domenica 22 maggio 2022

La CONSULTA sul COGNOME MATERNO / Dol's Magazine intervista Iole Natoli

Iole Natoli e il cognome materno
di
Caterina Della Torre - on 12/05/2022

La fondatrice di Dol’s Magazine intervista Iole Natoli, sulla #sentenza della #Consulta che CONFERMA la totale illegittimità dell’attribuzione automatica del #cognome del padre ai figli.

 


«Abbiamo già intervistato anni fa Iole Natoli sul cognome materno ma i tempi allora non erano ancora  maturi. Oggi lo rifacciamo perchè  la situazione di stallo sembra essersi sbloccata e Iole è una profonda conoscitrice del tema».

Vai all’articolo su  Dol’s Magazine

 

mercoledì 18 maggio 2022

Lettera aperta alla II Commissione (Giustizia) del Senato

Legge in fieri sul Cognome dei Figli e sentenza recente della Consulta
di Iole Natoli

Si porta fin d’ora a conoscenza dei componenti la Commissione Giustizia e delle Ministre per le Pari Opportunità e la Famiglia e degli Interni la Petizione sul tema lanciata il 18.5 sulla piattaforma Change.org

 

di Racool_studio per it.freepik.com

18.05.2022 - Petizione
PREMESSA

Dal comunicato dell’ufficio stampa della Corte Costituzionale del 27 aprile 2022 relativo al Cognome dei figli, apprendiamo che la sentenza di prossima pubblicazione ha dichiarato ILLEGITTIME – quindi inapplicabili ab origine – TUTTE le norme fin qui utilizzate per giustificare l’attribuzione automatica del solo cognome paterno alla prole.

Ricordiamo che l’intervento della Corte si è reso necessario per la storica inadempienza del Parlamento, che nelle sue varie Legislature si è dimostrato INCAPACE inizialmente di discutere, poi di approvare in tempo utile e dunque di varare una Legge che regolasse la materia e ciò malgrado le sollecitazioni giunte con vari mezzi da più parti. Per brevità, di queste ci limitiamo a citare la Petizione lanciata e consegnata dall’ex deputata Laura Cima per una rapida approvazione di una Legge.

Certamente oggi - guarda caso sul finire della Legislatura - si discute delle proposte esistenti nella 2ª Commissione (Giustizia) del Senato e certamente sarebbe d’obbligo NON FAR DECADERE nuovamente la possibilità di approvazione di una legge, con l’escamotage dei continui rinvii degli adempimenti necessari.
Con l’intento di contribuire alla celerità che qui nuovamente si richiede, sottoponiamo al vaglio di detta Commissione e di tutto il Parlamento alcune nostre considerazioni, che conseguono ai contenuti della sentenza della Corte presenti nel comunicato di cui sopra.
I punti che ci interessa evidenziare sono tre:
- introduzione di una norma per regolare le situazioni pregresse;
- corretta formulazione dell’articolo che regola l’attribuzione del cognome alla prole;
- metodo idoneo per risolvere l’eventuale disaccordo sull’ordine dei cognomi, che non leda a priori il libero confronto tra le parti.

Punto 1: introduzione di una norma per regolare le situazioni pregresse.
Sulla base della pronuncia della Corte costituzionale riportata nei suoi punti essenziali nel comunicato del 27 aprile del 2022, che dell’interesse del figlio a poter fruire di un legame identitario con entrambi i suoi genitori ha fatto uno dei punti cardine della sentenza, tanto da considerare lesione del diritto personale di godere di un’identità completa l’impedimento determinato dalla precedente prassi giuridica consistente nell’attribuzione automatica del solo cognome paterno;
- fermo restando che all’atto della nascita i genitori, per applicazione dell’art. 8 della CEDU, possono di comune accordo ritenere più consono all’interesse del figlio un cognome unico, della madre o del padre;
- considerato che nessun libero accordo c’è stato alla nascita;
- considerato che l’identità di un soggetto si arricchisce nel corso della vita e va maturando, in particolare, nell’infanzia e nell’adolescenza; CHIEDIAMO che sia introdotta una norma relativa alle situazioni pregresse.
Ciò perché la normativa illegittima che è stata vigente ha precluso ai genitori ogni libera valutazione consensuale alla nascita, in dispregio dunque dell’art. 8 CEDU citato, impedendo a uno solo dei genitori, quasi sempre la madre, di garantire alla prole il legame identitario con sé e la propria famiglia di origine con l’atto di esigere il doppio cognome nell’interesse del figlio.

