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Se sei nato prima del giugno 2022... resti a metà |
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Di Iole Natoli |
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Accade in Italia che la Sezione di Volontaria Giurisdizione di qualche Tribunale ordinario decida di non prender posizione in merito a una situazione pregressa, una volta chiamata ad esprimersi riguardo all’interesse del figlio da una delle #MadriDalPartnerDelNo (definizione della scrivente). Non allarmiamoci troppo, i casi potrebbero non essere numerosi, ma poiché non di tutto quel che accade è possibile essere informate ci limitiamo a supporre che ciò di cui siamo venute a conoscenza possa non costituire un fenomeno isolato. |
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Anno 2023, Torino. La signora Nathalie Niki Pellegrino vorrebbe che il bimbo avuto qualche anno addietro dalla sua relazione con l’ex compagno A. B. - iniziali di convenienza - e che oltretutto abita da sempre con lei possa godere di quella compiutezza formativa dell’identità personale, che la Corte Costituzionale ha posto tra le motivazioni di base che hanno determinato la sentenza 131/2022, con cui è stata riconosciuta la TOTALE illegittimità delle norme che avevano regolato fin lì l’attribuzione del cognome a figli e figlie, consistenti nella patrilinearità obbligatoria. Prima di quella pronuncia storica, le donne non avevano la possibilità di attribuire alla nascita il loro cognome ai figli che avevano generato - peraltro con un indubbio maggior contributo biologico dei padri, che fin qui non hanno mai condotto una gravidanza né esperito un parto -, se non dopo la sentenza 286/2016. Con essa, la Corte riconosceva il diritto dei genitori di attribuire ai figli il cognome di entrambi, a patto che si trattasse di una decisione concorde. Dato che il cognome paterno non veniva mai messo in discussione, questa “concordia” diveniva nel reale un consenso gentilmente dispensato o velenosamente negato dal padre. Insomma, un esercizio di libero arbitrio consegnato nelle mani del Maschio. C’erano poi le situazioni pregresse, quelle per le quali i genitori di figli nati prima del 2016 potevano chiedere il cambiamento del cognome del pargolo, anche cresciutello, da singolo in doppio ovvero di entrambi i genitori. Anche qui la decisione doveva essere concorde, cosa che si traduceva in termini pratici nella gentile concessione da parte del padre all’aggiunta del cognome materno o nel diniego di tale possibilità. Da notare che, in presenza dl consenso, nessun dubbio era previsto che potesse turbare il Prefetto sull’opportunità di procedere al cambiamento. Detto diversamente, in via teorica, un ragazzo anche diciassettenne si sarebbe potuto trovare a sua insaputa con il cognome cambiato tramite aggiunta per decisione concorde dei suoi genitori, mentre un padre che avesse voluto negare il consenso alla madre avrebbe potuto addurre a motivazione che il figlio/a si era ormai identificato con un cognome soltanto e ciò perfino nel caso di un bimbo di 5 anni o anche meno. Le situazioni pregresse esistono anche oggi. Torniamo dunque alla signora Pellegrino che non ha modo di rivolgersi alla Prefettura di competenza, in quanto l’iter di questo percorso prevede che ci sia l’assenso al cambiamento del cognome del figlio da parte dell’altro genitore, cosa che nel caso in questione NON c’è. Sono molte le madri che si trovano in questa situazione, tante da poter formare una categoria specifica che sarei propensa a definire delle #MadriDalPartnerDelNo. I “no” possono essere molteplici. Si va dal “il mio cognome è più che sufficiente”, a “diventerebbe un cognome troppo lungo”, oppure a “Gasparuccio o Letizietta ormai è abituato/a così”, “il tuo non è per niente un bel cognome”, “la tua è una richiesta ideologica” e così via. Ma ideologica la richiesta non è; al contrario, ha precisato la Corte nella sentenza 131/2022, effetto di un’ideologia patriarcale è stato l’abuso di limitare a quello patrilineare il cognome da attribuire alla prole. Abuso che oggi non è più possibile replicare, perché la nuova regola definita in sentenza vuole che alla nascita si attribuisca il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine stabilito dagli stessi, e che l’opzione di un cognome singolo, della madre o del padre, possa derivare soltanto da un chiaro accordo espresso dalla coppia in tal senso. Il 1º vecchio comma dell’articolo 262 del cod. civ. non è dunque andato in soffitta ma è finito nel cestino tritarifiuti, da cui nessuno lo può più ripescare. O quasi, all’atto pratico. Tutto chiaro oggi, grazie
