lunedì 29 marzo 2021

Noi Rete Donne e il COGNOME MATERNO in Italia

Dal sito NOIDONNE.org

DOPPIO COGNOME A FIGLI E FIGLIE
Una RIVOLUZIONE CULTURALE
e non questione di sola parità

IL COGNOME MATERNO tra proposte di legge, ricorsi giudiziari, sentenze
e pratiche prefettizie di “aggiunte”

di Noi Rete Donne

Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons

C’è molta attesa oggi – e non solo in Noi Rete Donne - per l’esito del percorso intrapreso dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza di autorimessione 18/21 [1] derivante dall’attribuzione iniziale, per volontà concorde di due genitori non coniugati, del solo cognome materno a una minore.

A sollevare l’eccezione di costituzionalità è stato, per l’assenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il Tribunale di Bolzano, adito dal pubblico Ministero per la rettifica del cognome attribuito perché reputato in contrasto col primo comma dell’art 262 cod. civ. che, disponendo come unica regola la patrilinearità del cognome, non consente l’attribuzione del solo matronimico neanche in presenza di accordo tra i genitori.

La Corte Costituzionale, come da ordinanza citata, ha stabilito di porre sotto esame detto articolo - nella parte in cui attribuisce automaticamente il solo cognome paterno, e non quello di entrambi i genitori, nel caso in cui non ci sia indicazione differente da parte dei genitori -, mettendo con tale scelta in discussione in modo radicale uno dei retaggi di quella famiglia patriarcale, contraria ai principi costituzionali, che grava sinistramente ancora oggi sulla vita concreta delle donne.

La storia del cognome materno nella Repubblica italiana (nel Regno ci aveva provato inutilmente il deputato pugliese Salvatore Morelli) inizia a due livelli nel 1979; nell’ambito parlamentare ad ottobre, con la proposta del cognome unico a scelta presentata dall’onorevole Maria Magnani Noya, e nell’ambito della “cultura di massa” a giugno con un saggio della giornalista Iole Natoli sulla necessità d’una riforma centrata sul doppio cognome a figlie e figli.

Quel che ci preme qui mettere in luce è l’equivoco costante che ha accompagnato per anni questo tema, ridotto banalmente dai più a un interesse solo soggettivo o all’intento di rimontare anche in quest’ambito la scala delle disuguaglianze tra i sessi per semplice adeguamento all’esistente.

Fin dall’origine la lotta per il cognome materno, che portò anche all’inaugurazione della via giudiziaria con la causa civile avviata a Palermo nel giugno 1980 da Iole Natoli [2], ha avuto una matrice ben più vasta, perché riguarda aspetti profondi del nostro vivere sociale.

Nasce come esigenza di smascherare e troncare le vie sotterranee mediante le quali è stato fondato e propagato nei secoli l’occultamento del potere generativo della donna, con un’apposita strategia binaria. Da un lato, si è fatto del cognome della famiglia e della prole un imprimatur esclusivamente maschile, che equivale a un’appropriazione dei figli e in precedenza anche della donna, dall’altro si è spogliata la donna della sua personalità e identità, destinandola a un ruolo subalterno di mera cura, regolato dal potere del padre esercitato sulla madre e sui figli.

Malgrado alcune riforme intervenute dal 1975 a oggi, degli esiti del potere patriarcale riconosciamo infallibilmente le tracce nei casi di femminicidio e figlicidio. Se la donna non ha già generato si colpisce e si uccide lei sola e se invece ha già avuto dei figli si stermina tutta la famiglia. Che lo voglia o no, lei è mia, i figli sono più miei che suoi come attesta il loro stesso cognome, ho il potere assoluto e mi è quindi lecito ucciderla perché pretende di non sottostarvi. Insieme a lei uccido anche i miei figli, per esser certo di averla ugualmente distrutta nel caso in cui malgrado il mio impegno lei sopravviva, allo scopo di farmi un dispetto, o sopravviva comunque nel loro ricordo.

Sono rare le donne che uccidono i loro figli, si contano sulla punta delle dita, ma non ci sono mani sufficienti per contare i figlicidi degli uomini. Medea è un’invenzione maschile, è l’emblema di un mondo alla rovescia dove si riconosce il potere generativo femminile ma solo per sprofondarlo nell’abisso della delittuosità e dell’abiezione, pur con qualche attenuante del caso.

