Dal TITOLO 1 - INTERVENTI LEGISLATIVI PER L’AMBITO FAMILIARE
tratto dal Blog L’AGENDA DELLE DONNE PER L’ITALIA NAZIONE EUROPEA
IL DIRITTO AL COGNOME MATERNO
Di Iole Natoli
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Diritto della prole, diritto delle madri, regime del doppio cognome obbligatorio, disposizioni transitorie
FIGLI e FIGLIE
Va riconosciuto il diritto di FIGLI e FIGLIE di acquisire ALLA NASCITA il cognome MATERNO oltre che il cognome paterno come oggi accade, per le seguenti ragioni psicologiche, educative e sociali:
1 - la presenza anche del cognome materno, evidenziando la pari dignità familiare e sociale della coppia genitoriale, contribuisce nei bambini allo sviluppo del rispetto verso l’altro genere e nelle bambine allo sviluppo di una maggiore fiducia nel proprio;
2 - la presenza anche del cognome della madre collega figli e figlie all’ambito familiare materno e garantisce loro di potersi sentire inclusi/e in esso, allo stesso modo in cui, grazie al comune cognome, si sentono inclusi/e nella famiglia paterna;
3 - la presenza anche del cognome materno elimina ogni possibile disagio in coloro che, nati da più matrimoni o convivenze della stessa madre, non sono uniti e resi pari tra loro da un cognome di famiglia comune. (continua)
MADRI
Va riconosciuto il diritto delle MADRI di offrire SEMPRE e fin DALLA NASCITA il cognome MATERNO a figli e figlie. Se è vero che nel nostro ordinamento giuridico il cognome personale è un diritto di acquisizione e non di trasmissione, è altrettanto vero però che la prassi attuale, come si è configurata nel tempo a causa di strutture patriarcali obsolete e dannose, lede la dignità delle madri e delle donne, facendo sì che esse vengano percepite dalla prole e dall’intero corpo sociale come cittadine “inferiori”, "inadatte" a fornire lo strumento precipuo su cui si basa l'identità personale e sociale della loro diretta discendenza.
REGIME DEL DOPPIO COGNOME PARITARIO
Va istituito il doppio cognome obbligatorio (1 x genitore, ove uno o entrambi ne abbiano due) col materno in prima posizione salvo accordo diverso manifestato con dichiarazione congiunta all'Ufficiale di Stato civile dai genitori all'atto del matrimonio, o del riconoscimento del primo o della prima figlia se non coniugati.
La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia.
L’ordine dei cognomi acquisiti alla nascita non influisce sulla scelta del cognome da attribuire alla generazione successiva. In altri termini, ciascun genitore dichiarerà all’Ufficiale di Stato civile quale dei suoi due cognomi - che sia in prima o in seconda posizione - intende destinare alla prole. È peraltro diritto di figli e figlie modificare l’ordine o gli elementi dei propri cognomi al raggiungimento della maggiore età.
Il figlio che nasce in una famiglia coniugale o di convivenza e sia figlio biologico di uno solo dei membri della coppia assume i cognomi di entrambi i membri della coppia familiare ove questi concordemente lo vogliano secondo le stesse regole indicate per il figlio di genitori biologici e li mantiene salvo sua richiesta di cambiamento alla maggiore età (nuova norma non presente nel Manifesto).
I progetti fin qui presentati in Parlamento sono tutti, benché in maggiore o minore misura, manchevoli. Non sono accettabili ipotesi di sorteggio per l’ordine dei cognomi, né altre formule ben peggiori di questa, in quanto fondate ancora una volta sull’OCCULTAMENTO della REALTÀ NATURALE.
Non soltanto alla messa al mondo di figli e figlie le donne partecipano in modo molto più sostanziale degli uomini tramite la gravidanza e il parto, ma proprio quale diretta conseguenza della gravidanza e del parto la prima persona che il neonato o la neonata conosce e riconosce È LA MADRE.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL CAMBIAMENTO DEL COGNOME
Nelle more della discussione e dell'approvazione della legge sul doppio cognome obbligatorio secondo la formula indicata, di cui si considera urgente la presentazione, occorre approntare una modifica dell'attuale sistema di cambiamento del cognome, quanto meno in un caso specifico.
La Circolare n. 14/2012 relativa al D.P.R. n. 54 del 13.03.2012, che regola la materia, rifacendosi nel 3º Capoverso del titolo ”Principi generali del procedimento” alla Circolare n. 15/2008, prevede che la domanda di cambiamento del cognome di un minore sia adeguatamente "motivata" e presentata in forma congiunta da entrambi i genitori, o anche da uno solo di essi se esercente la potestà genitoriale purché corredata del "consenso" dell’altro genitore. Ciò anche nel caso in cui detto cambiamento consista nella semplice aggiunta del cognome materno.