alla Consulta, per l’attribuzione del cognome alla nascita. Ma cosa accade
per le situazioni pregresse, cioè per quelle che, come già detto, riguardano
figli nati prima dell’ancora recente sentenza, che portano soltanto il
cognome del padre per effetto di quel
1º comma del 262 ora defunto? Ma cosa dice di fatto la
sentenza 131/2022 in merito alle situazioni pregresse? Lo leggiamo al §
16 della stessa. La Corte non sta dicendo che ciò che è stato riconosciuto adesso come da sempre illegittimo diventa magicamente legittimo nel caso di attribuzioni precedenti resuscitando quel 1º comma del 262 ormai abrogato, sta dicendo invece un’altra cosa. Sta affermando che ciò che rende NON AUTOMATICA la regola ora in vigore è la constatazione che «possibili vicende» siano in grado di incidere in modo differente su quel che dalla regola discenderebbe e che pertanto, per casi non riconducibili al momento della nascita, vanno seguite le procedure che già erano state previste allo scopo. In altri termini, la Corte non sta minimamente sostenendo che una modifica che porti all’aggiunta del cognome che risulta mancante rispetto alla nuova regola non sia da considerare in linea con quanto ha prima evidenziato, circa il beneficio di cui gode il figlio quando gli è consentito di relazionarsi, tramite i cognomi dei due membri della coppia genitoriale, ad entrambe le aree familiari di appartenenza; sta dicendo che qualcosa potrebbe costituire un ostacolo oggettivo tale che questo beneficio diventi sacrificabile o che non possa essere riconosciuto come tale (pensiamo ad esempio ad adozioni intervenute o a cambiamenti di cognome già praticati). Da qui la necessità di altre vie, ovvero di quelle consuetudinarie che regolano il cambiamento del cognome. Ora, se qualcosa è un beneficio e l’assenza di quel qualcosa è un limite se non un danno, diventa legittimo che uno dei genitori (il più delle volte la madre), impossibilitato a rivolgersi utilmente al Prefetto, sottoponga la questione al parere del Giudice della Volontaria Giurisdizione, che normalmente è chiamato ad esprimersi e dunque a decidere nel caso in cui i genitori siano di parere discorde su qualcosa ritenuto importante per il presente e il futuro del figlio/a. Che il cognome sia importante, anzi
fondamentale per la formazione dell’identità personale, la
Corte lo ha dichiarato a tutto campo. Di conseguenza nel caso specifico la
signora Pellegrino, concordando interamente con le valutazioni espresse dalla
Corte sull’utilità del cognome di entrambi i genitori per la formazione di
un’identità completa della prole, chiede che la sua istanza di cambiamento
del monocognome di suo figlio sia accolta. Il Signor A. B. oppone una visione
diversa delle cose, ritenendo in sostanza che, nel migliore interesse del
figlio, tutto debba rimanere com’è. Cosa fa allora il Tribunale di Torino? In
luogo di valutare nel merito le
contrastanti affermazioni dei due genitori e decidere dunque in un senso o
nell’altro, dichiara infondata l’istanza di Nathalie Niki Pellegrino in quanto la modifica
dell’art. 262 comma 1 del
cod. civ. non ha conseguenze applicabili alle situazioni
pregresse secondo quanto scritto dalla Corte. Fortunatamente, esiste almeno un esempio diverso, fornito lo scorso anno dal Tribunale di Pesaro che ha optato per il riconoscimento del diritto del minore a un’identità anagrafica completa. Non sappiamo se ci siano stati altri esiti presso differenti Tribunali, esemplificativi di una soluzione o dell’altra. Rileviamo però un particolare. Nel brano della sentenza oggetto dell’interpretazione controversa, c’è un inciso che non è indirizzato ai Tribunali. Per le situazioni pregresse le vie praticabili, scrive la Corte, restano quelle precedenti «salvo specifici interventi del legislatore». E allora sorge spontanea una domanda. Non potrebbero i e le parlamentari prendere atto di questi problemi e tagliare tali nodi gordiani alla radice, aggiungendo alle loro proposte qualche norma, per armonizzare col senso stesso della sentenza 131/2022 della Consulta le problematiche situazioni pregresse?