Consapevole dell’incidenza negativa che nel tessuto sociale del Paese ha avuto e ha la patrilinearità legittimata che induce alla disuguaglianza e al dominio, Noi Rete Donne non è più disposta a tollerare che le istituzioni parlamentari e il governo si sottraggano al mandato operativo a cui la Costituzione e i trattati internazionali li impegnano, anche in rapporto alla questione Cognome.

Dopo il progetto di Magnani Noya, altre voci femminili si erano levate inutilmente, in un Parlamento votato in ogni Legislatura a confinare questa riforma specifica tra gli ultimi problemi da affrontare.

La prima proposta parlamentare sul doppio cognome dei figli, che prevedeva anche la possibilità del cognome unico a scelta, fu presentata nel 1989 dalla deputata Laura Cima, esponente dell’ecofemminismo in Italia. La Camera, ovviamente, non raccolse. Laura Cima ci riprovò nel 2001 ma, come per proposte altrui degli anni successivi, il Parlamento rimase indifferente, con una sordità senza rimedio di protesi.

Nel giugno del 2000, una coppia aveva ripreso intanto la via giudiziaria. Il ricorso di Alessandra Cusan e Luigi Fazzo per l’assegnazione alla figlia del solo cognome materno, viene respinto dal tribunale di Milano con sentenza dell’8.6.’01, ma i due genitori non si fermano e percorrono i vari gradi di giudizio. La questione viene infine sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 61 del febbraio 2006 [3], pur invocando l’intervento del Parlamento, non si pronuncia nel merito per non invadere il campo del Legislatore e dichiara il ricorso irricevibile. Così la coppia prosegue per Strasburgo, con un ricorso che nel gennaio del 2014 viene accolto positivamente dalla Corte Edu. La sentenza CEDU di condanna per l’Italia [4] segnerà irrevocabilmente l’inizio del conto alla rovescia dell’obbligo patrilineare del cognome.

Per effetto di quella sentenza, la XVII Legislatura in opera riempie di ossigeno gli esausti polmoni e si distingue per un fatto epocale. Le proposte presentate delle deputate non solo vengono discusse in Commissione, come già avvenuto nella XVI Legislatura, ma questa volta - proprio da non crederci! – accade di più. Il testo unificato, che prevede il doppio cognome o il cognome unico a scelta, sopravvive al vaglio dell’Assemblea, ottiene l’approvazione della Camera il 29 settembre del 2014, col n. 1628 sbarca senza nessun mezzo acquatico al Senato – Oh che bello, che bello, finalmente ci siamo! - dove, come da storia infinita, morirà.

A nulla sono servite le oltre 50.000 firme raggiunte dalla Petizione lanciata da Laura Cima in quella stessa Legislatura e da lei personalmente consegnata alla Presidente della Camera Boldrini e alla Vicepresidente del Senato Fedeli, per una celere approvazione di una legge. A nulla erano servite ugualmente, nel corso dei lavori alla Camera, sia le Petizioni inviate da Iole Natoli contenenti proposte per soluzioni diverse, accolte in parte da qualche parlamentare, sia altre proposte di emendamenti suggerite dalla Rete per la Parità. La XVII Legislatura si conclude senza nulla di fatto e il ciclo delle proposte e delle attese ricomincia.

Le discussioni sul cognome materno però non suscitano sulla stampa e tra la gente le stesse espressioni stupite di prima. Non si sentono o leggono più gli interrogativi “Ma perché?”, “Come mai?”, Ma che importanza ha?”. Il “Come mai?” è mutato di tono, lo si pronuncia per la questione opposta, è un “Come mai non è ancora stata approvata una legge!?!”. Ora, infatti, le donne si rivolgono sempre più spesso alle Prefetture per ottenere l’aggiunta del loro cognome al paterno dei propri figli e, poiché se separate o non più conviventi ne sono il più delle volte impedite dall’opposizione dei padri, si riuniscono in gruppi di informazione anche sui social, dove discutono e approfondiscono il tema giungendo a opinioni personali sempre più articolate e precise.