Trattasi di prassi iniqua e lesiva della dignità delle donne, nella loro qualità di genitrici primarie e di persone, nonché poco rispettosa dell’interesse del minore, costretto a non esser collegato tramite il secondo cognome alla propria madre e alla famiglia materna, se solo il padre nega il suo consenso, per affermare una volontà di dominio mediante l’unico cognome del figlio.
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Milano, 4.02.2013
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© Iole Natoli
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AGGIORNAMENTO
In data 8 Maggio 2013 è stato pubblicato su questo Blog un nuovo Progetto di legge sul DOPPIO COGNOME PARITARIO per il quale è stata lanciata una Petizione su change.org. Vai al link (-) ________________________________________________________________________________________________________________
Vai alla versione integrale del TITOLO 1 - INTERVENTI LEGISLATIVI PER L’AMBITO FAMILIARE
Tratto da IL MANIFESTO DEGLI OBIETTIVI IMMEDIATI © Iole Natoli, con la collab. di A. Perrotta, T. Pezzi, I. Tarabella
pubblicato nel Blog: L'AGENDA DELLE DONNE PER L'ITALIA NAZIONE EUROPEA |
Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
domenica 10 febbraio 2013
Società / IL DIRITTO AL COGNOME MATERNO / Regime PARITARIO del Cognome
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NOTA del 1º maggio 2013
RispondiEliminaHo aggiunto qui al testo già riportato nel blog L’AGENDA DELLE DONNE PER L’ITALIA NAZIONE EUROPEA su questo tema la nuova norma seguente:
"Il figlio che nasce in una famiglia coniugale o di convivenza e sia figlio biologico di uno solo dei membri della coppia assume i cognomi di entrambi i membri della coppia familiare ove questi concordemente lo vogliano secondo le stesse regole indicate per il figlio di genitori biologici e li mantiene salvo sua richiesta di cambiamento alla maggiore età".
...se penso a figure forti di donne mi vengono in mente una Margaret Thatcher, Golda Meir, Angela Merkel e Hillary Clinton. Tutte portano il cognome del marito. Penso quindi che autostima e dignità non vengano necessariamente dal portare il proprio cognome di origine.
RispondiEliminaOggi invece, nonostante l'art. 143 bis del codice civile stabilisca che "La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito...", gli uffici anagrafe rifiutano senza giustificazione di rilasciare documenti con il cognome del marito alle donne che ne fanno richiesta. Non è ingiusto anche questo?
Quanto alla questione concreta io, in quanto di origine spagnola, porto anche il cognome di mia madre. Non lo vedrei in sé come un problema, anche se l'Italia ha una tradizione diversa, e anche di questo bisognerebbe tener conto.
Donne forti... Margaret Thatcher non è certo cresciuta in un'epoca in cui vigeva già la libertà dei cognomi in Gran Bretagna. A parte ciò, si potrebbe pensare per tutt’e quattro che, essendo forti e volendo sfondare nel mondo politico, abbiano voluto usare il cognome che faceva loro più comodo allo scopo; quello che richiamava il sacro ruolo di donna “in regola”, cioè sposata, era sicuramente più spendibile. Tutto sommato avevano già un bel da fare per sconfiggere gli ostacoli posti dagli uomini verso l’ascesa politica di una donna per doversi occupare anche di questo...
RispondiEliminaGeneralizzare, comunque, mi sembra un po’ improprio: 4 nomi eccellenti non possono certo esaurire una casistica fatta di donne comuni, la cui dignità dovrebbe prescindere dall'esercizio del potere.
Di quella conseguenza del 143 bis del nostro codice civile, di cui scrivi, sono al corrente. Ma la ragione per cui queste donne protestano sta nel fatto che l'assenza di quel cognome le stacca irrimediabilmente dai loro figli. Basterà dunque che la riforma possa essere varata per risolvere anche questo problema concreto e rispettabilissimo.
Anzi, riflettendoci bene credo che questa sia una ragione aggiuntiva per cui 3 delle 4 donne eccellenti di cui sopra hanno tenuto il cognome del marito. Molto probabilmente Margaret Thatcher, Golda Meir (sorta di contrazione del cognome del marito, Meyerson) e Hillary Clinton hanno ANCHE voluto tenere il cognome dei loro figli…
Quanto alle tradizioni... In Italia non c'era neanche il divorzio prima che venisse introdotto. Per "tradizione" si sarebbe dovuto non introdurlo. Le tradizioni vanno rispettate nella misura in cui non ledono i diritti delle persone. E tra questi c'è anche il diritto al cognome materno per i figli e per le donne quello di non essere escluse dal poterglielo dare. Grazie cmq del tuo intervento. Di solito non abilito i commenti perché non ho il tempo sufficiente per rispondere. Probabilmente mi era casualmente sfuggito di chiudere anche questo post. Buon futuro.