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6 Maggio 2023 data e ora italiana |
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Nota: immagine di pixabay.com.it |
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
venerdì 5 maggio 2023
#CognomeDeiFigli e #MadriDalPartnerDelNo / Interpretazione restrittiva della sentenza 131/2022 della Consulta
martedì 2 maggio 2023
Lettera aperta / Calendarizzare la discussione in Commissione per la Legge ormai obbligatoria sul #COGNOME
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L’eterno sonno del Parlamento italiano sul Cognome da attribuire alla prole |
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Di Iole Natoli giornalista e blogger, autrice della Petizione “Nuove disposizioni sul nome della persona e sul cognome dei coniugi e dei figli”, assegnata alle due Commissioni Giustizia di Senato (il 20.12.2022 col n. 189) e Camera (il 13.01.2023 col n. 124). |
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Ai Presidenti e Vice Presidenti del Senato e della Camera, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni Giustizia. |
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Buongiorno Presidenti e Vicepresidenti sopra citati. La sentenza 131/2022 della Consulta sul cognome dei figli ha stabilito la totale incostituzionalità delle norme che hanno regolato prima di allora l’attribuzione del cognome alla prole e che erano fondate sulla patrilinearità assoluta o, solo dopo la sentenza del 2016, sul vincolante consenso di tutti e due i genitori per l’assegnazione del cognome di entrambi. In sostanza, con la 131/2022 la Corte ha ribaltato la questione del consenso, rendendolo vincolante non più per l’attribuzione del doppio ma del cognome singolo e precisando che nessuna prevalenza può essere legittimamente attribuita al cognome paterno rispetto a quello materno, o viceversa. Alcune situazioni però non sono state risolte, in quanto dipendenti da una nuova legge ovviamente spettante al
Parlamento, di cui la Corte ha ancora una volta sollecitato l’approvazione. 1 – la decisione sull’ordine degli elementi (materno e paterno, oppure paterno e materno) nel doppio cognome, che al momento resta affidata al giudice in caso di dissenso, perché manca un’indicazione di legge atta a conferire all’Ufficiale di stato civile il mezzo più idoneo per risolvere da sé l’eventuale conflitto; 2 – la definizione stessa di doppio cognome come composto da due
elementi scindibili, al fine di
poterne attribuire solo uno per ciascun genitore alla prole, evitando la
moltiplicazione dei cognomi. Preghiamo dunque i Presidenti e Vicepresidenti indicati di voler calendarizzare l’inizio dei lavori necessari per pervenire senza ulteriori ritardi a una legge, segnalando altresì: a - la necessità di non creare
discriminazioni di sorta con l’attribuire occulte precedenze, attraverso il
linguaggio, derivanti solo dalla normativa interamente abrogata. b - l’opportunità che l’Ufficiale di stato civile ricorra per risolvere
i casi di dissenso sull’ordine dei cognomi nel doppio non all’ordine
alfabetico - che lascerebbe privi di
possibilità paritarie reali nel confronto con l’altro genitore coloro i cui
cognomi inizino con V o, peggio ancora, con Z - ma al sorteggio. Non c’è ragione di essere obbligati a
ricorrere al giudice per qualcosa che può essere risolto direttamente in sede
di registrazione anagrafica. c – una nuova regolamentazione delle situazioni pregresse che sia conforme alle MOTIVAZIONI espresse dalla Corte nella sentenza, con cui è stato posto in evidenza il maggior vantaggio che reca al figlio/a il cognome di entrambi i genitori in luogo di uno singolo. Ringraziamo per la cortese attenzione. 3 Maggio 2023, data e ora italiana Adesioni: Silvia Magistri, Nathalie Pellegrino, Marina Petrucci, Concetta Garofalo, Cinzia Ciriotti, Laura Cima, Adriana Terzo, Ekaterina Menchetti, Helena Caruso, Eliana Rasera, Maria Luisa Battiato, Emanuela Menotti, Letterio Mulfaro, Marcella Mariani, Giovanna Berna, Carlotta Ferrari degli Uberti, Ambra Leoncini, Iole Granato, Emanuele Tosi, Paola Chirico, Nicol Lazzarini, Sofia Venturoli, Fabio Nascimbeni, Angela Maria Bottari, Giuseppe Calamita, Giovanna Ferrari, Frida Bertolini, Linda Martini, Antonella Paloscia, Monica Leonessa, Manuela L'Innocente. Inviata ai destinatari alle h 20:16 e 20:25 del 4 maggio 2023 |
