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Dal sito NOIDONNE.org |
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DOPPIO
COGNOME A FIGLI E FIGLIE |
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IL COGNOME MATERNO
tra proposte di legge, ricorsi giudiziari, sentenze |
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di Noi Rete Donne
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C’è molta attesa oggi – e non solo in Noi Rete Donne - per l’esito del percorso intrapreso dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza di autorimessione 18/21 [1] derivante dall’attribuzione iniziale, per volontà concorde di due genitori non coniugati, del solo cognome materno a una minore. A sollevare l’eccezione di costituzionalità è stato, per l’assenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il Tribunale di Bolzano, adito dal pubblico Ministero per la rettifica del cognome attribuito perché reputato in contrasto col primo comma dell’art 262 cod. civ. che, disponendo come unica regola la patrilinearità del cognome, non consente l’attribuzione del solo matronimico neanche in presenza di accordo tra i genitori. La Corte Costituzionale, come da ordinanza citata, ha stabilito di porre sotto esame detto articolo - nella parte in cui attribuisce automaticamente il solo cognome paterno, e non quello di entrambi i genitori, nel caso in cui non ci sia indicazione differente da parte dei genitori -, mettendo con tale scelta in discussione in modo radicale uno dei retaggi di quella famiglia patriarcale, contraria ai principi costituzionali, che grava sinistramente ancora oggi sulla vita concreta delle donne. La storia del cognome materno nella Repubblica italiana (nel Regno ci aveva provato inutilmente il deputato pugliese Salvatore Morelli) inizia a due livelli nel 1979; nell’ambito parlamentare ad ottobre, con la proposta del cognome unico a scelta presentata dall’onorevole Maria Magnani Noya, e nell’ambito della “cultura di massa” a giugno con un saggio della giornalista Iole Natoli sulla necessità d’una riforma centrata sul doppio cognome a figlie e figli. Quel che ci preme qui mettere in luce è l’equivoco costante che ha accompagnato per anni questo tema, ridotto banalmente dai più a un interesse solo soggettivo o all’intento di rimontare anche in quest’ambito la scala delle disuguaglianze tra i sessi per semplice adeguamento all’esistente. Fin dall’origine la lotta per il cognome materno, che portò anche all’inaugurazione della via giudiziaria con la causa civile avviata a Palermo nel giugno 1980 da Iole Natoli [2], ha avuto una matrice ben più vasta, perché riguarda aspetti profondi del nostro vivere sociale. Nasce come esigenza di smascherare e troncare le vie sotterranee mediante le quali è stato fondato e propagato nei secoli l’occultamento del potere generativo della donna, con un’apposita strategia binaria. Da un lato, si è fatto del cognome della famiglia e della prole un imprimatur esclusivamente maschile, che equivale a un’appropriazione dei figli e in precedenza anche della donna, dall’altro si è spogliata la donna della sua personalità e identità, destinandola a un ruolo subalterno di mera cura, regolato dal potere del padre esercitato sulla madre e sui figli. Malgrado alcune riforme intervenute dal 1975 a oggi, degli esiti del potere patriarcale riconosciamo infallibilmente le tracce nei casi di femminicidio e figlicidio. Se la donna non ha già generato si colpisce e si uccide lei sola e se invece ha già avuto dei figli si stermina tutta la famiglia. Che lo voglia o no, lei è mia, i figli sono più miei che suoi come attesta il loro stesso cognome, ho il potere assoluto e mi è quindi lecito ucciderla perché pretende di non sottostarvi. Insieme a lei uccido anche i miei figli, per esser certo di averla ugualmente distrutta nel caso in cui malgrado il mio impegno lei sopravviva, allo scopo di farmi un dispetto, o sopravviva comunque nel loro ricordo. Sono rare le donne che uccidono i loro figli, si contano sulla