|
Rispettabili Senatrici e Senatori,
l'ordine alfabetico sacro e inviolabile è la panacea per tutti i mali. Non è
forse vero che lo si usa in tutte, dicasi tutte, le complesse situazioni
amministrative? Non serve forse a disciplinare le folle che accorrono copiose
(un tempo!) ai seggi elettorali?
Non ci hanno forse chiamato secondo il fausto ordine per anni e anni, da
piccini e anche dopo, con l’appello scolastico per sempre impresso nella
nostra memoria? E allora
che ordine
alfabetico sia!
Ci salverà dalle atroci incertezze sulla sequenza da
attribuire, alla nascita di una pupa o di un pupo, a ben 500 cognomi. No, a
300. A 300? In verità solo a 2, ma che
forse vi sembrano pochi?
Immaginatevi, per favore, la scena. Ecco a voi un povero Ufficiale
dell'Anagrafe, posto a dirimere un contenzioso difficile. La madre, che il
figlio lo ha messo al mondo da sola (non
concepito, no, per quello occorre essere in due, ma gravidanza e parto, ehm,
già, sostanzialmente non sono condivisi)... la madre, dicevamo, forte
della sua priorità naturale manifesta, vorrebbe che si attribuisse per primo
il suo cognome, ma il padre, forte di secoli di patrilinearità patriarcale
indiscussa, non ci sta e vuole il suo maschio cognome in prima posizione.
Orbene, lo sfortunato Ufficiale dell'Anagrafe come potrebbe, il tapino,
venire a capo dello spinoso problema? In qual modo facile, incontestabile, ma
soprattutto veloce, più istantaneo di un batter di ciglia?
Sconsigliabile appare in tal senso il ricorso alla
spoliazione progressiva della margherita, nota per risolvere il dilemma del
m'ama o non m'ama di cuori a rischio d’amoroso infarto. Sembra che in un
rispettoso sussurro sia stato suggerito - dall’autrice di più d’una petizione
(tale I. Natoli) e da una senatrice proponente (tale A. Maiorino) - di
copiare il sistema lussemburghese, cioè il sorteggio.
Ah, già, estraggono a sorte anche in Russia - roba da brividi, anche se non tutto è Siberia - ma dalla Russia è
meglio non farsi ispirare date certe modalità discutibili, peraltro recenti,
in quanto c’è il rischio che tramite il tiro a sorte del cognome siano invasi
insieme all’Italia tutti i Paesi aderenti alla Nato. Occhio e prudenza,
dunque, custodi del Sacro Ordine della Giarrettiera… no, forse di quello dei
Templari… ma no, del Sacro Ordine AlfaBetico, of course!
Quanto al Lussemburgo, si ricorre in quelle nordiche contrade a costosi e
ingombranti macchinari atti a emettere l'agognato responso? Saranno certo
incredibilmente costosi cosicché, in omaggio all’invarianza di spesa, non se
ne può assolutamente far niente!
Invero no. Risulta alla scrivente, da una risposta ufficiale ricevuta, che
quei nordici dalle scelte inconsuete usano banalissimi fogli di carta per
estrarre il cognome a cui assegnare la prima posizione. Insomma, una
soluzione a costo zero, a meno che i foglietti destinati a quest'uso non
appaiano più cari agli attenti contabili italiani degli infiniti moduli che
cittadine e cittadini sono costretti abitualmente a riempire per le pratiche
burocratiche nostrane, di tortuosa e svariata natura. Insomma, il Lussemburgo
non è andato in fallimento. Fallirebbe lo Stato italiano?
L'ordine alfabetico, l'ordine
alfabetico, l'ordine alfabetico! ripetono però come in un mantra in Commissione Giustizia
del Senato le intervenute sulle proposte di legge, nonché il professore di
diritto privato comparato, Nicola Brutti, interpellato nell'audizione del 15 febbraio.
Di tal parere sono le firmatarie dei DdL tranne una. Come su anticipato,
Alessandra Maiorino vede la cosa diversamente e, intervenendo nell’audizione
citata, fa notare come l'ordine alfabetico non abbia proprio nulla di equo,
perché designa a priori un vincitore o una vincitrice e un o una perdente.
Arlacchi vincerebbe automaticamente su Morlacchi e figuriamoci poi su
Pennacchi! Indubbiamente si prescinde dal sesso, manca una discriminazione di
tal tipo, ma c'è sempre chi ha il coltello dalla parte del manico per dire NO
alla richiesta dell'altro, o dell'altra che sia. Insomma, si crea di fatto un
vulnus al paritario dialogo di coppia. Vulnus che col sorteggio non ci
sarebbe.