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Dopo l'invio della mail hanno aderito Francesca Accornero e Beatrice Diana Carli, Maria Dell'Anno, Francesca Dragotto, Francesca Manna. Nota: immagine di pixabay.com/it: https://pixabay.com/it/photos/fratelli-ragazzi-affetto-bambini-457234/ |
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domenica 9 aprile 2023
#ParoleInCammino. Il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia - Il linguaggio crea la realtà?
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FUNZIONE SOPPRESSIVA dell’identità
femminile che ha avuto e ancora ha nel sistema (a)sociale italiano il #CognomeDellaProle |
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FIRENZE, Biblioteca delle Oblate,
"Parole in Cammino. Il Festival dell’Italiano e delle Lingue
d’Italia", Tavola rotonda sul tema "Il linguaggio crea la
realtà?”, 1 Aprile 2023. |
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9 Aprile 2023 |
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domenica 8 gennaio 2023
Lettera aperta alla Presidente del Consiglio Meloni / Pericoloso esercizio, Presidente, sopprimere le donne virtualmente
Cognome materno / Necessità di calendarizzazione alle Camere per un’urgente riforma strutturaleDi Iole Natoli |
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![]() da it.freepik.com |
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Gent.ma Presidente del Consiglio, on. Meloni,ho indirizzato anche a Lei e al Capo Dipartimento per i rapporti con il Parlamento la mia Petizione sul Cognome dei figli - già annunciata al Senato e di prossimo annuncio alla Camera - che trova in allegato e a cui può accedere direttamente dal primo link sottostante.Nel rivolgerLe la richiesta di sollecitare i Presidenti di Senato e Camera, affinché attuando le indicazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza 131/2022 sulla necessità inderogabile di una legge sul cognome dei figli pongano in calendario la discussione delle proposte legislative esistenti, stralcio da una lettera aperta inviata alla Senatrice Bongiorno, nella sua qualità di Presidente della 2ª Commissione del Senato, alcune considerazioni che sottopongo alla Sua attenzione.Lo faccio perché la riforma per la quale mi batto dal 1979 con diverse iniziative per eliminare la soppressione del cognome materno dal cognome dei figli - riforma a cui ha dato un sigillo insostituibile la citata sentenza della Corte - non è solo una questione di diritti delle donne, come ad alcuni potrebbe superficialmente sembrare, ma altresì una riforma di base necessaria per determinare un ordine sociale più sano dell’attuale, della cui “malattia” i continui femminicidi e figlicidi sono una testimonianza inequivocabile.Ed ecco lo stralcio.«Cosa trasmetteva all’epoca in cui io iniziavo il mio percorso pubblico, ovvero nel
1979, quella particolare soppressione» (la soppressione della donna nella struttura
familiare), «oggi
dichiarata interamente illegittima dalla Corte Costituzionale? Diverse
suggestioni più o meno manifeste. Eccone alcune. Non sono poche le
scusanti, infatti, con cui il sistema socio-giuridico si è adoprato per
aggirare o ridurre al minimo il peso di violenze e di delitti che nei tempi
andati non venivano ancora classificati come femminicidi. L’uomo
(marito / fidanzato / innamorato) che infliggeva violenze varie o uccideva la
