mercoledì 21 dicembre 2022

Il COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI in una Petizione successiva alla Sentenza della Consulta

 

Nuove Norme sul NOME della PERSONA e sul COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI, 19esima Legislatura

di Iole Natoli


Foto di Cheryl Holt da pixabay.com/it


La Petizione è presente a questo link.

Ai Presidenti e Vicepresidenti di Camera e Senato, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, a Senatori e Deputati della XIX Legislatura, alla Presidente del Consiglio e alla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, al Capo Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento.

Nuove Norme sul NOME della PERSONA e sul COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI, 19ª Legislatura -  In esecuzione della SENTENZA della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 gennaio 2014 e della SENTENZA della Corte Costituzionale italiana 131/2022.
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Sommario: 

Punti salienti della proposta
Premessa agli articoli

Articoli
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Punti salienti della proposta
Cognome del figlio: 
alla nascita due cognomi, uno per genitore, o quello/i di un solo genitore (madre o padre) con dichiarazione concorde.
Ordine dei cognomi nel doppio: 
come da dichiarazione concorde dei genitori, o per sorteggio in caso di disaccordo.
Modifica del Cognome del minore che ha quello/i di un solo genitore: 
ininfluente il consenso del genitore di cui il figlio ha già il cognome (o i cognomi) alla richiesta di aggiunta del cognome dell’altro genitore (il/la richiedente), ma parere necessario del figlio se già 14enne.
Modifica del o dei Cognomi del figlio maggiorenne: 
previste aggiunta, inversione dell’ordine, soppressione di un cognome, sostituzione con entrambi i cognomi di un solo genitore.
Cognomi dei coniugi: 
ciascuno si tiene il suo. Eliminazione del cognome maritale per la moglie
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Premessa ai 12 articoli di cui alla PROPOSTA

Egregi Presidenti e Vicepresidenti delle Camere e delle Commissioni Giustizia, Egregi Senatori e Senatrici, Egregie Deputate e Deputati, Egregia Presidente del Consiglio ed Egregia Ministra,
appare utile richiamare preliminarmente l’attenzione su due condizioni operative, che provengono non solo da convinzioni consolidate della scrivente ma dai contenuti espliciti della sentenza della CEDU del 7 gennaio 2014 e della sentenza 131/2022 della Corte Costituzionale italiana.

La Corte Europea si è espressa nel 2014 su un ricorso proposto da una coppia italiana coniugata, che avrebbe voluto attribuire alla sua prima figlia il solo cognome della madre. Nel dichiarare legittima la richiesta, la Corte argomentava che la decisione della coppia di chiedere per la figlia l’aggiunta del cognome materno tramite istanza al Prefetto, intervenuta nel corso dei lunghi processi, non sanava il vulnus recato alla libertà e al diritto dei genitori dall’impossibilità di attribuzione alla nascita del solo cognome materno e concludeva con una sentenza di condanna per l’Italia.

Consegue a tale decisione della CEDU che nessuna proposta di legge sul cognome dei figli può limitare o confinare a casi gravi il diritto dei genitori di scegliere se attribuire alla prole il cognome di un solo genitore o quello di entrambi e, ancora, quale dei propri cognomi ciascun genitore può assegnare alla prole ove ne abbia più di uno, interferendo in una qualsiasi maniera con la libertà della coppia genitoriale di gestire nel modo ritenuto più idoneo la vita privata familiare. In altri termini, legiferare a favore del solo doppio cognome non è praticabile e non lo è nemmeno legiferare a favore del solo cognome singolo, materno o paterno. La legge deve invece prevedere le diverse possibilità e deve farlo in modo esplicito e chiaro, senza creare presupposti ideologici o di comodo che producano una pur lieve disparità nella coppia genitoriale, che non sia determinata da fatti reali, e senza strizzare in qualche modo l’occhio a prassi precedenti, dichiarate TUTTE ILLEGITTIME dalla sentenza della Consulta 131/2022 e dunque non replicabili sotto qualsiasi forma.

A parte ciò, già nella sentenza 286/2016 la Corte Costituzionale, nell’analizzare la condizione del figlio cui veniva negato dal sistema vigente, salvo onnipotente consenso del genitore maschio, di collegarsi a ciascuno dei genitori assumendo alla nascita due cognomi, aveva posto nel dovuto rilievo quanto importante fosse per la formazione della personalità del figlio relazionarsi con entrambi i rami del suo parentado più stretto. Delineava con ciò se non una inderogabilità al doppio cognome, impossibile per le ragioni sopra esposte, quanto meno una preferibilità dello stesso a tutto vantaggio del figlio.

Le conclusioni espresse dalla corte nella recente sentenza 131/2022 stabiliscono che il figlio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori o nato nel matrimonio, «assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto».

Nella proposta che con questa petizione si presenta si è quindi formulato un insieme di norme che indirizzano esattamente in questo senso, sia nella sostanza sia nella forma. 
La formulazione infatti differisce radicalmente da quella utilizzata nelle proposte di legge delle legislature passate, in quanto NON dà precedenza enunciativa, contraria perfino all’ordine alfabetico, al cognome del padre rispetto a quello della madre o di entrambi, ma utilizza lo stesso linguaggio ASETTICO della sentenza 131/2022, evitando così il raccordo ideologico con la tradizione precedente il cui fondamento è stato dichiarato DEFINITIVAMENTE illegittimo.
Quanto alla sostanza, la presente proposta prevede il doppio cognome, composto da un cognome per genitore, in assenza di un’opzione diversa indicata dai genitori. Come d’obbligo, si è prevista la possibilità alternativa, ovvero l’attribuzione del cognome di un solo genitore, dell’uno o dell’altro sesso, in presenza di una volontà espressa concordemente da entrambi.

