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martedì 2 aprile 2024

Cognome dei Figli. Di ordini, di estinzioni e di sorteggi in Commissione Giustizia del Senato

Audizione del 28 marzo 2024 / L’essere o il non essere amletico sembra pura bazzecola al confronto
Lettera aperta di Iole Natoli

 

Foto di it.freepik.com

Nell’audizione del 28 marzo (1) presso la Commissione Giustizia del Senato, sui disegni di legge nn. 2, 21, 131 e 918 relativi al Cognome dei figli, sono intervenute l’avv. Anna Pase, cassazionista, civilista ed esperta di diritto di famiglia, e la prof. Amalia Diurni, ordinaria di diritto privato comparato presso l’Università di Tor Vergata.

L’avv. Pase ha indicato quale criterio cardine per la valutazione delle norme possibili l’evitare in principio il sorgere di conflitti, depotenziando così il contenzioso. Nel ricordare il superiore interesse del figlio di potersi identificare con entrambi i suoi genitori, si è poi espressa a favore del doppio cognome obbligatorio, come in audizioni precedenti anche la prof. Fátima Yáñez Vivero, il costituzionalista Alfonso Celotto e l’avv. Susanna Schivo.

Infine, ha evidenziato l’importanza di non assegnare al giudice il compito di stabilire l’ordine dei cognomi in caso di discordia tra i genitori sulla sequenza, sottolineando l’opportunità di varare invece una norma che, nell’interesse del figlio, consenta una soluzione in tempi brevi.

All’adozione dell’ordine alfabetico già rifiutata da alcune audite, che determinerebbe nel tempo la scomparsa dei cognomi meno favoriti, si è dichiarato contrario nel corso della seduta anche il sen. Pierantonio Zanettin, che ha contestato altresì l’idea del doppio cognome obbligatorio, considerandolo lesivo delle libertà individuali dei genitori.

Interessante e direi lapidario il commento al riguardo della sen. Giulia Bongiorno, che ha rilevato come «lasciare la libertà è un non dare la libertà» in casi come quello del cognome, data la tradizionale negazione del diritto delle madri, che agisce ancora oggi al punto che, dopo la sentenza 131/2022 della Corte, pochissimi sono i casi in cui la coppia genitoriale abbia scelto di adottare il doppio cognome e men che meno il cognome materno soltanto.

In merito alla temuta e quasi certa scomparsa dei cognomi la cui lettera iniziale fosse in coda all’ordine alfabetico, la senatrice ha fatto presente che tale danno potrebbe essere scongiurato stabilendo un andamento di precedenze ad anni alterni. Un anno si inizierebbe dalla A e l’anno successivo dalla Z.

A parte il fatto che la procedura ipotizzata appare altrettanto esposta al ridicolo di quanto al momento possa sembrare il sorteggio (percezione da intendersi, come ha notato l’avv. Schivo come semplice conseguenza di una inusualità (2) destinata a svanire nel tempo), personalmente mi figuro una scena di questo tipo:

·      Giorgio (con aria persuasiva) - Cara, ora che abbiamo acquistato la casa e abbiamo avuto un consistente aumento dei nostri stipendi, possiamo mettere in cantiere un bambino. Dovresti smettere di assumere la pillola anticoncezionale.

·      Luisa (con un sorriso di circostanza) - Ma no, caro, è una decisione prematura! Preferisco rinviare all’anno prossimo.

·      Giorgio (lievemente irritato) - Ma perché cara, io insisto per pensarci già adesso. Abbiamo aspettato così tanto, non temi che andando ancora avanti rischi di avere un parto più difficile?

·      Luisa (con slancio amorevole) - Assolutamente no, Giorgio caro, dobbiamo prenderci ancora un anno da soli. Un anno tutto per noi, tesoro mio!

Il dialogo apparirebbe ancor più comprensibile se si sapesse che Giorgio di cognome fa Vantaggio e Luisa, invece, Diomeneguardibene e che nell’anno in corso gli Ufficiali di stato civile sono obbligati a risolvere in base all’ordine inverso l’eventuale discordia sulla sequenza dei cognomi da attribuire ai nuovi nati.

