Prassi cambio

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Per le MOTIVAZIONI andate alla pagina di cui a quest'altro link 

Per le INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA rimanete invece su questa pagina, dove troverete in basso anche le informazioni per le variazioni da apportare ai documenti dopo il cambio cognome.


Con D.P.R. n.54 del 13 marzo 2012 a partire dal 9 luglio 2012, qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto che ha la competenza esclusiva della pratica.
Pertanto tutte le domande devono essere indirizzate al Prefetto del proprio luogo di residenza o del comune di nascita.
Le istanze possono essere presentate solo da cittadini italiani.
In passato le richieste dovevano rivestire carattere eccezionale ed erano accettate esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. Oggi le richieste di aggiunta del cognome materno sono considerate rilevanti e accettate se motivate opportunamente e sottoscritte da entrambi i genitori, o se viene allegata la dichiarazione di consenso del genitore di cui il figlio ha già il cognome (abitualmente il padre).
La domanda (in bollo o in carta semplice solo ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) corredata dalla RELATIVA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. dall'interessato o da un delegato e sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, o inviata per posta ordinaria allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
ATTENZIONE:
in nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Nel caso in cui il Prefetto, assunte le necessarie informazioni, ritenga che la domanda non sia meritevole di accoglimento, ne informerà per iscritto il richiedente, ai sensi di legge, indicando i motivi che, allo stato, appaiono ostativi all’accoglimento della domanda e invitando nel contempo l’istante a proporre le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da documenti aggiuntivi, entro il termine di legge a decorrere dalla ricezione della comunicazione.
Ricevute le controdeduzioni dell’interessato, o decorso inutilmente il termine assegnato, il Prefetto provvederà ad emettere formale provvedimento di diniego, dettagliatamente motivato, oppure a proseguire nell’iter per l’accoglimento della domanda.
Nei casi di accoglimento della domanda, i richiedenti saranno autorizzati con decreto del Prefetto a far affiggere per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso il termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti l’eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome o del cognome.
ATTENZIONE: il decreto di autorizzazione, per avere efficacia, deve essere annotato, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita e negli altri atti di stato civile.

Le informazioni relative alle istanze possono essere richieste telefonicamente o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica della prefettura di pertinenza. Ove venissero rappresentate, telefonicamente o via mail, problematiche relative a pratiche particolarmente complesse, a discrezione dell’ufficio potrà essere fissato un appuntamento per la disamina e la valutazione delle stesse.

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NOTE
1_ NEI SITI DELLE VARIE PREFETTURE SONO PRESENTI I MODELLI DI DOMANDA PER MAGGIORENNI E PER MINORENNI. Basterà scaricarli.
2_ PER LE MOTIVAZIONI si consiglia di esaminare questa pagina:
http://cognomematernoitalia.blogspot.it/p/prassi-odierna-per-il-doppio-cognome.html
Si fa presente che le motivazioni indicate ai numeri 3 e 4 vengono di norma ritenute sufficienti per l’aggiunta del cognome materno. Poiché non richiedono documentazione particolare è sempre consigliabile inserirle, anche in presenza di altre motivazioni (documentabili) da poter addurre.
3_ GLI INDIRIZZI DELLE VARIE PREFETTURE SI TROVANO QUI:
4_ È richiesta di regola la firma di entrambi i genitori già all’atto di presentazione della domanda. Ove non vi sia assenso dell’altro genitore, è possibile presentare la domanda ma non si ha certezza dell’esito. Potrebbe rendersi necessario in tal caso il ricorso al giudice dei minori.
5_ Chi avesse difficoltà di un qualche tipo potrà iscriversi per chiarimenti al Gruppo FB “Iter del Cognome Materno nei regimi di matrimonio e di convivenza”.

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Elenco delle variazioni da apportare e degli uffici o persone da informare
DOPO il cambio di cognome 
Carta d'identità (Anagrafe del comune)
Patente (Motorizzazione o ACI)
Codice fiscale (Agenzia delle entrate. Aggiornare il tesserino anche nel caso in cui il codice fiscale non dovesse cambiare. Se c'è stata anteposizione del cognome materno il codice cambierà sicuramente. Per il calcolo del codice: link)
Tessera sanitaria ed eventuali esenzioni

Passaporto (Questura)
Tessera elettorale (Ufficio elettorale del Comune)
Datore di lavoro
Banca (Bancomat e Carte di credito)
Variazione intestazione email (rendere visualizzabile il nuovo cognome collegato all'email, anche se l'indirizzo non cambia)
Utenze e contratti (acqua, luce, gas, telefono, connessione internet, rai-tv, operatore cellulare, telepass, assicurazioni varie, ecc.)
Condominio
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RICORSI
La pratica di richiesta cambio non richiede assistenza legale. Se però si vuol ricorrere contro la decisione negativa del Prefetto al TAR (entro 60 giorni dalla notifica) o al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni), è necessario rivolgersi a un legale del ramo amministrativo
per decidere sull'opportunità e non solo per attivarlo.

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9 Febbraio 2014 
e aggiornamenti successivi
© Iole Natoli

2 commenti:

  1. Come mai il codice fiscale non cambia??

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  2. In effetti sarebbe più corretto che cambiasse, perché un codice difforme da quello che si dovrebbe avere con il cognome "nuovo" è un indizio del mutamento intervenuto che può non essere gradito al titolare (privacy). D'accordo che lo Stato ha diritto di tenere in memoria i cognomi originari per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, ma relazionare due codici diversi non sarebbe poi così difficile per un sistema informatico...

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