Cognome materno / Necessità di calendarizzazione alle Camere per un’urgente riforma strutturaleDi Iole Natoli |
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Gent.ma Presidente del Consiglio, on. Meloni,ho indirizzato anche a Lei e al Capo Dipartimento per i rapporti con il Parlamento la mia Petizione sul Cognome dei figli - già annunciata al Senato e di prossimo annuncio alla Camera - che trova in allegato e a cui può accedere direttamente dal primo link sottostante.Nel rivolgerLe la richiesta di sollecitare i Presidenti di Senato e Camera, affinché attuando le indicazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza 131/2022 sulla necessità inderogabile di una legge sul cognome dei figli pongano in calendario la discussione delle proposte legislative esistenti, stralcio da una lettera aperta inviata alla Senatrice Bongiorno, nella sua qualità di Presidente della 2ª Commissione del Senato, alcune considerazioni che sottopongo alla Sua attenzione.Lo faccio perché la riforma per la quale mi batto dal 1979 con diverse iniziative per eliminare la soppressione del cognome materno dal cognome dei figli - riforma a cui ha dato un sigillo insostituibile la citata sentenza della Corte - non è solo una questione di diritti delle donne, come ad alcuni potrebbe superficialmente sembrare, ma altresì una riforma di base necessaria per determinare un ordine sociale più sano dell’attuale, della cui “malattia” i continui femminicidi e figlicidi sono una testimonianza inequivocabile.Ed ecco lo stralcio.«Cosa trasmetteva all’epoca in cui io iniziavo il mio percorso pubblico, ovvero nel
1979, quella particolare soppressione» (la soppressione della donna nella struttura
familiare), «oggi
dichiarata interamente illegittima dalla Corte Costituzionale? Diverse
suggestioni più o meno manifeste. Eccone alcune. Non sono poche le
scusanti, infatti, con cui il sistema socio-giuridico si è adoprato per
aggirare o ridurre al minimo il peso di violenze e di delitti che nei tempi
andati non venivano ancora classificati come femminicidi. L’uomo
(marito / fidanzato / innamorato) che infliggeva violenze varie o uccideva la
donna: Il punto era allora e ancora oggi è: se la donna è sopprimibile simbolicamente e concettualmente, allora può diventarlo anche nella realtà. È un pensiero inconscio ma consideriamo QUANDO viene (ancora troppo presto per poter dire “veniva”) instillato nei soggetti umani. Accade a partire dalla nascita, ovvero in un momento in cui nessuno schema logico cosciente, tale da svelare e contrastare quel messaggio subliminale, si è ancora formato nei bambini. A questo input se ne aggiungono altri di cui la nostra società maschilista purtroppo è intrisa e che difficilmente è possibile controllare. Ne deriva una combinazione micidiale. La sentenza 131/2022
della Corte costituzionale ha sancito l’ILLEGITTIMITÀ ab origine della
patrilinearità del cognome e reso obbligatoria l’attribuzione ai
figli del cognome di entrambi i genitori, a meno che gli stessi non abbiano
concordemente optato per quello di uno solo di essi. Finché non sarà stata approvata una legge che elimini ogni possibile raccordo col passato e fughi le preoccupazioni di una futura moltiplicazione dei cognomi – cosa che trattiene le donne dall’utilizzare le possibilità apertesi con la sentenza 131/2022 e gioca a favore di quegli uomini che insistono per mantenere la soppressione delle donne dal cognome dei figli – non avremo un mutamento sociale. Confido, Presidente Meloni, che voglia accogliere la presente richiesta, nell’interesse non mio né solo delle donne ma della nostra comunità intera, a cui serve modificare un regime che continua a mietere vittime tra le donne, le bambine e i bambini e anche tra gli uomini, dato che essere spinti a divenire autori di femminicidi non è certo un interesse reale di questi ultimi, né è interesse dei padri ritrovarsi, al pari delle madri, privati per mano di altri uomini delle proprie figlie e dei propri nipoti. Se su molti altri fattori non disponiamo dei mezzi per agire, possiamo anzi dobbiamo intervenire su quelli che è in nostro potere sradicare