Rendiamocene conto, quale che sia l’andamento da praticare – da A a Z o da Z ad A –, l’ordine alfabetico, se applicato a un qualsiasi dissidio, reca con sé il segno d’una violenza. Non si tratta di stabilire come accedere allo sportello di un ufficio, che peraltro ne prevede usualmente più d’uno (per esempio da A a G, da H a P, da Q a Z), si tratta di incidere pesantemente su un aspetto intimo della persona, sulla percezione di uguaglianza nei confronti di quell’altro da sé, che si può amare o eventualmente non amare più, ma a cui comunque il genitore è legato, in quella circostanza, dal corpo del figlio.

Come rilevato in precedenza, l’ordine alfabetico costituisce una mina vagante, che si insinua nel dialogo di coppia alterandone e annullandone la serenità. Quando una coppia non abbia già un’opinione univoca, l’unico modo per raggiungere spontaneamente un accordo è il dialogo, nel quale ciascuno espone all’altro il proprio desiderio e le ragioni che lo motivano, sperando di generare l’adesione.
Ora, quale dialogo potrà mai esserci quando una delle due parti ha già in mano la carta vincente, cioè porta un cognome che le consente IN OGNI CASO la vittoria? Possibile che a questo non si pensi? Possibile che si attribuisca allo Stato il diritto di provocare un rancore tra due genitori (due moltiplicato per un numero imprecisabile di casi sui quali l‘interferenza graverebbe) invece di riconoscergli il principale dovere che ha, consistente nel promuovere il benessere anche morale dei cittadini e, nel caso specifico, di quell’imprecisato numero di genitori investiti dall’autoritarismo di una legge?

Una regola, comunque, deve esserci. La prof. Diurni, che si è schierata anche lei a favore del doppio cognome obbligatorio, ne ha enumerato alcune pensabili: l’ordine alfabetico, che considera una pessima soluzione, la priorità assegnata al cognome materno, che suscita in qualcuno dell’uditorio una reazione su cui sarà utile riflettere, il sorteggio e ancora l’ordine assegnato per sesso.

Quest’ultima ipotesi, formulata non si sa per convinzione o per pura ironia, mi riporta indietro nel tempo, perché era la soluzione immaginata da me nel 1979 (3), nel primo scritto in Italia sul doppio cognome che non si sia limitato all’enunciazione di un principio (4). A quel tempo, scrivevo erroneamente di “trasmissione”, poiché solo a seguito della sentenza del marzo 1982 relativa alla mia causa civile - la prima che abbia riguardato il cognome materno -, ebbi ad apprendere che in Italia il cognome non viene trasmesso alla prole ma acquistato, per diritto personale, dal figlio (5).

In quella mia prima proposta, replicata in un mio articolo del gennaio 1982 (6), prevedevo dunque la “trasmissione” di un solo cognome per genitore e l’azzeramento di qualsiasi disaccordo possibile sull’ordine dei due cognomi risultanti, adottando proprio un criterio ispirato al sesso: per primo il cognome del padre alla nascita di un maschio e per primo il cognome della madre alla nascita invece di una femmina. Così ci sarebbero stati, ad esempio, una Simona Bianchetti Fucini seguita da Emanuele Fucini Bianchetti, poi eventualmente da Luigi Fucini Bianchetti e ancora (ma che famiglia equa e numerosa!) da Silvana Bianchetti Fucini.

Ora, benché una volta che una simile regola fosse stata adottata non ci sarebbe stato nessun motivo per supporre che quei figli non fossero membri della stessa famiglia, la cosa finì poi col non piacermi, forse anche a causa di un’osservazione da parte di Elena Marinucci, a cui come ad altri avevo inviato il mio progetto sperando che ne conseguisse un’adozione. Marinucci, allora responsabile della Sezione Questioni Femminili del PSI, mi rispose infatti che trovava il meccanismo da me escogitato «geniale ma un po’ macchinoso» (7).
Insomma, dopo qualche tempo cambiai parere e ipotizzai che solo per il primo o la prima nata si sarebbe dovuto attribuire la priorità dei cognomi nel doppio in ragione del sesso. Per gli altri invece la sequenza sarebbe stata conseguenza della prima attribuzione, a prescindere dal sesso di appartenenza.

Anche così la soluzione dopo un po’ non mi piacque, perché mi resi conto che l’evidente appartenenza a un sesso non era per nulla accettata da alcuni soggetti, che quel sesso non lo sentivano come proprio e dunque desideravano cambiarlo. Cercai di trovare allora qualcos’altro.

