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Il Cognome Materno a Figli e Figlie attende ancora un testo unificato |
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di Iole Natoli Ciò che difetta in tutte le proposte è il diritto personale del nuovo
nato, implicante il concetto di relazione che lo lega alla madre e solo a lei al tempo della nascita. Tale assenza deriva da un'impostazione che guarda ancora al mondo patriarcale. |
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Conseguentemente, nel fare del diritto femminile una mera fotocopia del già esistente diritto maschile, si propone una falsa
uguaglianza uomo-donna, ottenuta con l’occultamento forzoso e dunque autoritario della diversità. |
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ELENCO DELLE PROPOSTE
PARLAMENTARI della XVIII Legislatura |
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2018 |
23 marzo |
Camera |
Laura Boldrini |
PD (ex LeU) |
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2018 |
23 marzo |
Camera |
Renate Gebhard |
Südtiroler Volkspartei |
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2018 |
11 luglio |
Senato |
Julia Unterberger |
Südtiroler Volkspartei |
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2018 |
17 luglio |
Senato |
Laura Garavini |
Italia Viva (ex PD) |
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2018 |
12 ottobre |
Camera |
Fabiana Dadone |
M5s |
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2019 |
28 gennaio |
Senato |
Alessandra Maiorino |
M5s |
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2021 |
25 febbraio |
Senato |
Paola Binetti |
Forza Italia |
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2021 |
10 giugno |
Senato |
Simona Malpezzi |
PD |
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In sostanza, tre proposte alla
Camera e cinque al Senato. Né alla
Camera né al Senato ha avuto inizio in Commissione Giustizia la discussione, che
serve a pervenire a un testo unificato e precede la discussione in assemblea.
Si direbbe che alle due Presidenze
non faccia piacere iniziare.
ANALISI
DEI CONTENUTI SITUAZIONI PREGRESSE Preliminarmente, va chiarito che nessuna delle otto proposte parlamentari esistenti si occupa di regolamentare i casi in cui i figli siano stati registrati col solo cognome paterno, come da normativa precedente. Rimane per loro il ricorso al Prefetto per il cambio cognome, ma questo è subordinato all’accordo tra i genitori. Tale subordinazione genera una discriminazione palese che diviene particolarmente pesante in caso di separazione o divorzio. L’unità familiare rappresentata da un cognome comune è sempre garantita, anche dopo separazione o divorzio, qualora i figli vivano con il padre o, comunque, nelle occasioni in cui trascorrano il loro tempo con lui. Non lo è invece se vivono con la madre o, comunque, nelle occasioni in cui trascorrano il loro tempo con lei, dato che alla nascita non hanno ricevuto anche il suo cognome. Anche la disposizione finale prevista da Boldrini nella sua proposta - l’unica che si ponga il problema delle situazioni pregresse - non sottrae i figli che vivono con le madri separate o divorziate alla frequente negazione del consenso da parte di un genitore rancoroso. Una soluzione ai problemi che così si sono determinati e si determinano è contenuta invece nel testo di una Petizione (art. 6) che è stata assegnata alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, ma che fin qui non ha trovato posto in nessuna delle proposte parlamentari della presente Legislatura.
COGNOME DEI CONIUGI Solo le proposte di Gebhard, Garavini, Maiorino e Malpezzi (citate in ordine cronologico di presentazione) prevedono una sostituzione dell’attuale 143-bis (cognome maritale). Nello
specifico, le proposte di Gebhard, Garavini, Maiorino stabiliscono
esclusivamente che ciascun coniuge conserva il proprio cognome. La proposta Malpezzi, invece, introduce anche la
possibilità per ciascuno dei coniugi di aggiungere al proprio il cognome dell’altro
coniuge, indipendentemente dunque dal sesso.
COGNOME DEL FIGLIO/A e PARITÀ Tutt’e otto le proposte di prefiggono di garantire una parità tra i genitori – sposati o non sposati - nell’attribuzione del cognome ai figli, saltando però a piè pari la relazione particolare madre-figlio che esiste all’atto della nascita, ovvero proprio nel momento in cui si configura il diritto del nato di ricevere uno o due cognomi. Prevedono
dunque che i genitori decidano, di comune accordo, di attribuire uno solo o
entrambi i cognomi ai loro figli, nell’ordine da loro preferito. Una
strategia paritaria differente è stata formulata nella Petizione citata (art. 5).
