Alcuni punti su cui occorre
riflettere per una
legge concretamente efficace |
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Egregie Senatrici ed Egregi Senatori, Egregia Presidente della Commissione Giustizia, Siamo convinte che l’obiettivo di tutte le proposte depositate e della
maggior parte degli interventi effettuati sia stato quello di delineare una
legge seriamente innovativa, attenta al riequilibrio di genere e in grado di
risultare quanto più possibile incisiva sul presente e sul futuro della
popolazione italiana. Nel quadro dell’interesse comune che è di pervenire a una riforma che risulti concretamente efficace, supponendo che sia ormai prossima la redazione del testo unificato, segnaliamo i punti a nostro avviso salienti a cui la legge dovrebbe informarsi. • Il primo consiste nell’EVITARE in assoluto un linguaggio che riconnetta
al passato. Quest’aspetto va valutato. Non si sta lavorando a una legge per rassicurare nell’esercizio del potere gli uomini, ma per sottrarre loro quello in eccesso, rendendoli consapevoli del necessario rispetto nei confronti delle donne, ovvero dell’uguaglianza di genere. Può sembrare un dettaglio di poco rilievo ma è esattamente il contrario; per contribuire a un cambio di mentalità bisogna partire dalle parole, sostituendo abitudini falsamente innocue. • Il secondo punto riguarda il cognome dei coniugi. Aggiungiamo un’osservazione ulteriore, assolutamente non secondaria. In una fase in cui la dipendenza dall’antica concezione patriarcale è
tutt’altro che superata e condiziona profondamente la psiche non soltanto
maschile, rendere più stringente la connotazione della coppia coniugale con
una formula che garantisse la possibile modificazione delle identità
soggettive dei contraenti matrimonio potrebbe alimentare, in non pochi uomini,
quel senso di possesso che è alla base di tanti episodi di violenza sulle
donne, compresi i femminicidi. Ciò perché ogni scissione successiva al
vincolo celebrato o soltanto promesso potrebbe esser vissuta, ancor più di
quanto accada già adesso, come un disastro inconcepibile, una dissoluzione
non preventivata di un’unione percepita, a livello psicologico, come
indissolubile. • Il terzo punto concerne la necessità di porre in primo piano il cognome di entrambi i coniugi, di farne in altri termini la “regola” [7], rispetto alla quale il cognome di uno solo dei due deve essere inteso e dunque comunicato dalla legge come “deroga”. • Il quarto punto attiene all’ordine dei cognomi
nel doppio e alla necessità che una tutela delle decisioni della donna ci
sia. No dunque al padre che si fa latore della volontà di entrambi senza
un’effettiva possibilità di controllo. Occorre individuare un sistema, da varare
immediatamente a mezzo di norme autoapplicative, che tuteli il diritto
delle madri – come evidenziato in alcune utilissime audizioni e
ultimamente sia dalla Dott.ssa Sandra Sarti, già Prefetta della
Repubblica (10ª audizione, ved. nota 3), sia dalla Prof.ssa Silvia Illari dell’Università di
Pavia (11ª audizione, nota 8) – se non altro per rispetto di quel faticoso travaglio di gravidanza e
parto, che le madri e non i padri affrontano e portano a termine. • Il quinto punto verte sulla necessità di
regolare le situazioni pregresse [11]. Appare necessario
eliminare il consenso dell’altro genitore per evitare la discriminazione
patita non solo dalle madri ma in primo luogo dai figli. A causa dell’assenza
di un provvedimento – in nessuno dei quattro Ddl c’è qualcosa in proposito
[12] – questi non solo non potrebbero fruire di quel vantaggio per il
loro sviluppo che la sentenza 131/2022 della Corte costituzionale [13] ha messo in luce, derivante dal collegamento con
entrambi i rami parentali, ma sarebbero addirittura costretti a vivere
situazioni di esclusione in caso di nuove unioni e altre filiazioni della
madre, non avendo nessun cognome in comune con lei e con i nuovi fratelli. Concludiamo ricordando che la sentenza 131/2022 della Consulta non nasce
da una gentile concessione dei giudici in virtù di un costume sociale mutato,
ma dal riconoscimento espresso dalla Corte dell’incostituzionalità
della prassi precedente ab origine, perché desunta dagli
stessi articoli della nostra Costituzione, in vigore dal 1º gennaio del 1948. Ringraziamo per la cortese lettura e porgiamo i nostri migliori saluti. Iole Natoli, Giovanna Berna, Iole Granato, Francesca Pipitone Bottini, Erica
Villa, Aderiscono:
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Link di riferimento ai temi trattati nel testo: [1] Quattro Ddl
