martedì 27 ottobre 2015

Mantenere l'obbligo del COGNOME MARITALE per LA DONNA viola gli artt. 8 e 14 della CEDU - Lettera al Quirinale

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Iniziative per la Legge sul Cognome al Senato (DDL 1628)
LETTERA aperta al Presidente della Repubblica
di Iole Natoli


Il 23 Ottobre ho inviato una lettera al Presidente della Repubblica, pregandolo di leggere la Petizione “Reintrodurre il nuovo 143-bis opportunamente integrato nel DDL 1628 sul cognome: mantenere l'obbligo del cognome maritale per la donna viola gli artt. 8 e 14 della CEDU”, di cui non potevo riportare il testo integrale per limiti di spazio.
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Egregio Presidente Mattarella,
Le segnalo una mia Petizione indirizzata al Senato col titolo: “Reintrodurre il nuovo 143-bis opportunamente integrato nel DDL 1628 sul cognome: mantenere l'obbligo del cognome maritale per la donna viola gli artt. 8 e 14 della CEDU”.
Vi analizzo in che modo la violazione corrente si attui e dimostro che sarebbe stato e sarebbe ancora agevole integrare opportunamente il nuovo 143-bis, per rimuovere ogni eventuale difficoltà ravvisata.
Ne stralcio solamente alcuni punti (in calce il link al testo completo).
In merito al DDL 1628, che dorme da mesi al Senato, dal Resoconto della Camera n. 265 di Giovedì 3 luglio 2014 si apprende che dalla nuova versione del Testo Unificato è stata esclusa la modifica del 143-bis vigente, che dal 1975 obbliga le donne ad aggiungere al proprio il cognome del marito. Ivi leggiamo: «Michela MARZANO (PD), relatore, chiarisce che la nuova proposta di testo unificato presenta talune modificazioni rispetto alla proposta di testo unificato precedentemente presentata ed illustrata. La prima concerne l’eliminazione dell’articolo 1», proposto da Garavini, Nicchi e Gebhard e inizialmente accolto, «che riguardava il cognome dei coniugi, in quanto si tratta di una materia che richiederebbe un autonomo esame ed approfondimento. Si è quindi delimitato l’oggetto dell’esame al solo cognome dei figli».
L’attuale 143-bis, che si è deciso così di mantenere in vita a tempo indeterminato, viola però in identico modo il combinato degli artt. 8 e 14 della CEDU, per il quale l’Italia è stata condannata con la sentenza di Strasburgo del 7 gennaio 2014, dovuta al ricorso Cusan e Fazzo.
L’art. 8 della Convenzione consente infatti a uno Stato di intervenire nella vita privata e familiare dei suoi cittadini solo mediante una legge che “costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.


Quanto all’articolo 14, che enuncia il divieto di discriminazione, questo recita che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute” nella CEDU “deve essere assicurato senza distinzione alcuna fondata espressamente sul sesso, la razza, il colore” o altre particolari situazioni.
Ora il 143-bis in corso, che interferisce senza reale necessità nella vita privata e familiare della persona, viola manifestamente tale articolo, in quanto istituisce l’obbligo di aggiungere il cognome coniugale solo per la donna e non bilateralmente o quale scelta dei coniugi.
Al Paragrafo 66 della Sentenza di Strasburgo citata si legge che, in relazione a casi precedenti, “la Corte (…) ha stimato che la tradizione di manifestare l’unità della famiglia attraverso l’attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non può giustificare una discriminazione nei confronti delle donne”.
Aggiungo che, nelle sue conclusioni, la Corte ha anche rilevato come “una differenza di trattamento nell’esercizio d’un diritto enunciato dalla Convenzione” - che in questo caso è quello di non discriminazione - non deve solamente perseguire uno scopo legittimo”, come garantire ad esempio l’unità familiare o un altro aspetto di pubblico interesse; per la Corte “l’articolo 14 risulta ugualmente violato” se non è ravvisabile un “rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine preposto”.
Qui di una qualche proporzionalità non c’è traccia e pertanto nessuna pretesa unità familiare è difendibile tramite l’unilaterale e sproporzionale obbligo imposto alle donne di aggiungere al proprio il cognome del coniuge e qualunque donna coniugata potrà ricorrere legalmente per far sparire l’art. 143-bis, che si è deciso di voler mantenere nell’ordinamento odierno dello Stato con l’effetto di diminuire nel concreto la portata del cambiamento che si va ad introdurre, per le ragioni che esplicito ampiamente   nel testo integrale e che per limiti di spazio non riporto.
Nella Petizione indico anche le facilissime soluzioni proposte alla luce degli artt. 8 e 14 della CEDU, al cui rispetto il nostro Stato è tenuto anche senza una sentenza specifica, che riguardi cioè non i figli ma solamente i coniugi.
Augurandomi, Signor Presidente, che voglia leggere il testo completo della Petizione e che un Suo intervento chiarificatore benché non coattivo possa rientrare nelle funzioni che la nostra Carta costituzionale Le affida, La prego di accettare i miei grati saluti.
Iole Natoli
Blog: “Il cognome materno in Italia nei matrimoni e nelle convivenze” 
(∆-->) http://cognomematernoitalia.blogspot.it/
PETIZIONE su change.org (∆-->)

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