punta delle dita, ma non ci sono mani sufficienti per contare i figlicidi degli uomini. Medea è un’invenzione maschile, è l’emblema di un mondo alla rovescia dove si riconosce il potere generativo femminile ma solo per sprofondarlo nell’abisso della delittuosità e dell’abiezione, pur con qualche attenuante del caso. Consapevole dell’incidenza negativa che nel tessuto sociale del Paese ha avuto e ha la patrilinearità legittimata che induce alla disuguaglianza e al dominio, Noi Rete Donne non è più disposta a tollerare che le istituzioni parlamentari e il governo si sottraggano al mandato operativo a cui la Costituzione e i trattati internazionali li impegnano, anche in rapporto alla questione Cognome. Dopo il progetto di Magnani Noya, altre voci femminili si erano levate inutilmente, in un Parlamento votato in ogni Legislatura a confinare questa riforma specifica tra gli ultimi problemi da affrontare. La prima proposta parlamentare sul doppio cognome dei figli, che prevedeva anche la possibilità del cognome unico a scelta, fu presentata nel 1989 dalla deputata Laura Cima, esponente dell’ecofemminismo in Italia. La Camera, ovviamente, non raccolse. Laura Cima ci riprovò nel 2001 ma, come per proposte altrui degli anni successivi, il Parlamento rimase indifferente, con una sordità senza rimedio di protesi. Nel giugno del 2000, una coppia aveva ripreso intanto la via giudiziaria. Il ricorso di Alessandra Cusan e Luigi Fazzo per l’assegnazione alla figlia del solo cognome materno, viene respinto dal tribunale di Milano con sentenza dell’8.6.’01, ma i due genitori non si fermano e percorrono i vari gradi di giudizio. La questione viene infine sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 61 del febbraio 2006 [3], pur invocando l’intervento del Parlamento, non si pronuncia nel merito per non invadere il campo del Legislatore e dichiara il ricorso irricevibile. Così la coppia prosegue per Strasburgo, con un ricorso che nel gennaio del 2014 viene accolto positivamente dalla Corte Edu. La sentenza CEDU di condanna per l’Italia [4] segnerà irrevocabilmente l’inizio del conto alla rovescia dell’obbligo patrilineare del cognome. Per effetto di quella sentenza, la XVII Legislatura in opera riempie di ossigeno gli esausti polmoni e si distingue per un fatto epocale. Le proposte presentate delle deputate non solo vengono discusse in Commissione, come già avvenuto nella XVI Legislatura, ma questa volta - proprio da non crederci! – accade di più. Il testo unificato, che prevede il doppio cognome o il cognome unico a scelta, sopravvive al vaglio dell’Assemblea, ottiene l’approvazione della Camera il 29 settembre del 2014, col n. 1628 sbarca senza nessun mezzo acquatico al Senato – Oh che bello, che bello, finalmente ci siamo! - dove, come da storia infinita, morirà. A nulla sono servite le oltre 50.000 firme raggiunte dalla Petizione lanciata da Laura Cima in quella stessa Legislatura e da lei personalmente consegnata alla Presidente della Camera Boldrini e alla Vicepresidente del Senato Fedeli, per una celere approvazione di una legge. A nulla erano servite ugualmente, nel corso dei lavori alla Camera, sia le Petizioni inviate da Iole Natoli contenenti proposte per soluzioni diverse, accolte in parte da qualche parlamentare, sia altre proposte di emendamenti suggerite dalla Rete per la Parità. La XVII Legislatura si conclude senza nulla di fatto e il ciclo delle proposte e delle attese ricomincia. Le discussioni sul cognome materno però non suscitano sulla stampa e tra la gente le stesse espressioni stupite di prima. Non si sentono o leggono più gli interrogativi “Ma perché?”, “Come mai?”, Ma che importanza ha?”. Il “Come mai?” è mutato di tono, lo si pronuncia per la questione opposta, è un “Come mai non è ancora stata approvata una legge!?!”