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Alla c.a. della Ministra dell’Interno
Luciana Lamorgese |
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di Iole Natoli |
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Gentile Ministra Lamorgese, quale membro di Noi Rete Donne, in data 28.03.21 avevo contribuito a un documento in cui, nel ripercorrere la contrastata storia del cognome materno e in particolare del doppio cognome in Italia, si esprimeva il forte interesse all’approvazione di una legge entro questa legislatura. Ciò perché la presenza del cognome materno in quello di figli e figlie rappresentava e rappresenta - e non solo per la rete citata - “una RIVOLUZIONE CULTURALE e non questione di sola parità”. Nell’attesa che i lavori parlamentari vengano inaugurati e condotti una volta per tutte a compimento, io e le persone di cui alle firme in calce ci rivolgiamo intanto a Lei per esporle una richiesta attinente al tema e che riguarda una circolare della Direzione centrale per i Servizi demografici, che fa capo al Ministero dell’Interno. A
seguito della sentenza 286/2016 della Corte Costituzionale,
pubblicata in G. U. con il n. 52 il 28/12 di quell’anno, la Direzione citata
emanò nel mese di gennaio la circolare 1/2017, avente per oggetto l’attribuzione
del cognome materno. In essa si definiva l’obbligo per l'ufficiale dello
stato civile di «accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo,
intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della
nascita o al momento dell'adozione». Non è ben chiaro per quale ragione la stessa Direzione centrale abbia deciso di emanare nel mese di giugno la 7/2017, ovvero una seconda circolare sul tema in cui, discettando lessicalmente sul significato del termine “aggiungere” contenuto nella suddetta sentenza, stabiliva che il cognome materno avrebbe potuto seguire e mai precedere il paterno. Sicuramente questa pesante intromissione nella vita privata delle coppie genitoriali verrà meno quando una legge sarà stata approvata. Tuttavia, poiché tale soluzione ampia e definitiva richiede inevitabilmente tempi tecnici, Le chiediamo di eliminare già adesso il pretestuoso rigurgito di patriarcato offensivo contenuto nella 7/2017, con cui si tradisce lo spirito della sentenza citata che ha chiaramente inteso privilegiare la libera decisione dei genitori senza al contempo far venir meno la presenza del cognome paterno - cosa che avrebbe richiesto o la formulazione di una norma di legge o ben altro esame della problematica, come di recente ha inteso fare la Corte, a seguito di una nuova eccezione di costituzionalità sollevata, con la nota Ordinanza di rimessione 18/2021 – e senza specificare alcunché sull’ordine dei cognomi attribuibili. È da notare che una qualche giustificazione questa seconda circolare avrebbe potuto averla solo se l’attribuzione del doppio cognome non fosse stata subordinata al consenso di entrambi i genitori, perché, in assenza di una norma atta a regolare i casi di disaccordo, sarebbe potuto sorgere qualche problema di non facile soluzione per l’ufficiale di stato civile. Ma non era né è questa la situazione reale. La limitazione ai casi di consenso, contenuta nella sentenza, fa sì che automaticamente il dissenso non possa nemmeno palesarsi e che dunque nessun problema pratico si ponga nell’attribuzione del doppio cognome nell’ordine voluto dai genitori. Rimarchiamo come questa seconda circolare sia portatrice di fatto e di un’esorbitanza di potere nei confronti dei cittadini, in quanto lede il loro diritto “al rispetto della propria vita privata e familiare” (art. 8, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), e di una discriminazione sessista nei confronti della donna (art. 14 ibidem). Varrà forse la pena riportare una precisazione
contenuta al riguardo nella sentenza
del Tribunale di Strasburgo del 7 gennaio 2014. Limitazioni indebite, come quelle contenute
nella circolare citata, finiscono col nutrire e rinsaldare le resistenze di
buona parte del Parlamento, che non a caso non ha fin qui nemmeno iniziato a
discutere le proposte sul cognome materno in almeno una delle Commissioni
Giustizia delle due Camere. |
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20.06.2021 |
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In qualità di membri del Gruppo FB “IL COGNOME MATERNO IN ITALIA - Procedure prefettizie e anagrafiche”, aderiscono: Iole Granato, Federica Cagnolati,
Cinzia Ciriotti, Monica Leonessa, Frida Bertolini, Christian Carmosino,
Nathalie Pellegrino, Francesca Pipitone Bottini, Sara Mortoni, Elisa
Martinello, Isabella Deiana, Fabiana Montemurri, Michèle Bazzanella, Sandra
Amoretti, Andrea Giudice, Gabriella Olia Greco, Elena Maria Rabbi, Davide
Fiorucci, Silvia Polito, Laura Oselladore, Maria Grazia Marrapodi, Santija
Bieza, Nora Alunni, Barbara Gianesini, Laura Cecchini, Dafne Pasqualotto,
Giovanna Ferrari, Marina Petrucci, Michela De Matteis, Elisabetta Lamagna. Dopo l'invio delle mail aderiscono anche: Francesca Cau, Laura Di Mascolo, Marcella De Carli, Maria Silvia Sacchi, Doriana Righini, Susanna Tommasi.
