Prassi da seguire in caso di riconoscimento paterno differito del figlio nato in regime NON matrimoniale, unica via praticabile SE si desidera che il cognome materno preceda quello paterno (vedi nota *), o SE si vuole che il figlio abbia solo il cognome materno. In tal caso, sarà utile stipulare prima dell'evento una scrittura privata precauzionale, per le ragioni che saranno espresse più avanti. Si sconsiglia ai genitori non coniugati di contrarre tra loro matrimonio PRIMA che la pratica abbia avuto esito e il figlio abbia ottenuto l'aggiunta del cognome paterno, come da richiesta. Ciò per evitare che le condizioni dei richiedenti non corrispondano più a quelle inizialmente dichiarate e che la pratica venga bloccata o divenga di competenza del Tribunale ordinario (con complicazioni notevoli). Qualora si desiderasse invece che il cognome materno segua il cognome paterno, ci si dovrà attenere a quanto indicato nella pagina "Motivazioni cambio" per le coppie coniugate. In questo caso - ma solo in questo - è anche possibile effettuare un pre-riconoscimento del figlio nascituro, come indicato ad es. sul sito del Comune di Torino (link).
Condizioni
preliminari per il riconoscimento paterno differito:
§ Nella dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel
registro dello stato civile del Comune di appartenenza dovrà comparire il solo riconoscimento materno: di conseguenza SOLO la madre deve riconoscere il figlio
al momento della nascita;
§ la procedura di riconoscimento da parte del padre potrà iniziare SOLO
dopo pochi (anche
pochissimi) giorni. Questo significa che, per evitare contestazioni e rifiuti da parte del personale addetto, il padre si asterrà dall'esser presente nel momento in cui la madre espleta la pratica di riconoscimento del figlio.
A questo scopo è necessario:
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1
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richiedere preliminarmente l’estratto per
riassunto dell'atto di nascita del figlio riconosciuto dalla SOLA madre (in
carta semplice; tempo di consegna una settimana circa) e gli altri documenti
di cui ai successivi punti b, c, d, ove non se ne sia in possesso e/o non
siano scaduti;
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2
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una volta ottenutolo, recarsi all'ufficio
riconoscimenti presso il comune di nascita del bambino, PER CHIEDERE UN APPUNTAMENTO, esibendo i seguenti documenti:
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a
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l’estratto per riassunto dell'atto di nascita del
figlio da riconoscere di cui sopra, in carta semplice;
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b
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l’estratto per riassunto dell'atto di nascita del
padre, in carta semplice;
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c
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il certificato contestuale del padre (in bollo);
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d
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il certificato di famiglia del padre (in bollo).
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3
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Nella data fissata, i due genitori si recheranno all'ufficio riconoscimenti, dove
esprimeranno anche le loro preferenze in materia di cognome.
A circa tre settimane dalla nascita, il riconoscimento sarà esecutivo e valido a tutti gli effetti giuridici (ma il figlio avrà ancora SOLO il cognome materno in attesa della decisione del giudice). |
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4
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La pratica sarà quindi spedita al Tribunale dei
Minori (suppongo d’ufficio), che convocherà i genitori, sentiti i quali il
giudice deciderà se lasciare al bambino il solo cognome della madre,
aggiungere a questo quello del padre o sostituire il cognome della madre con
quello del padre (cosa abbastanza improbabile e che dovrebbe scattare solo per gravi
motivazioni, per es. l’indegnità materna).
La convocazione avviene di solito dopo diversi mesi dalla richiesta. |
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5
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Entro qualche mese dalla convocazione, sarà notificata ai genitori la decisione del
tribunale.
Nota: * la prassi del riconoscimento differito ai fini di anteporre il cognome materno al paterno ha buone possibilità di riuscita ma il raggiungimento dello scopo non è garantito in assoluto. In caso di richiesta di aggiunta del cognome paterno a quello materno già esistente, il giudice potrebbe infatti decidere nel presunto interesse del minore: a) di aggiungere il cognome del padre a quello della madre, b) di anteporre il cognome paterno a quello materno; c) di sostituire il cognome paterno a quello materno. Ciò anche se abitualmente si tiene conto del desiderio espresso dai genitori. |
Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
Coppia non sposata
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