Il cognome materno negato è già entrato nel corso degli anni in alcune fabbriche del sapere. A laureande e laureandi vengono assegnate sempre più spesso tesi specifiche, dimostrando che le Università si sono aperte al nuovo clima - quando non hanno contribuito a suscitarlo - che sta sorgendo al riguardo nel Paese. Il cognome della madre trova posto, anche al di fuori di quell’ambito, in diverse conferenze e convegni.

Nel 2013, nell’ambito di un nuovo procedimento giudiziario avviato presso il Tribunale di Genova, una nuova questione di costituzionalità giunge dalla Corte d’Appello alla Consulta.

Questa volta si tratta della possibilità che nel 2012 era stata preclusa ai ricorrenti di ottenere in Italia per il proprio figlio il doppio cognome, già attribuito in Brasile al momento della nascita.

La Rete per la Parità interviene nel giudizio costituzionale a sostegno della difesa dei genitori nell'unica forma allora ammessa, cioè quella di un intervento che, in quanto agito da un'Associazione che non era parte del giudizio a quo, viene diciarato inammisibile e tuttavia importante per il giudizio stesso perché a sostegno della questione con argomentazioni scritte ugualmente valutate dal collegio.
Oggi questa forma di intervento ha trovato una sua collocazione come atto scritto in qualità di Amicus curiae, ai sensi della modifica del regolamento della Corte Costituzionale, deliberata l'8 gennaio 2020.

Grazie alla precedente sentenza della CEDU, che ha “invitato” l’Italia a porre fine all’inerzia legislativa, la Consulta decide di assumere una posizione più fattiva, senza timore di apparire troppo “invadente”. Con la sentenza n. 286 del 2016 [5] si esprimerà a favore della coppia ricorrente, soffermandosi ampiamente sul diritto della figlia e del figlio di poter strutturare la sua identità in rapporto a entrambi i genitori anche sul piano formale e dunque attraverso il doppio cognome.

L’innovazione è circoscritta alla coppia genitoriale: se non c’è accordo tra i genitori non se ne fa proprio niente, rimane sempre il timbro in fronte paterno.

Come non bastasse già questo ad alimentare un notevole malcontento tra le donne, la circolare del 14.06.2017 dei Servizi Demografici si incarica di stabilire che la parola “anche”, usata dalla Corte nella sentenza, indichi inderogabilmente una posposizione e non una possibile anteposizione del cognome materno; con gran sollievo, ovviamente, di buona parte della popolazione maschile, impegnata a rivendicare nel rapporto coi figli un corrispettivo simbolico compensativo di quell’effettiva priorità che la natura, indifferente alle manipolazioni giuridiche, ha affidato al genere femminile attraverso la gravidanza e il parto.

Con l’ordinanza di autorimessione n. 18 dell’anno in corso, la  Corte appare intenzionata a compiere un passo in avanti, che potrebbe rivelarsi decisivo. Ha infatti posto sotto esame dinanzi a se stessa non il ricorso ma l’art. 262 del codice civile, da cui discende il prepotere storico del sempiterno cognome patriarcale. Lo ha fatto richiamando gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione italiana e, in relazione a quest’ultimo, gli artt. 8 e 14 della CEDU e i corrispettivi artt. 7 e 21 della CDFUE, trattati sovranazionali entrambi firmati e ratificati, nonché la sua precedente sentenza 286/2016.

Utilizzando lo strumento dell’Opinio Amici curiae, la Rete per la Parità, l’Associazione Coscioni e l’Associazione Vox-Diritti hanno già depositato tre atti d’intervento distinti, collegati alla pubblicazione dell’ordinanza.

Alla Consulta il 15 febbraio è stata anche indirizzata simbolicamente, da componenti del gruppo FB sul Cognome Materno in Italia, una Lettera aperta volta a rendere percepibile anche al pubblico l’attesa delle donne italiane per una soluzione reale del problema.

