martedì 9 novembre 2021

Nella XVIII Legislatura OTTO PROPOSTE sul COGNOME MATERNO

Il Cognome Materno a Figli e Figlie attende ancora un testo unificato

di Iole Natoli

Ciò che difetta in tutte le proposte è il diritto personale del nuovo nato, implicante il concetto di relazione che lo lega alla madre e solo a lei al tempo della nascita.

Tale assenza deriva da un'impostazione che guarda ancora al mondo patriarcale.

Conseguentemente, nel fare del diritto femminile una mera fotocopia del già esistente diritto maschile, si propone una falsa uguaglianza uomo-donna, ottenuta con l’occultamento forzoso e dunque autoritario della diversità.
 

ELENCO DELLE PROPOSTE PARLAMENTARI della XVIII Legislatura
In qualità di prime firmatarie, hanno presentato proposte otto parlamentari. In ordine cronologico crescente:

 

2018

23 marzo 

Camera

Testo

Laura Boldrini

PD   (ex LeU)

2018

23 marzo 

Camera

Testo

Renate Gebhard

Südtiroler Volkspartei

2018

11 luglio  

Senato

Testo

Julia Unterberger

Südtiroler Volkspartei

2018

17 luglio  

Senato

Testo

Laura Garavini

Italia Viva   (ex PD)

2018

12 ottobre 

Camera

Testo

Fabiana Dadone

M5s

2019

28 gennaio 

Senato

Testo

Alessandra Maiorino

M5s

2021

25 febbraio

Senato

Testo

Paola Binetti

Forza Italia

2021

10 giugno

Senato

Testo

Simona Malpezzi

PD

In sostanza, tre proposte alla Camera e cinque al Senato. Né alla Camera né al Senato ha avuto inizio in Commissione Giustizia la discussione, che serve a pervenire a un testo unificato e precede la discussione in assemblea. Si direbbe che alle due Presidenze non faccia piacere iniziare.
In questa legislatura, il Presidente della Commissione Giustizia della Camera è Mario Perantoni del M5s, con due Vicepresidenti, uno della Lega e l’altro del PD, mentre il Presidente della Commissione Giustizia del Senato è Andrea Ostellari della Lega, con un Vicepresidente di FdI e una Vicepresidente del M5s.

 

ANALISI DEI CONTENUTI

SITUAZIONI PREGRESSE

Preliminarmente, va chiarito che nessuna delle otto proposte parlamentari esistenti si occupa di regolamentare i casi in cui i figli siano stati registrati col solo cognome paterno, come da normativa precedente. Rimane per loro il ricorso al Prefetto per il cambio cognome, ma questo è subordinato all’accordo tra i genitori. Tale subordinazione genera una discriminazione palese che diviene particolarmente pesante in caso di separazione o divorzio. L’unità familiare rappresentata da un cognome comune è sempre garantita, anche dopo separazione o divorzio, qualora i figli vivano con il padre o, comunque, nelle occasioni in cui trascorrano il loro tempo con lui. Non lo è invece se vivono con la madre o, comunque, nelle occasioni in cui trascorrano il loro tempo con lei, dato che alla nascita non hanno ricevuto anche il suo cognome.

Anche la disposizione finale prevista da Boldrini nella sua proposta - l’unica che si ponga il problema delle situazioni pregresse - non sottrae i figli che vivono con le madri separate o divorziate alla frequente negazione del consenso da parte di un genitore rancoroso.

Una soluzione ai problemi che così si sono determinati e si determinano è contenuta invece nel testo di una Petizione (art. 6) che è stata assegnata alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, ma che fin qui non ha trovato posto in nessuna delle proposte parlamentari della presente Legislatura.


COGNOME DEI CONIUGI

Solo le proposte di Gebhard, Garavini, Maiorino e Malpezzi (citate in ordine cronologico di presentazione) prevedono una sostituzione dell’attuale 143-bis (cognome maritale).

