martedì 15 ottobre 2013

Famiglia, Costume e Società / LA VITA NON È “STIRPE” È “CROSSING OVER”


LE NOVITÀ DELLA PROPOSTA DI LEGGE SUL DOPPIO  COGNOME  PARITARIO
Obiettivi: aderire alla realtà biologica e psicologica dei figli, tutelare la pari dignità dei genitori, educare al rispetto di genere le nuove generazioni

di Iole Natoli


Questo progetto RIMUOVE UN FALSO IDEOLOGICO e introduce un criterio di verità.
La PATRONIMIA è infatti collegata al concetto di stirpe. Ogni figlio nasce però da un incrocio genetico, costituisce un crossing over biologico. 
Sostenere che nel corso dei secoli un discendente possa essere riconducibile a un solo antenato, invece che a TUTTI quelli che con l'apporto del loro DNA hanno contribuito alla sua presenza nel mondo, può solo rendere inevitabilmente ridicolo chiunque pensi ancora di affermarlo.                                                  (continua ->)
 
Iole Natoli - CROSSIG OVER - 1982


La proposta che qui si commenta NON è uguale alla legge spagnola né a qualsiasi altro progetto che abbia trovato spazio in Parlamento nelle passate legislature; nemmeno alla proposta Bindi, l’unica che abbia contemplato fin qui SOLO il doppio cognome. In questa esistono alcuni accorgimenti specifici, che la rendono diversa da tutte.
UN PRIMO PUNTO riguarda il concetto di "prossimità neonatale", di cui al comma 3 dell’art. 3, che fa piazza pulita di ordini alfabetici o sorteggi, per lasciar campo alla presa di coscienza del diverso apporto materno nella procreazione, ponendo in prima posizione per regola il cognome materno, senza escludere la possibilità di una diversa opzione consensuale dei genitori sull’ordine dei cognomi del figlio.
Questo perché applicare un criterio di millimetrica uguaglianza alla reale disuguaglianza del rapporto genitore-figlio che esiste alla nascita configurerebbe ancora una volta quel nascondimento del vero che è stato dannosamente posto in atto dalla violenta cultura patriarcale.
Se vogliamo che cambi davvero l’infausta cultura corrente, che è strutturalmente contro le donne, è necessario tagliare alla radice il male primario, DISVELARLO e non continuare colpevolmente a occultarlo, affinché dalla consapevolezza di questa disparità naturale possa nascere un incremento della successiva presenza attiva dei padri, sul modello dei nuovi padri norvegesi che la loro paternità sociale e non solo biologica se la guadagnano in campo, accudendo personalmente i loro figli.
UN SECONDO PUNTO è conseguenza del riconoscimento del diritto del figlio quale unico titolare dei cognomi che lo riguardano, come sancito - una volta tanto modernamente - dal nostro codice civile.
Da questa titolarità specifica INTANGIBILE discende l’impossibilità per i genitori di avocare a se stessi il diritto di scelta in ordine alla QUANTITÀ dei cognomi, che pertanto saranno sempre e soltanto uno per genitore, al fine di garantire sempre al figlio il collegamento sia con ciascuno dei genitori sia con eventuali fratelli nati da altre unioni di questi.
UN TERZO PUNTO, che consegue anch’esso al riconoscimento del figlio quale unico soggetto avente titolarità dei suoi cognomi, concerne le possibili modifiche.
Oggi, il figlio che voglia aggiungere il cognome materno o sostituirlo al paterno, è obbligato a presentare domanda di concessione e a subire il terzo grado sulle motivazioni che determinano la sua richiesta (D.P.R. n. 54 del 13 Marzo 2012 e circolare applicativa), ancor più accanitamente nel caso in cui stia chiedendo una sostituzione.
Con la presente proposta di legge, ai sensi del comma 5 dell’art. 3, le motivazioni da esprimere e documentare vengono ristrette solo ai casi in cui un figlio intenda modificare i suoi cognomi sostituendoli con uno o con due che siano estranei alla sua area immediata di appartenenza.
Nessuna motivazione sarà richiesta, dunque, se alla maggiore età il figlio preferisce rinunciare a un cognome, oppure sostituirne uno o entrambi, con uno o con entrambi i cognomi DEI GENITORI che NON gli sono stati attribuiti da loro alla sua nascita, dato che i cognomi tra cui il figlio avrebbe potuto operare una scelta, se avesse potuto farla da sé fin dal principio, costituiscono una rosa più ampia, coincidente con la somma dei cognomi posseduti da ciascun genitore. 
UN QUARTO PUNTO riguarda la tutela dei figli nati all'interno di una coppia genitoriale, omosessuale o no, avente un solo genitore biologico. Sono casi che vanno regolati, dato che nessuno può impedire a una donna che allo scopo di poter generare un figlio sia ricorsa a una semplice unione occasionale o all'inseminazione artificiale, in un Paese ove tale pratica sia contemplata, né a un uomo che abbia generato un figlio con una donna che non voglia essere nominata, di crescere detta creatura con la persona con cui intrattiene uno stabile rapporto di coppia.
È ora opportuno passare al testo della Proposta, che consta di 10 articoli di legge.

PROPOSTA DI LEGGE in 10 articoli per il DOPPIO COGNOME PARITARIO - Al Parlamento italiano, ai Ministeri di Giustizia e Interno e al Dipartimento per le Pari Opportunità
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Milano, 15 ottobre 2013
© Iole Natoli

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