. Ora, infatti, le donne si rivolgono sempre più spesso alle Prefetture per ottenere l’aggiunta del loro cognome al paterno dei propri figli e, poiché se separate o non più conviventi ne sono il più delle volte impedite dall’opposizione dei padri, si riuniscono in gruppi di informazione anche sui social, dove discutono e approfondiscono il tema giungendo a opinioni personali sempre più articolate e precise. Il cognome materno negato è già entrato nel corso degli anni in alcune fabbriche del sapere. A laureande e laureandi vengono assegnate sempre più spesso tesi specifiche, dimostrando che le Università si sono aperte al nuovo clima - quando non hanno contribuito a suscitarlo - che sta sorgendo al riguardo nel Paese. Il cognome della madre trova posto, anche al di fuori di quell’ambito, in diverse conferenze e convegni. Nel 2013, nell’ambito di un nuovo procedimento giudiziario avviato presso il Tribunale di Genova, una nuova questione di costituzionalità giunge dalla Corte d’Appello alla Consulta. Questa volta si tratta della possibilità che nel 2012 era stata preclusa ai ricorrenti di ottenere in Italia per il proprio figlio il doppio cognome, già attribuito in Brasile al momento della nascita. La Rete per la Parità interviene nel giudizio costituzionale a sostegno della difesa dei genitori nell'unica forma allora ammessa, cioè quella di un intervento che, in quanto agito da un'Associazione che non era parte del giudizio a quo, viene diciarato inammisibile e tuttavia importante per il giudizio stesso perché a sostegno della questione con argomentazioni scritte ugualmente valutate dal collegio. Grazie alla precedente sentenza della CEDU, che ha “invitato” l’Italia a porre fine all’inerzia legislativa, la Consulta decide di assumere una posizione più fattiva, senza timore di apparire troppo “invadente”. Con la sentenza n. 286 del 2016 [5] si esprimerà a favore della coppia ricorrente, soffermandosi ampiamente sul diritto della figlia e del figlio di poter strutturare la sua identità in rapporto a entrambi i genitori anche sul piano formale e dunque attraverso il doppio cognome. L’innovazione è circoscritta alla coppia genitoriale: se non c’è accordo tra i genitori non se ne fa proprio niente, rimane sempre il timbro in fronte paterno. Come non bastasse già questo ad alimentare un notevole malcontento tra le donne, la circolare del 14.06.2017 dei Servizi Demografici si incarica di stabilire che la parola “anche”, usata dalla Corte nella sentenza, indichi inderogabilmente una posposizione e non una possibile anteposizione del cognome materno; con gran sollievo, ovviamente, di buona parte della popolazione maschile, impegnata a rivendicare nel rapporto coi figli un corrispettivo simbolico compensativo di quell’effettiva priorità che la natura, indifferente alle manipolazioni giuridiche, ha affidato al genere femminile attraverso la gravidanza e il parto. Con l’ordinanza di autorimessione n. 18 dell’anno in corso, la Corte appare intenzionata a compiere un passo in avanti, che potrebbe rivelarsi decisivo. Ha infatti posto sotto esame dinanzi a se stessa non il ricorso ma l’art. 262 del codice civile, da cui discende il prepotere storico del sempiterno cognome patriarcale. Lo ha fatto richiamando gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione italiana e, in relazione a quest’ultimo, gli artt. 8 e 14 della CEDU e i corrispettivi artt. 7 e 21 della CDFUE, trattati sovranazionali entrambi firmati e ratificati, nonché la sua precedente sentenza 286/2016. Utilizzando lo strumento dell’Opinio Amici curiae, la Rete per la Parità, l’Associazione Coscioni e l’Associazione Vox-Diritti hanno già depositato tre atti d’intervento distinti, collegati alla pubblicazione dell’ordinanza. Alla Consulta il 15 febbraio è stata anche indirizzata simbolicamente, da componenti del gruppo FB sul Cognome Materno in Italia, una Lettera aperta volta a rendere percepibile anche al pubblico l’attesa delle donne italiane per una soluzione reale del problema. Noi Rete Donne, che fin dalla sua creazione ha combattuto le pesanti discriminazioni che condizionano a tutti i livelli la vita delle donne nel nostro Paese, invita le associazioni e formazioni femminili, impegnate per l’uguaglianza