Nella pianificazione dell’ordine dei cognomi si è applicato il criterio di assoluta parità della coppia a cui si ispira la sentenza, prevedendo il sorteggio in caso di disaccordo manifesto tra i genitori. 
Il ricorso all’ordine alfabetico costituisce infatti l’introduzione di una disparità occulta nella relazione di coppia. Se si sa in partenza che si sarà vincenti grazie a una posizione alfabetica favorevole, non si è disposti a confrontarsi e mediare per un accordo. Il genitore alfabeticamente svantaggiato viene così posto in una condizione di assenza di probabilità di successo e d’impotenza assoluta. Senza contare che l’ordine alfabetico costituirebbe nel tempo un fattore di esaurimento dei cognomi alfabeticamente meno favoriti, con conseguente impoverimento della ricchezza dei cognomi italiani. 
La strategia del sorteggio in caso di disaccordo sull’ordine è stata adottata dal Lussemburgo con la “Loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants”, senza che il Paese andasse incontro a crisi dell'identità nazionale o a un default economico. È la soluzione più logica e rispettosa a cui sia possibile ricorrere ed è quella che qui si propone.
Ancora, l’ordine in cui verrebbero posti i due cognomi per applicazione delle regole sopra enunciate non rischierebbe di introdurre forzature – peraltro non volute dalla Consulta - limitando la libertà delle generazioni successive, giacché ciascun genitore indica quale dei suoi eventuali due cognomi intende attribuire al figlio, indipendentemente dall’ordine nel quale personalmente li ha.

In assenza di qualsiasi indicazione sull’ordine, volontaria o dovuta a impedimento fisico di uno dei genitori o di entrambi, e dunque IN ASSENZA sia DI ACCORDO sia DI DISACCORDO sull’ordine, la priorità sia data per regola al cognome materno, come già accade nei paesi nordici, attenendosi a un evidentissimo dato concreto ovvero a quella  i n n e g a b i l e  ma invidiosamente occultata prossimità neonatale, che all’atto della nascita lega il titolare dell’acquisto del cognome, che è il figlio, esclusivamente alla madre, condizione bilaterale che sarebbe non solo autoritario ma altresì discriminante - perché in opposizione alle politiche di genere che esigono rispetto per la donna e per le sue particolari funzioni che ne fanno un unicum nella coppia genitoriale - continuare  p a t e t i c a m e n t e  a occultare. 
Il cognome è del figlio e non dei genitori e se costoro preferiscono non indicare un ordine di precedenza o ne sono impossibilitati per una qualche condizione particolare, allora è solo la relazione del figlio con la genitrice (unico membro della coppia genitoriale con cui il figlio è stato ed è ancora in rapporto al momento della nascita) il criterio che può dar luogo a quell’ordine.

Fin qui i genitori già con doppio o addirittura triplo cognome se stranieri, che abbiano chiesto l’aggiunta del cognome materno o che abbiano voluto per il figlio il doppio cognome alla nascita dopo la sentenza 131/2022, si son trovati a dover dare al figlio tre o anche più cognomi e a dover presentare poi istanza in Prefettura per la riduzione dell’eccessiva lunghezza. Ciò perché il doppio cognome è stato considerato in Italia un cognome indivisibile. Benché gli articoli che prevedono di assegnare un solo cognome indirettamente modifichino il concetto, probabilmente non è superfluo specificare preliminarmente che il cognome ricevuto composto da più di un elemento non costituisce cognome indivisibile.

Particolare attenzione è stata riservata alla centralità dell’interesse del figlio,  evidenziata nella 131/2022.
Per quanto concerne le situazioni pregresse, è da notare che senza una regolamentazione specifica queste non solo permarrebbero irrisolte, in illecita continuità della patrilinearità obbligatoria dichiarata illegittima ab origine nella citata sentenza, ma priverebbero i figli già nati dei benefici che l’essere collegati grazie al doppio cognome a entrambi i genitori assicura al loro sviluppo, giacché il conseguimento di tale arricchimento psicologico è spesso ostacolato da dinieghi arbitrari di uno dei genitori.
Anche nei casi in cui la coppia genitoriale abbia deciso di attribuire a figli nati dopo la sentenza 131/2022 o dopo l'entrata in vigore della presente legge il cognome di un solo genitore, può accadere che intervengano riflessioni successive o fatti nuovi che determinino l’esigenza di modificare a favore del doppio cognome la soluzione inizialmente adottata. Ciò accade con maggiore evidenza in presenza di separazioni o divorzi, quando i figli si trovano a dover vivere alternativamente, anche per periodi di diversa durata, con un genitore di cui portano il cognome e con l’altro a cui invece nessun cognome li collega, situazione che può indurre disagio e persino ferite psicologiche in loro.
È interesse e anche diritto dei figli il poter essere collegati mediante uno stesso cognome a sorelle e fratelli generati da altre unioni dei loro genitori.
Da rilevare che provvedimenti specifici in tal senso sono stati assenti, almeno sino alla legislatura precedente, dalle varie proposte legislative, che non hanno prestato la dovuta attenzione alle situazioni sopra delineate.

Infine, il rispetto della centralità dell’interesse del figlio e la consapevolezza che egli è l’unico titolare del cognome o dei cognomi che gli sono stati attribuiti - cognome o cognomi che acquista e che non gli vengono trasmessi in quanto non costituiscono un bene ma uno strumento strutturante la personalità individuale (Trib. Civile di Palermo, Sez. I, sentenza 865/1982) - hanno determinato la formulazione di una norma che prevede la possibilità di modifica del o dei cognomi alla maggiore età, per garantire al soggetto che li porta una pacifica convivenza con se stesso, senza il ricorso a pratiche complesse.