Ispirandoci a quanto della pronuncia della Corte fin qui ci è dato sapere, chiediamo dunque che la norma da introdurre contempli l’aggiunta del cognome genitoriale mancante dallo schema del doppio, su richiesta del genitore il cui cognome risulta assente per effetto dell’illegittima normativa pregressa, senza previsione alcuna di consenso dell’altro genitore, per i figli di età inferiore al 12° anno. 
Per i figli minori che abbiano compiuto il 12° anno di età chiediamo che la decisione sull’aggiunta, senza previsione alcuna di consenso dell’altro genitore, sia demandata ai sensi dell’art. 316 c.c. al giudice competente, che provvederà all’audizione del minore al fine di accertarne la libera accettazione della modifica del cognome con cui è stato sino ad allora identificato.

Punto 2 – corretta formulazione dell’articolo che regola l’attribuzione del cognome alla prole.
Ad eccezione della proposta Binetti centrata solo sul doppio cognome – cosa che la rende inappropriata sia rispetto alla sentenza CEDU del 7 gennaio 2014, sia rispetto al contenuto della recente sentenza della nostra Corte -, le altre quattro proposte esistenti in Senato hanno previsto e l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori e l’attribuzione del cognome singolo, senza distinzione legata al sesso. Cambia però la formulazione, ovvero le scelte linguistiche adottate in un modo che risulta significativo.  
Per De Petris, Garavini e Unterberger i genitori, coniugati o meno, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome “del padre” o quello “della madre” o quelli “di entrambi” nell’ordine concordato.
Per Malpezzi, al figlio è attribuito il cognome “di entrambi” i genitori nell’ordine dagli stessi indicato o il cognome “del padre” o il cognome “della madre”, secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale dello stato civile.
La proposta Maiorino si differenziava dalle altre, ma la senatrice l’ha ritirata divenendo correlatrice del testo unico e dunque non ne trattiamo.

Dall’analisi dei dati disponibili e circoscritti al Senato, che si è attivato prima della Camera, emerge che:
1. la prima possibilità presentata è quella del cognome singolo e non di quelli di entrambi, in tre casi sui quattro che il singolo lo prevedono. Questo ha per effetto neanche tanto leggero di orientare la coppia genitoriale verso il cognome unicoe la consuetudine giocherebbe a vantaggio del padre, cosa che molti avversari della riforma, occulti o dichiarati, sanno benissimo e non verso il cognome di tutti e due i genitori. Se adottata in Senato, o eventualmente introdotta con un emendamento alla Camera, questa priorità enunciativa del cognome unico a scelta rispetto al doppio cognome favorirebbe la mancata presa di coscienza, sia nelle donne sia negli uomini, delle novità profonde che la nuova legge DEVE introdurre, oltre ad essere contraria a quanto si è appreso dal comunicato essere stato stabilito in sentenza dalla nostra Corte;
2. nella presentazione del cognome doppio, in quattro casi sui cinque che definiscono la sequenza dei cognomi nel doppio, quello del padre è indicato PRIMA del cognome della madre (fa eccezione Binetti, che utilizza una formula neutra) e ciò benché l’ordine alfabetico sia l’idolo di tutt’e cinque le proponenti, che non pensano di poter risolvere l’eventuale dissidio sulla sequenza in qualche altro modo. Bene, com’è noto a chiunque, nell’ordine alfabetico la M di Madre - cioè della persona che al momento della nascita è la sola ad avere in corso una relazione con il figlio - precede la P di Padre.
A che cosa attribuire dunque questa “sconfessione” dell’ordine alfabetico sacro, che si pone come condizionamento subliminale? Al tentativo, più o meno inconscio, di non allarmare troppo gli oppositori – e in Parlamento, persino nella stessa Commissione, ce ne sono non pochi – suggerendo che una continuità col sistema precedente possa esistere. Questo costituisce il segno visibile d’un vizio d’impostazione che la sentenza HA SPAZZATO VIA, senza se e senza ma, e noi donne esigiamo che tale aggancio a un passato che la Corte ha dichiarato ILLEGITTIMO venga eliminato dal testo unico che dovrà essere approvato. Stando al comunicato del 27 aprile, la Corte ha già dato un’indicazione NEUTRA appropriata e non eludibile dichiarando: « la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due». Che tale enunciazione sia rispettata nella sua forma e nella sua sostanza.

