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L’eterno sonno del Parlamento italiano sul Cognome da attribuire alla prole |
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Di Iole Natoli giornalista e blogger, autrice della Petizione “Nuove disposizioni sul nome della persona e sul cognome dei coniugi e dei figli”, assegnata alle due Commissioni Giustizia di Senato (il 20.12.2022 col n. 189) e Camera (il 13.01.2023 col n. 124). |
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Ai Presidenti e Vice Presidenti del Senato e della Camera, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni Giustizia. |
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Buongiorno Presidenti e Vicepresidenti sopra citati. La sentenza 131/2022 della Consulta sul cognome dei figli ha stabilito la totale incostituzionalità delle norme che hanno regolato prima di allora l’attribuzione del cognome alla prole e che erano fondate sulla patrilinearità assoluta o, solo dopo la sentenza del 2016, sul vincolante consenso di tutti e due i genitori per l’assegnazione del cognome di entrambi. In sostanza, con la 131/2022 la Corte ha ribaltato la questione del consenso, rendendolo vincolante non più per l’attribuzione del doppio ma del cognome singolo e precisando che nessuna prevalenza può essere legittimamente attribuita al cognome paterno rispetto a quello materno, o viceversa. Alcune situazioni però non sono state risolte, in quanto dipendenti da una nuova legge ovviamente spettante al
Parlamento, di cui la Corte ha ancora una volta sollecitato l’approvazione. 1 – la decisione sull’ordine degli elementi (materno e paterno, oppure paterno e materno) nel doppio cognome, che al momento resta affidata al giudice in caso di dissenso, perché manca un’indicazione di legge atta a conferire all’Ufficiale di stato civile il mezzo più idoneo per risolvere da sé l’eventuale conflitto; 2 – la definizione stessa di doppio cognome come composto da due
elementi scindibili, al fine di
poterne attribuire solo uno per ciascun genitore alla prole, evitando la
moltiplicazione dei cognomi. Preghiamo dunque i Presidenti e Vicepresidenti indicati di voler calendarizzare l’inizio dei lavori necessari per pervenire senza ulteriori ritardi a una legge, segnalando altresì: a - la necessità di non creare
discriminazioni di sorta con l’attribuire occulte precedenze, attraverso il
linguaggio, derivanti solo dalla normativa interamente abrogata. b - l’opportunità che l’Ufficiale di stato civile ricorra per risolvere
i casi di dissenso sull’ordine dei cognomi nel doppio non all’ordine
alfabetico - che lascerebbe privi di
possibilità paritarie reali nel confronto con l’altro genitore coloro i cui
cognomi inizino con V o, peggio ancora, con Z - ma al sorteggio. Non c’è ragione di essere obbligati a
ricorrere al giudice per qualcosa che può essere risolto direttamente in sede
di registrazione anagrafica. c – una nuova regolamentazione delle situazioni pregresse che sia conforme alle MOTIVAZIONI espresse dalla Corte nella sentenza, con cui è stato posto in evidenza il maggior vantaggio che reca al figlio/a il cognome di entrambi i genitori in luogo di uno singolo. Ringraziamo per la cortese attenzione. 3 Maggio 2023, data e ora italiana Adesioni: Silvia Magistri, Nathalie Pellegrino, Marina Petrucci, Concetta Garofalo, Cinzia Ciriotti, Laura Cima, Adriana Terzo, Ekaterina Menchetti, Helena Caruso, Eliana Rasera, Maria Luisa Battiato, Emanuela Menotti, Letterio Mulfaro, Marcella Mariani, Giovanna Berna, Carlotta Ferrari degli Uberti, Ambra Leoncini, Iole Granato, Emanuele Tosi, Paola Chirico, Nicol Lazzarini, Sofia Venturoli, Fabio Nascimbeni, Angela Maria Bottari, Giuseppe Calamita, Giovanna Ferrari, Frida Bertolini, Linda Martini, Antonella Paloscia, Monica Leonessa, Manuela L'Innocente. Inviata ai destinatari alle h 20:16 e 20:25 del 4 maggio 2023 |