del Senato: [2] Primogenitura
linguistica accordata al “cognome del padre” [3] 10ª
audizione: [4] Collegamenti
tra “cugini”: [5] Tre dei
quattro Ddl: [6] Julia
Unterberger, obbligo di aggiunta per la sola donna: [7] “Regola” e
“Deroga” [8] 11ª
audizione: [9] Ordine dei
cognomi e disaccordo: [10] Iole Natoli,
petizioni e lettere aperte [11] Situazioni
pregresse: [12] Ilaria
Cucchi, DdL 918 [13] Sentenza 131/2022 della Corte costituzionale [14] Il
Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche [15] Questioni
di Genere (tra cui Cognome Materno e art,143bis c.c.) Link immagine: https://it.freepik.com/foto-gratuito/giovane-famiglia-in-strada_1132340.htm#fromView=keyword&page=3&position=28 |
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23 Novembre 2024
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
sabato 23 novembre 2024
Lettera aperta alla Commissione Giustizia del Senato Approdo in vista al testo sul #COGNOME?
lunedì 14 ottobre 2024
Alla Commissione Giustizia del Senato / Cognome dei figli e situazioni pregresse / Quando a farne le spese è la prole
È costituzionale subordinare la richiesta di un genitore al parere
dell’altro? |
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Onorevoli Senatori e Senatrici della Commissione Giustizia, abbiamo rilevato con piacere
che tutt’e quattro le proposte di legge, in discussione in Commissione per la
legge sul cognome di figli e figlie, prevedono che la richiesta di aggiunta
del cognome mancante di uno dei genitori per le situazioni pregresse sia
presentata non più al Prefetto ma all’Ufficiale di stato civile. Il vincolo del consenso di entrambi i genitori, presente nei quattro Ddl, limita l’applicazione del principio di parità dei coniugi in tutti i casi in cui uno dei genitori non voglia “concedere” al figlio o alla figlia, su richiesta dell’altro genitore, l’aggiunta del cognome mancante, che per vetuste disposizioni soppresse è stato di regola quello della madre. Ci richiamiamo preliminarmente al 1º comma dell’art. 141 del Regolamento del Senato [1], per il quale «Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge». Vi chiediamo se le due petizioni, presentate dalle prime due firmatarie di questa lettera e inviate dall’Ufficio competente alla Commissione Giustizia, che trattano entrambe il tema delle situazioni pregresse - l’una [2], dal n. 189 [3], con indicazioni specifiche tra i possibili articoli di legge suggeriti, l’altra [4], dal n. 736 [5], con narrazione di talune situazioni familiari - siano mai state discusse insieme alle proposte legislative. Se sì ne siamo liete, benché questo non spieghi le ragioni per cui nel corso delle varie audizioni non vi sia stato cenno alcuno al problema. Permetteteci, dunque, di rivolgerVi qualche domanda. 1ª - Se, come specificato nella sentenza 131/2022 della Corte costituzionale, il cognome di entrambi i genitori serve a permettere alla prole il conseguimento di un’identità completa con beneficio per lo sviluppo di una personalità armonica, perché di tale beneficio possono godere solo i nati dopo e non anche i nati prima della pubblicazione della sentenza, che ha dichiarato incostituzionale la normativa e la prassi precedente? Cosa giustifica questa discriminazione che si riserva a una parte non indifferente di minori, diremmo alla maggioranza oggi esistente? 2ª - Perché, se non può giocare ruolo alcuno nell’attribuzione del doppio cognome il parere contrario di uno dei genitori a datare dalla pubblicazione della pronuncia 131/2022, tale rifiuto dovrebbe assumere invece importanza nei riguardi della prole nata prima, al punto da risultare vincolante? Rimandiamo in proposito a due sentenze che hanno azzerato il parere contrario di due padri, quella del Tribunale di Pesaro [6], del 2022, e quella del Tar del Veneto [7], del 2024. 3ª - La prassi attuale di
aggiunta affidata al Prefetto, che i quattro Ddl vorrebbero invece attribuire
all’Ufficiale di stato civile, prevede che in caso di consenso dell’altro
genitore il minore non sia mai interpellato. Ora, non soltanto le norme
probabilmente in fieri non risolvono
il problema con un automatismo, come sarebbe logico almeno sino a una qualche
età del minore da individuare, ma non prevedono nemmeno che, in caso di
disaccordo, il genitore richiedente abbia titolo per rivolgersi al giudice a
norma dell’art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ, che
peraltro la sentenza della Consulta cita sia pure per altra situazione [8].