Noi Rete Donne, che fin dalla sua creazione ha combattuto le pesanti discriminazioni che condizionano a tutti i livelli la vita delle donne nel nostro Paese, invita le associazioni e formazioni femminili, impegnate per l’uguaglianza di genere, a una forte pressione coordinata su Parlamento e Governo, considerando non più procrastinabile una legge sul cognome materno. Una legge con cui non solo si ponga fine al condizionamento alla discriminazione, inoculata nella mente dei cittadini sin dalla più tenera infanzia, ma si restituisca alle donna la dignità dell’essere madri, effettive o solo potenziali, generatrici cioè della specie umana, come le antiche culture erano in grado di saper riconoscere senza cadere nel panico per questo

Cosa potrà derivare dalla nuova sentenza che si attende? Al momento non è dato saperlo, ma se essa dovesse aprire nuove vie rispetto alle attuali limitate, non si potrà più accettare che vengano opposti sbarramenti ideologici, transenne prepotenti ed infinite messe allo scopo di ricacciare all’indietro l’evoluzione della nostra storia e dell’intero corpo sociale. Ciò che è simbolico agisce sull’inconscio. Come ha sempre fatto, il cognome paterno “di diritto” trasmette ancora oggi alle nuove generazioni un messaggio di “prevaricazione maschile legittima”. È il cancro della nostra società, che si propaga in discriminazioni ulteriori in un processo di continue metastasi. Come qualsiasi tipo di cancro, va estirpato.

Noi Rete Donne
promossa e coordinata da Daniela Carlà e Marisa Rodano

 

Gruppo di lavoro

Iole Natoli, Daniela Carlà, Marilisa D’Amico, Antonella Anselmo, Laura Cima, Francesca Dragotto, Laura Moschini, Eliana Rasera, Antonella Ida Roselli

 

28.03.2021

 

Link di cui al testo:

[1] Corte Cost. Ordinanza 18/2021. Oggetto: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 262, primo comma.

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:18

[2] Tribunale di Palermo, Civile, Sez. I, sentenza 865/82 del 19.02.1982, prima causa contro lo Stato per l’attribuzione del cognome materno alla prole.
Fra le motivazioni del rigetto:
a - «Universalità di un principio e  del suo valore giuridico». Afferma il relatore che, benché l’art. 73, R.D. 1238 (entrato in vigore nel 1940) non prescriva espressamente l’attribuzione del cognome paterno, «trattasi di un principio secolare riconosciuto dal diritto “ab immemorabili” che, come rilevano le stesse parti, è talmente radicato nelle consuetudini e penetrato nel costume da essere accolto universalmente in tutti gli Stati e da non potersi quindi dubitare del suo valore giuridico».
b - Attribuzione “ipso iure” del cognome e assenza di un diritto di trasmissione. Il relatore rileva che il figlio acquista  per volontà della legge, lo stesso cognome del padre in quanto esso, «come ha osservato la più attenta dottrina, non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende da quello a questo: trattasi cioè di un acquisto necessario che prescinde dall’interesse dei genitori (quale che ne sia il sesso) e quindi dal vantaggio o dal pregiudizio che a ciascuno di essi possa arrecare».

https://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/tribunale-di-palermo-1982-cognome.html.

[3] La Corte Cost. con la sentenza 61/2006 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, comma 2, 262, 299, comma 3, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, comma 2, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, I Sez. civile.
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=61#:~:text=dichiara%20inammissibile%20la%20questione%20di,d.P.R.%203%20novembre%202000%2C%20n.&text=Cos%C3%AC%20deciso%20in%20Roma%2C%20nella,Consulta%2C%20il%206%20febbraio%202006

[4] CEDU – sentenza 7.01.2014 - Ricorso n.77/07 - Cusan e Fazzo c. Italia.
Il Governo italiano, in qualità di controparte, ritiene che il ricorso proposto dalla coppia sia “irricevibile” e “infondato”, in quanto «i ricorrenti sono stati autorizzati dal prefetto di Milano ad aggiungere, per tutti i loro figli minorenni, il cognome della madre (Cusan) al cognome del padre (Fazzo). La Corte respinge «l’eccezione del Governo relativa alla perdita della qualità di vittime dei ricorrenti», che peraltro non hanno chiesto indennizzo, perché il «cambiamento non è consistito nell’attribuire soltanto il cognome della madre», come da richiesa iniziale dei genitori, «ma semplicemente nell’aggiungere il cognome della madre a quello del padre»; infatti «una decisione o una misura favorevole al ricorrente è in linea di principio sufficiente a revocargli la qualità di “vittima” soltanto se le autorità nazionali hanno riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, e poi riparato la violazione della Convenzione».

