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Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità |
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Rispettabili Senatrici e Senatori, che ordine alfabetico sia! Ci salverà dalle atroci incertezze sulla sequenza da
attribuire, alla nascita di una pupa o di un pupo, a ben 500 cognomi. No, a
300. A 300? In verità solo a 2, ma che
forse vi sembrano pochi? Sconsigliabile appare in tal senso il ricorso alla
spoliazione progressiva della margherita, nota per risolvere il dilemma del
m'ama o non m'ama di cuori a rischio d’amoroso infarto. Sembra che in un
rispettoso sussurro sia stato suggerito - dall’autrice di più d’una petizione
(tale I. Natoli) e da una senatrice proponente (tale A. Maiorino) - di
copiare il sistema lussemburghese, cioè il sorteggio. L'ordine alfabetico, l'ordine
alfabetico, l'ordine alfabetico! ripetono però come in un mantra in Commissione Giustizia
del Senato le intervenute sulle proposte di legge, nonché il professore di
diritto privato comparato, Nicola Brutti, interpellato nell'audizione del 15 febbraio.
Di tal parere sono le firmatarie dei DdL tranne una. Come su anticipato,
Alessandra Maiorino vede la cosa diversamente e, intervenendo nell’audizione
citata, fa notare come l'ordine alfabetico non abbia proprio nulla di equo,
perché designa a priori un vincitore o una vincitrice e un o una perdente.
Arlacchi vincerebbe automaticamente su Morlacchi e figuriamoci poi su
Pennacchi! Indubbiamente si prescinde dal sesso, manca una discriminazione di
tal tipo, ma c'è sempre chi ha il coltello dalla parte del manico per dire NO
alla richiesta dell'altro, o dell'altra che sia. Insomma, si crea di fatto un
vulnus al paritario dialogo di coppia. Vulnus che col sorteggio non ci
sarebbe. A tal proposito occorre rilevare come una clausola prevista dalla senatrice Maiorino nel suo DdL, ovvero quella di affidare al giudice l’estrazione a sorte per risolvere i casi di dissidio tra i due genitori sull’ordine dei cognomi, appare non molto appropriata. Un giudice è tale perché decide, non perché quale che sia il suo convincimento tacita se stesso con un qualche sorteggio. Peraltro, non sarebbe possibile per il giudice ascoltare il figlio appena nato – tale prassi potrebbe servire per intervenire sulle situazioni pregresse, ovvero per i nati prima della sentenza della Corte, come è stato richiesto anche in un’altra petizione –, né ha senso impegnare un magistrato per dirimere un semplice disaccordo sull’ordine, visto che, malgrado il dissenso sulla precedenza da assegnare, i cognomi dei due genitori ci sarebbero in ogni caso, cosicché la sequenza da privilegiare nulla toglie al collegamento del figlio con entrambe le figure genitoriali, a cui deve nella fase iniziale della vita - e non solo in quella - la costruzione della propria identità. In merito alla formazione dell’identità, occorre porre in
luce qualcos’altro. In due dei quattro
DdL presenti in Senato - Unterberger (A.S. 2) e Cucchi (A.S. 918) - si
legge che i genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del
figlio, possono attribuire al figlio, secondo la loro volontà, il cognome del
padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato. Malpezzi (A.S. 21) e Maiorino (A.S. 131)
fanno una scelta diversa, premettendo l’attribuzione del cognome di entrambi
i genitori alla possibilità di attribuire quello di uno solo di essi. In due dei quattro DdL presenti in Senato (Unterberger e Cucchi), l’interesse del figlio non è il motore che muove le formulazioni utilizzate. Indicare il cognome di entrambi quale ultima chance indurrebbe i destinatari della legge a pensare che tale soluzione sia priva di un valore proprio e costituisca esclusivamente la conseguenza di un mancato accordo dei genitori sul solo cognome di uno dei due. Non è questo che ha avuto cura di argomentare la Corte. Da qui la necessità di definire nel testo unificato il cognome di entrambi i genitori come regola di base della legge in fieri, esattamente come regola di base è nella sentenza 131/2022 di cui, alterando l’ordine delle possibilità, si finirebbe col tradire i valori. Nel corso dell’audizione, da parte del professor Brutti e
di altre e altri si è avanzata più volte l’ipotesi di introdurre un apriori,
dunque un limite, alla libera scelta dei genitori. Si tratta dell’idea di
stabilire che ciascun genitore possa per legge “trasmettere” soltanto il primo
dei propri cognomi e non eventualmente il secondo, ove ne abbia più di uno.
