lunedì 31 maggio 2021

Lettera aperta al Segretario del PD, alla Capogruppo PD al Senato e alla Capogruppo PD alla Camera

IL COGNOME MATERNO alla prole NON PUÒ ancora ATTENDERE

di Iole Natoli


PublicDomainPictures da Pixabay

 

Egregio Segretario Letta,
Egregia Senatrice Malpezzi,
Egregia Onorevole Serracchiani,

in relazione al Cognome Materno ai Figli, tema che mi sta molto a cuore e di cui mi occupo dal 1979 (link), mi rivolgo a Voi per più d’una ragione.

In primo luogo perché a seguito della condanna inflitta all’Italia dal Tribunale CEDU nel 2014, in quello stesso anno fu presentato un Ddl del governo Letta sul cognome dei figli.
Benché quel testo avesse alcuni limiti, esso attestava l’intenzione di quel governo a guida PD di modificare la situazione allora (e in buona parte ancor oggi) esistente al riguardo.

In secondo luogo, perché nella XVII legislatura la proposta di legge sul cognome dell’allora on. Garavini, a quell’epoca appartenente al PD, fece da modello per il testo approvato alla Camera (e poi morto in Senato). Garavini oggi non è più dei vostri, anzi delle vostre. Devo anche dire che la proposta allora approvata in un solo ramo del Parlamento non era a parer mio risolutiva e ne risulterà chiaro il motivo più avanti. Ma andiamo all’oggi.

Allo stato attuale, sono state presentate in Senato quattro proposte. In ordine cronologico, quelle di Unterberger (SVP, link),  Garavini (Iv, link), Alessandra Maiorino (M5s, link), Paola Binetti (FI, link). Alla Camera tre: quelle di Laura Boldrini (PD, link), Renate Gebhard (SVP, link) e Fabiana Dadone (M5s, link).

In sostanza, come partito siete presenti alla Camera con una sola proposta - quella dell’on. Boldrini che tuttavia presentò il suo testo il 23 marzo 2018, quando non era ancora nel PD ma iscritta a LeU - mentre siete del tutto assenti in Senato.

Di recente ho iniziato una nuova ricerca sulla situazione al riguardo in tutti i Paesi dell’UE e, più in generale, dell’Europa. Tranne pochissimi casi – forse addirittura uno solo, ne saprò di più quando avrò terminato il lavoro – qualsiasi Paese europeo ha varato già da anni una legge che preveda anche l’attribuzione del cognome materno ai figli. Perfino uno Stato piccolissimo non UE ma incuneato nel nostro territorio, la Repubblica di San Marino, ha sentito la necessità di aggiornarsi nel novembre del 2015 con una Legge denominata "Modalità paritaria di trasmissione del cognome" (link).

Appena oltre il confine nord-orientale dell’Italia un altro Stato, questa volta dell’UE, ha varato una riforma innovativa che l’apparenta per uno specifico aspetto alle legislazioni eticamente più avanzate degli Stati nordici. Non solo, infatti, l’Austria ha eliminato in un colpo solo una disparità macroscopica a svantaggio del genere femminile, ma ha dato il giusto riconoscimento a una realtà incontrovertibile, ovvero al fatto che a generare i figli - mettendoli al mondo e non solo fornendo un patrimonio genetico fifty-fifty - è la donna.
Questa nostra vicina di casa prevede oggi che in assenza di scelte diverse presentate dai genitori – cognome comune dei genitori se scelto prima della nascita del figlio/a, cognome o cognomi del genitore o della genitrice, o di entrambi uniti da un trattino - figli e figlie assumano il cognome della madre, anche se doppio. «Erfolgt keine Bestimmung, erhalten die Kinder automatisch den Familiennamen der Mutter, auch wenn dieser ein Doppelname ist» (
link).
È una modifica che non risale alle comunità matriarcali benemerite – quando le popolazioni non si erano ancora organizzate per farsi le guerre – ma che, essendo abbastanza recente, indica un ripensamento, una presa di coscienza di un’ipotesi di natura sociale: occultare le verità di natura al riguardo è deleterio. Nessuna delle proposte di legge presenti in questa nostra legislatura ha adottato una logica analoga.