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Dopo l'invio della mail hanno aderito Francesca Accornero e Beatrice Diana Carli, Maria Dell'Anno, Francesca Dragotto, Francesca Manna. Nota: immagine di pixabay.com/it: https://pixabay.com/it/photos/fratelli-ragazzi-affetto-bambini-457234/ |
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
martedì 2 maggio 2023
Lettera aperta / Calendarizzare la discussione in Commissione per la Legge ormai obbligatoria sul #COGNOME
mercoledì 21 dicembre 2022
Lettera aperta alla Senatrice Giulia Bongiorno Presidente della Commissione Giustizia
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RICHIESTA di audizione in Commissione La soppressione del cognome materno radice prima della violenza di genere |
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di Iole Natoli |
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Gent.ma Senatrice Giulia Bongiorno, quando ho appreso della sua nomina a Presidente della Commissione Giustizia mi sono sentita sollevata, perché il tema della Petizione che meditavo di inviare ai due rami del Parlamento - e che adesso è già stata annunciata in Senato col n. 189 e assegnata alla 2ª Commissione - riguardava e riguarda le donne. Non solo le donne, in verità. Vede, Senatrice, fin da quando ho cominciato a lavorare sul Cognome materno ai figli sono stata profondamente convinta che la soppressione della visibilità femminile dal cognome della prole (che è generata in primo luogo dalla donna) non fosse una questione che riguardasse la singola coppia genitoriale. Ho pensato che rispondesse invece a uno schema generale preciso, attraverso cui la società patriarcale veicolava un messaggio di sopprimibilità della donna nel nostro sistema culturale e anche giuridico. Ho iniziato a occuparmi pubblicamente del cognome della madre nel
cognome dei figli nel giugno del 1979, con il mio primo scritto sull’argomento che precede temporalmente la proposta
parlamentare per un cognome unico maschile o femminile dell’on. Magnani Noya,
prima proposta legislativa sul tema nella nostra Repubblica, presentata il 30 ottobre di quell’anno. Non mi sarei mai sognata di prevedere esclusivamente un cognome unico a scelta, perché questo non avrebbe centrato l’obiettivo di DEMOLIRE lo schema che sin dalla loro nascita ha indotto gli uomini a considerare sopprimibili le donne e ha obbligato le donne a sentirsi rappresentate esclusivamente da una figura maschile, la sola che avesse il potere di renderle accettate e dunque riconoscibili nella società come persone dotate di diritti. Se mi era perfettamente chiaro lo schema di sopraffazione legalizzata delle donne posto in atto dal sistema sociale, non mi era altrettanto evidente che questo potesse agire anche sulla mente dei giudici. Così, con somma ingenuità - provenivo da studi psicosociali e antropologici e non da una formazione giuridica - avviavo nel 1980 la prima causa civile italiana contro lo Stato per l’attribuzione (tardiva) anche del mio cognome alle mie due figlie, convinta di spianare la strada al mio progetto sul doppio cognome, che avevo già cominciato a inviare a partiti e parlamentari di ambo i sessi. La sentenza del Tribunale di Palermo arrestava l’itinerario che mi ero prefissata e alcuni commenti apparsi
sulla stampa, tra cui quello del giurista Giovani Conso, mi rendevano
evidente come ci fosse molto lavoro da fare, prima che una riforma di tal
genere potesse essere considerata ipotizzabile. Cosa trasmetteva all’epoca in cui io iniziavo il mio percorso, ovvero nel 1979, quella
particolare soppressione oggi
dichiarata interamente illegittima dalla Corte Costituzionale? Diverse
