sabato 21 marzo 2015

Il COGNOME maritale e la Patrilinearità, nell’ambito dell’INCONTRO “Politiche Di Genere / Questioni di Educ-azioni”, presso l’Ufficio Informazione di Milano del Parlamento Europeo

Rosalba Perini, Iole Natoli, Pia LocatelliFrancesca GuerisoliLaura Onofri - Foto di Katia Menchetti

La SVALORIZZAZIONE del FEMMINILE inculcata fin dalla nascita mediante il COGNOME della DONNA CONIUGATA e quello dei FIGLI
Una legge per il cambiamento
di Iole Natoli
 «Quali che siano le regole della moralità, la cancellazione di una genealogia nell'altra
è una colpa etica che perverte lo spirito del popolo, dei popoli,
ed impedisce il costituirsi di un'etica della coppia».
(Luce Irigaray, Sessi e genealogie)

C’è una gran differenza tra lo scegliere un prenome per il figlio e lo stabilire quale cognome il figlio debba assumere. Il prenome (inteso comunemente come nome) individua il bambino al di fuori delle relazioni con gli altri, benché per lungo tempo sia invalsa l’usanza di attribuire ai bambini i prenomi dei nonni paterni o materni; il cognome, invece, inserisce espressamente e immancabilmente in un’area parentale di appartenenza.
Grazie al cognome si fa parte di una famiglia e non di un’altra. Mediante il nome, di cui fa parte il cognome, si fonda l’identità della persona. Allo stato attuale, l’identità dei figli e delle figlie passa da un percorso obbligato: il cognome paterno e solo quello, la famiglia paterna e quella soltanto.
Ciò benché sia proprio la donna il soggetto maggiormente impegnato nella generazione della prole, non solo attraverso la trasmissione del DNA, che trova analoga trasmissione da parte dell’uomo, ma mediante una gravidanza e un parto che la diversificano radicalmente dal genitore di sesso maschile. Un “benché” cui potrebbe essere sostituita la dizione “proprio per questo”, dato che l’antichissima invidia della generatività femminile è la radice dell’ordinamento patriarcale, che ha sottratto alla donna dignità e diritti, facendone uno strumento della genealogia maschile privo d’indipendenza e volontà.
Per non perdersi nelle nebbie del passato, basterà ricordare qualche data. Il 25 giugno 1865 viene promulgato il Codice civile del Regno d’Italia che assoggetta la donna coniugata all’autorizzazione maritale dell’uomo «capo della famiglia» dichiarandone con ciò l’incapacità giuridica su tutti i fronti.
Occorrerà arrivare al 1919, affinché le donne ottengano per legge di essere abilitate all'esercizio di "tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici”, pur rimanendo ancora escluse dagli impieghi giurisdizionali e dall'esercizio di diritti e di potestà politiche “o che attengono alla difesa militare dello Stato"; bisognerà ancora attendere il 1946 per l’estensione del diritto di voto e il 1975 per un primo tentativo di parificazione della donna all'interno della famiglia.
Chi ancora oggi insiste col voler attribuire alla questione “cognome dei figli” il valore di un astratto capriccio, di una colpevole “distrazione” da problemi primari quali ad esempio il lavoro, mostra di non conoscere - o di non voler riconoscere - il retroterra culturale da cui essa si genera. La patrilinearità del cognome costituisce uno strumento permanente e massivo di distorsione sociale attivo ancora oggi, in quanto condiziona la percezione che gli uomini hanno delle donne e talora le donne stesse di sé. La prassi legale che impedisce alla donna di esser fonte dell’identità sociale dei suoi figli viene appresa dalle giovani generazioni per quello che di fatto essa è: una dichiarazione implicita d’inferiorità, di capacità giuridica minore, di minore dignità della donna. Attraverso la patrilinearità obbligatoria si insegna a maschi e femmine, fin dalla più tenera infanzia, che il mezzo per essere riconosciuti nella società è la figura paterna e non la materna, che solo mediante il cognome del padre (e dunque attraverso il riferimento a una figura maschile) si struttura e trova apprezzamento la loro identità, in tutti gli ambiti sociali nei quali la loro vita si struttura e si evolve.
Questa comunicazione silente e distorsiva è una colpa sociale da rimuovere. Lo hanno compreso le e i parlamentari che a datare dal 1979 hanno proposto leggi di modifica relative all’acquisizione del cognome; lo hanno sentito e compreso coloro che hanno voluto promuovere azioni giudiziarie per attaccare questa consuetudine discriminante e dannosa.
Se la prima azione giudiziaria di tal natura iniziò in Italia nel 1980 a Palermo, per concludersi nel 1982, è a un’altra causa civile ben più lunga, che trova accanto alla donna anche il suo coniuge, che dobbiamo la decisione del Parlamento italiano di discutere le proposte di legge in materia. Non a caso il DDL approvato alla Camera e giunto in Senato con il n.1628 ha ricevuto il titolo “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 gennaio 2014”. Senza il dispositivo di condanna conseguente al caso Cusan e Fazzo, possiamo avere quasi assoluta certezza che nessuna proposta di legge - pessima, buona, o parzialmente imperfetta - sarebbe oggi in attesa di discussione e approvazione da parte dell’altro ramo del Parlamento.
