domenica 25 marzo 2018

STOP alle varie forme di Discriminazione per uno STOP alle Violenze di genere

Il silenzio sul Cognome Materno è colpevole
di Iole Natoli
Focus sulla vita e le difficoltà delle donne, in alcuni corsi di formazione per Ordini professionali a Milano.
A pochi giorni dall’evento organizzato dall’Ordine dei Giornalisti “Stop alle violenze di genere. Formare per fermare”, che ha avuto luogo il 19 Marzo presso la sede dell'Istituto dei ciechi, il Teatro Nuovo ha ospitato il 21 un altro evento voluto dall’ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) dal titolo "Salute, economia, diritto e deontologia".
In quest’ultima occasione, i Presidenti degli Ordini professionali della Lombardia, riuniti per una tavola rotonda presieduta dalla Dottoressa Marcella Caradonna, hanno analizzato gli ostacoli che le donne incontrano nel mondo del lavoro - dalla penalizzazione delle gravidanze ai casi di molestie sessuali - nonché la percentuale di presenza femminili in posizioni di rilievo nell'ambito delle varie professioni.



Benché gli interventi degli oratori di entrambi i corsi fossero tutti di estremo interesse in relazione agli argomenti trattati, due frasi emerse nel corso della tavola rotonda citata mi hanno colpita particolarmente, per l'attinenza che ho riscontrato con un tema di cui scrivo oramai da molto tempo.
Il Dott. Andrea Pernice, in qualità di Governatore del distretto metropolitano milanese del Rotary, ha espresso la sua meraviglia morale per il fatto che si possa ledere la "dignità" della donna “che è madre di tutti noi” e il Dott. Riccardo Bettiga, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, ha ricordato come “le donne continuino a votare soprattutto gli uomini” per le posizioni di prestigio.
Io mi occupo fin dal 1979 a vari livelli del Cognome materno ai figli (link 1, link 2, link 3), perché l’assenza del cognome della donna dal cognome della prole – situazione quasi assoluta, fino a pochissimo tempo fa – lede proprio la dignità femminile, è stata ed è ancora strumento di una sopraffazione di genere che si esplicita a vari livelli, condiziona la rappresentanza politica agita dalle donne, oltre ad essere contraria all’interesse personale dei figli.
Se si pensasse che oggi, dopo la sentenza della Consulta 286/2016, non sia più così  si cadrebbe in errore. Non soltanto gli effetti di un costume sociale radicato non si cancellano brevemente nel tempo per effetto di una sentenza, ma i mutamenti che questa ha apportato non sono tutti esattamente apprezzabili e vediamo adesso il perché.
La Corte costituzionale ha proclamato la necessità di dar seguito in sede di registrazione anagrafica all’aggiunta del cognome materno IN PRESENZA DI ACCORDO dei genitori, precisando – e qui sta la portata negativa – che per tutti gli altri casi (ovvero in caso di disaccordo) la situazione sarebbe rimasta immutata, con il solo cognome paterno a farla da padrone. L’accordo infatti riguarda solo la presenza del materno, non la presenza del paterno.
I (e anche le) miopi hanno enfatizzato l’aspetto positivo della sentenza, tralasciando un aspetto importante che ne consegue, quello della sottomissione legalizzata della donna al volere del partner in questa materia. In precedenza veniva attribuito solo il cognome paterno in quanto la normativa – peraltro indiretta – dello Stato non consentiva soluzioni diverse. Quand’anche lo avessero chiesto gli uomini per rispetto verso le loro mogli o compagne, non ci sarebbe stato accoglimento perché la legge NON CONSENTIVA A NESSUNO di interferire con la propria volontà nel processo di attribuzione del cognome, né alle donne né agli uomini.
La sentenza ha intaccato quest’assenza paritaria di potere. Stabilendo che solo in presenza di assenso paterno il cognome materno può essere attribuito alla nascita, ha posto la donna sotto il dominio maschile. Se il padre è d’accordo il cognome ci sarà, se soltanto al papà questo non piace NO, il volere della mamma non conta. Ma cosa cambia tra la filiazione di una donna il cui partner non è d’accordo sul cognome materno rispetto a quella di una donna in cui il partner è consenziente? Forse che a condurre una gestazione e partorire è la donna nel caso di consenso maschile e invece è l’uomo nel caso di diniego del partner? La dignità dell’essere femminile, oltre che la realtà della biologia, può dipendere dalla preferenza personale del padre di suo figlio? C’è da chiedersi come possa essere stata proprio la Corte costituzionale a determinare una simile enormità.
Vediamo cosa dice l’art. 29 della nostra Carta.
Articolo 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.