La necessità di un disoccultamento è una delle ragioni principali per cui nella più recente delle mie petizioni – annunciata al Senato col n. 59 il 26 giugno 2018, alla Camera col n. 54 il 1° agosto 2018 e contenente 12 possibili articoli di legge - ho previsto all’art. 5, come già in precedenza, che per regola di base nel doppio cognome il materno preceda il paterno. A meno che – modifica introdotta in quest’ultima versione - non sia intervenuta un’indicazione differente concordata tra i genitori o una manifestazione di disaccordo degli stessi, risolvibile con il sorteggio.

Sono convinta – e a quanto pare non sono la sola – che la parità tra i genitori sia necessaria, non soltanto a causa del pari contributo genetico nella formazione della prole ma soprattutto a causa del ruolo paritario ad essi attribuito nell’accudimento, nel mantenimento e nell’educazione dei figli. Non può però essere considerato equo ed educativo che la parità tra i due genitori sia istituita a prezzo della “decapitazione” della differenza iniziale nella generazione dei figli. È necessario che le nuove generazioni metabolizzino quella verità che per secoli si è tentato in tutti i modi di nascondere e che finalmente la accettino, per evitare che il rimosso – che consegue immancabilmente all’occultamento – agisca come ancor oggi accade quale motore di sopraffazione e di odio nei confronti delle donne.

È preferibile che la priorità del cognome materno non sia rigida, come già scritto. Questo sia per rispetto della volontà dei singoli genitori, che potrebbero desiderare una soluzione diversa, sia perché un’indicazione possiede un valore formativo maggiore di un’imposizione. Una decisione non scelta susciterebbe un astio maschile altrettanto pericoloso del messaggio occulto che tende a disinnescare;  un’indicazione di massima obbliga invece a riflettere e a prendere coscienza di quel fatto naturale la cui rimozione ha portato e porta inevitabilmente a considerare legittima una pretesa di dominio sulla donna e sui figli. I femminicidi hanno molteplici cause. La soppressione del riconoscimento dello specifico ruolo della donna nella generazione dei figli ne è una delle maggiori concause.

Ciò che con questa petizione ho proposto è la tutela del corpo sociale relativamente all’aspetto del cognome. Per la stessa ragione, in luogo dell’ordine alfabetico ho indicato il sorteggio, da molti anni adottato in Lussemburgo, in caso di disaccordo tra i genitori sulla priorità nel doppio cognome. L’ordine alfabetico FALSA infatti il rapporto paritario tra i genitori. Con esso si pretende di risolvere un disaccordo, che rappresenta dunque l’eccezione all’accordo, inquinando le possibilità dell’accordo stesso, anzi minandole alla base. La prepotenza sarà garantita in anticipo se uno dei due saprà che, in virtù della lettera alfabetica iniziale del suo cognome, avrà la meglio sul desiderio dell’altro/a. Non cercherà di valutare i desideri o le ragioni contrarie alle sue perché avrà già una vittoria incontrastabile in tasca. Il suo volere prevarrà per forza di legge, creando di fatto una discriminazione non in base al sesso ma alla collocazione tra i primi o gli ultimi posti dell’ordine alfabetico, ovvero di una realtà artificiosa che con l’accordo civile o con la struttura dei corpi generanti non ha proprio nulla a che fare.

C’è un’altra cosa che va considerata in merito alle regole di base e questa volta non mi riferisco alle priorità nell’ordine dei cognomi ma alla “scelta”. E qui entrano in gioco anche altre considerazioni.

Attribuire alla nascita il cognome di ciascuno dei genitori significa porre in relazione il figlio/a con ciascuno di essi e con entrambi i rami della parentela più diretta, materna e paterna. Significa anche evitare che, in caso di filiazioni precedenti o successive di uno dei membri della coppia genitoriale, i figli e le figlie abbiano un cognome del tutto differente da quello dei fratelli e delle sorelle, quasi fossero in condizioni di estraneità. La stessa Corte costituzionale, nella sua pronuncia del 2016, ha dato ampio risalto al vantaggio che il doppio cognome induce per la formazione identitaria dei figli e non è escluso che la prossima sentenza della Corte Costituzionale, di cui alla recente ordinanza di rimessione (link), rafforzi proprio il valore del doppio cognome rispetto al cognome singolo.
Sicuramente, quest’ultimo non potrà perdere diritto di cittadinanza, ai sensi della stessa sentenza CEDU del 2014, che ha ribadito la pertinenza dell’attribuzione del cognome ai figli alla sfera privata dei singoli e non a una preferenza (o ipotetica ragione) dello Stato.