Ringraziando per la cortese lettura, Vi auguriamo un proficuo lavoro. Iole Natoli, Iole Granato, Erica Villa, Giovanna Berna, Francesca Pipitone Bottini, amministratrici dei gruppi FB Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche [13] e Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art.143bis c.c.) [14]. Aderiscono: ______________________ Note e link di riferimento: [1] Regolamento del Senato art. 141 - https://www.senato.it/istituzione/il-regolamento-del-senato/capo-xvii/articolo-141-1 [2] Iole Natoli, testo della Petizione sul cognome dei figli, n. 189 (Senato) - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura [3] Annuncio e assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato della Petizione n. 189 di cui alla nota precedente - https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm [4] Iole Granato, testo della Petizione sul cognome dei figli, n. 736 (Senato) - https://www.change.org/p/il-cognome-materno-alle-figlie-e-ai-figli-nati-prima-del-2-giugno-2022 [5] Annuncio e assegnazione alla Commissione Giustizia del Senato della Petizione n. 736 di cui alla nota precedente -https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/48297.htm [6] Tribunale di Pesaro, repubblica.it: https://www.repubblica.it/cronaca/2022/04/29/news/cognome_della_madre_tribunale_di_pesaro_applica_sentenza_della_corte_costituzionale-347437042/ [7] Tar del Veneto, corriere.it: https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/verona/cronaca/24_aprile_11/verona-otto-anni-per-dare-il-suo-cognome-al-figlio-avuto-con-il-precedente-compagno-la-vittoria-della-mamma-arriva-al-tar-e09478dc-d124-4321-9da6-a4e08f93bxlk.shtml [8] Pronuncia 131/2022, Corte Costituzionale (ved. Massima n. 44783, testo): «Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l'eventuale disaccordo [qui riferito solo all’ordine dei due cognomi nel doppio], in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli è quello del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.». https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131 [9] Iole Granato, ved. nota 4 [10] Iole Natoli, #CognomeDeiFigli e #MadriDalPartnerDelNo - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2023/05/interpretazione-restrittiva-della.html [11] Natalie Niki Pellegrino, nel servizio di Giovanna Trapani per Settegiorni di Rai Parlamento - http://raiparlamento.rai.it/RaiParlamento/pub/pagina.jsp?idProgramma=1067075&idArticolo=1070882 [12] Il Cognome materno in Orizzonti d'Europa, magazine di Rai Parlamento - http://raiparlamento.rai.it/RaiParlamento/pub/pagina.jsp?idProgramma=1067075&idArticolo=1090637 [13] Il Cognome Materno in Italia - Procedure prefettizie e anagrafiche [14] Questioni di Genere (tra cui Cognome Materno e art,143bis c.c.)
Post del Blog “Il Cognome Materno
in Italia nei matrimoni e nelle convivenze”, link:
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14-20 ottobre 2024 |
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