sabato 13 aprile 2024

Lettera aperta sul COGNOME dei coniugi e dei figli / Commento all'audizione del 3 aprile in Commissione Giustizia del Senato

Del Cognome, di regolamenti strategici e della necessità di preservare il valore di una riforma sociale
Di Iole Natoli

 

Foto di it.freepik.com

La VI seduta di audizioni sul tema [1], che ha avuto luogo presso la presidenza della Commissione Giustizia, ha toccato un aspetto non secondario della legge a cui pervenire, ovvero l’opportunità che si approntino anche modifiche dei regolamenti attuali, per aggirare alcune difficoltà che potrebbero sorgere dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Sui problemi legati all’identificazione delle persone nell’espletamento delle pratiche notarili hanno parlato il Dott. Giulio Biino e la Dott.ssa Alessandra Mascellaro, rispettivamente Presidente e Consigliera del Consiglio Nazionale del Notariato.

L’atto di identificazione delle parti, fondamentale per lo svolgimento dei traffici giuridici, presuppone che si possa e debba avere certezza delle relazioni giuridiche tra le parti coinvolte in una situazione specifica. Per esempio, nei casi di devoluzione ereditaria la necessità di individuare i membri aventi diritto nell’ambito e della famiglia nucleare, ove questa ci sia, e al di fuori di essa, come nel caso della presenza di cugini, rende necessario che tutti i membri siano rintracciabili anche nel caso in cui non ci sia un cognome comune quale conseguenza di un’attribuzione che può essere stata effettuata alla nascita, o a seguito di un cambiamento del cognome che può essere intervenuto successivamente.

La Dott.ssa Mascellaro ha riferito di un caso in cui si è imbattuta, quello di un lituano che aveva cambiato cognome due volte e che era dunque passato attraverso tre cognomi differenti. In tale circostanza, la presenza di un certificato consolare, rilasciato dall’Ambasciata della Repubblica di Lituania  nella Repubblica italiana, che riportava il cognome di ultimo acquisto, quello ricevuto alla nascita e l’altro avuto tra questi due estremi, insieme alle annotazioni relative ai provvedimenti che ne avevano determinato l’esistenza, le ha reso possibile effettuare l’accertamento di identità necessario.

Così si è appreso dell’esistenza della Convenzione CIEC n. 21 [2], stipulata all’Aja l’8 settembre 1982 e ratificata dall’Italia l’11 febbraio 1989 con legge n. 71 [3], di un Registro generale dei testamenti [4] esistente presso il Ministero di Giustizia e di alcune questioni, oggetto delle competenze del notariato. Il Dott. Biino si è peraltro dichiarato disponibile a fornire una consulenza alla Commissione giustizia, per la stesura di criteri atti a rendere funzionale, sotto il profilo dell’identificazione dei soggetti umani, le norme da approvare. Tutto sicuramente interessante.

Sorge però qualche perplessità riguardante l’accertamento delle relazioni parentali, ai fini delle devoluzioni ereditarie, in caso di membri esterni alla “famiglia nucleare” tra cui si annoverano i famosi “cugini” di cui abbiamo discusso in precedenza [5].

La prima domanda che viene spontaneo porsi è:
- perché mai i “cugini” oscurati da cognomi diversi non hanno mai spaventato nessuno quando si è trattato di persone appartenenti alla linea di parentela materna? Appare lecito infatti ritenere che l’ipotetica tesoretto numerico dei possibili cugini non verrebbe incrementato dalla nuova normativa sui cognomi e neanche decrementato ma solo diversamente distribuito, tenuto conto delle scelte individuali e perfino dei cambi di cognome da maggiorenni, nonché del fatto che le aggiunte di un cognome genitoriale (abitualmente il materno) costituiscono prassi attuale esperibile ed esperita presso le Prefetture delle diverse provincie italiane.

Ora se da un lato appare più che ragionevole che, in applicazione della Convenzione dell’Aja citata, un documento che dettagli analiticamente i cambi di cognome di una persona sia usualmente reperibile da tutti i soggetti aventi il compito istituzionale di effettuare accertamenti, dall’altro non possiamo non stupirci del fatto che la questione non sia stata – per quel che ne sappiamo – sollevata già prima.

Vivevo ancora a Palermo, quando la Direttrice del Centro culturale francese della mia città, conoscendo la mia attività di ricerca in tema di leggi sul cognome, mi inviò per posta un ritaglio del quotidiano francese Le Monde, dell’8 gennaio 1983 [6].
Vi si leggeva che una nuova legge sui cognomi e i prenomi, entrata in vigore il 1º gennaio di quell’anno, permetteva agli svedesi membri di una stessa famiglia - padri, madri, sorelle e fratelli - di avere tutti cognomi differenti. Non solo, ma si riconosceva a ogni cittadino il diritto di cambiare anche il prenome se non di suo gradimento, gratuitamente la prima volta e a pagamento in eventuali occasioni successive.

Sappiamo anche che in altri stati è possibile invertire l’ordine dei cognomi- ce lo ha ricordato la professoressa Fátima Yáñez Vivero nell’audizione del 21 marzo [7] -, determinando così un cognome differente da quello ricevuto alla nascita pur se costituito dagli stessi elementi e allora la seconda domanda che si affaccia alla mente è:
- ma le devoluzioni ereditarie esistono solo in Italia? In Svezia, in Danimarca, in Spagna o altrove nessuno eredita mai niente, in presenza o in assenza di un testamento? E se eredita, in qual modo le figure istituzionali preposte di quegli Stati gestiscono efficacemente la questione? Non sarebbe opportuno che il Parlamento, che dispone di un Ufficio Studi perfettamente attrezzato, acquisisse una documentazione su questo particolare aspetto del problema?  