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
domenica 20 giugno 2021
Cognome Materno alla nascita e ordine dei cognomi LETTERA aperta alla Ministra dell’Interno
lunedì 31 maggio 2021
Lettera aperta al Segretario del PD, alla Capogruppo PD al Senato e alla Capogruppo PD alla Camera
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IL COGNOME MATERNO alla prole NON PUÒ ancora ATTENDERE |
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di Iole Natoli |
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Egregio
Segretario Letta, in relazione al Cognome Materno ai Figli, tema che mi sta molto a cuore e di cui mi occupo dal 1979 (link), mi rivolgo a Voi per più d’una ragione. In
primo luogo perché a seguito della condanna inflitta all’Italia dal Tribunale
CEDU nel 2014, in quello stesso anno fu presentato un Ddl del governo Letta sul cognome dei figli. In secondo luogo, perché nella XVII legislatura la proposta di legge sul cognome dell’allora on. Garavini, a quell’epoca appartenente al PD, fece da modello per il testo approvato alla Camera (e poi morto in Senato). Garavini oggi non è più dei vostri, anzi delle vostre. Devo anche dire che la proposta allora approvata in un solo ramo del Parlamento non era a parer mio risolutiva e ne risulterà chiaro il motivo più avanti. Ma andiamo all’oggi. Allo stato attuale, sono state presentate in Senato quattro proposte. In ordine cronologico, quelle di Unterberger (SVP, link), Garavini (Iv, link), Alessandra Maiorino (M5s, link), Paola Binetti (FI, link). Alla Camera tre: quelle di Laura Boldrini (PD, link), Renate Gebhard (SVP, link) e Fabiana Dadone (M5s, link). In sostanza, come partito siete presenti alla Camera con una sola proposta - quella dell’on. Boldrini che tuttavia presentò il suo testo il 23 marzo 2018, quando non era ancora nel PD ma iscritta a LeU - mentre siete del tutto assenti in Senato. Di recente ho iniziato una nuova ricerca sulla situazione al riguardo in tutti i Paesi dell’UE e, più in generale, dell’Europa. Tranne pochissimi casi – forse addirittura uno solo, ne saprò di più quando avrò terminato il lavoro – qualsiasi Paese europeo ha varato già da anni una legge che preveda anche l’attribuzione del cognome materno ai figli. Perfino uno Stato piccolissimo non UE ma incuneato nel nostro territorio, la Repubblica di San Marino, ha sentito la necessità di aggiornarsi nel novembre del 2015 con una Legge denominata "Modalità paritaria di trasmissione del cognome" (link). Appena
oltre il confine nord-orientale dell’Italia un altro Stato, questa volta
dell’UE, ha varato una riforma innovativa che l’apparenta per uno specifico aspetto alle legislazioni
eticamente più avanzate degli Stati nordici. Non solo, infatti, l’Austria ha eliminato in un colpo solo una disparità macroscopica a
svantaggio del genere femminile, ma ha dato il giusto riconoscimento a una
realtà incontrovertibile, ovvero al fatto che a generare i figli - mettendoli
al mondo e non solo fornendo un patrimonio genetico fifty-fifty - è la donna. La necessità di un disoccultamento è una delle ragioni principali per cui nella più recente delle mie petizioni – annunciata al Senato col n. 59 il 26 giugno 2018, alla Camera col n. 54 il 1° agosto 2018 e contenente 12 possibili articoli di legge - ho previsto all’art. 5, come già in precedenza, che per regola di base nel doppio cognome il materno preceda il paterno. A meno che – modifica introdotta in quest’ultima versione - non sia intervenuta un’indicazione differente concordata tra i genitori o una manifestazione di disaccordo degli stessi, risolvibile con il sorteggio. Sono convinta – e a quanto pare non sono la sola – che la parità tra i genitori sia necessaria, non soltanto a causa del pari contributo genetico nella formazione della prole ma soprattutto a causa del ruolo paritario ad essi attribuito nell’accudimento, nel mantenimento e nell’educazione dei figli. Non può però essere considerato equo ed educativo che la