sabato 23 novembre 2024

Lettera aperta alla Commissione Giustizia del Senato Approdo in vista al testo sul #COGNOME?

Alcuni punti su cui occorre riflettere per una legge concretamente efficace
Di Iole Natoli

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Egregie Senatrici ed Egregi Senatori, Egregia Presidente della Commissione Giustizia,

Siamo convinte che l’obiettivo di tutte le proposte depositate e della maggior parte degli interventi effettuati sia stato quello di delineare una legge seriamente innovativa, attenta al riequilibrio di genere e in grado di risultare quanto più possibile incisiva sul presente e sul futuro della popolazione italiana.
Non sempre però alle intenzioni corrispondono indicazioni adeguate.
Precisiamo dunque, preliminarmente, che quanto ci apprestiamo a segnalare non rappresenta una critica ostile ad alcune posizioni espresse dalle senatrici proponenti o ad altre emerse nel corso delle audizioni informali promosse dalla Commissione Giustizia del Senato, ma esclusivamente una messa in luce di taluni aspetti negativi, non percepiti come tali da chi li ha formulati. 

Nel quadro dell’interesse comune che è di pervenire a una riforma che risulti concretamente efficace, supponendo che sia ormai prossima la redazione del testo unificato, segnaliamo i punti a nostro avviso salienti a cui la legge dovrebbe informarsi.

• Il primo consiste nell’EVITARE in assoluto un linguaggio che riconnetta al passato.
Il rischio di una continuità pericolosa è ben presente date le formule adottate nei
quattro Ddl del Senato [1], in cui si legge sempre di «cognome del padre o cognome della madre» e mai di «cognome della madre o cognome del padre».
La
primogenitura linguistica accordata al “cognome del padre” [2] è un portato del pensiero patriarcale, secondo cui il padre gioca nella filiazione un ruolo maggiore rispetto a quello della madre, benché sia arcinoto che è vero esattamente l’opposto. Mantenere la primogenitura linguistica del termine padre rispetto al termine madre, in contrasto peraltro con l’ordine alfabetico, agisce come rafforzamento di quel pensiero patriarcale che, come si dichiara, si vorrebbe combattere e che è stato tacciato di incostituzionalità dalla Consulta. Sostanzialmente, siamo in presenza di un nascondimento della realtà oggettiva e di una riduzione d’efficacia del contenuto innovatore della legge.

Quest’aspetto va valutato. Non si sta lavorando a una legge per rassicurare nell’esercizio del potere gli uomini, ma per sottrarre loro quello in eccesso, rendendoli consapevoli del necessario rispetto nei confronti delle donne, ovvero dell’uguaglianza di genere. Può sembrare un dettaglio di poco rilievo ma è esattamente il contrario; per contribuire a un cambio di mentalità bisogna partire dalle parole, sostituendo abitudini falsamente innocue.

• Il secondo punto riguarda il cognome dei coniugi.
Abbiamo particolarmente apprezzato la leggerezza, venata di elegante umorismo, con cui nel corso della
10ª audizione [3] la Dott.ssa Rosanna Oliva De Conciliis, Presidente onoraria della Rete della Parità, si è rapportata alle reiterate ansie espresse dal Sen. Sergio Rastrelli sulle “linee di trasmissione rispetto agli avi”, specie per i collegamenti tra “cugini” [4] (collegamenti esistiti fin qui tra cugini del SOLO ramo paterno, cosa che pare non abbia mai inquietato il Senatore).
Ci ha stupito però la valutazione positiva espressa dalla Presidente per la possibilità, prevista da tre dei Ddl [5], che col matrimonio ciascuno dei coniugi possa aggiungere al proprio il cognome dell’altro coniuge o scegliere uno di essi quale “cognome comune” da attribuire poi ai figli. A nostro avviso c’è poco da rallegrarsi per questa proposta. A dispetto delle indubbie intenzioni riformatrici delle tre proponenti da notare che la Senatrice Julia Unterberger prevede addirittura l’obbligo di aggiunta per la sola donna [6], ove non sia stata espressa dai coniugi la scelta di un cognome comune – questa possibilità di aggiunta costituisce un rischio altissimo perché strumento di continuità con un passato che deve essere rivisto in modo sostanziale.
Tralasciamo di soffermarci sulla scarsa utilità del provvedimento, che comporterebbe sul piano pratico una serie di modifiche superflue in caso di divorzi e di nuovi matrimoni, come è stato già rilevato in occasione di alcune audizioni. Concentriamo per un momento l’attenzione sulla coppia stabile.
Chi finirebbe con l’aggiungere il cognome del coniuge scegliendolo come cognome comune, rinunciando al diritto di assicurare ai figli i cognomi di entrambi i genitori?

Aggiungiamo un’osservazione ulteriore, assolutamente non secondaria.

In una fase in cui la dipendenza dall’antica concezione patriarcale è tutt’altro che superata e condiziona profondamente la psiche non soltanto maschile, rendere più stringente la connotazione della coppia coniugale con una formula che garantisse la possibile modificazione delle identità soggettive dei contraenti matrimonio potrebbe alimentare, in non pochi uomini, quel senso di possesso che è alla base di tanti episodi di violenza sulle donne, compresi i femminicidi. Ciò perché ogni scissione successiva al vincolo celebrato o soltanto promesso potrebbe esser vissuta, ancor più di quanto accada già adesso, come un disastro inconcepibile, una dissoluzione non preventivata di un’unione percepita, a livello psicologico, come indissolubile.
Non includere nella proposta finale l’aggiunta del cognome del coniuge, peraltro non obbligatorio bilateralmente, ci appare una misura necessaria sotto ogni aspetto.