Riteniamo che in tema di mutamenti occorra avere ben chiaro ciò che con il varo di una nuova legge ci si ripromette di ottenere, perché i criteri da introdurre per rendere più agevole il lavoro a chi è chiamato a garantire la validità giuridica di un atto non possono comunque sconvolgere gli obiettivi primari di una legge, di una legge che non discende a pioggia dai vertici ma che consegue a un ampio lavoro, partito - per così dire - dal basso.

Occorre precisare allora un quadro storico, che al momento appare piuttosto confuso. Si è detto infatti nel corso dell’audizione qualcosa di inesatto, di certo involontariamente mutuato da talune false informazioni che circolano in rete e non solamente lì. La Dott.ssa Mascellaro, di cui abbiamo apprezzato il puntuale intervento, ha però affermato che il tentativo di introdurre in Italia il doppio cognome daterebbe da 45 anni ovvero dalla proposta di legge presentata il 30 ottobre 1979 dall’on. Maria Magnani Noya [8]. Non è così. Quella data attesta la nascita in ambito legislativo di un interesse per il cognome materno, visto che la deputata torinese presentava una proposta per l’eliminazione della patrilinearità obbligatoria senza nemmeno ipotizzare la possibilità di un doppio cognome. Il progetto, che intendeva altresì eliminare la pronuncia dell’addebito nelle cause di separazione con cui venivano colpite soprattutto le donne, prevedeva infatti il cognome singolo di uno dei genitori, a loro scelta. Era un apprezzabilissimo primo passo sul piano della parità – già sconvolgente per i parrucconi dell’epoca – ma era e resta qualcosa di diverso dal retroterra motivazionale più complesso che ha determinato in altri soggetti proposte sul doppio cognome, legislative e non, antecedenti e successive a quella sul cognome singolo a scelta (riproposto nella legislatura successiva anche dalla senatrice Elena Marinucci). Sul piano legislativo, la comparsa del doppio cognome inizia con la X legislatura, nel dicembre del 1989, con la proposta della deputata Laura Cima [9], dunque quasi 35 anni fa e non 45. In altri termini, a livello legislativo si arriva al doppio cognome dopo circa 10 anni dall’intento iniziale di Magnani Noya di sanare una parità inesistente, cosa importantissima ma che non costituisce il solo aspetto per il quale una riforma del sistema si rendeva già allora necessaria.

Il punto però è anche un altro, cioè che non abbiamo solo il filone legislativo da considerare per comprendere l’approdo abbastanza recente al doppio cognome, che infatti esiste già mentre non c’è ancora una legge. Il Parlamento oggi segue e non precede né determina il cambiamento intervenuto, a cui si è giunti per via non legislativa ma giudiziaria. Il Parlamento oggi deve regolare con opportuni criteri la questione ma non deve introdurre, né può più togliere il doppio cognome per i figli.

Il primo tentativo italiano di pervenire per via giudiziaria a una riforma centrata sul doppio cognome è del 1980. Ne fu autrice una donna che, avendo elaborato l’anno prima un progetto specifico e previsto un criterio (migliorato nel tempo) per evitare la moltiplicazione dei cognomi nelle generazioni successive, adì il Tribunale della sua città con l’intento di giungere alla Corte costituzionale. Il suo scopo era quello di ottenere una sentenza che, riconoscendo l’incostituzionalità della normativa vigente, creasse un vuoto legislativo e ”obbligasse’ il Parlamento a legiferare d’urgenza, magari adottando proprio la proposta da lei elaborata, pubblicata nel giugno del 1979 [10] e inviata ad alcuni esponenti di diversi partiti politici nazionali [11]. Pensiero ingenuo (come la donna stessa, all’epoca) che si scontrò comunque con un NO tondo tondo del Tribunale ordinario [12], che dichiarò infondato il rilievo di discriminazione per sesso in quanto, ebbe a sentenziare, nemmeno il padre trasmette il cognome bensì è il figlio che lo acquista. Che il figlio nato nel matrimonio fosse obbligato ad acquistare solo il cognome del padre e mai quello della madre non rese meno salde le certezze granitiche del tribunale palermitano. Considerato che i soggetti citati in giudizio non erano pochi, che nuovi possibili rigetti in appello ed eventualmente in Cassazione avrebbero comportato spese esose e che il clima giuridico esterno non le appariva come un alleato su cui contare ma esattamente l’opposto [13], la donna in questione – che ero io - abbandonò la via giudiziaria ripromettendosi di intensificare i suoi sforzi affinché la sua proposta venisse adottata da qualche addetto o addetta ai lavori parlamentari. Cosa che, malgrado un certo interessamento di alcune addette e perfino una promessa ricevuta, non avvenne.

Ma perché ripensare ora a quella proposta? La ragione specifica sta nel fatto che non si proponeva la questione motivandola con un’evoluzione del costume ma affrontandola alla radice, che si denunciava non solo la discriminazione esistente a danno delle donne ma altresì le conseguenze che quella discriminazione produceva sulle figlie e sui figli e dunque sull’intero sistema sociale. Sul versante della popolazione maschile, tali conseguenze si possono definire come presenza sotterranea di un input a prevaricare sulle donne che viene trasmesso da una generazione all’altra, per acquisizione inconscia da parte del figlio. Se allora io non scrivevo anche di soppressione fisica, oggi, possiamo ben rendercene conto: TUTTI i sistemi che alimentano la visione patriarcale del mondo e la svalutazione o negazione dei diritti primari delle donne sono alla base dei femminicidi e dei figlicidi che prosperano nella nostra squilibrata società. Tra i fattori più perniciosi c’è la “legittimazione” inconscia della soppressione della donna, introiettata mediante la soppressione della sua visibilità nel cognome del figlio. È la prima nel tempo, la più radicata e durevole e dunque quella che occorre estirpare senza ulteriori ritardi. L’abitudine ottunde i cervelli e fa sì che da molte parti non sia stata colta la relazione esistente tra la modalità soppressiva, inculcata nei maschi fin dalla nascita, e l‘esercizio efferato del possesso.