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-9252%22]}

 

[5] Corte Cost. Sentenza 286/16. Oggetto: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, comma 1, del regio decreto 9.07.1939, n. 1238 (Ord. stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396 «nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno»;
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, cod. civ., «nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno»;
3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, comma 3, cod. civ., «nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione».

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=286

 

Attribuzione foto: Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons

venerdì 19 febbraio 2021

Provvedimenti per il Cognome dei Figli / LETTERA APERTA alle MINISTRE del Governo Draghi

Trattati e Sentenze varie da anni bussano. Parlamento e Governo assicurino il pieno accesso al Cognome Materno

di Iole Natoli

Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Note legali), CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Buon nuovo giorno, quanto meno simbolico, a tutte le Ministre oggi in carica.

Siamo in attesa di una sentenza della Corte Costituzionale che potrebbe – e si spera lo faccia – creare qualche difficoltà agli ufficiali di stato civile addetti alla registrazione delle nascite.

Mi sono occupata del cognome materno – in particolare del doppio cognome – a datare dal 1979 con scritti (1), con un’azione giudiziaria del 1980 (2), stroncata due anni dopo dal giudice del Tribunale ordinario di Palermo che non ravvisò l’eccezione di costituzionalità da me sollevata, mediante contatti con partiti politici (3) e con proposte di soluzione al problema (4).

Agli inizi del 2013 lanciavo una prima Petizione (5), presentata come le successive in Parlamento, in cui suggerivo norme da poter varare per il doppio cognome obbligatorio. 

In un mio articolo del giugno 2013 (6) formulavo il concetto di “prossimità neonatale” quale criterio di precedenza tra i cognomi, che diede luogo nel 2014 a una richiesta di emendamento, tramite nuova Petizione (7), all’allora nebuloso Disegno di Legge governativo C. 2123, di cui si era avuto sentore e che sarebbe stato presentato di lì a poco.

Intanto esponevo una seconda Proposta completa e diversa (8) in una Petizione che prevedeva il diritto di scelta tra cognome unico e doppio cognome, a seguito della decisione del Tribunale di Strasburgo del 7 gennaio 2014.

Il criterio sulla disposizione dei cognomi, unitamente a quello della possibilità di modifica del cognome per il figlio maggiorenne, furono accolti dall’on. Marilena Fabbri (9), che incluse la “prossimità neonatale” nella sua Proposta di Legge, adattandola però in modo tale da concorrere a determinarne l’insuccesso. 

Una mia terza Proposta (10) avanzata agli inizi del 2018, con cui rendevo più completo e mirato il progetto, fu presentata tramite Petizione e annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente a giugno e in agosto.

Non credo sia difficile comprendere il perché, dopo quasi 42 anni di attenzione ininterrotta e fattiva, io stia seguendo con trepidazione gli esiti del ricorso sottoposto dal Tribunale di Bolzano alla Corte costituzionale, che ha avuto quale conseguenza interlocutoria l’ordinanza 18/21 (11), oggetto della Lettera aperta alla Consulta (12), che allego.

Perché oggi mi appello a Voi tutte?

La discussione delle diverse proposte di legge presenti alla Camera e al Senato e la conseguente approvazione richiedono tempi ormai troppo lunghi rispetto alla durata residua di questa legislatura.

Per di più, se la sentenza in lavorazione della Consulta dovesse scompaginare, come insieme a molte altre donne io spero, gli attuali assetti delle registrazioni all’anagrafe, potrebbe essere utile disporre già di qualcosa che regoli opportunamente la materia, rispondendo oltretutto a quel che la sentenza di Strasburgo (13) ha – un “ha” divenuto per la non applicazione concreta solo un “avrebbe” – imposto: la rimozione dalle nostre norme giuridiche dei vulnus da quel Tribunale evidenziati.

Esistono, come si sa, i decreti-legge, che regolano le situazioni provvisorie in  tutti i casi in cui si manifesti un’urgenza.

Con questo scritto provo a suggerire di prepararne uno fin da adesso, ai sensi non solo degli articoli della CEDU (14) e della CDFUE (15) citati dalla Corte nell’ordinanza, ma anche di quelli della CEDAW (16), Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, in vigore per il nostro Paese dal 26 aprile 1997.