Ciò sia per quella doverosa aderenza alla realtà che tutt’e otto le proposte
parlamentari scelgono di non considerare, sia perché esiste la necessità più
che mai urgente di insegnare il rispetto per la figura femminile sin dalla
nascita e ciò implica che la relazione primaria per prossimità
neonatale del figlio con la madre non venga artificiosamente
misconosciuta. Nel caso di un figlio riconosciuto da un solo
genitore, si riscontrano posizioni differenti una nelle
proposte parlamentari. Di saggio e condivisibile rispetto verso i figli e le madri sono quelle di Binetti e di Malpezzi.
IL DIRITTO DEL FIGLIO/A Ancora un
rilievo sull’ultimo punto trattato. Diversamente dalle altre, le proposte di Dadone
e Maiorino postulano esplicitamente, sia pure con articoli diversi, un diritto
di ciascun genitore di attribuire il proprio cognome ai figli. Esaminiamo allora come affrontano il diritto dei figli al cambiamento del proprio cognome le otto proposte di cui ci stiamo occupando.
POSSIBILITÀ DI MODIFICA DA PARTE DEL FIGLIO/A MAGGIORENNE DEL COGNOME O DEI COGNOMI RICEVUTI ALLA NASCITA Prevedono esclusivamente la possibilità di cambiare il cognome singolo ricevuto alla nascita con il doppio cognome (dunque con quello di entrambi i genitori) tramite aggiunta ma non anteposizione: Boldrini, Gebhart, Unterberger, Malpezzi. Garavini e Dadone non prevedono nulla al riguardo. Maiorino articola
solo per i figli nati fuori dal matrimonio la seguente possibilità: « Il
figlio che ha compiuto quattordici anni può chiedere che il cognome del
genitore che lo abbia riconosciuto per secondo, o per il quale si sia
concluso il procedimento di accertamento, sia aggiunto anteponendolo o
posponendolo a quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo». In nessuna
proposta è contemplato il diritto del figlio/a di eliminare uno dei cognomi
ricevuti, se titolare di doppio cognome. In tutte
le proposte parlamentari esaminate, dunque, il diritto di autodeterminazione
dei figli appare, in misura maggiore o minore, scarsamente rappresentato e
demandato alla concessione prefettizia vigente.
CONCLUSIONE Certamente
una proposta contenuta in una petizione non può avere un iter autonomo, in
quanto non è stato seguito il percorso specifico che solo le avrebbe
consentito di essere affiancata alle altre proposte in condizione di piena
parità. |
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Aggiornamento del 10 novembre
2021
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
martedì 9 novembre 2021
Nella XVIII Legislatura OTTO PROPOSTE sul COGNOME MATERNO
domenica 20 giugno 2021
Cognome Materno alla nascita e ordine dei cognomi LETTERA aperta alla Ministra dell’Interno
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Alla c.a. della Ministra dell’Interno
Luciana Lamorgese |
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di Iole Natoli |
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Gentile Ministra Lamorgese, quale membro di Noi Rete Donne, in data 28.03.21 avevo contribuito a un documento in cui, nel ripercorrere la contrastata storia del cognome materno e in particolare del doppio cognome in Italia, si esprimeva il forte interesse all’approvazione di una legge entro questa legislatura. Ciò perché la presenza del cognome materno in quello di figli e figlie rappresentava e rappresenta - e non solo per la rete citata - “una RIVOLUZIONE CULTURALE e non questione di sola parità”. Nell’attesa che i lavori parlamentari vengano inaugurati e condotti una volta per tutte a compimento, io e le persone di cui alle firme in calce ci rivolgiamo intanto a Lei per esporle una richiesta attinente al tema e che riguarda una circolare della Direzione centrale per i Servizi demografici, che fa capo al Ministero dell’Interno. A
seguito della sentenza 286/2016 della Corte Costituzionale,
pubblicata in G. U. con il n. 52 il 28/12 di quell’anno, la Direzione citata