Punto 3: metodo idoneo per risolvere l’eventuale disaccordo sull’ordine dei cognomi, che non leda a priori il libero confronto tra le parti, in sintonia con l’art. 8 della CEDU.
La sentenza del 7 gennaio del 2014 della CEDU sul caso Cusan e Fazzo ha richiamato l’art. 8 della Convenzione da tempo ratificata dall’Italia, precisando che la scelta del cognome dei figli è materia che rientra nella vita privata delle persone e deve dunque essere demandata al parere dei genitori e non a un qualche intervento sostitutivo dello Stato. 
Stabilisce anzi al comma 2 che «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto» a meno che tale ingerenza sia determinata da interessi pubblici di rilievo, che l’articolo enumera minuziosamente.
Ecco, noi incontriamo qualche difficoltà nell’immaginare che l’ordine alfabetico, applicato ai casi di disaccordo sull’ordine dei cognomi nel doppio, possa essere considerato una misura «necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati» e a quant’altro, mentre abbiamo l’assoluta certezza che la sua adozione costituisca un’«ingerenza di una autorità pubblica» tale da recare pregiudizio alla libera consultazione dei genitori sul da farsi.

Come già evidenziato in una Petizione inviata in precedenza alle Camere, «sapere in anticipo quale dei cognomi (della madre o del padre) risulterebbe vincente in caso di discordia - conseguenza inevitabile dell’adozione dell’ordine alfabetico - vizierebbe irrimediabilmente la posizione paritaria all’interno di ogni coppia specifica e alla coppia specifica non interessa come si distribuisce statisticamente il fenomeno su un’intera popolazione». Chi sa di avere in tasca la “vittoria”, in quanto il suo cognome alfabeticamente precede quello dell’altro, sarà meno disponibile ad ascoltare le motivazioni e la richiesta dell’altro genitore. Sarà autorizzato dallo Stato ad opporre un granitico NO e questo prescinde, sì, dalla discriminazione per sesso ma costituisce ugualmente una discriminazione artificiosa, imposta PER ABUSO DI AUTORITÀ dallo Stato, che potrebbe invece risolvere facilmente il problema ricorrendo al sorteggio, come accade democraticamente in Lussemburgo, Stato che non ha perso per questo la sua sovranità, il suo prestigio, il suo benessere economico e nemmeno ha deciso di attentare alla propria sicurezza nazionale utilizzando un banalissimo sistema di “foglietti”, come ci è stato comunicato dall’ufficio lussemburghese consultato per avere informazioni al riguardo.

Se è vero che ci sta a cuore un dialogo libero e sereno tra i componenti della coppia, NON possiamo optare per l’ordine alfabetico solo perché adottato nella maggioranza degli altri Stati. Anche la patrilinearità è stata per lungo tempo regola aurea in molte altre parti del pianeta, senza che questo ne abbia determinato una qualche “legittimità” o posto in luce un qualsiasi fondamento, che possa esulare dalla tendenza di taluni Stati a prevaricare sui propri cittadini esercitando diritti inesistenti.

© Iole Natoli

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NOTE
foto creata da Racool_studio per it.freepik.com  
Link della Petizione:
https://www.change.org/p/legge-in-fieri-sul-cognome-dei-figli-e-sentenza-recente-della-consulta

Aderiscono alla lettera aperta:
Manuela L'Innocente, Cinzia Ciriotti, Iole Granato, Erica Villa, Fabiana Montemurri, Anna Maria Liberata, Federica Cagnolati, Rosa Leone, Eliana Rasera, Angela Maria Bottari, Maria Treccani Busi, Francesca Accornero, Valentina Caldarella,  Monica Grassi, Ambra Leoncini, Antonia Romano, Giovanna Berna, Gabriella Olia Greco, Nathalie Niki Pellegrino, Gianpaola Gargiulo, Lorena Grano De Oro Fernández, Michela Fidale,  Frida Bartolini, Stella Arianna Leuzzi, Marina Petrucci.

Aderiscono ancora, dopo l'invio della lettera:
Laura Moschini, Roberta Fumagalli, Antonella Cucchiara, Cristiana Girardi, Alessandra Pignotti.

 

sabato 14 maggio 2022

PURCHÉ SI RIDA e la moltiplicazione dei cognomi - Lettera aperta a Luciana Littizzetto

PURCHÉ SI RIDA
di Iole Natoli

da repubblica.it - vai al video

Da una donna creativa e intelligente che è presente sulla scena da molti anni e dispone di vari strumenti comunicativi, ci si attenderebbe un rispetto verso i diritti e la dignità delle donne che evidentemente difetta. Abbiamo nostro malgrado dovuto notarlo già in passato, quando a far le spese del dileggio sono stati l’uso del femminile nelle cariche istituzionali e professionali e una persona che tale legittima prassi difendeva, ovvero la oggi ex presidente Laura Boldrini.

Il recente intervento a Che tempo che fa sulla "moltiplicazione dei cognomi" si configura come diffusione difficilmente inconsapevole – Luciana Littizzetto dispone di ogni strumento culturale e pratico per informarsi in anticipo – di una deformazione non indolore del vero, che strizza praticamente l'occhio alla reazione.