Questa intromissione nella libertà individuale, che invece è stata
attentamente tutelata dalla Corte costituzionale nella 131/2022, rappresenta
di fatto una lesione di quel
principio emerso anche dalla sentenza CEDU 7/2014 (Ricorso n.77/07), che esclude
che lo Stato possa limitare, se non in pochi casi specifici, il diritto dei
singoli di imprimere alla propria famiglia l’indirizzo che ritengono più
congruo anche in merito al cognome dei figli. Di più: introdurre una simile clausola porterebbe a una maggiore litigiosità dei genitori in merito all’ordine dei cognomi. Se i figli potranno “trasmettere” sempre e solo il loro primo cognome, allora padre e madre all’atto della nascita del figlio litigheranno sino allo sfinimento per avere il primo posto nella sequenza determinata dai cognomi di entrambi. C’è ancora un punto sul quale richiamare l’attenzione, quello d’una patriarcalità residua del linguaggio. Abbiamo visto come Malpezzi e Maiorino antepongano correttamente la scelta del cognome di entrambi i genitori a quella del solo cognome d’uno dei due. Ma quali sono esattamente le formule usate da queste parlamentari e dalle altre? Che si anteponga o meno il cognome di entrambi i genitori, al momento di indicare l’attribuzione del cognome singolo in TUTT’E QUATTRO LE PROPOSTE si cita prima il cognome del Padre e solo dopo, quale fanalino di coda, il cognome della Madre. È legittimo domandarsi perché accada. E infatti non soltanto la Madre è il soggetto giuridico che il figlio lo mette materialmente al mondo mentre il Padre tutto questo lavoro non lo fa, ma l’osannato ordine alfabetico (a cui solo Maiorino si sottrae) indicherebbe una precedenza della parola Madre rispetto alla parola Padre. Nel Sacro Ordine del Sovranismo Alfabetico, la M viene prima della P, sarebbe il caso di considerare. Si tratta dunque di un evidente residuo d’una patriarcalità sempre latente. Concludendo, ciò che manca in tutto o in parte
nell’insieme delle proposte di legge in Senato è la consapevolezza che la
sentenza della Corte non costituisce il risultato di un mutamento del costume
sociale – idea di fondo errata, rintracciabile nelle diverse proposte di
legge, comprese quelle esistenti alla Camera – ma il riconoscimento e la conseguente rimozione di UN
ABUSO GIURIDICO perpetrato dal giorno della promulgazione della Costituzione
italiana sino a quello della pubblicazione in Gazzetta della sentenza
131/2022, anzi sino al giorno dell’entrata in vigore della decisione della
Corte. Proprio l’analisi delle conseguenze sociali nefaste di
alcuni articoli delle diverse proposte ci porta a chiedere alla Commissione
Giustizia del Senato – e se necessario ai due rami del Parlamento – anche di
NON includere nella legge in fieri
una norma che preveda la possibilità del cognome comune dei coniugi
(come da
A.S. 2 e A.S. 131), saggiamente assente dalle proposte Malpezzi e
Cucchi. Modificare le identità originarie per affibbiare identità
acquisite non è
solamente poco pratico, data l’esistenza di divorzi con l’eventualità
di
nuovi matrimoni; è un modo per perpetuare lo status quo, perché, a causa
della consuetudine che ottenebra così tanti cervelli e delle note pressioni
maschili, le donne coniugate finirebbero con l’accettare di aggiungere al
proprio il cognome del marito e di pensarsi collegate ai figli tramite
quello stesso unico cognome che verrebbe a costoro assegnato. Non cambierebbe
nulla a livello di massa, ma solo per poche persone dalla consapevolezza più
matura. |
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7 Marzo 2024 |
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
giovedì 7 marzo 2024
Il COGNOME dei Coniugi e dei Figli nei quattro DdL in Senato / Lettera aperta alla Senatrice #Bongiorno
martedì 23 gennaio 2024
COGNOME MATERNO. Siamo quando ci chiamano. Il silenzio ammanta di nebbia la nostra identità
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Mi
chiamano, dunque sono |
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(I.N.) Dei social si dice di tutto, ultimamente si parla molto male e a ragione. Eppure esistono gruppi che perseguono scopi importanti e lo fanno con assiduità e competenza, senza lasciare nulla al caso e senza lesinare riflessioni accurate. Alla lotta per il Cognome materno ho dedicato negli anni diverse petizioni e un gruppo FB fondato nel 2010. Da tale gruppo sono emerse altre voci, una nuova petizione dedicata alle nascite precedenti alla sentenza 131/2022 della Corte costituzionale e il testo di Giovanna Berna, cui si dà spazio oggi in questo Blog.
