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Audizione del 28 marzo 2024 / L’essere o il non essere amletico sembra
pura bazzecola al confronto |
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Nell’audizione del 28 marzo (1) presso la Commissione Giustizia del Senato, sui disegni di legge nn. 2, 21, 131 e 918 relativi al Cognome dei figli, sono intervenute l’avv. Anna Pase, cassazionista, civilista ed esperta di diritto di famiglia, e la prof. Amalia Diurni, ordinaria di diritto privato comparato presso l’Università di Tor Vergata. L’avv. Pase ha indicato quale criterio cardine per la valutazione delle norme possibili l’evitare in principio il sorgere di conflitti, depotenziando così il contenzioso. Nel ricordare il superiore interesse del figlio di potersi identificare con entrambi i suoi genitori, si è poi espressa a favore del doppio cognome obbligatorio, come in audizioni precedenti anche la prof. Fátima Yáñez Vivero, il costituzionalista Alfonso Celotto e l’avv. Susanna Schivo. Infine, ha evidenziato l’importanza di non assegnare al giudice il compito di stabilire l’ordine dei cognomi in caso di discordia tra i genitori sulla sequenza, sottolineando l’opportunità di varare invece una norma che, nell’interesse del figlio, consenta una soluzione in tempi brevi. All’adozione dell’ordine alfabetico già rifiutata da alcune audite, che determinerebbe nel tempo la scomparsa dei cognomi meno favoriti, si è dichiarato contrario nel corso della seduta anche il sen. Pierantonio Zanettin, che ha contestato altresì l’idea del doppio cognome obbligatorio, considerandolo lesivo delle libertà individuali dei genitori. Interessante e direi lapidario il commento al riguardo della sen. Giulia Bongiorno, che ha rilevato come «lasciare la libertà è un non dare la libertà» in casi come quello del cognome, data la tradizionale negazione del diritto delle madri, che agisce ancora oggi al punto che, dopo la sentenza 131/2022 della Corte, pochissimi sono i casi in cui la coppia genitoriale abbia scelto di adottare il doppio cognome e men che meno il cognome materno soltanto. In merito alla temuta e quasi certa scomparsa dei cognomi la cui lettera iniziale fosse in coda all’ordine alfabetico, la senatrice ha fatto presente che tale danno potrebbe essere scongiurato stabilendo un andamento di precedenze ad anni alterni. Un anno si inizierebbe dalla A e l’anno successivo dalla Z. A parte il fatto che la procedura ipotizzata appare altrettanto esposta al ridicolo di quanto al momento possa sembrare il sorteggio (percezione da intendersi, come ha notato l’avv. Schivo come semplice conseguenza di una inusualità (2) destinata a svanire nel tempo), personalmente mi figuro una scena di questo tipo: · Giorgio (con aria persuasiva) - Cara, ora che abbiamo acquistato la casa e abbiamo avuto un consistente aumento dei nostri stipendi, possiamo mettere in cantiere un bambino. Dovresti smettere di assumere la pillola anticoncezionale. · Luisa (con un sorriso di circostanza) - Ma no, caro, è una decisione prematura! Preferisco rinviare all’anno prossimo. · Giorgio (lievemente irritato) - Ma perché cara, io insisto per pensarci già adesso. Abbiamo aspettato così tanto, non temi che andando ancora avanti rischi di avere un parto più difficile? · Luisa (con slancio amorevole) - Assolutamente no, Giorgio caro, dobbiamo prenderci ancora un anno da soli. Un anno tutto per noi, tesoro mio! Il dialogo apparirebbe ancor più comprensibile se si sapesse che Giorgio di cognome fa Vantaggio e Luisa, invece, Diomeneguardibene e che nell’anno in corso gli Ufficiali di stato civile sono obbligati a risolvere in base all’ordine inverso l’eventuale discordia sulla sequenza dei cognomi da attribuire ai nuovi nati. Rendiamocene conto, quale che sia l’andamento da praticare – da A a Z o da Z ad A –, l’ordine alfabetico, se applicato a un qualsiasi dissidio, reca con sé il segno d’una violenza. Non si tratta di stabilire come accedere allo sportello di un ufficio, che peraltro ne prevede usualmente più d’uno (per esempio da A a G, da H a P, da Q a Z), si tratta di incidere pesantemente su un aspetto intimo della persona, sulla percezione di uguaglianza nei confronti di quell’altro da sé, che si può amare o eventualmente non amare più, ma a cui comunque il genitore è legato, in quella circostanza, dal corpo del figlio. Come rilevato in precedenza, l’ordine