Di quest’ultima Convenzione citata è di sicuro molto pertinente l’art. 16, 1° comma, che recita:
«Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini (…); 
c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell’ambito del matrimonio (…);
d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale; nelle questioni che si riferiscono ai figli (…);
g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di un’occupazione».

Se rispondere ai trattati sottoscritti non costituisce un’opzione ma un obbligo, allora ho motivo di ritenere che, onde evitare complicazioni superflue agli uffici nonché allo scopo di eliminare i ritardi, sanando le specifiche condanne ricevute dall’Italia (fin qui una sola, al riguardo, dalla CEDU), Vi sia agevole rintracciare quell’urgenza che per il varo dei Decreti-Legge è prevista.

Ringrazio tutte Voi per la lettura e Vi porgo i miei migliori auguri di buon lavoro.

Link:

1 - “con scritti”:

http://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html

2 - “Tribunale ordinario di Palermo”

http://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/acquisto-e-non-trasmissione-del-cognome.html

3 - “con partiti politici”

http://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/la-lunga-strada-del-cognome-materno-in.html

4 - “con proposte di soluzione”

http://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/evoluzione-sociale-modello-familiare-e.html

5 - “una prima Petizione” (2013)

https://www.change.org/p/proposta-di-legge-in-10-articoli-per-il-doppio-cognome-paritario-al-parlamento-italiano-al-dipartimento-per-le-pari-opportunit%C3%A0

6 – “articolo del giugno 2013”
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-paritario-evoluzione-di.html

7 - “richiesta di un emendamento” (2014)
https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-del-padre-richiesta-di-emendamento-necessario-no-alla-casualit%C3%A0-e-no-alle-donne-sotto-tutela

8 - “una seconda” (2014)
https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-o-del-padre-firma-la-petizione-al-parlamento

9 – on. Marilena Fabbri (2014)
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2015/03/cognome-dei-figli-riflessioni-sulla-c.html

10 - “una terza” (2018)
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2018/08/annunciata-la-petizione-nuove.html

11 - “ordinanza 18/21”
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:18

12 - “Lettera aperta”

https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2021/02/cognomematerno-e-diritti-lettera-aperta.html

13 - Sentenza di Strasburgo (7 gennaio 2014)
https://www.neldiritto.it/public/pdf/Cedu%20-%20affaire%20Cusan%20e%20Fazzo%20vs%20Italia%20-%20ric.%2077%20del%202007.pdf

14 - CEDU
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

15 - CDFUE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ES

16 - CEDAW
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

17 – Iole Natoli
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/iole-natoli-e-il-cognome-materno.html

 

19.02.2021

© Iole Natoli

 

lunedì 15 febbraio 2021

LETTERA APERTA al Presidente e agli altri Giudici della Corte Costituzionale Italiana

 

Il rispetto della Costituzione e dei Trattati muterà le sorti del Cognome dei Figli in Italia?

di Iole Natoli

Buongiorno, a tutti i cortesi membri della Corte.

Sono stata indecisa se scriverVi o meno, in quanto la Corte Costituzionale rappresenta ed è la massima autorità nella valutazione della costituzionalità delle leggi e certamente non ha bisogno di interventi di chicchessia per operare.
E tuttavia questa mia lettera non mira a determinare le decisioni altrui – né potrebbe - ma solo a rendere manifeste le aspettative di molte donne, di quelle almeno – e non son poche – che da tempo si battono per una riforma delle norme attuali in materia.

Così, ho scelto di esprimere alcune considerazioni non tanto su ciò che, nella Vostra totale autonomia, potrete decidere sul 262 sotto esame, ma soprattutto su certe soluzioni passate che sempre la Corte, nelle sue decisioni precedenti, ha ritenuto di dover assumere.

La libertà di pensiero, che la nostra Costituzione ci assicura, non può essere scambiata d’altronde per intromissione o rifiuto di accettare, quanto meno nell’immediato, le decisioni delle autorità a ciò preposte. Se così non fosse, non soltanto si smentirebbe l’art. 21 nella sua applicazione vivente ma non sarebbe nemmeno stato possibile per la coppia Cusan e Fazzo, le cui richieste erano state bocciate nel concreto con la sentenza della Corte Costituzionale del 16 febbraio 2006, n. 61, adire successivamente il Tribunale di Strasburgo con il ricorso n. 77/2007 e provocare la famosa sentenza della CEDU del 7 gennaio 2014, di cui oggi è obbligatorio tener conto.