Ci si permetta di far notare, al riguardo, che il sorteggio i due genitori se lo farebbero direttamente a casa loro
e solo quelli perversamente incapaci di accettare un responso che non li
favorisce pretenderebbero di rifarlo in anagrafe o altrove. Pochini, dunque,
con notevole riduzione dei fogli da impiegare dagli ufficiali addetti alla
bisogna e dunque dei costi dello Stato.
A tal proposito occorre rilevare come una clausola
prevista dalla senatrice Maiorino nel suo DdL, ovvero quella di affidare al
giudice l’estrazione a sorte per risolvere i casi di dissidio tra i due
genitori sull’ordine dei cognomi, appare non molto appropriata. Un giudice è
tale perché decide, non perché quale che sia il suo convincimento tacita se
stesso con un qualche sorteggio. Peraltro, non sarebbe possibile per il
giudice ascoltare il figlio appena nato – tale prassi potrebbe servire per intervenire
sulle situazioni pregresse, ovvero per i nati prima della sentenza della Corte, come è stato richiesto anche in un’altra
petizione –, né ha
senso impegnare un magistrato per dirimere un semplice disaccordo
sull’ordine, visto che, malgrado il dissenso sulla precedenza da assegnare, i
cognomi dei due genitori ci sarebbero in ogni caso, cosicché la sequenza da
privilegiare nulla toglie al collegamento del figlio con entrambe le figure
genitoriali, a cui deve nella fase iniziale della vita - e non solo in quella
- la costruzione della propria identità.
In merito alla formazione dell’identità, occorre porre in
luce qualcos’altro. In due dei quattro
DdL presenti in Senato - Unterberger (A.S. 2) e Cucchi (A.S. 918) - si
legge che i genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del
figlio, possono attribuire al figlio, secondo la loro volontà, il cognome del
padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato. Malpezzi (A.S. 21) e Maiorino (A.S. 131)
fanno una scelta diversa, premettendo l’attribuzione del cognome di entrambi
i genitori alla possibilità di attribuire quello di uno solo di essi.
A un primo sguardo può sembrare che non vi sia differenza, ma solo se la
lettura è superficiale. Come la senatrice Maiorino ha ricordato nel corso
dell’audizione richiamata, la Corte
costituzionale ha dato nella sua sentenza ampio spazio all’interesse del
figlio che è quello di poter conseguire un’identità completa mediante il
cognome di entrambi i suoi genitori. Perfino nell’opzione per il cognome
unico, dell’uno o dell’altro genitore, la Corte sottolinea come questa derivi
dalla considerazione che per qualche ragione (ad esempio l’esistenza di figli
nati da un’unione precedente) i genitori possano individuare invece nel
cognome unico l’interesse del figlio. In due dei quattro DdL presenti in Senato (Unterberger e Cucchi), l’interesse
del figlio non è il motore che muove le formulazioni utilizzate. Indicare il
cognome di entrambi quale ultima chance indurrebbe i destinatari della legge
a pensare che tale soluzione sia priva di un valore proprio e costituisca esclusivamente
la conseguenza di un mancato accordo dei genitori sul solo cognome di uno
dei due. Non è questo che ha avuto
cura di argomentare la Corte. Da qui la necessità di definire nel testo
unificato il cognome di entrambi i genitori come regola di base della legge in
fieri, esattamente come regola di base è nella sentenza
131/2022 di cui, alterando l’ordine delle possibilità, si finirebbe col
tradire i valori.
Nel corso dell’audizione, da parte del professor Brutti e
di altre e altri si è avanzata più volte l’ipotesi di introdurre un apriori,
dunque un limite, alla libera scelta dei genitori. Si tratta dell’idea di
stabilire che ciascun genitore possa per legge “trasmettere” soltanto il primo
dei propri cognomi e non eventualmente il secondo, ove ne abbia più di uno.
Questa intromissione nella libertà individuale, che invece è stata
attentamente tutelata dalla Corte costituzionale nella 131/2022, rappresenta
di fatto una lesione di quel
principio emerso anche dalla sentenza CEDU 7/2014 (Ricorso n.77/07), che esclude
che lo Stato possa limitare, se non in pochi casi specifici, il diritto dei
singoli di imprimere alla propria famiglia l’indirizzo che ritengono più
congruo anche in merito al cognome dei figli.