Mi chiamano, dunque sono. Niente altro al mondo come un suono può avere la capacità di ricongiungerci immediatamente a un’esperienza, a un ricordo, richiamare la nostra attenzione nell’immediato, risvegliare la nostra coscienza. Il prenome, detto abitualmente nome, è un insieme di poche lettere dell’alfabeto, il cui suono si imprime nel profondo di noi. Impariamo subito, velocemente e sempre, anche nelle condizioni più avverse, che quelle poche sillabe sono la nostra identità, il nostro esistere nel mondo. Il cognome rafforza ulteriormente la nostra identità, simboleggia la nostra origine e appartenenza a un gruppo di esseri umani - e per estensione al consesso umano tutto - quello da cui siamo nate e nati, di cui siamo parte e anche continuazione. Poche sillabe, simboliche ed efficaci come una frase musicale, che risuonano per informarci che siamo, per informare di noi la realtà. Negare alle donne la trasmissione del cognome ha privato le figlie e i figli del senso di esistere a pieno titolo, di appartenere anche alla famiglia materna, relegando la madre e la sua famiglia a un ruolo secondario - una sorta di casta inferiore, non degna di essere nominata e tramandata. Finalmente, in data 27 aprile 2022 la sentenza della Consulta n.131, pubblicata in G.U. l’1/06/2022, ha dichiarato incostituzionale la trasmissione automatica del solo cognome paterno, decretandone, quindi l’illegittimità. In condizione di vacatio legis, la trasmissione di entrambi i cognomi alle figlie ed ai figli sta rischiando però di assumere i connotati di un'opzione, anziché di una assoluta necessità, individuale e sociale. Nell’attesa di una legge che consenta un’applicazione a pieno titolo della Sentenza della Corte costituzionale n.131/2022, si rischia di perdersi in silenzi, omissioni, dotte citazioni volte a perpetuare lo status quo, senza lasciar apparire che stia succedendo, secondo le consuete strategie conservatrici. La sentenza precedente della Corte del 2016 consentiva di poter aggiungere il cognome materno a quello paterno, rigorosamente in quest’ordine, ma solo con il consenso del padre. Consenso molto spesso negato, come sanno bene le tante donne, che da anni lottano affinché la loro richiesta possa essere presa in considerazione, soprattutto nell’interesse dei loro figli e figlie. Eppure, siamo quando ci chiamano. Il silenzio ammanta di nebbia la nostra identità. Ma ancora, genericamente, i figli si chiamano “figli” (del padre) e le figlie sono sottintese. Anche le madri sono sottintese, non si nominano, non “si chiamano” – non sono. Appare della massima importanza, quindi, che la legge debba poter essere utilizzata anche per tutte le bambine e i bambini nati prima del 2022, affinché possano sentirsi parte integrante di tutta la loro famiglia, affinché possano rafforzarsi i legami tra fratelli e sorelle, anche tra quelli nati da diverse relazioni, in osservanza del principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione, perché possa essere interpretato nel senso più alto e più giusto il contenuto della sentenza n.131/2022. Ogni cosa esiste solo se nominata. Ogni persona esiste se chiamata, con nome. E cognome.