donna: Il punto era allora e ancora oggi è: se la donna è sopprimibile simbolicamente e concettualmente, allora può diventarlo anche nella realtà. È un pensiero inconscio ma consideriamo QUANDO viene (ancora troppo presto per poter dire “veniva”) instillato nei soggetti umani. Accade a partire dalla nascita, ovvero in un momento in cui nessuno schema logico cosciente, tale da svelare e contrastare quel messaggio subliminale, si è ancora formato nei bambini. A questo input se ne aggiungono altri di cui la nostra società maschilista purtroppo è intrisa e che difficilmente è possibile controllare. Ne deriva una combinazione micidiale. La sentenza 131/2022
della Corte costituzionale ha sancito l’ILLEGITTIMITÀ ab origine della
patrilinearità del cognome e reso obbligatoria l’attribuzione ai
figli del cognome di entrambi i genitori, a meno che gli stessi non abbiano
concordemente optato per quello di uno solo di essi. Finché non sarà stata approvata una legge che elimini ogni possibile raccordo col passato e fughi le preoccupazioni di una futura moltiplicazione dei cognomi – cosa che trattiene le donne dall’utilizzare le possibilità apertesi con la sentenza 131/2022 e gioca a favore di quegli uomini che insistono per mantenere la soppressione delle donne dal cognome dei figli – non avremo un mutamento sociale. Confido, Presidente Meloni, che voglia accogliere la presente richiesta, nell’interesse non mio né solo delle donne ma della nostra comunità intera, a cui serve modificare un regime che continua a mietere vittime tra le donne, le bambine e i bambini e anche tra gli uomini, dato che essere spinti a divenire autori di femminicidi non è certo un interesse reale di questi ultimi, né è interesse dei padri ritrovarsi, al pari delle madri, privati per mano di altri uomini delle proprie figlie e dei propri nipoti. Se su molti altri fattori non disponiamo dei mezzi per agire, possiamo anzi dobbiamo intervenire su quelli che è in nostro potere sradicare e questo è il primo della lista. Approvare al più presto la legge è necessario. Nel ringraziarLa per la cortese lettura, Le porgo i miei saluti e i migliori auguri per il nuovo anno appena iniziato. Link inseriti nel testo:1 – Petizione: https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura2 – Sentenza 131/2022 della Corte Costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:1313 – La soppressione della donna nella struttura familiare: https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html4 – Iole Natoli e il cognome materno: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/iole-natoli-e-il-cognome-materno_19.html5 – Lettera aperta alla Presidente della 2ª Commissione Giustizia del Senato: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2022/12/lettera-aperta-alla-senatrice-giulia_21.html_________________________6 – Link relativo all’immagine: https://it.freepik.com/foto-gratuito/home-still-life-carta-tagliata-concetto_11379884.htm_________________________ |
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8 Gennaio 2023
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mercoledì 21 dicembre 2022
Lettera aperta alla Senatrice Giulia Bongiorno Presidente della Commissione Giustizia
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RICHIESTA di audizione in Commissione La soppressione del cognome materno radice prima della violenza di genere |
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di Iole Natoli |
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Gent.ma Senatrice Giulia Bongiorno, quando ho appreso della sua nomina a Presidente della Commissione Giustizia mi sono sentita sollevata, perché il tema della Petizione che meditavo di inviare ai due rami del Parlamento - e che adesso è già stata annunciata in Senato col n. 189 e assegnata alla 2ª Commissione - riguardava e riguarda le donne. Non solo le donne, in verità. Vede, Senatrice, fin da quando ho cominciato a lavorare sul Cognome materno ai figli sono stata profondamente convinta che la soppressione della visibilità femminile dal cognome della prole (che è generata in primo luogo dalla donna) non fosse una questione che riguardasse la singola coppia genitoriale. Ho pensato che rispondesse invece a uno schema generale preciso, attraverso cui la società patriarcale veicolava un messaggio di sopprimibilità della donna nel nostro sistema culturale e anche giuridico. Ho iniziato a occuparmi pubblicamente del cognome della madre nel