Se però il doppio cognome rappresenta la migliore soluzione possibile per la prole, allora questa dovrà essere posta come regola di base e la scelta del cognome singolo, materno o paterno, come opzione legittima concordata da entrambi i genitori. Questo significa invertire la formulazione presente nel Ddl approvato nella legislatura XVII e che ritroviamo, ancora adesso, nella maggior parte delle proposte della legislatura corrente. Solamente due proposte attuali prevedono infatti il doppio cognome come punto di partenza della riforma: la proposta Gebhard, che però mantiene un’illegittima priorità del cognome paterno basata sul nulla, e la proposta Binetti, due proposte che tuttavia sono manchevoli non contemplando il diritto di opzione per il cognome singolo.

Chiedo al Segretario e alle due Capogruppo del PD: perché non sollecitare qualche parlamentare del vostro partito affinché presenti una proposta -  il più possibile aderente alle istanze che hanno determinato il testo in 12 articoli esposto nella mia Petizione (link) - più analitica e diversa dalle attuali proposte di legge in Parlamento?

 

 

https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli

 

31.05.2021

© Iole Natoli
Aderiscono: Angela Maria Bottari
Laura Moschini

Quali membri del Gruppo FB  “IL COGNOME MATERNO IN ITALIA - Procedure prefettizie e anagrafiche” (link) aderiscono anche:
Erica Villa, Antonella Leonardo, Cinzia Ciriotti, Cristiana Girardi, Paola Aceti, Massimo Pendenza, Sandra Amoretti, Federica Cagnolati, Ekaterina Menchetti, Marcella Formenti, Beatrice Carli, Francesca Pipitone Bottini. Si aggiungono, dopo l'invio delle mail, Anna Rita Strina e Iole Granato. 

_____________________

Alcuni link utili sul tema

DOPPIO COGNOME A FIGLI E FIGLIE. Una rivoluzione culturale e non questione di sola parità / di NoiReteDonne
http://www.noidonne.org/articoli/doppio-cognome-a-figli-e-figlie-una-rivoluzione-culturale-e-non-questione-di-sola-parit.php

Trattati e Sentenze varie da anni bussano. Parlamento e Governo assicurino il pieno accesso al Cognome Materno / di Iole Natoli
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2021/02/provvedimenti-per-il-cognome-dei-figli.html

Il rispetto della Costituzione e dei Trattati muterà le sorti del Cognome dei Figli in Italia? / di Iole Natoli
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2021/02/cognomematerno-e-diritti-lettera-aperta.html

Elenco degli scritti di I. Natoli sul cognome materno
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/iole-natoli-e-il-cognome-materno.html

 

lunedì 29 marzo 2021

Noi Rete Donne e il COGNOME MATERNO in Italia

Dal sito NOIDONNE.org

DOPPIO COGNOME A FIGLI E FIGLIE
Una RIVOLUZIONE CULTURALE
e non questione di sola parità

IL COGNOME MATERNO tra proposte di legge, ricorsi giudiziari, sentenze
e pratiche prefettizie di “aggiunte”

di Noi Rete Donne

Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons

C’è molta attesa oggi – e non solo in Noi Rete Donne - per l’esito del percorso intrapreso dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza di autorimessione 18/21 [1] derivante dall’attribuzione iniziale, per volontà concorde di due genitori non coniugati, del solo cognome materno a una minore.

A sollevare l’eccezione di costituzionalità è stato, per l’assenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il Tribunale di Bolzano, adito dal pubblico Ministero per la rettifica del cognome attribuito perché reputato in contrasto col primo comma dell’art 262 cod. civ. che, disponendo come unica regola la patrilinearità del cognome, non consente l’attribuzione del solo matronimico neanche in presenza di accordo tra i genitori.

La Corte Costituzionale, come da ordinanza citata, ha stabilito di porre sotto esame detto articolo - nella parte in cui attribuisce automaticamente il solo cognome paterno, e non quello di entrambi i genitori, nel caso in cui non ci sia indicazione differente da parte dei genitori -, mettendo con tale scelta in discussione in modo radicale uno dei retaggi di quella famiglia patriarcale, contraria ai principi costituzionali, che grava sinistramente ancora oggi sulla vita concreta delle donne.