Nello specifico, le proposte di Gebhard, Garavini, Maiorino stabiliscono esclusivamente che ciascun coniuge conserva il proprio cognome. La proposta Malpezzi, invece, introduce anche la possibilità per ciascuno dei coniugi di aggiungere al proprio il cognome dell’altro coniuge, indipendentemente dunque dal sesso.
Le proposte di Boldrini, Unterberger, Dadone e Binetti non trattano il tema del 143bis, lasciando di conseguenza inalterata la disparità esistente tra i coniugi, in base alla quale la donna con il matrimonio aggiunge al proprio il cognome del marito, senza che si possa mai verificare il contrario.

 

COGNOME DEL FIGLIO/A e PARITÀ

Tutt’e otto le proposte di prefiggono di garantire una parità tra i genitori – sposati o non sposati - nell’attribuzione del cognome ai figli, saltando però a piè pari la relazione particolare madre-figlio che esiste all’atto della nascita, ovvero proprio nel momento in cui si configura il diritto del nato di ricevere uno o due cognomi.

Prevedono dunque che i genitori decidano, di comune accordo, di attribuire uno solo o entrambi i cognomi ai loro figli, nell’ordine da loro preferito.
Nel caso in cui l’accordo sul numero dei cognomi e/o sull’ordine di essi non fosse raggiunto o comunque non venisse manifestato all’ufficiale di stato civile, al primo figlio e ai figli successivi della coppia verrebbero attribuiti obbligatoriamente entrambi i cognomi dei genitori secondo una sequenza mutuata dall’ordine alfabetico.

Una strategia paritaria differente è stata formulata nella Petizione citata (art. 5). Ciò sia per quella doverosa aderenza alla realtà che tutt’e otto le proposte parlamentari scelgono di non considerare, sia perché esiste la necessità più che mai urgente di insegnare il rispetto per la figura femminile sin dalla nascita e ciò implica che la relazione primaria per prossimità neonatale del figlio con la madre non venga artificiosamente misconosciuta.
Come già detto, però, la soluzione avanzata nella petizione non ha trovato fin qui posto in nessuna delle proposte parlamentari di questa Legislatura.

Nel caso di un figlio riconosciuto da un solo genitore, si riscontrano posizioni differenti una nelle proposte parlamentari. Di saggio e condivisibile rispetto verso i figli e le madri sono quelle di Binetti e di Malpezzi.

 

IL DIRITTO DEL FIGLIO/A

Ancora un rilievo sull’ultimo punto trattato. Diversamente dalle altre, le proposte di Dadone e Maiorino postulano esplicitamente, sia pure con articoli diversi, un diritto di ciascun genitore di attribuire il proprio cognome ai figli.
Da notare che il nostro ordinamento non ha mai previsto un diritto di trasmissione (o attribuzione) per nessuno dei genitori, ma soltanto un diritto di acquisto da parte del figlio/a di un cognome (ved.
sentenza Trib. Palermo 1982), che prima della sentenza 286/2016 della Consulta era stato fatto coincidere esclusivamente, per i nati nel matrimonio e per i figli riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori non sposati, con quello del padre.
La novità delle proposte di Dadone e Maiorino, sicuramente interessante, non appare scevra però di conseguenze. Se per un verso accresce in chiarezza il concetto di parità genitoriale e configura un diritto che, in sé considerato, appare sicuramente legittimo, per l’altro indurrebbe effetti negativi qualora fosse accompagnata da una scarsa - o addirittura inesistente - libertà del figlio di modificare il cognome o i cognomi, che ha ricevuto per diritto personale alla nascita. Abbinando le due condizioni si introdurrebbe infatti un’esorbitanza del potere genitoriale, che finirebbe col condizionare negativamente le già difficili concessioni di sostituzione del cognome, attualmente di competenza del Prefetto.

Esaminiamo allora come affrontano il diritto dei figli al cambiamento del proprio cognome le otto proposte di cui ci stiamo occupando.

 

POSSIBILITÀ DI MODIFICA DA PARTE DEL FIGLIO/A MAGGIORENNE DEL COGNOME O DEI COGNOMI RICEVUTI ALLA NASCITA

Prevedono esclusivamente la possibilità di cambiare il cognome singolo ricevuto alla nascita con il doppio cognome (dunque con quello di entrambi i genitori) tramite aggiunta ma non anteposizione: Boldrini, Gebhart, Unterberger, Malpezzi.