Sulla differenza tra un’impostazione che guarda alla sola parità e quella che, eliminando la specifica discriminazione contro le donne legata all’attribuzione del cognome, intende contribuire a determinare una riforma sociale a tutto tondo, si è espressa nel marzo 2021 Noi Rete Donne con un documento collettivo [14] dal titolo “Doppio Cognome a Figli e Figlie, una Rivoluzione Culturale e non questione di sola parità”. In esso, oltre all’esposizione e all’approfondimento del tema, si faceva anche riferimento ad alcune associazioni formatesi nel corso degli anni, tre delle quali - la Rete per la Parità, l’Associazione Coscioni e l’Associazione Vox-Diritti - a seguito dell’ordinanza di autorimessione 18/21 della Consulta [15] che ha preceduto la storica sentenza 131/2022 [16], utilizzando lo strumento dell’Opinio Amici curiae, avevano operato per far sentire la loro voce con il deposito presso la Corte costituzionale di tre atti d’intervento distinti.
Ma non soltanto. Dal giugno 1979 al 2022 (e anche oltre) si è assistito a un lento ma progressivo dilatarsi di scritti, incontri, seminari e convegni, promossi con sempre maggiore frequenza da associazioni, università, reti femminili, assessorati alla parità e ordini professionali, tra cui quello degli avvocati di
Ravenna [17], per citarne uno tra i tanti.

E allora dobbiamo riassumere così l’intera questione. L’introduzione del doppio cognome in Italia, pur previsto a datare dal 1989 da alcune e alcuni parlamentari con modalità di vario tipo, senza che le proposte avanzate trovassero sbocco nell’approvazione di una legge, non è conseguita a un’innovazione legislativa. Sul risultato ottenuto ha influito, da un lato, il diffondersi di un interesse specifico che, pur non mobilitando le masse, toccava le coscienze più avvertite rendendo possibile la nascita di un pensiero collettivo diverso, basato sul rifiuto di una consuetudine legislativa in totale contrasto coi principi costituzionali e coi diritti fondamentali della persona. Rientra in questo ambito d’azione anche la creazione sui social di gruppi [18] volti a orientare coloro che erano interessati a richiedere l’aggiunta del cognome materno al paterno dei loro figli, ma talora anche al proprio, fornendo con un lavoro prolungato nel tempo il supporto necessario per l’espletamento delle pratiche prefettizie necessarie [19].
Dall’altro c’è stato l’intervento decisivo di pochi soggetti, ovvero di alcune donne particolarmente “illuminate” e dei loro mariti o compagni di analogo “lume” interiore, che hanno chiamato in causa la magistratura al suo livello più alto. I tre casi fondamentali di questo iter sono stati attivati da coppie e non da sole donne. Mi riferisco ai tre ricorsi altrui che hanno ottenuto riconoscimento in sentenze, da parte del Tribunale internazionale CEDU
il primo [20] e della Corte costituzionale italiana il secondo [21] e il terzo [22].
In sostanza, per quanto non tutta la comunità italiana si sia dimostrata sufficientemente consapevole su questo fronte, è stata la società civile a determinare - muovendosi nel quadro dei principi costituzionali esistenti, della Convenzione EDU (
CEDU) da tempo sottoscritta dall’Italia e di altri trattati internazionali - il riconoscimento della pari dignità genitoriale della donna, l’eliminazione della patrilinearità obbligatoria e l’introduzione del doppio cognome come regola aurea e come unica soluzione praticabile, in assenza di una scelta diversa concordemente manifestata dai genitori.

Ciò che oggi il Parlamento è dunque chiamato a fare non è creare ostacoli di una qualsiasi natura che, per ragioni esterne al dialogo di coppia e alla reale parità tra i genitori, finisca anche indirettamente col proporre una continuità col passato, approvando soluzioni comode ma che non corrispondono a una reale necessità dello Stato (rif. art. 8, comma 2, della CEDU) [23].

Il nostro Paese si è sempre mosso sul piano di “semplificazioni” reali o apparenti, che mietono vittime in vari settori della popolazione, minando i presupposti di uguaglianza e di serena convivenza sociale. Non è auspicabile che, adottando criteri semplificativi, veri o presunti, si riduca o vanifichi l’impatto positivo che una riforma scaturita da una nuova legge può avere sulla popolazione italiana. Non si vuole giocare a liberi tutti, ma le giuste osservazioni della Dott.ssa Mascellaro sulle conseguenze che potrebbe avere una norma che consenta al figlio maggiorenne di aggiungere il cognome dell’altro genitore qualora ne abbia ricevuto solo uno alla nascita, senza che ne siano coinvolti anche i cognomi di eventuali fratelli e sorelle, ove portasse all’eliminazione della possibilità stessa rischierebbe di apparire come una limitazione dell’identità personale dei singoli, inspiegabilmente lontana dalle regole già richiamate e ben più elastiche di altre nazioni.