suggestioni più o meno manifeste. Eccone alcune. Non sono poche le scusanti, infatti, con cui il sistema socio-giuridico
si è adoprato per aggirare o ridurre al minimo il peso di violenze e di
delitti che nei tempi andati non venivano ancora classificati come femminicidi. L’uomo (marito /
fidanzato / innamorato) che infliggeva violenze varie o uccideva la donna: Il punto era allora e ancora oggi è: se la donna è sopprimibile simbolicamente e concettualmente, allora può diventarlo anche nella realtà. È un pensiero inconscio ma consideriamo QUANDO viene (ancora troppo presto per poter dire “veniva”) instillato nei soggetti umani. Accade a partire dalla nascita, ovvero in un momento in cui nessuno schema logico cosciente, tale da svelare e contrastare quel messaggio subliminale, si è ancora formato nei bambini. A questo input se ne aggiungono altri di cui la nostra società maschilista purtroppo è intrisa e che difficilmente è possibile contenere. Ne deriva una combinazione micidiale. La sentenza 131/2022 della Corte costituzionale ha sancito l’ILLEGITTIMITÀ ab origine della patrilinearità del cognome e
reso obbligatoria l’attribuzione ai figli del cognome di entrambi i genitori,
a meno che gli stessi non abbiano concordemente optato per quello di uno solo
di essi. Nel tempo, Senatrice, ho inviato in Parlamento diverse petizioni. La prima, del 2013, prevedeva solo il
doppio cognome obbligatorio. Ne ho modificato l’impianto nel 2014 dopo la
sentenza di Strasburgo, che sanciva il diritto dei genitori di voler
attribuire ai figli solamente il cognome materno (quello dunque di un solo
genitore). Ne ho presentato una più approfondita nel 2018. Si potrebbe pensare che quest’ultima mia petizione non fosse in realtà
necessaria, perché c’era da aspettarsi che le nuove proposte legislative
presentate a Camera e Senato sarebbero state adeguate in modo congruo alla
sentenza della Consulta citata. Da quel che mi è possibile constatare però -
limitatamente alle proposte già assegnate e di cui dunque il testo è
agevolmente consultabile sul sito parlamentare -, i Ddl apparsi in questa
legislatura ricalcano le stesse orme di quelli della legislatura
precedente, senza che le indicazioni della Corte Costituzionale siano state
assimilate al punto da eliminare ogni pericolosa traccia di omaggio alla
tradizione patriarcale, in primo
luogo nel linguaggio adottato. E il linguaggio non è solo forma; è
una forma che si rende sostanza. Un linguaggio normativo che relega all’ultimo posto tra le scelte l’assunzione del cognome materno sta confermando lo schema precedente pur nella novità del ventaglio di possibilità considerate. Un linguaggio che lungi dall’utilizzare le formule asettiche della sentenza 131/2022 «dà precedenza enunciativa, contraria perfino all’ordine alfabetico, al cognome del padre rispetto a quello della madre o di entrambi» sta operando un «raccordo ideologico con la tradizione precedente il cui fondamento è stato dichiarato DEFINITIVAMENTE illegittimo» dalla Corte. Un linguaggio che “salva la priorità” della discendenza dal padre rispetto alla discendenza dalla madre tradisce la funzione profonda della riforma necessaria, che è quella di eliminare ogni rapporto di forza che neghi la realtà della natura. La realtà,
Senatrice, è che i figli sono generati in misura maggiore dalla donna e non
dall’uomo. Se si accetta di considerare una parità nella relazione tra i
genitori e i figli è perché dopo la nascita che consegue a una gravidanza e a
un parto (che sono esclusivamente
femminili e spostano verso la madre l’entità del contributo alla generazione
dei figli) i genitori si assumono pari responsabilità rispetto ai figli e non
perché sia lecito considerare innanzitutto figli-dei-padri i figli messi al
mondo dalla donna.