Un’ultima considerazione sul cognome dei coniugi. L’attuale articolo 143-bis, introdotto nel 1975, costituisce elemento residuale di un sistema patriarcale che faceva dell’uomo - e dunque del suo cognome - il cardine della famiglia. Oggi non ha nessuna sia pur apparente legittimità di sussistere. Anche la soluzione di prevedere bilateralmente l’aggiunta del o dei cognomi dell’altro coniuge appare scarsamente ragionevole. Siamo in un’epoca in cui il divorzio è legge consolidata dello Stato, le vedovanze non sono venute meno per magia e l’esercizio di aggiungere e togliere cognomi a seconda del numero di matrimoni contratti da ciascun individuo è solo un aggravio di lavoro per la pubblica amministrazione, del tutto privo di vantaggi effettivi. Fa parte di un bagaglio culturale passato di cui è insensato tentare di ritardare l’estinzione.
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ARTICOLI

Art. 1 - (Diritto al nome)
L’art. 6 del codice civile è sostituito dal seguente.
Art. 6 - (Diritto al nome)
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. 
Nel nome si comprendono un prenome e uno o due cognomi. 
Il cognome ricevuto composto da più di un elemento non costituisce cognome indivisibile. Ciò consente l'assegnazione di uno solo dei suoi elementi alla generazione successiva.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche del nome, se non nei casi e con le formalità di legge.

Art. 2 - (Cognome dei coniugi)
L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente. 
Art. 143-bis – (Cognome dei coniugi)
Ciascun coniuge conserva il proprio cognome e non aggiunge quello dell’altro coniuge.

Art. 3 - (Cognomi o cognome del figlio)   
È inserito nel codice civile il seguente articolo 143 quater.
Art. 143 quater - (Cognomi o cognome del figlio)
Il figlio acquista alla nascita due cognomi, uno per genitore, salvo accordo diverso espresso concordemente dai genitori. Il genitore che abbia più di un cognome indicherà quale di essi preferisce sia assunto dal figlio, indipendentemente dall’ordine nel quale egli li possiede.
Il cognome indicato da ciascun genitore, o assegnato in assenza di indicazioni dall'Ufficiale di stato civile, deve necessariamente coincidere con il cognome che sia già stato assunto da un figlio nato da un matrimonio, o al di fuori di esso e legalmente riconosciuto, oppure adottato.
L’ordine dei due cognomi da attribuire al figlio è indicato dai genitori con dichiarazione concorde e va mantenuto per i figli successivi della stessa coppia. In caso di disaccordo manifesto sull’ordine, l’Ufficiale di stato civile procederà al sorteggio. 
In assenza di indicazioni sull’ordine da parte di entrambi i genitori o di uno solo di essi per cause di forza maggiore, l’Ufficiale di stato civile assegnerà per primo il cognome materno seguito dal cognome paterno, ove non esistano altri figli della stessa coppia con differente sequenza degli elementi del doppio cognome. 
In alternativa al cognome di entrambi i genitori di cui ai commi precedenti è prevista l’attribuzione al figlio del cognome singolo o doppio di un solo genitore, della madre o del padre, solo in caso di dichiarazione concorde di entrambi i genitori resa all’Ufficiale di stato civile all’atto della registrazione anagrafica e ove non esistano già figli della stessa coppia genitoriale col cognome di entrambi. Il cognome attribuito non può in ogni caso differire dal cognome già attribuito ad altri figli della coppia.

Art. 4 - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o al di fuori di esso in stato di convivenza dei genitori)
È inserito nel codice civile il seguente articolo 143 quinquies.
Art. 143 quinquies - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o al di fuori di esso, oppure adottato) 
Qualora a un figlio o più figli minori sia stato attribuito alla nascita un solo cognome i genitori possono successivamente presentare all’Anagrafe richiesta di modifica mediante aggiunta o anteposizione del cognome mancante. La modifica deve riguardare tutti i figli della stessa coppia se minori di anni 14. 
La richiesta di modifica, con identica sequenza dei cognomi, diventa obbligatoria nel caso in cui i genitori abbiano attribuito a un loro figlio nato successivamente, o successivamente adottato, il doppio cognome.
Ove uno o più figli abbiano già compiuto i 14 anni di età, la richiesta dovrà essere convalidata dalla loro firma autenticata.
Qualora non vi sia il consenso alla modifica da parte di uno o più figli che abbiano già compiuto 14 anni, la coppia genitoriale dovrà ricorrere al parere vincolante del giudice, che valuterà la causa del rifiuto sentendo il minore o i minori. 
Il rifiuto di uno o più figli di modificare il proprio cognome che sia stato convalidato dal giudice non impedisce il passaggio al doppio cognome di altri figli minori di età inferiore agli anni 14 o che abbiano consentito alla modifica ove maggiori di anni 14.
La richiesta di aggiunta ha validità anche se presentata da uno solo dei genitori, con le stesse modalità, conseguenze e limitazioni previste nei commi precedenti. La richiesta non necessita del consenso dell’altro genitore.