e questo è il primo della lista. Approvare al più presto la legge è necessario. Nel ringraziarLa per la cortese lettura, Le porgo i miei saluti e i migliori auguri per il nuovo anno appena iniziato. Link inseriti nel testo:1 – Petizione: https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura2 – Sentenza 131/2022 della Corte Costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:1313 – La soppressione della donna nella struttura familiare: https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html4 – Iole Natoli e il cognome materno: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/iole-natoli-e-il-cognome-materno_19.html5 – Lettera aperta alla Presidente della 2ª Commissione Giustizia del Senato: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2022/12/lettera-aperta-alla-senatrice-giulia_21.html_________________________6 – Link relativo all’immagine: https://it.freepik.com/foto-gratuito/home-still-life-carta-tagliata-concetto_11379884.htm_________________________ |
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8 Gennaio 2023
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
domenica 8 gennaio 2023
Lettera aperta alla Presidente del Consiglio Meloni / Pericoloso esercizio, Presidente, sopprimere le donne virtualmente
mercoledì 21 dicembre 2022
Lettera aperta alla Senatrice Giulia Bongiorno Presidente della Commissione Giustizia
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RICHIESTA di audizione in Commissione La soppressione del cognome materno radice prima della violenza di genere |
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di Iole Natoli |
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Gent.ma Senatrice Giulia Bongiorno, quando ho appreso della sua nomina a Presidente della Commissione Giustizia mi sono sentita sollevata, perché il tema della Petizione che meditavo di inviare ai due rami del Parlamento - e che adesso è già stata annunciata in Senato col n. 189 e assegnata alla 2ª Commissione - riguardava e riguarda le donne. Non solo le donne, in verità. Vede, Senatrice, fin da quando ho cominciato a lavorare sul Cognome materno ai figli sono stata profondamente convinta che la soppressione della visibilità femminile dal cognome della prole (che è generata in primo luogo dalla donna) non fosse una questione che riguardasse la singola coppia genitoriale. Ho pensato che rispondesse invece a uno schema generale preciso, attraverso cui la società patriarcale veicolava un messaggio di sopprimibilità della donna nel nostro sistema culturale e anche giuridico. Ho iniziato a occuparmi pubblicamente del cognome della madre nel
cognome dei figli nel giugno del 1979, con il mio primo scritto sull’argomento che precede temporalmente la proposta
parlamentare per un cognome unico maschile o femminile dell’on. Magnani Noya,
prima proposta legislativa sul tema nella nostra Repubblica, presentata il 30 ottobre di quell’anno. Non mi sarei mai sognata di prevedere esclusivamente un cognome unico a scelta, perché questo non avrebbe centrato l’obiettivo di DEMOLIRE lo schema che sin dalla loro nascita ha indotto gli uomini a considerare sopprimibili le donne e ha obbligato le donne a sentirsi rappresentate esclusivamente da una figura maschile, la sola che avesse il potere di renderle accettate e dunque riconoscibili nella società come persone dotate di diritti. Se mi era perfettamente chiaro lo schema di sopraffazione legalizzata delle donne posto in atto dal sistema sociale, non mi era altrettanto evidente che questo potesse agire anche sulla mente dei giudici. Così, con somma ingenuità - provenivo da studi psicosociali e antropologici e non da una formazione giuridica - avviavo nel 1980 la prima causa civile italiana contro lo Stato per l’attribuzione (tardiva) anche del mio cognome alle mie due figlie, convinta di spianare la strada al mio progetto sul doppio cognome, che avevo già cominciato a inviare a partiti e parlamentari di ambo i sessi. La sentenza del Tribunale di Palermo arrestava l’itinerario che mi ero prefissata e alcuni commenti apparsi
sulla stampa, tra cui quello del giurista Giovani Conso, mi rendevano