di genere, a una forte pressione coordinata su Parlamento e Governo, considerando non più procrastinabile una legge sul cognome materno. Una legge con cui non solo si ponga fine al condizionamento alla discriminazione, inoculata nella mente dei cittadini sin dalla più tenera infanzia, ma si restituisca alle donna la dignità dell’essere madri, effettive o solo potenziali, generatrici cioè della specie umana, come le antiche culture erano in grado di saper riconoscere senza cadere nel panico per questo Cosa potrà derivare dalla nuova sentenza che si attende? Al momento non è dato saperlo, ma se essa dovesse aprire nuove vie rispetto alle attuali limitate, non si potrà più accettare che vengano opposti sbarramenti ideologici, transenne prepotenti ed infinite messe allo scopo di ricacciare all’indietro l’evoluzione della nostra storia e dell’intero corpo sociale. Ciò che è simbolico agisce sull’inconscio. Come ha sempre fatto, il cognome paterno “di diritto” trasmette ancora oggi alle nuove generazioni un messaggio di “prevaricazione maschile legittima”. È il cancro della nostra società, che si propaga in discriminazioni ulteriori in un processo di continue metastasi. Come qualsiasi tipo di cancro, va estirpato. Noi Rete Donne
Gruppo di lavoro Iole Natoli, Daniela Carlà, Marilisa D’Amico, Antonella Anselmo, Laura Cima, Francesca Dragotto, Laura Moschini, Eliana Rasera, Antonella Ida Roselli
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28.03.2021 |
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Link
di cui al testo: [2] Tribunale di Palermo, Civile, Sez. I, sentenza 865/82 del 19.02.1982, prima causa contro lo
Stato per l’attribuzione del cognome materno alla prole. [3] La Corte Cost. con la sentenza 61/2006 dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, comma 2, 262, 299,
comma 3, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, comma 2, della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, I Sez. civile. [4] CEDU – sentenza
7.01.2014 -
Ricorso n.77/07 - Cusan e Fazzo c. Italia.
[5] Corte Cost. Sentenza 286/16. Oggetto: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte:
Attribuzione foto: Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons |
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
lunedì 29 marzo 2021
Noi Rete Donne e il COGNOME MATERNO in Italia
venerdì 19 febbraio 2021
Provvedimenti per il Cognome dei Figli / LETTERA APERTA alle MINISTRE del Governo Draghi
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Trattati e Sentenze varie da anni bussano. Parlamento e Governo assicurino il pieno accesso al Cognome Materno |
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di Iole Natoli |
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Buon nuovo giorno, quanto meno simbolico, a tutte le Ministre oggi in carica. Siamo in attesa di una sentenza della Corte Costituzionale che potrebbe – e si spera lo faccia – creare qualche difficoltà agli ufficiali di stato civile addetti alla registrazione delle nascite. Mi sono occupata del cognome materno – in particolare del doppio cognome – a datare dal 1979 con scritti (1), con un’azione giudiziaria del 1980 (2), stroncata due anni dopo dal giudice del Tribunale ordinario di Palermo che non ravvisò l’eccezione di costituzionalità da me sollevata, mediante contatti con partiti politici (3) e con proposte di soluzione al problema (4). Agli inizi del 2013 lanciavo una prima Petizione (5), presentata come le successive in Parlamento, in cui suggerivo norme da poter varare per il doppio cognome obbligatorio. In un mio articolo del giugno 2013 (6) formulavo il concetto di “prossimità neonatale” quale criterio di precedenza tra i cognomi, che diede luogo nel 2014 a una richiesta di emendamento, tramite nuova Petizione (7), all’allora nebuloso Disegno di Legge governativo C. 2123, di cui si era avuto sentore e che sarebbe stato presentato di lì a poco. Intanto esponevo una seconda Proposta completa e diversa (8) in una Petizione che prevedeva il diritto