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Audizione del 28 marzo 2024 / L’essere o il non essere amletico sembra
pura bazzecola al confronto |
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Nell’audizione del 28 marzo (1) presso la Commissione Giustizia del Senato, sui disegni di legge nn. 2, 21, 131 e 918 relativi al Cognome dei figli, sono intervenute l’avv. Anna Pase, cassazionista, civilista ed esperta di diritto di famiglia, e la prof. Amalia Diurni, ordinaria di diritto privato comparato presso l’Università di Tor Vergata. L’avv. Pase ha indicato quale criterio cardine per la valutazione delle norme possibili l’evitare in principio il sorgere di conflitti, depotenziando così il contenzioso. Nel ricordare il superiore interesse del figlio di potersi identificare con entrambi i suoi genitori, si è poi espressa a favore del doppio cognome obbligatorio, come in audizioni precedenti anche la prof. Fátima Yáñez Vivero, il costituzionalista Alfonso Celotto e l’avv. Susanna Schivo. Infine, ha evidenziato l’importanza di non assegnare al giudice il compito di stabilire l’ordine dei cognomi in caso di discordia tra i genitori sulla sequenza, sottolineando l’opportunità di varare invece una norma che, nell’interesse del figlio, consenta una soluzione in tempi brevi. All’adozione dell’ordine alfabetico già rifiutata da alcune audite, che determinerebbe nel tempo la scomparsa dei cognomi meno favoriti, si è dichiarato contrario nel corso della seduta anche il sen. Pierantonio Zanettin, che ha contestato altresì l’idea del doppio cognome obbligatorio, considerandolo lesivo delle libertà individuali dei genitori. Interessante e direi lapidario il commento al riguardo della sen. Giulia Bongiorno, che ha rilevato come «lasciare la libertà è un non dare la libertà» in casi come quello del cognome, data la tradizionale negazione del diritto delle madri, che agisce ancora oggi al punto che, dopo la sentenza 131/2022 della Corte, pochissimi sono i casi in cui la coppia genitoriale abbia scelto di adottare il doppio cognome e men che meno il cognome materno soltanto. In merito alla temuta e quasi certa scomparsa dei cognomi la cui lettera iniziale fosse in coda all’ordine alfabetico, la senatrice ha fatto presente che tale danno potrebbe essere scongiurato stabilendo un andamento di precedenze ad anni alterni. Un anno si inizierebbe dalla A e l’anno successivo dalla Z. A parte il fatto che la procedura ipotizzata appare altrettanto esposta al ridicolo di quanto al momento possa sembrare il sorteggio (percezione da intendersi, come ha notato l’avv. Schivo come semplice conseguenza di una inusualità (2) destinata a svanire nel tempo), personalmente mi figuro una scena di questo tipo: · Giorgio (con aria persuasiva) - Cara, ora che abbiamo acquistato la casa e abbiamo avuto un consistente aumento dei nostri stipendi, possiamo mettere in cantiere un bambino. Dovresti smettere di assumere la pillola anticoncezionale. · Luisa (con un sorriso di circostanza) - Ma no, caro, è una decisione prematura! Preferisco rinviare all’anno prossimo. · Giorgio (lievemente irritato) - Ma perché cara, io insisto per pensarci già adesso. Abbiamo aspettato così tanto, non temi che andando ancora avanti rischi di avere un parto più difficile? · Luisa (con slancio amorevole) - Assolutamente no, Giorgio caro, dobbiamo prenderci ancora un anno da soli. Un anno tutto per noi, tesoro mio! Il dialogo apparirebbe ancor più comprensibile se si sapesse che Giorgio di cognome fa Vantaggio e Luisa, invece, Diomeneguardibene e che nell’anno in corso gli Ufficiali di stato civile sono obbligati a risolvere in base all’ordine inverso l’eventuale discordia sulla sequenza dei cognomi da attribuire ai nuovi nati. Rendiamocene conto, quale che sia l’andamento da praticare – da A a Z o da Z ad A –, l’ordine alfabetico, se applicato a un qualsiasi dissidio, reca con sé il segno d’una violenza. Non si tratta di stabilire come accedere allo sportello di un ufficio, che peraltro ne prevede usualmente più d’uno (per esempio da A a G, da H a P, da Q a Z), si tratta di incidere pesantemente su un aspetto intimo della persona, sulla percezione di uguaglianza nei confronti di quell’altro da sé, che si può amare o eventualmente non amare più, ma a cui comunque il genitore è legato, in quella circostanza, dal corpo del figlio. Come rilevato in precedenza, l’ordine