evidente come ci fosse molto lavoro da fare, prima che una riforma di tal
genere potesse essere considerata ipotizzabile. Cosa trasmetteva all’epoca in cui io iniziavo il mio percorso, ovvero nel 1979, quella
particolare soppressione oggi
dichiarata interamente illegittima dalla Corte Costituzionale? Diverse
suggestioni più o meno manifeste. Eccone alcune. Non sono poche le scusanti, infatti, con cui il sistema socio-giuridico
si è adoprato per aggirare o ridurre al minimo il peso di violenze e di
delitti che nei tempi andati non venivano ancora classificati come femminicidi. L’uomo (marito /
fidanzato / innamorato) che infliggeva violenze varie o uccideva la donna: Il punto era allora e ancora oggi è: se la donna è sopprimibile simbolicamente e concettualmente, allora può diventarlo anche nella realtà. È un pensiero inconscio ma consideriamo QUANDO viene (ancora troppo presto per poter dire “veniva”) instillato nei soggetti umani. Accade a partire dalla nascita, ovvero in un momento in cui nessuno schema logico cosciente, tale da svelare e contrastare quel messaggio subliminale, si è ancora formato nei bambini. A questo input se ne aggiungono altri di cui la nostra società maschilista purtroppo è intrisa e che difficilmente è possibile contenere. Ne deriva una combinazione micidiale. La sentenza 131/2022 della Corte costituzionale ha sancito l’ILLEGITTIMITÀ ab origine della patrilinearità del cognome e
reso obbligatoria l’attribuzione ai figli del cognome di entrambi i genitori,
a meno che gli stessi non abbiano concordemente optato per quello di uno solo
di essi. Nel tempo, Senatrice, ho inviato in Parlamento diverse petizioni. La prima, del 2013, prevedeva solo il
doppio cognome obbligatorio. Ne ho modificato l’impianto nel 2014 dopo la
sentenza di Strasburgo, che sanciva il diritto dei genitori di voler
attribuire ai figli solamente il cognome materno (quello dunque di un solo
genitore). Ne ho presentato una più approfondita nel 2018. Si potrebbe pensare che quest’ultima mia petizione non fosse in realtà
necessaria, perché c’era da aspettarsi che le nuove proposte legislative
presentate a Camera e Senato sarebbero state adeguate in modo congruo alla
sentenza della Consulta citata. Da quel che mi è possibile constatare però -
limitatamente alle proposte già assegnate e di cui dunque il testo è
agevolmente consultabile sul sito parlamentare -, i Ddl apparsi in questa
legislatura ricalcano le stesse orme di quelli della legislatura
precedente, senza che le indicazioni della Corte Costituzionale siano state
assimilate al punto da eliminare ogni pericolosa traccia di omaggio alla
tradizione patriarcale, in primo
luogo nel linguaggio adottato. E il linguaggio non è solo forma; è
una forma che si rende sostanza. Un linguaggio normativo che relega all’ultimo posto tra le scelte l’assunzione del cognome materno sta confermando lo schema precedente pur nella novità del ventaglio di possibilità considerate. Un linguaggio che lungi dall’utilizzare le formule asettiche della sentenza 131/2022 «dà precedenza enunciativa, contraria perfino all’ordine alfabetico, al cognome del padre rispetto a quello della madre o di entrambi» sta operando un «raccordo ideologico con la tradizione precedente il cui fondamento è stato dichiarato DEFINITIVAMENTE illegittimo» dalla Corte. Un linguaggio che “salva la priorità” della discendenza dal padre rispetto alla discendenza dalla madre tradisce la funzione profonda della riforma necessaria, che è quella di eliminare ogni rapporto di forza che neghi la realtà della natura. La realtà,
Senatrice, è che i figli sono generati in misura maggiore dalla donna e non
dall’uomo. Se si accetta di considerare una parità nella relazione tra i
genitori e i figli è perché dopo la nascita che consegue a una gravidanza e a
un parto (che sono esclusivamente
femminili e spostano verso la madre l’entità del contributo alla generazione
dei figli) i genitori si assumono pari responsabilità rispetto ai figli e non
perché sia lecito considerare innanzitutto figli-dei-padri i figli messi al
mondo dalla donna.