alfabetico costituisce una mina vagante, che si insinua nel dialogo di coppia
alterandone e annullandone la serenità. Quando una coppia non abbia già
un’opinione univoca, l’unico modo per
raggiungere spontaneamente un accordo è il dialogo, nel quale ciascuno
espone all’altro il proprio desiderio e le ragioni che lo motivano, sperando
di generare l’adesione. Una regola, comunque, deve esserci. La prof. Diurni, che si è schierata anche lei a favore del doppio cognome obbligatorio, ne ha enumerato alcune pensabili: l’ordine alfabetico, che considera una pessima soluzione, la priorità assegnata al cognome materno, che suscita in qualcuno dell’uditorio una reazione su cui sarà utile riflettere, il sorteggio e ancora l’ordine assegnato per sesso. Quest’ultima ipotesi, formulata non si sa per convinzione o per pura ironia, mi riporta indietro nel tempo, perché era la soluzione immaginata da me nel 1979 (3), nel primo scritto in Italia sul doppio cognome che non si sia limitato all’enunciazione di un principio (4). A quel tempo, scrivevo erroneamente di “trasmissione”, poiché solo a seguito della sentenza del marzo 1982 relativa alla mia causa civile - la prima che abbia riguardato il cognome materno -, ebbi ad apprendere che in Italia il cognome non viene trasmesso alla prole ma acquistato, per diritto personale, dal figlio (5). In quella mia prima proposta, replicata in un mio articolo del gennaio 1982 (6), prevedevo dunque la “trasmissione” di un solo cognome per genitore e l’azzeramento di qualsiasi disaccordo possibile sull’ordine dei due cognomi risultanti, adottando proprio un criterio ispirato al sesso: per primo il cognome del padre alla nascita di un maschio e per primo il cognome della madre alla nascita invece di una femmina. Così ci sarebbero stati, ad esempio, una Simona Bianchetti Fucini seguita da Emanuele Fucini Bianchetti, poi eventualmente da Luigi Fucini Bianchetti e ancora (ma che famiglia equa e numerosa!) da Silvana Bianchetti Fucini. Ora, benché una volta che una simile regola fosse stata adottata non ci
sarebbe stato nessun motivo per supporre che quei figli non fossero membri
della stessa famiglia, la cosa finì poi col non piacermi, forse anche a causa
di un’osservazione da parte di Elena Marinucci, a cui come ad altri avevo inviato il mio progetto sperando che
ne conseguisse un’adozione. Marinucci, allora
responsabile della Sezione Questioni Femminili del PSI, mi rispose infatti che
trovava il meccanismo da me escogitato «geniale ma un po’ macchinoso» (7). Anche così la soluzione dopo un po’ non mi piacque, perché mi resi conto che l’evidente appartenenza a un sesso non era per nulla accettata da alcuni soggetti, che quel sesso non lo sentivano come proprio e dunque desideravano cambiarlo. Cercai di trovare allora qualcos’altro. Mi si perdoni la numerosità dei mutamenti, ma il Parlamento italiano, non approvando per così lungo tempo una legge, ha dato modo a chiunque si ponesse il problema e dunque anche a me di riflettere ripetutamente sulla questione e di cambiare opinione più volte. Il figlio lo mette al mondo la donna, considerai, del cognome ha la
titolarità il figlio e nessun altro, alla nascita il figlio è in relazione
esclusivamente con la madre, allora, per “prossimità neonatale”, il primo cognome che il figlio
sceglierebbe se fosse già autonomo e che appare
