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Mi
chiamano, dunque sono |
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(I.N.) Dei social si dice di tutto, ultimamente si parla molto male e a ragione. Eppure esistono gruppi che perseguono scopi importanti e lo fanno con assiduità e competenza, senza lasciare nulla al caso e senza lesinare riflessioni accurate. Alla lotta per il Cognome materno ho dedicato negli anni diverse petizioni e un gruppo FB fondato nel 2010. Da tale gruppo sono emerse altre voci, una nuova petizione dedicata alle nascite precedenti alla sentenza 131/2022 della Corte costituzionale e il testo di Giovanna Berna, cui si dà spazio oggi in questo Blog.
Mi chiamano, dunque sono. Niente altro al mondo come un suono può avere la capacità di ricongiungerci immediatamente a un’esperienza, a un ricordo, richiamare la nostra attenzione nell’immediato, risvegliare la nostra coscienza. Il prenome, detto abitualmente nome, è un insieme di poche lettere dell’alfabeto, il cui suono si imprime nel profondo di noi. Impariamo subito, velocemente e sempre, anche nelle condizioni più avverse, che quelle poche sillabe sono la nostra identità, il nostro esistere nel mondo. Il cognome rafforza ulteriormente la nostra identità, simboleggia la nostra origine e appartenenza a un gruppo di esseri umani - e per estensione al consesso umano tutto - quello da cui siamo nate e nati, di cui siamo parte e anche continuazione. Poche sillabe, simboliche ed efficaci come una frase musicale, che risuonano per informarci che siamo, per informare di noi la realtà. Negare alle donne la trasmissione del cognome ha privato le figlie e i figli del senso di esistere a pieno titolo, di appartenere anche alla famiglia materna, relegando la madre e la sua famiglia a un ruolo secondario - una sorta di casta inferiore, non degna di essere nominata e tramandata. Finalmente, in data 27 aprile 2022 la sentenza della Consulta n.131, pubblicata in G.U. l’1/06/2022, ha dichiarato incostituzionale la trasmissione automatica del solo cognome paterno, decretandone, quindi l’illegittimità. In condizione di vacatio legis, la trasmissione di entrambi i cognomi alle figlie ed ai figli sta rischiando però di assumere i connotati di un'opzione, anziché di una assoluta necessità, individuale e sociale. Nell’attesa di una legge che consenta un’applicazione a pieno titolo della Sentenza della Corte costituzionale n.131/2022, si rischia di perdersi in silenzi, omissioni, dotte citazioni volte a perpetuare lo status quo, senza lasciar apparire che stia succedendo, secondo le consuete strategie conservatrici. La sentenza precedente della Corte del 2016 consentiva di poter aggiungere il cognome materno a quello paterno, rigorosamente in quest’ordine, ma solo con il consenso del padre. Consenso molto spesso negato, come sanno bene le tante donne, che da anni lottano affinché la loro richiesta possa essere presa in considerazione, soprattutto nell’interesse dei loro figli e figlie. Eppure, siamo quando ci chiamano. Il silenzio ammanta di nebbia la nostra identità. Ma ancora, genericamente, i figli si chiamano “figli” (del padre) e le figlie sono sottintese. Anche le madri sono sottintese, non si nominano, non “si chiamano” – non sono. Appare della massima importanza, quindi, che la legge debba poter essere utilizzata anche per tutte le bambine e i bambini nati prima del 2022, affinché possano sentirsi parte integrante di tutta la loro famiglia, affinché possano rafforzarsi i legami tra fratelli e sorelle, anche tra quelli nati da diverse relazioni, in osservanza del principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione, perché possa essere interpretato nel senso più alto e più giusto il contenuto della sentenza n.131/2022. Ogni cosa esiste solo se nominata. Ogni persona esiste se chiamata, con nome. E cognome.