E allora, Senatrice Bongiorno, La prego di voler considerare la possibilità che io sia convocata in occasione di una delle audizioni che sicuramente saranno da Lei disposte al fine di pervenire con tutti gli strumenti necessari a un testo unificato. Glielo chiedo perché nella mia Petizione che è stata annunciata di recente in Senato col n. 189 ho precisato in una lunga premessa le ragioni che hanno determinato la formulazione dei singoli articoli, ma non ho potuto – per evitare un eccesso di lunghezza che avrebbe forse scoraggiato un’attenta lettura del testo – includere quelle stesse considerazioni analitiche di natura prettamente sociale che ho invece esposto a Lei nella prima parte di questa Lettera. Riporto un brano di un mio breve saggio del 1988: « Non è da escludere che quel tipo d’aggressività maschile delinquenziale, giunta a concretizzarsi di frequente in episodi di violenza sessuale individuale o di gruppo, non abbia, tra i fattori che sono alla sua origine, anche l’estraneità della donna ai processi di formazione dell’identità maschile». Oggi sono ancor più convinta di questo nesso malefico, che solo una riforma che non resti astrattamente sulla carta ma penetri massivamente nelle coscienze potrà seriamente contribuire a rimuovere. Concludevo quel brano scrivendo: «Può darsi, indubbiamente, che tale intuizione sia infondata; ma se non lo fosse, sarebbe follia non cercare di rimuovere un fattore, che di formale avrebbe, in tal caso, ben poco». Proprio così, Senatrice Bongiorno. Lei, che di violenza contro le donne si è occupata attivamente e con convinzione, mi ascolti. Sarebbe follia non provarci. |
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21 Dicembre 2022
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Il COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI in una Petizione successiva alla Sentenza della Consulta
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Nuove Norme sul NOME della PERSONA e sul COGNOME dei CONIUGI e dei FIGLI, 19esima Legislatura |
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di Iole Natoli |
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La Petizione è presente a questo link. Nuove Norme sul NOME della PERSONA e sul COGNOME dei CONIUGI e dei
FIGLI, 19ª Legislatura - In esecuzione
della SENTENZA della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 gennaio 2014 e
della SENTENZA della Corte Costituzionale italiana 131/2022. Punti salienti della proposta Premessa ai 12 articoli di cui alla PROPOSTA Egregi Presidenti e Vicepresidenti delle Camere e delle Commissioni
Giustizia, Egregi Senatori e Senatrici, Egregie Deputate e Deputati, Egregia
Presidente del Consiglio ed Egregia Ministra, La Corte Europea si è espressa nel 2014 su un ricorso proposto da una coppia italiana coniugata, che avrebbe voluto attribuire alla sua prima figlia il solo cognome della madre. Nel dichiarare legittima la richiesta, la Corte argomentava che la decisione della coppia di chiedere per la figlia l’aggiunta del cognome materno tramite istanza al Prefetto, intervenuta nel corso dei lunghi processi, non sanava il vulnus recato alla libertà e al diritto dei genitori dall’impossibilità di attribuzione alla nascita del solo cognome materno e concludeva con una sentenza di condanna per l’Italia. Consegue a tale decisione della CEDU che nessuna proposta di legge sul cognome dei figli può limitare o confinare a casi gravi il diritto dei genitori di scegliere se attribuire alla prole il cognome di un solo genitore o quello di entrambi e, ancora, quale dei propri cognomi ciascun genitore può assegnare alla prole ove ne abbia più di uno, interferendo in una qualsiasi maniera con la libertà della coppia genitoriale di gestire nel modo ritenuto più idoneo la vita privata familiare. In altri termini, legiferare a favore del solo doppio cognome non è praticabile e non lo è nemmeno legiferare a favore del solo cognome singolo, materno o paterno. La legge deve invece prevedere le diverse possibilità e deve farlo in modo esplicito e chiaro, senza creare presupposti ideologici o di comodo che producano una pur lieve disparità nella coppia genitoriale, che non sia determinata da fatti reali, e senza strizzare in qualche modo l’occhio a prassi precedenti, dichiarate TUTTE ILLEGITTIME dalla sentenza della Consulta 131/2022 e dunque non replicabili sotto qualsiasi forma. A parte ciò, già nella sentenza 286/2016 la Corte Costituzionale, nell’analizzare la condizione del figlio cui veniva negato dal sistema vigente, salvo onnipotente consenso del genitore maschio, di collegarsi a ciascuno dei genitori assumendo alla nascita due cognomi, aveva posto nel dovuto rilievo quanto importante fosse per la formazione della personalità del figlio relazionarsi con entrambi i rami del suo parentado più stretto. Delineava con ciò se non una inderogabilità al doppio cognome, impossibile per le ragioni sopra esposte, quanto meno una preferibilità dello stesso a tutto vantaggio del figlio. Le conclusioni espresse dalla corte nella recente sentenza 131/2022 stabiliscono che il figlio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori o nato nel matrimonio, «assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Nella proposta che con questa petizione si presenta si è quindi