Garavini e Dadone non prevedono nulla al riguardo.

Maiorino articola solo per i figli nati fuori dal matrimonio la seguente possibilità: « Il figlio che ha compiuto quattordici anni può chiedere che il cognome del genitore che lo abbia riconosciuto per secondo, o per il quale si sia concluso il procedimento di accertamento, sia aggiunto anteponendolo o posponendolo a quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo».
Nulla, invece, per i figli nati nel matrimonio o riconosciuti contestualmente dai genitori.

In nessuna proposta è contemplato il diritto del figlio/a di eliminare uno dei cognomi ricevuti, se titolare di doppio cognome.
Eppure sono ricorrenti i casi in cui una figlia/o chiede la sostituzione del cognome ricevuto (di solito il paterno) con quello dell’altro genitore, non riconoscendosi per ragioni personali nella connotazione identitaria ricevuta, non per propria volontà, alla nascita.

In tutte le proposte parlamentari esaminate, dunque, il diritto di autodeterminazione dei figli appare, in misura maggiore o minore, scarsamente rappresentato e demandato alla concessione prefettizia vigente.
La Petizione
in precedenza citata prevede invece maggiori possibilità per tutti i figli maggiorenni (art. 3).

 

CONCLUSIONE

Certamente una proposta contenuta in una petizione non può avere un iter autonomo, in quanto non è stato seguito il percorso specifico che solo le avrebbe consentito di essere affiancata alle altre proposte in condizione di piena parità.
Tuttavia la sua presentazione al Parlamento è legittima, perché regolata dall’art. 50 della Costituzione. Proprio in virtù di tale articolo, infatti, quel testo è stato annunciato in Parlamento e assegnato alla Commissione Giustizia della Camera (link)
e alla Commissione Giustizia del Senato (link).
Non appare dunque inappropriato che in sede di discussione se ne possa comunque tener conto, che una o un parlamentare decida di farla propria o che voglia ispirarsi ad essa per qualche provvidenziale emendamento, atto a rendere più efficace e moderna una legge attesa già da troppo tempo.

 

Aggiornamento del 10 novembre 2021
di un articolo del 1° dicembre 2019

 

© Iole Natoli

domenica 20 giugno 2021

Cognome Materno alla nascita e ordine dei cognomi LETTERA aperta alla Ministra dell’Interno

Alla c.a. della Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese  
e, per conoscenza,
alla Ministra per la Giustizia Marta Cartabia e
alla Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia Elena Bonetti

di Iole Natoli

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Gentile Ministra Lamorgese,

quale membro di Noi Rete Donne, in data 28.03.21 avevo contribuito a un documento in cui, nel ripercorrere la contrastata storia del cognome materno e in particolare del doppio cognome in Italia, si esprimeva il forte interesse all’approvazione di una legge entro questa legislatura. Ciò perché la presenza del cognome materno in quello di figli e figlie rappresentava e rappresenta - e non solo per la rete citata - “una RIVOLUZIONE CULTURALE e non questione di sola parità”.

Nell’attesa che i lavori parlamentari vengano inaugurati e condotti una volta per tutte a compimento, io e le persone di cui alle firme in calce ci rivolgiamo intanto a Lei per esporle una richiesta attinente al tema e che riguarda una circolare della Direzione centrale per i Servizi demografici, che fa capo al Ministero dell’Interno.

A seguito della sentenza 286/2016 della Corte Costituzionale, pubblicata in G. U. con il n. 52 il 28/12 di quell’anno, la Direzione citata emanò nel mese di gennaio la circolare 1/2017, avente per oggetto l’attribuzione del cognome materno. In essa si definiva l’obbligo per l'ufficiale dello stato civile di «accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione».
Data l’immediatezza dell’applicazione, alcuni neogenitori ebbero modo di attribuire il doppio cognome ai loro figli nell’ordine a loro più gradito, che prevedeva in taluni casi la priorità del materno rispetto al paterno.