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23 Gennaio 2024 |
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
martedì 23 gennaio 2024
COGNOME MATERNO. Siamo quando ci chiamano. Il silenzio ammanta di nebbia la nostra identità
venerdì 5 gennaio 2024
Cognome Materno. La discriminazione del Cognome in alcune narrazioni di donne
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Tante
storie di vita da un gruppo FB sul Cognome |
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Cosa accade a figlie e figli che siano nati PRIMA della
sentenza della Corte Costituzionale 131/2022 e alle loro madri? Di una storia
ho narrato io in precedenza, definando le madri dei figli discriminati come MadriDalPartnerDelNo. ___________ da Iole Granato ___________ «Paolo e Laura sono fratelli. Paolo è nato a maggio 2018, mentre Laura a luglio 2022, dagli stessi genitori. Paolo è figlio del papà, di cui eredita e tramanderà il cognome, mentre Laura è figlia del papà ma anche della mamma. Se questa realtà è falsa a livello biologico e giuridico, è invece più che corretta a livello anagrafico e sociale, perché il nostro nome, che comprende il nostro cognome, ci identifica fin dalla nascita e per tutta la vita. Vogliamo porre urgentemente all'attenzione del legislatore il tema dell'attribuzione del doppio cognome alle nate e ai nati prima della sentenza della Corte Costituzionale di giugno 2022. Questo in previsione della legge in tema di cognome dei figli che dovrà essere discussa nella Commissione Giustizia del Senato o della Camera. Il 27 aprile del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’assegnazione esclusiva del cognome paterno alla nascita. A partire dal 2 giugno 2022, giorno successivo alla pubblicazione in G. U., i neonati assumono automaticamente il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi stabilito, o, in alternativa, il cognome di uno solo di loro, in caso di accordo in tal senso. Oggi quindi, finalmente, è riconosciuto il ruolo della madre, al pari di quello del padre, nel conferire l’identità familiare alla propria figlia o figlio. Un grosso passo avanti per il nostro Paese ancora impregnato di una matrice patriarcale che ha sempre schiacciato o peggio cancellato il cognome materno, discriminando le donne e sminuendo il ruolo familiare e sociale delle madri. Eppure, se la soluzione del cognome di entrambi i genitori, comunemente inteso come doppio cognome, è stata valutata dalla Corte come ideale per la definizione dell'identità dell'individuo, in nome del superiore interesse del minore, questo principio non vale per tutte e tutti. Chi è nata o nato prima del 2 giugno 2022 non è messo in condizione godere di un pari beneficio. Si è palesemente davanti a una discriminazione che crea due pesi e due misure, che mette bambine e bambini, perfino fratelli e sorelle, su due piani diversi, chi è figlio di mamma e papà e chi solo di papà. Le diverse proposte depositate in Parlamento affrontano le situazioni pregresse - quelle cioè che precedono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza - spostando dalla Prefettura all’Anagrafe la procedura di aggiunta, rendendola così finalmente più snella, ma lo fanno subordinando la praticabilità della modifica alla presenza del consenso paterno. Di fatto, questa formulazione risolve il conflitto tra i genitori sull’interesse del figlio nato prima del 02 giugno 2022 sempre a favore del padre, anche in situazioni in cui ciò è totalmente irragionevole: quale identità basata sul proprio cognome può essersi consolidata, ad esempio, in un bambino in età prescolare, che magari non è in grado di pronunciare correttamente neanche il proprio nome di battesimo? Si sottolinea che il tema delle situazioni pregresse il tema era trattato – diversamente e più ampiamente – anche nella petizione sul cognome di Iole Natoli, assegnata alla Commissione Giustizia del Senato con il N. 189 e quella della Camera con il N. 124. Riteniamo importante riportare alcune