formulato un insieme di norme che indirizzano esattamente in questo
senso, sia nella sostanza sia nella forma. Nella pianificazione dell’ordine dei cognomi si è applicato il criterio
di assoluta parità della coppia a cui si ispira la sentenza, prevedendo
il sorteggio in caso di disaccordo manifesto tra i
genitori. In assenza di qualsiasi indicazione sull’ordine, volontaria o dovuta a impedimento fisico di uno dei genitori o di
entrambi, e dunque IN ASSENZA sia DI ACCORDO sia DI DISACCORDO sull’ordine,
la priorità sia data per regola al cognome materno, come già accade nei paesi
nordici, attenendosi a un evidentissimo dato concreto ovvero a quella i
n n e g a b i l e ma invidiosamente occultata prossimità
neonatale, che all’atto della nascita lega il titolare dell’acquisto
del cognome, che è il figlio, esclusivamente alla madre, condizione
bilaterale che sarebbe non solo autoritario ma altresì discriminante - perché
in opposizione alle politiche di genere che esigono rispetto per la donna e
per le sue particolari funzioni che ne fanno un unicum nella coppia
genitoriale - continuare p a t e t i c a m e n t e
a occultare. Fin qui i genitori già con doppio o addirittura triplo cognome se stranieri, che abbiano chiesto l’aggiunta del cognome materno o che abbiano voluto per il figlio il doppio cognome alla nascita dopo la sentenza 131/2022, si son trovati a dover dare al figlio tre o anche più cognomi e a dover presentare poi istanza in Prefettura per la riduzione dell’eccessiva lunghezza. Ciò perché il doppio cognome è stato considerato in Italia un cognome indivisibile. Benché gli articoli che prevedono di assegnare un solo cognome indirettamente modifichino il concetto, probabilmente non è superfluo specificare preliminarmente che il cognome ricevuto composto da più di un elemento non costituisce cognome indivisibile. Particolare attenzione è stata riservata alla centralità
dell’interesse del figlio, evidenziata nella 131/2022. Infine, il rispetto della centralità dell’interesse del figlio e la consapevolezza che egli è l’unico titolare del cognome o dei cognomi che gli sono stati attribuiti - cognome o cognomi che acquista e che non gli vengono trasmessi in quanto non costituiscono un bene ma uno strumento strutturante la personalità individuale (Trib. Civile di Palermo, Sez. I, sentenza 865/1982) - hanno determinato la formulazione di una norma che prevede la possibilità di modifica del o dei cognomi alla maggiore età, per garantire al soggetto che li porta una pacifica convivenza con se stesso, senza il ricorso a pratiche complesse. Un’ultima considerazione sul cognome dei coniugi. L’attuale
articolo 143-bis, introdotto nel 1975, costituisce elemento residuale
di un sistema patriarcale che faceva dell’uomo - e dunque del suo
cognome - il cardine della famiglia. Oggi non ha nessuna sia pur apparente
legittimità di sussistere. Anche la soluzione di prevedere
bilateralmente l’aggiunta del o dei cognomi dell’altro coniuge appare
scarsamente ragionevole. Siamo in un’epoca in cui il divorzio è legge
consolidata dello Stato, le vedovanze non sono venute meno per magia e
l’esercizio di aggiungere e togliere cognomi a seconda del numero di
matrimoni contratti da ciascun individuo è solo un aggravio di lavoro per la
pubblica amministrazione, del tutto privo di vantaggi effettivi. Fa
parte di un bagaglio culturale passato di cui è insensato tentare di
ritardare l’estinzione. ARTICOLI Art. 1 - (Diritto al nome) Art. 2 - (Cognome dei coniugi) Art. 3 - (Cognomi o cognome del figlio) Art. 4 - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o
al di fuori di esso in stato di convivenza dei genitori) Art. 5 - (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o
al di fuori di esso in caso di non convivenza dei genitori) Art. 6 - (Cognomi o cognome del figlio riconosciuto da un solo
genitore) Art. 7 - (Cognomi o cognome del figlio non riconosciuto da nessun
genitore) Art. 8 - (Cognomi o cognome del figlio adottivo minorenne) Art. 9 - (Modifica dei Cognomi o del Cognome della persona
maggiorenne) Art. 10 - (Modifica del regolamento di cui al DPR 396/2000, sull’Ordinamento
dello stato civile) Art. 11 - (Disposizione per gli iscritti all’AIRE) Art. 12 - (Clausola di invarianza finanziaria) |
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21 Dicembre 2022
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Foto di Cheryl Holt da pixabay.com/it |
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Annuncio in Senato, seduta del 20.12.2022 con n. 189 |
Annuncio alla Camera, seduta del 13.01.2023 con n. 124 | |
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