La storia del cognome materno nella Repubblica italiana (nel Regno ci aveva provato inutilmente il deputato pugliese Salvatore Morelli) inizia a due livelli nel 1979; nell’ambito parlamentare ad ottobre, con la proposta del cognome unico a scelta presentata dall’onorevole Maria Magnani Noya, e nell’ambito della “cultura di massa” a giugno con un saggio della giornalista Iole Natoli sulla necessità d’una riforma centrata sul doppio cognome a figlie e figli.

Quel che ci preme qui mettere in luce è l’equivoco costante che ha accompagnato per anni questo tema, ridotto banalmente dai più a un interesse solo soggettivo o all’intento di rimontare anche in quest’ambito la scala delle disuguaglianze tra i sessi per semplice adeguamento all’esistente.

Fin dall’origine la lotta per il cognome materno, che portò anche all’inaugurazione della via giudiziaria con la causa civile avviata a Palermo nel giugno 1980 da Iole Natoli [2], ha avuto una matrice ben più vasta, perché riguarda aspetti profondi del nostro vivere sociale.

Nasce come esigenza di smascherare e troncare le vie sotterranee mediante le quali è stato fondato e propagato nei secoli l’occultamento del potere generativo della donna, con un’apposita strategia binaria. Da un lato, si è fatto del cognome della famiglia e della prole un imprimatur esclusivamente maschile, che equivale a un’appropriazione dei figli e in precedenza anche della donna, dall’altro si è spogliata la donna della sua personalità e identità, destinandola a un ruolo subalterno di mera cura, regolato dal potere del padre esercitato sulla madre e sui figli.

Malgrado alcune riforme intervenute dal 1975 a oggi, degli esiti del potere patriarcale riconosciamo infallibilmente le tracce nei casi di femminicidio e figlicidio. Se la donna non ha già generato si colpisce e si uccide lei sola e se invece ha già avuto dei figli si stermina tutta la famiglia. Che lo voglia o no, lei è mia, i figli sono più miei che suoi come attesta il loro stesso cognome, ho il potere assoluto e mi è quindi lecito ucciderla perché pretende di non sottostarvi. Insieme a lei uccido anche i miei figli, per esser certo di averla ugualmente distrutta nel caso in cui malgrado il mio impegno lei sopravviva, allo scopo di farmi un dispetto, o sopravviva comunque nel loro ricordo.

Sono rare le donne che uccidono i loro figli, si contano sulla punta delle dita, ma non ci sono mani sufficienti per contare i figlicidi degli uomini. Medea è un’invenzione maschile, è l’emblema di un mondo alla rovescia dove si riconosce il potere generativo femminile ma solo per sprofondarlo nell’abisso della delittuosità e dell’abiezione, pur con qualche attenuante del caso.

Consapevole dell’incidenza negativa che nel tessuto sociale del Paese ha avuto e ha la patrilinearità legittimata che induce alla disuguaglianza e al dominio, Noi Rete Donne non è più disposta a tollerare che le istituzioni parlamentari e il governo si sottraggano al mandato operativo a cui la Costituzione e i trattati internazionali li impegnano, anche in rapporto alla questione Cognome.

Dopo il progetto di Magnani Noya, altre voci femminili si erano levate inutilmente, in un Parlamento votato in ogni Legislatura a confinare questa riforma specifica tra gli ultimi problemi da affrontare.

La prima proposta parlamentare sul doppio cognome dei figli, che prevedeva anche la possibilità del cognome unico a scelta, fu presentata nel 1989 dalla deputata Laura Cima, esponente dell’ecofemminismo in Italia. La Camera, ovviamente, non raccolse. Laura Cima ci riprovò nel 2001 ma, come per proposte altrui degli anni successivi, il Parlamento rimase indifferente, con una sordità senza rimedio di protesi.

Nel giugno del 2000, una coppia aveva ripreso intanto la via giudiziaria. Il ricorso di Alessandra Cusan e Luigi Fazzo per l’assegnazione alla figlia del solo cognome materno, viene respinto dal tribunale di Milano con sentenza dell’8.6.’01, ma i due genitori non si fermano e percorrono i vari gradi di giudizio. La questione viene infine sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 61 del febbraio 2006 [3], pur invocando l’intervento del Parlamento, non si pronuncia nel merito per non invadere il campo del Legislatore e dichiara il ricorso irricevibile. Così la coppia prosegue per Strasburgo, con un ricorso che nel gennaio del 2014 viene accolto positivamente dalla Corte Edu. La sentenza CEDU di condanna per l’Italia [4] segnerà irrevocabilmente l’inizio del conto alla rovescia dell’obbligo patrilineare del cognome.