delle moltissime testimonianze di donne che, pur occupandosi in maniera prevalente se non esclusiva di figlie e figli, vedono negata la possibilità di dare anche il loro cognome, a fronte dell'opposizione di padri convinti che il loro cognome sia il migliore e il più importante e, come tale, debba rimanere l’unico, per non ledere l’identità della figlia o del figlio già nato. Si tratta in molti casi di madri separate o divorziate o che hanno interrotto la relazione originaria con il padre. Queste donne vorrebbero veder riconosciuto un legame anagrafico tra le figlie e i figli minori e se stesse in primis e anche, spesso, con sorelle e fratelli nati da successive relazioni. Non mancano comunque neanche i casi di donne che vedono negato l’assenso all’aggiunta, evidentemente considerata alla stregua di un capriccio e non di un beneficio per il minore, all'interno di relazioni (matrimoniali o meno) comunque in essere. Tutte le storie che seguono sono testimonianze fornite da iscritte al gruppo Facebook “Il cognome materno - procedure prefettizie e anagrafiche”; quelle che hanno chiesto di restare anonime sono indicate con iniziali fittizie. A.B. nel 2013 non era sposata e aveva appena avuto un figlio cui desiderava dare il proprio cognome: mal consigliata, decideva di procedere in prima istanza a un riconoscimento congiunto, che all'epoca prevedeva l'imposizione automatica del solo cognome paterno. Prima della nascita, il padre si era impegnato a presentare in Prefettura, appena riconosciuto il bambino, domanda congiunta per il cambio di cambio di cognome, in modo da aggiungere quello materno. A riconoscimento avvenuto, si è rifiutato - e rifiuta ancora oggi - di mantenere la promessa, malgrado le tante richieste ricevute. D.B. vorrebbe aggiungere al figlio di 13 anni il proprio cognome ma non ha mai fatto richiesta al padre perché sa che lui si rifiuterebbe, malgrado lei e la famiglia di origine abbiano cresciuto il bambino dalla nascita. Per evitare a se stessa e a suo figlio l'umiliazione di un "NO" si autoinfligge un silenzio non meno doloroso, nella speranza che la legge riconosca pari diritti a tutti e tutte, anche ai nati prima della sentenza del 2022. T.S. nel 2019, anno di nascita della figlia, non sapeva nemmeno di poterle dare il doppio cognome (previo consenso paterno come da sentenza della Corte Costituzionale del 2016). Poco dopo, il suo partner abbandona di fatto lei e la figlia, ma ad oggi continua a esercitare il suo "potere", negando il consenso all'aggiunta del cognome materno. Alla fine la madre ha deciso di tentare la strada della richiesta alla Prefettura di Napoli senza firma del padre, ma, dopo quasi un anno, non ha ricevuto alcun riscontro. Emblematica è la vicenda di N.N.P.: il figlio è nato otto anni fa nell’ambito di una relazione he sembrava destinata a sfociare in una convivenza stabile, cosa che non è mai avvenuta. Il bambino, comunque, frequenta regolarmente il padre secondo le disposizioni del tribunale dei minori. A fronte del rifiuto del padre all’aggiunta del cognome materno a quello del bambino, N.N.P. , in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, presenta ricorso al tribunale di Torino per l’aggiunta del cognome materno. Ad aprile 2023 il ricorso viene respinto, in quanto il tribunale ritiene di non poter essere interpellato su questa materia nel caso di modifica del cognome già attribuito, ma solo in caso di attribuzione dello stesso. N.N.P. presenta appello: a settembre il tribunale respinge l’appello e le addebita anche le spese legali. N.V. è sposata con il padre di sua figlia e porta avanti la sua vita di coppia e di famiglia. La figlia oggi porta anche il suo cognome, ma ci sono voluti molti anni di amarezze e delusioni per superare il rifiuto del marito a presentare domanda congiunta in Prefettura per la modifica del cognome. Il cambio alla fine è avvenuto quando la ragazza era quasi maggiorenne. Ancora oggi il padre sente di essere stato indotto a privarsi