di scelta tra cognome unico e doppio cognome, a seguito della decisione del Tribunale di Strasburgo del 7 gennaio 2014. Il criterio sulla disposizione dei cognomi, unitamente a quello della possibilità di modifica del cognome per il figlio maggiorenne, furono accolti dall’on. Marilena Fabbri (9), che incluse la “prossimità neonatale” nella sua Proposta di Legge, adattandola però in modo tale da concorrere a determinarne l’insuccesso. Una mia terza Proposta (10) avanzata agli inizi del 2018, con cui rendevo più completo e mirato il progetto, fu presentata tramite Petizione e annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente a giugno e in agosto. Non credo sia difficile comprendere il perché, dopo quasi 42 anni di attenzione ininterrotta e fattiva, io stia seguendo con trepidazione gli esiti del ricorso sottoposto dal Tribunale di Bolzano alla Corte costituzionale, che ha avuto quale conseguenza interlocutoria l’ordinanza 18/21 (11), oggetto della Lettera aperta alla Consulta (12), che allego. Perché oggi mi appello a Voi tutte? La discussione delle diverse proposte di legge presenti alla Camera e al Senato e la conseguente approvazione richiedono tempi ormai troppo lunghi rispetto alla durata residua di questa legislatura. Per di più, se la sentenza in lavorazione della Consulta dovesse scompaginare, come insieme a molte altre donne io spero, gli attuali assetti delle registrazioni all’anagrafe, potrebbe essere utile disporre già di qualcosa che regoli opportunamente la materia, rispondendo oltretutto a quel che la sentenza di Strasburgo (13) ha – un “ha” divenuto per la non applicazione concreta solo un “avrebbe” – imposto: la rimozione dalle nostre norme giuridiche dei vulnus da quel Tribunale evidenziati. Esistono, come si sa, i decreti-legge, che regolano le situazioni provvisorie in tutti i casi in cui si manifesti un’urgenza. Con questo scritto provo a suggerire di prepararne uno fin da adesso, ai sensi non solo degli articoli della CEDU (14) e della CDFUE (15) citati dalla Corte nell’ordinanza, ma anche di quelli della CEDAW (16), Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, in vigore per il nostro Paese dal 26 aprile 1997. Di quest’ultima Convenzione citata è di
sicuro molto pertinente l’art. 16, 1° comma, che recita: Se rispondere ai trattati sottoscritti non costituisce un’opzione ma un obbligo, allora ho motivo di ritenere che, onde evitare complicazioni superflue agli uffici nonché allo scopo di eliminare i ritardi, sanando le specifiche condanne ricevute dall’Italia (fin qui una sola, al riguardo, dalla CEDU), Vi sia agevole rintracciare quell’urgenza che per il varo dei Decreti-Legge è prevista. Ringrazio tutte Voi per la lettura e Vi porgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Link: |
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1 - “con scritti”: |
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2 - “Tribunale ordinario di Palermo” http://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/acquisto-e-non-trasmissione-del-cognome.html |
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3 - “con partiti politici” |
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4 - “con proposte di soluzione” |
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5 - “una prima Petizione” (2013) |
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6 – “articolo del giugno 2013” |
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7 - “richiesta di un emendamento” (2014) |
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8 - “una seconda”
(2014) |
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9 – on. Marilena
Fabbri (2014) |
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10 - “una terza”
(2018) |
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11 - “ordinanza
18/21” |
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12 - “Lettera aperta” https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2021/02/cognomematerno-e-diritti-lettera-aperta.html |