E allora, Senatrice Bongiorno, La prego di voler considerare la possibilità che io sia convocata in occasione di una delle audizioni che sicuramente saranno da Lei disposte al fine di pervenire con tutti gli strumenti necessari a un testo unificato. Glielo chiedo perché nella mia Petizione che è stata annunciata di recente in Senato col n. 189 ho precisato in una lunga premessa le ragioni che hanno determinato la formulazione dei singoli articoli, ma non ho potuto – per evitare un eccesso di lunghezza che avrebbe forse scoraggiato un’attenta lettura del testo – includere quelle stesse considerazioni analitiche di natura prettamente sociale che ho invece esposto a Lei nella prima parte di questa Lettera. Riporto un brano di un mio breve saggio del 1988: « Non è da escludere che quel tipo d’aggressività maschile delinquenziale, giunta a concretizzarsi di frequente in episodi di violenza sessuale individuale o di gruppo, non abbia, tra i fattori che sono alla sua origine, anche l’estraneità della donna ai processi di formazione dell’identità maschile». Oggi sono ancor più convinta di questo nesso malefico, che solo una riforma che non resti astrattamente sulla carta ma penetri massivamente nelle coscienze potrà seriamente contribuire a rimuovere. Concludevo quel brano scrivendo: «Può darsi, indubbiamente, che tale intuizione sia infondata; ma se non lo fosse, sarebbe follia non cercare di rimuovere un fattore, che di formale avrebbe, in tal caso, ben poco». Proprio così, Senatrice Bongiorno. Lei, che di violenza contro le donne si è occupata attivamente e con convinzione, mi ascolti. Sarebbe follia non provarci. |
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21 Dicembre 2022
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Il COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI in una Petizione successiva alla Sentenza della Consulta
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Nuove Norme sul NOME della PERSONA e sul COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI, 19esima Legislatura |
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di Iole Natoli |
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La Petizione è presente a questo link. Nuove Norme sul NOME della PERSONA e sul COGNOME dei CONIUGI e dei
FIGLI, 19ª Legislatura - In esecuzione
della SENTENZA della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 gennaio 2014 e
della SENTENZA della Corte Costituzionale italiana 131/2022. Punti salienti della proposta Premessa ai 12 articoli di cui alla PROPOSTA Egregi Presidenti e Vicepresidenti delle Camere e delle Commissioni
Giustizia, Egregi Senatori e Senatrici, Egregie Deputate e Deputati, Egregia
Presidente del Consiglio ed Egregia Ministra, La Corte Europea si è espressa nel 2014 su un ricorso proposto da una coppia italiana coniugata, che avrebbe voluto attribuire alla sua prima figlia il solo cognome della madre. Nel dichiarare legittima la richiesta, la Corte argomentava che la decisione della coppia di chiedere per la figlia l’aggiunta del cognome materno tramite istanza al Prefetto, intervenuta nel corso dei lunghi processi, non sanava il vulnus recato alla libertà e al diritto dei genitori dall’impossibilità di attribuzione alla nascita del solo cognome materno e concludeva con una sentenza di condanna per l’Italia. Consegue a tale decisione della CEDU che nessuna proposta di legge sul cognome dei figli può limitare o confinare a casi gravi il diritto dei genitori di scegliere se attribuire alla prole il cognome di un solo genitore o quello di entrambi e, ancora, quale dei propri cognomi ciascun genitore può assegnare alla prole ove ne abbia più di uno, interferendo in una qualsiasi maniera con la libertà della coppia genitoriale di gestire nel modo ritenuto più idoneo la vita privata familiare. In altri termini, legiferare a favore del solo doppio cognome non è praticabile e non lo è nemmeno legiferare a favore del solo cognome singolo, materno o paterno. La legge deve invece prevedere le diverse possibilità e deve farlo in modo esplicito e chiaro, senza creare presupposti