Non è ben chiaro per quale ragione la stessa Direzione centrale abbia deciso di emanare nel mese di giugno la 7/2017, ovvero una seconda circolare sul tema in cui, discettando lessicalmente sul significato del termine “aggiungere” contenuto nella suddetta sentenza, stabiliva che il cognome materno avrebbe potuto seguire e mai precedere il paterno.

Sicuramente questa pesante intromissione nella vita privata delle coppie genitoriali verrà meno quando una legge sarà stata approvata. Tuttavia, poiché tale soluzione ampia e definitiva richiede inevitabilmente tempi tecnici, Le chiediamo di eliminare già adesso il pretestuoso rigurgito di patriarcato offensivo contenuto nella 7/2017, con cui si tradisce lo spirito della sentenza citata che ha chiaramente inteso privilegiare la libera decisione dei genitori senza al contempo far venir meno la presenza del cognome paterno - cosa che avrebbe richiesto o la formulazione di una norma di legge o ben altro esame della problematica, come di recente ha inteso fare la Corte, a seguito di una nuova eccezione di costituzionalità sollevata, con la nota Ordinanza di rimessione 18/2021 – e senza specificare alcunché sull’ordine dei cognomi attribuibili.

È da notare che una qualche giustificazione questa seconda circolare avrebbe potuto averla solo se l’attribuzione del doppio cognome non fosse stata subordinata al consenso di entrambi i genitori, perché, in assenza di una norma atta a regolare i casi di disaccordo, sarebbe potuto sorgere qualche problema di non facile soluzione per l’ufficiale di stato civile. Ma non era né è questa la situazione reale. La limitazione ai casi di consenso, contenuta nella sentenza, fa sì che automaticamente il dissenso non possa nemmeno palesarsi e che dunque nessun problema pratico si ponga nell’attribuzione del doppio cognome nell’ordine voluto dai genitori.

Rimarchiamo come questa seconda circolare sia portatrice di fatto e di un’esorbitanza di potere nei confronti dei cittadini, in quanto lede il loro diritto “al rispetto della propria vita privata e familiare” (art. 8, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), e di una discriminazione sessista nei confronti della donna (art. 14 ibidem).

Varrà forse la pena riportare una precisazione contenuta al riguardo nella sentenza del Tribunale di Strasburgo del 7 gennaio 2014.
«Una differenza è discriminatoria ai sensi dell’articolo 14 se è priva di giustificazione oggettiva e ragionevole. L’esistenza di una tale giustificazione si valuta alla luce dei principi solitamente prevalenti nelle società democratiche. Una disparità di trattamento nell’esercizio di un diritto enunciato dalla Convenzione non deve solo perseguire uno scopo legittimo: si ha violazione dell’articolo 14 anche quando non esiste “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso”». Così al paragrafo 59 della sentenza.

Limitazioni indebite, come quelle contenute nella circolare citata, finiscono col nutrire e rinsaldare le resistenze di buona parte del Parlamento, che non a caso non ha fin qui nemmeno iniziato a discutere le proposte sul cognome materno in almeno una delle Commissioni Giustizia delle due Camere.
Di conseguenza, anche allo scopo di rendere maggiormente percepibile l’intenzione delle donne di non arrendersi e di non accettare l’infinito rinvio di una legge che risolva globalmente il problema, chiediamo oggi a Lei, Ministra Lamorgese, di intervenire per eliminare nel modo più idoneo questo vulnus democratico, che non soltanto lede la libertà di tutti i cittadini, genitori potenziali o effettivi, ma soprattutto rafforza immotivatamente quella cultura patriarcale dannosa che fa delle donne - in questo caso delle madri, ovvero giusto di coloro grazie alle quali figli e figlie vengono al mondo attraverso una gravidanza e un parto – soggetti di diritto declassabili a cittadine di rango inferiore.

