituisce il solo aspetto per il quale una riforma del sistema si rendeva già allora necessaria.

Il punto però è anche un altro, cioè che non abbiamo solo il filone legislativo da considerare per comprendere l’approdo abbastanza recente al doppio cognome, che infatti esiste già mentre non c’è ancora una legge. Il Parlamento oggi segue e non precede né determina il cambiamento intervenuto, a cui si è giunti per via non legislativa ma giudiziaria. Il Parlamento oggi deve regolare con opportuni criteri la questione ma non deve introdurre, né può più togliere il doppio cognome per i figli.

Il primo tentativo italiano di pervenire per via giudiziaria a una riforma centrata sul doppio cognome è del 1980. Ne fu autrice una donna che, avendo elaborato l’anno prima un progetto specifico e previsto un criterio (migliorato nel tempo) per evitare la moltiplicazione dei cognomi nelle generazioni successive, adì il Tribunale della sua città con l’intento di giungere alla Corte costituzionale. Il suo scopo era quello di ottenere una sentenza che, riconoscendo l’incostituzionalità della normativa vigente, creasse un vuoto legislativo e ”obbligasse’ il Parlamento a legiferare d’urgenza, magari adottando proprio la proposta da lei elaborata, pubblicata nel giugno del 1979 [10] e inviata ad alcuni esponenti di diversi partiti politici nazionali [11]. Pensiero ingenuo (come la donna stessa, all’epoca) che si scontrò comunque con un NO tondo tondo del Tribunale ordinario [12], che dichiarò infondato il rilievo di discriminazione per sesso in quanto, ebbe a sentenziare, nemmeno il padre trasmette il cognome bensì è il figlio che lo acquista. Che il figlio nato nel matrimonio fosse obbligato ad acquistare solo il cognome del padre e mai quello della madre non rese meno salde le certezze granitiche del tribunale palermitano. Considerato che i soggetti citati in giudizio non erano pochi, che nuovi possibili rigetti in appello ed eventualmente in Cassazione avrebbero comportato spese esose e che il clima giuridico esterno non le appariva come un alleato su cui contare ma esattamente l’opposto [13], la donna in questione – che ero io - abbandonò la via giudiziaria ripromettendosi di intensificare i suoi sforzi affinché la sua proposta venisse adottata da qualche addetto o addetta ai lavori parlamentari. Cosa che, malgrado un certo interessamento di alcune addette e perfino una promessa ricevuta, non avvenne.

Ma perché ripensare ora a quella proposta? La ragione specifica sta nel fatto che non si proponeva la questione motivandola con un’evoluzione del costume ma affrontandola alla radice, che si denunciava non solo la discriminazione esistente a danno delle donne ma altresì le conseguenze che quella discriminazione produceva sulle figlie e sui figli e dunque sull’intero sistema sociale. Sul versante della popolazione maschile, tali conseguenze si possono definire come presenza sotterranea di un input a prevaricare sulle donne che viene trasmesso da una generazione all’altra, per acquisizione inconscia da parte del figlio. Se allora io non scrivevo anche di soppressione fisica, oggi, possiamo ben rendercene conto: TUTTI i sistemi che alimentano la visione patriarcale del mondo e la svalutazione o negazione dei diritti primari delle donne sono alla base dei femminicidi e dei figlicidi che prosperano nella nostra squilibrata società. Tra i fattori più perniciosi c’è la “legittimazione” inconscia della soppressione della donna, introiettata mediante la soppressione della sua visibilità nel cognome del figlio. È la prima nel tempo, la più radicata e durevole e dunque quella che occorre estirpare senza ulteriori ritardi. L’abitudine ottunde i cervelli e fa sì che da molte parti non sia stata colta la relazione esistente tra la modalità soppressiva, inculcata nei maschi fin dalla nascita, e l‘esercizio efferato del possesso.

Sulla differenza tra un’impostazione che guarda alla sola parità e quella che, eliminando la specifica discriminazione contro le donne legata all’attribuzione del cognome, intende contribuire a determinare una riforma sociale a tutto tondo, si è espressa nel marzo 2021 Noi Rete Donne con un documento collettivo [14] dal titolo “Doppio Cognome a Figli e Figlie, una Rivoluzione Culturale e non questione di sola parità”. In esso, oltre all’esposizione e all’approfondimento del tema, si faceva anche riferimento ad alcune associazioni formatesi nel corso degli anni, tre delle quali - la Rete per la Parità, l’Associazione Coscioni e l’Associazione Vox-Diritti - a seguito dell’ordinanza di autorimessione 18/21 della Consulta [15] che ha preceduto la storica sentenza 131/2022 [16], utilizzando lo strumento dell’Opinio Amici curiae, avevano operato per far sentire la loro voce con il deposito presso la Corte costituzionale di tre atti d’intervento distinti.
Ma non soltanto. Dal giugno 1979 al 2022 (e anche oltre) si è assistito a un lento ma progressivo dilatarsi di scritti, incontri, seminari e convegni, promossi con sempre maggiore frequenza da associazioni, università, reti femminili, assessorati alla parità e ordini professionali, tra cui quello degli avvocati di
Ravenna [17], per citarne uno tra i tanti.