• Il terzo punto concerne la necessità di porre in primo piano il cognome di entrambi i coniugi, di farne in altri termini la regola [7], rispetto alla quale il cognome di uno solo dei due deve essere inteso e dunque comunicato dalla legge come “deroga”.

• Il quarto punto attiene all’ordine dei cognomi nel doppio e alla necessità che una tutela delle decisioni della donna ci sia. No dunque al padre che si fa latore della volontà di entrambi senza un’effettiva possibilità di controllo. Occorre individuare un sistema, da varare immediatamente a mezzo di norme autoapplicative, che tuteli il diritto delle madri – come evidenziato in alcune utilissime audizioni e ultimamente sia dalla Dott.ssa Sandra Sarti, già Prefetta della Repubblica (10ª audizione, ved. nota 3), sia  dalla Prof.ssa Silvia Illari dell’Università di Pavia (11ª audizione, nota 8) – se non altro per rispetto di quel faticoso travaglio di gravidanza e parto, che le madri e non i padri affrontano e portano a termine.
Quanto al sistema a cui ricorrerre in caso di
disaccordo sull’ordine [9], siamo abbastanza fiduciose sul superamento dell’ordine alfabetico a favore del sorteggio, per il quale Iole Natoli si è battuta a lungo già nel corso di legislazioni precedenti, con petizioni e con lettere aperte [10] inviate alle Commissioni e alle parlamentari di allora. Oggi diverse “conversioni” in tal senso si sono già registrate e dunque non indugeremo sull’argomento.

• Il quinto punto verte sulla necessità di regolare le situazioni pregresse [11]. Appare necessario eliminare il consenso dell’altro genitore per evitare la discriminazione patita non solo dalle madri ma in primo luogo dai figli. A causa dell’assenza di un provvedimento – in nessuno dei quattro Ddl c’è qualcosa in proposito [12]questi non solo non potrebbero fruire di quel vantaggio per il loro sviluppo che la sentenza 131/2022 della Corte costituzionale [13] ha messo in luce, derivante dal collegamento con entrambi i rami parentali, ma sarebbero addirittura costretti a vivere situazioni di esclusione in caso di nuove unioni e altre filiazioni della madre, non avendo nessun cognome in comune con lei e con i nuovi fratelli.
Per risolvere il problema si potrebbe disporre un semplice automatismo di aggiunta, a seguito ovviamente di richiesta, per i figli o figlie con meno di 12 anni di età, mentre per coloro che avessero già compiuto i 12 anni sarebbe necessario l’ascolto della figlia o del figlio da parte del giudice a cui spetterebbe poi la decisione.
Non regolare la questione non è solo commettere una discriminazione anzi due, come già detto, ma costituisce un freno alla diffusione della riforma, perché si lascerebbe ancora nelle mani dei padri uno scettro che non ha alcuna ragione di esserci.

Concludiamo ricordando che la sentenza 131/2022 della Consulta non nasce da una gentile concessione dei giudici in virtù di un costume sociale mutato, ma dal riconoscimento espresso dalla Corte dell’incostituzionalità della prassi precedente ab origine, perché desunta dagli stessi articoli della nostra Costituzione, in vigore dal 1º gennaio del 1948.
Chiarezza e determinazione, dunque, senza cedimenti sui diritti fondamentali della persona, finalmente riconosciuti come tali.

Ringraziamo per la cortese lettura e porgiamo i nostri migliori saluti.

Iole Natoli, Giovanna Berna, Iole Granato, Francesca Pipitone Bottini, Erica Villa,
amministratrici dei gruppi FB 
Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche [14] Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art.143bis c.c.) [15].

Aderiscono:
Cinzia Ciriotti, Frida Bertolini, Isabella Deiana, Federica Cagnolati...
____________________________________

 

Link di riferimento ai temi trattati nel testo:

[1]  Quattro Ddl del Senato:
      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01402135.pdf

[2]  Primogenitura linguistica accordata al “cognome del padre”
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html

[3]  10ª audizione:
      https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/attribuzione-del-cognome-ai-figli-4

[4]  Collegamenti tra “cugini”:
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html

[5]  Tre dei quattro Ddl:
      Alessandra Maiorino

      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01365931.pdf
      Simona Malpezzi
      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361107.pdf
      Julia Unterberger
(ved. nota 6).

[6]  Julia Unterberger, obbligo di aggiunta per la sola donna:
      https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361136.pdf

[7]  “Regola” e “Deroga”
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/06/il-superiore-interesse-del-minore-va.html

[8]  11ª audizione:
      https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/attribuzione-del-cognome-ai-figli-3 

[9]  Ordine dei cognomi e disaccordo:
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/cognome-dei-figli-di-ordini-di.htm
      e
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/vii-audizione-presso-la-presidenza.html

[10] Iole Natoli, petizioni e lettere aperte
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/petizioni-e-lettere.html

[11] Situazioni pregresse:
      https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/10/alla-commissione-giustizia-del-senato.html

[12] Ilaria Cucchi, DdL 918
     
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01391964.pdf
     
Per gli altri 3 DdL ved. nota 5

[13] Sentenza 131/2022 della Corte costituzionale
      https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131

[14] Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche
      https://www.facebook.com/groups/iter.cognomematerno.italia/   

[15] Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art,143bis c.c.)
      https://www.facebook.com/groups/cognome.materno.italia.abolizione143bis 


Link immagine: https://it.freepik.com/foto-gratuito/giovane-famiglia-in-strada_1132340.htm#fromView=keyword&page=3&position=28 


23 Novembre 2024


 


© Iole Natoli

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