Per effetto di quella sentenza, la XVII Legislatura in opera riempie di ossigeno gli esausti polmoni e si distingue per un fatto epocale. Le proposte presentate delle deputate non solo vengono discusse in Commissione, come già avvenuto nella XVI Legislatura, ma questa volta - proprio da non crederci! – accade di più. Il testo unificato, che prevede il doppio cognome o il cognome unico a scelta, sopravvive al vaglio dell’Assemblea, ottiene l’approvazione della Camera il 29 settembre del 2014, col n. 1628 sbarca senza nessun mezzo acquatico al Senato – Oh che bello, che bello, finalmente ci siamo! - dove, come da storia infinita, morirà.

A nulla sono servite le oltre 50.000 firme raggiunte dalla Petizione lanciata da Laura Cima in quella stessa Legislatura e da lei personalmente consegnata alla Presidente della Camera Boldrini e alla Vicepresidente del Senato Fedeli, per una celere approvazione di una legge. A nulla erano servite ugualmente, nel corso dei lavori alla Camera, sia le Petizioni inviate da Iole Natoli contenenti proposte per soluzioni diverse, accolte in parte da qualche parlamentare, sia altre proposte di emendamenti suggerite dalla Rete per la Parità. La XVII Legislatura si conclude senza nulla di fatto e il ciclo delle proposte e delle attese ricomincia.

Le discussioni sul cognome materno però non suscitano sulla stampa e tra la gente le stesse espressioni stupite di prima. Non si sentono o leggono più gli interrogativi “Ma perché?”, “Come mai?”, Ma che importanza ha?”. Il “Come mai?” è mutato di tono, lo si pronuncia per la questione opposta, è un “Come mai non è ancora stata approvata una legge!?!”. Ora, infatti, le donne si rivolgono sempre più spesso alle Prefetture per ottenere l’aggiunta del loro cognome al paterno dei propri figli e, poiché se separate o non più conviventi ne sono il più delle volte impedite dall’opposizione dei padri, si riuniscono in gruppi di informazione anche sui social, dove discutono e approfondiscono il tema giungendo a opinioni personali sempre più articolate e precise.

Il cognome materno negato è già entrato nel corso degli anni in alcune fabbriche del sapere. A laureande e laureandi vengono assegnate sempre più spesso tesi specifiche, dimostrando che le Università si sono aperte al nuovo clima - quando non hanno contribuito a suscitarlo - che sta sorgendo al riguardo nel Paese. Il cognome della madre trova posto, anche al di fuori di quell’ambito, in diverse conferenze e convegni.

Nel 2013, nell’ambito di un nuovo procedimento giudiziario avviato presso il Tribunale di Genova, una nuova questione di costituzionalità giunge dalla Corte d’Appello alla Consulta.

Questa volta si tratta della possibilità che nel 2012 era stata preclusa ai ricorrenti di ottenere in Italia per il proprio figlio il doppio cognome, già attribuito in Brasile al momento della nascita.

La Rete per la Parità interviene nel giudizio costituzionale a sostegno della difesa dei genitori nell'unica forma allora ammessa, cioè quella di un intervento che, in quanto agito da un'Associazione che non era parte del giudizio a quo, viene diciarato inammisibile e tuttavia importante per il giudizio stesso perché a sostegno della questione con argomentazioni scritte ugualmente valutate dal collegio.
Oggi questa forma di intervento ha trovato una sua collocazione come atto scritto in qualità di Amicus curiae, ai sensi della modifica del regolamento della Corte Costituzionale, deliberata l'8 gennaio 2020.

Grazie alla precedente sentenza della CEDU, che ha “invitato” l’Italia a porre fine all’inerzia legislativa, la Consulta decide di assumere una posizione più fattiva, senza timore di apparire troppo “invadente”. Con la sentenza n. 286 del 2016 [5] si esprimerà a favore della coppia ricorrente, soffermandosi ampiamente sul diritto della figlia e del figlio di poter strutturare la sua identità in rapporto a entrambi i genitori anche sul piano formale e dunque attraverso il doppio cognome.

L’innovazione è circoscritta alla coppia genitoriale: se non c’è accordo tra i genitori non se ne fa proprio niente, rimane sempre il timbro in fronte paterno.