parità tra i due genitori sia istituita a prezzo della “decapitazione” della differenza iniziale nella generazione dei figli. È necessario che le nuove generazioni metabolizzino quella verità che per secoli si è tentato in tutti i modi di nascondere e che finalmente la accettino, per evitare che il rimosso – che consegue immancabilmente all’occultamento – agisca come ancor oggi accade quale motore di sopraffazione e di odio nei confronti delle donne. È preferibile che la priorità del cognome materno non sia rigida, come già scritto. Questo sia per rispetto della volontà dei singoli genitori, che potrebbero desiderare una soluzione diversa, sia perché un’indicazione possiede un valore formativo maggiore di un’imposizione. Una decisione non scelta susciterebbe un astio maschile altrettanto pericoloso del messaggio occulto che tende a disinnescare; un’indicazione di massima obbliga invece a riflettere e a prendere coscienza di quel fatto naturale la cui rimozione ha portato e porta inevitabilmente a considerare legittima una pretesa di dominio sulla donna e sui figli. I femminicidi hanno molteplici cause. La soppressione del riconoscimento dello specifico ruolo della donna nella generazione dei figli ne è una delle maggiori concause. Ciò che con questa petizione ho proposto è la tutela del corpo sociale relativamente all’aspetto del cognome. Per la stessa ragione, in luogo dell’ordine alfabetico ho indicato il sorteggio, da molti anni adottato in Lussemburgo, in caso di disaccordo tra i genitori sulla priorità nel doppio cognome. L’ordine alfabetico FALSA infatti il rapporto paritario tra i genitori. Con esso si pretende di risolvere un disaccordo, che rappresenta dunque l’eccezione all’accordo, inquinando le possibilità dell’accordo stesso, anzi minandole alla base. La prepotenza sarà garantita in anticipo se uno dei due saprà che, in virtù della lettera alfabetica iniziale del suo cognome, avrà la meglio sul desiderio dell’altro/a. Non cercherà di valutare i desideri o le ragioni contrarie alle sue perché avrà già una vittoria incontrastabile in tasca. Il suo volere prevarrà per forza di legge, creando di fatto una discriminazione non in base al sesso ma alla collocazione tra i primi o gli ultimi posti dell’ordine alfabetico, ovvero di una realtà artificiosa che con l’accordo civile o con la struttura dei corpi generanti non ha proprio nulla a che fare. C’è un’altra cosa che va considerata in merito alle regole di base e questa volta non mi riferisco alle priorità nell’ordine dei cognomi ma alla “scelta”. E qui entrano in gioco anche altre considerazioni. Attribuire
alla nascita il cognome di ciascuno dei genitori significa porre in relazione
il figlio/a con ciascuno di essi e con entrambi i rami della parentela più
diretta, materna e paterna. Significa anche evitare che, in caso di
filiazioni precedenti o successive di uno dei membri della coppia
genitoriale, i figli e le figlie abbiano un cognome del tutto differente da
quello dei fratelli e delle sorelle, quasi fossero in condizioni di
estraneità. La stessa Corte costituzionale, nella sua pronuncia del 2016, ha
dato ampio risalto al vantaggio che il doppio cognome induce per la formazione
identitaria dei figli e non è escluso che la prossima sentenza della Corte
Costituzionale, di cui alla recente ordinanza di rimessione (link), rafforzi
proprio il valore del doppio cognome rispetto al cognome singolo. Se però il doppio cognome rappresenta la migliore soluzione possibile per la prole, allora questa dovrà essere posta come regola di base e la scelta del cognome singolo, materno o paterno, come opzione legittima concordata da entrambi i genitori. Questo significa invertire la formulazione presente nel Ddl approvato nella legislatura XVII e che ritroviamo, ancora adesso, nella maggior parte delle proposte della legislatura corrente. Solamente due proposte attuali prevedono infatti il doppio cognome come punto di partenza della riforma: la proposta Gebhard, che però mantiene un’illegittima priorità del cognome paterno basata sul nulla, e la proposta Binetti, due proposte che tuttavia sono manchevoli non contemplando il diritto di opzione per il cognome singolo. Chiedo al Segretario e alle due Capogruppo del PD: perché non sollecitare qualche parlamentare del vostro partito