Peraltro le richieste di aggiunta, avanzate da una persona maggiorenne per sé, sono ormai serenamente approvate dalle Prefetture italiane. Vengono ugualmente approvate e non da adesso le richieste di aggiunta al cognome dei minori presentate da entrambi i genitori.  Non solo, ma una notizia di stampa dell’11 aprile riporta una sentenza del febbraio 2024 del Tar del Veneto, che, intervenendo in un caso verificatosi presso la Prefettura di Verona, rende nullo il dissenso di un padre per l’aggiunta del cognome materno chiesto otto anni fa dalla madre per il figlio ormai quattordicenne [24], modificando con ciò le regole fin qui riservate alle situazioni pregresse.

Dovremmo compiere ora un passo indietro?
Dall’intervento della Dott.ssa Mascellaro non si deduce sia questo l’intento che sta alla base delle sue pertinenti osservazioni. Tuttavia, l’ipotesi di dover modificare eventualmente la legge - più precisamente il testo attualmente considerato per la futura legge - emerge da una domanda formulata dalla senatrice Bongiorno. Si sottolinea dunque che appare utilissima la predisposizione di un regolamento che garantisca la certezza delle relazioni giuridiche, purché quei « criteri indefettibili” richiamati dal Dott. Biino attivino procedure diverse da un’eventuale indebita interferenza nel diritto inalienabile all’identità personale più intima dei singoli.

Sul finire dell’audizione del 3 aprile, la senatrice Bongiorno ha dichiarato: “il tema è stabilire se e quanto noi possiamo comprimere comunque la libertà del soggetto o se possiamo, come io in realtà auspicherei, prevedere dei criteri predeterminati”. Mi sia permesso d’integrare l’impianto con la seguente considerazione: per stabilire dei criteri predeterminati, è necessario capire fin dove l’eventuale compressione delle libertà individuali può NON INTACCARE la validità complessiva di una riforma sociale.

Quali punti critici sono emersi nel corso delle recenti audizioni – in riferimento ai quali si ricordano i commenti [25] [26] [27] [28] [29] - e, già prima, in convegni e dibattiti in parte riportati dalla stampa?
Uno è l’ordine alfabetico, pensato per risolvere il dissidio tra i genitori sulla sequenza dei due cognomi da attribuire alla prole. Quale il danno? La compromissione programmatica della serenità del dialogo di coppia, con cui si crea uno squilibrio tra i genitori, determinando a priori chi vince e chi perde per esclusiva comodità dello Stato.

Un secondo punto critico è rappresentato dalla predeterminazione del cognome da attribuire alla prole da parte del genitore cha abbia già due cognomi (per chiunque sempre il primo o per chiunque sempre il secondo). Quale il danno? Più d’uno. Si obbligherebbe infatti un genitore a ignorare l’interesse del figlio, impedendogli eventualmente di scegliere tra i suoi due cognomi quello che gli assicuri un collegamento evidente con una parentela più numerosa e/o significativa per lui. Inoltre, si creerebbero i presupposti per un litigio tra i genitori in ragione dell’ordine con cui attribuire i due cognomi. Se Rossi sa che la sua prole potrà attribuire un giorno alla propria solo il primo dei due cognomi ricevuti, litigherà con Bianchi che vuol mettere il suo cognome in prima posizione, per assicurarsi di ritrovarlo vivo e vegeto in quello del o della nipote che verrà.

Un terzo punto critico è individuabile nel totale livellamento d’importanza tra l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori e l’attribuzione del cognome di un genitore soltanto presente in due delle proposte legislative esaminate, ravvisabile in quel “o..o..o” (dove peraltro il cognome materno viene sempre considerato per ultimo), riproposto nell’intervento di un audito nel corso dell’audizione del 15 febbraio.
Quale il danno? Anche qui più di uno. Si ridurrebbe l’impatto della riforma, al punto da rendere la situazione futura pressoché identica all’attuale; la discriminazione nei confronti della donna continuerebbe a sussistere pur non essendo più definita come tale e si riverserebbe su molti aspetti del sistema sociale. Inoltre, i figli non svilupperebbero quell’identità completa e per loro vantaggiosa di cui ha abbondantemente scritto la Corte costituzionale nella 131/2022.

È ravvisabile un qualche rimedio? Esistono due possibilità. L’una consiste nel rendere obbligatorio il doppio cognome, eliminando drasticamente la scelta di un cognome soltanto. L’altra nel rafforzare il valore del doppio cognome, presentandolo come regola generale nel primo comma della norma, e nel ridurre al contempo l’appetibilità

dell’opzione per il cognome singolo, definendola espressamente come “deroga“ al comma con cui si introduce il doppio cognome. Non assicura l’effetto certo della soluzione precedente, che appare la più rispondente all’interesse del figlio, ma riduce in qualche modo il danno che l’eccessiva libertà può produrre.

Nel caso dell’adozione del doppio cognome obbligatorio, c’è da tener presente quanto rilevato nel corso dell’audizione del 28 marzo dall’avvocata Pase [30], che ha proposto di non rendere identificabile il figlio riconosciuto da un solo genitore, suggerendo che oltre al cognome del genitore che ne abbia uno solo si preveda un secondo cognome, che potrebbe essere un cognome di fantasia o uno dei cognomi di famiglia del genitore che ha effettuato l’unico riconoscimento del figlio.

La cosa non appare molto semplice, perché allo stato attuale in tutti i casi di aggiunta di cognome – al momento ottenibile in Prefettura - si richiede l’assenso della persona interessata, ovvero di chi è titolare di quel cognome. Come si dovrebbe dunque strutturare una norma che contempli l’aggiunta di un cognome che, per cause varie, non sia dell’altro genitore del figlio? Sembrerebbe più ragionevole escludere un cognome di fantasia e vincolare l’indicazione a uno dei cognomi dei genitori o dei nonni della persona che effettua il riconoscimento del figlio. Anche questo però potrebbe presentare problemi e forse un approfondimento della questione, per individuare una formula tecnica appropriata, sarebbe da considerare non banale.