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23 Gennaio 2024 |
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venerdì 5 gennaio 2024
Cognome Materno. La discriminazione del Cognome in alcune narrazioni di donne
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Tante
storie di vita da un gruppo FB sul Cognome |
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Cosa accade a figlie e figli che siano nati PRIMA della
sentenza della Corte Costituzionale 131/2022 e alle loro madri? Di una storia
ho narrato io in precedenza, definando le madri dei figli discriminati come MadriDalPartnerDelNo. ___________ da Iole Granato ___________ «Paolo e Laura sono fratelli. Paolo è nato a maggio 2018, mentre Laura a luglio 2022, dagli stessi genitori. Paolo è figlio del papà, di cui eredita e tramanderà il cognome, mentre Laura è figlia del papà ma anche della mamma. Se questa realtà è falsa a livello biologico e giuridico, è invece più che corretta a livello anagrafico e sociale, perché il nostro nome, che comprende il nostro cognome, ci identifica fin dalla nascita e per tutta la vita. Vogliamo porre urgentemente all'attenzione del legislatore il tema dell'attribuzione del doppio cognome alle nate e ai nati prima della sentenza della Corte Costituzionale di giugno 2022. Questo in previsione della legge in tema di cognome dei figli che dovrà essere discussa nella Commissione Giustizia del Senato o della Camera. Il 27 aprile del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’assegnazione esclusiva del cognome paterno alla nascita. A partire dal 2 giugno 2022, giorno successivo alla pubblicazione in G. U., i neonati assumono automaticamente il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi stabilito, o, in alternativa, il cognome di uno solo di loro, in caso di accordo in tal senso. Oggi quindi, finalmente, è riconosciuto il ruolo della madre, al pari di quello del padre, nel conferire l’identità familiare alla propria figlia o figlio. Un grosso passo avanti per il nostro Paese ancora impregnato di una matrice patriarcale che ha sempre schiacciato o peggio cancellato il cognome materno, discriminando le donne e sminuendo il ruolo familiare e sociale delle madri. Eppure, se la soluzione del cognome di entrambi i genitori, comunemente inteso come doppio cognome, è stata valutata dalla Corte come ideale per la definizione dell'identità dell'individuo, in nome del superiore interesse del minore, questo principio non vale per tutte e tutti. Chi è nata o nato prima del 2 giugno 2022 non è messo in condizione godere di un pari beneficio. Si è palesemente davanti a una discriminazione che crea due pesi e due misure, che mette bambine e bambini, perfino fratelli e sorelle, su due piani diversi, chi è figlio di mamma e papà e chi solo di papà. Le diverse proposte depositate in Parlamento affrontano le situazioni pregresse - quelle cioè che precedono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza - spostando dalla Prefettura all’Anagrafe la procedura di aggiunta, rendendola così finalmente più snella, ma lo fanno subordinando la praticabilità della modifica alla presenza del consenso paterno. Di fatto, questa formulazione risolve il conflitto tra i genitori sull’interesse del figlio nato prima del 02 giugno 2022 sempre a favore del padre, anche in situazioni in cui ciò è totalmente irragionevole: quale identità basata sul proprio cognome può essersi consolidata, ad esempio, in un bambino in età prescolare, che magari non è in grado di pronunciare correttamente neanche il proprio nome di battesimo? Si sottolinea che il tema delle situazioni pregresse il tema era trattato – diversamente e più ampiamente – anche nella petizione sul cognome di Iole Natoli, assegnata alla Commissione Giustizia del Senato con il N. 189 e quella della Camera con il N. 124. Riteniamo importante riportare alcune delle moltissime testimonianze di donne che, pur occupandosi in maniera prevalente se non esclusiva di figlie e figli, vedono negata la possibilità di dare anche il loro cognome, a fronte dell'opposizione di padri convinti che il loro cognome sia il migliore e il più importante e, come tale, debba rimanere l’unico, per non ledere l’identità della figlia o del figlio già nato. Si tratta in molti casi di madri separate o divorziate o che hanno interrotto la relazione originaria con il padre. Queste donne vorrebbero veder riconosciuto un legame anagrafico tra le figlie e i figli minori e se stesse in primis e anche, spesso, con sorelle e fratelli nati da successive relazioni. Non mancano comunque neanche i casi di donne che vedono negato l’assenso all’aggiunta, evidentemente considerata