Art. 5 - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o al di fuori di esso in caso di non convivenza dei genitori)
In caso di non convivenza dei genitori, ab origine o sopravvenuta, il genitore il cui cognome non è stato attribuito al figlio riconosciuto all’atto della nascita può presentare richiesta di aggiunta del suo cognome o di uno dei suoi cognomi. La richiesta va presentata all’Anagrafe e non necessita dell’assenso dell’altro genitore che non abbia l’affido esclusivo, ma dovrà essere convalidata dalla firma autenticata del figlio minore ove questi abbia compiuto i 14 anni di età.
Qualora l’altro genitore abbia l’affido esclusivo, il genitore richiedente dovrà allegare alla richiesta anche il consenso dello stesso.
Ove il genitore di cui il figlio porta il cognome abbia l’affido esclusivo e non rilasci il consenso, il genitore richiedente che consideri l’aggiunta un vantaggio psichico o giuridico del figlio può ricorrere al giudice, che esaminerà la richiesta nonché l’opposizione sentendo anche il figlio che abbia compiuto i 14 anni di età.
Il cognome indicato dal genitore richiedente per l’attribuzione deve necessariamente coincidere con il cognome che sia già stato assunto da un figlio nato da un matrimonio, o al di fuori di esso e legalmente riconosciuto, oppure adottato.

Art. 6 - (Cognomi o cognome del figlio riconosciuto da un solo genitore) 
L’art. 262 del codice civile è sostituito dal seguente. 
Art. 262 - (Cognomi o cognome del figlio riconosciuto da un solo genitore).
Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquista il cognome del genitore che lo riconosce. Ove il genitore abbia due cognomi, questi potrà attribuirgli un solo cognome a sua scelta o entrambi nell’ordine da lui preferito. 
In caso di riconoscimento successivo da parte dell’altro genitore, il figlio mantiene sempre in prima posizione l’unico o il primo dei cognomi acquisiti alla nascita e aggiunge ad esso il cognome o uno dei cognomi del genitore che lo riconosce successivamente, secondo le indicazioni da questi fornite nella richiesta presentata all’Anagrafe. Tale aggiunta è subordinata al consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio e al consenso con firma autenticata del minore che abbia compiuto i 14 anni di età.
Ove il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio neghi il consenso di cui al comma precedente o il figlio che abbia compiuto 14 anni rifiuti la modifica, il genitore richiedente che consideri l’aggiunta un vantaggio psichico o giuridico del figlio può ricorrere al giudice, che esaminerà la richiesta nonché l’opposizione ad essa, sentendo anche il figlio che abbia compiuto i 14 anni di età.
Il cognome indicato da ciascun genitore per l’attribuzione deve necessariamente coincidere con il cognome che sia già stato assunto da un figlio nato da un matrimonio, o al di fuori di esso e legalmente riconosciuto, oppure adottato.

Art. 7 - (Cognomi o cognome del figlio non riconosciuto da nessun genitore)
Dopo il nuovo art. 262 del codice civile si inserisce il seguente. 
Art. 262 bis - (Cognomi o cognome del figlio non riconosciuto da nessun genitore)
Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, l'Ufficiale di stato civile provvederà ad attribuirgli due cognomi in ordine alfabetico. 
È fatto divieto all’Ufficiale di stato civile di attribuire cognomi ridicoli o che siano riservati ai casi di non riconoscimento genitoriale.

Art. 8 - (Cognomi o cognome del figlio adottivo minorenne) 
L’art. 299 del codice civile è sostituito dal seguente.
Art. 299 - (Cognomi o cognome del figlio adottivo minorenne)  
Il figlio adottivo minorenne acquista due cognomi nell’ordine corrispondente a quello indicato obbligatoriamente da entrambi i genitori con dichiarazione concorde resa dagli stessi all’Ufficiale di stato civile all’atto della registrazione anagrafica. Tale sequenza va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia, sia di figli adottivi sia di figli biologici.
È fatto divieto a ciascun genitore di attribuire al figlio adottivo un cognome diverso da quello attribuito in precedenza ad altro figlio adottivo o biologico avuto da altra relazione.
Ove la coppia non abbia già altri figli e i genitori non abbiano raggiunto un accordo sull’ordine dei cognomi indicati, questo sarà determinato dal sorteggio effettuato dall’Ufficiale di stato civile.
In alternativa al doppio cognome di cui ai commi precedenti è prevista l’attribuzione di un cognome unico, materno o  paterno, solo nel caso di dichiarazione concorde di entrambi i genitori.
Qualora i genitori adottino o abbiano altri figli biologici successivamente all’assegnazione del cognome unico all’adottato e scelgano per la nuova filiazione il doppio cognome, dovranno obbligatoriamente presentare richiesta di modifica per uniformare il cognome unico del figlio adottato a quello attribuito alla nuova filiazione.
Ove il figlio adottato che abbia già compiuto i 14 anni rifiuti la modifica del cognome avuto all’atto dell’adozione, i genitori dovranno ricorrere al giudice, che esaminerà la richiesta nonché l’opposizione ad essa, sentendo anche il figlio per valutare le cause del rifiuto.

Art. 9 - (Modifica dei Cognomi o del Cognome della persona maggiorenne) 
Dopo l’art. 6 bis del codice civile, è inserito il seguente articolo 6 ter.
Art. 6 ter - (Modifica dei Cognomi o del Cognome della persona maggiorenne)
La persona può alla maggiore età modificare il proprio o i propri cognomi per mezzo di richiesta non motivata e non suffragata da consensi altrui e presentata all’Anagrafe nei modi di cui ai commi seguenti 2, 3 e 4.
Qualora abbia ricevuto un doppio cognome da uno solo o da entrambi i genitori, può chiedere l’inversione dell’ordine di essi o che ne sia soppresso uno a sua scelta. 
Qualora abbia ricevuto un solo cognome può chiedere l’aggiunta del cognome del genitore da cui non ne ha ricevuto nessuno, o di uno dei due cognomi a sua scelta e nell’ordine da lui stesso indicato ove detto genitore ne abbia due.
La persona maggiorenne può anche sostituire il cognome singolo o doppio ricevuto con quello doppio di uno solo dei genitori.
Nel caso in cui desideri chiedere l’aggiunta o la sostituzione di uno o di entrambi i suoi cognomi con uno o due cognomi non coincidenti con quello di nessuno dei suoi genitori, dovrà presentare richiesta motivata alla  Prefettura competente.