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13 - Sentenza di
Strasburgo (7 gennaio 2014) |
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14 - CEDU |
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15 - CDFUE |
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16 - CEDAW |
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17 – Iole Natoli |
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19.02.2021 |
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lunedì 15 febbraio 2021
LETTERA APERTA al Presidente e agli altri Giudici della Corte Costituzionale Italiana
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Il rispetto della Costituzione e dei Trattati muterà le sorti del Cognome dei Figli in Italia? |
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di Iole Natoli
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Buongiorno, a tutti i cortesi membri della Corte. Sono stata indecisa se scriverVi o
meno, in quanto la Corte Costituzionale rappresenta ed è la massima autorità
nella valutazione della costituzionalità delle leggi e certamente non ha
bisogno di interventi di chicchessia per operare. Così, ho scelto di esprimere alcune considerazioni non tanto su ciò che, nella Vostra totale autonomia, potrete decidere sul 262 sotto esame, ma soprattutto su certe soluzioni passate che sempre la Corte, nelle sue decisioni precedenti, ha ritenuto di dover assumere. La libertà di pensiero, che la nostra Costituzione ci assicura, non può essere scambiata d’altronde per intromissione o rifiuto di accettare, quanto meno nell’immediato, le decisioni delle autorità a ciò preposte. Se così non fosse, non soltanto si smentirebbe l’art. 21 nella sua applicazione vivente ma non sarebbe nemmeno stato possibile per la coppia Cusan e Fazzo, le cui richieste erano state bocciate nel concreto con la sentenza della Corte Costituzionale del 16 febbraio 2006, n. 61, adire successivamente il Tribunale di Strasburgo con il ricorso n. 77/2007 e provocare la famosa sentenza della CEDU del 7 gennaio 2014, di cui oggi è obbligatorio tener conto. Ho letto con fiducia rinnovata la motivazione della Vostra ordinanza n.18 depositata l’11/02/2021. Non essendo una giurista – ma incontrerei forse qualche difficoltà anche se invece lo fossi – non mi appare molto chiaro il senso del passo “nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori”. Ciò che suscita in me degli interrogativi è la prima parte del brano, cioè l’inciso “in mancanza di diverso accordo dei genitori”. Ora, sappiamo che, nei casi di riconoscimento successivo, è addirittura accaduto che qualche giudice sopprimesse a suo “insindacabile” giudizio il cognome materno sin lì avuto da una bimba che viveva peraltro con la madre, a vantaggio del solo cognome paterno. Sappiamo anche che, in caso di riconoscimento contestuale, la prassi dell’attribuzione dei cognomi è equiparata a quella vigente per le coppie coniugate, oggi mutata in parte per effetto della sentenza 286/16 della Corte. Sappiamo anche in che cosa consista la modifica intervenuta, cioè nella possibilità che i genitori optino per l’aggiunta del cognome materno – ma non per l’attribuzione del solo materno – per scelta comune. Ed è qui che alcune cose vanno dette e che, al contempo, si sostanzia la mia perplessità sulla possibile interpretazione di ciò che è scritto nell’ordinanza n.18. Se l’accordo dei genitori è limitato all’aggiunta del materno, senza che vi sia alcun altro accordo “diverso” possibile, a quale “diverso” accordo ci si sta riferendo nel brano? Di fatto l’accordo “diverso” dal doppio cognome è tale per modo di dire, anzi non esiste nemmeno, perché senza accordo sul doppio vige esclusivamente il cognome del padre che non abbisogna di consenso alcuno per essere sempre vivo e vegeto e giganteggiare solitario in tutta la sua stolta pochezza. Sarà un mio limite, anzi certamente lo è, ma non ho ben capito la questione. Mi è chiaro invece quel che è disceso dalla sentenza 286/16 per i figli e per le donne italiane. È stata