alla stregua di un capriccio e non di un beneficio per il minore, all'interno di relazioni (matrimoniali o meno) comunque in essere. Tutte le storie che seguono sono testimonianze fornite da iscritte al gruppo Facebook “Il cognome materno - procedure prefettizie e anagrafiche”; quelle che hanno chiesto di restare anonime sono indicate con iniziali fittizie. A.B. nel 2013 non era sposata e aveva appena avuto un figlio cui desiderava dare il proprio cognome: mal consigliata, decideva di procedere in prima istanza a un riconoscimento congiunto, che all'epoca prevedeva l'imposizione automatica del solo cognome paterno. Prima della nascita, il padre si era impegnato a presentare in Prefettura, appena riconosciuto il bambino, domanda congiunta per il cambio di cambio di cognome, in modo da aggiungere quello materno. A riconoscimento avvenuto, si è rifiutato - e rifiuta ancora oggi - di mantenere la promessa, malgrado le tante richieste ricevute. D.B. vorrebbe aggiungere al figlio di 13 anni il proprio cognome ma non ha mai fatto richiesta al padre perché sa che lui si rifiuterebbe, malgrado lei e la famiglia di origine abbiano cresciuto il bambino dalla nascita. Per evitare a se stessa e a suo figlio l'umiliazione di un "NO" si autoinfligge un silenzio non meno doloroso, nella speranza che la legge riconosca pari diritti a tutti e tutte, anche ai nati prima della sentenza del 2022. T.S. nel 2019, anno di nascita della figlia, non sapeva nemmeno di poterle dare il doppio cognome (previo consenso paterno come da sentenza della Corte Costituzionale del 2016). Poco dopo, il suo partner abbandona di fatto lei e la figlia, ma ad oggi continua a esercitare il suo "potere", negando il consenso all'aggiunta del cognome materno. Alla fine la madre ha deciso di tentare la strada della richiesta alla Prefettura di Napoli senza firma del padre, ma, dopo quasi un anno, non ha ricevuto alcun riscontro. Emblematica è la vicenda di N.N.P.: il figlio è nato otto anni fa nell’ambito di una relazione he sembrava destinata a sfociare in una convivenza stabile, cosa che non è mai avvenuta. Il bambino, comunque, frequenta regolarmente il padre secondo le disposizioni del tribunale dei minori. A fronte del rifiuto del padre all’aggiunta del cognome materno a quello del bambino, N.N.P. , in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, presenta ricorso al tribunale di Torino per l’aggiunta del cognome materno. Ad aprile 2023 il ricorso viene respinto, in quanto il tribunale ritiene di non poter essere interpellato su questa materia nel caso di modifica del cognome già attribuito, ma solo in caso di attribuzione dello stesso. N.N.P. presenta appello: a settembre il tribunale respinge l’appello e le addebita anche le spese legali. N.V. è sposata con il padre di sua figlia e porta avanti la sua vita di coppia e di famiglia. La figlia oggi porta anche il suo cognome, ma ci sono voluti molti anni di amarezze e delusioni per superare il rifiuto del marito a presentare domanda congiunta in Prefettura per la modifica del cognome. Il cambio alla fine è avvenuto quando la ragazza era quasi maggiorenne. Ancora oggi il padre sente di essere stato indotto a privarsi di un diritto naturale. In conclusione, si richiede al legislatore di individuare una procedura che consenta alla madre di una figlia o figlio minore, nato prima del giugno 2022 e che non porti il suo cognome, di richiedere e ottenere, nell'interesse del figlio stesso, l'aggiunta del proprio cognome a quello del padre, senza la necessità di chiederne il consenso, purché questi non abbia l'affido esclusivo del minore. Resta inteso che, qualora la o il minore abbia l'età per essere ascoltata/o, il suo parere debba essere acquisito in tempi brevi dal Giudice competente. Si invita il legislatore a includere questa procedura all'interno del testo unificato sull'attribuzione del cognome dei figli, che il Parlamento dovrebbe discutere a breve: attendere ulteriore tempo, infatti, finirebbe per confermare lo status quo e negare a tutti gli effetti pari diritto allo sviluppo di un’identità completa (tale la definisce la Corte) ai nati prima e dopo la sentenza del 2022, che non siano ancora maggiorenni». ____________________________________ Che aspettate a firmare la petizione? |
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5 Gennaio 2024 Attribuzione immagine gratuita: link |
© Iole Natoli e © Iole Granato |
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mercoledì 6 dicembre 2023
Lettera aperta alla Senatrice #Bongiorno / Rinnovo di richiesta di audizione nella Commissione Giustizia
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Cognome dei Coniugi e dei