Mi si perdoni la numerosità dei mutamenti, ma il Parlamento italiano, non approvando per così lungo tempo una legge, ha dato modo a chiunque si ponesse il problema e dunque anche a me di riflettere ripetutamente sulla questione e di cambiare opinione più volte.

Il figlio lo mette al mondo la donna, considerai, del cognome ha la titolarità il figlio e nessun altro, alla nascita il figlio è in relazione esclusivamente con la madre, allora, per “prossimità neonatale”, il primo cognome che il figlio sceglierebbe se fosse già autonomo e che appare più ragionevole attribuirgli per primo è il cognome materno.
Benché la formula della “prossimità neonatale”, da me coniata in un mio articolo nel giugno 2013
(8) e successivamente inserita in una mia petizione con richiesta di emendamento del 10 gennaio del 2014 (9 e 10), fosse stata adottata dall’on. Marilena Fabbri nel suo A.C. 2517 del 4 luglio 2014 e benché la priorità del materno fosse stata sostenuta anche dall’on. Marisa Nicchi nel suo A.C. 1943, i mal di pancia dei parlamentari non ne consentirono l’accettazione in quel Ddl che, approvato tardivamente alla Camera, cadde vittima di aborto al Senato per (prevedibile) scadenza della XVII legislatura.

La priorità del materno, che angustia paradossalmente ancor oggi chi l’ha sentita tornare in campo nell’esposizione della professoressa Diurni, ha in realtà più di un fondamento. Sul piano logico e giuridico avrebbe dovuto avere nei secoli la meglio per le ragioni esposte prima, insite nel concetto di prossimità neonatale. Sul piano comparativo con le altre legislazioni europee, ha oggi la meglio in quanto è la soluzione più diffusa, come ha spiegato la professoressa… eppure «Ora non esageriamo!» è stata la reazione odierna alle parole di Diurni che si è udita distintamente in Commissione.

Non era stato per “non esagerare” che, in anni passati, ero personalmente pervenuta a una formulazione differente, No, non era stato certo per “non esagerare”. Lo squilibrio tra i due apporti genitoriali alla vita del figlio, sia sul piano genetico (senza la trasmissione del DNA mitocondriale, che avviene solo per via materna, l’evoluzione del concepito nemmeno si verificherebbe), sia su quello della generazione fattiva (gravidanza e parto), attesta che, malgrado le contorsioni e i rovesciamenti giuridici operati dal sistema patriarcale, tra detti apporti non c’è parità o parallelismo che tenga. Nel mondo reale e non in quello artificiale inventato dal patriarcato, la bilancia pende inesorabilmente dalla parte delle madri.
Tuttavia la questione può anche essere vista sul piano dell’impegno necessariamente ed esclusivamente paritario che la coppia è tenuta ad assumersi nei confronti della prole. Non assegnare la priorità al materno ma lasciarla alla scelta della coppia potrebbe essere dunque un indice di obbligo al coinvolgimento educativo e assistenziale di entrambi i genitori, senza che uno di essi, abitualmente il padre, pretenda di scaricare di fatto sull’altro, che abitualmente è la madre, ogni compito attinente alla crescita e all’educazione del figlio.
È nata per questo la mia formulazione più recente, che, a datare dalla
Petizione (11) lanciata il 14 gennaio del 2018 e annunciata al Senato il 26 giugno col n. 59 (12), prevede tuttora, in caso di discordia sull’ordine, il sorteggio.

Questo andrebbe affidato all’Ufficiale di stato civile e non al giudice, al quale potrebbe invece essere riservata la decisione per la soluzione del dissidio sull’aggiunta relativo alle situazioni pregresse - quelle dei figli nati prima della sentenza 131/2022 -, che non hanno trovato tutela alcuna negli articoli previsti al riguardo dalle quattro proposte legislative attualmente esistenti in Senato.

Non basta stabilire, come si è fatto, che le richieste di aggiunta del cognome, che possiamo definire “mancante”, escano dalle stanze delle Prefetture per divenire competenza dell’Ufficio anagrafico locale. Non può bastare perché non si affronta il tema del consenso, che, data la precedente e abusiva tradizione patrilineare, coincide nella stragrande maggioranza dei casi col consenso del padre… il quale il più delle volte non lo dà.