Per quanto questo sia già un risultato di portata storica, è necessario rilevare talune pecche non lievi che il testo fin qui approvato contiene. Esse attengono principalmente:
- al ricorso all’ordine alfabetico in luogo del rispetto del principio di prossimità neonatale in presenza del cosiddetto doppio cognome;
- all’incompletezza o nebulosità di alcune norme, ovvero all’assenza di un dettato ben chiaro che obblighi ciascun genitore ad attribuire a ogni figlio o figlia lo stesso cognome attribuito ad altra prole derivante da differenti unioni, coniugali o meno, con cui si rischia di legittimare un codice di estraneità tra filiazioni derivate da un solo genitore comune;
- alla limitata possibilità di modifica da parte di figli e figlie maggiorenni del o dei cognomi ricevuti;
 - all’esclusione della modifica del 143-bis operata successivamente al 19 giugno 2014, come da Resoconto della seduta n. 265 di Giovedì 3 luglio 2014 in cui leggiamo: «Michela MARZANO (PD), relatore, chiarisce che la nuova proposta di testo unificato presenta talune modificazioni rispetto alla proposta di testo unificato precedentemente presentata ed illustrata. La prima concerne l’eliminazione dell’articolo 1 che riguardava il cognome dei coniugi, in quanto si tratta di una materia che richiederebbe un autonomo esame ed approfondimento. Si è quindi delimitato l’oggetto dell’esame al solo cognome dei figli».
Forse è quest’ultima la manchevolezza riscontrata che maggiormente stupisce e offende le donne. Certamente la brusca rimozione di una norma per la quale la donna coniugata è stata collegata ai suoi figli mediante l’aggiunzione del cognome maritale, identico al cognome paterno di costoro, avrebbe creato un qualche vulnus nella situazione di quelle donne che non avrebbero potuto godere retroattivamente delle regole che questa legge introduce. Sarebbe bastato però aggiungere un articolo relativo al permanere della situazione già in atto per le donne coniugate prima dell’entrata in vigore della legge, salvo una loro espressa richiesta di modifica e adeguamento alle nuove norme, per risolvere onorevolmente e una volta per tutte il problema, eliminando tale indebita traccia patriarcale che questo Disegno di legge accoglie in sé.
Si è scelto, invece, di mantenere in vita il 143-bis, ovvero una norma che viola a sua volta e in identico modo il combinato degli artt. 8 e 14 della CEDU, quegli stessi per i quali l’Italia è stata condannata con la Sentenza di Strasburgo del 7 gennaio 2014.
L’art. 8, infatti, consente a uno Stato di intervenire nella vita privata e familiare dei suoi cittadini solo mediante una legge che «costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
Nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere che l’art.143-bis adempia ad almeno una sola di queste funzioni.
Quanto all’articolo 14,  che enuncia il divieto di discriminazione, questo recita che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute» nella CEDU «deve essere assicurato senza distinzione alcuna fondata espressamente sul sesso, la razza, il colore» o altre particolari situazioni.
Il 143-bis italiano viola manifestamente tale articolo, in quanto istituisce l’obbligo di aggiungere il cognome coniugale solo per la donna e non bilateralmente o quale scelta dei coniugi.
Non basta. La Corte di Strasburgo nelle sue conclusioni ha rilevato come «una differenza di trattamento nell’esercizio d’un diritto enunciato dalla Convenzione non deve solamente perseguire uno scopo legittimo», quale quello di garantire l’unità familiare o un altro aspetto di pubblico interesse;  per la Corte «l’articolo 14 risulta ugualmente violato» se non è ravvisabile un «rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine preposto».
Ne consegue che nessuna pretesa unità familiare è difendibile tramite l’unilaterale e sproporzionale obbligo imposto alle donne di aggiungere al proprio il cognome del coniuge e che qualunque donna coniugata può ricorrere contro questa norma apertamente incostituzionale e far sparire l’art. 143-bis, che col DDL approvato alla Camera si è deciso di mantenere nell’ordinamento odierno dello Stato.
Strano destino quello della popolazione italiana. C’è voluto un attacco in piena regola da parte di una coppia di coniugi per smantellare la patrilinearità obbligatoria, guadagnando all’Italia una condanna, e ci vorrà una nuova sentenza di qualche tribunale supremo in risposta all’istanza di una donna (anche di una che non abbia o non abbia ancora avuto figli), per cancellare definitivamente quest’offensivo residuo di un antico asservimento all’«uomo capo della famiglia» di ottocentesca e patriarcale memoria. A meno che, nei mesi che verranno, il Senato non decida di rimediare da sé a tale macroscopica lesione del diritto delle donne italiane.

Milano, 20 marzo 2015 - ©Iole Natoli
(Incontro “Questioni di Educ-azioni” organizzato da Se Non Ora Quando & Fondazione Zaninoni, presso l’Ufficio Informazione di Milano del Parlamento Europeo)


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