Art. 10 - (Modifica del regolamento di cui al DPR 396/2000, sull’Ordinamento dello stato civile)
La presente legge entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. Entro tale termine il DPR 396/2000 dovrà essere stato adeguato interamente alle nuove disposizioni qui contenute con apposito decreto e dovrà essere stata già emessa la circolare applicativa di cui necessitano gli Ufficiali dello Stato civile e i Prefetti.

Art. 11 - (Disposizione per gli iscritti all’AIRE)
Ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, tutte le norme della presente legge si applicano anche agli italiani residenti all’estero e ai loro figli nati all’estero, che siano iscritti all’AIRE.

Art. 12 - (Clausola di invarianza finanziaria)
Le disposizioni di cui alla presente legge vanno attuate senza che ne derivino maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a utilizzare nel modo più idoneo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili già alla legislazione vigente.

21 Dicembre 2022

 

© Iole Natoli

Foto di Cheryl Holt da pixabay.com/it

Annuncio in Senato, seduta del 20.12.2022 con n. 189


Annuncio alla Camera, seduta del 13.01.2023
con n. 124




 

giovedì 15 settembre 2022

Il Governo emani un Decreto Legge per raccordare la sentenza 131/2022 della Consulta alle situazioni correnti

Compiti inderogabili per il Legislatore dopo la decisione della Consulta sui Cognomi (o sul Cognome) dei Figli

Di Iole Natoli

Rif.: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente AMATO - Redattore NAVARRETTA

Udienza Pubblica del 26/04/2022

Decisione del 27/04/2022 - Deposito del 31/05/2022 Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Artt. 237, 262 e 299 del codice civile; art. 72, primo comma, del regio decreto 09/07/1939, n. 1238 e artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396.


L’esistenza di talune conseguenze della bella e storica sentenza della Consulta ha indotto taluni commentatori ad addebitare impropriamente queste a detta Corte invece che alla pluriennale latitanza decisionale del Parlamento, che in più Legislature ha fatto sì che i diversi progetti di legge presentati alla Camera e al Senato divenissero carta straccia per non essere stati neanche discussi in alcuni casi, o discussi e approvati solo alla Camera nella Legislatura precedente, o analizzati in parte sul finire di questa, cosicché l’anticipo di alcuni mesi della chiusura, per il ricorso pre-scadenza alle urne, non ha determinato la sorte funebre già scritta dei progetti di legge sul cognome dei figli.

Può dunque solo muovere al riso che da talune parti siano state avanzate accuse alla Corte per essere intervenuta non solo abrogando ma altresì pronunciando una regola suppletiva, su una materia - hanno avuto la sfrontatezza di rilevare altri - che era oggetto di discussione in Senato (si è visto infatti in qual modo sia finita).
Come se la Consulta - che aveva l’obbligo di rispondere agli interrogativi sollevati da due tribunali per legittima iniziativa di alcuni cittadini, specie dopo che la sentenza della Corte di Strasburgo del 2014 aveva implicitamente reso impossibile qualsiasi rinvio alle calende greche delle soluzioni dovute – avesse potuto esimersi dall’abrogazione di quanto appariva ed era mostruosamente incostituzionale e come se avesse potuto ignorare che quell’abrogazione inevitabile avrebbe scaraventato la cittadinanza italiana nel caos, senza la formulazione di una regola consequenziale, chiamata suppletiva non a caso. Consequenziale a tutto l’impianto giuridico della nostra Costituzione e dei principi delle Convenzioni internazionali dal nostro Stato ufficialmente recepiti da tempo. I bambini avrebbero continuato a nascere – come infatti è accaduto – a dispetto dei mal di pancia delle fasce più reazionarie e conservatrici, in senso maschilista, della nostra popolazione. Basterebbe per confutare tutte queste distorte argomentazioni ricordare come siano alcuni lustri, peraltro, che la Corte sollecita il Parlamento a intervenire, cosicché certe accuse appaiono solo manifestazioni di malafede o frutto di crassa ignoranza.

Scrive infatti la Corte al punto 11.2 che, in quanto «delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna è giunta a compimento» essa «non può più esimersi dal rendere effettiva la «legalità costituzionale» (ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021)».
NON PUÒ PIÙ esimersi significa che si è già astenuta in passato e che NON può continuare a farlo. Ciò e per quanto scritto sopra – sentenza della CEDU del 2014 – e perché l’ultima scelta operata con la sentenza costituzionale del 2016, di limitare cioè l’intervento al “petitum”, aveva paradossalmente introdotto una discriminazione palese, ponendo la donna sotto il controllo dell’uomo, anziché lasciare come prima entrambi i genitori sotto il potere arbitrario d'una interazione tra norme, facente funzione di legge.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i punti che rendono urgente l’intervento del Parlamento, o per far prima del Governo mediante un Decreto Legge. Partiamo dalla regola generale stabilita con estrema chiarezza dalla Corte, premettendo che l’intero impianto della sentenza poggia sull’interesse del figlio – che è il solo titolare del cognome, singolo o doppio che sia – e sull’accordo dei genitori che di quell’interesse sono gli interpreti e i gestori, accordo reso insopprimibile dalla loro stessa funzione genitoriale.