alfabetico costituisce una mina vagante, che si insinua nel dialogo di coppia
alterandone e annullandone la serenità. Quando una coppia non abbia già
un’opinione univoca, l’unico modo per
raggiungere spontaneamente un accordo è il dialogo, nel quale ciascuno
espone all’altro il proprio desiderio e le ragioni che lo motivano, sperando
di generare l’adesione. Una regola, comunque, deve esserci. La prof. Diurni, che si è schierata anche lei a favore del doppio cognome obbligatorio, ne ha enumerato alcune pensabili: l’ordine alfabetico, che considera una pessima soluzione, la priorità assegnata al cognome materno, che suscita in qualcuno dell’uditorio una reazione su cui sarà utile riflettere, il sorteggio e ancora l’ordine assegnato per sesso. Quest’ultima ipotesi, formulata non si sa per convinzione o per pura ironia, mi riporta indietro nel tempo, perché era la soluzione immaginata da me nel 1979 (3), nel primo scritto in Italia sul doppio cognome che non si sia limitato all’enunciazione di un principio (4). A quel tempo, scrivevo erroneamente di “trasmissione”, poiché solo a seguito della sentenza del marzo 1982 relativa alla mia causa civile - la prima che abbia riguardato il cognome materno -, ebbi ad apprendere che in Italia il cognome non viene trasmesso alla prole ma acquistato, per diritto personale, dal figlio (5). In quella mia prima proposta, replicata in un mio articolo del gennaio 1982 (6), prevedevo dunque la “trasmissione” di un solo cognome per genitore e l’azzeramento di qualsiasi disaccordo possibile sull’ordine dei due cognomi risultanti, adottando proprio un criterio ispirato al sesso: per primo il cognome del padre alla nascita di un maschio e per primo il cognome della madre alla nascita invece di una femmina. Così ci sarebbero stati, ad esempio, una Simona Bianchetti Fucini seguita da Emanuele Fucini Bianchetti, poi eventualmente da Luigi Fucini Bianchetti e ancora (ma che famiglia equa e numerosa!) da Silvana Bianchetti Fucini. Ora, benché una volta che una simile regola fosse stata adottata non ci
sarebbe stato nessun motivo per supporre che quei figli non fossero membri
della stessa famiglia, la cosa finì poi col non piacermi, forse anche a causa
di un’osservazione da parte di Elena Marinucci, a cui come ad altri avevo inviato il mio progetto sperando che
ne conseguisse un’adozione. Marinucci, allora
responsabile della Sezione Questioni Femminili del PSI, mi rispose infatti che
trovava il meccanismo da me escogitato «geniale ma un po’ macchinoso» (7). Anche così la soluzione dopo un po’ non mi piacque, perché mi resi conto che l’evidente appartenenza a un sesso non era per nulla accettata da alcuni soggetti, che quel sesso non lo sentivano come proprio e dunque desideravano cambiarlo. Cercai di trovare allora qualcos’altro. Mi si perdoni la numerosità dei mutamenti, ma il Parlamento italiano, non approvando per così lungo tempo una legge, ha dato modo a chiunque si ponesse il problema e dunque anche a me di riflettere ripetutamente sulla questione e di cambiare opinione più volte. Il figlio lo mette al mondo la donna, considerai, del cognome ha la
titolarità il figlio e nessun altro, alla nascita il figlio è in relazione
esclusivamente con la madre, allora, per “prossimità neonatale”, il primo cognome che il figlio
sceglierebbe se fosse già autonomo e che appare