La sbrigatività tipica dell’apriori a cui in questo frangente ci si appella NON è sufficiente a legittimare la
limitazione proposta. L’art. 8 della Convenzione,
sul «diritto al rispetto della vita privata e familiare», recita infatti al
comma 2: «Non può esservi ingerenza di
una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla
protezione dei diritti e delle libertà altrui». Si vorrà convenire, si spera,
che obbligare i genitori
all’attribuzione ai figli del primo dei propri cognomi non ha alcuna attinenza
con le ipotesi di legittimo limite contemplate dalla CEDU in detto
articolo.
Di più: introdurre una simile clausola porterebbe a una maggiore litigiosità
dei genitori in merito all’ordine dei cognomi. Se i figli potranno
“trasmettere” sempre e solo il loro primo cognome, allora padre e madre all’atto
della nascita del figlio litigheranno sino allo sfinimento per avere il primo
posto nella sequenza determinata dai cognomi di entrambi.
C’è ancora un punto sul quale richiamare l’attenzione,
quello d’una patriarcalità residua del
linguaggio. Abbiamo visto come Malpezzi e Maiorino antepongano
correttamente la scelta del cognome di entrambi i genitori a quella del solo
cognome d’uno dei due. Ma quali sono esattamente le formule usate da queste
parlamentari e dalle altre? Che si anteponga o meno il cognome di entrambi i
genitori, al momento di indicare l’attribuzione del cognome singolo in TUTT’E
QUATTRO LE PROPOSTE si cita prima il cognome del Padre e solo dopo, quale
fanalino di coda, il cognome della Madre. È legittimo domandarsi perché
accada.
E infatti non soltanto la Madre è il soggetto giuridico
che il figlio lo mette materialmente al mondo mentre il Padre tutto questo
lavoro non lo fa, ma l’osannato ordine alfabetico (a cui solo Maiorino si
sottrae) indicherebbe una precedenza della
parola Madre rispetto alla parola Padre. Nel Sacro Ordine del Sovranismo
Alfabetico, la M viene prima della P, sarebbe il caso di considerare. Si
tratta dunque di un evidente residuo d’una patriarcalità sempre latente.
Concludendo, ciò che manca in tutto o in parte
nell’insieme delle proposte di legge in Senato è la consapevolezza che la
sentenza della Corte non costituisce il risultato di un mutamento del costume
sociale – idea di fondo errata, rintracciabile nelle diverse proposte di
legge, comprese quelle esistenti alla Camera – ma il riconoscimento e la conseguente rimozione di UN
ABUSO GIURIDICO perpetrato dal giorno della promulgazione della Costituzione
italiana sino a quello della pubblicazione in Gazzetta della sentenza
131/2022, anzi sino al giorno dell’entrata in vigore della decisione della
Corte.
L’inginocchiamento riverente dinanzi alla “legge del padre”, che tanto danno
sociale ha prodotto e continuerebbe a produrre se una legge malamente
arrangiata finisse col far perpetuare nella pratica ciò che apparentemente
vorrebbe cambiare sulla carta, va spazzata via come ha avuto il coraggio di
fare, questa volta, la Corte.
Proprio l’analisi delle conseguenze sociali nefaste di
alcuni articoli delle diverse proposte ci porta a chiedere alla Commissione
Giustizia del Senato – e se necessario ai due rami del Parlamento – anche di
NON includere nella legge in fieri
una norma che preveda la possibilità del cognome comune dei coniugi
(come da
A.S. 2 e A.S. 131), saggiamente assente dalle proposte Malpezzi e
Cucchi. Modificare le identità originarie per affibbiare identità
acquisite non è
solamente poco pratico, data l’esistenza di divorzi con l’eventualità
di
nuovi matrimoni; è un modo per perpetuare lo status quo, perché, a causa
della consuetudine che ottenebra così tanti cervelli e delle note pressioni
maschili, le donne coniugate finirebbero con l’accettare di aggiungere al
proprio il cognome del marito e di pensarsi collegate ai figli tramite
quello stesso unico cognome che verrebbe a costoro assegnato. Non cambierebbe
nulla a livello di massa, ma solo per poche persone dalla consapevolezza più
matura.
Non è questo ciò che serve alla società per cancellare quella supremazia
maschile, che si traduce molto spesso in dominio e troppe volte sfocia nel
femminicidio.
Per tagliar corto con la sopraffazione maschile, è necessario che sia
reso oggettivamente PERCEPIBILE il radicale e chiaro CAMBIAMENTO, che la sentenza della Corte, per colpevole assenza del Legislatore, ha varato.
|