Dopo aver dichiarato al punto 11.2 che «Il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo  (…) loro diverso accordo», la Corte specifica al punto 15.1: «Il presente intervento rende l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori regola di carattere generale».

Ciò che è determinato dall’accordo è dunque esclusivamente l’attribuzione del cognome di uno solo dei genitori (o dei cognomi, ove questi ne abbia due), mentre l’attribuzione dei cognomi di entrambi è LA REGOLA che non necessita di alcuna specificazione, se non per quanto concerne l’ordine in cui quei cognomi dovranno essere assegnati.
Leggiamo infatti al punto 13: «… per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale», notazione di grande rilevanza pratica, «in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso».

La Corte non tralascia in nessun momento di sottolineare l’importanza del DUPLICE LEGAME, ma non impone il doppio cognome. Se anche lo avesse voluto non avrebbe potuto farlo, perché la sentenza del 7 gennaio 2014 del Tribunale di Strasburgo, nata dalla volontà (non accolta dai nostri tribunali) di una coppia coniugata di attribuire alla figlia IL SOLO cognome della madre, confermava che l’attribuzione del cognome alla prole rientra nel diritto dei genitori di determinare l’indirizzo della vita familiare, tutelato dall’art. 8 della CEDU (convenzione da noi ratificata da tempo).

Ne consegue che la contraddizione tra interesse del figlio all’identità completa, dunque a portare il cognome di entrambi i genitori, e possibilità conferita agli stessi di assegnargli il cognome di uno di essi soltanto (madre o padre che sia) - contraddizione denunciata da una commentatrice in un suo saggio per altri aspetti molto approfondito – non esiste, per quanto si possa aver maturato la convinzione che il cognome di entrambi rappresenti la soluzione più appropriata. Peraltro, riservare il cognome singolo – determinato solo dalla decisione di un giudice – ai casi di danno che recherebbe al figlio il portare i cognomi di entrambi i genitori (dunque, ad esempio, anche quello di un genitore che si è macchiato di un crimine, ovvero il cognome di un genitore indegno) come suggerisce la commentatrice, significherebbe esporre pubblicamente il figlio a una lesione della sua vita privata, laddove il fatto che sia  possibile l’attribuzione di un solo cognome (della madre o del padre che sia) risolve, annullandone gli effetti sociali, l’individuabilità di situazioni gravose.

Torniamo adesso all’ordine dei cognomi nel doppio.
La sentenza ha stabilito che «devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso».
Chiarissimo. E se i genitori non sono d’accordo su quest’ordine, che accade?
Scrive la Corte al punto 13 della sentenza: «Ove difetti l’accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che è parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare è quello dell’intervento giudiziale».

Come se i tribunali non avessero niente di meglio da fare!, è stato in soldoni il commento affidato a Twitter da un leader della destra, poco incline a introdurre mutamenti nel costume sociale (patriarcale) esistente.
Primo errore: l’intervento del giudice è quello che l’art. 316 del codice civile ha già previsto e reso operativo per i casi di disaccordo tra i genitori su questioni di rilievo relative alla vita del figlio, tale intervento ha ben poco di complicato trattandosi di un ricorso privo di formalità (ovvero che non richiede la mediazione di un legale) e non è quello spauracchio che si pretende di descrivere per spaventare le folle (e sparlare liberamente della sentenza).
Secondo errore: si tratta di uno strumento transitorio, che deriva SOLO dalla mancanza di una legge, colpa non certo addebitabile alla Corte. Il termine “attualmente” non lascia adito a equivoci. Chi intendesse ad ogni costo ritenere che trattasi di una disposizione inderogabile potrà leggere utilmente quanto è scritto nel punto 11.3 della sentenza.

Si riporta dal punto 11.3, che tratta proprio del DISACCORDO sull’ordine degli elementi nel doppio cognome.
(…) «Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l’eventuale disaccordo, in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, questa Corte non può che segnalare lo strumento che l’ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all’intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall’art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché – con riferimento alle situazioni di crisi della coppia – dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ». Ripetiamo: «in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere», la Corte «non può che segnalare»… ma l’italiano è proprio così difficile da comprendere?

Per finire, una nota sull’altro spauracchio, ovvero sulla moltiplicazione dei cognomi incombente. È FALSO sostenere che sia stata la Corte a determinare il sorgere del problema. Il doppio cognome esisteva da tempo; se ne è incrementato l’uso negli ultimi anni per le richieste di aggiunta del cognome materno operate tramite le Prefetture in ossequio alle norme vigenti; la Corte ha anche rilevato tutto questo, suggerendo peraltro una possibile soluzione non difforme da quella presente in tutti gli inutili disegni di legge di questa morente Legislatura, ovvero che ciascun genitore che abbia un doppio cognome ne assegni al figlio uno solo dei suoi - e trattandosi dei suoi e non di un bene comune, la scelta dovrebbe essere solo sua, senza intervento dell’altro genitore -, di conseguenza l’unica cosa che serve al posto degli inutili lamenti è UNA LEGGE.

Bene. Che piaccia o no ai detrattori di turno, la sentenza 131/2022 della Corte costituzionale non può essere ignorata né contraddetta da future norme che neghino i principi della nostra Costituzione e dei trattati internazionali a cui la Corte si è ispirata e attenuta nel formularla.
Ci auguriamo dunque che un serio e veloce lavoro da parte del Parlamento o del Governo su questo tema ci sia, per sciogliere quei nodi in sospeso che una vergognosa latitanza delle Legislature passate ha lasciato da risolvere all’oggi.