emanò nel mese di gennaio la circolare 1/2017, avente per oggetto l’attribuzione
del cognome materno. In essa si definiva l’obbligo per l'ufficiale dello
stato civile di «accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo,
intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della
nascita o al momento dell'adozione». Non è ben chiaro per quale ragione la stessa Direzione centrale abbia deciso di emanare nel mese di giugno la 7/2017, ovvero una seconda circolare sul tema in cui, discettando lessicalmente sul significato del termine “aggiungere” contenuto nella suddetta sentenza, stabiliva che il cognome materno avrebbe potuto seguire e mai precedere il paterno. Sicuramente questa pesante intromissione nella vita privata delle coppie genitoriali verrà meno quando una legge sarà stata approvata. Tuttavia, poiché tale soluzione ampia e definitiva richiede inevitabilmente tempi tecnici, Le chiediamo di eliminare già adesso il pretestuoso rigurgito di patriarcato offensivo contenuto nella 7/2017, con cui si tradisce lo spirito della sentenza citata che ha chiaramente inteso privilegiare la libera decisione dei genitori senza al contempo far venir meno la presenza del cognome paterno - cosa che avrebbe richiesto o la formulazione di una norma di legge o ben altro esame della problematica, come di recente ha inteso fare la Corte, a seguito di una nuova eccezione di costituzionalità sollevata, con la nota Ordinanza di rimessione 18/2021 – e senza specificare alcunché sull’ordine dei cognomi attribuibili. È da notare che una qualche giustificazione questa seconda circolare avrebbe potuto averla solo se l’attribuzione del doppio cognome non fosse stata subordinata al consenso di entrambi i genitori, perché, in assenza di una norma atta a regolare i casi di disaccordo, sarebbe potuto sorgere qualche problema di non facile soluzione per l’ufficiale di stato civile. Ma non era né è questa la situazione reale. La limitazione ai casi di consenso, contenuta nella sentenza, fa sì che automaticamente il dissenso non possa nemmeno palesarsi e che dunque nessun problema pratico si ponga nell’attribuzione del doppio cognome nell’ordine voluto dai genitori. Rimarchiamo come questa seconda circolare sia portatrice di fatto e di un’esorbitanza di potere nei confronti dei cittadini, in quanto lede il loro diritto “al rispetto della propria vita privata e familiare” (art. 8, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), e di una discriminazione sessista nei confronti della donna (art. 14 ibidem). Varrà forse la pena riportare una precisazione
contenuta al riguardo nella sentenza
del Tribunale di Strasburgo del 7 gennaio 2014. Limitazioni indebite, come quelle contenute
nella circolare citata, finiscono col nutrire e rinsaldare le resistenze di
buona parte del Parlamento, che non a caso non ha fin qui nemmeno iniziato a
discutere le proposte sul cognome materno in almeno una delle Commissioni
Giustizia delle due Camere. |
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20.06.2021 |
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In qualità di membri del Gruppo FB “IL COGNOME MATERNO IN ITALIA - Procedure prefettizie e anagrafiche”, aderiscono: Iole Granato, Federica Cagnolati,
Cinzia Ciriotti, Monica Leonessa, Frida Bertolini, Christian Carmosino,
Nathalie Pellegrino, Francesca Pipitone Bottini, Sara Mortoni, Elisa
Martinello, Isabella Deiana, Fabiana Montemurri, Michèle Bazzanella, Sandra
Amoretti, Andrea Giudice, Gabriella Olia Greco, Elena Maria Rabbi, Davide
Fiorucci, Silvia Polito, Laura Oselladore, Maria Grazia Marrapodi, Santija
Bieza, Nora Alunni, Barbara Gianesini, Laura Cecchini, Dafne Pasqualotto,
Giovanna Ferrari, Marina Petrucci, Michela De Matteis, Elisabetta Lamagna. Dopo l'invio delle mail aderiscono anche: Francesca Cau, Laura Di Mascolo, Marcella De Carli, Maria Silvia Sacchi, Doriana Righini, Susanna Tommasi.
