LE NOVITÀ DELLA
PROPOSTA DI LEGGE SUL DOPPIO COGNOME PARITARIO
Obiettivi:
aderire alla realtà biologica e psicologica dei figli, tutelare la pari dignità dei
genitori, educare al rispetto di genere le nuove generazioni
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di Iole Natoli
Questo progetto RIMUOVE UN FALSO IDEOLOGICO e introduce un
criterio di verità.
La PATRONIMIA è infatti collegata al concetto
di stirpe. Ogni figlio nasce però da un incrocio genetico, costituisce un crossing over biologico.
Sostenere che nel corso dei secoli un discendente possa essere riconducibile a un solo antenato, invece che a TUTTI quelli che con l'apporto del loro DNA hanno contribuito alla sua presenza nel mondo, può solo rendere inevitabilmente ridicolo chiunque pensi ancora di affermarlo. (continua ->) |
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La proposta che qui si commenta NON è uguale alla legge spagnola né a qualsiasi altro progetto che abbia trovato spazio in Parlamento nelle passate legislature; nemmeno alla proposta Bindi, l’unica che abbia contemplato fin qui SOLO il doppio cognome. In questa esistono alcuni accorgimenti specifici, che la rendono diversa da tutte.
UN PRIMO PUNTO
riguarda il concetto di "prossimità neonatale", di cui al comma 3
dell’art. 3, che fa piazza pulita di ordini alfabetici o sorteggi, per
lasciar campo alla presa di coscienza del diverso apporto materno nella
procreazione, ponendo in prima posizione per regola il cognome materno, senza
escludere la possibilità di una diversa opzione consensuale dei genitori sull’ordine
dei cognomi del figlio.
Questo perché
applicare un criterio di millimetrica uguaglianza alla reale disuguaglianza
del rapporto genitore-figlio che esiste alla nascita configurerebbe ancora
una volta quel nascondimento del vero che è stato dannosamente posto in atto
dalla violenta cultura patriarcale.
Se vogliamo che cambi davvero l’infausta
cultura corrente, che è strutturalmente contro le donne, è necessario
tagliare alla radice il male primario, DISVELARLO e non continuare
colpevolmente a occultarlo, affinché dalla consapevolezza di questa disparità
naturale possa nascere un incremento della successiva presenza attiva dei
padri, sul modello dei nuovi padri norvegesi che la loro paternità sociale e
non solo biologica se la guadagnano in campo, accudendo personalmente i loro
figli.
UN SECONDO PUNTO è
conseguenza del riconoscimento del diritto del figlio quale unico titolare
dei cognomi che lo riguardano, come sancito - una volta tanto modernamente -
dal nostro codice civile.
Da questa titolarità specifica INTANGIBILE
discende l’impossibilità per i genitori di avocare a se stessi il diritto di
scelta in ordine alla QUANTITÀ dei cognomi, che pertanto saranno sempre e
soltanto uno per genitore, al fine di garantire sempre al figlio il
collegamento sia con ciascuno dei genitori sia con eventuali fratelli nati da
altre unioni di questi.
UN TERZO PUNTO, che
consegue anch’esso al riconoscimento del figlio quale unico soggetto avente
titolarità dei suoi cognomi, concerne le possibili modifiche.
Oggi, il figlio che
voglia aggiungere il cognome materno o sostituirlo al paterno, è obbligato a
presentare domanda di concessione e a subire il terzo grado sulle motivazioni
che determinano la sua richiesta (D.P.R. n. 54 del 13 Marzo 2012 e circolare
applicativa), ancor più accanitamente nel caso in cui stia chiedendo una
sostituzione.
Con la presente
proposta di legge, ai sensi del comma 5 dell’art. 3, le motivazioni da
esprimere e documentare vengono ristrette solo ai casi in cui un figlio
intenda modificare i suoi cognomi sostituendoli con uno o con due che siano
estranei alla sua area immediata di appartenenza.
Nessuna motivazione sarà richiesta, dunque, se
alla maggiore età il figlio preferisce rinunciare a un cognome, oppure
sostituirne uno o entrambi, con uno o con entrambi i cognomi DEI GENITORI che
NON gli sono stati attribuiti da loro alla sua nascita, dato che i cognomi
tra cui il figlio avrebbe potuto operare una scelta, se avesse potuto farla
da sé fin dal principio, costituiscono una rosa più ampia, coincidente con la
somma dei cognomi posseduti da ciascun genitore.
UN QUARTO PUNTO riguarda la tutela dei figli
nati all'interno di una coppia genitoriale, omosessuale o no, avente un solo
genitore biologico. Sono casi che vanno regolati, dato che nessuno può
impedire a una donna che allo scopo di poter generare un figlio sia ricorsa a una semplice unione occasionale o all'inseminazione artificiale, in un Paese ove tale pratica sia contemplata, né a un uomo che abbia generato un
figlio con una donna che non voglia essere nominata, di crescere detta
creatura con la persona con cui intrattiene uno stabile rapporto di coppia.
È ora opportuno passare al testo della
Proposta, che consta di 10 articoli di legge.
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Milano, 15
ottobre 2013
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© Iole
Natoli
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Il cognome patrilineare, in Italia come in ogni Paese in cui vige, è il burqa culturale delle donne (©Iole Natoli).
martedì 15 ottobre 2013
Famiglia, Costume e Società / LA VITA NON È “STIRPE” È “CROSSING OVER”
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