venerdì 27 ottobre 2017

GPA / SUI “CONTRATTI” E SUL DIRITTO ITALIANO


Quando nel 1979 cominciai a scrivere sul cognome materno, formulando per la prima volta nella Repubblica Italiana le indicazioni per una proposta di legge basata sul doppio cognome (nel Regno d'Italia mi aveva preceduta di un secolo il deputato pugliese Salvatore Morelli),  non pensavo al cognome materno come fatto a sé stante, ma come espressione simbolica della relazione primaria madre-figlio
A distanza di tanti anni intervengo sulla pratica della Gpa che si vorrebbe introdurre in Italia, mossa dalla stessa convinzione. La relazione madre-figlio non è primaria solo temporalmente, lo è anche per importanza fondante e volerla stravolgere alienando il figlio dalla donna che lo partorisce costituisce una violazione delle norme di natura oltre che del diritto del bambino.
Riporto dunque qui un articolo pubblicato su "Femminismi a confronto e laicità", in quanto lo ritengo inerente al mio tema di sempre.


Sui "contratti" e sul Diritto Italiano
Le incongruenze della Gpa
di Iole Natoli 
Al di là della lesione del diritto naturale del bambino e dello stato di contenitore-oggetto a cui viene ridotta la donna con la pratica della Gpa, temi sui quali ho scritto in altre pagine del blog (link), v’è un elemento che non viene mai rilevato e consiste nell’aspetto giuridico di questa “rivoluzione culturale”… che di fatto rivoluzione non è e riporta anzi ai tempi in cui la donna veniva paragonata alla “terra”, inseminata dal maschio padrone.
Il punto centrale della Gpa è per i committenti la certezza che la gestante non possa decidere di tenere con sé il bimbo che ha partorito. Da lì la ricerca di contratti preimpianto, che garantiscano il “licenziamento” della partoriente a risultato ottenuto. In questa direzione si colloca la proposta dell’Associazione Luca Coscioni (link), fantasiosamente definita “gestazione etica” che con l’Art. 1 prevede:
«Per gestazione per altri s’intende quella di una donna che volontariamente e liberamente ospita nel proprio utero, fino al termine della gravidanza, un embrione prodotto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e che, prima dell’inizio della gestazione, si è impegnata con atto irrevocabile, da sola o unitamente alla persona con cui è sposata o è convivente, a partorire il figlio del genitore o dei genitori e a rinunciare a qualsivoglia diritto genitoriale sul bambino che nascerà. Tutti i soggetti qui coinvolti accettano integralmente il contenuto del successivo articolo 6 con dichiarazione inclusa nell’atto di cui al successivo articolo 5».
Il tutto confortato da un atto definito dall’art.5, che assume il preciso valore di contratto.

La stesura di un simile progetto denota una consistente “distrazione”. Negli USA - non so se dovunque o solo in alcuni stati - in effetti funziona così; in altri luoghi tra quelli che la consentono no, ma questi ultimi non sono tra i più gettonati dai committenti. Da noi una simile prassi contrattuale non potrebbe rientrare nel Diritto e non solo perché postula l’alienazione “volontaria” della donna, ma per un fatto per così dire “a monte”.

Da noi le leggi prevedono che il genitore possa e debba esercitare la responsabilità (ex potestà) genitoriale SOLO nell’interesse del figlio e in rappresentanza legale di quest’ultimo. Al di fuori di tale situazione la sua azione legale è interamente nulla.
Ora, visto che il figlio al tempo dell’impianto ancora non c’è, come potrebbe un qualsiasi aspirante futuro (e conseguentemente anche ipotetico) genitore di qualsiasi sesso chiedere allo Stato italiano di considerare valido un qualsiasi contratto, che potrebbe aver valore solo se all’embrione venisse riconosciuto lo Statuto di Persona, che di fatto non ha?
Non diciamolo ad Adinolfi, altrimenti pur di giungere all’abolizione della legge sull’aborto si converte e sposa la causa della Gpa…                                

27.10.2017


© Iole Natoli  
(link)

Nessun commento:

Posta un commento