13 Aprile 2024

© Iole Natoli

Note e link di riferimento:

[1] Audizione del 3 aprile 2024: https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245309

[2] Convenzione dell’Aja 1982: https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/etat-civil/convention-relative-a-la-delivrance-d-un-certificat-de-diversite-de-noms-de-famille.html

[3] Legge di ratifica della Convenzione dell’Aja: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-03-04&atto.codiceRedazionale=089G0083&elenco30giorni=false

[4] Registro generale dei testamenti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_11.wp

[5] Audizione del 26 febbraio 2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html

[6] Le Monde, 8 gennaio 1983: Patronymes en libre-service.

[7] Audizione del 21 marzo 2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/unaudizione-dietro-laltra-muove-i-suoi.html

[8] Maria Magnani Noya, Nuove norme in materia di diritto di famiglia, C. 832: http://legislature.camera.it/_dati/leg08/lavori/stampati/pdf/08320001.pdf

[9] Laura Cima, Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e dei figli, C.4392: http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/43920001.pdf

[10] Iole Natoli, Doppio cognome per i figli. Primo scritto in Italia sull'argomento del giugno 1979. La soppressione della donna nella struttura familiare: https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html

[11] Iole Natoli, La lunga strada del Cognome Materno / La diffusione del progetto sul Doppio Cognome in Italia: https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/la-lunga-strada-del-cognome-materno-in.html

[12] Tribunale di Palermo, Civile, Sez. I, sentenza 865/82 del 19.02.1982, prima causa contro lo Stato per l’attribuzione del cognome materno alla prole: https://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/tribunale-di-palermo-1982-cognome.html

[13] Commento del giurista Giovanni Conso su La Stampa del 4/6/1980, pag. 2:
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,2/articleid,1063_01_1980_0120_0002_15121055/

[14] Noi Rete Donne, https://www.noidonne.org/articoli/doppio-cognome-a-figli-e-figlie-una-rivoluzione-culturale-e-non-questione-di-sola-parit.php

[15] Ordinanza di autorimessione 18/21 della Consulta: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:18

[16] Sentenza 131/2022 della Corte costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131

[17] Ravenna, Convegno Il Cognome Materno tra furto d’identità e discriminazioni di Stato: https://www.fondazioneforenseravennate.it/downloads/file/27-6-22%20locandina.pdf

[18] Libertà di scelta nella trasmissione del cognome ai figli: https://www.facebook.com/groups/www.cognomematerno.it

[19] Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche: https://www.facebook.com/groups/iter.cognomematerno.italia/

[20] CEDU Sentenza del 7.01.2014 - Ricorso n.77/07 - Cusan e Fazio c. Italia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_61&facetNode_2=1_2(2014)&contentId=SDU978646&previsiousPage=mg_1_20

[21] Corte costituzionale, sentenza n. 286/2016:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2016:286 

[22] Corte costituzionale, sentenza n. 131/2022: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131

[23] CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali): https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita

[24]  Sentenza del Tar del Veneto del febbraio 2024:
https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/verona/cronaca/24_aprile_11/verona-otto-anni-per-dare-il-suo-cognome-al-figlio-avuto-con-il-precedente-compagno-la-vittoria-della-mamma-arriva-al-tar-e09478dc-d124-4321-9da6-a4e08f93bxlk.shtml

[25] Commento all’audizione del 15.02.2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html

[26] Commento all’audizione del 22.02.2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli_26.html

[27] Commento all’audizione del 29.02.2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html

[28] Commento all’audizione del 21.03.2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/unaudizione-dietro-laltra-muove-i-suoi.html

[29] Commento all’audizione del 28.03.2024: https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/04/cognome-dei-figli-di-ordini-di.html

[30] Anna Pase, in audizione Senato del 28.03.2024: https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245281

 

Attribuzione immagine: <a href="https://it.freepik.com/foto-gratuito/libri-e-lente-d-ingrandimento_22207266.htm#fromView=search&page=1&position=41&uuid=1e4a2ed9-6e44-4c15-9642-fb8955b33d4a">Immagine di fabrikasimf</a> su Freepik

 

 

martedì 2 aprile 2024

Cognome dei Figli. Di ordini, di estinzioni e di sorteggi in Commissione Giustizia del Senato

Audizione del 28 marzo 2024 / L’essere o il non essere amletico sembra pura bazzecola al confronto
Lettera aperta di Iole Natoli

 

Foto di it.freepik.com

Nell’audizione del 28 marzo (1) presso la Commissione Giustizia del Senato, sui disegni di legge nn. 2, 21, 131 e 918 relativi al Cognome dei figli, sono intervenute l’avv. Anna Pase, cassazionista, civilista ed esperta di diritto di famiglia, e la prof. Amalia Diurni, ordinaria di diritto privato comparato presso l’Università di Tor Vergata.

L’avv. Pase ha indicato quale criterio cardine per la valutazione delle norme possibili l’evitare in principio il sorgere di conflitti, depotenziando così il contenzioso. Nel ricordare il superiore interesse del figlio di potersi identificare con entrambi i suoi genitori, si è poi espressa a favore del doppio cognome obbligatorio, come in audizioni precedenti anche la prof. Fátima Yáñez Vivero, il costituzionalista Alfonso Celotto e l’avv. Susanna Schivo.

Infine, ha evidenziato l’importanza di non assegnare al giudice il compito di stabilire l’ordine dei cognomi in caso di discordia tra i genitori sulla sequenza, sottolineando l’opportunità di varare invece una norma che, nell’interesse del figlio, consenta una soluzione in tempi brevi.