più ragionevole attribuirgli per primo è il cognome materno. La priorità del materno, che angustia paradossalmente ancor oggi chi l’ha sentita tornare in campo nell’esposizione della professoressa Diurni, ha in realtà più di un fondamento. Sul piano logico e giuridico avrebbe dovuto avere nei secoli la meglio per le ragioni esposte prima, insite nel concetto di prossimità neonatale. Sul piano comparativo con le altre legislazioni europee, ha oggi la meglio in quanto è la soluzione più diffusa, come ha spiegato la professoressa… eppure «Ora non esageriamo!» è stata la reazione odierna alle parole di Diurni che si è udita distintamente in Commissione. Non era stato per “non esagerare” che, in anni passati, ero
personalmente pervenuta a una formulazione differente, No, non era stato certo
per “non esagerare”. Lo squilibrio
tra i due apporti genitoriali alla
vita del figlio, sia sul piano genetico (senza la trasmissione del DNA mitocondriale, che avviene solo per via
materna, l’evoluzione del concepito nemmeno si verificherebbe), sia su
quello della generazione fattiva (gravidanza
e parto), attesta che,
malgrado le contorsioni e i rovesciamenti giuridici operati dal sistema patriarcale,
tra detti apporti non c’è parità o
parallelismo che tenga. Nel mondo reale e non in quello artificiale
inventato dal patriarcato, la bilancia pende inesorabilmente dalla parte
delle madri. Questo andrebbe affidato all’Ufficiale di stato civile e non al giudice, al quale potrebbe invece essere riservata la decisione per la soluzione del dissidio sull’aggiunta relativo alle situazioni pregresse - quelle dei figli nati prima della sentenza 131/2022 -, che non hanno trovato tutela alcuna negli articoli previsti al riguardo dalle quattro proposte legislative attualmente esistenti in Senato. Non basta stabilire, come si è fatto, che le richieste di aggiunta del cognome, che possiamo definire “mancante”, escano dalle stanze delle Prefetture per divenire competenza dell’Ufficio anagrafico locale. Non può bastare perché non si affronta il tema del consenso, che, data la precedente e abusiva tradizione patrilineare, coincide nella stragrande maggioranza dei casi col consenso del padre… il quale il più delle volte non lo dà. I padri negano, quasi sempre se separati ma talvolta anche se conviventi; negano per partito preso, o perché non capiscono il valore del collegamento del minore con entrambi i rami parentali, oppure, come più spesso accade, per far dispetto alle ex mogli o alle ex compagne che avanzano la richiesta. Ora, non è pensabile che qualcosa che è riconosciuto come un vantaggio per lo sviluppo della personalità del figlio alla nascita possa non essere più tale per il minore - il cui sviluppo emotivo e cognitivo si considera completato solo a diciotto anni - che abbia due, cinque, dieci anni e anche più. L’essere umano attraversa l’infanzia e l’adolescenza, fase chiamata dell’età evolutiva proprio perché nel corso di essa si determina la formazione progressiva della personalità. Privare i “nati prima” di ciò che è garantito o riconosciuto come vantaggio per i “nati dopo”, senza nessuna valida ragione, è una discriminazione di fatto. Per risolvere agevolmente la questione, basterebbe prevedere che la
richiesta avanzata da un genitore non
sia subordinata al consenso dell’altro, possa essere evasa direttamente
in Anagrafe senza intervento del giudice sino a una certa età e sottoposta
invece a decisione del giudice, che dovrebbe disporre anche l’audizione del
minore, ove sia superata la soglia prefissata. Detta soglia può essere
individuata nei 14 anni come proposto
negli artt. 4 e 5 della mia più recente Petizione, la n. 189 (13 e14) allegata al fascicolo presente in
Commissione, oppure nei 12 anni suggeriti nella Petizione n. 736 (15 e16) di Iole Granato, anch’essa
allegata al fascicolo come da regolamento, o ancora discostarsi sia dai 14
sia dai 12 ove la Commissione individuasse un’età che fosse a suo parere più
appropriata. |
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2 Aprile 2024 |