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lunedì 31 maggio 2021
Lettera aperta al Segretario del PD, alla Capogruppo PD al Senato e alla Capogruppo PD alla Camera
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IL COGNOME MATERNO alla prole NON PUÒ ancora ATTENDERE |
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di Iole Natoli |
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Egregio
Segretario Letta, in relazione al Cognome Materno ai Figli, tema che mi sta molto a cuore e di cui mi occupo dal 1979 (link), mi rivolgo a Voi per più d’una ragione. In
primo luogo perché a seguito della condanna inflitta all’Italia dal Tribunale
CEDU nel 2014, in quello stesso anno fu presentato un Ddl del governo Letta sul cognome dei figli. In secondo luogo, perché nella XVII legislatura la proposta di legge sul cognome dell’allora on. Garavini, a quell’epoca appartenente al PD, fece da modello per il testo approvato alla Camera (e poi morto in Senato). Garavini oggi non è più dei vostri, anzi delle vostre. Devo anche dire che la proposta allora approvata in un solo ramo del Parlamento non era a parer mio risolutiva e ne risulterà chiaro il motivo più avanti. Ma andiamo all’oggi. Allo stato attuale, sono state presentate in Senato quattro proposte. In ordine cronologico, quelle di Unterberger (SVP, link), Garavini (Iv, link), Alessandra Maiorino (M5s, link), Paola Binetti (FI, link). Alla Camera tre: quelle di Laura Boldrini (PD, link), Renate Gebhard (SVP, link) e Fabiana Dadone (M5s, link). In sostanza, come partito siete presenti alla Camera con una sola proposta - quella dell’on. Boldrini che tuttavia presentò il suo testo il 23 marzo 2018, quando non era ancora nel PD ma iscritta a LeU - mentre siete del tutto assenti in Senato. Di recente ho iniziato una nuova ricerca sulla situazione al riguardo in tutti i Paesi dell’UE e, più in generale, dell’Europa. Tranne pochissimi casi – forse addirittura uno solo, ne saprò di più quando avrò terminato il lavoro – qualsiasi Paese europeo ha varato già da anni una legge che preveda anche l’attribuzione del cognome materno ai figli. Perfino uno Stato piccolissimo non UE ma incuneato nel nostro territorio, la Repubblica di San Marino, ha sentito la necessità di aggiornarsi nel novembre del 2015 con una Legge denominata "Modalità paritaria di trasmissione del cognome" (link). Appena
oltre il confine nord-orientale dell’Italia un altro Stato, questa volta
dell’UE, ha varato una riforma innovativa che l’apparenta per uno specifico aspetto alle legislazioni
eticamente più avanzate degli Stati nordici. Non solo, infatti, l’Austria ha eliminato in un colpo solo una disparità macroscopica a
svantaggio del genere femminile, ma ha dato il giusto riconoscimento a una
realtà incontrovertibile, ovvero al fatto che a generare i figli - mettendoli
al mondo e non solo fornendo un patrimonio genetico fifty-fifty - è la donna. La necessità di un disoccultamento è una delle ragioni principali per cui nella più recente delle mie petizioni – annunciata al Senato col n. 59 il 26 giugno 2018, alla Camera col n. 54 il 1° agosto 2018 e contenente 12 possibili articoli di legge - ho previsto all’art. 5, come già in precedenza, che per regola di base nel doppio cognome il materno preceda il paterno. A meno che – modifica introdotta in quest’ultima versione - non sia intervenuta un’indicazione differente concordata tra i genitori o una manifestazione di disaccordo degli stessi, risolvibile con il sorteggio. Sono convinta – e a quanto pare non sono la sola – che la parità tra i genitori sia necessaria, non soltanto a causa del pari contributo genetico nella formazione della prole ma soprattutto a causa del ruolo paritario ad essi attribuito nell’accudimento, nel mantenimento e nell’educazione dei figli. Non può però essere considerato equo ed educativo che la parità tra i due genitori sia istituita a prezzo della “decapitazione” della differenza iniziale nella generazione dei figli. È necessario che le nuove generazioni metabolizzino quella verità che per secoli si è tentato in tutti i modi di nascondere e che finalmente la accettino, per evitare che il rimosso – che consegue immancabilmente all’occultamento – agisca come ancor oggi accade quale motore di sopraffazione e di odio nei confronti delle donne. È preferibile che la priorità del cognome materno non sia rigida, come già scritto. Questo sia per rispetto della volontà dei singoli genitori, che potrebbero desiderare una soluzione diversa, sia perché un’indicazione possiede un valore formativo maggiore di un’imposizione. Una decisione non scelta susciterebbe un astio maschile altrettanto