Come non bastasse già questo ad alimentare un notevole malcontento tra le donne, la circolare del 14.06.2017 dei Servizi Demografici si incarica di stabilire che la parola “anche”, usata dalla Corte nella sentenza, indichi inderogabilmente una posposizione e non una possibile anteposizione del cognome materno; con gran sollievo, ovviamente, di buona parte della popolazione maschile, impegnata a rivendicare nel rapporto coi figli un corrispettivo simbolico compensativo di quell’effettiva priorità che la natura, indifferente alle manipolazioni giuridiche, ha affidato al genere femminile attraverso la gravidanza e il parto.

Con l’ordinanza di autorimessione n. 18 dell’anno in corso, la  Corte appare intenzionata a compiere un passo in avanti, che potrebbe rivelarsi decisivo. Ha infatti posto sotto esame dinanzi a se stessa non il ricorso ma l’art. 262 del codice civile, da cui discende il prepotere storico del sempiterno cognome patriarcale. Lo ha fatto richiamando gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione italiana e, in relazione a quest’ultimo, gli artt. 8 e 14 della CEDU e i corrispettivi artt. 7 e 21 della CDFUE, trattati sovranazionali entrambi firmati e ratificati, nonché la sua precedente sentenza 286/2016.

Utilizzando lo strumento dell’Opinio Amici curiae, la Rete per la Parità, l’Associazione Coscioni e l’Associazione Vox-Diritti hanno già depositato tre atti d’intervento distinti, collegati alla pubblicazione dell’ordinanza.

Alla Consulta il 15 febbraio è stata anche indirizzata simbolicamente, da componenti del gruppo FB sul Cognome Materno in Italia, una Lettera aperta volta a rendere percepibile anche al pubblico l’attesa delle donne italiane per una soluzione reale del problema.

Noi Rete Donne, che fin dalla sua creazione ha combattuto le pesanti discriminazioni che condizionano a tutti i livelli la vita delle donne nel nostro Paese, invita le associazioni e formazioni femminili, impegnate per l’uguaglianza di genere, a una forte pressione coordinata su Parlamento e Governo, considerando non più procrastinabile una legge sul cognome materno. Una legge con cui non solo si ponga fine al condizionamento alla discriminazione, inoculata nella mente dei cittadini sin dalla più tenera infanzia, ma si restituisca alle donna la dignità dell’essere madri, effettive o solo potenziali, generatrici cioè della specie umana, come le antiche culture erano in grado di saper riconoscere senza cadere nel panico per questo

Cosa potrà derivare dalla nuova sentenza che si attende? Al momento non è dato saperlo, ma se essa dovesse aprire nuove vie rispetto alle attuali limitate, non si potrà più accettare che vengano opposti sbarramenti ideologici, transenne prepotenti ed infinite messe allo scopo di ricacciare all’indietro l’evoluzione della nostra storia e dell’intero corpo sociale. Ciò che è simbolico agisce sull’inconscio. Come ha sempre fatto, il cognome paterno “di diritto” trasmette ancora oggi alle nuove generazioni un messaggio di “prevaricazione maschile legittima”. È il cancro della nostra società, che si propaga in discriminazioni ulteriori in un processo di continue metastasi. Come qualsiasi tipo di cancro, va estirpato.

Noi Rete Donne
promossa e coordinata da Daniela Carlà e Marisa Rodano

 

Gruppo di lavoro

Iole Natoli, Daniela Carlà, Marilisa D’Amico, Antonella Anselmo, Laura Cima, Francesca Dragotto, Laura Moschini, Eliana Rasera, Antonella Ida Roselli

 

28.03.2021

 

Link di cui al testo:

[1] Corte Cost. Ordinanza 18/2021. Oggetto: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 262, primo comma.

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:18

[2] Tribunale di Palermo, Civile, Sez. I, sentenza 865/82 del 19.02.1982, prima causa contro lo Stato per l’attribuzione del cognome materno alla prole.
Fra le motivazioni del rigetto:
a - «Universalità di un principio e  del suo valore giuridico». Afferma il relatore che, benché l’art. 73, R.D. 1238 (entrato in vigore nel 1940) non prescriva espressamente l’attribuzione del cognome paterno, «trattasi di un principio secolare riconosciuto dal diritto “ab immemorabili” che, come rilevano le stesse parti, è talmente radicato nelle consuetudini e penetrato nel costume da essere accolto universalmente in tutti gli Stati e da non potersi quindi dubitare del suo valore giuridico».
b - Attribuzione “ipso iure” del cognome e assenza di un diritto di trasmissione. Il relatore rileva che il figlio acquista  per volontà della legge, lo stesso cognome del padre in quanto esso, «come ha osservato la più attenta dottrina, non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende da quello a questo: trattasi cioè di un acquisto necessario che prescinde dall’interesse dei genitori (quale che ne sia il sesso) e quindi dal vantaggio o dal pregiudizio che a ciascuno di essi possa arrecare».

https://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/tribunale-di-palermo-1982-cognome.html.