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Link di riferimento (2) Lettera aperta di Iole Natoli, Audizione del 22 febbraio / Libertà e dignità della persona e provvedimenti per il Cognome dei Figli -https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli_26.html (3) Iole Natoli, La soppressione della donna nella struttura familiare, in "Il foglio d’arte", Palermo, Giugno 1979, pp. 5-6 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html (4) La prima proposta di legge per attribuire ai figli il cognome di entrambi i genitori fu presentata in Italia dal deputato regio Salvatore Morelli (1824-1880), sostenitore di riforme sociali e autore di varie proposte a favore delle donne. Del suo disegno di legge per il doppio cognome rimane però negli archivi del Senato solo il titolo, senza traccia alcuna di articoli di cui sia possibile attestare l’eventuale ideazione. Da notare che nel gennaio del 2014 fu presentato in Senato il Ddl 1230, a firma di Alessandra Mussolini, in cui non ci si occupava minimamente di stabilire come si sarebbe dovuta articolare la riforma per le generazioni successive, aventi dunque già un doppio cognome. (5) Tribunale di Palermo 1982, prima sentenza in Italia sul Cognome materno ai figli - https://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/tribunale-di-palermo-1982-cognome.html (6) Iole Natoli, Ecco un progetto che rivoluziona la secolare tradizione maschilista, Perché al figlio il cognome del padre?, L’ORA, Palermo, 25.01.1982 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/ecco-un-progetto-che-rivoluziona-la.html (7) Lettera di risposta di Elena Marinucci in La lunga strada del Cognome materno in Italia / Parte prima - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/la-lunga-strada-del-cognome-materno-in.html (8) Iole Natoli, Evoluzione di una proposta di legge / Principio di "prossimità neonatale, 5 giugno 2013 - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-paritario-evoluzione-di.html (9) Petizione di Iole Natoli, con richiesta di emendamento - https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-del-padre-richiesta-di-emendamento-necessario-no-alla-casualit%C3%A0-e-no-alle-donne-sotto-tutela (10) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia della Camera della Petizione n. 547 del 7 marzo 2014, di cui alla nota 9 (11) Petizione di Iole Natoli, Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, lanciata il 14 gennaio 2018 - https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli (12) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 59 del 14 gennaio 2018 - https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36322.htm (13) Petizione di Iole Natoli, Nuove Norme sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, 19ª Legislatura - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura (14) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 189, di cui alla nota 13 - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm (15) Petizione di Iole Granato, Il cognome materno alle figlie e ai figli nati prima del 2 giugno 2022 - https://www.change.org/p/il-cognome-materno-alle-figlie-e-ai-figli-nati-prima-del-2-giugno-2022 (16) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 736 di cui alla nota 15 - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/48297.htm _______________________________________________ Attribuzione immagine
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
martedì 2 aprile 2024
Cognome dei Figli. Di ordini, di estinzioni e di sorteggi in Commissione Giustizia del Senato
martedì 26 marzo 2024
#COGNOME dei Coniugi e dei Figli. Audizione del 22 febbraio in Commissione Giustizia del Senato
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Libertà e dignità della persona e provvedimenti per il Cognome dei Figli |