pericoloso del messaggio occulto che tende a disinnescare; un’indicazione di massima obbliga invece a riflettere e a prendere coscienza di quel fatto naturale la cui rimozione ha portato e porta inevitabilmente a considerare legittima una pretesa di dominio sulla donna e sui figli. I femminicidi hanno molteplici cause. La soppressione del riconoscimento dello specifico ruolo della donna nella generazione dei figli ne è una delle maggiori concause. Ciò che con questa petizione ho proposto è la tutela del corpo sociale relativamente all’aspetto del cognome. Per la stessa ragione, in luogo dell’ordine alfabetico ho indicato il sorteggio, da molti anni adottato in Lussemburgo, in caso di disaccordo tra i genitori sulla priorità nel doppio cognome. L’ordine alfabetico FALSA infatti il rapporto paritario tra i genitori. Con esso si pretende di risolvere un disaccordo, che rappresenta dunque l’eccezione all’accordo, inquinando le possibilità dell’accordo stesso, anzi minandole alla base. La prepotenza sarà garantita in anticipo se uno dei due saprà che, in virtù della lettera alfabetica iniziale del suo cognome, avrà la meglio sul desiderio dell’altro/a. Non cercherà di valutare i desideri o le ragioni contrarie alle sue perché avrà già una vittoria incontrastabile in tasca. Il suo volere prevarrà per forza di legge, creando di fatto una discriminazione non in base al sesso ma alla collocazione tra i primi o gli ultimi posti dell’ordine alfabetico, ovvero di una realtà artificiosa che con l’accordo civile o con la struttura dei corpi generanti non ha proprio nulla a che fare. C’è un’altra cosa che va considerata in merito alle regole di base e questa volta non mi riferisco alle priorità nell’ordine dei cognomi ma alla “scelta”. E qui entrano in gioco anche altre considerazioni. Attribuire
alla nascita il cognome di ciascuno dei genitori significa porre in relazione
il figlio/a con ciascuno di essi e con entrambi i rami della parentela più
diretta, materna e paterna. Significa anche evitare che, in caso di
filiazioni precedenti o successive di uno dei membri della coppia
genitoriale, i figli e le figlie abbiano un cognome del tutto differente da
quello dei fratelli e delle sorelle, quasi fossero in condizioni di
estraneità. La stessa Corte costituzionale, nella sua pronuncia del 2016, ha
dato ampio risalto al vantaggio che il doppio cognome induce per la formazione
identitaria dei figli e non è escluso che la prossima sentenza della Corte
Costituzionale, di cui alla recente ordinanza di rimessione (link), rafforzi
proprio il valore del doppio cognome rispetto al cognome singolo. Se però il doppio cognome rappresenta la migliore soluzione possibile per la prole, allora questa dovrà essere posta come regola di base e la scelta del cognome singolo, materno o paterno, come opzione legittima concordata da entrambi i genitori. Questo significa invertire la formulazione presente nel Ddl approvato nella legislatura XVII e che ritroviamo, ancora adesso, nella maggior parte delle proposte della legislatura corrente. Solamente due proposte attuali prevedono infatti il doppio cognome come punto di partenza della riforma: la proposta Gebhard, che però mantiene un’illegittima priorità del cognome paterno basata sul nulla, e la proposta Binetti, due proposte che tuttavia sono manchevoli non contemplando il diritto di opzione per il cognome singolo. Chiedo al Segretario e alle due Capogruppo del PD: perché non sollecitare qualche parlamentare del vostro partito
affinché presenti una proposta - il più possibile aderente alle istanze
che hanno determinato il testo in 12 articoli esposto nella mia Petizione (link) - più analitica e diversa dalle attuali
proposte di legge in Parlamento? |
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https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli
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31.05.2021 |
© Iole Natoli |
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Quali membri del Gruppo FB “IL
COGNOME MATERNO IN ITALIA - Procedure prefettizie e anagrafiche” (link) aderiscono anche: _____________________ |
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Alcuni link utili sul tema DOPPIO COGNOME A FIGLI
E FIGLIE. Una rivoluzione culturale e non questione di sola parità / di
NoiReteDonne Trattati e Sentenze
varie da anni bussano. Parlamento e Governo assicurino il pieno accesso al
Cognome Materno / di Iole Natoli Il rispetto della
Costituzione e dei Trattati muterà le sorti del Cognome dei Figli in Italia?
/ di Iole Natoli Elenco degli scritti di I. Natoli sul cognome materno
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