di un diritto naturale. In conclusione, si richiede al legislatore di individuare una procedura che consenta alla madre di una figlia o figlio minore, nato prima del giugno 2022 e che non porti il suo cognome, di richiedere e ottenere, nell'interesse del figlio stesso, l'aggiunta del proprio cognome a quello del padre, senza la necessità di chiederne il consenso, purché questi non abbia l'affido esclusivo del minore. Resta inteso che, qualora la o il minore abbia l'età per essere ascoltata/o, il suo parere debba essere acquisito in tempi brevi dal Giudice competente. Si invita il legislatore a includere questa procedura all'interno del testo unificato sull'attribuzione del cognome dei figli, che il Parlamento dovrebbe discutere a breve: attendere ulteriore tempo, infatti, finirebbe per confermare lo status quo e negare a tutti gli effetti pari diritto allo sviluppo di un’identità completa (tale la definisce la Corte) ai nati prima e dopo la sentenza del 2022, che non siano ancora maggiorenni». ____________________________________ Che aspettate a firmare la petizione? |
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5 Gennaio 2024 Attribuzione immagine gratuita: link |
© Iole Natoli e © Iole Granato |
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mercoledì 6 dicembre 2023
Lettera aperta alla Senatrice #Bongiorno / Rinnovo di richiesta di audizione nella Commissione Giustizia
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Cognome dei Coniugi e dei
Figli. Criticità nei DdL esistenti |
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Giulia Bongiorno: «La violenza è conseguenza di un ordine sociale diseguale, di una relazione che colloca gli uomini in una posizione di privilegiata supremazia e le donne in una situazione di subordinazione, debolezza, dipendenza, incompiutezza. (…) La violenza va dunque spiegata innanzitutto come retaggio culturale di una struttura sociale patriarcale, fondata su quell’autorità che il pater familias esercitava nell’antica Roma». E con riferimento agli attacchi fisici compiuti ai danni delle donne, l’autrice aggiunge: «Eloquenti in tal senso sono i frequentissimi atti di spersonalizzazione della vittima». Dal libro Con la scusa dell’amore, di Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker, pp.88-89. Domande della scrivente: con misure legislative antistoriche, gioca a favore dei femminicidi e pone a rischio la vita delle donne? ________________________________
Nel dicembre dello scorso anno, ho inviato alla senatrice Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, una richiesta di audizione (1) che con questa lettera aperta ora sollecito. La mia richiesta non nasceva e non nasce da un capriccio, ma dal lungo percorso attivo sul tema del cognome della donna e dei figli, iniziato nel 1979 (2) e che da allora non è mai stato interrotto. Cosa mi riprometto di dire alle e ai componenti delle due Commissioni Giustizia? Non basta che io lo scriva in una Lettera? Probabilmente no. Dalle parole scritte siamo ormai tutte e tutti soverchiati in questi tempi di messaggi via social e spesso non ci facciamo più caso. Un colloquio, uno scambio, una presenza richiama invece alla soggettività personale e induce a una più attenta riflessione. Nelle proposte presenti in Parlamento, accanto ad alcuni passi avanti rispetto alle formulazioni precedenti – non tutte, infatti, sono semplici ripetizioni di quelle antecedenti alla sentenza 131/2023 della Consulta – si registrano taluni passi indietro, di cui è sfuggita di fatto l’importanza. Tra questi, la massiccia presenza dell’aggiunta del cognome del coniuge nel matrimonio, come possibilità e non più obbligo solo per le donne – salvo nel caso di un comma passibile di eccezione di costituzionalità, riscontrato nel DdL Unterberger -, che può essere esercitata da entrambi i coniugi o da uno soltanto. Si potrebbe pensare che rispetto al testo licenziato alla
Camera nella XVII legislatura - e mai discusso nell’assemblea del Senato - ci