ideologici o di comodo che producano una pur lieve disparità nella coppia genitoriale, che non sia determinata da fatti reali, e senza strizzare in qualche modo l’occhio a prassi precedenti, dichiarate TUTTE ILLEGITTIME dalla sentenza della Consulta 131/2022 e dunque non replicabili sotto qualsiasi forma. A parte ciò, già nella sentenza 286/2016 la Corte Costituzionale, nell’analizzare la condizione del figlio cui veniva negato dal sistema vigente, salvo onnipotente consenso del genitore maschio, di collegarsi a ciascuno dei genitori assumendo alla nascita due cognomi, aveva posto nel dovuto rilievo quanto importante fosse per la formazione della personalità del figlio relazionarsi con entrambi i rami del suo parentado più stretto. Delineava con ciò se non una inderogabilità al doppio cognome, impossibile per le ragioni sopra esposte, quanto meno una preferibilità dello stesso a tutto vantaggio del figlio. Le conclusioni espresse dalla corte nella recente sentenza 131/2022 stabiliscono che il figlio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori o nato nel matrimonio, «assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Nella proposta che con questa petizione si presenta si è quindi
formulato un insieme di norme che indirizzano esattamente in questo
senso, sia nella sostanza sia nella forma. Nella pianificazione dell’ordine dei cognomi si è applicato il criterio
di assoluta parità della coppia a cui si ispira la sentenza, prevedendo
il sorteggio in caso di disaccordo manifesto tra i
genitori. In assenza di qualsiasi indicazione sull’ordine, volontaria o dovuta a impedimento fisico di uno dei genitori o di
entrambi, e dunque IN ASSENZA sia DI ACCORDO sia DI DISACCORDO sull’ordine,
la priorità sia data per regola al cognome materno, come già accade nei paesi
nordici, attenendosi a un evidentissimo dato concreto ovvero a quella i
n n e g a b i l e ma invidiosamente occultata prossimità
neonatale, che all’atto della nascita lega il titolare dell’acquisto
del cognome, che è il figlio, esclusivamente alla madre, condizione
bilaterale che sarebbe non solo autoritario ma altresì discriminante - perché
in opposizione alle politiche di genere che esigono rispetto per la donna e
per le sue particolari funzioni che ne fanno un unicum nella coppia
genitoriale - continuare p a t e t i c a m e n t e
a occultare. Fin qui i genitori già con doppio o addirittura triplo cognome se stranieri, che abbiano chiesto l’aggiunta del cognome materno o che abbiano voluto per il figlio il doppio cognome alla nascita dopo la sentenza 131/2022, si son trovati a dover dare al figlio tre o anche più cognomi e a dover presentare poi istanza in Prefettura per la riduzione dell’eccessiva lunghezza. Ciò perché il doppio cognome è stato considerato in Italia un cognome indivisibile. Benché gli articoli che prevedono di assegnare un solo cognome indirettamente modifichino il concetto, probabilmente non è superfluo specificare preliminarmente che il cognome ricevuto composto da più di un elemento non costituisce cognome indivisibile. Particolare attenzione è stata riservata alla centralità
dell’interesse del figlio, evidenziata nella 131/2022. Infine, il rispetto della centralità dell’interesse del figlio e la consapevolezza che egli è l’unico titolare del cognome o dei cognomi che gli sono stati attribuiti - cognome o cognomi che acquista e che non gli vengono trasmessi in quanto non costituiscono un bene ma uno strumento strutturante la personalità individuale (Trib. Civile di Palermo, Sez. I, sentenza 865/1982) - hanno determinato la formulazione di una norma che prevede la possibilità di modifica del o dei cognomi alla maggiore età, per garantire al soggetto che li porta una pacifica convivenza con se stesso, senza il ricorso a pratiche complesse. Un’ultima considerazione sul cognome dei coniugi. L’attuale
articolo 143-bis, introdotto nel 1975, costituisce elemento residuale
di un sistema patriarcale che faceva dell’uomo - e dunque del suo
cognome - il cardine della famiglia. Oggi non ha nessuna sia pur apparente
legittimità di sussistere. Anche la soluzione di prevedere