Ho letto con fiducia rinnovata la motivazione della Vostra ordinanza n.18 depositata l’11/02/2021. Non essendo una giurista – ma incontrerei forse qualche difficoltà anche se invece lo fossi – non mi appare molto chiaro il senso del passo “nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori”. Ciò che suscita in me degli interrogativi è la prima parte del brano, cioè l’inciso “in mancanza di diverso accordo dei genitori”.

Ora, sappiamo che, nei casi di riconoscimento successivo, è addirittura accaduto che qualche giudice sopprimesse a suo “insindacabile” giudizio il cognome materno sin lì avuto da una bimba che viveva peraltro con la madre, a vantaggio del solo cognome paterno. Sappiamo anche che, in caso di riconoscimento contestuale, la prassi dell’attribuzione dei cognomi è equiparata a quella vigente per le coppie coniugate, oggi mutata in parte per effetto della sentenza 286/16 della Corte. Sappiamo anche in che cosa consista la modifica intervenuta, cioè nella possibilità che i genitori optino per l’aggiunta del cognome materno – ma non per l’attribuzione del solo materno – per scelta comune. Ed è qui che alcune cose vanno dette e che, al contempo, si sostanzia la mia perplessità sulla possibile interpretazione di ciò che è scritto nell’ordinanza n.18.

Se l’accordo dei genitori è limitato all’aggiunta del materno, senza che vi sia alcun altro accordo “diverso” possibile, a quale “diverso” accordo ci si sta riferendo nel brano? Di fatto l’accordo “diverso” dal doppio cognome è tale per modo di dire, anzi non esiste nemmeno, perché senza accordo sul doppio vige esclusivamente il cognome del padre che non abbisogna di consenso alcuno per essere sempre vivo e vegeto e giganteggiare solitario in tutta la sua stolta pochezza.

Sarà un mio limite, anzi certamente lo è, ma non ho ben capito la questione.

Mi è chiaro invece quel che è disceso dalla sentenza 286/16 per i figli e per le donne italiane.

È stata riconosciuta l’utilità, per la formazione dell’identità della prole, del doppio cognome ovvero della presenza di un filo conduttore che colleghi tramite i due cognomi figli e figlie alle due matrici parentali di appartenenza, la paterna e la materna (o la materna e la paterna, se soltanto la mania dell’ordine alfabetico valesse anche quando ci si scontra con i residui quasi immortali della mentalità maschilista). Utilità e non necessità, perché dopo la sentenza CEDU del ’14 non è più possibile legalmente – a meno che non si vogliano misconoscere quegli articoli della CEDU, ripresi anche dalla CDFUE, che hanno determinato la decisione del Tribunale di Strasburgo – negare a una coppia il diritto di decidere in proprio per l’uno o per l’altro cognome da attribuire, se cioè il paterno o il materno.

Andiamo adesso a ciò che dalla sentenza 286/16 è conseguito specificamente per le donne.
Prima della sentenza della Consulta del 2016, nessun genitore in Italia aveva la possibilità di discostarsi dalla patrilinearità assoluta. Non poteva volerlo la madre, ma non poteva volerlo neanche il padre, come ho appreso nel corso di una causa civile,
la prima in Italia sul tema, avviata da me nel 1980 presso il tribunale civile di Palermo.
Su quell’esito di respingimento avvenuto nel 1982 non mi soffermo, per non dilungarmi su aspetti che appaiono oggi inessenziali. Quell’osservazione, però, diversamente da quasi tutto il resto era valida. Non era infatti esistita, sino alla sentenza 286 del 2016, una subordinazione della donna all’uomo – della madre al padre – in merito al cognome dei figli. Entrambi i genitori erano subordinati allo Stato, che, essendo di matrice patriarcale, favoriva nei fatti solo l’uomo a scapito della donna (nonché dei figli).