[3] La Corte Cost. con la sentenza 61/2006 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, comma 2, 262, 299, comma 3, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, comma 2, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, I Sez. civile.
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=61#:~:text=dichiara%20inammissibile%20la%20questione%20di,d.P.R.%203%20novembre%202000%2C%20n.&text=Cos%C3%AC%20deciso%20in%20Roma%2C%20nella,Consulta%2C%20il%206%20febbraio%202006

[4] CEDU – sentenza 7.01.2014 - Ricorso n.77/07 - Cusan e Fazzo c. Italia.
Il Governo italiano, in qualità di controparte, ritiene che il ricorso proposto dalla coppia sia “irricevibile” e “infondato”, in quanto «i ricorrenti sono stati autorizzati dal prefetto di Milano ad aggiungere, per tutti i loro figli minorenni, il cognome della madre (Cusan) al cognome del padre (Fazzo). La Corte respinge «l’eccezione del Governo relativa alla perdita della qualità di vittime dei ricorrenti», che peraltro non hanno chiesto indennizzo, perché il «cambiamento non è consistito nell’attribuire soltanto il cognome della madre», come da richiesa iniziale dei genitori, «ma semplicemente nell’aggiungere il cognome della madre a quello del padre»; infatti «una decisione o una misura favorevole al ricorrente è in linea di principio sufficiente a revocargli la qualità di “vittima” soltanto se le autorità nazionali hanno riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, e poi riparato la violazione della Convenzione».

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-9252%22]}

 

[5] Corte Cost. Sentenza 286/16. Oggetto: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, comma 1, del regio decreto 9.07.1939, n. 1238 (Ord. stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396 «nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno»;
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, cod. civ., «nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno»;
3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, comma 3, cod. civ., «nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione».

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=286

 

Attribuzione foto: Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons

venerdì 19 febbraio 2021

Provvedimenti per il Cognome dei Figli / LETTERA APERTA alle MINISTRE del Governo Draghi

Trattati e Sentenze varie da anni bussano. Parlamento e Governo assicurino il pieno accesso al Cognome Materno

di Iole Natoli

Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Note legali), CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Buon nuovo giorno, quanto meno simbolico, a tutte le Ministre oggi in carica.

Siamo in attesa di una sentenza della Corte Costituzionale che potrebbe – e si spera lo faccia – creare qualche difficoltà agli ufficiali di stato civile addetti alla registrazione delle nascite.

Mi sono occupata del cognome materno – in particolare del doppio cognome – a datare dal 1979 con scritti (1), con un’azione giudiziaria del 1980 (2), stroncata due anni dopo dal giudice del Tribunale ordinario di Palermo che non ravvisò l’eccezione di costituzionalità da me sollevata, mediante contatti con partiti politici (3) e con proposte di soluzione al problema (4).

Agli inizi del 2013 lanciavo una prima Petizione (5), presentata come le successive in Parlamento, in cui suggerivo norme da poter varare per il doppio cognome obbligatorio. 

In un mio articolo del giugno 2013 (6) formulavo il concetto di “prossimità neonatale” quale criterio di precedenza tra i cognomi, che diede luogo nel 2014 a una richiesta di emendamento, tramite nuova Petizione (7), all’allora nebuloso Disegno di Legge governativo C. 2123, di cui si era avuto sentore e che sarebbe stato presentato di lì a poco.

Intanto esponevo una seconda Proposta completa e diversa (8) in una Petizione che prevedeva il diritto di scelta tra cognome unico e doppio cognome, a seguito della decisione del Tribunale di Strasburgo del 7 gennaio 2014.

Il criterio sulla disposizione dei cognomi, unitamente a quello della possibilità di modifica del cognome per il figlio maggiorenne, furono accolti dall’on. Marilena Fabbri (9), che incluse la “prossimità neonatale” nella sua Proposta di Legge, adattandola però in modo tale da concorrere a determinarne l’insuccesso. 