più ragionevole attribuirgli per primo è il cognome materno. La priorità del materno, che angustia paradossalmente ancor oggi chi l’ha sentita tornare in campo nell’esposizione della professoressa Diurni, ha in realtà più di un fondamento. Sul piano logico e giuridico avrebbe dovuto avere nei secoli la meglio per le ragioni esposte prima, insite nel concetto di prossimità neonatale. Sul piano comparativo con le altre legislazioni europee, ha oggi la meglio in quanto è la soluzione più diffusa, come ha spiegato la professoressa… eppure «Ora non esageriamo!» è stata la reazione odierna alle parole di Diurni che si è udita distintamente in Commissione. Non era stato per “non esagerare” che, in anni passati, ero
personalmente pervenuta a una formulazione differente, No, non era stato certo
per “non esagerare”. Lo squilibrio
tra i due apporti genitoriali alla
vita del figlio, sia sul piano genetico (senza la trasmissione del DNA mitocondriale, che avviene solo per via
materna, l’evoluzione del concepito nemmeno si verificherebbe), sia su
quello della generazione fattiva (gravidanza
e parto), attesta che,
malgrado le contorsioni e i rovesciamenti giuridici operati dal sistema patriarcale,
tra detti apporti non c’è parità o
parallelismo che tenga. Nel mondo reale e non in quello artificiale
inventato dal patriarcato, la bilancia pende inesorabilmente dalla parte
delle madri. Questo andrebbe affidato all’Ufficiale di stato civile e non al giudice, al quale potrebbe invece essere riservata la decisione per la soluzione del dissidio sull’aggiunta relativo alle situazioni pregresse - quelle dei figli nati prima della sentenza 131/2022 -, che non hanno trovato tutela alcuna negli articoli previsti al riguardo dalle quattro proposte legislative attualmente esistenti in Senato. Non basta stabilire, come si è fatto, che le richieste di aggiunta del cognome, che possiamo definire “mancante”, escano dalle stanze delle Prefetture per divenire competenza dell’Ufficio anagrafico locale. Non può bastare perché non si affronta il tema del consenso, che, data la precedente e abusiva tradizione patrilineare, coincide nella stragrande maggioranza dei casi col consenso del padre… il quale il più delle volte non lo dà. I padri negano, quasi sempre se separati ma talvolta anche se conviventi; negano per partito preso, o perché non capiscono il valore del collegamento del minore con entrambi i rami parentali, oppure, come più spesso accade, per far dispetto alle ex mogli o alle ex compagne che avanzano la richiesta. Ora, non è pensabile che qualcosa che è riconosciuto come un vantaggio per lo sviluppo della personalità del figlio alla nascita possa non essere più tale per il minore - il cui sviluppo emotivo e cognitivo si considera completato solo a diciotto anni - che abbia due, cinque, dieci anni e anche più. L’essere umano attraversa l’infanzia e l’adolescenza, fase chiamata dell’età evolutiva proprio perché nel corso di essa si determina la formazione progressiva della personalità. Privare i “nati prima” di ciò che è garantito o riconosciuto come vantaggio per i “nati dopo”, senza nessuna valida ragione, è una discriminazione di fatto. Per risolvere agevolmente la questione, basterebbe prevedere che la
richiesta avanzata da un genitore non
sia subordinata al consenso dell’altro, possa essere evasa direttamente
in Anagrafe senza intervento del giudice sino a una certa età e sottoposta
invece a decisione del giudice, che dovrebbe disporre anche l’audizione del
minore, ove sia superata la soglia prefissata. Detta soglia può essere
individuata nei 14 anni come proposto
negli artt. 4 e 5 della mia più recente Petizione, la n. 189 (13 e14) allegata al fascicolo presente in
Commissione, oppure nei 12 anni suggeriti nella Petizione n. 736 (15 e16) di Iole Granato, anch’essa
allegata al fascicolo come da regolamento, o ancora discostarsi sia dai 14
sia dai 12 ove la Commissione individuasse un’età che fosse a suo parere più
appropriata. |
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2 Aprile 2024 |