affinché presenti una proposta - il più possibile aderente alle istanze
che hanno determinato il testo in 12 articoli esposto nella mia Petizione (link) - più analitica e diversa dalle attuali
proposte di legge in Parlamento? |
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https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli
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31.05.2021 |
© Iole Natoli |
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Quali membri del Gruppo FB “IL
COGNOME MATERNO IN ITALIA - Procedure prefettizie e anagrafiche” (link) aderiscono anche: _____________________ |
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Alcuni link utili sul tema DOPPIO COGNOME A FIGLI
E FIGLIE. Una rivoluzione culturale e non questione di sola parità / di
NoiReteDonne Trattati e Sentenze
varie da anni bussano. Parlamento e Governo assicurino il pieno accesso al
Cognome Materno / di Iole Natoli Il rispetto della
Costituzione e dei Trattati muterà le sorti del Cognome dei Figli in Italia?
/ di Iole Natoli Elenco degli scritti di I. Natoli sul cognome materno
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lunedì 29 marzo 2021
Noi Rete Donne e il COGNOME MATERNO in Italia
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Dal sito NOIDONNE.org |
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DOPPIO
COGNOME A FIGLI E FIGLIE |
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IL COGNOME MATERNO
tra proposte di legge, ricorsi giudiziari, sentenze |
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di Noi Rete Donne
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C’è molta attesa oggi – e non solo in Noi Rete Donne - per l’esito del percorso intrapreso dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza di autorimessione 18/21 [1] derivante dall’attribuzione iniziale, per volontà concorde di due genitori non coniugati, del solo cognome materno a una minore. A sollevare l’eccezione di costituzionalità è stato, per l’assenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il Tribunale di Bolzano, adito dal pubblico Ministero per la rettifica del cognome attribuito perché reputato in contrasto col primo comma dell’art 262 cod. civ. che, disponendo come unica regola la patrilinearità del cognome, non consente l’attribuzione del solo matronimico neanche in presenza di accordo tra i genitori. La Corte Costituzionale, come da ordinanza citata, ha stabilito di porre sotto esame detto articolo - nella parte in cui attribuisce automaticamente il solo cognome paterno, e non quello di entrambi i genitori, nel caso in cui non ci sia indicazione differente da parte dei genitori -, mettendo con tale scelta in discussione in modo radicale uno dei retaggi di quella famiglia patriarcale, contraria ai principi costituzionali, che grava sinistramente ancora oggi sulla vita concreta delle donne. La storia del cognome materno nella Repubblica italiana (nel Regno ci aveva provato inutilmente il deputato pugliese Salvatore Morelli) inizia a due livelli nel 1979; nell’ambito parlamentare ad ottobre, con la proposta del cognome unico a scelta presentata dall’onorevole Maria Magnani Noya, e nell’ambito della “cultura di massa” a giugno con un saggio della giornalista Iole Natoli sulla necessità d’una riforma centrata sul doppio cognome a figlie e figli. Quel che ci preme qui mettere in luce è l’equivoco costante che ha accompagnato per anni questo tema, ridotto banalmente dai più a un interesse solo soggettivo o all’intento di rimontare anche in quest’ambito la scala delle disuguaglianze tra i sessi per semplice adeguamento all’esistente. Fin dall’origine