Dal Webinar “Doppio Cognome
/ Nel superiore interesse del minore le proposte di Noi Rete Donne”, l'intervento di
|
||||
Lettera aperta alla Commissione Giustizia |
||||
L’una tende a porre sullo stesso piano di scelte opzionali i cognomi di entrambi i genitori e il cognome di uno solo di essi, l’altra vorrebbe privilegiare il doppio cognome, ovvero i cognomi di entrambi i genitori in linea con la sentenza 131/2022 della Consulta [1], che individuava espressamente nel doppio cognome l’interesse a un’identità completa del minore. Nel corso delle audizioni sono state avanzate anche ipotesi di doppio cognome obbligatorio, cosa che a me piacerebbe moltissimo dato che proprio questo era il tipo di riforma di cui avevo scritto su riviste e quotidiani dal 1979 [2] al 2014 e che avevo segnalato tramite la mia prima Petizione [3], presentata nel 2014 in Parlamento.
|
|
|||
Proprio in quell’anno si concludeva però l’annosa vicenda dei coniugi Cusan e Fazzo, che alla nascita della loro prima figlia avevano chiesto che le fosse attribuito il solo cognome materno, invece del paterno come da tradizione italiana. Dopo i dinieghi collezionati in Italia, la coppia si era rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), con sede a Strasburgo. Questa aveva condannato
l’Italia per violazione di due articoli della CEDU (Convenzione Europea
dei Diritti dell'Uomo)
[4], respingendo la tesi del Governo italiano che preliminarmente
aveva definito improponibile il ricorso, sostenendo che non fosse
più sussistente l’oggetto del
contendere, in quanto, dopo alcuni anni dall’inizio dei procedimenti
italiani, la coppia aveva chiesto e ottenuto dalla Prefettura che il cognome
della madre quanto meno fosse aggiunto. Di conseguenza, presentai
immediatamente una nuova petizione che includeva la possibilità di scegliere
il cognome di uno solo dei genitori [6]. La sentenza CEDU del 2014 ha creato un precedente ineludibile. Ritroviamo “salvata” la possibilità di scelta del cognome singolo nella stessa sentenza 131/2022 della nostra Corte costituzionale, che pure tanto spazio ha dedicato allo sviluppo di un’identità completa del minore che si realizza proprio attraverso un legame con entrambe le linee familiari. A mio avviso, proponendo il doppio cognome obbligatorio rischiamo di veder modificato in aula l’impianto del testo unificato al momento in fieri - e in modo quasi certamente peggiorativo - oppure, se approvato da entrambe le Camere, di vedere impugnata la legge mediante un nuovo ricorso alla Consulta. In questa legislatura ho presentato una Petizione [10], identificata col n. 189 [11] e assegnata alla Commissione Giustizia, affinché come dall’art. 141 del Regolamento del Senato [12] sia discussa insieme alle proposte legislative. Come tutte le mie Petizioni sul Cognome è strutturata con possibili articoli di legge, uno dei quali pone il doppio cognome come regola di base senza però definirla come tale. Oggi penso che sia possibile rendere più stringente l’indicazione preferenziale per il doppio, apportando minime ma utili variazioni a quanto suggerito in precedenza. Ecco dunque la mia
proposta emendativa degli articoli dei quattro disegni di legge, nonché del
mio stesso testo, che trattano dell’attribuzione al figlio dei cognomi o del
cognome al momento dell’avvenuta nascita. Art. 143 quater - (Cognomi o cognome del figlio) Dopo alcuni commi arrivo al cognome di un solo genitore ed ecco la nuova stesura: In deroga al cognome di entrambi i genitori di cui ai commi precedenti e qualora non vi siano già figli della stessa coppia genitoriale col cognome di entrambi, i genitori che abbiano individuato il superiore interesse del figlio nell’attribuzione del cognome di uno solo di essi hanno facoltà di attribuire tramite dichiarazione concorde il cognome prescelto, composto da un solo elemento o da due. In sostanza, le variazioni che invierò al Parlamento
a mezzo di una Petizione emendativa lanciata ieri su Change.org [13] consistono: Nei commi intermedi tra i due che ho illustrato, ho
modificato ancora qualcosa. Dopo aver ascoltato nell’audizione del 7 maggio [14] l’avvocata
Antonella Anselmo e averla successivamente intervistata [15],
consapevole del malessere foriero di bocciatura di un qualsiasi comma, che rischia sempre di cogliere la maggior parte dei parlamentari se solo leggono della “prossimità neonatale” [16 e I7] a cui consegue la priorità del cognome materno, ho aggiunto a scopo terapeutico un inciso che si ispira a quanto espresso dall’avvocata. Il criterio