I padri negano, quasi sempre se separati ma talvolta anche se conviventi; negano per partito preso, o perché non capiscono il valore del collegamento del minore con entrambi i rami parentali, oppure, come più spesso accade, per far dispetto alle ex mogli o alle ex compagne che avanzano la richiesta.

Ora, non è pensabile che qualcosa che è riconosciuto come un vantaggio per lo sviluppo della personalità del figlio alla nascita possa non essere più tale per il minore - il cui sviluppo emotivo e cognitivo si considera completato solo a diciotto anni - che abbia due, cinque, dieci anni e anche più. L’essere umano attraversa l’infanzia e l’adolescenza, fase chiamata dell’età evolutiva proprio perché nel corso di essa si determina la formazione progressiva della personalità. Privare i “nati prima” di ciò che è garantito o riconosciuto come vantaggio per i “nati dopo”, senza nessuna valida ragione, è una discriminazione di fatto.

Per risolvere agevolmente la questione, basterebbe prevedere che la richiesta avanzata da un genitore non sia subordinata al consenso dell’altro, possa essere evasa direttamente in Anagrafe senza intervento del giudice sino a una certa età e sottoposta invece a decisione del giudice, che dovrebbe disporre anche l’audizione del minore, ove sia superata la soglia prefissata. Detta soglia può essere individuata nei 14 anni come proposto negli artt. 4 e 5 della mia più recente Petizione, la n. 189 (13 e14) allegata al fascicolo presente in Commissione, oppure nei 12 anni suggeriti nella Petizione n. 736 (15 e16) di Iole Granato, anch’essa allegata al fascicolo come da regolamento, o ancora discostarsi sia dai 14 sia dai 12 ove la Commissione individuasse un’età che fosse a suo parere più appropriata.
Ciò che appare invece inconcepibile è lasciare queste situazioni irrisolte, determinando così una discriminazione a danno dei figli nati prima, nonché la sopravvivenza del patriarcale pater familias in relazione al cognome dei figli, in una parte neanche tanto ristretta della popolazione.

2 Aprile 2024

© Iole Natoli

 

Link di riferimento

(1) Audizione Senato del 28.03.2024 - https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245281

(2) Lettera aperta di Iole Natoli, Audizione del 22 febbraio / Libertà e dignità della persona e provvedimenti per il Cognome dei Figli -https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli_26.html

(3) Iole Natoli, La soppressione della donna nella struttura familiare, in "Il foglio d’arte", Palermo, Giugno 1979, pp. 5-6 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html

(4) La prima proposta di legge per attribuire ai figli il cognome di entrambi i genitori fu presentata in Italia dal deputato regio Salvatore Morelli (1824-1880), sostenitore di riforme sociali e autore di varie proposte a favore delle donne. Del suo disegno di legge per il doppio cognome rimane però negli archivi del Senato solo il titolo, senza traccia alcuna di articoli di cui sia possibile attestare l’eventuale ideazione. Da notare che nel gennaio del 2014 fu presentato in Senato il Ddl 1230, a firma di Alessandra Mussolini, in cui non ci si occupava minimamente di stabilire come si sarebbe dovuta articolare la riforma per le generazioni successive, aventi dunque già un doppio cognome.

(5) Tribunale di Palermo 1982, prima sentenza in Italia sul Cognome materno ai figli - https://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/tribunale-di-palermo-1982-cognome.html

(6) Iole Natoli, Ecco un progetto che rivoluziona la secolare tradizione maschilista, Perché al figlio il cognome del padre?, L’ORA, Palermo, 25.01.1982 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/ecco-un-progetto-che-rivoluziona-la.html

(7) Lettera di risposta di Elena Marinucci in La lunga strada del Cognome materno in Italia / Parte prima - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/la-lunga-strada-del-cognome-materno-in.html

(8) Iole Natoli, Evoluzione di una proposta di legge / Principio di "prossimità neonatale, 5 giugno 2013 - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-paritario-evoluzione-di.html

(9) Petizione di Iole Natoli, con richiesta di emendamento - https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-del-padre-richiesta-di-emendamento-necessario-no-alla-casualit%C3%A0-e-no-alle-donne-sotto-tutela

(10) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia della Camera della Petizione n. 547 del 7 marzo 2014, di cui alla nota 9 