bilateralmente l’aggiunta del o dei cognomi dell’altro coniuge appare
scarsamente ragionevole. Siamo in un’epoca in cui il divorzio è legge
consolidata dello Stato, le vedovanze non sono venute meno per magia e
l’esercizio di aggiungere e togliere cognomi a seconda del numero di
matrimoni contratti da ciascun individuo è solo un aggravio di lavoro per la
pubblica amministrazione, del tutto privo di vantaggi effettivi. Fa
parte di un bagaglio culturale passato di cui è insensato tentare di
ritardare l’estinzione. ARTICOLI Art. 1 - (Diritto al nome) Art. 2 - (Cognome dei coniugi) Art. 3 - (Cognomi o cognome del figlio) Art. 4 - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o
al di fuori di esso in stato di convivenza dei genitori) Art. 5 - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o
al di fuori di esso in caso di non convivenza dei genitori) Art. 6 - (Cognomi o cognome del figlio riconosciuto da un solo
genitore) Art. 7 - (Cognomi o cognome del figlio non riconosciuto da nessun
genitore) Art. 8 - (Cognomi o cognome del figlio adottivo minorenne) Art. 9 - (Modifica dei Cognomi o del Cognome della persona
maggiorenne) Art. 10 - (Modifica del regolamento di cui al DPR 396/2000, sull’Ordinamento
dello stato civile) Art. 11 - (Disposizione per gli iscritti all’AIRE) Art. 12 - (Clausola di invarianza finanziaria) |
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21 Dicembre 2022
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Foto di Cheryl Holt da pixabay.com/it |
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Annuncio in Senato, seduta del 20.12.2022 con n. 189 |
Annuncio alla Camera, seduta del 13.01.2023 con n. 124 | |
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giovedì 15 settembre 2022
Il Governo emani un Decreto Legge per raccordare la sentenza 131/2022 della Consulta alle situazioni correnti
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Compiti inderogabili per il Legislatore dopo la decisione della Consulta sui Cognomi (o sul Cognome) dei Figli Di Iole Natoli Rif.: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE |
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Presidente AMATO - Redattore NAVARRETTA
Decisione del 27/04/2022 - Deposito del 31/05/2022 Pubblicazione in G. U. |
Norme impugnate: Artt. 237, 262 e 299 del codice civile; art. 72, primo comma, del regio decreto 09/07/1939, n. 1238 e artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396. |
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L’esistenza di talune conseguenze della bella e storica sentenza della Consulta ha indotto taluni commentatori ad addebitare impropriamente queste a detta Corte invece che alla pluriennale latitanza decisionale del Parlamento, che in più Legislature ha fatto sì che i diversi progetti di legge presentati alla Camera e al Senato divenissero carta straccia per non essere stati neanche discussi in alcuni casi, o discussi e approvati solo alla Camera nella Legislatura precedente, o analizzati in parte sul finire di questa, cosicché l’anticipo di alcuni mesi della chiusura, per il ricorso pre-scadenza alle urne, non ha determinato la sorte funebre già scritta dei progetti di legge sul cognome dei figli. Può dunque solo muovere al riso che da talune parti siano state avanzate accuse alla Corte per essere intervenuta non solo
abrogando ma altresì pronunciando una
regola suppletiva, su una materia - hanno avuto la sfrontatezza di rilevare
altri - che era oggetto di discussione in Senato (si è visto infatti in qual modo sia finita). Scrive infatti la Corte al punto 11.2
che, in quanto «delle numerose
proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura,
nessuna è giunta a compimento» essa
«non può più esimersi dal rendere effettiva la «legalità
