martedì 23 gennaio 2024

COGNOME MATERNO. Siamo quando ci chiamano.
 Il silenzio ammanta di nebbia la nostra identità

Mi chiamano, dunque sono
Di Giovanna Berna
Introduzione di
Iole Natoli


(I.N.) Dei social si dice di tutto, ultimamente si parla molto male e a ragione. Eppure esistono gruppi che perseguono scopi importanti e lo fanno con assiduità e competenza, senza lasciare nulla al caso e senza lesinare riflessioni accurate. Alla lotta per il Cognome materno ho dedicato negli anni diverse petizioni e un gruppo FB fondato nel 2010. Da tale gruppo sono emerse altre voci, una nuova petizione dedicata alle nascite precedenti alla sentenza 131/2022 della Corte costituzionale e il testo di Giovanna Berna, cui si dà spazio oggi in questo Blog.

 

Mi chiamano, dunque sono.

Niente altro al mondo come un suono può avere la capacità di ricongiungerci immediatamente a un’esperienza, a un ricordo, richiamare la nostra attenzione nell’immediato, risvegliare la nostra coscienza.

Il prenome, detto abitualmente nome, è un insieme di poche lettere dell’alfabeto, il cui suono si imprime nel profondo di noi.
 Impariamo subito, velocemente e sempre, anche nelle condizioni più avverse, che quelle poche sillabe sono la nostra identità, il nostro esistere nel mondo.

Il cognome rafforza ulteriormente la nostra identità, simboleggia la nostra origine e appartenenza a un gruppo di esseri umani - e per estensione al consesso umano tutto - quello da cui siamo nate e nati, di cui siamo parte e anche continuazione.

Poche sillabe, simboliche ed efficaci come una frase musicale, che risuonano per informarci che siamo, per informare di noi la realtà.

Negare alle donne la trasmissione del cognome ha privato le figlie e i figli del senso di esistere a pieno titolo, di appartenere anche alla famiglia materna, relegando la madre e la sua famiglia a un ruolo secondario - una sorta di casta inferiore, non degna di essere nominata e tramandata.

Finalmente, in data 27 aprile 2022 la sentenza della Consulta n.131, pubblicata in G.U. l’1/06/2022, ha dichiarato incostituzionale la trasmissione automatica del solo cognome paterno, decretandone, quindi l’illegittimità.

In condizione di vacatio legis, la trasmissione di entrambi i cognomi alle figlie ed ai figli sta rischiando però di assumere i connotati di un'opzione, anziché di una assoluta necessità, individuale e sociale.

Nell’attesa di una legge che consenta un’applicazione a pieno titolo della Sentenza della Corte costituzionale n.131/2022, si rischia di perdersi in silenzi, omissioni, dotte citazioni volte a perpetuare lo status quo, senza lasciar apparire che stia succedendo, secondo le consuete strategie conservatrici.

La sentenza precedente della Corte del 2016 consentiva di poter aggiungere il cognome materno a quello paterno, rigorosamente in quest’ordine, ma solo con il consenso del padre. Consenso molto spesso negato, come sanno bene le tante donne, che da anni lottano affinché la loro richiesta possa essere presa in considerazione, soprattutto nell’interesse dei loro figli e figlie.

Eppure, siamo quando ci chiamano.
 Il silenzio ammanta di nebbia la nostra identità.

Ma ancora, genericamente, i figli si chiamano “figli” (del padre) e le figlie sono sottintese.
 Anche le madri sono sottintese, non si nominano, non “si chiamano” – non sono.

Appare della massima importanza, quindi, che la legge debba poter essere utilizzata anche per tutte le bambine e i bambini nati prima del 2022, affinché possano sentirsi parte integrante di tutta la loro famiglia, affinché possano rafforzarsi i legami tra fratelli e sorelle, anche tra quelli nati da diverse relazioni, in osservanza del principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione, perché possa essere interpretato nel senso più alto e più giusto il contenuto della sentenza n.131/2022.

Ogni cosa esiste solo se nominata.

Ogni persona esiste se chiamata, con nome. E cognome.