Prendere di mira i “benaltristi” e le loro incoerenti teorie di proliferazione dei cognomi - che trovano smentita immediata nelle prassi esistenti in tanti altri paesi, tra cui la Spagna, e che non hanno alcun fondamento nella realtà come chiunque si sia preso la briga non particolarmente massacrante di analizzare i progetti di legge in Parlamento avrebbe potuto e può verificare - sarebbe stato altrettanto produttore di risate ma presumibilmente non di altrettanti consensi, nella valutazione della versatile e abitualmente irresistibile Luciana.

Così nel mirino della sua comicità è finito, con un effetto di appoggio e allargamento a pioggia, l’inesistente, visto che la finestra temporale entro la quale la nuova normativa – questa volta non illegittima - dovrà essere approvata può essere ormai molto breve e considerato, peraltro, che la legge in arrivo porterà via con sé anche il ricorso al giudice nei casi di dissenso tra i genitori sull’ordine dei cognomi nel doppio, che è al momento conseguenza ineliminabile di una modifica in storico ritardo legislativo.

Come chiunque abbia letto magari una sola volta in vita sua la Costituzione già sa, la Corte costituzionale non può infatti legiferare per rispetto della divisione dei poteri, ma DEVE comunque eliminare le discriminazioni, in questo caso per sesso e a svantaggio delle donne, nonché le violazioni di quell’autonomia dei cittadini nella conduzione della propria vita privata, che l’art. 8 della CEDU – dall’Italia da tempo sottoscritta ma mai rispettata nello specifico – tutela.

Le donne che hanno atteso per anni che la loro soppressione arbitraria dal cognome dei figli fosse, come da Costituzione, una volta per tutte eliminata non hanno preso molto bene lo show di Littizzetto dell’8/5/2022. Lo dimostra la lettera che ci viene inviata e che qui pubblichiamo.

LETTERA APERTA a Luciana Littizzetto
di Giovanna Berna 

da due foto di pressfoto e Racool_studio per it.freepik.com

Gentile Signora Littizzetto, 
temo che Lei sia terribilmente indietro.

Al tempo in cui le donne avevano l’obbligo di assumere il cognome del marito (tempo che risulta curiosamente attuale per lo stato italiano, che lo appioppa ancora sulle tessere elettorali o in alcuni comunicati ufficiali alle donne), ci aveva pensato già il grande Totò ad ironizzare sulla signora

“Trombetta in Bocca”, decisamente più plausibile e, mi perdoni, più divertente del signor Dita Nel Naso.
I
nvece, l’altrettanto grande Massimo Troisi lo aveva fatto sulla lunghezza del nome, dove “Massimiliano” avrebbe consentito al bambino di fuggire prima di prendersi la genitoriale reprimenda del momento, mentre un “Ugo” sarebbe risultato eccessivamente perentorio ed immobilizzante. 

Ecco, forse Lei ritiene che quest’ultima situazione sia più auspicabile, affinché le maestre possano richiamare i bambini e ancor di più le bambine, di solito non menzionate, brevemente e, anche  in questo caso, perentoriamente alla loro esclusiva appartenenza alla paterna patria potestà?  Ma forse non è a conoscenza che la patria potestà è stata abolita ed esiste la “responsabilità genitoriale” e guarda caso i genitori sono due, anche se solo UNA dei due partorisce, proprio quella esclusa all’anagrafe? 

Farsi un sacco di risate sui guasti che porterà la fine di un secolare sopruso non è quanto di meglio ci si possa aspettare dalla satira o anche da una più banale e sana comicità. 
Tempi duri, quando anche i comici di mestiere sghignazzano sulla cancellazione del femminile. 
Dico  “comici”, al maschile, per adeguarmi alle sue preferenze ma anche perché Lei è di certo un bravissimo comico. 
Noi donne, però, preferiremmo una comica, capace di far ridere senza bisogno di screditare il suo stesso genere. 

Con i miei migliori saluti,

G. B.

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Riferimenti per le immagini


Il video di Repubblica.it di cui alla prima immagine è visibile a questo link:
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/l-ironia-di-luciana-littizzetto-sul-doppio-cognome-le-maestre-impiegheranno-un-ora-a-fare-l-appello/415216/416150

La foto successiva è un’elaborazione di Giovanna Berna di due foto di it.freepik.com

-       la prima creata da pressfoto
https://it.freepik.com/foto-gratuito/giovane-donna-asiatica-che-posa-nello-studio-in-cappello-del-partito-e-con-il-trombetta_5576701.htm

-       la seconda da Racool studio
https://it.freepik.com/foto-gratuito/martello-da-tribunale-e-libri-giudizio-e-concetto-di-legge_8760889.htm#