All’adozione dell’ordine alfabetico già rifiutata da alcune audite, che determinerebbe nel tempo la scomparsa dei cognomi meno favoriti, si è dichiarato contrario nel corso della seduta anche il sen. Pierantonio Zanettin, che ha contestato altresì l’idea del doppio cognome obbligatorio, considerandolo lesivo delle libertà individuali dei genitori.

Interessante e direi lapidario il commento al riguardo della sen. Giulia Bongiorno, che ha rilevato come «lasciare la libertà è un non dare la libertà» in casi come quello del cognome, data la tradizionale negazione del diritto delle madri, che agisce ancora oggi al punto che, dopo la sentenza 131/2022 della Corte, pochissimi sono i casi in cui la coppia genitoriale abbia scelto di adottare il doppio cognome e men che meno il cognome materno soltanto.

In merito alla temuta e quasi certa scomparsa dei cognomi la cui lettera iniziale fosse in coda all’ordine alfabetico, la senatrice ha fatto presente che tale danno potrebbe essere scongiurato stabilendo un andamento di precedenze ad anni alterni. Un anno si inizierebbe dalla A e l’anno successivo dalla Z.

A parte il fatto che la procedura ipotizzata appare altrettanto esposta al ridicolo di quanto al momento possa sembrare il sorteggio (percezione da intendersi, come ha notato l’avv. Schivo come semplice conseguenza di una inusualità (2) destinata a svanire nel tempo), personalmente mi figuro una scena di questo tipo:

·      Giorgio (con aria persuasiva) - Cara, ora che abbiamo acquistato la casa e abbiamo avuto un consistente aumento dei nostri stipendi, possiamo mettere in cantiere un bambino. Dovresti smettere di assumere la pillola anticoncezionale.

·      Luisa (con un sorriso di circostanza) - Ma no, caro, è una decisione prematura! Preferisco rinviare all’anno prossimo.

·      Giorgio (lievemente irritato) - Ma perché cara, io insisto per pensarci già adesso. Abbiamo aspettato così tanto, non temi che andando ancora avanti rischi di avere un parto più difficile?

·      Luisa (con slancio amorevole) - Assolutamente no, Giorgio caro, dobbiamo prenderci ancora un anno da soli. Un anno tutto per noi, tesoro mio!

Il dialogo apparirebbe ancor più comprensibile se si sapesse che Giorgio di cognome fa Vantaggio e Luisa, invece, Diomeneguardibene e che nell’anno in corso gli Ufficiali di stato civile sono obbligati a risolvere in base all’ordine inverso l’eventuale discordia sulla sequenza dei cognomi da attribuire ai nuovi nati.

Rendiamocene conto, quale che sia l’andamento da praticare – da A a Z o da Z ad A –, l’ordine alfabetico, se applicato a un qualsiasi dissidio, reca con sé il segno d’una violenza. Non si tratta di stabilire come accedere allo sportello di un ufficio, che peraltro ne prevede usualmente più d’uno (per esempio da A a G, da H a P, da Q a Z), si tratta di incidere pesantemente su un aspetto intimo della persona, sulla percezione di uguaglianza nei confronti di quell’altro da sé, che si può amare o eventualmente non amare più, ma a cui comunque il genitore è legato, in quella circostanza, dal corpo del figlio.

Come rilevato in precedenza, l’ordine alfabetico costituisce una mina vagante, che si insinua nel dialogo di coppia alterandone e annullandone la serenità. Quando una coppia non abbia già un’opinione univoca, l’unico modo per raggiungere spontaneamente un accordo è il dialogo, nel quale ciascuno espone all’altro il proprio desiderio e le ragioni che lo motivano, sperando di generare l’adesione.
Ora, quale dialogo potrà mai esserci quando una delle due parti ha già in mano la carta vincente, cioè porta un cognome che le consente IN OGNI CASO la vittoria? Possibile che a questo non si pensi? Possibile che si attribuisca allo Stato il diritto di provocare un rancore tra due genitori (due moltiplicato per un numero imprecisabile di casi sui quali l‘interferenza graverebbe) invece di riconoscergli il principale dovere che ha, consistente nel promuovere il benessere anche morale dei cittadini e, nel caso specifico, di quell’imprecisato numero di genitori investiti dall’autoritarismo di una legge?

Una regola, comunque, deve esserci. La prof. Diurni, che si è schierata anche lei a favore del doppio cognome obbligatorio, ne ha enumerato alcune pensabili: l’ordine alfabetico, che considera una pessima soluzione, la priorità assegnata al cognome materno, che suscita in qualcuno dell’uditorio una reazione su cui sarà utile riflettere, il sorteggio e ancora l’ordine assegnato per sesso.

Quest’ultima ipotesi, formulata non si sa per convinzione o per pura ironia, mi riporta indietro nel tempo, perché era la soluzione immaginata da me nel 1979 (3), nel primo scritto in Italia sul doppio cognome che non si sia limitato all’enunciazione di un principio (4). A quel tempo, scrivevo erroneamente di “trasmissione”, poiché solo a seguito della sentenza del marzo 1982 relativa alla mia causa civile - la prima che abbia riguardato il cognome materno -, ebbi ad apprendere che in Italia il cognome non viene trasmesso alla prole ma acquistato, per diritto personale, dal figlio (5).

In quella mia prima proposta, replicata in un mio articolo del gennaio 1982 (6), prevedevo dunque la “trasmissione” di un solo cognome per genitore e l’azzeramento di qualsiasi disaccordo possibile sull’ordine dei due cognomi risultanti, adottando proprio un criterio ispirato al sesso: per primo il cognome del padre alla nascita di un maschio e per primo il cognome della madre alla nascita invece di una femmina. Così ci sarebbero stati, ad esempio, una Simona Bianchetti Fucini seguita da Emanuele Fucini Bianchetti, poi eventualmente da Luigi Fucini Bianchetti e ancora (ma che famiglia equa e numerosa!) da Silvana Bianchetti Fucini.

