mercoledì 26 marzo 2014

Il COGNOME MATERNO su MAYBE / "Una sentenza che condanna l'Italia" di Iole Natoli



CEDU - Corte Europea di Strasburgo, 7 gennaio 2014
Occultamento del Cognome materno e Diritto
di Iole Natoli



Articolo apparso sul n. 0 di MAYBE




«Gli antichi ellenici, che ammettevano la filiazione solo dopo il riconoscimento paterno, durante i riti natali emarginavano la madre e deponevano il bambino a terra per simulare una rinascita che nulla avesse a che fare con il ventre femminile: l’assegnazione del nome, da parte del padre, sanciva l’ingresso nel mondo giuridico», Maria Pia Ercolini in “Nominare per esistere: Nomi e Cognomi”, 2011, Venezia

Immaginiamo d’intraprendere un viaggio tra le alte montagne dello Yunnan sulle orme di Francesca Rosati Freeman, una ricercatrice che ha narrato della cultura Moso nel suo libro Benvenuti nel Paese delle Donne e il cui recente documentario su quella popolazione, che vede la coregia di Pio D’Emilia, è stato ammesso al Documentary Outlook International Market del festival di Nyon.
Se lo facessimo, ci imbatteremmo in una serena società senza mariti e conseguentemente senza mogli, dove le relazioni familiari son vissute in modo completamente diverso dal nostro, dove non essendoci matrimoni non vi sono neanche separazioni e divorzi, dove i figli non abbandonano mai il gruppo familiare materno, dove gli stupri e la violenza sulle donne non sfiorano nemmeno da lontano l’immaginario maschile di quel popolo.
Benché tanto ci sarebbe da dire su quella comunità che sconosce il potere verticistico, tipico delle società patriarcali, mi fermerò per il momento a un dato che porta direttamente al nostro tema: presso i Moso vige la trasmissione matrilineare del cognome.
Stessa cosa presso la comunità Minangkabau, illustrata in un video di Heide Göttner-Abendroth, che ho avuto modo di vedere a Torino nel marzo 2012, alla Conferenza Internazionale “Culture Indigene di Pace” cui ero presente in qualità di relatrice.
Quante sono le società in cui la trasmissione matrilineare del cognome costituisce la regola e come sono distribuite sul globo? È una domanda che meriterebbe un’ampia trattazione, soprattutto perché alla  matrilinearità del cognome si accompagnano caratteristiche sociali che andrebbero esaminate sino in fondo; sarà utile tornare più in là sull’argomento.
Per il momento spostiamoci in Europa, con l’occhio vigile ad altre parti del mondo, e in Europa scegliamo Strasburgo ove ha sede la Corte Europea, istituita nel 1959 dalla “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU, 1950), per tutelarne l’applicazione concreta.
Il 7 gennaio di quest’anno, la Corte ha pubblicato la sentenza di condanna dell’Italia, per violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU, in relazione al ricorso presentato nel 2007 dalla coppia Cusan e Fazzo in cui si denunciava l’evidente discriminazione nei confronti della donna, consumata mediante il rifiuto opposto a partire dal 1999 dallo Stato italiano ai due coniugi, che intendevano attribuire il cognome materno in luogo del paterno alla loro figlia neonata.
La richiesta dei due genitori aveva già attraversato i canonici livelli di giudizio in Italia: primo ricorso al Tribunale ordinario di Milano, secondo ricorso a quello d’Appello, terzo ricorso alla Corte di Cassazione con approdo finale alla Corte Costituzionale che però aveva respinto l’istanza.
Quest’ultima aveva infatti ritenuto che l’assenza di una normativa che indicasse in quale altro modo fosse da attribuire il cognome, a livello nazionale e non singolo, le imponesse - allo scopo di non creare un vuoto legislativo - di limitarsi a sollecitare il Parlamento ad adeguarsi alle mutate condizioni sociali, col varare una legge atta rimuovere ogni residuo di mentalità patriarcale dall’insieme delle norme vigenti sul cognome dei figli.
Non è stata dello stesso parere la Corte Europea che ha espresso una sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano, invitandolo a porre in atto una nuova normativa e nuove pratiche entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, … pena la multa.
Ma in che consiste la violazione ravvisata? È da notare che la Convenzione del 1950 (in sigla CEDU) era già stata non solo sottoscritta ma anche ratificata dall’Italia, con legge nazionale del 4 agosto 1955. Questo significa che ai contenuti di quel documento l’Italia era ed è obbligata ad attenersi a partire da quella data di ratifica.
I contenuti che hanno dato luogo alla condanna in questione sono due.
L’uno è l’articolo 8, che ha per oggetto il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e stabilisce al comma 2 che “non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto se non nel caso in cui tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
L’altro è l’articolo 14,  che ha per oggetto il divieto di discriminazione e stabilisce che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione alcuna fondata espressamente sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o d’altro tipo, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minorità nazionale, la fortuna, la nascita o qualsiasi altra situazione”.
I ricorrenti Alessandra Cusan e Luigi Fazzo avevano rilevato giustamente come nell’articolo 8 rientrasse il diritto al nome (costituito da prenome + cognome) e come lo Stato italiano avesse interferito con tale loro diritto ledendolo, per ragioni che non soltanto non sono mai state espressamente definite da una legge (come l’art. 8 invece impone), ma che sono interamente non necessarie rispetto a qualsiasi fine dello Stato, operando così una palese discriminazione basata solo sulla differenza di sesso (violazione dell’art. 14).
Non sarà a questo punto superfluo ricordare che oltre alla CEDU, l’Italia ha già sottoscritto e ratificato Convenzioni e Trattati in abbondanza, pur astenendosi allegramente dall’applicarli relativamente al cognome dei figli (e non solo).
Stralcio e riassumo da un mio articolo on line dal titolo Nel Mirino del Consiglio d’Europa, apparso su un mio blog qualche anno fa.
«Nel 1978, con Risoluzione n. 37 del 27 settembre, il Consiglio d’Europa proclama la necessità che i Paesi membri adottino legislazioni rispondenti al principio dell’uguaglianza dei coniugi, anche in tema di cognome dei figli.
È solo il primo gradino di un processo, articolato mediante varie scansioni. Seguono infatti: la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall’ONU nel dicembre del 1979 e in vigore in Italia dal 1985; due Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, l’una del 1995 e l’altra del 1998; il Trattato di Lisbona, con atti finali del dicembre 2007, ratificato in Italia con Legge n. 130 del 2.08.2008». Qualcuno potrebbe pensare che non basti?
Che dunque lo Stato italiano ancora oggi non abbia provveduto a discutere e approvare una legge, lasciando bellamente decadere tutte le proposte - alcune abbastanza buone o mediocri e altre pessime - presentate in Parlamento nelle scorse Legislature, non può essere considerato casuale. E non lo ha considerato casuale la Corte Europea di Strasburgo, condannando nel gennaio di quest’anno l’Italia. Questa cronica resistenza a una Legge deriva infatti da un difetto culturale profondamente diffuso in questo nostro Paese, che Caterina Soffici, in un suo articolo on line apparso su Il Fatto quotidiano nel novembre del 2011, ha più che appropriatamente definito come il “Paese più maschilista d’Europa”.

Questo articolo è apparso sul n. 0 di MAYBE (->∆), rivista che ha poi interrotto ogni pubblicazione.


Nessun commento:

Posta un commento