20.06.2021

© Iole Natoli


Aderiscono alla richiesta:
Laura Moschini, Francesca Dragotto, Angela Maria Bottari, Antonella Ida Roselli, Stefania Cavagnoli, Maria Ferrara

In qualità di membri del Gruppo FB “IL COGNOME MATERNO IN ITALIA - Procedure prefettizie e anagrafiche”, aderiscono:

Iole Granato, Federica Cagnolati, Cinzia Ciriotti, Monica Leonessa, Frida Bertolini, Christian Carmosino, Nathalie Pellegrino, Francesca Pipitone Bottini, Sara Mortoni, Elisa Martinello, Isabella Deiana, Fabiana Montemurri, Michèle Bazzanella, Sandra Amoretti, Andrea Giudice, Gabriella Olia Greco, Elena Maria Rabbi, Davide Fiorucci, Silvia Polito, Laura Oselladore, Maria Grazia Marrapodi, Santija Bieza, Nora Alunni, Barbara Gianesini, Laura Cecchini, Dafne Pasqualotto, Giovanna Ferrari, Marina Petrucci, Michela De Matteis, Elisabetta Lamagna. Dopo l'invio delle mail aderiscono anche: Francesca Cau, Laura Di Mascolo, Marcella De Carli, Maria Silvia Sacchi, Doriana Righini, Susanna Tommasi.

 

lunedì 31 maggio 2021

Lettera aperta al Segretario del PD, alla Capogruppo PD al Senato e alla Capogruppo PD alla Camera

IL COGNOME MATERNO alla prole NON PUÒ ancora ATTENDERE

di Iole Natoli


PublicDomainPictures da Pixabay

 

Egregio Segretario Letta,
Egregia Senatrice Malpezzi,
Egregia Onorevole Serracchiani,

in relazione al Cognome Materno ai Figli, tema che mi sta molto a cuore e di cui mi occupo dal 1979 (link), mi rivolgo a Voi per più d’una ragione.

In primo luogo perché a seguito della condanna inflitta all’Italia dal Tribunale CEDU nel 2014, in quello stesso anno fu presentato un Ddl del governo Letta sul cognome dei figli.
Benché quel testo avesse alcuni limiti, esso attestava l’intenzione di quel governo a guida PD di modificare la situazione allora (e in buona parte ancor oggi) esistente al riguardo.

In secondo luogo, perché nella XVII legislatura la proposta di legge sul cognome dell’allora on. Garavini, a quell’epoca appartenente al PD, fece da modello per il testo approvato alla Camera (e poi morto in Senato). Garavini oggi non è più dei vostri, anzi delle vostre. Devo anche dire che la proposta allora approvata in un solo ramo del Parlamento non era a parer mio risolutiva e ne risulterà chiaro il motivo più avanti. Ma andiamo all’oggi.

Allo stato attuale, sono state presentate in Senato quattro proposte. In ordine cronologico, quelle di Unterberger (SVP, link),  Garavini (Iv, link), Alessandra Maiorino (M5s, link), Paola Binetti (FI, link). Alla Camera tre: quelle di Laura Boldrini (PD, link), Renate Gebhard (SVP, link) e Fabiana Dadone (M5s, link).

In sostanza, come partito siete presenti alla Camera con una sola proposta - quella dell’on. Boldrini che tuttavia presentò il suo testo il 23 marzo 2018, quando non era ancora nel PD ma iscritta a LeU - mentre siete del tutto assenti in Senato.

Di recente ho iniziato una nuova ricerca sulla situazione al riguardo in tutti i Paesi dell’UE e, più in generale, dell’Europa. Tranne pochissimi casi – forse addirittura uno solo, ne saprò di più quando avrò terminato il lavoro – qualsiasi Paese europeo ha varato già da anni una legge che preveda anche l’attribuzione del cognome materno ai figli. Perfino uno Stato piccolissimo non UE ma incuneato nel nostro territorio, la Repubblica di San Marino, ha sentito la necessità di aggiornarsi nel novembre del 2015 con una Legge denominata "Modalità paritaria di trasmissione del cognome" (link).