 

23 Gennaio 2024

© Giovanna Berna

venerdì 5 gennaio 2024

Cognome Materno. La discriminazione del Cognome in alcune narrazioni di donne

Tante storie di vita da un gruppo FB sul Cognome
Di Iole Natoli e Iole Granato

foto di Karolina Grabowska per Pexels.com 


Cosa accade a figlie e figli che siano nati PRIMA della sentenza della Corte Costituzionale 131/2022 e alle loro madri? Di una storia ho narrato io in precedenza, definando le madri dei figli discriminati come MadriDalPartnerDelNo.
Oggi aggiunge altri casi
Iole Granato, una coamministratrice del gruppo FB sul cognome da me fondato nel 2010, in uno scritto dal titolo Il Cognome Materno alle figlie e ai figli nati prima del 2 giugno 2022 che potete trovare a questo link.

___________ da Iole Granato ___________

«Paolo e Laura sono fratelli. Paolo è nato a maggio 2018, mentre Laura a luglio 2022, dagli stessi genitori. Paolo è figlio del papà, di cui eredita e tramanderà il cognome, mentre Laura è figlia del papà ma anche della mamma. Se questa realtà è falsa a livello biologico e giuridico, è invece più che corretta a livello anagrafico e sociale, perché il nostro nome, che comprende il nostro cognome, ci identifica fin dalla nascita e per tutta la vita.

Vogliamo porre urgentemente all'attenzione del legislatore il tema dell'attribuzione del doppio cognome alle nate e ai nati prima della sentenza della Corte Costituzionale di giugno 2022. Questo in previsione della legge in tema di cognome dei figli che dovrà essere discussa nella Commissione Giustizia del Senato o della Camera.

Il 27 aprile del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’assegnazione esclusiva del cognome paterno alla nascita. A partire dal 2 giugno 2022, giorno successivo alla pubblicazione in G. U., i neonati assumono automaticamente il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi stabilito, o, in alternativa, il cognome di uno solo di loro, in caso di accordo in tal senso. Oggi quindi, finalmente, è riconosciuto il ruolo della madre, al pari di quello del padre, nel conferire l’identità familiare alla propria figlia o figlio. Un grosso passo avanti per il nostro Paese ancora impregnato di una matrice patriarcale che ha sempre schiacciato o peggio cancellato il cognome materno, discriminando le donne e sminuendo il ruolo familiare e sociale delle madri.

Eppure, se la soluzione del cognome di entrambi i genitori, comunemente inteso come doppio cognome, è stata valutata dalla Corte come ideale per la definizione dell'identità dell'individuo, in nome del superiore interesse del minore, questo principio  non vale per tutte e tutti. Chi è nata o nato prima del 2 giugno 2022 non è messo in condizione  godere di un pari beneficio. Si è palesemente davanti a una discriminazione che crea due pesi e due misure, che mette bambine e bambini, perfino fratelli e sorelle, su due piani diversi, chi è figlio di mamma e papà e chi solo di papà. 

Le diverse proposte depositate in Parlamento affrontano le situazioni pregresse - quelle cioè che precedono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza - spostando dalla Prefettura all’Anagrafe la procedura di aggiunta, rendendola così finalmente più snella, ma lo fanno subordinando la praticabilità della modifica alla presenza del consenso paterno.

Di fatto, questa formulazione risolve il conflitto tra i genitori sull’interesse del figlio nato prima del 02 giugno 2022  sempre a favore del padre, anche in situazioni in cui ciò è totalmente  irragionevole: quale identità basata sul proprio cognome può essersi consolidata, ad esempio, in un bambino in età prescolare, che magari non è in grado di pronunciare correttamente neanche  il proprio nome di battesimo?

Si sottolinea  che il tema delle situazioni pregresse il tema era trattato – diversamente e più ampiamente – anche nella petizione sul cognome di Iole Natoli, assegnata alla Commissione Giustizia del Senato con il N. 189 e quella della Camera con il N. 124.

Riteniamo importante riportare alcune delle moltissime testimonianze di donne che, pur occupandosi in maniera prevalente se non esclusiva di figlie e figli, vedono negata la possibilità di dare anche il loro cognome, a fronte dell'opposizione di padri convinti che il loro cognome sia il migliore e il più importante e, come tale, debba rimanere l’unico, per non ledere l’identità della figlia o del figlio già nato.

Si tratta in molti casi di madri separate o divorziate o che hanno interrotto la relazione originaria con il padre. Queste donne vorrebbero veder riconosciuto un legame anagrafico tra le figlie e i figli minori e se stesse in primis e anche, spesso, con sorelle e fratelli nati da successive relazioni. Non mancano comunque neanche i casi di donne che vedono negato l’assenso all’aggiunta, evidentemente considerata alla stregua di un capriccio e non di un beneficio per il minore, all'interno di relazioni (matrimoniali o meno) comunque in essere.