sia un’evoluzione considerevole, dato che, dopo l’iniziale proposta di
soppressione del 143-bis contenuta in alcuni DdL di allora, questa modifica
era stata cassata, lasciando dunque inalterata l’attuale situazione di
aggiunta incostituzionalmente riservata alle donne. “Oh, ma ciò che conta è che le donne POSSANO fare diversamente se vogliono!”, si potrebbe eventualmente obiettare. No. Non è così. Scegliere in piena coscienza vuol dire essere consapevoli di ciò che da ciascuna scelta operata consegue e questo non avviene nella popolazione con un semplice cambiamento sulla carta, se quella carta contiene una qualche porta spalancata da cui entra con prepotenza il passato. Quel che serve è sbarrare la porta, SE ciò che si vuole realmente ottenere è un mutamento culturale profondo. In alcune relazioni premesse ai DdL del Senato, si citano due Risoluzioni del Consiglio d’Europa, del 1995 e del 1998, in cui si accenna al “cognome di famiglia”, le quali erano volte però a contrastare la pretesa di indicare nel cognome patrilineare la garanzia dell’unità familiare (pretesa fatta a pezzi dalla sentenza della CEDU del 7 gennaio 2014). Si dimentica peraltro che tali considerazioni venivano espresse in un periodo in cui la patrilinearità era ancora in molti stati la dominante assoluta, cosicché la scelta di un cognome comune “di famiglia” poteva apparire un passo aventi rispetto alla prassi discriminatoria di allora. Oggi, nel 2023, è soltanto un grave passo indietro. Sappiamo che il fantasma del “per sempre” è quello che agita le menti dei futuri aggressori o assassini, prima ancora che diventino tali. Costoro attribuiscono il carattere di indissolubilità a ogni legame sentimentale che almeno in un primo stadio abbia le caratteristiche di riuscire loro gradito e di rassicurarli, di promettere la continuità di un appoggio-dipendenza. Lo pensano già da fidanzati. “Sarà sempre al mio fianco, mi supporterà in ogni momento della mia vita, dunque convivrò con lei o la sposerò, per continuare così sino alla morte” (in quella fase immaginata ancora come morte naturale di entrambi). Alimentare questo presupposto con la possibilità di un “cognome di famiglia comune” significa agire verso la “spersonalizzazione” di chi contrae un legame affettivo. Convivendo o sposandosi non si diventa solo o anche l’altro/a, ci si pone o ci si dovrebbe porre in un continuo dialogo con l’altra/o, per adottare soluzioni utili a entrambi (e ai figli, quando ci sono), senza prevaricazioni di sorta. Chiedo di conseguenza che si elimini il ricorso al cognome comune, che non è presente in tutte le legislazioni europee, né, se lo fosse, ciò costituirebbe garanzia della bontà di una tal soluzione. La Spagna, ad esempio, che ha aggiornato due volte (di cui l’ultima è abbastanza recente) le sue antiche norme sul doppio cognome, non ha introdotto questa ingombrante presenza. Questo non è però l’unico punto debole dei DdL che ritengo necessario rivedere nella stesura del testo unificato da portare poi in Assemblea. C’è anche un serio problema di linguaggio che va analizzato e risolto. Senatrice Bongiorno e senatrici proponenti tutte,
potreste fornirmi una spiegazione valida del perché può apparirvi di scarso
rilievo che nei DdL presentati si dia «precedenza enunciativa, contraria
perfino all’ordine alfabetico, al cognome del padre rispetto a quello
della madre o di entrambi», operando con ciò un «raccordo ideologico con
la tradizione precedente il cui fondamento è stato dichiarato DEFINITIVAMENTE
illegittimo» dalla Corte? Un linguaggio che “salva la priorità” della
discendenza dal padre rispetto alla discendenza dalla madre tradisce la
funzione profonda della riforma necessaria, che è quella di eliminare