cognome dei figli nel giugno del 1979, con il mio primo scritto sull’argomento che precede temporalmente la proposta
parlamentare per un cognome unico maschile o femminile dell’on. Magnani Noya,
prima proposta legislativa sul tema nella nostra Repubblica, presentata il 30 ottobre di quell’anno. Non mi sarei mai sognata di prevedere esclusivamente un cognome unico a scelta, perché questo non avrebbe centrato l’obiettivo di DEMOLIRE lo schema che sin dalla loro nascita ha indotto gli uomini a considerare sopprimibili le donne e ha obbligato le donne a sentirsi rappresentate esclusivamente da una figura maschile, la sola che avesse il potere di renderle accettate e dunque riconoscibili nella società come persone dotate di diritti. Se mi era perfettamente chiaro lo schema di sopraffazione legalizzata delle donne posto in atto dal sistema sociale, non mi era altrettanto evidente che questo potesse agire anche sulla mente dei giudici. Così, con somma ingenuità - provenivo da studi psicosociali e antropologici e non da una formazione giuridica - avviavo nel 1980 la prima causa civile italiana contro lo Stato per l’attribuzione (tardiva) anche del mio cognome alle mie due figlie, convinta di spianare la strada al mio progetto sul doppio cognome, che avevo già cominciato a inviare a partiti e parlamentari di ambo i sessi. La sentenza del Tribunale di Palermo arrestava l’itinerario che mi ero prefissata e alcuni commenti apparsi
sulla stampa, tra cui quello del giurista Giovani Conso, mi rendevano
evidente come ci fosse molto lavoro da fare, prima che una riforma di tal
genere potesse essere considerata ipotizzabile. Cosa trasmetteva all’epoca in cui io iniziavo il mio percorso, ovvero nel 1979, quella
particolare soppressione oggi
dichiarata interamente illegittima dalla Corte Costituzionale? Diverse
suggestioni più o meno manifeste. Eccone alcune. Non sono poche le scusanti, infatti, con cui il sistema socio-giuridico
si è adoprato per aggirare o ridurre al minimo il peso di violenze e di
delitti che nei tempi andati non venivano ancora classificati come femminicidi. L’uomo (marito /
fidanzato / innamorato) che infliggeva violenze varie o uccideva la donna: Il punto era allora e ancora oggi è: se la donna è sopprimibile simbolicamente e concettualmente, allora può diventarlo anche nella realtà. È un pensiero inconscio ma consideriamo QUANDO viene (ancora troppo presto per poter dire “veniva”) instillato nei soggetti umani. Accade a partire dalla nascita, ovvero in un momento in cui nessuno schema logico cosciente, tale da svelare e contrastare quel messaggio subliminale, si è ancora formato nei bambini. A questo input se ne aggiungono altri di cui la nostra società maschilista purtroppo è intrisa e che difficilmente è possibile contenere. Ne deriva una combinazione micidiale. La sentenza 131/2022 della Corte costituzionale ha sancito l’ILLEGITTIMITÀ ab origine della patrilinearità del cognome e
reso obbligatoria l’attribuzione ai figli del cognome di entrambi i genitori,
a meno che gli stessi non abbiano concordemente optato per quello di uno solo
di essi. Nel tempo, Senatrice, ho inviato in Parlamento diverse petizioni. La prima, del 2013, prevedeva solo il
doppio cognome obbligatorio. Ne ho modificato l’impianto nel 2014 dopo la
sentenza di Strasburgo, che sanciva il diritto dei genitori di voler
attribuire ai figli solamente il cognome materno (quello dunque di un solo