Una mia terza Proposta (10) avanzata agli inizi del 2018, con cui rendevo più completo e mirato il progetto, fu presentata tramite Petizione e annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente a giugno e in agosto.

Non credo sia difficile comprendere il perché, dopo quasi 42 anni di attenzione ininterrotta e fattiva, io stia seguendo con trepidazione gli esiti del ricorso sottoposto dal Tribunale di Bolzano alla Corte costituzionale, che ha avuto quale conseguenza interlocutoria l’ordinanza 18/21 (11), oggetto della Lettera aperta alla Consulta (12), che allego.

Perché oggi mi appello a Voi tutte?

La discussione delle diverse proposte di legge presenti alla Camera e al Senato e la conseguente approvazione richiedono tempi ormai troppo lunghi rispetto alla durata residua di questa legislatura.

Per di più, se la sentenza in lavorazione della Consulta dovesse scompaginare, come insieme a molte altre donne io spero, gli attuali assetti delle registrazioni all’anagrafe, potrebbe essere utile disporre già di qualcosa che regoli opportunamente la materia, rispondendo oltretutto a quel che la sentenza di Strasburgo (13) ha – un “ha” divenuto per la non applicazione concreta solo un “avrebbe” – imposto: la rimozione dalle nostre norme giuridiche dei vulnus da quel Tribunale evidenziati.

Esistono, come si sa, i decreti-legge, che regolano le situazioni provvisorie in  tutti i casi in cui si manifesti un’urgenza.

Con questo scritto provo a suggerire di prepararne uno fin da adesso, ai sensi non solo degli articoli della CEDU (14) e della CDFUE (15) citati dalla Corte nell’ordinanza, ma anche di quelli della CEDAW (16), Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, in vigore per il nostro Paese dal 26 aprile 1997.

Di quest’ultima Convenzione citata è di sicuro molto pertinente l’art. 16, 1° comma, che recita:
«Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini (…); 
c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell’ambito del matrimonio (…);
d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale; nelle questioni che si riferiscono ai figli (…);
g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di un’occupazione».

Se rispondere ai trattati sottoscritti non costituisce un’opzione ma un obbligo, allora ho motivo di ritenere che, onde evitare complicazioni superflue agli uffici nonché allo scopo di eliminare i ritardi, sanando le specifiche condanne ricevute dall’Italia (fin qui una sola, al riguardo, dalla CEDU), Vi sia agevole rintracciare quell’urgenza che per il varo dei Decreti-Legge è prevista.

Ringrazio tutte Voi per la lettura e Vi porgo i miei migliori auguri di buon lavoro.

Link:

1 - “con scritti”:

http://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html

2 - “Tribunale ordinario di Palermo”

http://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/acquisto-e-non-trasmissione-del-cognome.html

3 - “con partiti politici”

http://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/la-lunga-strada-del-cognome-materno-in.html

4 - “con proposte di soluzione”

http://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/evoluzione-sociale-modello-familiare-e.html

5 - “una prima Petizione” (2013)

https://www.change.org/p/proposta-di-legge-in-10-articoli-per-il-doppio-cognome-paritario-al-parlamento-italiano-al-dipartimento-per-le-pari-opportunit%C3%A0

6 – “articolo del giugno 2013”
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-paritario-evoluzione-di.html

7 - “richiesta di un emendamento” (2014)
https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-del-padre-richiesta-di-emendamento-necessario-no-alla-casualit%C3%A0-e-no-alle-donne-sotto-tutela

8 - “una seconda” (2014)
https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-o-del-padre-firma-la-petizione-al-parlamento

9 – on. Marilena Fabbri (2014)
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2015/03/cognome-dei-figli-riflessioni-sulla-c.html

10 - “una terza” (2018)
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2018/08/annunciata-la-petizione-nuove.html

11 - “ordinanza 18/21”
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:18

12 - “Lettera aperta”

https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2021/02/cognomematerno-e-diritti-lettera-aperta.html

13 - Sentenza di Strasburgo (7 gennaio 2014)
https://www.neldiritto.it/public/pdf/Cedu%20-%20affaire%20Cusan%20e%20Fazzo%20vs%20Italia%20-%20ric.%2077%20del%202007.pdf

14 - CEDU
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

15 - CDFUE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ES

16 - CEDAW
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

17 – Iole Natoli
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/iole-natoli-e-il-cognome-materno.html

 

19.02.2021

© Iole Natoli