cronologico che ha illustrato costituisce, come lei stessa ha detto, una fotografia del momento della nascita. Rappresenta dunque quella linea giuridica che, in conseguenza della titolarità del cognome che è del figlio e non dei genitori, coincide in pieno col concetto di prossimità neonatale. In assenza di indicazioni sull’ordine da parte di entrambi i genitori o di uno solo di essi, anche per cause di forza maggiore che impediscano la formulazione bilaterale di scelte, l’Ufficiale di stato civile, in conformità alle generalità della madre indicate nell'attestazione di avvenuta nascita, parte integrante dell'atto di nascita (ved. audizione Anselmo del 7 maggio), assegnerà per primo il cognome materno seguito dal cognome paterno, ove non esistano già figli della stessa coppia con differente sequenza degli elementi del doppio cognome. Qualora un genitore o entrambi abbiano un doppio cognome, l’Ufficiale di stato civile attribuirà il primo di due cognomi del genitore impossibilitato. Concludo rilevando che l’aderenza al criterio cronologico cronologico che informa l'attestazione di avvenuta nascita, parte integrante dell'atto di nascita, ben potrebbe sostituire non solo l’autoritario ordine alfabetico ma anche il sorteggio, proposti entrambi nei DdL senatoriali per risolvere i casi di disaccordo sull’ordine. Il motivo per cui mi sono attenuta alla mia precedente indicazione del sorteggio sta nella convinzione che molto difficilmente nelle aule delle Camere questa soluzione verrebbe accettata come regola generale, perché la malattia maschilista del nascondimento degli eventi di gravidanza e parto è, nel 2024, ancora in corso. Sicuramente utilizzare quel criterio in modo non rigido - prevedendo dunque un differente ordine conseguente a un accordo tra i coniugi – aiuterebbe la popolazione maschile ad affrontare finalmente il rimosso e ad accettare il principio di realtà, ma ci sono casi in cui una malattia psichica, singola o collettiva, viene protetta e coltivata da coloro che ne sono affetti. Temo che la negazione della “prossimità neonatale”, che postula e nello stesso tempo è postulata dal criterio di cronologia fattuale, sia tra questi. |
||||
28 Maggio 2024 |
||||
Note e link di riferimento: [1] Sentenza 131/2022 della Corte costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131 [2] Iole Natoli, Doppio cognome per i figli. Primo scritto in Italia sull'argomento del giugno 1979. La soppressione della donna nella struttura familiare: https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html [3] Iole Natoli, prima petizione del 2014 con una Proposta di legge in 10 articoli per il doppio cognome paritario - https://www.change.org/p/proposta-di-legge-in-10-articoli-per-il-doppio-cognome-paritario-al-parlamento-italiano-al-dipartimento-per-le-pari-opportunit%C3%A0 [4] Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf [5] CEDU Sentenza del 7.01.2014 - Ricorso n.77/07 - Cusan e Fazio c. Italia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_61&facetNode_2=1_2(2014)&contentId=SDU978646&previsiousPage=mg_1_20 [6] Iole Natoli, seconda petizione del 2014 con una Proposta di legge sulla scelta tra doppio cognome e cognome unico concordato - https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-o-del-padre-firma-la-petizione-al-parlamento [7] Maria Magnani Noya, 1979, Nuove norme in materia di diritto di famiglia, proposta di legge sul cognome di un solo genitore a scelta - http://legislature.camera.it/_dati/leg08/lavori/stampati/pdf/08320001.pdf [8] Giuliano Pisapia, 2001, Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli -https://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk0500/frontesp/0410.htm [9] Rosy Bindi, 2008, Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0025610 [10] Iole Natoli, testo della Petizione sul cognome dei figli, n. 189 (Senato) - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura [11] Annuncio e assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato della Petizione n. 189 di cui alla nota precedente - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm [12] Regolamento del Senato art. 141 - https://www.senato.it/istituzione/il-regolamento-del-senato/capo-xvii/articolo-141-1 [13] Petizione emendativa lanciata il 28.05.2004 su Change.org - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura [14] Audizione del 7 maggio 2024 - https://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=245657 [15] Intervista con Antonella Anselmo: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/05/la-titolarita-dei-cognomi-pertiene.html [16] Iole Natoli. Principio di prossimità neonatale in Nel Cognome della Madre e del Padre. Richiesta di Emendamento necessario, testo della petizione annunciata alla Camera nel 2014 (XVII legislatura) col n. 547 - https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-del-padre-richiesta-di-emendamento-necessario-no-alla-casualit%C3%A0-e-no-alle-donne-sotto-tutela [17] Annuncio e assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato della Petizione n. 547, di cui alla nota precedente - https://www.camera.it/leg17/468 |
||||
Nota finale
Attribuzione immagine:
|
||||
Nessun commento:
Posta un commento