Prassi cambio


INFORMAZIONI GENERALI SULLA
PROCEDURA 

In basso anche le informazioni per le variazioni da apportare ai documenti dopo il cambio cognome.

La domanda (in bollo o in carta semplice solo ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) corredata dalla RELATIVA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. dall'interessato o da un delegato e sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, o inviata per posta ordinaria allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Qualora il Prefetto, assunte le necessarie informazioni, dovesse ritenere che la domanda non sia meritevole di accoglimento, ne informerà per iscritto il richiedente, ai sensi di legge, indicando i motivi che, allo stato, appaiono ostativi all’accoglimento della domanda e invitando nel contempo l’istante a proporre le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da documenti aggiuntivi, entro il termine di legge a decorrere dalla ricezione della comunicazione.

Ricevute le controdeduzioni dell’interessato, o decorso inutilmente il termine assegnato, il Prefetto provvederà ad emettere formale provvedimento di diniego, dettagliatamente motivato, oppure a proseguire nell’iter per l’accoglimento della domanda.

Nei casi di accoglimento della domanda, i richiedenti saranno autorizzati con decreto del Prefetto a far affiggere per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

Trascorso il termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti l’eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome o del cognome.

ATTENZIONE: il decreto di autorizzazione, per avere efficacia, deve essere annotato, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita e negli altri atti di stato civile.

Le informazioni relative alle istanze possono essere richieste telefonicamente o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica della prefettura di pertinenza. Ove venissero rappresentate, telefonicamente o via mail, problematiche relative a pratiche particolarmente complesse, a discrezione dell’ufficio potrà essere fissato un appuntamento per la disamina e la valutazione delle stesse.


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NOTE



1_ Nei siti delle varie Prefetture sono presenti i modelli di domanda per maggiorenni e per minorenni.
     Basterà scaricarli.

2_ Gli indirizzi delle varie Prefetture si trovano qui:
http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm

 

2 commenti:

  1. Come mai il codice fiscale non cambia??

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  2. In effetti sarebbe più corretto che cambiasse, perché un codice difforme da quello che si dovrebbe avere con il cognome "nuovo" è un indizio del mutamento intervenuto che può non essere gradito al titolare (privacy). D'accordo che lo Stato ha diritto di tenere in memoria i cognomi originari per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, ma relazionare due codici diversi non sarebbe poi così difficile per un sistema informatico...

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