Appena oltre il confine nord-orientale dell’Italia un altro Stato, questa volta dell’UE, ha varato una riforma innovativa che l’apparenta per uno specifico aspetto alle legislazioni eticamente più avanzate degli Stati nordici. Non solo, infatti, l’Austria ha eliminato in un colpo solo una disparità macroscopica a svantaggio del genere femminile, ma ha dato il giusto riconoscimento a una realtà incontrovertibile, ovvero al fatto che a generare i figli - mettendoli al mondo e non solo fornendo un patrimonio genetico fifty-fifty - è la donna.
Questa nostra vicina di casa prevede oggi che in assenza di scelte diverse presentate dai genitori – cognome comune dei genitori se scelto prima della nascita del figlio/a, cognome o cognomi del genitore o della genitrice, o di entrambi uniti da un trattino - figli e figlie assumano il cognome della madre, anche se doppio. «Erfolgt keine Bestimmung, erhalten die Kinder automatisch den Familiennamen der Mutter, auch wenn dieser ein Doppelname ist» (
link).
È una modifica che non risale alle comunità matriarcali benemerite – quando le popolazioni non si erano ancora organizzate per farsi le guerre – ma che, essendo abbastanza recente, indica un ripensamento, una presa di coscienza di un’ipotesi di natura sociale: occultare le verità di natura al riguardo è deleterio. Nessuna delle proposte di legge presenti in questa nostra legislatura ha adottato una logica analoga.

La necessità di un disoccultamento è una delle ragioni principali per cui nella più recente delle mie petizioni – annunciata al Senato col n. 59 il 26 giugno 2018, alla Camera col n. 54 il 1° agosto 2018 e contenente 12 possibili articoli di legge - ho previsto all’art. 5, come già in precedenza, che per regola di base nel doppio cognome il materno preceda il paterno. A meno che – modifica introdotta in quest’ultima versione - non sia intervenuta un’indicazione differente concordata tra i genitori o una manifestazione di disaccordo degli stessi, risolvibile con il sorteggio.

Sono convinta – e a quanto pare non sono la sola – che la parità tra i genitori sia necessaria, non soltanto a causa del pari contributo genetico nella formazione della prole ma soprattutto a causa del ruolo paritario ad essi attribuito nell’accudimento, nel mantenimento e nell’educazione dei figli. Non può però essere considerato equo ed educativo che la parità tra i due genitori sia istituita a prezzo della “decapitazione” della differenza iniziale nella generazione dei figli. È necessario che le nuove generazioni metabolizzino quella verità che per secoli si è tentato in tutti i modi di nascondere e che finalmente la accettino, per evitare che il rimosso – che consegue immancabilmente all’occultamento – agisca come ancor oggi accade quale motore di sopraffazione e di odio nei confronti delle donne.

È preferibile che la priorità del cognome materno non sia rigida, come già scritto. Questo sia per rispetto della volontà dei singoli genitori, che potrebbero desiderare una soluzione diversa, sia perché un’indicazione possiede un valore formativo maggiore di un’imposizione. Una decisione non scelta susciterebbe un astio maschile altrettanto pericoloso del messaggio occulto che tende a disinnescare;  un’indicazione di massima obbliga invece a riflettere e a prendere coscienza di quel fatto naturale la cui rimozione ha portato e porta inevitabilmente a considerare legittima una pretesa di dominio sulla donna e sui figli. I femminicidi hanno molteplici cause. La soppressione del riconoscimento dello specifico ruolo della donna nella generazione dei figli ne è una delle maggiori concause.

Ciò che con questa petizione ho proposto è la tutela del corpo sociale relativamente all’aspetto del cognome. Per la stessa ragione, in luogo dell’ordine alfabetico ho indicato il sorteggio, da molti anni adottato in Lussemburgo, in caso di disaccordo tra i genitori sulla priorità nel doppio cognome. L’ordine alfabetico FALSA infatti il rapporto paritario tra i genitori. Con esso si pretende di risolvere un disaccordo, che rappresenta dunque l’eccezione all’accordo, inquinando le possibilità dell’accordo stesso, anzi minandole alla base. La prepotenza sarà garantita in anticipo se uno dei due saprà che, in virtù della lettera alfabetica iniziale del suo cognome, avrà la meglio sul desiderio dell’altro/a. Non cercherà di valutare i desideri o le ragioni contrarie alle sue perché avrà già una vittoria incontrastabile in tasca. Il suo volere prevarrà per forza di legge, creando di fatto una discriminazione non in base al sesso ma alla collocazione tra i primi o gli ultimi posti dell’ordine alfabetico, ovvero di una realtà artificiosa che con l’accordo civile o con la struttura dei corpi generanti non ha proprio nulla a che fare.