riconosciuta l’utilità, per la formazione dell’identità della prole, del doppio cognome ovvero della presenza di un filo conduttore che colleghi tramite i due cognomi figli e figlie alle due matrici parentali di appartenenza, la paterna e la materna (o la materna e la paterna, se soltanto la mania dell’ordine alfabetico valesse anche quando ci si scontra con i residui quasi immortali della mentalità maschilista). Utilità e non necessità, perché dopo la sentenza CEDU del ’14 non è più possibile legalmente – a meno che non si vogliano misconoscere quegli articoli della CEDU, ripresi anche dalla CDFUE, che hanno determinato la decisione del Tribunale di Strasburgo – negare a una coppia il diritto di decidere in proprio per l’uno o per l’altro cognome da attribuire, se cioè il paterno o il materno. Andiamo
adesso a ciò che dalla sentenza 286/16 è conseguito specificamente per le
donne. Quel che io e anche altre ci siamo
chieste e ci chiediamo è come sia
stato possibile per la Consulta determinare di fatto una situazione che cozza
con l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), col divieto di discriminazione per
sesso (art. 3 Cost.), nonché con
gli espliciti divieti di discriminazione per sesso contenuti nei trattati internazionali
sottoscritti (artt. 14 della CEDU e 21 della CDFUE che ha accolto e
adattato la carta di Nizza), unicamente
per aver voluto limitare il giudizio a quel segmento del problema generale
collegabile alla richiesta di doppio cognome dei ricorrenti di allora.
Non so, anzi non sappiamo, con quale criterio obiettivo lo abbia fatto, dato
che ciò che oggi la Corte sta facendo è invece
sottoporre ad esame l’articolo in
sé da cui la disparità discende,
prima ancora di valutarne l’incidenza nel caso pratico dell’eccezione
presentata dal Tribunale di Bolzano. Io, le altre donne e anche alcuni
uomini, che hanno lottato per il cognome materno, nutriamo malgrado quanto esposto la fiducia che oggi non si guardi più la smagliatura ma l’insieme
del tessuto sociale e giuridico esistente e che si possa determinare con
serenità e coraggio il cambiamento. Speriamo dunque vivamente che non si continui ad aspettare che il Parlamento, in una delle sue fiacche Legislature, faccia quanto da tempo avrebbe dovuto fare al riguardo. La preoccupazione di creare qualche difficoltà agli uffici anagrafici – risolvibile peraltro facilmente in via provvisoria con qualche circolare mirata – non può più tramutarsi in una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e nell’offesa alla dignità delle donne. Ringraziando per l’attenzione accordata, porgo i miei deferenti e speranzosi saluti. Iole
Natoli 15.02.2021 © Iole
Natoli Pervenute dopo l'invio della mail le seguenti adesioni: Gianpaola Gargiulo, Federica Bassi, Emmanuele Tosi, Erica Villa, Andrea Giudice, Frida Bertolini. |
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mercoledì 15 gennaio 2020
LETTERA APERTA A GOVERNO E PARLAMENTO PER LA LEGGE SUL #COGNOME DEI FIGLI
Rischia ancor oggi di finire nel nulla la
Riforma del #Cognome dei Figli
Che sia sintomo di una forte avversione
nutrita nei confronti delle donne?
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di Iole Natoli
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All’attenzione delle Parlamentari,
dei membri del Governo, del Presidente del Consiglio e dei Segretari delle
forze governative di maggioranza, qui indicati in ordine alfabetico.
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domenica 1 dicembre 2019
Analisi delle Proposte sul Cognome dei Coniugi e dei Figli in Parlamento
Quale futuro per il
Cognome dei Figli?
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di Iole Natoli Ciò che manca in tutte le proposte è il diritto personale del nuovo nato e, pertanto, anche il concetto di relazione che lega il neonato alla madre. Le altre assenze sono conseguenze di un'impostazione che fa ancora del diritto patriarcale (elargito alle donne) il proprio centro. |
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