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Ho visto e ascoltato solo adesso l’audizione del 22 febbraio (1) in Commissione Giustizia del Senato, non essendomi accorta in precedenza che ce ne era stata una tra quella del 15 e l’altra del 29. Ho trovato l’intervento della Professoressa Carla Bassu, ordinaria di diritto comparato presso l’Università di Sassari, illuminante per i chiarimenti espressi in tema di identità, intimità, dignità della persona in relazione al cognome che le è attribuito alla nascita (e che non ha senso modificare a forza, a seguito di successivi eventi della vita). Le sue parole hanno suscitato in me un’eco genuina e profonda per il percorso individuale, che mi ha indotta a occuparmi ripetutamente del tema a datare dal 1979 (2). Percorso personale che è iniziato con la mia presa di coscienza proprio di quel vizio di base che così bene la docente ha descritto, per il quale il cognome «è stato considerato in un’ottica pubblicistica» (e a servizio del patriarcato, aggiungo io), ignorando l’aspetto eminentemente identitario di cui esso è di fatto portatore e violando con ciò i diritti fondamentali della persona; violando nel caso specifico i diritti della donna, in totale contrasto con alcuni principi contenuti nella nostra carta costituzionale e con altri non dissimili rintracciabili nei testi delle Convenzioni internazionali, dallo Stato italiano sottoscritte. Per quel che concerne l’intervento dell’Avvocata Susanna Schivo - ben nota per aver rappresentato in tribunale la coppia genovese il cui ricorso ha portato alla prima innovativa sentenza sull’argomento della Corte costituzionale (3), la n. 286/2016 -, mi trovo ad aderire interamente alle sue osservazioni, non distanti da quelle preliminari da me esposte nella mia Petizione (4), che col n.189 (5) è stata assegnata il 20 dicembre 2022 a codesta Commissione; osservazioni e suggerimenti che appaiono perfettamente in sintonia coi possibili articoli che avevo formulato in quel mio testo e in altre petizioni precedenti (6). Incisivo il suo commento sulla qualificazione di “ridicolo”, con cui si cerca di sbarrare la strada a tutto ciò che appare inconsueto. Basterebbe rammentarsi delle reazioni suscitate dalla parola “ministra”, o “sindaca”, o “avvocata”, per comprendere come si sia sempre restii ad accettare una qualsiasi cosa che incrini la certezza condivisa della sacralità di certi termini o di prassi arroccate al passato. Figuriamoci se ci si può piegare al “sorteggio”, per stabilire l’ordine dei cognomi d’una persona! Orrore! Come affidare a qualcosa di banale, di avulso da qualsiasi intento verticistico, la posizione preminente d’un cognome che si continua in realtà a percepire come segno distintivo di una stirpe? Dopo l’ascolto dell’intervento dell’avvocata, non posso che ribadire le considerazioni negative che ho espresso in tre mie lettere aperte precedenti sull’adozione dell’ordine alfabetico, sul ricorso al giudice per la soluzione dell’eventuale divergenza d’opinione tra i genitori sulla sequenza secondo cui attribuire entrambi i loro cognomi (un solo cognome o elemento di cognome per ciascun genitore, per impedire la moltiplicazione dei cognomi) e sulla proposta di vincolare l’attribuzione del cognome del figlio al primo dei cognomi di un genitore che ne avesse più d’uno, impedendo a costui di scegliere a sua discrezione uno dei propri (7, 8, 9). Tale proposta ha avuto una trattazione più ampia nell’audizione del 21 marzo (10), in cui sono intervenuti una docente di diritto spagnolo e un nostro apprezzato costituzionalista. Per parte mia, ritengo che la “confezione” della nuova legge dovrebbe evitare accuratamente d’introdurre pratiche che determinino dissapori temporanei o durevoli tra i genitori, ma ingegnarsi al contrario di appianarli e prevenirli quanto più è possibile, per la tutela dell’armonico rapporto di coppia, che appare necessario salvaguardare nell’interesse della coppia stessa e dei figli. Il fatto che la legge spagnola
preveda per il figlio la possibilità, una volta maggiorenne o addirittura compiuti i sedici anni, di invertire
l’ordine dei propri cognomi, se inserita nel nostro ordinamento non
cancellerebbe la violenza ingiustificata che tale norma eserciterebbe sui
soggetti ove fosse voluta non come libertà riconosciuta al singolo per
una migliore aderenza dei due cognomi al proprio sentimento di identità
personale, ma come mezzo per non dover eventualmente “trasmettere“ al figlio
un cognome che non lo colleghi a una nutrita parentela esistente ma invece a
un ramo in via di estinzione. C’è però qualcosa che vorrei