la lotta per il cognome materno, che portò anche all’inaugurazione della via giudiziaria con la causa civile avviata a Palermo nel giugno 1980 da Iole Natoli [2], ha avuto una matrice ben più vasta, perché riguarda aspetti profondi del nostro vivere sociale. Nasce come esigenza di smascherare e troncare le vie sotterranee mediante le quali è stato fondato e propagato nei secoli l’occultamento del potere generativo della donna, con un’apposita strategia binaria. Da un lato, si è fatto del cognome della famiglia e della prole un imprimatur esclusivamente maschile, che equivale a un’appropriazione dei figli e in precedenza anche della donna, dall’altro si è spogliata la donna della sua personalità e identità, destinandola a un ruolo subalterno di mera cura, regolato dal potere del padre esercitato sulla madre e sui figli. Malgrado alcune riforme intervenute dal 1975 a oggi, degli esiti del potere patriarcale riconosciamo infallibilmente le tracce nei casi di femminicidio e figlicidio. Se la donna non ha già generato si colpisce e si uccide lei sola e se invece ha già avuto dei figli si stermina tutta la famiglia. Che lo voglia o no, lei è mia, i figli sono più miei che suoi come attesta il loro stesso cognome, ho il potere assoluto e mi è quindi lecito ucciderla perché pretende di non sottostarvi. Insieme a lei uccido anche i miei figli, per esser certo di averla ugualmente distrutta nel caso in cui malgrado il mio impegno lei sopravviva, allo scopo di farmi un dispetto, o sopravviva comunque nel loro ricordo. Sono rare le donne che uccidono i loro figli, si contano sulla punta delle dita, ma non ci sono mani sufficienti per contare i figlicidi degli uomini. Medea è un’invenzione maschile, è l’emblema di un mondo alla rovescia dove si riconosce il potere generativo femminile ma solo per sprofondarlo nell’abisso della delittuosità e dell’abiezione, pur con qualche attenuante del caso. Consapevole dell’incidenza negativa che nel tessuto sociale del Paese ha avuto e ha la patrilinearità legittimata che induce alla disuguaglianza e al dominio, Noi Rete Donne non è più disposta a tollerare che le istituzioni parlamentari e il governo si sottraggano al mandato operativo a cui la Costituzione e i trattati internazionali li impegnano, anche in rapporto alla questione Cognome. Dopo il progetto di Magnani Noya, altre voci femminili si erano levate inutilmente, in un Parlamento votato in ogni Legislatura a confinare questa riforma specifica tra gli ultimi problemi da affrontare. La prima proposta parlamentare sul doppio cognome dei figli, che prevedeva anche la possibilità del cognome unico a scelta, fu presentata nel 1989 dalla deputata Laura Cima, esponente dell’ecofemminismo in Italia. La Camera, ovviamente, non raccolse. Laura Cima ci riprovò nel 2001 ma, come per proposte altrui degli anni successivi, il Parlamento rimase indifferente, con una sordità senza rimedio di protesi. Nel giugno del 2000, una coppia aveva ripreso intanto la via giudiziaria. Il ricorso di Alessandra Cusan e Luigi Fazzo per l’assegnazione alla figlia del solo cognome materno, viene respinto dal tribunale di Milano con sentenza dell’8.6.’01, ma i due genitori non si fermano e percorrono i vari gradi di giudizio. La questione viene infine sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 61 del febbraio 2006 [3], pur invocando l’intervento del Parlamento, non si pronuncia nel merito per non invadere il campo del Legislatore e dichiara il ricorso irricevibile. Così la coppia prosegue per Strasburgo, con un ricorso che nel gennaio del 2014 viene accolto positivamente dalla Corte Edu. La sentenza CEDU di condanna per l’Italia [4] segnerà irrevocabilmente l’inizio del conto alla rovescia dell’obbligo patrilineare del cognome. Per effetto di quella sentenza, la XVII Legislatura in opera riempie di ossigeno gli esausti polmoni e si distingue per un fatto epocale. Le proposte presentate delle deputate non solo vengono discusse in