Tutte le  storie che seguono sono testimonianze fornite da iscritte al gruppo Facebook “Il cognome materno - procedure prefettizie e anagrafiche”;  quelle  che hanno chiesto di restare anonime sono indicate con iniziali fittizie.

A.B. nel 2013 non era sposata e aveva appena avuto un figlio cui desiderava dare il proprio cognome: mal consigliata, decideva di procedere in prima istanza a un riconoscimento congiunto, che all'epoca prevedeva l'imposizione automatica del solo cognome paterno. Prima della nascita, il padre si era impegnato a presentare in Prefettura, appena riconosciuto il bambino, domanda congiunta per il cambio di cambio di cognome, in modo da aggiungere quello materno. A riconoscimento avvenuto, si è rifiutato - e rifiuta ancora oggi - di mantenere la promessa, malgrado le tante richieste ricevute.

D.B. vorrebbe aggiungere al figlio di 13 anni  il proprio cognome ma non ha mai fatto richiesta al padre perché sa che lui si rifiuterebbe,  malgrado lei e la famiglia di origine  abbiano cresciuto  il bambino   dalla nascita. Per evitare a se stessa e a suo figlio l'umiliazione di un "NO" si autoinfligge un silenzio non meno doloroso, nella speranza che la legge riconosca pari diritti a tutti e tutte, anche ai nati prima della sentenza del 2022.

T.S. nel 2019, anno di nascita della figlia, non sapeva nemmeno di poterle dare il doppio cognome (previo consenso paterno come da sentenza della Corte Costituzionale del 2016). Poco dopo, il suo partner abbandona di fatto lei e la figlia, ma ad oggi continua a esercitare il suo "potere", negando il consenso all'aggiunta del cognome materno. Alla fine la madre ha deciso di tentare la strada della richiesta alla Prefettura di Napoli senza firma del padre, ma, dopo quasi un anno, non ha ricevuto alcun riscontro.

Emblematica è la vicenda di N.N.P.: il figlio è nato otto anni fa nell’ambito di una relazione he sembrava destinata a sfociare in una convivenza stabile, cosa che non è mai avvenuta. Il bambino, comunque, frequenta regolarmente il padre secondo le disposizioni del tribunale dei minori. A fronte del rifiuto del padre all’aggiunta del cognome materno a quello del bambino, N.N.P. , in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, presenta ricorso al  tribunale di Torino per l’aggiunta del cognome materno. Ad aprile 2023 il ricorso viene respinto, in quanto il tribunale  ritiene di non poter essere interpellato su questa materia nel caso di modifica del cognome già attribuito, ma solo in caso di attribuzione dello stesso. N.N.P. presenta appello: a settembre il tribunale respinge  l’appello e le addebita anche le spese legali.

N.V. è sposata con il padre di sua figlia e porta avanti la sua vita di coppia e di famiglia. La figlia oggi porta anche il suo cognome, ma ci sono voluti molti anni di amarezze e delusioni per superare il rifiuto del marito a presentare domanda congiunta in Prefettura per la modifica del cognome. Il cambio alla fine è avvenuto quando la ragazza era quasi maggiorenne. Ancora oggi il padre sente di essere stato indotto a privarsi di un diritto naturale.

In conclusione, si richiede al legislatore di individuare una procedura che consenta alla madre di una figlia o figlio minore, nato prima del giugno 2022 e che non porti il suo cognome, di richiedere e ottenere, nell'interesse del figlio stesso,  l'aggiunta del proprio cognome a quello del padre, senza la necessità di chiederne  il consenso, purché questi non abbia l'affido esclusivo del minore.

Resta inteso che, qualora la o il minore abbia l'età per essere ascoltata/o, il suo parere debba essere acquisito in tempi brevi dal Giudice competente.

Si invita il legislatore a includere questa procedura all'interno del testo unificato sull'attribuzione del cognome dei figli, che il Parlamento dovrebbe discutere a breve: attendere ulteriore tempo, infatti, finirebbe per confermare lo status quo e negare a tutti gli effetti pari diritto allo sviluppo di un’identità completa (tale la definisce la Corte) ai nati prima e dopo la sentenza del 2022, che non siano ancora maggiorenni».

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Che aspettate a firmare la petizione?

5 Gennaio 2024

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© Iole Natoli e © Iole Granato