(11) Petizione di Iole Natoli, Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, lanciata il 14 gennaio 2018 - https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli

(12) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 59 del 14 gennaio 2018 - https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36322.htm

(13) Petizione di Iole Natoli, Nuove Norme sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, 19ª Legislatura - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura

(14) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 189, di cui alla nota 13 - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm

(15) Petizione di Iole Granato, Il cognome materno alle figlie e ai figli nati prima del 2 giugno 2022 - https://www.change.org/p/il-cognome-materno-alle-figlie-e-ai-figli-nati-prima-del-2-giugno-2022

(16) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 736 di cui alla nota 15 - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/48297.htm

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domenica 12 agosto 2018

XVIII Legislatura. Annunciata al Senato e alla Camera la Petizione "Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli"


12 articoli per una Proposta di Legge da adottare
In esecuzione della SENTENZA della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 gennaio 2014 e della SENTENZA della Corte Costituzionale italiana 286/2016
di Iole Natoli
Annunciata al Senato col titolo “Nuove disposizioni sul nome della persona e sul cognome dei coniugi e dei figli” col n° 59, nella seduta n.14 del 26 giugno 2018, e assegnata alla seconda Commissione permanente (Giustizia).
Annunciata alla Camera col titolo “Nuove norme in materia di diritto al nome e di cognome dei coniugi e dei figli” col n° 54, nella seduta del 1° agosto 2018, e assegnata alla seconda Commissione permanente (Giustizia).
Alla Presidente del Senato, al Presidente della Camera, a Senatori e Deputati della XVIII Legislatura e al Presidente del Consiglio

lunedì 31 maggio 2021

Lettera aperta al Segretario del PD, alla Capogruppo PD al Senato e alla Capogruppo PD alla Camera

IL COGNOME MATERNO alla prole NON PUÒ ancora ATTENDERE

di Iole Natoli


PublicDomainPictures da Pixabay

 

Egregio Segretario Letta,
Egregia Senatrice Malpezzi,
Egregia Onorevole Serracchiani,

in relazione al Cognome Materno ai Figli, tema che mi sta molto a cuore e di cui mi occupo dal 1979 (link), mi rivolgo a Voi per più d’una ragione.

In primo luogo perché a seguito della condanna inflitta all’Italia dal Tribunale CEDU nel 2014, in quello stesso anno fu presentato un Ddl del governo Letta sul cognome dei figli.
Benché quel testo avesse alcuni limiti, esso attestava l’intenzione di quel governo a guida PD di modificare la situazione allora (e in buona parte ancor oggi) esistente al riguardo.

In secondo luogo, perché nella XVII legislatura la proposta di legge sul cognome dell’allora on. Garavini, a quell’epoca appartenente al PD, fece da modello per il testo approvato alla Camera (e poi morto in Senato). Garavini oggi non è più dei vostri, anzi delle vostre. Devo anche dire che la proposta allora approvata in un solo ramo del Parlamento non era a parer mio risolutiva e ne risulterà chiaro il motivo più avanti. Ma andiamo all’oggi.

Allo stato attuale, sono state presentate in Senato quattro proposte. In ordine cronologico, quelle di Unterberger (SVP, link),  Garavini (Iv, link), Alessandra Maiorino (M5s, link), Paola Binetti (FI, link). Alla Camera tre: quelle di Laura Boldrini (PD, link), Renate Gebhard (SVP, link) e Fabiana Dadone (M5s, link).

In sostanza, come partito siete presenti alla Camera con una sola proposta - quella dell’on. Boldrini che tuttavia presentò il suo testo il 23 marzo 2018, quando non era ancora nel PD ma iscritta a LeU - mentre siete del tutto assenti in Senato.

Di recente ho iniziato una nuova ricerca sulla situazione al riguardo in tutti i Paesi dell’UE e, più in generale, dell’Europa. Tranne pochissimi casi – forse addirittura uno solo, ne saprò di più quando avrò terminato il lavoro – qualsiasi Paese europeo ha varato già da anni una legge che preveda anche l’attribuzione del cognome materno ai figli. Perfino uno Stato piccolissimo non UE ma incuneato nel nostro territorio, la Repubblica di San Marino, ha sentito la necessità di aggiornarsi nel novembre del 2015 con una Legge denominata "Modalità paritaria di trasmissione del cognome" (link).