E allora dobbiamo riassumere così l’intera questione. L’introduzione del doppio cognome in Italia, pur previsto a datare dal 1989 da alcune e alcuni parlamentari con modalità di vario tipo, senza che le proposte avanzate trovassero sbocco nell’approvazione di una legge, non è conseguita a un’innovazione legislativa. Sul risultato ottenuto ha influito, da un lato, il diffondersi di un interesse specifico che, pur non mobilitando le masse, toccava le coscienze più avvertite rendendo possibile la nascita di un pensiero collettivo diverso, basato sul rifiuto di una consuetudine legislativa in totale contrasto coi principi costituzionali e coi diritti fondamentali della persona. Rientra in questo ambito d’azione anche la creazione sui social di gruppi [18] volti a orientare coloro che erano interessati a richiedere l’aggiunta del cognome materno al paterno dei loro figli, ma talora anche al proprio, fornendo con un lavoro prolungato nel tempo il supporto necessario per l’espletamento delle pratiche prefettizie necessarie [19].
Dall’altro c’è stato l’intervento decisivo di pochi soggetti, ovvero di alcune donne particolarmente “illuminate” e dei loro mariti o compagni di analogo “lume” interiore, che hanno chiamato in causa la magistratura al suo livello più alto. I tre casi fondamentali di questo iter sono stati attivati da coppie e non da sole donne. Mi riferisco ai tre ricorsi altrui che hanno ottenuto riconoscimento in sentenze, da parte del Tribunale internazionale CEDU
il primo [20] e della Corte costituzionale italiana il secondo [21] e il terzo [22].
In sostanza, per quanto non tutta la comunità italiana si sia dimostrata sufficientemente consapevole su questo fronte, è stata la società civile a determinare - muovendosi nel quadro dei principi costituzionali esistenti, della Convenzione EDU (
CEDU) da tempo sottoscritta dall’Italia e di altri trattati internazionali - il riconoscimento della pari dignità genitoriale della donna, l’eliminazione della patrilinearità obbligatoria e l’introduzione del doppio cognome come regola aurea e come unica soluzione praticabile, in assenza di una scelta diversa concordemente manifestata dai genitori.

Ciò che oggi il Parlamento è dunque chiamato a fare non è creare ostacoli di una qualsiasi natura che, per ragioni esterne al dialogo di coppia e alla reale parità tra i genitori, finisca anche indirettamente col proporre una continuità col passato, approvando soluzioni comode ma che non corrispondono a una reale necessità dello Stato (rif. art. 8, comma 2, della CEDU) [23].

Il nostro Paese si è sempre mosso sul piano di “semplificazioni” reali o apparenti, che mietono vittime in vari settori della popolazione, minando i presupposti di uguaglianza e di serena convivenza sociale. Non è auspicabile che, adottando criteri semplificativi, veri o presunti, si riduca o vanifichi l’impatto positivo che una riforma scaturita da una nuova legge può avere sulla popolazione italiana. Non si vuole giocare a liberi tutti, ma le giuste osservazioni della Dott.ssa Mascellaro sulle conseguenze che potrebbe avere una norma che consenta al figlio maggiorenne di aggiungere il cognome dell’altro genitore qualora ne abbia ricevuto solo uno alla nascita, senza che ne siano coinvolti anche i cognomi di eventuali fratelli e sorelle, ove portasse all’eliminazione della possibilità stessa rischierebbe di apparire come una limitazione dell’identità personale dei singoli, inspiegabilmente lontana dalle regole già richiamate e ben più elastiche di altre nazioni.

Peraltro le richieste di aggiunta, avanzate da una persona maggiorenne per sé, sono ormai serenamente approvate dalle Prefetture italiane. Vengono ugualmente approvate e non da adesso le richieste di aggiunta al cognome dei minori presentate da entrambi i genitori.  Non solo, ma una notizia di stampa dell’11 aprile riporta una sentenza del febbraio 2024 del Tar del Veneto, che, intervenendo in un caso verificatosi presso la Prefettura di Verona, rende nullo il dissenso di un padre per l’aggiunta del cognome materno chiesto otto anni fa dalla madre per il figlio ormai quattordicenne [24], modificando con ciò le regole fin qui riservate alle situazioni pregresse.