Ora, benché una volta che una simile regola fosse stata adottata non ci sarebbe stato nessun motivo per supporre che quei figli non fossero membri della stessa famiglia, la cosa finì poi col non piacermi, forse anche a causa di un’osservazione da parte di Elena Marinucci, a cui come ad altri avevo inviato il mio progetto sperando che ne conseguisse un’adozione. Marinucci, allora responsabile della Sezione Questioni Femminili del PSI, mi rispose infatti che trovava il meccanismo da me escogitato «geniale ma un po’ macchinoso» (7).
Insomma, dopo qualche tempo cambiai parere e ipotizzai che solo per il primo o la prima nata si sarebbe dovuto attribuire la priorità dei cognomi nel doppio in ragione del sesso. Per gli altri invece la sequenza sarebbe stata conseguenza della prima attribuzione, a prescindere dal sesso di appartenenza.

Anche così la soluzione dopo un po’ non mi piacque, perché mi resi conto che l’evidente appartenenza a un sesso non era per nulla accettata da alcuni soggetti, che quel sesso non lo sentivano come proprio e dunque desideravano cambiarlo. Cercai di trovare allora qualcos’altro.

Mi si perdoni la numerosità dei mutamenti, ma il Parlamento italiano, non approvando per così lungo tempo una legge, ha dato modo a chiunque si ponesse il problema e dunque anche a me di riflettere ripetutamente sulla questione e di cambiare opinione più volte.

Il figlio lo mette al mondo la donna, considerai, del cognome ha la titolarità il figlio e nessun altro, alla nascita il figlio è in relazione esclusivamente con la madre, allora, per “prossimità neonatale”, il primo cognome che il figlio sceglierebbe se fosse già autonomo e che appare più ragionevole attribuirgli per primo è il cognome materno.
Benché la formula della “prossimità neonatale”, da me coniata in un mio articolo nel giugno 2013
(8) e successivamente inserita in una mia petizione con richiesta di emendamento del 10 gennaio del 2014 (9 e 10), fosse stata adottata dall’on. Marilena Fabbri nel suo A.C. 2517 del 4 luglio 2014 e benché la priorità del materno fosse stata sostenuta anche dall’on. Marisa Nicchi nel suo A.C. 1943, i mal di pancia dei parlamentari non ne consentirono l’accettazione in quel Ddl che, approvato tardivamente alla Camera, cadde vittima di aborto al Senato per (prevedibile) scadenza della XVII legislatura.

La priorità del materno, che angustia paradossalmente ancor oggi chi l’ha sentita tornare in campo nell’esposizione della professoressa Diurni, ha in realtà più di un fondamento. Sul piano logico e giuridico avrebbe dovuto avere nei secoli la meglio per le ragioni esposte prima, insite nel concetto di prossimità neonatale. Sul piano comparativo con le altre legislazioni europee, ha oggi la meglio in quanto è la soluzione più diffusa, come ha spiegato la professoressa… eppure «Ora non esageriamo!» è stata la reazione odierna alle parole di Diurni che si è udita distintamente in Commissione.

Non era stato per “non esagerare” che, in anni passati, ero personalmente pervenuta a una formulazione differente, No, non era stato certo per “non esagerare”. Lo squilibrio tra i due apporti genitoriali alla vita del figlio, sia sul piano genetico (senza la trasmissione del DNA mitocondriale, che avviene solo per via materna, l’evoluzione del concepito nemmeno si verificherebbe), sia su quello della generazione fattiva (gravidanza e parto), attesta che, malgrado le contorsioni e i rovesciamenti giuridici operati dal sistema patriarcale, tra detti apporti non c’è parità o parallelismo che tenga. Nel mondo reale e non in quello artificiale inventato dal patriarcato, la bilancia pende inesorabilmente dalla parte delle madri.
Tuttavia la questione può anche essere vista sul piano dell’impegno necessariamente ed esclusivamente paritario che la coppia è tenuta ad assumersi nei confronti della prole. Non assegnare la priorità al materno ma lasciarla alla scelta della coppia potrebbe essere dunque un indice di obbligo al coinvolgimento educativo e assistenziale di entrambi i genitori, senza che uno di essi, abitualmente il padre, pretenda di scaricare di fatto sull’altro, che abitualmente è la madre, ogni compito attinente alla crescita e all’educazione del figlio.
È nata per questo la mia formulazione più recente, che, a datare dalla
Petizione (11) lanciata il 14 gennaio del 2018 e annunciata al Senato il 26 giugno col n. 59 (12), prevede tuttora, in caso di discordia sull’ordine, il sorteggio.

Questo andrebbe affidato all’Ufficiale di stato civile e non al giudice, al quale potrebbe invece essere riservata la decisione per la soluzione del dissidio sull’aggiunta relativo alle situazioni pregresse - quelle dei figli nati prima della sentenza 131/2022 -, che non hanno trovato tutela alcuna negli articoli previsti al riguardo dalle quattro proposte legislative attualmente esistenti in Senato.

Non basta stabilire, come si è fatto, che le richieste di aggiunta del cognome, che possiamo definire “mancante”, escano dalle stanze delle Prefetture per divenire competenza dell’Ufficio anagrafico locale. Non può bastare perché non si affronta il tema del consenso, che, data la precedente e abusiva tradizione patrilineare, coincide nella stragrande maggioranza dei casi col consenso del padre… il quale il più delle volte non lo dà.