ogni rapporto di forza che neghi la realtà della natura» (3). Creare un raccordo evidente col sistema della patrilinearità obbligatoria, dichiarato dalla Consulta ILLEGITTIMO ab origine, significa indurre le donne meno avvertite (che su questo tema costituiscono purtroppo la massa) a perpetuare, in omaggio alla tradizione consolidata, il primo e potente MODELLO SOPPRESSIVO dell'identità femminile che è stato inculcato in tutte le generazioni su tutto il territorio nazionale. Da più parti si leva oggi il grido “occorre una
rivoluzione culturale, per fermare il proliferare dei femminicidi!” ed è un
grido a cui si associano anche gli uomini, spesso colpiti ferocemente in
prima persona dall’assassinio di una loro figlia. Non ci sarà una nuova riforma di legge successiva, sempre che questa vada in porto nell’attuale legislatura. Di conseguenza le modifiche necessarie vanno affrontate adesso. Non è possibile nascondere sotto il tappeto i resti dello statuto patriarcale, che finirebbe col permanere indisturbato nel prevedibile ripiegamento sull’abitudine. Ci sono anche altri punti da trattare, che però non richiamo avendoli già espressi in vari scritti e ripresi nella mia più recente Petizione (4) allegata al vostro fascicolo. Potrò elencarli però a viva voce, se, Senatrice Bongiorno, la mia richiesta di audizione sarà accolta, richiesta condivisa da Laura Cima, di cui ricordo qui il primo progetto di legge parlamentare nell’Italia repubblicana sul doppio cognome e una Petizione (5), oggi con oltre 55.000 firme, presentata in Parlamento nel 2014 per la calendarizzazione della discussione sulle proposte. Senatrice Bongiorno, alla pagina 39 del libro già citato Lei
scrive: «non mi sento un’eccezione, piuttosto un’unità di quell’esercito di
sopravvissute ai pregiudizi che ora guardano indietro con un pizzico di
orgoglio per la propria tenacia. Perché è con la tenacia che si superano i
pregiudizi, non solo con la bravura, tantomeno con la fortuna. Non basta
nemmeno la genialità: puoi anche essere un genio, ma se i pregiudizi ti
mandano al tappeto cento volte e non hai la tenacia di rialzarti anche alla
centesima non ce la fai». Nel ringraziarla per la cortese lettura, resto in attesa di una sua risposta. Iole Natoli Laura
Cima ___________ Link nel testo: 5 – Comunicato della Camera sulla Petizione lanciata da Laura Cima Chiediamo che la legge sul cognome sia approvata! presente su change.org - https://presidenteboldrini.camera.it/18?shadow_comunicato_stampa=7756 |
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6 Dicembre 2023 Attribuzione immagine: andare al link |
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Adesioni (in progress): Governo di Lei, Eliana Rasera, Nathalie Niki Pellegrino, Manuela L’Innocente, Alessandra Adesso, Giovanna Berna, Cinzia Ciriotti, Ekaterina Menchetti, Fabiana Montemurri, Frida Bertolini, Emanuela Menotti, Marina Petrucci, Alfonso Puttini, Federica Cagnolati, Iole Granato, Rosa Leone, Davide Fiorucci, Erica Villa, Barbara Todeschini, Helena Caruso |
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venerdì 5 maggio 2023
#CognomeDeiFigli e #MadriDalPartnerDelNo / Interpretazione restrittiva della sentenza 131/2022 della Consulta
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Se sei nato prima del giugno 2022... resti a metà |
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Di Iole Natoli |
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Accade in Italia che la Sezione di Volontaria Giurisdizione di qualche Tribunale ordinario decida di non prender posizione in merito a una situazione pregressa, una volta chiamata ad esprimersi riguardo all’interesse del figlio da una delle #MadriDalPartnerDelNo (definizione della scrivente). Non allarmiamoci troppo, i casi potrebbero non essere numerosi, ma poiché non di tutto quel che accade è possibile essere informate ci limitiamo a supporre che ciò di cui siamo venute a conoscenza possa non costituire un fenomeno isolato. |