ancora aggiungere. Nel corso dell’audizione del 21 il Professor Alfonso
Celotto aveva segnalato il rischio che un genitore con doppio cognome
potesse attribuire ai propri figli cognomi diversi, in assenza di un vincolo
di “trasmissione” al primo soltanto, in quanto, ha rilevato, l’Ufficiale di
stato civile potrebbe non essere al corrente di filiazioni antecedenti. Nella
mia lettera aperta precedente a
questa (11),
avevo obiettato che l’autorità preposta dovrebbe poter accedere mediante
sistema informatico a un database, che lo informi delle filiazioni di ciascun
dichiarante. |
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26 Marzo 2024 |
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Link di riferimento
1 - Senato TV Commissioni - https://webtv.senato.it/4621?video_evento=244905 2 - Iole Natoli, La lunga lotta per il cognome materno, in «Liberiamoci del patriarcato», MicroMega n. 2 2024, p. 9. 3 - Corte costituzionale, sentenza n. 286/2016 4 - Iole Natoli, Petizione XIX Legislatura - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura 5 - Annuncio e assegnazione della Petizione di cui alla nota 4 https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm 6 - Elenco Petizioni Natoli sul cognome materno https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/petizioni-e-lettere.html 7 - Lettera aperta Natoli, Il Cognome dei Coniugi e dei Figli nei quattro DdL in Senato / Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html 8 - Lettera aperta Natoli, Del Cognome dei coniugi e dei figli, delle semplificazioni e dei… cugini. Contraria agli interessi della coppia l’esaltazione della semplificazione, trattata nella 2ª Commissione - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html 9 - Lettera aperta Natoli, Un’audizione dietro l’altra, muove i suoi passi in Senato la Legge sul Cognome dei figli. Italia-Spagna, una partita a suon di Cognomi https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/unaudizione-dietro-laltra-muove-i-suoi.html 10 - Senato TV Commissioni - https://webtv.senato.it/webtv_comm_hq?video_evento=245199&fbclid 11 - Ved. nota n. 9. ___________________ Attribuzione immagine: <a href="https://it.freepik.com/foto-gratuito/scatola-misteriosa-con-interno-a-sorpresa_33811833.htm#fromView=search&page=5&position=3&uuid=9c407a1c-c247-422b-bf2b-778cc70d9913">Immagine di pikisuperstar su Freepik</a>
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domenica 24 marzo 2024
Un’audizione dietro l’altra, muove i suoi passi in Senato la Legge sul Cognome dei figli
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Italia-Spagna, una partita a suon di Cognomi |
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L'audizione del 21.03.2024 (1) sulla Legge per il Cognome dei Figli (e delle Mogli) ha avuto per ospiti la Professoressa Fátima Yáñez Vivero, ordinaria di diritto civile presso l’Università di Madrid, e il Professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre. Ascoltando la Professoressa Yáñez Vivero, ho avuto il piacere di sentire finalmente una persona con competenza in fatto di leggi qualificare come peggior soluzione possibile l’ordine alfabetico. In Spagna, ha spiegato, non si ricorre all’ordine alfabetico e nemmeno al sorteggio bensì alla decisione del giudice, che ha come criterio dirimente l’esclusivo interesse del figlio. Tale interesse, ha dichiarato, potrebbe anche confliggere con l’eventuale esito di un sorteggio, come potrebbe ugualmente confliggere con quello determinato dall’aborrito ordine alfabetico, ritengo utile far notare io. Il ricorso al giudice probabilmente è più agevole in Spagna di quanto potrebbe esserlo da noi, dato che in Italia il numero dei magistrati operativi risulta già oggi insufficiente. Peraltro, per semplificare gli eventuali problemi derivanti dal sorteggio affidato all’Ufficiale di stato civile, si potrebbe prevedere che l’esito del sorteggio sia appellabile, con motivazioni vincolate SOLO all’interesse del figlio. In tal modo, solo a seguito della richiesta avanzata da uno dei genitori dopo