Appena oltre il confine nord-orientale dell’Italia un altro Stato, questa volta dell’UE, ha varato una riforma innovativa che l’apparenta per uno specifico aspetto alle legislazioni eticamente più avanzate degli Stati nordici. Non solo, infatti, l’Austria ha eliminato in un colpo solo una disparità macroscopica a svantaggio del genere femminile, ma ha dato il giusto riconoscimento a una realtà incontrovertibile, ovvero al fatto che a generare i figli - mettendoli al mondo e non solo fornendo un patrimonio genetico fifty-fifty - è la donna.
Questa nostra vicina di casa prevede oggi che in assenza di scelte diverse presentate dai genitori – cognome comune dei genitori se scelto prima della nascita del figlio/a, cognome o cognomi del genitore o della genitrice, o di entrambi uniti da un trattino - figli e figlie assumano il cognome della madre, anche se doppio. «Erfolgt keine Bestimmung, erhalten die Kinder automatisch den Familiennamen der Mutter, auch wenn dieser ein Doppelname ist» (
link).
È una modifica che non risale alle comunità matriarcali benemerite – quando le popolazioni non si erano ancora organizzate per farsi le guerre – ma che, essendo abbastanza recente, indica un ripensamento, una presa di coscienza di un’ipotesi di natura sociale: occultare le verità di natura al riguardo è deleterio. Nessuna delle proposte di legge presenti in questa nostra legislatura ha adottato una logica analoga.

La necessità di un disoccultamento è una delle ragioni principali per cui nella più recente delle mie petizioni – annunciata al Senato col n. 59 il 26 giugno 2018, alla Camera col n. 54 il 1° agosto 2018 e contenente 12 possibili articoli di legge - ho previsto all’art. 5, come già in precedenza, che per regola di base nel doppio cognome il materno preceda il paterno. A meno che – modifica introdotta in quest’ultima versione - non sia intervenuta un’indicazione differente concordata tra i genitori o una manifestazione di disaccordo degli stessi, risolvibile con il sorteggio.

Sono convinta – e a quanto pare non sono la sola – che la parità tra i genitori sia necessaria, non soltanto a causa del pari contributo genetico nella formazione della prole ma soprattutto a causa del ruolo paritario ad essi attribuito nell’accudimento, nel mantenimento e nell’educazione dei figli. Non può però essere considerato equo ed educativo che la parità tra i due genitori sia istituita a prezzo della “decapitazione” della differenza iniziale nella generazione dei figli. È necessario che le nuove generazioni metabolizzino quella verità che per secoli si è tentato in tutti i modi di nascondere e che finalmente la accettino, per evitare che il rimosso – che consegue immancabilmente all’occultamento – agisca come ancor oggi accade quale motore di sopraffazione e di odio nei confronti delle donne.

È preferibile che la priorità del cognome materno non sia rigida, come già scritto. Questo sia per rispetto della volontà dei singoli genitori, che potrebbero desiderare una soluzione diversa, sia perché un’indicazione possiede un valore formativo maggiore di un’imposizione. Una decisione non scelta susciterebbe un astio maschile altrettanto pericoloso del messaggio occulto che tende a disinnescare;  un’indicazione di massima obbliga invece a riflettere e a prendere coscienza di quel fatto naturale la cui rimozione ha portato e porta inevitabilmente a considerare legittima una pretesa di dominio sulla donna e sui figli. I femminicidi hanno molteplici cause. La soppressione del riconoscimento dello specifico ruolo della donna nella generazione dei figli ne è una delle maggiori concause.

Ciò che con questa petizione ho proposto è la tutela del corpo sociale relativamente all’aspetto del cognome. Per la stessa ragione, in luogo dell’ordine alfabetico ho indicato il sorteggio, da molti anni adottato in Lussemburgo, in caso di disaccordo tra i genitori sulla priorità nel doppio cognome. L’ordine alfabetico FALSA infatti il rapporto paritario tra i genitori. Con esso si pretende di risolvere un disaccordo, che rappresenta dunque l’eccezione all’accordo, inquinando le possibilità dell’accordo stesso, anzi minandole alla base. La prepotenza sarà garantita in anticipo se uno dei due saprà che, in virtù della lettera alfabetica iniziale del suo cognome, avrà la meglio sul desiderio dell’altro/a. Non cercherà di valutare i desideri o le ragioni contrarie alle sue perché avrà già una vittoria incontrastabile in tasca. Il suo volere prevarrà per forza di legge, creando di fatto una discriminazione non in base al sesso ma alla collocazione tra i primi o gli ultimi posti dell’ordine alfabetico, ovvero di una realtà artificiosa che con l’accordo civile o con la struttura dei corpi generanti non ha proprio nulla a che fare.