I padri negano, quasi sempre se separati ma talvolta anche se conviventi; negano per partito preso, o perché non capiscono il valore del collegamento del minore con entrambi i rami parentali, oppure, come più spesso accade, per far dispetto alle ex mogli o alle ex compagne che avanzano la richiesta.

Ora, non è pensabile che qualcosa che è riconosciuto come un vantaggio per lo sviluppo della personalità del figlio alla nascita possa non essere più tale per il minore - il cui sviluppo emotivo e cognitivo si considera completato solo a diciotto anni - che abbia due, cinque, dieci anni e anche più. L’essere umano attraversa l’infanzia e l’adolescenza, fase chiamata dell’età evolutiva proprio perché nel corso di essa si determina la formazione progressiva della personalità. Privare i “nati prima” di ciò che è garantito o riconosciuto come vantaggio per i “nati dopo”, senza nessuna valida ragione, è una discriminazione di fatto.

Per risolvere agevolmente la questione, basterebbe prevedere che la richiesta avanzata da un genitore non sia subordinata al consenso dell’altro, possa essere evasa direttamente in Anagrafe senza intervento del giudice sino a una certa età e sottoposta invece a decisione del giudice, che dovrebbe disporre anche l’audizione del minore, ove sia superata la soglia prefissata. Detta soglia può essere individuata nei 14 anni come proposto negli artt. 4 e 5 della mia più recente Petizione, la n. 189 (13 e14) allegata al fascicolo presente in Commissione, oppure nei 12 anni suggeriti nella Petizione n. 736 (15 e16) di Iole Granato, anch’essa allegata al fascicolo come da regolamento, o ancora discostarsi sia dai 14 sia dai 12 ove la Commissione individuasse un’età che fosse a suo parere più appropriata.
Ciò che appare invece inconcepibile è lasciare queste situazioni irrisolte, determinando così una discriminazione a danno dei figli nati prima, nonché la sopravvivenza del patriarcale pater familias in relazione al cognome dei figli, in una parte neanche tanto ristretta della popolazione.

2 Aprile 2024

© Iole Natoli

 

Link di riferimento

(1) Audizione Senato del 28.03.2024 - https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245281

(2) Lettera aperta di Iole Natoli, Audizione del 22 febbraio / Libertà e dignità della persona e provvedimenti per il Cognome dei Figli -https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli_26.html

(3) Iole Natoli, La soppressione della donna nella struttura familiare, in "Il foglio d’arte", Palermo, Giugno 1979, pp. 5-6 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-per-i-figli-in-italia_25.html

(4) La prima proposta di legge per attribuire ai figli il cognome di entrambi i genitori fu presentata in Italia dal deputato regio Salvatore Morelli (1824-1880), sostenitore di riforme sociali e autore di varie proposte a favore delle donne. Del suo disegno di legge per il doppio cognome rimane però negli archivi del Senato solo il titolo, senza traccia alcuna di articoli di cui sia possibile attestare l’eventuale ideazione. Da notare che nel gennaio del 2014 fu presentato in Senato il Ddl 1230, a firma di Alessandra Mussolini, in cui non ci si occupava minimamente di stabilire come si sarebbe dovuta articolare la riforma per le generazioni successive, aventi dunque già un doppio cognome.

(5) Tribunale di Palermo 1982, prima sentenza in Italia sul Cognome materno ai figli - https://cognomematernosentenze.blogspot.com/2015/02/tribunale-di-palermo-1982-cognome.html

(6) Iole Natoli, Ecco un progetto che rivoluziona la secolare tradizione maschilista, Perché al figlio il cognome del padre?, L’ORA, Palermo, 25.01.1982 - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/ecco-un-progetto-che-rivoluziona-la.html

(7) Lettera di risposta di Elena Marinucci in La lunga strada del Cognome materno in Italia / Parte prima - https://cognomematerno-archiviostorico-italia.blogspot.com/2013/07/la-lunga-strada-del-cognome-materno-in.html

(8) Iole Natoli, Evoluzione di una proposta di legge / Principio di "prossimità neonatale, 5 giugno 2013 - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2013/06/doppio-cognome-paritario-evoluzione-di.html

(9) Petizione di Iole Natoli, con richiesta di emendamento - https://www.change.org/p/nel-cognome-della-madre-e-del-padre-richiesta-di-emendamento-necessario-no-alla-casualit%C3%A0-e-no-alle-donne-sotto-tutela

(10) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia della Camera della Petizione n. 547 del 7 marzo 2014, di cui alla nota 9 

(11) Petizione di Iole Natoli, Disposizioni sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, lanciata il 14 gennaio 2018 - https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli

(12) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 59 del 14 gennaio 2018 - https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36322.htm

(13) Petizione di Iole Natoli, Nuove Norme sul Nome della Persona e sul Cognome dei Coniugi e dei Figli, 19ª Legislatura - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura

(14) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 189, di cui alla nota 13 - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm

(15) Petizione di Iole Granato, Il cognome materno alle figlie e ai figli nati prima del 2 giugno 2022 - https://www.change.org/p/il-cognome-materno-alle-figlie-e-ai-figli-nati-prima-del-2-giugno-2022

(16) Annuncio e assegnazione alla Commissione giustizia del Senato della Petizione n. 736 di cui alla nota 15 - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/48297.htm

_______________________________________________

Attribuzione immagine
<a href="https://it.freepik.com/foto-gratuito/cubi-di-legno-con-titolo-di-riflessione_3659830.htm#fromView=search&page=7&position=32&uuid=3e4775e6-2593-441e-8f6e-e14bfc2879cf">Immagine di freepik</a>