C’è un’altra cosa che va considerata in merito alle regole di base e questa volta non mi riferisco alle priorità nell’ordine dei cognomi ma alla “scelta”. E qui entrano in gioco anche altre considerazioni.

Attribuire alla nascita il cognome di ciascuno dei genitori significa porre in relazione il figlio/a con ciascuno di essi e con entrambi i rami della parentela più diretta, materna e paterna. Significa anche evitare che, in caso di filiazioni precedenti o successive di uno dei membri della coppia genitoriale, i figli e le figlie abbiano un cognome del tutto differente da quello dei fratelli e delle sorelle, quasi fossero in condizioni di estraneità. La stessa Corte costituzionale, nella sua pronuncia del 2016, ha dato ampio risalto al vantaggio che il doppio cognome induce per la formazione identitaria dei figli e non è escluso che la prossima sentenza della Corte Costituzionale, di cui alla recente ordinanza di rimessione (link), rafforzi proprio il valore del doppio cognome rispetto al cognome singolo.
Sicuramente, quest’ultimo non potrà perdere diritto di cittadinanza, ai sensi della stessa sentenza CEDU del 2014, che ha ribadito la pertinenza dell’attribuzione del cognome ai figli alla sfera privata dei singoli e non a una preferenza (o ipotetica ragione) dello Stato.

Se però il doppio cognome rappresenta la migliore soluzione possibile per la prole, allora questa dovrà essere posta come regola di base e la scelta del cognome singolo, materno o paterno, come opzione legittima concordata da entrambi i genitori. Questo significa invertire la formulazione presente nel Ddl approvato nella legislatura XVII e che ritroviamo, ancora adesso, nella maggior parte delle proposte della legislatura corrente. Solamente due proposte attuali prevedono infatti il doppio cognome come punto di partenza della riforma: la proposta Gebhard, che però mantiene un’illegittima priorità del cognome paterno basata sul nulla, e la proposta Binetti, due proposte che tuttavia sono manchevoli non contemplando il diritto di opzione per il cognome singolo.

Chiedo al Segretario e alle due Capogruppo del PD: perché non sollecitare qualche parlamentare del vostro partito affinché presenti una proposta -  il più possibile aderente alle istanze che hanno determinato il testo in 12 articoli esposto nella mia Petizione (link) - più analitica e diversa dalle attuali proposte di legge in Parlamento?

 

 

https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli

 

31.05.2021

© Iole Natoli
Aderiscono: Angela Maria Bottari
Laura Moschini

Quali membri del Gruppo FB  “IL COGNOME MATERNO IN ITALIA - Procedure prefettizie e anagrafiche” (link) aderiscono anche:
Erica Villa, Antonella Leonardo, Cinzia Ciriotti, Cristiana Girardi, Paola Aceti, Massimo Pendenza, Sandra Amoretti, Federica Cagnolati, Ekaterina Menchetti, Marcella Formenti, Beatrice Carli, Francesca Pipitone Bottini. Si aggiungono, dopo l'invio delle mail, Anna Rita Strina e Iole Granato. 

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Alcuni link utili sul tema

DOPPIO COGNOME A FIGLI E FIGLIE. Una rivoluzione culturale e non questione di sola parità / di NoiReteDonne
http://www.noidonne.org/articoli/doppio-cognome-a-figli-e-figlie-una-rivoluzione-culturale-e-non-questione-di-sola-parit.php

Trattati e Sentenze varie da anni bussano. Parlamento e Governo assicurino il pieno accesso al Cognome Materno / di Iole Natoli
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2021/02/provvedimenti-per-il-cognome-dei-figli.html

Il rispetto della Costituzione e dei Trattati muterà le sorti del Cognome dei Figli in Italia? / di Iole Natoli
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2021/02/cognomematerno-e-diritti-lettera-aperta.html

Elenco degli scritti di I. Natoli sul cognome materno
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/iole-natoli-e-il-cognome-materno.html