Figli. Criticità nei DdL esistenti |
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Giulia Bongiorno: «La violenza è conseguenza di un ordine sociale diseguale, di una relazione che colloca gli uomini in una posizione di privilegiata supremazia e le donne in una situazione di subordinazione, debolezza, dipendenza, incompiutezza. (…) La violenza va dunque spiegata innanzitutto come retaggio culturale di una struttura sociale patriarcale, fondata su quell’autorità che il pater familias esercitava nell’antica Roma». E con riferimento agli attacchi fisici compiuti ai danni delle donne, l’autrice aggiunge: «Eloquenti in tal senso sono i frequentissimi atti di spersonalizzazione della vittima». Dal libro Con la scusa dell’amore, di Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker, pp.88-89. Domande della scrivente: con misure legislative antistoriche, gioca a favore dei femminicidi e pone a rischio la vita delle donne? ________________________________
Nel dicembre dello scorso anno, ho inviato alla senatrice Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, una richiesta di audizione (1) che con questa lettera aperta ora sollecito. La mia richiesta non nasceva e non nasce da un capriccio, ma dal lungo percorso attivo sul tema del cognome della donna e dei figli, iniziato nel 1979 (2) e che da allora non è mai stato interrotto. Cosa mi riprometto di dire alle e ai componenti delle due Commissioni Giustizia? Non basta che io lo scriva in una Lettera? Probabilmente no. Dalle parole scritte siamo ormai tutte e tutti soverchiati in questi tempi di messaggi via social e spesso non ci facciamo più caso. Un colloquio, uno scambio, una presenza richiama invece alla soggettività personale e induce a una più attenta riflessione. Nelle proposte presenti in Parlamento, accanto ad alcuni passi avanti rispetto alle formulazioni precedenti – non tutte, infatti, sono semplici ripetizioni di quelle antecedenti alla sentenza 131/2023 della Consulta – si registrano taluni passi indietro, di cui è sfuggita di fatto l’importanza. Tra questi, la massiccia presenza dell’aggiunta del cognome del coniuge nel matrimonio, come possibilità e non più obbligo solo per le donne – salvo nel caso di un comma passibile di eccezione di costituzionalità, riscontrato nel DdL Unterberger -, che può essere esercitata da entrambi i coniugi o da uno soltanto. Si potrebbe pensare che rispetto al testo licenziato alla
Camera nella XVII legislatura - e mai discusso nell’assemblea del Senato - ci
sia un’evoluzione considerevole, dato che, dopo l’iniziale proposta di
soppressione del 143-bis contenuta in alcuni DdL di allora, questa modifica
era stata cassata, lasciando dunque inalterata l’attuale situazione di
aggiunta incostituzionalmente riservata alle donne. “Oh, ma ciò che conta è che le donne POSSANO fare diversamente se vogliono!”, si potrebbe eventualmente obiettare. No. Non è così. Scegliere in piena coscienza vuol dire essere consapevoli di ciò che da ciascuna scelta operata consegue e questo non avviene nella popolazione con un semplice cambiamento sulla carta, se quella carta contiene una qualche porta spalancata da cui entra con prepotenza il passato. Quel che serve è sbarrare la porta, SE ciò che si vuole realmente ottenere è un mutamento culturale profondo. In alcune relazioni premesse ai DdL del Senato, si citano due Risoluzioni del Consiglio d’Europa, del 1995 e del 1998, in cui si accenna al “cognome di famiglia”, le quali erano volte però a contrastare la pretesa di indicare nel cognome patrilineare la garanzia dell’unità familiare (pretesa fatta a pezzi dalla sentenza della CEDU del 7 gennaio 2014). Si dimentica peraltro che tali considerazioni venivano espresse in un periodo in cui la patrilinearità era ancora in molti stati la dominante assoluta, cosicché la scelta di un cognome comune “di famiglia” poteva apparire un passo aventi rispetto alla prassi discriminatoria di allora. Oggi, nel 2023, è soltanto un grave passo indietro. Sappiamo che il fantasma del “per sempre” è quello che agita le menti dei futuri aggressori o assassini, prima ancora che diventino tali. Costoro attribuiscono il carattere di indissolubilità a ogni legame sentimentale che almeno in un primo stadio abbia le caratteristiche di riuscire loro gradito e di rassicurarli, di promettere la continuità di un appoggio-dipendenza. Lo pensano già da fidanzati. “Sarà sempre al mio fianco, mi supporterà in ogni momento della mia vita, dunque convivrò con lei o la sposerò, per continuare così sino alla morte” (in quella fase immaginata ancora come morte naturale di entrambi). Alimentare questo presupposto con la possibilità