Commissione, come già avvenuto nella XVI Legislatura, ma questa volta - proprio da non crederci! – accade di più. Il testo unificato, che prevede il doppio cognome o il cognome unico a scelta, sopravvive al vaglio dell’Assemblea, ottiene l’approvazione della Camera il 29 settembre del 2014, col n. 1628 sbarca senza nessun mezzo acquatico al Senato – Oh che bello, che bello, finalmente ci siamo! - dove, come da storia infinita, morirà. A nulla sono servite le oltre 50.000 firme raggiunte dalla Petizione lanciata da Laura Cima in quella stessa Legislatura e da lei personalmente consegnata alla Presidente della Camera Boldrini e alla Vicepresidente del Senato Fedeli, per una celere approvazione di una legge. A nulla erano servite ugualmente, nel corso dei lavori alla Camera, sia le Petizioni inviate da Iole Natoli contenenti proposte per soluzioni diverse, accolte in parte da qualche parlamentare, sia altre proposte di emendamenti suggerite dalla Rete per la Parità. La XVII Legislatura si conclude senza nulla di fatto e il ciclo delle proposte e delle attese ricomincia. Le discussioni sul cognome materno però non suscitano sulla stampa e tra la gente le stesse espressioni stupite di prima. Non si sentono o leggono più gli interrogativi “Ma perché?”, “Come mai?”, Ma che importanza ha?”. Il “Come mai?” è mutato di tono, lo si pronuncia per la questione opposta, è un “Come mai non è ancora stata approvata una legge!?!”. Ora, infatti, le donne si rivolgono sempre più spesso alle Prefetture per ottenere l’aggiunta del loro cognome al paterno dei propri figli e, poiché se separate o non più conviventi ne sono il più delle volte impedite dall’opposizione dei padri, si riuniscono in gruppi di informazione anche sui social, dove discutono e approfondiscono il tema giungendo a opinioni personali sempre più articolate e precise. Il cognome materno negato è già entrato nel corso degli anni in alcune fabbriche del sapere. A laureande e laureandi vengono assegnate sempre più spesso tesi specifiche, dimostrando che le Università si sono aperte al nuovo clima - quando non hanno contribuito a suscitarlo - che sta sorgendo al riguardo nel Paese. Il cognome della madre trova posto, anche al di fuori di quell’ambito, in diverse conferenze e convegni. Nel 2013, nell’ambito di un nuovo procedimento giudiziario avviato presso il Tribunale di Genova, una nuova questione di costituzionalità giunge dalla Corte d’Appello alla Consulta. Questa volta si tratta della possibilità che nel 2012 era stata preclusa ai ricorrenti di ottenere in Italia per il proprio figlio il doppio cognome, già attribuito in Brasile al momento della nascita. La Rete per la Parità interviene nel giudizio costituzionale a sostegno della difesa dei genitori nell'unica forma allora ammessa, cioè quella di un intervento che, in quanto agito da un'Associazione che non era parte del giudizio a quo, viene diciarato inammisibile e tuttavia importante per il giudizio stesso perché a sostegno della questione con argomentazioni scritte ugualmente valutate dal collegio. Grazie alla precedente sentenza della CEDU, che ha “invitato” l’Italia a porre fine all’inerzia legislativa, la Consulta decide di assumere una posizione più fattiva, senza timore di apparire troppo “invadente”. Con la sentenza n. 286 del 2016 [5] si esprimerà a favore della coppia ricorrente, soffermandosi ampiamente sul diritto della figlia e del figlio di poter strutturare la sua identità in rapporto a entrambi i genitori anche sul piano formale e dunque attraverso il doppio cognome. L’innovazione è circoscritta alla coppia genitoriale: se non c’è accordo tra i genitori non se ne fa proprio niente, rimane sempre il timbro in fronte paterno. Come non bastasse già questo ad alimentare un notevole malcontento tra le donne, la circolare del 14.06.2017 dei Servizi Demografici si incarica di stabilire che la parola “anche”, usata dalla Corte nella sentenza, indichi inderogabilmente una posposizione e non una