Dovremmo compiere ora un passo indietro?
Dall’intervento della Dott.ssa Mascellaro non si deduce sia questo l’intento che sta alla base delle sue pertinenti osservazioni. Tuttavia, l’ipotesi di dover modificare eventualmente la legge - più precisamente il testo attualmente considerato per la futura legge - emerge da una domanda formulata dalla senatrice Bongiorno. Si sottolinea dunque che appare utilissima la predisposizione di un regolamento che garantisca la certezza delle relazioni giuridiche, purché quei « criteri indefettibili” richiamati dal Dott. Biino attivino procedure diverse da un’eventuale indebita interferenza nel diritto inalienabile all’identità personale più intima dei singoli.

Sul finire dell’audizione del 3 aprile, la senatrice Bongiorno ha dichiarato: “il tema è stabilire se e quanto noi possiamo comprimere comunque la libertà del soggetto o se possiamo, come io in realtà auspicherei, prevedere dei criteri predeterminati”. Mi sia permesso d’integrare l’impianto con la seguente considerazione: per stabilire dei criteri predeterminati, è necessario capire fin dove l’eventuale compressione delle libertà individuali può NON INTACCARE la validità complessiva di una riforma sociale.

Quali punti critici sono emersi nel corso delle recenti audizioni – in riferimento ai quali si ricordano i commenti [25] [26] [27] [28] [29] - e, già prima, in convegni e dibattiti in parte riportati dalla stampa?
Uno è l’ordine alfabetico, pensato per risolvere il dissidio tra i genitori sulla sequenza dei due cognomi da attribuire alla prole. Quale il danno? La compromissione programmatica della serenità del dialogo di coppia, con cui si crea uno squilibrio tra i genitori, determinando a priori chi vince e chi perde per esclusiva comodità dello Stato.

Un secondo punto critico è rappresentato dalla predeterminazione del cognome da attribuire alla prole da parte del genitore cha abbia già due cognomi (per chiunque sempre il primo o per chiunque sempre il secondo). Quale il danno? Più d’uno. Si obbligherebbe infatti un genitore a ignorare l’interesse del figlio, impedendogli eventualmente di scegliere tra i suoi due cognomi quello che gli assicuri un collegamento evidente con una parentela più numerosa e/o significativa per lui. Inoltre, si creerebbero i presupposti per un litigio tra i genitori in ragione dell’ordine con cui attribuire i due cognomi. Se Rossi sa che la sua prole potrà attribuire un giorno alla propria solo il primo dei due cognomi ricevuti, litigherà con Bianchi che vuol mettere il suo cognome in prima posizione, per assicurarsi di ritrovarlo vivo e vegeto in quello del o della nipote che verrà.

Un terzo punto critico è individuabile nel totale livellamento d’importanza tra l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori e l’attribuzione del cognome di un genitore soltanto presente in due delle proposte legislative esaminate, ravvisabile in quel “o..o..o” (dove peraltro il cognome materno viene sempre considerato per ultimo), riproposto nell’intervento di un audito nel corso dell’audizione del 15 febbraio.
Quale il danno? Anche qui più di uno. Si ridurrebbe l’impatto della riforma, al punto da rendere la situazione futura pressoché identica all’attuale; la discriminazione nei confronti della donna continuerebbe a sussistere pur non essendo più definita come tale e si riverserebbe su molti aspetti del sistema sociale. Inoltre, i figli non svilupperebbero quell’identità completa e per loro vantaggiosa di cui ha abbondantemente scritto la Corte costituzionale nella 131/2022.

È ravvisabile un qualche rimedio? Esistono due possibilità. L’una consiste nel rendere obbligatorio il doppio cognome, eliminando drasticamente la scelta di un cognome soltanto. L’altra nel rafforzare il valore del doppio cognome, presentandolo come regola generale nel primo comma della norma, e nel ridurre al contempo l’appetibilità

dell’opzione per il cognome singolo, definendola espressamente come “deroga“ al comma con cui si introduce il doppio cognome. Non assicura l’effetto certo della soluzione precedente, che appare la più rispondente all’interesse del figlio, ma riduce in qualche modo il danno che l’eccessiva libertà può produrre.

Nel caso dell’adozione del doppio cognome obbligatorio, c’è da tener presente quanto rilevato nel corso dell’audizione del 28 marzo dall’avvocata Pase [30], che ha proposto di non rendere identificabile il figlio riconosciuto da un solo genitore, suggerendo che oltre al cognome del genitore che ne abbia uno solo si preveda un secondo cognome, che potrebbe essere un cognome di fantasia o uno dei cognomi di famiglia del genitore che ha effettuato l’unico riconoscimento del figlio.