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Link di riferimento (2) Lettera aperta di Iole Natoli, Audizione del 22 febbraio / Libertà e dignità della persona e provvedimenti per il Cognome dei Figli -https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli_26.html (3) Iole Natoli, La soppressione della donna nella struttura familiare, in "Il foglio d’arte", Palermo, Giugno 1979, pp. 5-6 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html (4) La prima proposta di legge per attribuire ai figli il cognome di entrambi i genitori fu presentata in Italia dal deputato regio Salvatore Morelli (1824-1880), sostenitore di riforme sociali e autore di varie proposte a favore delle donne. Del suo disegno di legge per il doppio cognome rimane però negli archivi del Senato solo il titolo, senza traccia alcuna di articoli di cui sia possibile attestare l’eventuale ideazione. Da notare che nel gennaio del 2014 fu presentato in Senato il Ddl 1230, a firma di Alessandra Mussolini, in cui non ci si occupava minimamente di stabilire come si sarebbe dovuta articolare la riforma per le generazioni successive, aventi dunque già un doppio cognome. (5) Tribunale di Palermo 1982, prima sentenza in Italia sul Cognome materno ai figli - https://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/tribunale-di-palermo-1982-cognome.html (6) Iole Natoli, Ecco un progetto che rivoluziona la secolare tradizione maschilista, Perché al figlio il cognome del padre?, L’ORA, Palermo, 25.01.1982 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/ecco-un-progetto-che-rivoluziona-la.html (7) Lettera di risposta di Elena Marinucci in La lunga strada del Cognome materno in Italia / Parte prima - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/la-lunga-strada-del-cognome-materno-in.html (8) Iole Natoli, Evoluzione di una proposta di legge / Principio di "prossimità neonatale, 5 giugno 2013 - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-paritario-evoluzione-di.html (9) Petizione di Iole Natoli, con richiesta di emendamento - https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-del-padre-richiesta-di-emendamento-necessario-no-alla-casualit%C3%A0-e-no-alle-donne-sotto-tutela (10) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia della Camera della Petizione n. 547 del 7 marzo 2014, di cui alla nota 9 (11) Petizione di Iole Natoli, Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, lanciata il 14 gennaio 2018 - https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli (12) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 59 del 14 gennaio 2018 - https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36322.htm (13) Petizione di Iole Natoli, Nuove Norme sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, 19ª Legislatura - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura (14) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 189, di cui alla nota 13 - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm (15) Petizione di Iole Granato, Il cognome materno alle figlie e ai figli nati prima del 2 giugno 2022 - https://www.change.org/p/il-cognome-materno-alle-figlie-e-ai-figli-nati-prima-del-2-giugno-2022 (16) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 736 di cui alla nota 15 - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/48297.htm _______________________________________________ Attribuzione immagine
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
martedì 2 aprile 2024
Cognome dei Figli. Di ordini, di estinzioni e di sorteggi in Commissione Giustizia del Senato
domenica 12 agosto 2018
XVIII Legislatura. Annunciata al Senato e alla Camera la Petizione "Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli"
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Annunciata al Senato col titolo “Nuove disposizioni sul nome della
persona e sul cognome dei coniugi e dei figli” col n° 59, nella seduta n.14
del 26 giugno 2018, e assegnata alla seconda Commissione permanente
(Giustizia).
Annunciata alla Camera col titolo “Nuove norme in materia di diritto al nome e di cognome dei coniugi e dei figli” col n° 54, nella seduta del 1° agosto 2018, e assegnata alla seconda Commissione permanente (Giustizia).