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Anno 2023, Torino. La signora Nathalie Niki Pellegrino vorrebbe che il bimbo avuto qualche anno addietro dalla sua relazione con l’ex compagno A. B. - iniziali di convenienza - e che oltretutto abita da sempre con lei possa godere di quella compiutezza formativa dell’identità personale, che la Corte Costituzionale ha posto tra le motivazioni di base che hanno determinato la sentenza 131/2022, con cui è stata riconosciuta la TOTALE illegittimità delle norme che avevano regolato fin lì l’attribuzione del cognome a figli e figlie, consistenti nella patrilinearità obbligatoria. Prima di quella pronuncia storica, le donne non avevano la possibilità di attribuire alla nascita il loro cognome ai figli che avevano generato - peraltro con un indubbio maggior contributo biologico dei padri, che fin qui non hanno mai condotto una gravidanza né esperito un parto -, se non dopo la sentenza 286/2016. Con essa, la Corte riconosceva il diritto dei genitori di attribuire ai figli il cognome di entrambi, a patto che si trattasse di una decisione concorde. Dato che il cognome paterno non veniva mai messo in discussione, questa “concordia” diveniva nel reale un consenso gentilmente dispensato o velenosamente negato dal padre. Insomma, un esercizio di libero arbitrio consegnato nelle mani del Maschio. C’erano poi le situazioni pregresse, quelle per le quali i genitori di figli nati prima del 2016 potevano chiedere il cambiamento del cognome del pargolo, anche cresciutello, da singolo in doppio ovvero di entrambi i genitori. Anche qui la decisione doveva essere concorde, cosa che si traduceva in termini pratici nella gentile concessione da parte del padre all’aggiunta del cognome materno o nel diniego di tale possibilità. Da notare che, in presenza dl consenso, nessun dubbio era previsto che potesse turbare il Prefetto sull’opportunità di procedere al cambiamento. Detto diversamente, in via teorica, un ragazzo anche diciassettenne si sarebbe potuto trovare a sua insaputa con il cognome cambiato tramite aggiunta per decisione concorde dei suoi genitori, mentre un padre che avesse voluto negare il consenso alla madre avrebbe potuto addurre a motivazione che il figlio/a si era ormai identificato con un cognome soltanto e ciò perfino nel caso di un bimbo di 5 anni o anche meno. Le situazioni pregresse esistono anche oggi. Torniamo dunque alla signora Pellegrino che non ha modo di rivolgersi alla Prefettura di competenza, in quanto l’iter di questo percorso prevede che ci sia l’assenso al cambiamento del cognome del figlio da parte dell’altro genitore, cosa che nel caso in questione NON c’è. Sono molte le madri che si trovano in questa situazione, tante da poter formare una categoria specifica che sarei propensa a definire delle #MadriDalPartnerDelNo. I “no” possono essere molteplici. Si va dal “il mio cognome è più che sufficiente”, a “diventerebbe un cognome troppo lungo”, oppure a “Gasparuccio o Letizietta ormai è abituato/a così”, “il tuo non è per niente un bel cognome”, “la tua è una richiesta ideologica” e così via. Ma ideologica la richiesta non è; al contrario, ha precisato la Corte nella sentenza 131/2022, effetto di un’ideologia patriarcale è stato l’abuso di limitare a quello patrilineare il cognome da attribuire alla prole. Abuso che oggi non è più possibile replicare, perché la nuova regola definita in sentenza vuole che alla nascita si attribuisca il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine stabilito dagli stessi, e che l’opzione di un cognome singolo, della madre o del padre, possa derivare soltanto da un chiaro accordo espresso dalla coppia in tal senso. Il 1º vecchio comma dell’articolo 262 del cod. civ. non è dunque andato in soffitta ma è finito nel cestino tritarifiuti, da cui nessuno lo può più ripescare. O quasi, all’atto pratico. Tutto chiaro oggi, grazie
alla Consulta, per l’attribuzione del cognome alla nascita. Ma cosa accade
per le situazioni pregresse, cioè per quelle che, come già detto, riguardano
figli nati prima dell’ancora recente sentenza, che portano soltanto il
cognome del padre per effetto di quel
1º comma del 262 ora defunto? Ma cosa dice di fatto la