Quel che io e anche altre ci siamo chieste e ci chiediamo è come sia stato possibile per la Consulta determinare di fatto una situazione che cozza con l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), col divieto di discriminazione per sesso (art. 3 Cost.), nonché con gli espliciti divieti di discriminazione per sesso contenuti nei trattati internazionali sottoscritti (artt. 14 della CEDU e 21 della CDFUE che ha accolto e adattato la carta di Nizza), unicamente per aver voluto limitare il giudizio a quel segmento del problema generale collegabile alla richiesta di doppio cognome dei ricorrenti di allora. Non so, anzi non sappiamo, con quale criterio obiettivo lo abbia fatto, dato che ciò che oggi la Corte sta facendo è invece sottoporre ad esame l’articolo in sé da cui la disparità discende, prima ancora di valutarne l’incidenza nel caso pratico dell’eccezione presentata dal Tribunale di Bolzano.
Detto diversamente, penso e pensiamo che questa sensibilità e obiettività che la Corte sta oggi manifestando sarebbe dovuta apparire all’orizzonte anche prima, visto che gli articoli della Costituzione datano dal tempo della promulgazione della stessa e che i trattati, oggi da questa Corte richiamati, erano in vigore già allora.

Io, le altre donne e anche alcuni uomini, che hanno lottato per il cognome materno, nutriamo malgrado quanto esposto la fiducia che oggi non si guardi più la smagliatura ma l’insieme del tessuto sociale e giuridico esistente e che si possa determinare con serenità e coraggio il cambiamento.
Ce lo attendiamo, perché stiamo prendendo alla lettera quanto nell’ordinanza è stato scritto: “l’esame di queste specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non può essere pretermesso, poiché «l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia»…” (seguono sentenze varie).

Speriamo dunque vivamente che non si continui ad aspettare che il Parlamento, in una delle sue fiacche Legislature, faccia quanto da tempo avrebbe dovuto fare al riguardo. La preoccupazione di creare qualche difficoltà agli uffici anagrafici – risolvibile peraltro facilmente in via provvisoria con qualche circolare mirata – non può più tramutarsi in una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e nell’offesa alla dignità delle donne.

Ringraziando per l’attenzione accordata, porgo i miei deferenti e speranzosi saluti.

Iole Natoli
(giornalista)
Ringraziano insieme a me:
Elisa Martinello, Roberta Cordaro,
Francesca Pipitone Bottini, Nathalie Pellegrino, Federica Fini, Cinzia Ciriotti, Iole Granato, Vittoria Camboni, Jeanine Bongiovanni, Irene Pecikar, Sara Mortoni, Davide Fiorucci, Valeria Guerreri, Elena Bondi, Ranusia dos Santos Barboza, Christian Carmosino Mereu, Isabella Gangale, Martina Abrignani, Michela D'Angelo, Silvia Arisi, Cristina Pagani, Nadia Mozenich (Psicologa-psicoterapeuta, Muggia Trieste), Ekaterina Menchetti, Roberta del Re, Cristina Gusmeroli, Sen. Alessandra Maiorino, Mariangela Palazzolo, Irene Bonci, Federica Cagnolati, Magda Braini, Francesca Fabris, Marcella Formenti, Silvia Russo, Sandra Contipelli, Marina Longo, Roberta Fumagalli, Sara Nicusanti, Nicol Lazzarin.

15.02.2021                                                                                                © Iole Natoli
___________________ 

Pervenute dopo l'invio della mail le seguenti adesioni: Gianpaola Gargiulo, Federica Bassi, Emmanuele Tosi, Erica Villa, Andrea Giudice, Frida Bertolini.


 

mercoledì 15 gennaio 2020

LETTERA APERTA A GOVERNO E PARLAMENTO PER LA LEGGE SUL #COGNOME DEI FIGLI

Rischia ancor oggi di finire nel nulla la Riforma del #Cognome dei Figli
Che sia sintomo di una forte avversione nutrita nei confronti delle donne?
di Iole Natoli

All’attenzione delle Parlamentari, dei membri del Governo, del Presidente del Consiglio e dei Segretari delle forze governative di maggioranza, qui indicati in ordine alfabetico.

domenica 1 dicembre 2019

Analisi delle Proposte sul Cognome dei Coniugi e dei Figli in Parlamento

Quale futuro per il Cognome dei Figli?

di Iole Natoli


Ciò che manca in tutte le proposte è il diritto personale del nuovo nato e, pertanto, anche il concetto di relazione che lega il neonato alla madre.
 
Le altre assenze sono conseguenze di un'impostazione che fa ancora del diritto patriarcale (elargito alle donne) il proprio centro.