costituzionale» (ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021)». Ma vediamo nel dettaglio quali sono i punti che rendono urgente l’intervento del Parlamento, o per far prima del Governo mediante un Decreto Legge. Partiamo dalla regola generale stabilita con estrema chiarezza dalla Corte, premettendo che l’intero impianto della sentenza poggia sull’interesse del figlio – che è il solo titolare del cognome, singolo o doppio che sia – e sull’accordo dei genitori che di quell’interesse sono gli interpreti e i gestori, accordo reso insopprimibile dalla loro stessa funzione genitoriale. Dopo aver dichiarato al punto 11.2 che «Il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo (…) loro diverso accordo», la Corte specifica al punto 15.1: «Il presente intervento rende l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori regola di carattere generale». Ciò che è determinato dall’accordo è dunque
esclusivamente l’attribuzione del cognome di uno solo dei genitori (o
dei cognomi, ove questi ne abbia due), mentre l’attribuzione dei cognomi di entrambi
è LA REGOLA che non necessita di alcuna specificazione, se non per quanto
concerne l’ordine in cui quei cognomi dovranno essere assegnati. La Corte non tralascia in nessun momento di sottolineare l’importanza del DUPLICE LEGAME, ma non impone il doppio cognome. Se anche lo avesse voluto non avrebbe potuto farlo, perché la sentenza del 7 gennaio 2014 del Tribunale di Strasburgo, nata dalla volontà (non accolta dai nostri tribunali) di una coppia coniugata di attribuire alla figlia IL SOLO cognome della madre, confermava che l’attribuzione del cognome alla prole rientra nel diritto dei genitori di determinare l’indirizzo della vita familiare, tutelato dall’art. 8 della CEDU (convenzione da noi ratificata da tempo). Ne consegue che la contraddizione tra interesse del figlio all’identità completa, dunque a portare il cognome di entrambi i genitori, e possibilità conferita agli stessi di assegnargli il cognome di uno di essi soltanto (madre o padre che sia) - contraddizione denunciata da una commentatrice in un suo saggio per altri aspetti molto approfondito – non esiste, per quanto si possa aver maturato la convinzione che il cognome di entrambi rappresenti la soluzione più appropriata. Peraltro, riservare il cognome singolo – determinato solo dalla decisione di un giudice – ai casi di danno che recherebbe al figlio il portare i cognomi di entrambi i genitori (dunque, ad esempio, anche quello di un genitore che si è macchiato di un crimine, ovvero il cognome di un genitore indegno) come suggerisce la commentatrice, significherebbe esporre pubblicamente il figlio a una lesione della sua vita privata, laddove il fatto che sia possibile l’attribuzione di un solo cognome (della madre o del padre che sia) risolve, annullandone gli effetti sociali, l’individuabilità di situazioni gravose. Torniamo adesso all’ordine dei
cognomi nel doppio. Come se i tribunali non avessero
niente di meglio da fare!, è stato in soldoni
il commento affidato a Twitter da un leader della destra, poco incline a
introdurre mutamenti nel costume sociale (patriarcale) esistente. Per finire, una nota sull’altro spauracchio, ovvero sulla moltiplicazione dei cognomi incombente. È FALSO sostenere che sia stata la Corte a determinare il sorgere del problema. Il doppio cognome esisteva da tempo; se ne è incrementato l’uso negli ultimi anni per le richieste di aggiunta del cognome materno operate tramite le Prefetture in ossequio alle norme vigenti; la Corte ha anche rilevato tutto questo, suggerendo peraltro una possibile soluzione non difforme da quella presente in tutti gli inutili disegni di legge di questa morente Legislatura, ovvero che ciascun genitore che abbia un doppio cognome ne assegni al figlio uno solo dei suoi - e trattandosi dei suoi e non di un bene comune, la scelta dovrebbe essere solo sua, senza intervento dell’altro genitore -, di conseguenza l’unica cosa che serve al posto degli inutili lamenti è UNA LEGGE. Bene. Che piaccia o no ai detrattori di turno, la sentenza
131/2022 della Corte costituzionale non può essere ignorata né contraddetta
da future norme che neghino i principi della nostra Costituzione e dei
trattati internazionali a cui la Corte si è ispirata e attenuta nel
formularla. |
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15 Settembre 2022
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