15 Settembre 2022

 

© Iole Natoli

martedì 19 luglio 2022

LETTERA aperta alla Commissione Giustizia del Senato



Legittimare ciò che è stato dichiarato illegittimo non è più accettabile

di Iole Natoli

Buongiorno Presidente Ostellari,
buongiorno Senatrice Maiorino,
buongiorno Senatore Urraro.

Avendo letto che il giorno 21 saranno discussi in Commissione i DdL sul Cognome dei figli, vorrei pregarVi di inserire in detta discussione, a norma del comma 1 dell’art. 141 del Regolamento del Senato, anche le due Petizioni – la n. 59 e la n. 1137 - da me inviate sul tema in oggetto,

CHIEDO

che in particolare si valutino due delle proposte in esse contenute, espresse all’art. 5 della prima e al punto 2 della seconda, soluzioni perfettamente in linea con quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza 131/2022.


La priorità da me prevista nella Petizione n. 51 per il cognome materno, quale regola base del doppio cognome, non essendo rigida ma suscettibile di modifica per accordo dei genitori o per sorteggio in caso di disaccordo, non lede infatti minimamente la perfetta parità dei genitori, ma casomai rende pari ciò che nella verità della natura inizialmente pari non è, dato che solo la madre e non il padre contribuisce alla vita dei figli e delle figlie ANCHE mediante la gravidanza e il parto. Come sottolineato con chiarezza anche dell’avvocata Antonella Anselmo nel corso delle audizioni del 26 Aprile 2022, il legame biologico materno “va dichiarato e non nascosto”, come fin qui illegittimamente si è fatto attraverso l’attribuzione automatica del cognome del padre.

Peraltro l’esclusivo diritto di acquisizione del cognome da parte di figli e figlie, in conclamata assenza nel nostro ordinamento di un diritto dei genitori alla trasmissione del proprio alla prole - recentemente richiamata alla memoria nel corso dell’audizione citata dal ricercatore Giacomo Viggiani –, porterebbe alla stessa conclusione e cioè che per regola base non rigida il primo cognome che il figlio ha diritto di reclamare è quello materno, essendo la madre l’unico soggetto con cui il neonato o la neonata si trova in relazione psicofisica al momento della nascita, che coincide col momento di attribuzione del cognome.

In alternativa, si può legittimamente adottare la formulazione neutra scelta dalla Corte, che si riferisce all’uno o all’altro genitore senza specificazione di sesso. Questo è ho quanto ho scritto nella mia seconda petizione, la n. 1137.

Ciò che invece contrasta con la sentenza della Corte e con la realtà oggettiva della filiazione è la formulazione con “preminenza paterna” rilevabile in quasi tutti i DdL presenti in Commissione, scelta che può essere solamente un retaggio - consapevole o meno poco cambia agli effetti pratici - dell’automatismo del cognome paterno, spazzato via dalla sentenza citata. Non esiste infatti una qualsiasi valida ragione per sostenere che questo “ricordo” di una normativa dichiarata illegittima, possa persistere dopo la sentenza della Corte e trovare posto nel testo unificato che codesta Commissione si appresta a varare.
Per coloro che amano più o meno visceralmente l’ordine alfabetico, ricordo che la M di madre viene alfabeticamente PRIMA della P di padre e che dunque citare in primo luogo la possibilità del cognome paterno rispetto alla possibilità del materno è contraddittoria, non più sostenibile e meno che mai recepibile nel testo unificato di prossima stesura.

Ringrazio e porgo i miei migliori saluti,
Iole Natoli
Giornalista (odg 087194) e blogger

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Petiz. n. 59:
https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli

Petiz. n.1137:
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2022/05/lettera-aperta-alla-ii-commissione.html

Richiesta di audizione:
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2022/07/una-richiesta-alla-commissione.html

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 Milano, 19.07.2022

© Iole Natoli

 

domenica 10 luglio 2022

Una RICHIESTA alla Commissione Giustizia del Senato

LETTERA aperta - Essere audita giova forse di più che essere letta

di Iole Natoli

Buongiorno, Presidente Ostellari
Buongiorno senatrice Maiorino e senatore Urraro
Buongiorno Commissione tutta.

Nella mia qualità di autrice di due petizioni presentate in questa legislatura in merito al cognome della prole, nonché di attivista che dal 1979 si occupa del cognome materno, che nella sua pienezza è stato assente nella legislazione italiana sino alla pronuncia  131/2022 della Corte costituzionale,

CHIEDO

di essere audita in Commissione in merito ai DdL in materia attualmente presenti in Senato e alla pronuncia della Corte ora citata.


 

 

 


 

 


 

La mia richiesta non è immotivata. Nel giugno del 1979, dunque prima che apparisse nell’ottobre dello stesso anno la proposta legislativa dell’on. Magnani Noya sul cognome unico a scelta, pubblicavo il primo progetto sul doppio cognome (all.n.1) che, corredato da norme utili ad evitare la moltiplicazione dei cognomi, veniva formulato nella Repubblica italiana.
Nel Regno d’Italia ci aveva già provato senza successo il deputato della Camera regia Salvatore Morelli, con una proposta di cui abbiamo solo l’enunciazione ma nessun dettaglio di articoli.

Dopo quel mio breve saggio ho continuato a occuparmi del tema anche sulla stampa, modificando peraltro alcuni punti della trattazione iniziale sulla cosiddetta “trasmissione” dei cognomi, a mano a mano che il lavoro di analisi mi induceva a riconoscere alcuni limiti nella mia stesura e a individuare soluzioni più idonee.