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Alla Presidente del Senato, al Presidente della
Camera, a Senatori e Deputati della XVIII Legislatura e al Presidente del
Consiglio | ||||
lunedì 31 maggio 2021
Lettera aperta al Segretario del PD, alla Capogruppo PD al Senato e alla Capogruppo PD alla Camera
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IL COGNOME MATERNO alla prole NON PUÒ ancora ATTENDERE |
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di Iole Natoli |
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Egregio
Segretario Letta, in relazione al Cognome Materno ai Figli, tema che mi sta molto a cuore e di cui mi occupo dal 1979 (link), mi rivolgo a Voi per più d’una ragione. In
primo luogo perché a seguito della condanna inflitta all’Italia dal Tribunale
CEDU nel 2014, in quello stesso anno fu presentato un Ddl del governo Letta sul cognome dei figli. In secondo luogo, perché nella XVII legislatura la proposta di legge sul cognome dell’allora on. Garavini, a quell’epoca appartenente al PD, fece da modello per il testo approvato alla Camera (e poi morto in Senato). Garavini oggi non è più dei vostri, anzi delle vostre. Devo anche dire che la proposta allora approvata in un solo ramo del Parlamento non era a parer mio risolutiva e ne risulterà chiaro il motivo più avanti. Ma andiamo all’oggi. Allo stato attuale, sono state presentate in Senato quattro proposte. In ordine cronologico, quelle di Unterberger (SVP, link), Garavini (Iv, link), Alessandra Maiorino (M5s, link), Paola Binetti (FI, link). Alla Camera tre: quelle di Laura Boldrini (PD, link), Renate Gebhard (SVP, link) e Fabiana Dadone (M5s, link). In sostanza, come partito siete presenti alla Camera con una sola proposta - quella dell’on. Boldrini che tuttavia presentò il suo testo il 23 marzo 2018, quando non era ancora nel PD ma iscritta a LeU - mentre siete del tutto assenti in Senato. Di recente ho iniziato una nuova ricerca sulla situazione al riguardo in tutti i Paesi dell’UE e, più in generale, dell’Europa. Tranne pochissimi casi – forse addirittura uno solo, ne saprò di più quando avrò terminato il lavoro – qualsiasi Paese europeo ha varato già da anni una legge che preveda anche l’attribuzione del cognome materno ai figli. Perfino uno Stato piccolissimo non UE ma incuneato nel nostro territorio, la Repubblica di San Marino, ha sentito la necessità di aggiornarsi nel novembre del 2015 con una Legge denominata "Modalità paritaria di trasmissione del cognome" (link). Appena
oltre il confine nord-orientale dell’Italia un altro Stato, questa volta
dell’UE, ha varato una riforma innovativa che l’apparenta per uno specifico aspetto alle legislazioni
eticamente più avanzate degli Stati nordici. Non solo, infatti, l’Austria ha eliminato in un colpo solo una disparità macroscopica a
svantaggio del genere femminile, ma ha dato il giusto riconoscimento a una
realtà incontrovertibile, ovvero al fatto che a generare i figli - mettendoli
al mondo e non solo fornendo un patrimonio genetico fifty-fifty - è la donna. La necessità di un disoccultamento è una delle ragioni principali per cui nella più recente delle mie petizioni – annunciata al Senato col n. 59 il 26 giugno 2018, alla Camera col n. 54 il 1° agosto 2018 e contenente 12 possibili articoli di legge - ho previsto all’art. 5, come già in precedenza, che per regola di base nel doppio cognome il materno preceda il paterno. A meno che – modifica introdotta in quest’ultima versione - non sia intervenuta un’indicazione differente concordata tra i genitori o una manifestazione di disaccordo degli stessi, risolvibile con il sorteggio. Sono convinta – e a quanto pare non sono la sola – che la parità tra i genitori sia necessaria, non soltanto a causa del pari contributo genetico nella formazione della prole ma soprattutto a causa del ruolo paritario ad essi attribuito nell’accudimento, nel mantenimento e nell’educazione dei figli. Non può però essere considerato equo ed educativo che la parità tra i due genitori sia istituita a prezzo della “decapitazione” della differenza iniziale nella generazione dei figli. È necessario che le nuove generazioni metabolizzino quella verità che per secoli si è tentato in tutti i modi di nascondere e che finalmente la accettino, per evitare che il rimosso – che consegue immancabilmente all’occultamento – agisca come ancor oggi accade quale motore di sopraffazione e di odio nei confronti delle donne. È preferibile che la priorità del cognome materno non sia rigida, come già scritto. Questo sia per rispetto della volontà dei singoli genitori, che potrebbero desiderare una soluzione diversa, sia perché un’indicazione possiede un valore formativo maggiore di un’imposizione. Una