possibile anteposizione del cognome materno; con gran sollievo, ovviamente, di buona parte della popolazione maschile, impegnata a rivendicare nel rapporto coi figli un corrispettivo simbolico compensativo di quell’effettiva priorità che la natura, indifferente alle manipolazioni giuridiche, ha affidato al genere femminile attraverso la gravidanza e il parto. Con l’ordinanza di autorimessione n. 18 dell’anno in corso, la Corte appare intenzionata a compiere un passo in avanti, che potrebbe rivelarsi decisivo. Ha infatti posto sotto esame dinanzi a se stessa non il ricorso ma l’art. 262 del codice civile, da cui discende il prepotere storico del sempiterno cognome patriarcale. Lo ha fatto richiamando gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione italiana e, in relazione a quest’ultimo, gli artt. 8 e 14 della CEDU e i corrispettivi artt. 7 e 21 della CDFUE, trattati sovranazionali entrambi firmati e ratificati, nonché la sua precedente sentenza 286/2016. Utilizzando lo strumento dell’Opinio Amici curiae, la Rete per la Parità, l’Associazione Coscioni e l’Associazione Vox-Diritti hanno già depositato tre atti d’intervento distinti, collegati alla pubblicazione dell’ordinanza. Alla Consulta il 15 febbraio è stata anche indirizzata simbolicamente, da componenti del gruppo FB sul Cognome Materno in Italia, una Lettera aperta volta a rendere percepibile anche al pubblico l’attesa delle donne italiane per una soluzione reale del problema. Noi Rete Donne, che fin dalla sua creazione ha combattuto le pesanti discriminazioni che condizionano a tutti i livelli la vita delle donne nel nostro Paese, invita le associazioni e formazioni femminili, impegnate per l’uguaglianza di genere, a una forte pressione coordinata su Parlamento e Governo, considerando non più procrastinabile una legge sul cognome materno. Una legge con cui non solo si ponga fine al condizionamento alla discriminazione, inoculata nella mente dei cittadini sin dalla più tenera infanzia, ma si restituisca alle donna la dignità dell’essere madri, effettive o solo potenziali, generatrici cioè della specie umana, come le antiche culture erano in grado di saper riconoscere senza cadere nel panico per questo Cosa potrà derivare dalla nuova sentenza che si attende? Al momento non è dato saperlo, ma se essa dovesse aprire nuove vie rispetto alle attuali limitate, non si potrà più accettare che vengano opposti sbarramenti ideologici, transenne prepotenti ed infinite messe allo scopo di ricacciare all’indietro l’evoluzione della nostra storia e dell’intero corpo sociale. Ciò che è simbolico agisce sull’inconscio. Come ha sempre fatto, il cognome paterno “di diritto” trasmette ancora oggi alle nuove generazioni un messaggio di “prevaricazione maschile legittima”. È il cancro della nostra società, che si propaga in discriminazioni ulteriori in un processo di continue metastasi. Come qualsiasi tipo di cancro, va estirpato. Noi Rete Donne
Gruppo di lavoro Iole Natoli, Daniela Carlà, Marilisa D’Amico, Antonella Anselmo, Laura Cima, Francesca Dragotto, Laura Moschini, Eliana Rasera, Antonella Ida Roselli
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28.03.2021 |
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Link
di cui al testo: [2] Tribunale di Palermo, Civile, Sez. I, sentenza 865/82 del 19.02.1982, prima causa contro lo
Stato per l’attribuzione del cognome materno alla prole. [3] La Corte Cost. con la sentenza 61/2006 dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, comma 2, 262, 299,
comma 3, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, comma 2, della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, I Sez. civile. [4] CEDU – sentenza
7.01.2014 -
Ricorso n.77/07 - Cusan e Fazzo c. Italia.
[5] Corte Cost. Sentenza 286/16. Oggetto: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte:
Attribuzione foto: Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons |
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