sentenza 131/2022 in merito alle situazioni pregresse? Lo leggiamo al §
16 della stessa. La Corte non sta dicendo che ciò che è stato riconosciuto adesso come da sempre illegittimo diventa magicamente legittimo nel caso di attribuzioni precedenti resuscitando quel 1º comma del 262 ormai abrogato, sta dicendo invece un’altra cosa. Sta affermando che ciò che rende NON AUTOMATICA la regola ora in vigore è la constatazione che «possibili vicende» siano in grado di incidere in modo differente su quel che dalla regola discenderebbe e che pertanto, per casi non riconducibili al momento della nascita, vanno seguite le procedure che già erano state previste allo scopo. In altri termini, la Corte non sta minimamente sostenendo che una modifica che porti all’aggiunta del cognome che risulta mancante rispetto alla nuova regola non sia da considerare in linea con quanto ha prima evidenziato, circa il beneficio di cui gode il figlio quando gli è consentito di relazionarsi, tramite i cognomi dei due membri della coppia genitoriale, ad entrambe le aree familiari di appartenenza; sta dicendo che qualcosa potrebbe costituire un ostacolo oggettivo tale che questo beneficio diventi sacrificabile o che non possa essere riconosciuto come tale (pensiamo ad esempio ad adozioni intervenute o a cambiamenti di cognome già praticati). Da qui la necessità di altre vie, ovvero di quelle consuetudinarie che regolano il cambiamento del cognome. Ora, se qualcosa è un beneficio e l’assenza di quel qualcosa è un limite se non un danno, diventa legittimo che uno dei genitori (il più delle volte la madre), impossibilitato a rivolgersi utilmente al Prefetto, sottoponga la questione al parere del Giudice della Volontaria Giurisdizione, che normalmente è chiamato ad esprimersi e dunque a decidere nel caso in cui i genitori siano di parere discorde su qualcosa ritenuto importante per il presente e il futuro del figlio/a. Che il cognome sia importante, anzi
fondamentale per la formazione dell’identità personale, la
Corte lo ha dichiarato a tutto campo. Di conseguenza nel caso specifico la
signora Pellegrino, concordando interamente con le valutazioni espresse dalla
Corte sull’utilità del cognome di entrambi i genitori per la formazione di
un’identità completa della prole, chiede che la sua istanza di cambiamento
del monocognome di suo figlio sia accolta. Il Signor A. B. oppone una visione
diversa delle cose, ritenendo in sostanza che, nel migliore interesse del
figlio, tutto debba rimanere com’è. Cosa fa allora il Tribunale di Torino? In
luogo di valutare nel merito le
contrastanti affermazioni dei due genitori e decidere dunque in un senso o
nell’altro, dichiara infondata l’istanza di Nathalie Niki Pellegrino in quanto la modifica
dell’art. 262 comma 1 del
cod. civ. non ha conseguenze applicabili alle situazioni
pregresse secondo quanto scritto dalla Corte. Fortunatamente, esiste almeno un esempio diverso, fornito lo scorso anno dal Tribunale di Pesaro che ha optato per il riconoscimento del diritto del minore a un’identità anagrafica completa. Non sappiamo se ci siano stati altri esiti presso differenti Tribunali, esemplificativi di una soluzione o dell’altra. Rileviamo però un particolare. Nel brano della sentenza oggetto dell’interpretazione controversa, c’è un inciso che non è indirizzato ai Tribunali. Per le situazioni pregresse le vie praticabili, scrive la Corte, restano quelle precedenti «salvo specifici interventi del legislatore». E allora sorge spontanea una domanda. Non potrebbero i e le parlamentari prendere atto di questi problemi e tagliare tali nodi gordiani alla radice, aggiungendo alle loro proposte qualche norma, per armonizzare col senso stesso della sentenza 131/2022 della Consulta le problematiche situazioni pregresse?
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6 Maggio 2023 data e ora italiana |
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Nota: immagine di pixabay.com.it |
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