Confrontando il contenuto dell’articolo con la sentenza suddetta, si potrebbe dedurre che sia stata la garanzia dell’unità familiare ad aver indotto i giudici italiani a non estendere l’aggiunta del cognome materno a tutti i casi in cui la madre ne avesse fatto richiesta all’atto della nascita del figlio. Ma in altre parti della sentenza gli stessi giudici si sono spesi a favore della maggiore individuazione dell’appartenenza familiare (e dunque dell’unità della famiglia) che la presenza del cognome materno consente, in quanto ricollega il figlio a entrambi i rami del suo ambiente parentale naturale.
Non solo. La sentenza della Corte di Strasburgo del 2014 sul caso Cusan e Fazzo ha smentito la validità del principio secondo cui l’unità familiare dipenderebbe dalla presenza del cognome paterno, specificando che altri sono i parametri cui riferirsi per garantire detta unità.
Su quale altra giustificazione poggerebbe allora la discriminazione introdotta nel 2016 dalla Consulta? Viene scritto in sentenza come un mantra che si vuole non interferire con l’attività legislativa cui spetta di definire la materia con regole specifiche generali. Strano modo di considerare incostituzionale una norma per poi legittimarne ugualmente l’utilizzo in attesa che una legge la cancelli. Ma le cancellazioni di quanto è incostituzionale nelle pratiche e nelle leggi non sono materia specifica dell’azione della Consulta? Non è proprio la Consulta chiamata a eliminarle con le sue valutazioni e sentenze? In questo caso però si è deciso di sottomettere il verdetto pieno sulla costituzionalità o meno di una norma all’attività in fieri di un Parlamento, impegnato a ruminare inutilmente su una proposta che non avrebbe poi visto la luce per fine legislatura. Questo comportamento “prudenziale” è una costante della Corte Costituzionale quando si tratta di cognome materno. Lo abbiamo visto in opera anche nella sentenza sul caso Cusan e Fazzo, ribaltata dalla sentenza di Strasburgo che ha espresso una condanna di tutte le procedure italiane che avevano impedito l’accoglimento di quanto richiesto da quei coniugi (condanna che pertanto si estendeva anche all’operato della Consulta in quel caso specifico).
C’è poi da chiedersi quale sconvolgimento ci sarebbe stato in Italia se la Corte nostrana non avesse preteso di specificare che la modifica era da considerare limitata ai casi di consenso paterno. Cosa sarebbe accaduto negli uffici dell’Anagrafe? Lotte, guerre, fatti di sangue, incremento dei casi di femminicidio? Quale scenario terrificante ha sconvolto l’obiettività di quei giudici al punto da avallare una discriminazione che fa a pugni – questa sì – non solo con la pari dignità dei coniugi sancita dalla nostra carta ma anche con l’art. 14 della CEDU (operativa anche per l’Italia) e col comma 1 dell’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, della quale noi facciamo parte?
Semplicemente, ci sarebbero state due circolari ministeriali (la 1 e la 7) del 2017, nelle quali sarebbe stato specificato che, in caso di richiesta apposita, il cognome materno sarebbe stato aggiunto obbligatoriamente al paterno, esattamente come è avvenuto però col limite del consenso del padre. Tutto qua.
Ora, se perfino la Corte Costituzionale si lascia condizionare dalla tradizione maschilista in corso, sottomettendo la donna che conduce una gravidanza e partorisce il figlio al volere del partner che non fa nulla di tutto questo, beh, c’è veramente ancora molta strada da fare perché la dignità della donna sia riconosciuta in questo Paese, il rispetto di genere diventi una realtà consolidata e le donne siano capaci in massa di riconoscersi in altre donne e non politicamente solo in uomini, per effetto del condizionamento instillato in loro alla nascita, tramite un cognome che ha fatto SOLO del padre lo strumento di formazione dell’identità personale e di riconoscibilità sociale del soggetto.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Articolo 14 - Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 21 - Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
Forse sarebbe il caso di cambiare la dizione di “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”, alla francese, per Convenzione Europea dei Diritti Umani, alla maniera inglese e spagnola, perché c’è il fondato sospetto che persino gli organi apparentemente più asettici del nostro sistema giurisdizionale (e non solo) possano venire influenzati inconsciamente da un’intitolazione che pretende di assorbire nell’Uomo anche la Donna. Esiste una petizione al riguardo (link).
Per la Petizione Disposizioni sul Nome della persona e sul Cognome dei coniugi e dei figli, Alla Presidente del Senato, al Presidente della Camera, a Senatori e Deputati della XVIII Legislatura e ai Segretari delle Formazioni politiche, contenente una NUOVA PROPOSTA per una Legge sul Cognome, invece il link è un altro: eccolo.
25-30.03.2018
© Iole Natoli


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