genitore). Ne ho presentato una più approfondita nel 2018. Si potrebbe pensare che quest’ultima mia petizione non fosse in realtà
necessaria, perché c’era da aspettarsi che le nuove proposte legislative
presentate a Camera e Senato sarebbero state adeguate in modo congruo alla
sentenza della Consulta citata. Da quel che mi è possibile constatare però -
limitatamente alle proposte già assegnate e di cui dunque il testo è
agevolmente consultabile sul sito parlamentare -, i Ddl apparsi in questa
legislatura ricalcano le stesse orme di quelli della legislatura
precedente, senza che le indicazioni della Corte Costituzionale siano state
assimilate al punto da eliminare ogni pericolosa traccia di omaggio alla
tradizione patriarcale, in primo
luogo nel linguaggio adottato. E il linguaggio non è solo forma; è
una forma che si rende sostanza. Un linguaggio normativo che relega all’ultimo posto tra le scelte l’assunzione del cognome materno sta confermando lo schema precedente pur nella novità del ventaglio di possibilità considerate. Un linguaggio che lungi dall’utilizzare le formule asettiche della sentenza 131/2022 «dà precedenza enunciativa, contraria perfino all’ordine alfabetico, al cognome del padre rispetto a quello della madre o di entrambi» sta operando un «raccordo ideologico con la tradizione precedente il cui fondamento è stato dichiarato DEFINITIVAMENTE illegittimo» dalla Corte. Un linguaggio che “salva la priorità” della discendenza dal padre rispetto alla discendenza dalla madre tradisce la funzione profonda della riforma necessaria, che è quella di eliminare ogni rapporto di forza che neghi la realtà della natura. La realtà,
Senatrice, è che i figli sono generati in misura maggiore dalla donna e non
dall’uomo. Se si accetta di considerare una parità nella relazione tra i
genitori e i figli è perché dopo la nascita che consegue a una gravidanza e a
un parto (che sono esclusivamente
femminili e spostano verso la madre l’entità del contributo alla generazione
dei figli) i genitori si assumono pari responsabilità rispetto ai figli e non
perché sia lecito considerare innanzitutto figli-dei-padri i figli messi al
mondo dalla donna.
E allora, Senatrice Bongiorno, La prego di voler considerare la possibilità che io sia convocata in occasione di una delle audizioni che sicuramente saranno da Lei disposte al fine di pervenire con tutti gli strumenti necessari a un testo unificato. Glielo chiedo perché nella mia Petizione che è stata annunciata di recente in Senato col n. 189 ho precisato in una lunga premessa le ragioni che hanno determinato la formulazione dei singoli articoli, ma non ho potuto – per evitare un eccesso di lunghezza che avrebbe forse scoraggiato un’attenta lettura del testo – includere quelle stesse considerazioni analitiche di natura prettamente sociale che ho invece esposto a Lei nella prima parte di questa Lettera. Riporto un brano di un mio breve saggio del 1988: « Non è da escludere che quel tipo d’aggressività maschile delinquenziale, giunta a concretizzarsi di frequente in episodi di violenza sessuale individuale o di gruppo, non abbia, tra i fattori che sono alla sua origine, anche l’estraneità della donna ai processi di formazione dell’identità maschile». Oggi sono ancor più convinta di questo nesso malefico, che solo una riforma che non resti astrattamente sulla carta ma penetri massivamente nelle coscienze potrà seriamente contribuire a rimuovere. Concludevo quel brano scrivendo: «Può darsi, indubbiamente, che tale intuizione sia infondata; ma se non lo fosse, sarebbe follia non cercare di rimuovere un fattore, che di formale avrebbe, in tal caso, ben poco». Proprio così, Senatrice Bongiorno. Lei, che di violenza contro le donne si è occupata attivamente e con convinzione, mi ascolti. Sarebbe follia non provarci. |
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21 Dicembre 2022
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