C’è un’altra cosa che va considerata in merito alle regole di base e questa volta non mi riferisco alle priorità nell’ordine dei cognomi ma alla “scelta”. E qui entrano in gioco anche altre considerazioni.

Attribuire alla nascita il cognome di ciascuno dei genitori significa porre in relazione il figlio/a con ciascuno di essi e con entrambi i rami della parentela più diretta, materna e paterna. Significa anche evitare che, in caso di filiazioni precedenti o successive di uno dei membri della coppia genitoriale, i figli e le figlie abbiano un cognome del tutto differente da quello dei fratelli e delle sorelle, quasi fossero in condizioni di estraneità. La stessa Corte costituzionale, nella sua pronuncia del 2016, ha dato ampio risalto al vantaggio che il doppio cognome induce per la formazione identitaria dei figli e non è escluso che la prossima sentenza della Corte Costituzionale, di cui alla recente ordinanza di rimessione (link), rafforzi proprio il valore del doppio cognome rispetto al cognome singolo.
Sicuramente, quest’ultimo non potrà perdere diritto di cittadinanza, ai sensi della stessa sentenza CEDU del 2014, che ha ribadito la pertinenza dell’attribuzione del cognome ai figli alla sfera privata dei singoli e non a una preferenza (o ipotetica ragione) dello Stato.

Se però il doppio cognome rappresenta la migliore soluzione possibile per la prole, allora questa dovrà essere posta come regola di base e la scelta del cognome singolo, materno o paterno, come opzione legittima concordata da entrambi i genitori. Questo significa invertire la formulazione presente nel Ddl approvato nella legislatura XVII e che ritroviamo, ancora adesso, nella maggior parte delle proposte della legislatura corrente. Solamente due proposte attuali prevedono infatti il doppio cognome come punto di partenza della riforma: la proposta Gebhard, che però mantiene un’illegittima priorità del cognome paterno basata sul nulla, e la proposta Binetti, due proposte che tuttavia sono manchevoli non contemplando il diritto di opzione per il cognome singolo.

Chiedo al Segretario e alle due Capogruppo del PD: perché non sollecitare qualche parlamentare del vostro partito affinché presenti una proposta -  il più possibile aderente alle istanze che hanno determinato il testo in 12 articoli esposto nella mia Petizione (link) - più analitica e diversa dalle attuali proposte di legge in Parlamento?

 

 

https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli

 

31.05.2021

© Iole Natoli
Aderiscono: Angela Maria Bottari
Laura Moschini

Quali membri del Gruppo FB  “IL COGNOME MATERNO IN ITALIA - Procedure prefettizie e anagrafiche” (link) aderiscono anche:
Erica Villa, Antonella Leonardo, Cinzia Ciriotti, Cristiana Girardi, Paola Aceti, Massimo Pendenza, Sandra Amoretti, Federica Cagnolati, Ekaterina Menchetti, Marcella Formenti, Beatrice Carli, Francesca Pipitone Bottini. Si aggiungono, dopo l'invio delle mail, Anna Rita Strina e Iole Granato. 

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Alcuni link utili sul tema

DOPPIO COGNOME A FIGLI E FIGLIE. Una rivoluzione culturale e non questione di sola parità / di NoiReteDonne
http://www.noidonne.org/articoli/doppio-cognome-a-figli-e-figlie-una-rivoluzione-culturale-e-non-questione-di-sola-parit.php

Trattati e Sentenze varie da anni bussano. Parlamento e Governo assicurino il pieno accesso al Cognome Materno / di Iole Natoli
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2021/02/provvedimenti-per-il-cognome-dei-figli.html

Il rispetto della Costituzione e dei Trattati muterà le sorti del Cognome dei Figli in Italia? / di Iole Natoli
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2021/02/cognomematerno-e-diritti-lettera-aperta.html

Elenco degli scritti di I. Natoli sul cognome materno
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/iole-natoli-e-il-cognome-materno.html