A datare dal 2013, il mio lavoro ha prodotto anche l’elaborazione di Petizioni (link), contenenti non richieste generiche ma formulate mediante articoli, inviate regolarmente alle Camere nelle legislature corrispondenti (all.n.3, Senato).

Nella presente legislatura ho presentato la Petizione n. 59 da me chiamata “Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, annunciata in Senato e assegnata alla Commissione Giustizia nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018, che dovrebbe dunque essere stata allegata al fascicolo di cui tutti Voi disponete. Conteneva una Proposta con 12 articoli (link) e vi si prevedeva anche la regola per evitare che i figli potessero avere cognomi difformi se nati da differenti unioni dei genitori. L’intera Proposta non appare difforme nella sostanza da quanto stabilito dalla Consulta di recente. Infatti, la priorità da me prevista per il cognome materno nella regola base del doppio cognome, non essendo rigida ma suscettibile di modifica per accordo dei genitori o per sorteggio in caso di disaccordo, non ledeva e non lede minimamente la perfetta parità dei genitori, ma casomai rende pari ciò che nella verità della natura inizialmente pari non è, dato che solo la madre e non il padre contribuisce alla vita dei figli e delle figlie ANCHE mediante la gravidanza e il parto. Questo argomento, presente già nelle mie petizioni della legislatura precedente, ha registrato nel corso delle audizioni del 26 Aprile 2022 la convergenza dell’avvocata Antonella Anselmo, la quale ha specificato che il legame biologico materno “va dichiarato e non nascosto”, come fin qui si è fatto attraverso l’attribuzione automatica del cognome del padre e come qualcuno continua a vagheggiare malgrado la nettezza della decisione della Consulta, che non lascia spazio a manovre di stampo patriarcale.
Aggiungo che proprio la consapevolezza dell’assenza di un diritto di trasmissione nel nostro ordinamento – da me acquisita in sede giudiziale, dato che nel 1980 avevo avviato a Palermo la prima causa civile in Italia per l’attribuzione anche del cognome materno alle mie figlie allo scopo non raggiunto di pervenire alla Corte (all.n.2) – e dunque l’accento sul diritto di acquisizione del cognome che è del figlio e della figlia e non dei genitori porterebbe alla stessa conclusione e cioè che per regola base non rigida il primo cognome che il figlio ha diritto di reclamare è quello materno, essendo la madre l’unico soggetto con cui il neonato o la neonata si trova in relazione psicofisica al momento della nascita.

Nella mia ultima petizione, ancora non annunciata in Senato ma già portata a conoscenza di ciascun membro della Commissione con Lettera aperta pubblicata e inviata mediante mail (link), ho posto in luce alcuni strascichi del vecchio patriarcato delirante che vanno eliminati. Che sia un retaggio consapevole o dovuto a semplice abitudine, fatto è che il linguaggio usato nei vari DdL risente ancora della “preminenza paterna”, preminenza che va eliminata. Per coloro che amano più o meno visceralmente l’ordine alfabetico, ricordo che la M di madre viene alfabeticamente PRIMA della P di padre e che dunque citare in primo luogo la possibilità del cognome paterno rispetto alla possibilità del materno è  contraddittoria e non sostenibile. Indica la continuità con un passato che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale in tutte le sue norme.

Nell’ultima petizione scrivo anche, come già nella petizione precedente, della soluzione migliore per risolvere l’eventuale disaccordo dei genitori per la sequenza nel doppio cognome. La prassi che non lascia adito a pressioni familiari o a interferenze statali nel diritto dei singoli è il sorteggio e non l’ordine alfabetico, per le ragioni lì e anche in precedenza espresse e che coincidono con quelle dichiarate a termine dell’audizione del 5 luglio dalla senatrice Maiorino. Da notare che questa soluzione era stata proposta nella XVI Legislatura dalla deputata Rosy Bindi (Atto Camera n. 1712 del 2008) e che in Lussemburgo è il sorteggio la regola vigente, adottata con legge del 23 dicembre 2005.
Riservandomi di esporre più compiutamente a voce una soluzione utile per risolvere le situazioni pregresse, già descritta nell’ultima petizione, nonché le ragioni per le quali una corretta formulazione della legge può non solo influire positivamente sull’unità familiare – lo ha già scritto la Corte con chiarezza – ma altresì costituire uno dei mezzi necessari da opporre alla piaga dei femminicidi, che derivano da una visione patriarcale dei rapporti degli uomini con le donne, attendo una Vostra cortese risposta confidando in un’accettazione della richiesta.

Allego alla mail:

1 – copia della registrazione dell’opera “La soppressione della donna nella struttura familiare”, Il Foglio d’Arte maggio-giugno 1979, depositata l’11/7/80 presso l’Ufficio della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2 – frontespizio della sentenza del 1982 per la causa intentata da me nel 1980 per il cognome materno alle mie figlie;
3 – screenshot della ricerca sul sito del Senato per la voce “Iole Natoli”.

Porgo i miei migliori saluti,

Iole Natoli

Giornalista (odg 087194) e blogger

Blog: Il COGNOME MATERNO in Italia nei matrimoni e nelle convivenze
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/

Milano, 10.07.2022

© Iole Natoli

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NOTA del 12 luglio 2022 

L'Ufficio Atti non Legislativi del Senato mi ha comunicato l’annuncio in Assemblea della mia seconda Petizione, cui è stato assegnato il n. 1137 nel corso della seduta n. 451 del 12.07.2022, e la conseguente assegnazione alla Commissione Giustizia che si occupa del tema.