il sorteggio espletato dall’autorità a ciò preposta, interverrebbe il giudice per prendere una decisione motivata. Pochi casi, dunque, considerato che - come da me fatto presente altrove - il sorteggio i genitori se lo farebbero a casa loro e solo in casi rarissimi pretenderebbero di rivolgersi per questo all’Ufficiale di stato civile. Trovo invece interamente infondata la presunta necessità di imporre la “trasmissione” (termine che nel nostro diritto non ha cittadinanza nominale ma esiste nei fatti) del primo cognome come unico mezzo per evitare la moltiplicazione dei cognomi. Questa necessità non esiste. Inserire l’obbligo di attribuire al figlio UNO SOLO dei propri cognomi che non differisca da quello attribuito ad eventuali figli precedenti è una SOLUZIONE SUFFICIENTE a evitare la proliferazione temuta (ved. art. n. 3, comma 2 della Petizione n. 189 (2) esistente presso la Commissione del Senato). L’obiezione del Professor Celotto, ovvero che l’Ufficiale di stato civile potrebbe non sapere di altri figli esistenti, è piuttosto debole dato che all’autorità competente basterebbe verificare nel proprio database la documentazione relativa a ciascun genitore, per stabilire se uno dei due o entrambi hanno già avuto figli in precedenza. A meno che in Italia non si sia ancora all’era del pallottoliere e delle pergamene vergate con penna d’oca, in totale assenza di quegli strumenti informatici che tutto il mondo civilizzato ormai ha. Quanto all’obbligatorietà
del doppio cognome, sostenuta dalla docente spagnola e appoggiata anche
dal docente italiano, rilevo che all’inizio del mio percorso di proposte - che comincia con articoli a stampa,
una causa civile e negli anni successivi includerà Petizioni - avevo delineato proprio un doppio cognome
obbligatorio con trasmissione di un cognome per genitore. Ne testimonia un
mio scritto pubblicato su una rivista nel giugno del 1979 (3), scritti successivi tra cui un articolo del 1982 (4), la mia prima Petizione (5) lanciata nel 2013. Ero convinta che il doppio cognome
obbligatorio fosse la soluzione più equa e anche più idonea per determinare
un mutamento sociale. Malgrado ciò, a seguito della sentenza CEDU 7/2014 che
sanciva il diritto all’attribuzione del solo cognome materno e dunque di UN
SOLO cognome, a torto o a ragione ritenni che fosse inevitabile inserire
anche questa possibilità in tutte le mie petizioni successive. Era un
mutamento d’indirizzo realmente necessario? Non saprei. Secondo il Professor
Celotto l’opzione per il cognome unico a scelta sarebbe eliminabile. Se
questo potesse essere il contenuto della legge in fieri ne sarei
felicissima, perché il doppio cognome obbligatorio per me è l’unico mezzo
atto a determinare un mutamento effettivo. |
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25 Marzo 2024 |
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Link di riferimento
(2) Iole Natoli, Petizione n. 189 del 2022 - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura (3) Iole Natoli, Doppio cognome per i figli. Primo scritto in Italia sull'argomento del giugno 1979. La soppressione della donna nella struttura familiare - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html (4) Iole Natoli, Ecco un progetto che rivoluziona la secolare tradizione maschilista, Perché al figlio il cognome del padre?, L’ORA, Palermo, 25.01.1982 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/ecco-un-progetto-che-rivoluziona-la.html (5) Iole Natoli, Petizione, Proposta di Legge in 10 articoli per il DOPPIO COGNOME PARITARIO - https://www.change.org/p/proposta-di-legge-in-10-articoli-per-il-doppio-cognome-paritario-al-parlamento-italiano-al-dipartimento-per-le-pari-opportunit%C3%A0 (6) Iole Natoli, Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html (7) Iole Natoli, Del Cognome dei Coniugi e dei Figli, delle Semplificazioni e dei… Cugini. Audizione del 29 febbraio in Commissione Giustizia del Senato - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html |
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