La cosa non appare molto semplice, perché allo stato attuale in tutti i casi di aggiunta di cognome – al momento ottenibile in Prefettura - si richiede l’assenso della persona interessata, ovvero di chi è titolare di quel cognome. Come si dovrebbe dunque strutturare una norma che contempli l’aggiunta di un cognome che, per cause varie, non sia dell’altro genitore del figlio? Sembrerebbe più ragionevole escludere un cognome di fantasia e vincolare l’indicazione a uno dei cognomi dei genitori o dei nonni della persona che effettua il riconoscimento del figlio. Anche questo però potrebbe presentare problemi e forse un approfondimento della questione, per individuare una formula tecnica appropriata, sarebbe da considerare non banale.

13 Aprile 2024

© Iole Natoli

Note e link di riferimento:

[1] Audizione del 3 aprile 2024: https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245309

[2] Convenzione dell’Aja 1982: https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/etat-civil/convention-relative-a-la-delivrance-d-un-certificat-de-diversite-de-noms-de-famille.html

[3] Legge di ratifica della Convenzione dell’Aja: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-03-04&atto.codiceRedazionale=089G0083&elenco30giorni=false

[4] Registro generale dei testamenti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_11.wp

[5] Audizione del 26 febbraio 2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html

[6] Le Monde, 8 gennaio 1983: Patronymes en libre-service.

[7] Audizione del 21 marzo 2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/unaudizione-dietro-laltra-muove-i-suoi.html

[8] Maria Magnani Noya, Nuove norme in materia di diritto di famiglia, C. 832: http://legislature.camera.it/_dati/leg08/lavori/stampati/pdf/08320001.pdf

[9] Laura Cima, Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e dei figli, C.4392: http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/43920001.pdf

[10] Iole Natoli, Doppio cognome per i figli. Primo scritto in Italia sull'argomento del giugno 1979. La soppressione della donna nella struttura familiare: https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html

[11] Iole Natoli, La lunga strada del Cognome Materno / La diffusione del progetto sul Doppio Cognome in Italia: https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/la-lunga-strada-del-cognome-materno-in.html

[12] Tribunale di Palermo, Civile, Sez. I, sentenza 865/82 del 19.02.1982, prima causa contro lo Stato per l’attribuzione del cognome materno alla prole: https://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/tribunale-di-palermo-1982-cognome.html

[13] Commento del giurista Giovanni Conso su La Stampa del 4/6/1980, pag. 2:
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,2/articleid,1063_01_1980_0120_0002_15121055/

[14] Noi Rete Donne, https://www.noidonne.org/articoli/doppio-cognome-a-figli-e-figlie-una-rivoluzione-culturale-e-non-questione-di-sola-parit.php

[15] Ordinanza di autorimessione 18/21 della Consulta: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:18

[16] Sentenza 131/2022 della Corte costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131

[17] Ravenna, Convegno Il Cognome Materno tra furto d’identità e discriminazioni di Stato: https://www.fondazioneforenseravennate.it/downloads/file/27-6-22%20locandina.pdf

[18] Libertà di scelta nella trasmissione del cognome ai figli: https://www.facebook.com/groups/www.cognomematerno.it

[19] Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche: https://www.facebook.com/groups/iter.cognomematerno.italia/

[20] CEDU Sentenza del 7.01.2014 - Ricorso n.77/07 - Cusan e Fazio c. Italia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_61&facetNode_2=1_2(2014)&contentId=SDU978646&previsiousPage=mg_1_20

[21] Corte costituzionale, sentenza n. 286/2016:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2016:286 

[22] Corte costituzionale, sentenza n. 131/2022: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131

[23] CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali): https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita

[24]  Sentenza del Tar del Veneto del febbraio 2024:
https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/verona/cronaca/24_aprile_11/verona-otto-anni-per-dare-il-suo-cognome-al-figlio-avuto-con-il-precedente-compagno-la-vittoria-della-mamma-arriva-al-tar-e09478dc-d124-4321-9da6-a4e08f93bxlk.shtml

[25] Commento all’audizione del 15.02.2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html

[26] Commento all’audizione del 22.02.2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli_26.html

[27] Commento all’audizione del 29.02.2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html

[28] Commento all’audizione del 21.03.2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/unaudizione-dietro-laltra-muove-i-suoi.html

[29] Commento all’audizione del 28.03.2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/cognome-dei-figli-di-ordini-di.html

[30] Anna Pase, in audizione Senato del 28.03.2024: https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245281

 

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