decisione non scelta susciterebbe un astio maschile altrettanto pericoloso del messaggio occulto che tende a disinnescare; un’indicazione di massima obbliga invece a riflettere e a prendere coscienza di quel fatto naturale la cui rimozione ha portato e porta inevitabilmente a considerare legittima una pretesa di dominio sulla donna e sui figli. I femminicidi hanno molteplici cause. La soppressione del riconoscimento dello specifico ruolo della donna nella generazione dei figli ne è una delle maggiori concause. Ciò che con questa petizione ho proposto è la tutela del corpo sociale relativamente all’aspetto del cognome. Per la stessa ragione, in luogo dell’ordine alfabetico ho indicato il sorteggio, da molti anni adottato in Lussemburgo, in caso di disaccordo tra i genitori sulla priorità nel doppio cognome. L’ordine alfabetico FALSA infatti il rapporto paritario tra i genitori. Con esso si pretende di risolvere un disaccordo, che rappresenta dunque l’eccezione all’accordo, inquinando le possibilità dell’accordo stesso, anzi minandole alla base. La prepotenza sarà garantita in anticipo se uno dei due saprà che, in virtù della lettera alfabetica iniziale del suo cognome, avrà la meglio sul desiderio dell’altro/a. Non cercherà di valutare i desideri o le ragioni contrarie alle sue perché avrà già una vittoria incontrastabile in tasca. Il suo volere prevarrà per forza di legge, creando di fatto una discriminazione non in base al sesso ma alla collocazione tra i primi o gli ultimi posti dell’ordine alfabetico, ovvero di una realtà artificiosa che con l’accordo civile o con la struttura dei corpi generanti non ha proprio nulla a che fare. C’è un’altra cosa che va considerata in merito alle regole di base e questa volta non mi riferisco alle priorità nell’ordine dei cognomi ma alla “scelta”. E qui entrano in gioco anche altre considerazioni. Attribuire
alla nascita il cognome di ciascuno dei genitori significa porre in relazione
il figlio/a con ciascuno di essi e con entrambi i rami della parentela più
diretta, materna e paterna. Significa anche evitare che, in caso di
filiazioni precedenti o successive di uno dei membri della coppia
genitoriale, i figli e le figlie abbiano un cognome del tutto differente da
quello dei fratelli e delle sorelle, quasi fossero in condizioni di
estraneità. La stessa Corte costituzionale, nella sua pronuncia del 2016, ha
dato ampio risalto al vantaggio che il doppio cognome induce per la formazione
identitaria dei figli e non è escluso che la prossima sentenza della Corte
Costituzionale, di cui alla recente ordinanza di rimessione (link), rafforzi
proprio il valore del doppio cognome rispetto al cognome singolo. Se però il doppio cognome rappresenta la migliore soluzione possibile per la prole, allora questa dovrà essere posta come regola di base e la scelta del cognome singolo, materno o paterno, come opzione legittima concordata da entrambi i genitori. Questo significa invertire la formulazione presente nel Ddl approvato nella legislatura XVII e che ritroviamo, ancora adesso, nella maggior parte delle proposte della legislatura corrente. Solamente due proposte attuali prevedono infatti il doppio cognome come punto di partenza della riforma: la proposta Gebhard, che però mantiene un’illegittima priorità del cognome paterno basata sul nulla, e la proposta Binetti, due proposte che tuttavia sono manchevoli non contemplando il diritto di opzione per il cognome singolo. Chiedo al Segretario e alle due Capogruppo del PD: perché non sollecitare qualche parlamentare del vostro partito
affinché presenti una proposta - il più possibile aderente alle istanze
che hanno determinato il testo in 12 articoli esposto nella mia Petizione (link) - più analitica e diversa dalle attuali
proposte di legge in Parlamento? |
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https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli
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31.05.2021 |
© Iole Natoli |
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Quali membri del Gruppo FB “IL
COGNOME MATERNO IN ITALIA - Procedure prefettizie e anagrafiche” (link) aderiscono anche: _____________________ |
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Alcuni link utili sul tema DOPPIO COGNOME A FIGLI
E FIGLIE. Una rivoluzione culturale e non questione di sola parità / di
NoiReteDonne Trattati e Sentenze
varie da anni bussano. Parlamento e Governo assicurino il pieno accesso al
Cognome Materno / di Iole Natoli Il rispetto della
Costituzione e dei Trattati muterà le sorti del Cognome dei Figli in Italia?
/ di Iole Natoli Elenco degli scritti di I. Natoli sul cognome materno
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