di un “cognome di famiglia comune” significa agire verso la “spersonalizzazione” di chi contrae un legame affettivo. Convivendo o sposandosi non si diventa solo o anche l’altro/a, ci si pone o ci si dovrebbe porre in un continuo dialogo con l’altra/o, per adottare soluzioni utili a entrambi (e ai figli, quando ci sono), senza prevaricazioni di sorta. Chiedo di conseguenza che si elimini il ricorso al cognome comune, che non è presente in tutte le legislazioni europee, né, se lo fosse, ciò costituirebbe garanzia della bontà di una tal soluzione. La Spagna, ad esempio, che ha aggiornato due volte (di cui l’ultima è abbastanza recente) le sue antiche norme sul doppio cognome, non ha introdotto questa ingombrante presenza. Questo non è però l’unico punto debole dei DdL che ritengo necessario rivedere nella stesura del testo unificato da portare poi in Assemblea. C’è anche un serio problema di linguaggio che va analizzato e risolto. Senatrice Bongiorno e senatrici proponenti tutte,
potreste fornirmi una spiegazione valida del perché può apparirvi di scarso
rilievo che nei DdL presentati si dia «precedenza enunciativa, contraria
perfino all’ordine alfabetico, al cognome del padre rispetto a quello
della madre o di entrambi», operando con ciò un «raccordo ideologico con
la tradizione precedente il cui fondamento è stato dichiarato DEFINITIVAMENTE
illegittimo» dalla Corte? Un linguaggio che “salva la priorità” della
discendenza dal padre rispetto alla discendenza dalla madre tradisce la
funzione profonda della riforma necessaria, che è quella di eliminare
ogni rapporto di forza che neghi la realtà della natura» (3). Creare un raccordo evidente col sistema della patrilinearità obbligatoria, dichiarato dalla Consulta ILLEGITTIMO ab origine, significa indurre le donne meno avvertite (che su questo tema costituiscono purtroppo la massa) a perpetuare, in omaggio alla tradizione consolidata, il primo e potente MODELLO SOPPRESSIVO dell'identità femminile che è stato inculcato in tutte le generazioni su tutto il territorio nazionale. Da più parti si leva oggi il grido “occorre una
rivoluzione culturale, per fermare il proliferare dei femminicidi!” ed è un
grido a cui si associano anche gli uomini, spesso colpiti ferocemente in
prima persona dall’assassinio di una loro figlia. Non ci sarà una nuova riforma di legge successiva, sempre che questa vada in porto nell’attuale legislatura. Di conseguenza le modifiche necessarie vanno affrontate adesso. Non è possibile nascondere sotto il tappeto i resti dello statuto patriarcale, che finirebbe col permanere indisturbato nel prevedibile ripiegamento sull’abitudine. Ci sono anche altri punti da trattare, che però non richiamo avendoli già espressi in vari scritti e ripresi nella mia più recente Petizione (4) allegata al vostro fascicolo. Potrò elencarli però a viva voce, se, Senatrice Bongiorno, la mia richiesta di audizione sarà accolta, richiesta condivisa da Laura Cima, di cui ricordo qui il primo progetto di legge parlamentare nell’Italia repubblicana sul doppio cognome e una Petizione (5), oggi con oltre 55.000 firme, presentata in Parlamento nel 2014 per la calendarizzazione della discussione sulle proposte. Senatrice Bongiorno, alla pagina 39 del libro già citato Lei
scrive: «non mi sento un’eccezione, piuttosto un’unità di quell’esercito di
sopravvissute ai pregiudizi che ora guardano indietro con un pizzico di
orgoglio per la propria tenacia. Perché è con la tenacia che si superano i
pregiudizi, non solo con la bravura, tantomeno con la fortuna. Non basta
nemmeno la genialità: puoi anche essere un genio, ma se i pregiudizi ti
mandano al tappeto cento volte e non hai la tenacia di rialzarti anche alla
centesima non ce la fai». Nel ringraziarla per la cortese lettura, resto in attesa di una sua risposta. Iole Natoli Laura
Cima ___________ Link nel testo: 5 – Comunicato della Camera sulla Petizione lanciata da Laura Cima Chiediamo che la legge sul cognome sia approvata! presente su change.org - https://presidenteboldrini.camera.it/18?shadow_comunicato_stampa=7756 |
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6 Dicembre 2023 Attribuzione immagine: andare al link |
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Adesioni (in progress): Governo di Lei, Eliana Rasera, Nathalie Niki Pellegrino, Manuela L’Innocente, Alessandra Adesso, Giovanna Berna, Cinzia Ciriotti, Ekaterina Menchetti, Fabiana Montemurri, Frida Bertolini, Emanuela Menotti, Marina Petrucci, Alfonso Puttini, Federica Cagnolati, Iole Granato, Rosa Leone, Davide Fiorucci, Erica Villa, Barbara Todeschini, Helena Caruso |
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